Versione
15 febbraio 1980
15 febbraio 1980
Art. 18. Assegni soppressi dal 1 gennaio 1979
A decorrere dal 1 gennaio 1979, l'assegno speciale annuo previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 361 , e' soppresso ai titolari di pensione o di assegno privilegiati ordinari, militari e civili, in quanto conglobato nell'assegno di superinvalidita' di cui all'articolo 2 della presente legge.
A decorrere dal 1 gennaio 1981 per i titolari di pensione o di assegno privilegiati ordinari sono soppressi i seguenti assegni:
assegno complementare di cui all' articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e successive modificazioni ed integrazioni;
assegno di incollocamento di cui all' articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ;
assegno di previdenza di cui all' articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 .
A decorrere dal 1 gennaio 1979, l'assegno speciale annuo previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 361 , e' soppresso ai titolari di pensione o di assegno privilegiati ordinari, militari e civili, in quanto conglobato nell'assegno di superinvalidita' di cui all'articolo 2 della presente legge.
A decorrere dal 1 gennaio 1981 per i titolari di pensione o di assegno privilegiati ordinari sono soppressi i seguenti assegni:
assegno complementare di cui all' articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e successive modificazioni ed integrazioni;
assegno di incollocamento di cui all' articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ;
assegno di previdenza di cui all' articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 .
Giurisprudenza • 3
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