Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/05/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.8564 /2019 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: risarcimento danni, assegnata in decisione all'udienza del 06.03.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Frattamaggiore (NA) alla Via P.M. Vergara, 36 , presso lo studio Giuseppe OR
(c.f ) dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
- (C.F. e P.IVA in qualità di impresa Controparte_1 P.IVA_1
designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Buonanno
(c.f. ), presso il cui studio sito in S. Maria Capua Vetere, Trav. C.F._3
M. Fiore n.11, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Per la parte attrice il difensore ha concluso insistendo nell'accoglimento delle domande proposte, con conseguente condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni richiesti, con ulteriore condanna alle spese di lite, ivi comprese quelle
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relative alla consulenza tecnica d'ufficio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Il difensore delle ha concluso chiedendo, in via principale, il Controparte_1
rigetto integrale delle domande attoree, con vittoria di spese di lite. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, ha richiesto la compensazione delle spese di lite.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio la quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1
sinistri in Campania a carico del F.G.V.S., al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni da lui patiti in occasione del sinistro stradale avvenuto in data
07.10.2017, alle ore 11:00 circa, in San Tammaro (CE).
Al riguardo l'attore deduceva che mentre stava percorrendo la S.S. 7 BIS, giunto all'altezza della rotatoria, alla guida della propria bicicletta, veniva investito da una autovettura, rimasta non identificata, che lo sorpassava strettamente mentre stava impegnando la predetta rotatoria. Per effetto di tale urto, il cadeva Pt_1
rovinosamente al suolo, mentre l'autovettura si allontanava omettendo di prestargli il dovuto soccorso.
A causa della caduta l'attore subiva lesioni personali, tali da richiedere l'intervento dell'ambulanza 118 che lo trasportava presso il Pronto Soccorso del Presidio
Ospedaliero di Maddaloni ove i sanitari di turno diagnosticavano una “frattura scomposta del collo femorale sinistro e ginocchio sinistro”. In data 09.10.2017 l'entità delle lesioni rendeva necessario un intervento chirurgico per “sostituzione totale dell'anca e trasfusione di concentrato cellulare” avvenuto presso l' Controparte_2
[...]
L'attore provvedeva a sporgere denuncia-querela contro ignoti presso la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord in data 24.11.2017.
Inoltre il essendo stato coinvolto un veicolo rimasto non identificato, con Pt_1
raccomandata A.R. del 09.01.2018, trasmetteva la richiesta di risarcimento danni nei
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confronti della quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Controparte_1
per le Vittime della Strada per la Regione Campania, nonché alla Consap S.p.A.
Le predette richieste rimanevano prive di riscontro e quindi l'attore inoltrava alla compagnia invito alla stipula di convenzione di negoziazione CP_1 CP_1
assistita, ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. 162/2014, ma anche il tentativo di composizione bonaria non sortiva alcun effetto utile.
Sulla base di quanto esposto, conveniva in giudizio la società Parte_1
assicurativa chiedendo di accertare e di dichiarare che il sinistro per cui è causa si era verificato per esclusiva responsabilità di un veicolo rimasto non identificato e, conseguentemente, di condannare la quale impresa designata Controparte_1
dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva la società nella qualità in epigrafe, eccependo: a) Controparte_1 la nullità della domanda attrice, per genericità e incompletezza dell'atto introduttivo;
b) la mancata prova della legittimazione passiva in capo a;
c) CP_1
l'improponibilità/improcedibilità della domanda in assenza dei requisiti di cui agli artt.
145 – 287 D. Lgs. 209/05; d) l'inesistenza dell'episodio così come descritto da parte attrice.
Esaurita l'istruttoria con l'espletamento della prova testimoniale e con espletamento di una CTU tecnica, finalizzata ad accertare i postumi invalidanti subiti dall'attore, la causa era assegnata in decisione all'udienza del 6/3/2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. il primo termine ridotto della metà.
Passando al merito va rilevato che la domanda proposta dall'attore è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In via preliminare, va rilevato che la domanda è proponibile, avendo l'istante formulato la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno con le lettere a/r inviate sia alla che alla CONSAP, comprovanti la corretta costituzione Controparte_1 in mora nei confronti della convenuta società assicuratrice, ai sensi dell'art. 148 del
Codice delle Assicurazioni.
