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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5349 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4730/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. Annalisa Falconi Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 4730/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Trabucco Letizia, presso il quale ha eletto domicilio Parte_1 come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo “1. Disporre l'affido esclusivo della minore alla mamma, nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater u.c. c.c., disponendo che la stessa mantenga la residenza principale, anche ai fini anagrafici, nonché dimora prevalente presso l'abitazione materna 2. Con riserva di formulare istanze in ordine agli incontri padre-figlia in considerazione delle eventuali richieste in tal senso formulande da parte del convenuto 3. Porre a carico del signor
, a titolo di contributo mensile al mantenimento della figlia , l'importo pari ad € Controparte_1 Per_1
1.500,00, da versarsi, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data dell'iscrizione a ruolo del presente giudizio e per dodici mensilità, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT 4. Porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le spese straordinarie così come meglio descritte ed identificate nel Protocollo 15 marzo 2016, da sostenersi nell'interesse della figlia minore ” Per_1
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti, non coniugate, è nata a [...], in data [...], . Controparte_2
Con ricorso depositato in data 14/03/2024, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento;
ha in particolare richiesto l'affidamento esclusivo rafforzato a sé della minore, allegando l'inadeguatezza paterna a prendersi cura della minore, nonché il disinteresse del padre nei confronti della figlia.
Non si è costituito il convenuto, regolarmente citato in giudizio.
Acquisite le relazioni sociale e psicologica sulla situazione del nucleo e della minore, all'udienza del 21.11.24, innanzi al Giudice Relatore, la ricorrente è stata sentita personalmente;
il resistente, non costituitosi in giudizio né comparso, è stato dichiarato contumace;
all'esito, con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti, disponendosi l'affidamento esclusivo rafforzato della minore e la collocazione presso la madre, incontri padre-figlia in luogo neutro a cura dei Servizi sociali competenti, la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali
/ di NPI, un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre pari a 650 euro mensili;
sono stati richiesti l'acquisizione di nuove relazioni da parte dei Servizi aventi in carico il nucleo, l'aggiornamento della situazione reddituale della ricorrente nonché la richiesta all'Agenzia delle Entrate di trasmettere documentazione reddituale relativa al resistente contumace.
Acquisita la documentazione richiesta, all'udienza del 3.11.25, il Giudice ha invitato la parte ricorrente alla discussione orale. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio che, a conferma di quanto già statuito nell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., la figlia minore debba essere affidata in via esclusiva alla madre, in applicazione dell'art. 337 quater c.c., atteso che l'affidamento a entrambi i genitori non può essere disposto in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza educativa del padre. Ed invero, come si evince dalle circostanziate dichiarazioni rese dell'altro genitore che non sono al momento contestate e dalla relazione sociale versata in atti, il resistente si è gravemente disinteressato di provvedere tanto all'educazione, quanto al mantenimento della minore, posto che egli si è reso sostanzialmente irreperibile (in udienza la ricorrente ha dichiarato che “ il disinteresse del resistente nei confronti della figlia è iniziato quasi subito, e ha visto la figlia negli ultimi tre anni solo un paio di volte, non corrispondendo nulla per il suo mantenimento”; egli ha incontrato la figlia l'ultima volta a Natale 2023).
Tali circostanze risultano peraltro confermate anche dal contegno serbato dal resistente, il quale non si è costituito in giudizio né si è presentato alle convocazioni dei Servizi.
Conseguentemente e per la gravità degli aspetti testé evidenziati, attesa l'impossibilità per la ricorrente di concordare le decisioni per l'educazione e gestione della prole con un genitore irreperibile, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c., deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per la figlia siano adottate dalla madre, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
In considerazione di quanto sopra stabilito, deve inoltre confermarsi che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre e che gli incontri col padre, qualora egli si renda nuovamente reperibile, possano eventualmente essere ripristinati soltanto in luogo neutro secondo modalità e tempi indicati dai Servizi, cui egli avrà cura di rivolgersi, e che avranno cura di verificare la serietà delle intenzioni paterne nel ripristino della relazione con la minore nonché le condizioni psicoaffettive della medesima.
