Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 02/04/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2740/2022 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa da
titolare della omonima ditta individuale (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
P.I. ), rappresentato e difeso, per mandato in calce all'atto di citazione, P.IVA_1 dall'avv. Alessandro Bortoluzzi e presso il suo studio in Conegliano via Manin n. 26 elettivamente domiciliato
- attore -
contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2 [...]
rappresentati e difesi, per mandato in calce alla comparsa di C.F._3
costituzione e risposta, dagli avv. Serena Giliberti e Pierfrancesco Costanza e presso il loro studio in Pordenone viale F. Martelli n. 12/a elettivamente domiciliati
- convenuti -
Oggetto: appalto: altre ipotesi ex artt. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669
c.c.).
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CONCLUSIONI
Per l'attore: come da foglio depositato telematicamente il 14 novembre 2024:
“In principalità e nel merito:
accertate le ragioni di credito dedotte nell'atto introduttivo, condannarsi i Signori
e in solido a corrispondere a parte attrice la Controparte_1 CP_2 somma capitale di € 11.280,50, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi al tasso legale dal 23/09/2021 alla data di notifica della citazione
(03/12/2022) e al tasso di cui all'art. 1284 IV° comma c.c. per il periodo di pendenza della lite fino al saldo effettivo;
In via subordinata:
alla luce delle eccezioni sollevate in ordine alla pretesa nullità del contratto di appalto, condannarsi i convenuti al pagamento dell'importo di € 11.282,50 a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., in relazione al valore delle opere realizzate, oltre agli interessi al tasso legale dal 23/09/2021 alla data di notifica della citazione
(03/12/2022) ed al tasso di cui all'art. 1284 comma IV° c.c. per il periodo di pendenza della lite fino al saldo effettivo;
In ogni caso:
con vittoria delle spese di lite, compresi CNA 4% ed IVA 22%.
In via istruttoria:
darsi ingresso alla prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova.
1) Vero che nel mese di giugno / luglio 2021 ho coadiuvato il Signor Parte_1 nell'esecuzione di opere edili in Aviano, Via Fantin nella proprietà dei Signori CP_2
e come descritte nel doc. 3 attoreo che si rammostra al teste;
Controparte_1
2) Vero che, prima di iniziare i lavori di cui sopra, i Signori e CP_2 CP_1
Pagina 2 di 9 comunicavano al Signor che era loro intenzione realizzare una CP_1 Parte_1
platea per poi erigere sulla stessa una tettoia allo scopo di ricoverare delle autovetture;
3) Vero che, prima di iniziare i citati lavori edili il da me coadiuvato, ha sgomberato Pt_1
la vecchia tettoia che è possibile scorgere nelle foto sub. doc. 6 e 7 che si rammostrano al teste rimuovendo materiali vari legnosi e ferrosi che erano accatastati sotto la tettoia e nell'intorno dell'area;
4) Vero che, una volta demolita la tettoia e sgomberata / ripulita l'area di lavoro, il Signor riferiva ai committenti che il muro di cinta si trovava in stato precario ed era Parte_1
sconsigliato procedere con una sua sopraelevazione;
5) Vero che i Signori e , a fronte di quanto comunicato dal CP_2 Controparte_1
Signor incaricavano lo stesso di procedere alla demolizione del Parte_1 Pt_1 vecchio muro ed alla ricostruzione del manufatto fino all'altezza di mt. 2,00 con blocchi
“faccia vista” intervallati da pilastri in calcestruzzo.
Testi: Via Roma 48, Budoia (PN) e , Via San Martin n° Tes_1 Testimone_2
4/B, Budoia (PN), su tutti i capitoli.
L'attore reitera la richiesta che sia disposta idonea consulenza tecnica per valutare e determinare ex art. 1657 c.c. la misura del corrispettivo dei lavori tutti anche edili
(demolizioni e sgomberi compresi) eseguiti dall'attore”.
