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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/11/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/659
TRIBUNALE di RAGUSA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice SC PA TA, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2025\659 R.G., avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali promossa da:
- rappresentata ed assistita Parte_1 C.F._1
dall'avvocato IL AR PE
Ricorrente
IL AR PE - in proprio C.F._2
Ricorrente
Nei confronti di
- c\o Avvocatura dello Controparte_1 P.IVA_1
Stato
Resistente – contumace
1 Conclusioni delle parti
I ricorrenti chiedono:
“- Che l'Ill.mo Tribunale voglia revocare il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendolo infondato e ingiusto;
- Di rivalutare l'istanza di liquidazione delle spese legali nel procedimento n.
1570/2021 R.G.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Aprile Parte_1
Carbone, nonché l'avvocato Giuseppe Aprile Carbone, in proprio, ricorrevano, ex artt. 170 D.P.R. n. 115/2002, 281 decies e ss. c.p.c. e 15 D.l.vo
150/2011, nei confronti del Ministero della chiedendo CP_1
l'annullamento del decreto di revoca della ammissione della al Pt_1
patrocinio a spese dello Stato, nonchè del contestuale provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione, entrambi disposti con un unico provvedimento in data 03.02.2025, nell'ambito del procedimento civile incoato presso questo Tribunale con il n. 1570/2021 RG.
Esponevano i ricorrenti:
Che, in data 23.05.2011, aveva stipulato con Parte_1
un contratto di compravendita avente ad oggetto Controparte_2
l'immobile sito in Donnalucata in Via Monterotondo n.12;
Che, per espressa pattuizione, era stato previsto che parte venditrice si sarebbe impegnata per ottenere il certificato di abitabilità entro il 31.12.2012;
Che, a garanzia dell'adempimento, era stata versata dall'acquirente la somma di € 8.000,00, da portare a decurtazione del prezzo di vendita, una volta ottenuta la certificazione suddetta;
2 Che, con dichiarazione in data 23.05.2011, l' indicava CP_2
quale effettivo acquirente dell'immobile di via Monterotondo UR
Carmela:
Che, tuttavia, quest'ultima “con la propria condotta aveva impedito alla … di adempiere all'obbligazione relativa Pt_1 all'ottenimento del certificato di abitabilità”;
Che, con atto di citazione in data 19.04.2021, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Aprile Carbone, aveva convenuto in giudizio la UR, chiedendo che il Tribunale dichiarasse avverata la condizione sospensiva oggetto di controversia, divenuta impossibile per causa addebitabile alla convenuta;
Che, con sentenza n. 88\2025 del 16.01.2025, il Tribunale di
Ragusa in composizione monocratica, nella contumacia della convenuta, aveva rigettato la domanda proposta dalla Pt_1
Che, nel corso del giudizio, l'odierna opponente era stata ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del COA di Ragusa in data 08.02.2021;
Che, esaurito il primo grado del giudizio, il patrocinatore di quest'ultima, avvocato Giuseppe Aprile Carbone, aveva richiesto la liquidazione dei compensi;
Che, tuttavia, in data 03.02.2025, il Giudice monocratico aveva emesso decreto con il quale, contestualmente, aveva disposto la revoca dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, ritenendo che l'odierna ricorrente avesse agito in giudizio con mala fede o colpa grave, e, al contempo aveva rigettato la richiesta di liquidazione presentata dall'avvocato Aprile Carbone.
Rappresentava il nominato professionista che il richiamato decreto di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era fondato sulla presunta temerarietà dell'azione promossa dalla nei confronti della Pt_1
3 UR e, in particolare, in ragione del fatto che aveva agito Parte_1
nel 2021, a distanza di quasi nove anni dalla stipula del contratto, citando in giudizio la UR e che aveva dedotto in quel giudizio, senza però fornirne prova alcuna, che il mancato avveramento della condizione inserita nel contratto di vendita era da imputarsi al comportamento tenuto dalla parte acquirente.
Rimarcava, di contro, che la si era sempre resa disponibile a Pt_1
farsi carico dei relativi incombenti, chiamando a proprio conforto le testimonianze rese da e e rilevando, da un lato, l'interesse Tes_1 Tes_2
della odierna ricorrente alla chiusura della pratica amministrativa e, dall'altro, la condotta ostruzionistica della UR, la quale, acquisito il possesso dell'immobile, non aveva fatto altro che frapporre ostacoli, impedendo con mala fede la prosecuzione dei lavori necessari all'ottenimento del certificato de quo
Inoltre, per confutare l'assunto contenuto in sentenza, secondo il quale la non aveva affatto atteso nove anni per incardinare il Giudizio al Pt_1 fine di ottenere la restituzione delle somme, produceva in questo giudizio le interlocuzioni tra il precedente patrocinatore della e la UR. Pt_1
A detta, dunque, degli odierni ricorrente, la non si sarebbe Pt_1
disinteressata della quaestio, ma avrebbe intrapreso giudizio civile nel 2021 in ragione dell'atteggiamento assunto da controparte, sì da non poter imputarsi alla predetta alcun profilo di malafede o colpa grave.
Chiedevano, pertanto, l'annullamento del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, di conseguenza, la liquidazione delle spese per l'attività svolta dall'avvocato Aprile Carbone nel procedimento n. 1570/2021 R.G.
Non si costituiva il , sebbene ritualmente Controparte_1
citato presso l'Avvocatura Distrettuale.
4 Con ordinanza in data 16.06.2025, il decidente disponeva la acquisizione, a cura della Cancelleria, della copia integrale del dossier n.
1570\2021, definito con sentenza n. 88\2025.
Con decreto del 26.07.2025, il questo giudice, ritenuta la causa matura, fissava per la decisione l'udienza del 12.11.2025, riservandosi di provvedere nei trenta giorni successivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare fondato.
e l'avvocato Aprile Carbone Giuseppe ricorrono in Parte_1
opposizione avverso il decreto in data 2 febbraio 2025, con il quale il giudice monocratico Giovanni Giampiccolo (deve ritenersi frutto di un errore materiale la indicazione dell'autore del provvedimento, in calce alla parte dispositiva, del presidente Pulvirenti, trattandosi di atto sottoscritto tramite firma elettronica dal dottore Giampiccolo) aveva revocato, ex tunc, la ammissione della al patrocinio a spese dello Stato e, al contempo, Pt_1 aveva rigettato la istanza di liquidazione dei compensi avanzata dal di lei difensore, avvocato Aprile Carbone.
Sosteneva quel decidente che la aveva agito in mala fede e\o Pt_1 con colpa grave, da tanto conseguendone la applicazione della decadenza dal beneficio 136, comma 2, D.P.R. TUSG.
Ora, va, in primo luogo, riconosciuta la legittimazione attiva di entrambi i ricorrenti, nei termini che si andranno a puntualizzare.
Invero, come sopra già accennato, l'opposto provvedimento costituisce un atto complesso, con il quale sono state adottate contestualmente due statuizioni:
- con la prima, il decidente ha revocato ex nunc l'ammissione al beneficio della Pt_1
- e, con la seconda, lo stesso giudice ha rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi depositata dall'avvocato Aprile Carbone.
5 Ebbene, la revoca del patrocinio e il rigetto della liquidazione sono due atti distinti, cui corrisponde, in sede di ricorso in opposizione, una diversa legittimazione:
- La prima, id est la revoca del gratuito patrocinio, a favore dell'interessato;
- La seconda, id est rigetto della istanza di liquidazione compensi, che costituisce statuizione che può, invece, impugnare il difensore stesso.
Ne consegue che la legittimazione dell'avvocato Aprile Carbone deve intendersi limitata al rigetto della istanza di liquidazione e, correlativamente, quella della va circoscritta alla revoca dell'ammissione al patrocinio: Pt_1 ciò ancorchè le due statuizioni hanno tra loro un rapporto di dipendenza, nel senso che, salvo i casi (alieni alla vicenda che occupa) in cui è stato già emesso ed è divenuto definitivo il decreto di liquidazione dei compensi, dalla accertata legittimità della revoca, deriva, ipso jure, il rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi in favore del difensore.
Può, pertanto, procedersi all'esame del merito della vicenda, prendendo le mosse dalla contestata legittimità della statuizione relativa alla revoca della ammissione al “gratuito patrocinio”, la valutazione della quale, come sopra accennato, è destinata ad incidere sul rigetto del compenso professionale richiesto dal difensore.
Rimandandosi, amplius, alla superiore narrativa, va qui ricordato che, nel provvedimento conclusivo del giudizio (con il quale erano state rigettate le domande proposte dalla odierna ricorrente) e nel decreto di revoca della ammissione al beneficio, il decidente dottore Giampiccolo ha sostenuto che la avesse agito in mala fede e\o con colpa grave, da tanto Pt_1
conseguendone la applicazione della decadenza dal beneficio 136, comma 2,
D.P.R. TUSG.
In particolare, riteneva il giudice del merito che, alla stregua delle emergenze documentali, fosse evidente che tutte le spese occorrenti per
6 rendere lo stabile de quo idoneo al rilascio del certificato di abitabilità avrebbero dovuto essere sopportate dalla parte venditrice (odierna opponente), sicchè il mancato avveramento della condizione sospensiva non era stato affatto frutto della dedotta condotta “ostruzionistica” della convenuta, sebbene dell'inadempimento dell'attrice che, impegnatasi a far sì che fosse rilasciato il certificato di abitabilità entro il 31.12.2012 – termine da considerare essenziale stante che “decorso inutilmente il termine del 31.12.2012 senza che le competenti autorità comunali abbiano rilasciato il certificato di abitabilità la suddetta somma verrà riconsegnata alla parte acquirente” – non solo non aveva ottenuto il documento certificativo, ma, a distanza di oltre otto anni dalla stipula del rogito e dalla scadenza del termine – l'atto di citazione
è datato 14.04.2021 - aveva incautamente agito in giudizio, addebitando su controparte le ragioni del mancato avveramento della condizione medesima, senza tuttavia ammannire alcuna pregnante prova dimostrativa.
Sostengono, di contro, le parti oggi opponenti che non rispondeva al vero che dovessero gravare su parte venditrice gli oneri relativi all'ammodernamento dell'impianto elettrico – pacificamente conditio sine qua non perché fosse rilasciata l'agognata certificazione – e che, ancora, la Pt_1 non aveva agito prima in giudizio essendo in corso delle trattative di bonario componimento (anche in relazione alle deduzioni degli opponenti si rimanda, onde evitare inutili ripetizioni, alla parte narrativa).
Ora, si osserva in diritto che, secondo il consolidato indirizzo ermeneutico della S.C., il disposto di cui all'art. 136, comma 2, D.P.R. TUSG consente di revocare il beneficio anche nella ipotesi in cui, a prescindere dalla sentenza di condanna ex art. 96 c.p.c. – che, quindi, non costituisce presupposto necessario per la revoca - l'ammesso al patrocinio a spese dello
Stato abbia “agito o resistito in giudizio con mala fede o con colpa grave”
(cfr. Cass. II, 4 luglio 2019, n. 18034) restando compito del magistrato del ricorso in opposizione valutare se, in concreto, la parte abbia con malafede
7 (id est con la consapevolezza dell'infondatezza della tesi sostenuta in giudizio) o con colpa grave (id est con evidente negligenza).
Resta, pertanto, da verificare se le pretese fatte valere da Pt_1
nel giudizio conclusosi con sentenza n. 88\2025 del 16.01.2025,
[...]
erano risultate manifestamente infondate, ai sensi dell'art. 126 del citato
D.P.R. e se tale infondatezza fosse stata frutto di un atteggiamento riconducibile alla intenzionalità, ovvero a grave e manifesta negligenza manifesta, o ad eccessiva leggerezza ed imprudenza, tali da rendere prevedibile ab initio, all'analisi di soggetto diligente, l'esito negativo della controversia.
Orbene, ritiene il decidente che, la conclusione della vicenda, che ha visto soccombente la è frutto di una negligente condotta della Pt_1
suddetta, stante che, come correttamente argomentato dal giudice del merito, sin dalla stipula della promessa di vendita era palese la volontà delle parti – trasfusa nel preliminare di vendita, il cui contenuto e le cui clausole erano state oggetto di espresso richiamo integrativo in sede di stipula del rogito definitivo – di porre a carico della venditrice tutti gli oneri e gli esborsi necessari per l'ottenimento, entro ili 31.12.2012, del certificato di abitabilità dell'immobile di Via Monterotondo n.12 (“per tutto quanto possa occorrere per l'ottenimento del relativo certificato di abitabilità”).
Quindi, come concordemente convenuto da entrambi i tecnici delle parti all'esito di sopralluogo, per il riconoscimento della abitabilità, era necessario un previo intervento di adeguamento dell'impianto elettrico, che il UR si era rifiutato di effettuare in modo legittimo e non anche
“accampando pretesti e richieste del tutto insensate”.
Né, tenuto conto della abnormità tra scadenza del termine fissato dalle parti e proposizione del giudizio di merito, la parte opponente ha addotto delle ragionevoli argomentazioni, se non facendo generici e labiali riferimenti alle pressioni esercitate su controparte, ovvero chiedendo di produrre – solo -
8 nel giudizio di opposizione dei documenti che, rimasti estranei per incuria della ricorrente alla sfera giuridica di conoscenza del giudice del merito, dianzi al quale non erano stati prodotti, fondano ancor di più una grave negligenza della parte.
Può, dunque, convenirsi con quel giudizio, alla stregua del quale l'odierna opponente ha agito incautamente “deducendo senza fondamento alcuno che la condizione sia mancata per comportamento imputabile alla compratrice”, in un contesto normativo in cui “nell'ipotesi di negozio condizionato, per l'operatività dell'art. 1359 cod. civ., in virtù del quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, è necessaria la sussistenza di una condotta dolosa o colposa di detta parte, non riscontrabile nel caso di mero comportamento inattivo, salvo che questo non costituisca violazione di un obbligo di agire imposto dal contratto o dalla legge” (Cass. 8843\2013, richiamata nella sentenza n. 88\2025).
Fondatamente, quindi, il beneficio è stato revocato.
Tenuto conto della legittimità della revoca del beneficio, cui consegue, ex lege, il rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi da porre a carico dell'Erario, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione del Controparte_1
.
[...]
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Ragusa, 25/11/2025.
Il giudice
SC PA TA
9
TRIBUNALE di RAGUSA
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice SC PA TA, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2025\659 R.G., avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali promossa da:
- rappresentata ed assistita Parte_1 C.F._1
dall'avvocato IL AR PE
Ricorrente
IL AR PE - in proprio C.F._2
Ricorrente
Nei confronti di
- c\o Avvocatura dello Controparte_1 P.IVA_1
Stato
Resistente – contumace
1 Conclusioni delle parti
I ricorrenti chiedono:
“- Che l'Ill.mo Tribunale voglia revocare il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendolo infondato e ingiusto;
- Di rivalutare l'istanza di liquidazione delle spese legali nel procedimento n.
1570/2021 R.G.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Aprile Parte_1
Carbone, nonché l'avvocato Giuseppe Aprile Carbone, in proprio, ricorrevano, ex artt. 170 D.P.R. n. 115/2002, 281 decies e ss. c.p.c. e 15 D.l.vo
150/2011, nei confronti del Ministero della chiedendo CP_1
l'annullamento del decreto di revoca della ammissione della al Pt_1
patrocinio a spese dello Stato, nonchè del contestuale provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione, entrambi disposti con un unico provvedimento in data 03.02.2025, nell'ambito del procedimento civile incoato presso questo Tribunale con il n. 1570/2021 RG.
Esponevano i ricorrenti:
Che, in data 23.05.2011, aveva stipulato con Parte_1
un contratto di compravendita avente ad oggetto Controparte_2
l'immobile sito in Donnalucata in Via Monterotondo n.12;
Che, per espressa pattuizione, era stato previsto che parte venditrice si sarebbe impegnata per ottenere il certificato di abitabilità entro il 31.12.2012;
Che, a garanzia dell'adempimento, era stata versata dall'acquirente la somma di € 8.000,00, da portare a decurtazione del prezzo di vendita, una volta ottenuta la certificazione suddetta;
2 Che, con dichiarazione in data 23.05.2011, l' indicava CP_2
quale effettivo acquirente dell'immobile di via Monterotondo UR
Carmela:
Che, tuttavia, quest'ultima “con la propria condotta aveva impedito alla … di adempiere all'obbligazione relativa Pt_1 all'ottenimento del certificato di abitabilità”;
Che, con atto di citazione in data 19.04.2021, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Aprile Carbone, aveva convenuto in giudizio la UR, chiedendo che il Tribunale dichiarasse avverata la condizione sospensiva oggetto di controversia, divenuta impossibile per causa addebitabile alla convenuta;
Che, con sentenza n. 88\2025 del 16.01.2025, il Tribunale di
Ragusa in composizione monocratica, nella contumacia della convenuta, aveva rigettato la domanda proposta dalla Pt_1
Che, nel corso del giudizio, l'odierna opponente era stata ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del COA di Ragusa in data 08.02.2021;
Che, esaurito il primo grado del giudizio, il patrocinatore di quest'ultima, avvocato Giuseppe Aprile Carbone, aveva richiesto la liquidazione dei compensi;
Che, tuttavia, in data 03.02.2025, il Giudice monocratico aveva emesso decreto con il quale, contestualmente, aveva disposto la revoca dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, ritenendo che l'odierna ricorrente avesse agito in giudizio con mala fede o colpa grave, e, al contempo aveva rigettato la richiesta di liquidazione presentata dall'avvocato Aprile Carbone.
Rappresentava il nominato professionista che il richiamato decreto di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato era fondato sulla presunta temerarietà dell'azione promossa dalla nei confronti della Pt_1
3 UR e, in particolare, in ragione del fatto che aveva agito Parte_1
nel 2021, a distanza di quasi nove anni dalla stipula del contratto, citando in giudizio la UR e che aveva dedotto in quel giudizio, senza però fornirne prova alcuna, che il mancato avveramento della condizione inserita nel contratto di vendita era da imputarsi al comportamento tenuto dalla parte acquirente.
Rimarcava, di contro, che la si era sempre resa disponibile a Pt_1
farsi carico dei relativi incombenti, chiamando a proprio conforto le testimonianze rese da e e rilevando, da un lato, l'interesse Tes_1 Tes_2
della odierna ricorrente alla chiusura della pratica amministrativa e, dall'altro, la condotta ostruzionistica della UR, la quale, acquisito il possesso dell'immobile, non aveva fatto altro che frapporre ostacoli, impedendo con mala fede la prosecuzione dei lavori necessari all'ottenimento del certificato de quo
Inoltre, per confutare l'assunto contenuto in sentenza, secondo il quale la non aveva affatto atteso nove anni per incardinare il Giudizio al Pt_1 fine di ottenere la restituzione delle somme, produceva in questo giudizio le interlocuzioni tra il precedente patrocinatore della e la UR. Pt_1
A detta, dunque, degli odierni ricorrente, la non si sarebbe Pt_1
disinteressata della quaestio, ma avrebbe intrapreso giudizio civile nel 2021 in ragione dell'atteggiamento assunto da controparte, sì da non poter imputarsi alla predetta alcun profilo di malafede o colpa grave.
Chiedevano, pertanto, l'annullamento del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, di conseguenza, la liquidazione delle spese per l'attività svolta dall'avvocato Aprile Carbone nel procedimento n. 1570/2021 R.G.
Non si costituiva il , sebbene ritualmente Controparte_1
citato presso l'Avvocatura Distrettuale.
4 Con ordinanza in data 16.06.2025, il decidente disponeva la acquisizione, a cura della Cancelleria, della copia integrale del dossier n.
1570\2021, definito con sentenza n. 88\2025.
Con decreto del 26.07.2025, il questo giudice, ritenuta la causa matura, fissava per la decisione l'udienza del 12.11.2025, riservandosi di provvedere nei trenta giorni successivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare fondato.
e l'avvocato Aprile Carbone Giuseppe ricorrono in Parte_1
opposizione avverso il decreto in data 2 febbraio 2025, con il quale il giudice monocratico Giovanni Giampiccolo (deve ritenersi frutto di un errore materiale la indicazione dell'autore del provvedimento, in calce alla parte dispositiva, del presidente Pulvirenti, trattandosi di atto sottoscritto tramite firma elettronica dal dottore Giampiccolo) aveva revocato, ex tunc, la ammissione della al patrocinio a spese dello Stato e, al contempo, Pt_1 aveva rigettato la istanza di liquidazione dei compensi avanzata dal di lei difensore, avvocato Aprile Carbone.
Sosteneva quel decidente che la aveva agito in mala fede e\o Pt_1 con colpa grave, da tanto conseguendone la applicazione della decadenza dal beneficio 136, comma 2, D.P.R. TUSG.
Ora, va, in primo luogo, riconosciuta la legittimazione attiva di entrambi i ricorrenti, nei termini che si andranno a puntualizzare.
Invero, come sopra già accennato, l'opposto provvedimento costituisce un atto complesso, con il quale sono state adottate contestualmente due statuizioni:
- con la prima, il decidente ha revocato ex nunc l'ammissione al beneficio della Pt_1
- e, con la seconda, lo stesso giudice ha rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi depositata dall'avvocato Aprile Carbone.
5 Ebbene, la revoca del patrocinio e il rigetto della liquidazione sono due atti distinti, cui corrisponde, in sede di ricorso in opposizione, una diversa legittimazione:
- La prima, id est la revoca del gratuito patrocinio, a favore dell'interessato;
- La seconda, id est rigetto della istanza di liquidazione compensi, che costituisce statuizione che può, invece, impugnare il difensore stesso.
Ne consegue che la legittimazione dell'avvocato Aprile Carbone deve intendersi limitata al rigetto della istanza di liquidazione e, correlativamente, quella della va circoscritta alla revoca dell'ammissione al patrocinio: Pt_1 ciò ancorchè le due statuizioni hanno tra loro un rapporto di dipendenza, nel senso che, salvo i casi (alieni alla vicenda che occupa) in cui è stato già emesso ed è divenuto definitivo il decreto di liquidazione dei compensi, dalla accertata legittimità della revoca, deriva, ipso jure, il rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi in favore del difensore.
Può, pertanto, procedersi all'esame del merito della vicenda, prendendo le mosse dalla contestata legittimità della statuizione relativa alla revoca della ammissione al “gratuito patrocinio”, la valutazione della quale, come sopra accennato, è destinata ad incidere sul rigetto del compenso professionale richiesto dal difensore.
Rimandandosi, amplius, alla superiore narrativa, va qui ricordato che, nel provvedimento conclusivo del giudizio (con il quale erano state rigettate le domande proposte dalla odierna ricorrente) e nel decreto di revoca della ammissione al beneficio, il decidente dottore Giampiccolo ha sostenuto che la avesse agito in mala fede e\o con colpa grave, da tanto Pt_1
conseguendone la applicazione della decadenza dal beneficio 136, comma 2,
D.P.R. TUSG.
In particolare, riteneva il giudice del merito che, alla stregua delle emergenze documentali, fosse evidente che tutte le spese occorrenti per
6 rendere lo stabile de quo idoneo al rilascio del certificato di abitabilità avrebbero dovuto essere sopportate dalla parte venditrice (odierna opponente), sicchè il mancato avveramento della condizione sospensiva non era stato affatto frutto della dedotta condotta “ostruzionistica” della convenuta, sebbene dell'inadempimento dell'attrice che, impegnatasi a far sì che fosse rilasciato il certificato di abitabilità entro il 31.12.2012 – termine da considerare essenziale stante che “decorso inutilmente il termine del 31.12.2012 senza che le competenti autorità comunali abbiano rilasciato il certificato di abitabilità la suddetta somma verrà riconsegnata alla parte acquirente” – non solo non aveva ottenuto il documento certificativo, ma, a distanza di oltre otto anni dalla stipula del rogito e dalla scadenza del termine – l'atto di citazione
è datato 14.04.2021 - aveva incautamente agito in giudizio, addebitando su controparte le ragioni del mancato avveramento della condizione medesima, senza tuttavia ammannire alcuna pregnante prova dimostrativa.
Sostengono, di contro, le parti oggi opponenti che non rispondeva al vero che dovessero gravare su parte venditrice gli oneri relativi all'ammodernamento dell'impianto elettrico – pacificamente conditio sine qua non perché fosse rilasciata l'agognata certificazione – e che, ancora, la Pt_1 non aveva agito prima in giudizio essendo in corso delle trattative di bonario componimento (anche in relazione alle deduzioni degli opponenti si rimanda, onde evitare inutili ripetizioni, alla parte narrativa).
Ora, si osserva in diritto che, secondo il consolidato indirizzo ermeneutico della S.C., il disposto di cui all'art. 136, comma 2, D.P.R. TUSG consente di revocare il beneficio anche nella ipotesi in cui, a prescindere dalla sentenza di condanna ex art. 96 c.p.c. – che, quindi, non costituisce presupposto necessario per la revoca - l'ammesso al patrocinio a spese dello
Stato abbia “agito o resistito in giudizio con mala fede o con colpa grave”
(cfr. Cass. II, 4 luglio 2019, n. 18034) restando compito del magistrato del ricorso in opposizione valutare se, in concreto, la parte abbia con malafede
7 (id est con la consapevolezza dell'infondatezza della tesi sostenuta in giudizio) o con colpa grave (id est con evidente negligenza).
Resta, pertanto, da verificare se le pretese fatte valere da Pt_1
nel giudizio conclusosi con sentenza n. 88\2025 del 16.01.2025,
[...]
erano risultate manifestamente infondate, ai sensi dell'art. 126 del citato
D.P.R. e se tale infondatezza fosse stata frutto di un atteggiamento riconducibile alla intenzionalità, ovvero a grave e manifesta negligenza manifesta, o ad eccessiva leggerezza ed imprudenza, tali da rendere prevedibile ab initio, all'analisi di soggetto diligente, l'esito negativo della controversia.
Orbene, ritiene il decidente che, la conclusione della vicenda, che ha visto soccombente la è frutto di una negligente condotta della Pt_1
suddetta, stante che, come correttamente argomentato dal giudice del merito, sin dalla stipula della promessa di vendita era palese la volontà delle parti – trasfusa nel preliminare di vendita, il cui contenuto e le cui clausole erano state oggetto di espresso richiamo integrativo in sede di stipula del rogito definitivo – di porre a carico della venditrice tutti gli oneri e gli esborsi necessari per l'ottenimento, entro ili 31.12.2012, del certificato di abitabilità dell'immobile di Via Monterotondo n.12 (“per tutto quanto possa occorrere per l'ottenimento del relativo certificato di abitabilità”).
Quindi, come concordemente convenuto da entrambi i tecnici delle parti all'esito di sopralluogo, per il riconoscimento della abitabilità, era necessario un previo intervento di adeguamento dell'impianto elettrico, che il UR si era rifiutato di effettuare in modo legittimo e non anche
“accampando pretesti e richieste del tutto insensate”.
Né, tenuto conto della abnormità tra scadenza del termine fissato dalle parti e proposizione del giudizio di merito, la parte opponente ha addotto delle ragionevoli argomentazioni, se non facendo generici e labiali riferimenti alle pressioni esercitate su controparte, ovvero chiedendo di produrre – solo -
8 nel giudizio di opposizione dei documenti che, rimasti estranei per incuria della ricorrente alla sfera giuridica di conoscenza del giudice del merito, dianzi al quale non erano stati prodotti, fondano ancor di più una grave negligenza della parte.
Può, dunque, convenirsi con quel giudizio, alla stregua del quale l'odierna opponente ha agito incautamente “deducendo senza fondamento alcuno che la condizione sia mancata per comportamento imputabile alla compratrice”, in un contesto normativo in cui “nell'ipotesi di negozio condizionato, per l'operatività dell'art. 1359 cod. civ., in virtù del quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, è necessaria la sussistenza di una condotta dolosa o colposa di detta parte, non riscontrabile nel caso di mero comportamento inattivo, salvo che questo non costituisca violazione di un obbligo di agire imposto dal contratto o dalla legge” (Cass. 8843\2013, richiamata nella sentenza n. 88\2025).
Fondatamente, quindi, il beneficio è stato revocato.
Tenuto conto della legittimità della revoca del beneficio, cui consegue, ex lege, il rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi da porre a carico dell'Erario, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione del Controparte_1
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P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Ragusa, 25/11/2025.
Il giudice
SC PA TA
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