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Sul punto si ricorda che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile a pena di improponibilità della domanda giudiziale, è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contiene elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, con la conseguenza che la mancanza di elementi, pure richiesti dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, ma che tuttavia si appalesano superflui per la formulazione dell'offerta risarcitoria, diventa irrilevante ai fini della proponibilità della domanda (cfr. Cass. n. 19354/16).
Nel caso in esame , nella richiesta stragiudiziale in atti risultano correttamente indicati tutti gli elementi sufficienti per consentire alla società di assicurazione di formulare l'offerta risarcitoria, né risulta che l'assicurazione abbia richiesto alcuna integrazione documentale nella fase stragiudiziale.
Tanto premesso, non merita accoglimento la preliminare eccezione sollevata dalla convenuta in ordine alla dedotta nullità dell'atto di citazione per asserita genericità e incompletezza dell'esposizione dei fatti.
Va rilevato, invero, che l'atto introduttivo, sia completo con la corretta indicazione degli elementi essenziali del fatto storico (tempo, luogo, dinamica del sinistro), rendendo intellegibile la pretesa azionata e consentendo alla controparte un'efficace difesa.
Va inoltre rilevato che la costituzione della parte convenuta, come eccepito dalla difesa attorea, sia tardiva in quanto la compagnia assicurativa si è costituita nel presente giudizio in data 21.01.2020 ovvero nel medesimo giorno in cui era fissata l'udienza di prima comparizione, incorrendo così nelle decadenze di cui all'art. 702 bis, co. 4, c.p.c.
Tanto rilevato osserva il Tribunale che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art. 18 e ss. L. 990/69 (ad oggi ex art. 287 Codice delle Assicurazioni
Private), il Fondo di Garanzia - per il tramite della relativa Compagnia di
Assicurazione designata - è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cassazione civile, sez. III, 02
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agosto 2001, n. 10609). L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno, imponendo però un ulteriore onere probatorio in capo all'attore. Invero, "Colui che agisce, sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato, è tenuto a provare sia l'imputabilità del sinistro in capo al veicolo rimasto sconosciuto, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'evento dannoso, fermo restando il fatto che rimane a suo carico l'onere di provare che nessuna negligenza od imprudenza sia imputabile alla sua condotta di guida, al fine di superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c." (cfr. Tribunale Roma, sez. XIII, 04/07/2017, n.
13495).
Ne consegue che lo stesso deve non solo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cassazione civile , sez. III, 25 luglio 1995, n. 8086; Cassazione civile, sez. III, 19 settembre 1992,
n. 10762; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 01/08/2001; Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 12304 del 10/06/2005). In sostanza, perché ricorra la responsabilità del
Fondo di Garanzia per un danno cagionato da "veicolo non identificato" non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante che il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo. E ciò in quanto il sistema risarcitorio posto a carico del Fondo di
Garanzia non vale a rimpiazzare, ma solo a completare gli strumenti di tutela esperibili dai danneggiati da sinistro stradale per il ristoro del pregiudizio subito, non consentendo una surrogazione incondizionata del Fondo nella posizione del responsabile né, per l'effetto, uno "scaricamento" sulla Compagnia designata dal
Fondo di oneri riparatori che avrebbero potuto essere facilmente pretesi nei confronti di chi sarebbe stato individuabile mediante ordinaria accortezza. Perciò potrà essere qualificato come "veicolo non identificato", tale da giustificare una domanda ex art. 19 lett. b) L. 990/69, solo quello rimasto ignoto nonostante che la vittima abbia tenuto una condotta di usuale ed esigibile diligenza nel corso dell'intera vicenda.
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Tralasciando ogni altra questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida - che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr.
Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e Cass. 12002/2014).
Alla luce dei richiamati principi, deve ritenersi che parte attrice abbia assolto l'onere probatorio gravante su di sé, dimostrando sia la dinamica del sinistro dedotta in citazione, sia la sua riconducibilità alla condotta colposa di un veicolo rimasto non identificato.
In ordine alla mancata individuazione del 'pirata della strada' soccorre il decreto di archiviazione (datato 05.04.2019) ed ordine di restituzione degli atti al PM, in assenza di elementi utili al fine di identificare i responsabili del reato, del procedimento recante
R.G. 3089/2019.