Per le ragioni sopra evidenziate, il Tribunale ritiene l'ascolto della minore (significativamente espressamente rinunciato dalla ricorrente) non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. ed in ogni caso potenzialmente pregiudizievole per la medesima attesa la condizione di sofferenza legata all'assenza della figura paterna di cui si dà atto nelle relazioni socio-sanitarie, dalla stessa faticosamente elaborata.
Passando agli aspetti economici, ritiene inoltre il Collegio che debba stabilirsi un contributo al mantenimento della minore a carico del padre. In proposito, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale (quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti), tenuto altresì conto dei periodi di permanenza della minore presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato (nulli presso il padre), deve essere posto a carico del padre un assegno mensile, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, per contribuire al mantenimento che pare equo quantificare nella misura già stabilita dal Giudice Relatore nell'ordinanza ex art. 473bis.21 c.p.c., in € 650,00, oltre alla partecipazione alle spese “extra” indicate in dispositivo.
Sul punto giova rilevare che nell'ordinanza ex art. 473bis.21 c.p.c., resa in data 24.11.24, il Giudice Relatore aveva stabilito tale importo sulla base delle seguenti osservazioni: “la ricorrente ha dichiarato che all'epoca del ricorso non svolgeva alcuna attività lavorativa ma di aver aperto dal 5.11.2024 un'attività di estetica nel comune di La Loggia, e che prima di essere disoccupata aveva lavorato in Svizzera, e di condurre in locazione la casa nella quale vive unitamente alla minore Per_1
e ad un'altra figlia avuta successivamente da un'altra relazione, pagando il canone di locazione pari a 650,00; mentre i redditi del resistente non sono noti – la sig.ra ha dichiarato che il convenuto Pt_1 lavora in Svizzera come parquettista e nel ricorso indicava uno verosimile stipendio dello stesso pari a 8.000,00 euro al mese”; rispetto a tale momento, in vista dell'udienza di discussione orale, la ricorrente ha depositato memoria in cui ha documentato di percepire l'ADI e l'AA.UU. relativo a due figli (producendo le relative domande all'INPS e gli esiti), ma senza allegare né documentare il quantum relativo a tali entrate;
ha dichiarato altresì di non disporre di rapporti di conto corrente personale (ma non si comprende dove venga accreditato l'A.UU.); quanto alla condizione economica della controparte, gli esiti degli accertamenti richiesti all'ADE non sono risultati significativi, posto che è stata trasmessa documentazione economica risalente;
la ricorrente, poi, ha depositato un documento che costituirebbe l'estratto conto previdenziale svizzero del sig. ma non risulta CP_1 chiara la provenienza di tale documento né il suo carattere ufficiale. Nella scarsa chiarezza degli elementi posti a fondamento della propria domanda, si ritiene pertanto di non disporre l'aumento del contributo richiesto dalla ricorrente (la quale ha domandato un importo pari ad euro 1500 euro mensili a carico del resistente).
Spese di lite
Nulla sulle spese, attesa la non opposizione di parte convenuta rimasta contumace e il parziale rigetto delle domande attoree.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia di parte resistente, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis ss. c.p.c.
