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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 12/02/2026, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2411/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11514/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 1 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Via Adriano Olivetti 7 38100
Società_1 S.r.l. - 80011990639
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20250002307870189179787 IMU 2019
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20250002307870189179787 IMU 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20250002307870189179787 IMU 2021 - INVITO AL PAGAMENTO n. 20250002307870189179787 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22174/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Come riportate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 19/05/2025 al Comune di Napoli (di seguito Comune), nonché a Municipia s.p.a. (di seguito Municipia) e a Napoli Obiettivo Valore s.r.l. (di seguito NOV), Ricorrente_1 impugnava un sollecito di pagamento, allo stesso notificato in data 20/03/2025, con il quale si chiedeva il pagamento dell'IMU relativa agli anni 2019-2022, recata da quattro avvisi di accertamento esecutivi notificati in data
25/11/2024.
1.1. Il ricorrente eccepiva l'illegittimità della procedura riscossiva in ragione del difetto del presupposto d'imposta (prima casa e immobile non di proprietà del sig. Ricorrente_1), come evidenziato anche con istanza di autotutela.
2. Si costituiva in giudizio unicamente il Comune, il quale contestava il proprio difetto di legittimazione passiva.
3. Il ricorrente depositava memoria.
4. All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va pregiudizialmente rilevata la legittimazione del Comune in quanto ente impositore. Invero, l'affermazione per la quale il Comune ha trasferito a NOV anche l'accertamento delle imposte di sua competenza è rimasta sfornita di prova.
2. Nel merito, il ricorso è inammissibile.
2.1. Il ricorrente ha dedotto l'insussistenza del presupposto d'imposta, ma avrebbe dovuto tempestivamente impugnare gli avvisi di accertamento la cui notificazione non ha contestato;
il sollecito di pagamento, infatti, può essere impugnato solo per vizi propri o per fare valere la mancata notificazione degli atti presupposti.
2.2. La mancata tempestiva impugnazione degli avvisi di accertamento, infatti, ha determinato il consolidamento della pretesa.
3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. L'infondatezza dell'eccezione proposta dal Comune giustifica la compensazione tra le parti costituite delle spese di lite. Nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NONNO GIACOMO MARIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11514/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 1 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Via Adriano Olivetti 7 38100
Società_1 S.r.l. - 80011990639
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20250002307870189179787 IMU 2019
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20250002307870189179787 IMU 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20250002307870189179787 IMU 2021 - INVITO AL PAGAMENTO n. 20250002307870189179787 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22174/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Come riportate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 19/05/2025 al Comune di Napoli (di seguito Comune), nonché a Municipia s.p.a. (di seguito Municipia) e a Napoli Obiettivo Valore s.r.l. (di seguito NOV), Ricorrente_1 impugnava un sollecito di pagamento, allo stesso notificato in data 20/03/2025, con il quale si chiedeva il pagamento dell'IMU relativa agli anni 2019-2022, recata da quattro avvisi di accertamento esecutivi notificati in data
25/11/2024.
1.1. Il ricorrente eccepiva l'illegittimità della procedura riscossiva in ragione del difetto del presupposto d'imposta (prima casa e immobile non di proprietà del sig. Ricorrente_1), come evidenziato anche con istanza di autotutela.
2. Si costituiva in giudizio unicamente il Comune, il quale contestava il proprio difetto di legittimazione passiva.
3. Il ricorrente depositava memoria.
4. All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va pregiudizialmente rilevata la legittimazione del Comune in quanto ente impositore. Invero, l'affermazione per la quale il Comune ha trasferito a NOV anche l'accertamento delle imposte di sua competenza è rimasta sfornita di prova.
2. Nel merito, il ricorso è inammissibile.
2.1. Il ricorrente ha dedotto l'insussistenza del presupposto d'imposta, ma avrebbe dovuto tempestivamente impugnare gli avvisi di accertamento la cui notificazione non ha contestato;
il sollecito di pagamento, infatti, può essere impugnato solo per vizi propri o per fare valere la mancata notificazione degli atti presupposti.
2.2. La mancata tempestiva impugnazione degli avvisi di accertamento, infatti, ha determinato il consolidamento della pretesa.
3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. L'infondatezza dell'eccezione proposta dal Comune giustifica la compensazione tra le parti costituite delle spese di lite. Nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.