Articolo 16 della Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Articolo 15Articolo 17
Versione
18 aprile 1943
>
Versione
1 giugno 1948
Art. 16.

Il presidente, quando lo ritenga opportuno, ha facolta' di invitare ad intervenire, con voto consultivo, alle riunioni del ((Consiglio di amministrazione)) e del Comitato esecutivo, i componenti dei Comitati di sezione che non facciano gia' parte, rispettivamente, del ((Consiglio di amministrazione)) e del Comitato esecutivo.
Entrata in vigore il 1 giugno 1948