Assodata quindi l'impossibilità di identificare il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro, occorre ora vagliare la verosimiglianza del fatto storico e la colpa del conducente rimasto sconosciuto.
Nel caso in esame tali elementi hanno trovato pieno conforto nell'istruttoria espletata.
Particolare rilevanza deve senz'altro essere attribuita alle testimonianze rese da e da - entrambi testimoni oculari dell'evento, i quali, Testimone_1 Testimone_2
con dichiarazioni chiare, circostanziate e univoche, hanno confermato la ricostruzione dei fatti prospettata da parte attrice.
Difatti il teste all'udienza del 05.10.2021 ha riferito che “era un Testimone_1
sabato o una domenica del mese di ottobre del 2017, stavamo in bicicletta sulla strada da Capua a San Tammaro alla rotonda che è l'unica fino al carcere di Santa Maria;
io ero distante circa cinque metri da mio fratello, una macchina di colore chiaro una media cilindrata (non ricordo il modello) ci sorpassò, dietro di me c'erano ancora altri sette otto ciclisti;
la macchina andava a forte velocità ed alla rotonda voleva girare a destra;
si infilò in mezzo a noi ciclisti: con il parafango anteriore sinistro
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strisciò la ruota posteriore della bicicletta di mio fratello e lo scaraventò a terra facendolo cadere sul lato sinistro. Mio fratello stava sulla destra della strada. La macchina non si fermò; non riuscimmo a prendere il numero di targa perché soccorremmo mio fratello che stava a terra e non riusciva a muoversi. Mio fratello si lamentava dei dolori alla gamba sinistra. Uno degli amici chiamò il 118: lo portarono
a Maddaloni”.
Una ricostruzione della dinamica univoca e concordante è fornita anche dal secondo teste escusso su istanza di parte attrice, , in data 15.03.2022, ossia a Testimone_2 distanza di circa cinque mesi dall'escussione del primo teste e a quasi cinque anni dal verificarsi del sinistro.
La loro attendibilità non risulta inficiata né dal rapporto di parentela con il danneggiato, circostanza di per sé non determinante ai fini della valutazione della credibilità, né da lievi discordanze sui dettagli (come il lato della caduta), che appaiono fisiologiche alla distanza temporale intercorrente dall'evento, a fronte di una narrazione complessiva coerente e concordante nei suoi elementi essenziali.
In coerenza con la giurisprudenza di legittimità, si deve ricordare che "la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 9939 del 18/06/2012).
Nella specie, dall'istruttoria espletata non emergono ragionevoli dubbi né in ordine al reale verificarsi dell'evento di danno né circa il contenuto delle esaminate deposizioni testimoniali.
Ritenuta quindi provata, alla stregua di quanto osservato, la dinamica dell'incidente sì come dedotta da parte attrice, si deve poi escludere che il ciclista rimasto vittima dell'investimento abbia, sia pure solo in parte, concorso a cagionare l'evento.
Sul punto, si osserva che “in tema di circolazione stradale, nella categoria dei veicoli sono ricompresi anche i velocipedi, con la conseguenza che, nel caso in cui vengano
a collisione un'autovettura ed una bicicletta, trova applicazione la presunzione di pari
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responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. secondo cui nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (con la nota precisazione che la presunzione di colpa di cui sopra ha, tuttavia, carattere residuale ed opera soltanto quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità)” (cfr. Cass. civ. n. 12524/2000; Corte di appello di Milano, sentenza n. 2542/2022).
Ebbene, sulla scorta di tali insegnamenti, nessuna responsabilità può essere ascritta all'attore . Parte_1
Nella sua deposizione, ha confermato che il ciclista stesse percorrendo Testimone_1 la strada procedendo lungo il margine destro della propria corsia di pertinenza: “la macchina andava a forte velocità ed alla rotonda voleva girare a destra;
si infilò in mezzo a noi ciclisti: con il parafango anteriore sinistro strisciò la ruota posteriore della bicicletta di mio fratello e lo scaraventò a terra facendolo cadere sul lato sinistro. Mio fratello stava sulla destra della strada.”.
La condotta tenuta da , dunque, appare regolare e conforme ai canoni Parte_1
di diligenza richiesti agli utenti della strada.