AFFIDA la figlia minore in via esclusiva a , demandando alla medesima altresì le decisioni Parte_1 di maggior interesse per il minore ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie comprese le decisioni sulle vaccinazioni, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive, ecc.) e disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore;
DISPONE che gli incontri tra la minore e il padre, qualora egli si renda nuovamente reperibile, possano eventualmente essere ripristinati soltanto in luogo neutro secondo modalità e tempi indicati dai Servizi incaricati, cui egli avrà cura di rivolgersi, e che avranno cura di verificare la serietà delle intenzioni paterne nel ripristino della relazione con la minore nonché le condizioni psicoaffettive della medesima;
DISPONE che corrisponda a , a titolo di contributo al mantenimento della Controparte_1 Parte_1 figlia, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 650,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Annalisa Falconi Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. Annalisa Falconi Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 4730/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Trabucco Letizia, presso il quale ha eletto domicilio Parte_1 come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo “1. Disporre l'affido esclusivo della minore alla mamma, nella forma rafforzata di cui all'art. 337 quater u.c. c.c., disponendo che la stessa mantenga la residenza principale, anche ai fini anagrafici, nonché dimora prevalente presso l'abitazione materna 2. Con riserva di formulare istanze in ordine agli incontri padre-figlia in considerazione delle eventuali richieste in tal senso formulande da parte del convenuto 3. Porre a carico del signor
, a titolo di contributo mensile al mantenimento della figlia , l'importo pari ad € Controparte_1 Per_1
1.500,00, da versarsi, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data dell'iscrizione a ruolo del presente giudizio e per dodici mensilità, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT 4. Porre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le spese straordinarie così come meglio descritte ed identificate nel Protocollo 15 marzo 2016, da sostenersi nell'interesse della figlia minore ” Per_1
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti, non coniugate, è nata a [...], in data [...], . Controparte_2
Con ricorso depositato in data 14/03/2024, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento;
ha in particolare richiesto l'affidamento esclusivo rafforzato a sé della minore, allegando l'inadeguatezza paterna a prendersi cura della minore, nonché il disinteresse del padre nei confronti della figlia.
Non si è costituito il convenuto, regolarmente citato in giudizio.
Acquisite le relazioni sociale e psicologica sulla situazione del nucleo e della minore, all'udienza del 21.11.24, innanzi al Giudice Relatore, la ricorrente è stata sentita personalmente;
il resistente, non costituitosi in giudizio né comparso, è stato dichiarato contumace;
all'esito, con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., sono stati assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti, disponendosi l'affidamento esclusivo rafforzato della minore e la collocazione presso la madre, incontri padre-figlia in luogo neutro a cura dei Servizi sociali competenti, la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali
/ di NPI, un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre pari a 650 euro mensili;
sono stati richiesti l'acquisizione di nuove relazioni da parte dei Servizi aventi in carico il nucleo, l'aggiornamento della situazione reddituale della ricorrente nonché la richiesta all'Agenzia delle Entrate di trasmettere documentazione reddituale relativa al resistente contumace.
Acquisita la documentazione richiesta, all'udienza del 3.11.25, il Giudice ha invitato la parte ricorrente alla discussione orale. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio che, a conferma di quanto già statuito nell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., la figlia minore debba essere affidata in via esclusiva alla madre, in applicazione dell'art. 337 quater c.c., atteso che l'affidamento a entrambi i genitori non può essere disposto in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza educativa del padre. Ed invero, come si evince dalle circostanziate dichiarazioni rese dell'altro genitore che non sono al momento contestate e dalla relazione sociale versata in atti, il resistente si è gravemente disinteressato di provvedere tanto all'educazione, quanto al mantenimento della minore, posto che egli si è reso sostanzialmente irreperibile (in udienza la ricorrente ha dichiarato che “ il disinteresse del resistente nei confronti della figlia è iniziato quasi subito, e ha visto la figlia negli ultimi tre anni solo un paio di volte, non corrispondendo nulla per il suo mantenimento”; egli ha incontrato la figlia l'ultima volta a Natale 2023).
Tali circostanze risultano peraltro confermate anche dal contegno serbato dal resistente, il quale non si è costituito in giudizio né si è presentato alle convocazioni dei Servizi.
Conseguentemente e per la gravità degli aspetti testé evidenziati, attesa l'impossibilità per la ricorrente di concordare le decisioni per l'educazione e gestione della prole con un genitore irreperibile, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c., deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per la figlia siano adottate dalla madre, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
In considerazione di quanto sopra stabilito, deve inoltre confermarsi che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre e che gli incontri col padre, qualora egli si renda nuovamente reperibile, possano eventualmente essere ripristinati soltanto in luogo neutro secondo modalità e tempi indicati dai Servizi, cui egli avrà cura di rivolgersi, e che avranno cura di verificare la serietà delle intenzioni paterne nel ripristino della relazione con la minore nonché le condizioni psicoaffettive della medesima.
Per le ragioni sopra evidenziate, il Tribunale ritiene l'ascolto della minore (significativamente espressamente rinunciato dalla ricorrente) non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. ed in ogni caso potenzialmente pregiudizievole per la medesima attesa la condizione di sofferenza legata all'assenza della figura paterna di cui si dà atto nelle relazioni socio-sanitarie, dalla stessa faticosamente elaborata.
Passando agli aspetti economici, ritiene inoltre il Collegio che debba stabilirsi un contributo al mantenimento della minore a carico del padre. In proposito, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale (quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti), tenuto altresì conto dei periodi di permanenza della minore presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato (nulli presso il padre), deve essere posto a carico del padre un assegno mensile, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, per contribuire al mantenimento che pare equo quantificare nella misura già stabilita dal Giudice Relatore nell'ordinanza ex art. 473bis.21 c.p.c., in € 650,00, oltre alla partecipazione alle spese “extra” indicate in dispositivo.
Sul punto giova rilevare che nell'ordinanza ex art. 473bis.21 c.p.c., resa in data 24.11.24, il Giudice Relatore aveva stabilito tale importo sulla base delle seguenti osservazioni: “la ricorrente ha dichiarato che all'epoca del ricorso non svolgeva alcuna attività lavorativa ma di aver aperto dal 5.11.2024 un'attività di estetica nel comune di La Loggia, e che prima di essere disoccupata aveva lavorato in Svizzera, e di condurre in locazione la casa nella quale vive unitamente alla minore Per_1
e ad un'altra figlia avuta successivamente da un'altra relazione, pagando il canone di locazione pari a 650,00; mentre i redditi del resistente non sono noti – la sig.ra ha dichiarato che il convenuto Pt_1 lavora in Svizzera come parquettista e nel ricorso indicava uno verosimile stipendio dello stesso pari a 8.000,00 euro al mese”; rispetto a tale momento, in vista dell'udienza di discussione orale, la ricorrente ha depositato memoria in cui ha documentato di percepire l'ADI e l'AA.UU. relativo a due figli (producendo le relative domande all'INPS e gli esiti), ma senza allegare né documentare il quantum relativo a tali entrate;
ha dichiarato altresì di non disporre di rapporti di conto corrente personale (ma non si comprende dove venga accreditato l'A.UU.); quanto alla condizione economica della controparte, gli esiti degli accertamenti richiesti all'ADE non sono risultati significativi, posto che è stata trasmessa documentazione economica risalente;
la ricorrente, poi, ha depositato un documento che costituirebbe l'estratto conto previdenziale svizzero del sig. ma non risulta CP_1 chiara la provenienza di tale documento né il suo carattere ufficiale. Nella scarsa chiarezza degli elementi posti a fondamento della propria domanda, si ritiene pertanto di non disporre l'aumento del contributo richiesto dalla ricorrente (la quale ha domandato un importo pari ad euro 1500 euro mensili a carico del resistente).
Spese di lite
Nulla sulle spese, attesa la non opposizione di parte convenuta rimasta contumace e il parziale rigetto delle domande attoree.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia di parte resistente, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis ss. c.p.c.
AFFIDA la figlia minore in via esclusiva a , demandando alla medesima altresì le decisioni Parte_1 di maggior interesse per il minore ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie comprese le decisioni sulle vaccinazioni, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive, ecc.) e disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore;
DISPONE che gli incontri tra la minore e il padre, qualora egli si renda nuovamente reperibile, possano eventualmente essere ripristinati soltanto in luogo neutro secondo modalità e tempi indicati dai Servizi incaricati, cui egli avrà cura di rivolgersi, e che avranno cura di verificare la serietà delle intenzioni paterne nel ripristino della relazione con la minore nonché le condizioni psicoaffettive della medesima;
DISPONE che corrisponda a , a titolo di contributo al mantenimento della Controparte_1 Parte_1 figlia, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 650,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino;
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Annalisa Falconi Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.