Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/06/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SENTENZA
Di apertura della liquidazione giudiziale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott.ssa Elisabetta Bianco Giudice rel
Dott. Michele Delli Paoli Giudice
letta l'istanza di liquidazione giudiziale proposta in proprio da
[...]
C.F.-P.I. con sede legale in Alessandria, via Inverardi n. Parte_1 P.IVA_1
1, angolo C. Marx n. 107 rappresentata dall'avv. Paolo Amisano;
sentito in camera di consiglio il Giudice delegato all'istruttoria prefallimentare;
ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito, avendo la società sede ad Alessandria, via
Inverardi n. 1, angolo C. Marx n. 107;
vista la documentazione allegata;
considerato che la società esercita attività commerciale svolgendo come attività principale la torrefazione e il commercio di caffè (come da visura)
ritenuta integrata la condizione di procedibilità di cui all'art. 49, ult. Comma CCI, avendo la Contr Contr convenuta un debito di oltre 400.000 euro verso (come da nota di in atti);
osservato che:
1
- dalla documentazione depositata risulta il superamento delle soglie di cui all'art. 2 c. 1 lett. d) n. 1,
2 e 3 CCI (vd. bilanci depositati e modelli IVA);
- l'insolvenza risulta provata alla luce:
Contr
o del mancato pagamento del debito nei confronti del creditore ,
o dell'emissione di diversi decreti ingiuntivi nei confronti della debitrice per un valore complessivo di circa 300.000 euro;
o dalla presenza di diversi protesti;
o dal riconoscimento dell'impossibilità di far fronte alle obbligazioni contenuto nella richiesta di liquidazione giudiziale in proprio;
o dallo stato di fatto di inattività della società, affermato in ricorso, anche a seguito dello sfratto, dal quale si desume l'impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni in assenza di ricavi;
o dal fatto che il patrimonio netto della società sia negativo per oltre 700.000 euro negli ultimi due bilanci depositati;
Visti gli artt. 1, 2, 49, 121 CCI;
DICHIARA
Aperta la liquidazione giudiziale C.F.- Parte_1
P.I. con sede legale in Alessandria, via Inverardi n. 1, angolo C. Marx n. 107 P.IVA_1
NOMINA
Giudice Delegato la Dott.ssa Elisabetta Bianco;
NOMINA
Curatore la dott.ssa Persona_1
[...]
al curatore di procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, alla immediata ricognizione informale, anche mediante strumenti fotografici, dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice e di procedere quindi all'inventario dei beni;
STABILISCE
che il giorno 8 ottobre 2025 ore 12,30_nella sede ed alla presenza del Giudice Delegato abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo.
2 ORDINA
Al debitore il deposito in Cancelleria, entro 3 giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale ove la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti e dell'elenco dei creditori corredato del loro domicilio digitale;
ASSEGNA
ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
Pt_2
al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc:
ad accedere:
- alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrare copia degli stessi;
ad acquisire:
- la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
3 - l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 dl 78/2010 conv. in L. 122/2010 e s. m.;
- le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
DISPONE
La prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Alessandria nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2025
Il Presidente
Il Giudice relatore Antonella Dragotto
Elisabetta Bianco
4