In conclusione, alla luce degli elementi probatori riassunti, nonché dei principi di diritto sopra enunciati, alcuna interferenza causale può essere riconosciuta a Parte_1
nella determinazione del sinistro per cui è causa, sicché la responsabilità
[...] esclusiva dell'evento deve essere ascritta al conducente rimasto sconosciuto.
Ciò posto in relazione all'an debeatur va, pertanto, affermata l'esclusiva responsabilità del conducente il veicolo pirata, per aver posto in essere l'incauta manovra di cui dinanzi si è detto, occorre, esaminare il profilo inerente il quantum.
Va rilevato, preliminarmente che l'entità delle lesioni riportate dall'istante risulta in linea con un investimento.
Peraltro, la certificazione medica prodotta in giudizio e la denuncia-querela sporta alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord del 24.11.2017, senza dubbio indentificano come la vittima del sinistro stradale occorso in Parte_1
data 07.10.2017, a San Tammaro (CE).
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Passando al quantum, va rilevato che i pregiudizi patiti dal possono Pt_1
quantificarsi nella misura accertata dal perito nominato.
A tal proposito, il CTU;
dott. ha avvalorato la compatibilità delle Persona_1
lesioni patite da con la dinamica narrata in citazione, osservando Parte_1 che: “Il riportò una frattura scomposta del collo femore sinistro che è stata Pt_1 trattata chirurgicamente con protesi totale d'anca non cementata. Il danno biologico temporaneo si può quantificare in 30 (trenta) giorni di totale inabilità, in 30 (trenta) giorni di parziale inabilità al tasso medio del 75%, e 60 (sessanta) giorni di parziale al tasso medio del 50%.Il nesso causale con il sinistro è comprovato sul piano clinico- documentale ed i relativi esiti vanno valutati nella misura del 18% (diciotto per cento) di danno biologico permanente. Tali esiti non incidono sulla capacità lavorativa specifica del oggi pensionato. Vertendosi in esiti che interessano la funzione Pt_1
deambulatoria determinando una condizione di lieve zoppia, tali esiti incidono sulle attività ludiche dello stesso e nelle abitudini di vita extra-lavorative consone a quelle di un settantenne. Non vi sono esiti a carattere estetico tranne la cicatrice dell'intervento chirurgico che è stata valutata nel complesso del danno funzionale…..Le lesioni sono compatibili con la dinamica che emerge dagli atti….. ”.
Inoltre, come evidenziato dallo stesso ausiliario nella relazione peritale, “come da disposizione del Giudice, ho inviato alle parti una bozza di relazione;
in data
19/09/2022 ho ricevuto delle note da parte dello studio Buonanno, redatte dal dott.
, CT di parte convenuta, che si dice sostanzialmente d'accordo con Persona_2 la mia valutazione. Ritengo pertanto di poter confermare il mio precedente giudizio”
Ne consegue che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non solo non sono state oggetto di contestazione, ma risultano espressamente condivise anche dal consulente tecnico della parte convenuta.
Passando al quantum, sulla scorta della CTU agli atti, cui il Tribunale ritiene di aderire, i pregiudizi patiti dal possono quantificarsi in: Pt_1
- 30 (trenta) giorni di ITT Invalidità Temporanea Totale;
- 30 (trenta) giorni di ITP Invalidità Temporanea Parziale (valutabile al 75%);
- 60 (sessanta) ITP Invalidità Temporanea Parziale (valutabile al 50%)
- 18% (diciotto per cento) di danno biologico permanente.
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Per procedere alla quantificazione del danno per lesioni macro-permanenti occorre fare applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal Tribunale di Milano.
Dette tabelle, secondo la Suprema Corte, costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cc, là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento, tanto da affermare che risulti incongrua la motivazione della sentenza di merito che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che risulti sproporzionata rispetto a quella cui si giungerebbe mediante l'applicazione dei parametri indicati dalle predette tabelle (Cass. 30.6.11 n. 14402).
Applicando dunque i criteri di cui alle tabelle predisposte, facendo riferimento alla determinazione del “valore punto” rapportato alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato al momento del sinistro (67 anni), si liquida in favore di Parte_1
, per i postumi permanenti residuati, quantificabili nella misura del 18%, la
[...] somma di € 43.058,00; vanno riconosciuti, inoltre, a titolo di risarcimento di quell'aspetto del danno non patrimoniale rappresentato dalla invalidità temporanea, gli ulteriori importi di € 3.450,00 per l'invalidità temporanea totale (30 giorni), € 2.587,50 per l'invalidità temporanea parziale al 75% (30 giorni), € 3.450,00 per l'invalidità temporanea parziale al 50% (60 giorni).
L'ammontare complessivo del danno è quindi pari a € 52.545,50
Tale importo va devalutato alla data dell'evento, 07.10.2017, e per effetto di detta devalutazione discende ad € 43.678,72.
In conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni
Unite della S.C., ribadita da successive pronunce (cfr., tra le altre, Cass.civ., sez. III, 4 luglio 1997/22 gennaio 1998, n. 605), su tale ultimo importo, via via rivalutato anno per anno, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione, per un importo complessivo finale pari a €. 57.856,24 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Per passare adesso alla completa quantificazione del danno va tenuto conto delle consuete componenti in cui esso si articola, quella di natura biologica e l'altra di natura
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morale, sempre risarcibile allorquando nel fatto si ravvisino in astratto gli estremi di un reato.
E' compito del giudice, tuttavia, accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale.
Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sè considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale.
A parere del Tribunale, nel caso in esame, non vi sono i presupposti e condizioni per la personalizzazione del danno.
La personalizzazione del danno non costituisce mai un automatismo e deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione. Tali aspetti devono essere allegati e provati dalla vittima e consistono in circostanze eccezionali, specifiche e diverse da quelle che invece ordinariamente sono conseguenti alla menomazione e che già sono incluse nella liquidazione tabellare “standard” del danno.
Deve essere, quindi, allegato e dimostrato, ai fini della personalizzazione, un pregiudizio che concerna un'attività della vita che non è praticata dalla persona standard, ma che assuma connotati specifici, “eccezionali” e “peculiari”.
Conseguentemente, non può esser considerata “personalizzante” l'impossibilità per la vittima a cimentarsi in attività fisiche e nemmeno la lesione alla capacità lavorativa generica, che è già ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno biologico (mentre l'incapacità lavorativa “specifica” viene eventualmente liquidata a titolo di danno patrimoniale. Si veda Cass. n. 7513/2018 cit., Cass. n. 10912/2018,
Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018, Cass. 28988/2019).
Nel caso in esame non vi sono limitazione all'attività lavorativa essendo l'attore in stato di quiescenza;
non risulta inoltre allegate ulteriori attività ludiche il cui svolgimento è reso impossibile o limitato stante “il pressochè recupero completo
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dell'ampiezza dei movimenti, dell'assenza di dolore e/o dismetria, con trofismo normale” quali accertati dal perito nominato( cfr. conclusioni della ctu in atti).
Alla stregua dei richiamati principi la domanda proposta merita pertanto accoglimento per quanto di ragione nei limiti su evidenziati.
Alla soccombenza segue la condanna di parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo ex art. D.M.
55/2014, sì come modificato dal D.M. 147/2022, in applicazione del valore medio dello scaglione di riferimento, individuato in base al decisum ( €5.20,00 - €26.000,00) tenuto conto del valore effettivo della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, con attribuzione diretta al procuratore antistatario di parte attrice, avv. Giuseppe OR, il quale ne ha formulato espressa e tempestiva richiesta.
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di CTU, liquidate come in corso di causa.
(con decreto del 20.10.2022), vanno poste a definitivo carico della parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da Parte_1
nei confronti della società n qualità di impresa
[...] Controparte_1
designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo l.r.p.t, disattesa o assorbita ogni diversa richiesta, eccezione o deduzione, così provvede:
a) dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro e, per l'effetto, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna la società in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., quale Impresa designata per la Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma di € 57.856,24 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi
[...] legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
b) condanna le nella qualità in epigrafe, al pagamento, in Controparte_1 favore di parte attrice, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 11.405,00 di cui € 545,00 per esborsi ed € 10.860,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario;
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c) condanna la convenuta al pagamento delle spese di CTU sostenute e liquidate da separato decreto.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere,14.5.2025
LA GIUDICE
dott.ssa Ida D'Onofrio
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