Per i convenuti: come da foglio depositato telematicamente il 15 novembre 2024:
“Nel merito:
- voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- rigettare le domande avversarie in quanto infondate, in fatto e in diritto, o, in subordine, ridurle all'importo ritenuto di giustizia per i motivi esposti;
- spese di lite rifuse, ivi comprese le spese del procedimento di negoziazione assistita nonché le eventuali spese di CTU e CTP.
In via istruttoria:
Pagina 3 di 9 - si chiede di disporre C.T.U. avente ad oggetto il seguente quesito:
Letti gli atti e i documenti di causa, acquisita ed esaminata la documentazione ritenuta utile, tentata la conciliazione tra le parti, voglia il C.T.U.:
a. accertare se le opere appaltate siano state realizzate a regola d'arte e nel rispetto della normativa, in particolare di quella in materia edilizia e/o urbanistica e/o tecnica, vigente all'epoca e con il possesso dei requisiti previsti dalla medesima normativa;
b. accertare, in particolare, la sussistenza o meno dei lamentati inadempimenti, vizi, difetti, irregolarità, difformità e violazioni;
c. descrivere i possibili rimedi e quantificare i relativi costi, i danni già subiti dai convenuti e gli ulteriori che gli stessi subiranno, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, i costi per i lavori di rifacimento e/o messa a norma, per assistenza tecnica, per sanzioni amministrative e sanatoria e per contributi di costruzione;
d. determinare l'eventuale minor valore dell'opera conseguente all'esecuzione dei predetti lavori di rifacimento e/o messa a norma”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione datato 25 novembre 2022, l'attore titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, ha evocato avanti al Tribunale di Pordenone i convenuti e al fine di sentir accogliere le seguenti, testuali, Controparte_1 CP_2
domande:
“In principalità e nel merito:
accertate le ragioni di credito di cui meglio in premesse, condannarsi i Signori CP_1
e a corrispondere a parte attrice la somma capitale di €
[...] CP_2
11.280,50 , o quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre agli interessi al tasso legale dal 23/09/2021 alla data di notifica della presente citazione e al tasso di cui all'art. 1284 IV° comma c.c. per il periodo di pendenza della lite fino al saldo effettivo”.
A sostegno di tali domande, ha dedotto: Parte_1
Pagina 4 di 9 - che i convenuti gli avevano commissionato, in relazione all'immobile di loro proprietà sito in Aviano via Fantin n. 15, la demolizione del deposito in muratura, la realizzazione di una platea di fondazione e la sopraelevazione sino a due metri del muro di confine esistente;
- di aver iniziato nei primi giorni di giugno 2021 la demolizione del fabbricato;
- di aver altresì proceduto, d'accordo con i committenti, alla demolizione del muro di confine, il quale si trovava in stato assai precario, di talché, in luogo della sopraelevazione, era stato deciso un più radicale intervento di completa ricostruzione con blocchi “faccia vista”, intervallati da pilastri in calcestruzzo di rinforzo;
- di aver eseguito anche ulteriori opere (formazione di una platea e di una fondazione di appoggio del muro;
fornitura e posa di un tubo in polietilene interrato dal contatore acquedotto e fino alla platea per una lunghezza di circa undici metri;
fornitura e posa di treccia ramata per messa a terra;
posa di una prolunga con chiusino di ispezione;
predisposizione di uno scarico in PVC;
sistemazione del terreno;
fornitura e stesa di tre metri cubi di spaccato di ghiaia Sarone);
- di aver terminato il 10 giugno 2021 i lavori, accettati senza riserve dai convenuti;
- che del tutto inaspettatamente i committenti gli avevano inviato lettera del 21 agosto
2021, contestandogli le opere ed invitandolo ad intervenire per eliminare vizi e difetti;
- di aver respinto tramite missiva del 20 settembre 2021 ogni contestazione, reclamando, invece, il pagamento dell'importo di € 11.280,50 quale risultante dal conteggio allegato a tale missiva e calcolato con riferimento alle tariffe di mercato esistenti ed agli usi;
- che con lettera del 25 novembre 2021 i convenuti avevano sollevato ulteriori ed altrettanto infondate e pretestuose eccezioni inerenti la nullità del contratto;
- che, essendosi conclusa negativamente la convenzione di negoziazione assistita, non gli restava che agire giudizialmente.
