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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 31/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 2050/2024 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Persona_1
) C.F._1
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), C.F._2
entrambi con l'avvocato MAZZOCCOLI PIETRO, con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per separazione consensuale del 6/11/2024, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo l'11/11/2024, contenente le condizioni della separazione, al quale veniva altresì allegato il piano genitoriale;
Viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dal difensore comune, con le quali le parti hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione, la volontà di separarsi e l'irreversibilità della frattura del rapporto affettivo coniugale;
considerato che
il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'omologazione della separazione consensuale;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative, e soddisfano le esigenze delle figlie maggiorenne non autonoma Per_2
economicamente, ed , minorenne, con conseguente manifesta Per_3
superfluità dell'ascolto della minore (art. 473 bis, 4 c.p.c.), stante le previsioni che garantiscono le obbligazioni in suo vantaggio e il mantenimento di relazioni significative con entrambi i genitori, precisando altresì che le condizioni relative all'affidamento, al collocamento ed al regime di visite riguardano la sola IA , stante la maggiore età della Per_3
IA Per_2
ritenuto che, stante la natura del procedimento e la domanda congiunta, le spese debbano essere compensate;
letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 11/11/2024 da e Persona_1
, così provvede: Parte_1
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi Per_1
e , coniugati il 12/08/2002 in
[...] Parte_1
MONTESCAGLIOSO, alle condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso per separazione consensuale del 6/11/2024, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo l'11/11/2024, con la precisazione che le condizioni relative all'affidamento, al collocamento ed al regime di visite riguardano la sola IA , stante la maggiore età della IA Per_3 Per_2 2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
MONTESCAGLIOSO di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, Parte I, numero 5;
3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 29/1/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco