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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2598 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 29766/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29766/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAJOLA RAFFAELE e , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PIAVE, 32 80126 NAPOLI presso il difensore avv. RAJOLA
RAFFAELE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLI LUCIANO Controparte_1 P.IVA_2
CC e OL EP ( ) e ZI AM C.F._1
( ) VIA DELLA MOSCOVA 18 20121 MILANO;
elettivamente domiciliato in C.F._2
Via della Moscova 20121 MILANO presso il difensore avv. CASTELLI LUCIANO CC
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 9089/2024 emesso dal Parte_1
Tribunale di Milano il 1° luglio 2024 con il quale si ingiungeva di pagare in favore della
[...] la somma di € 127.148,86, oltre interessi e spese, a fronte della fornitura di medicinali e CP_1 prodotti farmaceutici. A sostegno dell'opposizione ha:
− eccepito l'incompetenza dell'adito Tribunale in favore di quello di Napoli ove ha la propria sede;
− dedotto l'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo stante le carenze documentali di cui al fascicolo monitorio, in quanto parte opposta avrebbe fondato la sua pretesa sulla base di fatture non supportate da scritture contabili, avendo prodotto solo i duplicati di fatture elettroniche trasmesse attraverso il sistema S.D.I.
pagina 1 di 5 Ha quindi concluso:
In via preliminare:
- Dichiarare la propria incompetenza per territorio, per essere competente il Tribunale di Napoli per tutti i motivi esposti in narrativa.
Nel merito:
- Dichiarare inammissibile la domanda di ingiunzione e nullo il decreto ingiuntivo n. 9089/24 e per l'effetto, revocarlo e/o annullarlo, perché illegittimo, infondato e/o in quanto carente dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Si è costituita nella presente fase la insistendo nella pretesa creditoria e Controparte_1 chiedendo: previamente concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.; nel merito:
- in via principale, rigettare l'opposizione e confermare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo di pagamento;
- in via subordinata, condannare comunque la società al pagamento di € Parte_1
127.148,86, oltre interessi ex DLGS 231/2002 dal dovuto al saldo o quella diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa;
in ogni caso:
- condannare ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese e delle Parte_1 competenze di difesa;
nonché al risarcimento dei danni subiti ex art. 96, comma primo e terzo c.p.c.
A sostegno delle proprie ragioni, parte opposta deduce di aver consegnato regolarmente la fornitura richiesta, il tutto confermato dall'assenza di contestazioni di parte opponente sull' an e sul quantum della propria pretesa.
Disposto lo scambio di memorie ex art. 171 ter c.p.c., dell'udienza del 29 gennaio 2025 nessuno è comparso ed il g.i. ha fissato la successiva udienza del 13 febbraio 2025 ex artt. 181 e 309 c.p.c., disponendone la trattazione scritta;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine assegnato con ciò presenziando all'udienza ed insistendo nelle conclusioni rassegnate negli atti cosicchè il g.i. ha fissato nuovamente la prima udienza di comparizione in presenza per il 26 marzo 2025. In quella sede sono comparse le parti riportandosi agli atti ed il g.i. ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa trattenendo poi la causa in decisione nel termine di cui all'art. 281 – sexies comma terzo c.p.c.
La domanda creditoria è manifestamente fondata.
Preliminarmente va respinta in quanto inammissibile, prima ancora che infondata, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente. La giurisprudenza di legittimità è chiara nell'affermare che, “in materia di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e
20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione” (Cass. civ., Sez. III, Ord.7 maggio 2021, n. 1215; Cass,
Sez.VI, Ord. 3 luglio 2018, n. 17311; Cass. Sez. VI, Ord. 21 luglio 2011, n. 15996). Ne consegue che l'assenza di contestazione di anche uno solo di questi criteri comporta l'inammissibilità dell'eccezione pagina 2 di 5 e il conseguente radicamento della competenza presso il giudice adito” (Cass. civ. Sez. III, Ord. 18 dicembre 2024, n. 33206).
Orbene, dall'esame dell'atto di opposizione emerge che l'eccezione di incompetenza territoriale non è stata efficacemente proposta non essendo stata formulata con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti, come invece ritenuto necessario in base all'art. 38 c.p.c. per come interpretato costantemente dalla giurisprudenza richiamata. L'opponente, infatti, si è limitato a contestare genericamente l'incompetenza del Tribunale adito limitandosi ad indicare quale competente per territorio il Tribunale di Napoli, “in quanto è in Napoli la sua sede” (cfr. atto di citazione pag. 2). Nel caso di specie la società non ha specificatamente contestato, né di Parte_1 conseguenza indicato, il motivo per il quale il presente Tribunale non fosse competente in relazione al foro alternativo delle obbligazioni di cui all'art. 20 c.p.c.; né, parimenti, risulta sollevata alcuna contestazione rispetto al foro generale di cui all'art. 19 c.p.c. Ciò rende l'eccezione inammissibile e la competenza dell'intestato Tribunale comunque radicata. Ad ogni modo, oltre a trattarsi di un'eccezione inammissibile, si rivela, comunque, infondata dato che l'oggetto della prestazione richiesta dall'opposta è il pagamento di una somma di denaro liquida frutto dell'acquisto di diversi beni, con tutto ciò che ne consegue in ordine al radicamento della competenza presso l'adito Tribunale nel cui circondario è sito il domicilio della creditrice- venditrice ex artt. 20 c.p.c., 1498 e 1182, comma terzo c.p.c.
Passando al merito della controversia si ricorda che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce mera “fase”, peraltro, eventuale del procedimento c.d. monitorio incardinato inaudita altera parte dal creditore quale domanda diretta alla condanna del debitore al pagamento di una somma di denaro. Ne consegue che il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa avanzata dall'opposto, il quale assume la posizione di attore in senso sostanziale;
mentre, l'opponente, che agisce in qualità di convenuto sostanziale, ha l'onere di contestare il diritto fatto valere con il ricorso, eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. Civ. Sez. I. Sent., 3 febbraio 2006, n. 2421).
È, pertanto, onere del creditore opposto fornire la prova del fatto costitutivo del credito (Cass.
19/10/2015, n. 21101; Cass. SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari di prova previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), inclusa la mancata contestazione, totale o parziale, da parte dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto posto a fondamento della pretesa azionata dal creditore opposto.
Spetta, infatti, al convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), l'onere di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda;
in caso di mancato assolvimento di tale onere i fatti non contestati si considerano pacifici e non necessitano di specifica prova (Cass. 16/12/2010, n.
25516). La non contestazione da parte del convenuto costituisce quindi un comportamento univocamente rilevante per la determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice. Quest'ultimo dovrà, pertanto, astenersi da qualsiasi controllo probatorio in merito al fatto non contestato, ormai acquisito al materiale processuale e, perciò, dovrà ritenerlo sussistente, dato che l'atteggiamento difensivo delle parti ne esclude la necessità di accertamento (ex plurimis, Cass.
23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016, n. 12517; Cass., 09/03/2012, n. 3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356).
Riportando le predette coordinate applicative al caso in esame, si rileva che la prova del titolo e della sua esigibilità può dirsi raggiunta. pagina 3 di 5 A riguardo se è certamente da confermare il principio secondo il quale le fatture e le scritture contabili non possono costituire prova della prestazione nell'odierno giudizio;
è altrettanto vero che la mancata specifica contestazione delle fatture comporta l'effetto della “relevatio ad onere probandi”. Sul piano assertivo, quindi, si rileva che la società opponente né in fase stragiudiziale (doc. 21 fasc.
), né nella fase di opposizione, ha specificatamente contestato nelll' an e nel quantum le CP_1 fatture emesse, essendosi meramente limitata a richiamare una sentenza del Tribunale di Vicenza 2019 secondo la quale le fatture elettroniche non corredate dall'estratto delle scritture contabili, sarebbero idonee a garantire la sola “autenticità delle fatture e non la regolare tenuta delle scritture” (cfr. pag. 3 atto di citazione).
Parte Altresì, le dichiarazioni sottoscritte dal trasportatore (docc. 2,4,6,8, 10,12,14,16, 18; fasc. monitorio;
docc. 23 -24 fasc. ) con le quali si conferma che la merce descritta dai documenti CP_1 di trasporto è stata regolarmente consegnata al destinatario, pur costituendo scritture provenienti da un terzo e, come tali, aventi mero valore indiziario, rilevano comunque ai fini del passaggio del rischio di cui all'art. 1510 secondo comma c.c., nonché come prova di consegna della merce non avendo parte opponente contestato di averla ricevuta. Come prova autenticamente diretta del titolo (per una minima parte dei beni) è stato prodotto un solo DDT firmato e sottoscritto dall'opponente (doc. 20 fasc.
). Parte_3
Pertanto, alla non contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda dell'ingiungente, segue la ritenuta prova degli stessi ex art. 115 comma secondo c.p.c. essendo così la Controparte_1
“esonerata” dalla relativa prova positiva.
Tanto basta per la reiezione dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 9089/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 1° luglio 2024.
Alla soccombenza di parte opponente consegue la condanna alla rifusione delle spese di lite che sono liquidate, tenuto conto dei valori medi per la sola fase introduttiva e di studio ed i minimi per quelle di istruttoria e decisoria, in € 9.142,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
La natura e il merito delle difese interposte dall'opponente conducono questo giudice a ritenere che l'opposizione sia stata pretestuosa, dilatoria e, pertanto, abusiva. Questo giudizio viene espresso non tanto con riferimento alla posizione del creditore ingiungente ma, soprattutto, rispetto all'insieme del sistema giurisdizionale che ha dovuto distrarre risorse- di per sé assai limitate- per la trattazione di una controversia inesistente. Basti qui rimarcare:
- il contenuto generico dell'atto di opposizione, compresa la sollevazione di eccezioni pregiudiziali pretestuose;
- il comportamento tenuto in sede stragiudiziale;
- il contegno tenuto nel presente processo ove a fronte della mancata comparizione alla prima udienza di comparizione, la parte ha poi depositato uno nota scritta in quella successiva ex artt.
181 e 309 c.p.c. con cui si riportava alle deduzioni della citazione, ed infine, allo stesso modo, nella 'udienza “finale” ove ha reiterato anche l'eccezione pregiudiziale di rito di per sé già inammissibile. Tale condanna è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
"potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini pagina 4 di 5 diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza- da ultimo Cass. SS.UU. 13 settembre 2018, n. 22405).
La norma in discorso, infatti, istituisce una ipotesi di condanna di natura sanzionatoria e officiosa prevista per l'offesa arrecata alla giurisdizione (Corte Cost., sentenza 23 giugno 2016 n. 152; Cass. III, 29 settembre 2016, n. 19285). L'importanza di tale strumento processuale in chiave deterrente è stata ribadita dal legislatore (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) con l'inserimento del quarto comma all'articolo in discorso prescrittivo di una condanna ad una vera e propria sanzione pubblicistica: “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”. Nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (infra VI-III Ord. 18 marzo 2022; n. 8943 del 18/03/2022 (Cass. III, Ordi.
20 novembre 2020, n. 26435) La avrebbe dovuto astenersi dal coltivare l'odierna opposizione e, pertanto, va Parte_1 condannata:
- ai sensi dell'art 96 comma terzo c.p.c., al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata nell'ammontare di un quarto dei compensi liquidati al difensore di controparte ovvero € 2.285,50;
- ai sensi dell'art 96 comma quarto c.p.c. al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della cassa ammende.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
9089/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 1° luglio 2024 in favore della Controparte_1 e, visto l'art. 653 c.p.c., lo dichiara definitivamente esecutivo;
[...]
− condanna la alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Parte_1 che si liquidano in € 9.142,00 per compensi, oltre spese generali al Controparte_1
15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.;
− condanna la al pagamento della somma equitativamente determinata di Parte_1
€ 2.285,50 in favore della per le ragioni esposte in motivazione;
Controparte_1
− condanna la al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della Parte_1 cassa ammende.
Milano, 27 marzo 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29766/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAJOLA RAFFAELE e , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PIAVE, 32 80126 NAPOLI presso il difensore avv. RAJOLA
RAFFAELE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLI LUCIANO Controparte_1 P.IVA_2
CC e OL EP ( ) e ZI AM C.F._1
( ) VIA DELLA MOSCOVA 18 20121 MILANO;
elettivamente domiciliato in C.F._2
Via della Moscova 20121 MILANO presso il difensore avv. CASTELLI LUCIANO CC
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 9089/2024 emesso dal Parte_1
Tribunale di Milano il 1° luglio 2024 con il quale si ingiungeva di pagare in favore della
[...] la somma di € 127.148,86, oltre interessi e spese, a fronte della fornitura di medicinali e CP_1 prodotti farmaceutici. A sostegno dell'opposizione ha:
− eccepito l'incompetenza dell'adito Tribunale in favore di quello di Napoli ove ha la propria sede;
− dedotto l'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo stante le carenze documentali di cui al fascicolo monitorio, in quanto parte opposta avrebbe fondato la sua pretesa sulla base di fatture non supportate da scritture contabili, avendo prodotto solo i duplicati di fatture elettroniche trasmesse attraverso il sistema S.D.I.
pagina 1 di 5 Ha quindi concluso:
In via preliminare:
- Dichiarare la propria incompetenza per territorio, per essere competente il Tribunale di Napoli per tutti i motivi esposti in narrativa.
Nel merito:
- Dichiarare inammissibile la domanda di ingiunzione e nullo il decreto ingiuntivo n. 9089/24 e per l'effetto, revocarlo e/o annullarlo, perché illegittimo, infondato e/o in quanto carente dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Si è costituita nella presente fase la insistendo nella pretesa creditoria e Controparte_1 chiedendo: previamente concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.; nel merito:
- in via principale, rigettare l'opposizione e confermare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo di pagamento;
- in via subordinata, condannare comunque la società al pagamento di € Parte_1
127.148,86, oltre interessi ex DLGS 231/2002 dal dovuto al saldo o quella diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa;
in ogni caso:
- condannare ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese e delle Parte_1 competenze di difesa;
nonché al risarcimento dei danni subiti ex art. 96, comma primo e terzo c.p.c.
A sostegno delle proprie ragioni, parte opposta deduce di aver consegnato regolarmente la fornitura richiesta, il tutto confermato dall'assenza di contestazioni di parte opponente sull' an e sul quantum della propria pretesa.
Disposto lo scambio di memorie ex art. 171 ter c.p.c., dell'udienza del 29 gennaio 2025 nessuno è comparso ed il g.i. ha fissato la successiva udienza del 13 febbraio 2025 ex artt. 181 e 309 c.p.c., disponendone la trattazione scritta;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine assegnato con ciò presenziando all'udienza ed insistendo nelle conclusioni rassegnate negli atti cosicchè il g.i. ha fissato nuovamente la prima udienza di comparizione in presenza per il 26 marzo 2025. In quella sede sono comparse le parti riportandosi agli atti ed il g.i. ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa trattenendo poi la causa in decisione nel termine di cui all'art. 281 – sexies comma terzo c.p.c.
La domanda creditoria è manifestamente fondata.
Preliminarmente va respinta in quanto inammissibile, prima ancora che infondata, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente. La giurisprudenza di legittimità è chiara nell'affermare che, “in materia di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e
20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione” (Cass. civ., Sez. III, Ord.7 maggio 2021, n. 1215; Cass,
Sez.VI, Ord. 3 luglio 2018, n. 17311; Cass. Sez. VI, Ord. 21 luglio 2011, n. 15996). Ne consegue che l'assenza di contestazione di anche uno solo di questi criteri comporta l'inammissibilità dell'eccezione pagina 2 di 5 e il conseguente radicamento della competenza presso il giudice adito” (Cass. civ. Sez. III, Ord. 18 dicembre 2024, n. 33206).
Orbene, dall'esame dell'atto di opposizione emerge che l'eccezione di incompetenza territoriale non è stata efficacemente proposta non essendo stata formulata con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti, come invece ritenuto necessario in base all'art. 38 c.p.c. per come interpretato costantemente dalla giurisprudenza richiamata. L'opponente, infatti, si è limitato a contestare genericamente l'incompetenza del Tribunale adito limitandosi ad indicare quale competente per territorio il Tribunale di Napoli, “in quanto è in Napoli la sua sede” (cfr. atto di citazione pag. 2). Nel caso di specie la società non ha specificatamente contestato, né di Parte_1 conseguenza indicato, il motivo per il quale il presente Tribunale non fosse competente in relazione al foro alternativo delle obbligazioni di cui all'art. 20 c.p.c.; né, parimenti, risulta sollevata alcuna contestazione rispetto al foro generale di cui all'art. 19 c.p.c. Ciò rende l'eccezione inammissibile e la competenza dell'intestato Tribunale comunque radicata. Ad ogni modo, oltre a trattarsi di un'eccezione inammissibile, si rivela, comunque, infondata dato che l'oggetto della prestazione richiesta dall'opposta è il pagamento di una somma di denaro liquida frutto dell'acquisto di diversi beni, con tutto ciò che ne consegue in ordine al radicamento della competenza presso l'adito Tribunale nel cui circondario è sito il domicilio della creditrice- venditrice ex artt. 20 c.p.c., 1498 e 1182, comma terzo c.p.c.
Passando al merito della controversia si ricorda che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce mera “fase”, peraltro, eventuale del procedimento c.d. monitorio incardinato inaudita altera parte dal creditore quale domanda diretta alla condanna del debitore al pagamento di una somma di denaro. Ne consegue che il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa avanzata dall'opposto, il quale assume la posizione di attore in senso sostanziale;
mentre, l'opponente, che agisce in qualità di convenuto sostanziale, ha l'onere di contestare il diritto fatto valere con il ricorso, eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. Civ. Sez. I. Sent., 3 febbraio 2006, n. 2421).
È, pertanto, onere del creditore opposto fornire la prova del fatto costitutivo del credito (Cass.
19/10/2015, n. 21101; Cass. SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari di prova previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), inclusa la mancata contestazione, totale o parziale, da parte dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto posto a fondamento della pretesa azionata dal creditore opposto.
Spetta, infatti, al convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), l'onere di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda;
in caso di mancato assolvimento di tale onere i fatti non contestati si considerano pacifici e non necessitano di specifica prova (Cass. 16/12/2010, n.
25516). La non contestazione da parte del convenuto costituisce quindi un comportamento univocamente rilevante per la determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice. Quest'ultimo dovrà, pertanto, astenersi da qualsiasi controllo probatorio in merito al fatto non contestato, ormai acquisito al materiale processuale e, perciò, dovrà ritenerlo sussistente, dato che l'atteggiamento difensivo delle parti ne esclude la necessità di accertamento (ex plurimis, Cass.
23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016, n. 12517; Cass., 09/03/2012, n. 3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356).
Riportando le predette coordinate applicative al caso in esame, si rileva che la prova del titolo e della sua esigibilità può dirsi raggiunta. pagina 3 di 5 A riguardo se è certamente da confermare il principio secondo il quale le fatture e le scritture contabili non possono costituire prova della prestazione nell'odierno giudizio;
è altrettanto vero che la mancata specifica contestazione delle fatture comporta l'effetto della “relevatio ad onere probandi”. Sul piano assertivo, quindi, si rileva che la società opponente né in fase stragiudiziale (doc. 21 fasc.
), né nella fase di opposizione, ha specificatamente contestato nelll' an e nel quantum le CP_1 fatture emesse, essendosi meramente limitata a richiamare una sentenza del Tribunale di Vicenza 2019 secondo la quale le fatture elettroniche non corredate dall'estratto delle scritture contabili, sarebbero idonee a garantire la sola “autenticità delle fatture e non la regolare tenuta delle scritture” (cfr. pag. 3 atto di citazione).
Parte Altresì, le dichiarazioni sottoscritte dal trasportatore (docc. 2,4,6,8, 10,12,14,16, 18; fasc. monitorio;
docc. 23 -24 fasc. ) con le quali si conferma che la merce descritta dai documenti CP_1 di trasporto è stata regolarmente consegnata al destinatario, pur costituendo scritture provenienti da un terzo e, come tali, aventi mero valore indiziario, rilevano comunque ai fini del passaggio del rischio di cui all'art. 1510 secondo comma c.c., nonché come prova di consegna della merce non avendo parte opponente contestato di averla ricevuta. Come prova autenticamente diretta del titolo (per una minima parte dei beni) è stato prodotto un solo DDT firmato e sottoscritto dall'opponente (doc. 20 fasc.
). Parte_3
Pertanto, alla non contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda dell'ingiungente, segue la ritenuta prova degli stessi ex art. 115 comma secondo c.p.c. essendo così la Controparte_1
“esonerata” dalla relativa prova positiva.
Tanto basta per la reiezione dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 9089/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 1° luglio 2024.
Alla soccombenza di parte opponente consegue la condanna alla rifusione delle spese di lite che sono liquidate, tenuto conto dei valori medi per la sola fase introduttiva e di studio ed i minimi per quelle di istruttoria e decisoria, in € 9.142,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
La natura e il merito delle difese interposte dall'opponente conducono questo giudice a ritenere che l'opposizione sia stata pretestuosa, dilatoria e, pertanto, abusiva. Questo giudizio viene espresso non tanto con riferimento alla posizione del creditore ingiungente ma, soprattutto, rispetto all'insieme del sistema giurisdizionale che ha dovuto distrarre risorse- di per sé assai limitate- per la trattazione di una controversia inesistente. Basti qui rimarcare:
- il contenuto generico dell'atto di opposizione, compresa la sollevazione di eccezioni pregiudiziali pretestuose;
- il comportamento tenuto in sede stragiudiziale;
- il contegno tenuto nel presente processo ove a fronte della mancata comparizione alla prima udienza di comparizione, la parte ha poi depositato uno nota scritta in quella successiva ex artt.
181 e 309 c.p.c. con cui si riportava alle deduzioni della citazione, ed infine, allo stesso modo, nella 'udienza “finale” ove ha reiterato anche l'eccezione pregiudiziale di rito di per sé già inammissibile. Tale condanna è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
"potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini pagina 4 di 5 diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza- da ultimo Cass. SS.UU. 13 settembre 2018, n. 22405).
La norma in discorso, infatti, istituisce una ipotesi di condanna di natura sanzionatoria e officiosa prevista per l'offesa arrecata alla giurisdizione (Corte Cost., sentenza 23 giugno 2016 n. 152; Cass. III, 29 settembre 2016, n. 19285). L'importanza di tale strumento processuale in chiave deterrente è stata ribadita dal legislatore (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) con l'inserimento del quarto comma all'articolo in discorso prescrittivo di una condanna ad una vera e propria sanzione pubblicistica: “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”. Nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (infra VI-III Ord. 18 marzo 2022; n. 8943 del 18/03/2022 (Cass. III, Ordi.
20 novembre 2020, n. 26435) La avrebbe dovuto astenersi dal coltivare l'odierna opposizione e, pertanto, va Parte_1 condannata:
- ai sensi dell'art 96 comma terzo c.p.c., al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata nell'ammontare di un quarto dei compensi liquidati al difensore di controparte ovvero € 2.285,50;
- ai sensi dell'art 96 comma quarto c.p.c. al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della cassa ammende.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
9089/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 1° luglio 2024 in favore della Controparte_1 e, visto l'art. 653 c.p.c., lo dichiara definitivamente esecutivo;
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− condanna la alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Parte_1 che si liquidano in € 9.142,00 per compensi, oltre spese generali al Controparte_1
15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.;
− condanna la al pagamento della somma equitativamente determinata di Parte_1
€ 2.285,50 in favore della per le ragioni esposte in motivazione;
Controparte_1
− condanna la al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della Parte_1 cassa ammende.
Milano, 27 marzo 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
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