1.2 Si sono costituiti i convenuti e , formulando le CP_2 Controparte_1
seguenti, testuali, conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
Pagina 5 di 9 - rigettare le domande avversarie in quanto infondate, in fatto e in diritto, o, in subordine, ridurle all'importo ritenuto di giustizia per i motivi esposti;
- spese di lite rifuse, ivi comprese le spese del procedimento di negoziazione assistita nonché le eventuali spese di CTU e CTP”.
I signori , in particolare;
CP_2 CP_1
- hanno contestato di aver commissionato all'attore la sopraelevazione del preesistente muro di confine sino a due metri, evidenziando che era stato, invece, lo stesso attore ad aver sin dall'inizio proposto la demolizione di tale muro e la sua ricostruzione ad un'altezza di 3,20 m., poi ridotta nella misura indicata, consegnando loro un preventivo scritto di pugno per l'importo a corpo di € 5.820,00 totali, da essi accettato;
- hanno contestato che avesse realizzato opere ulteriori rispetto a quelle Parte_1
inizialmente preventivate;
- hanno contestato che i lavori fossero stati terminati il 10 giugno 2021, dal momento che erano proseguiti per tutto il mese di luglio 2021;
- hanno contestato che il compenso ex adverso richiesto, ingiustificatamente raddoppiato rispetto al preventivo, fosse stato calcolato sulla base di tariffe ed usi;
- hanno richiamato la perizia commissionata al geom. , che aveva accertato Persona_1 vizi nell'esecuzione della platea e la realizzazione del muro di confine senza alcun deposito strutturale presso la Regione, quantificando costi per porvi rimedio di gran lunga superiori all'asserito credito dell'attore;
- hanno rilevato che, per l'effetto, le opere risultavano realizzate senza il rispetto della normativa urbanistico-edilizia e, comunque, erano inutilizzabili.
1.3 Formulata dall'attore nel corso della prima udienza domanda subordinata di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. ed autorizzato, su richiesta di entrambe le parti, il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., all'esito dell'udienza cartolare del 15 novembre 2024 la causa, acquisita la documentazione prodotta, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Pagina 6 di 9 2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, le domande attoree vanno rigettate.
Come emerge dalla lettura degli atti di causa, chiede, in principalità, Parte_1 che siano condannati, in solido fra loro, a corrispondergli CP_2 Controparte_1
€ 11.280,50 o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi, quale corrispettivo per le opere edili che assume di aver realizzato nel giugno 2021.
L'attore, più precisamente, riferisce:
- che i convenuti lo avevano contattato nel corso del 2020, commissionandogli la demolizione di un deposito in muratura con copertura in lamiera, la realizzazione di una platea di fondazione e la sopraelevazione fino a due metri di un muro di confine esistente, alto un metro circa;
- di aver iniziato nei primi giorni di giugno 2021 le opere di demolizione del fabbricato;
- che, d'accordo con i committenti, aveva proceduto alla demolizione del muro di confine, che, difatti, si trovava in stato assai precario;
- che, in luogo della sopraelevazione, si era deciso per un più radicale intervento di completa ricostruzione con blocchi “faccia a vista” intervallati da pilastri di calcestruzzo di rinforzo;
- di aver eseguito anche ulteriori opere (formazione di una platea e di una fondazione di appoggio del muro;
fornitura e posa di un tubo in polietilene interrato dal contatore acquedotto e fino alla platea per una lunghezza di circa undici metri;
fornitura e posa di treccia ramata per messa a terra;
posa di una prolunga con chiusino di ispezione;
predisposizione di uno scarico in PVC;
sistemazione del terreno;
fornitura e stesa di tre metri cubi di spaccato di ghiaia Sarone);
- di aver terminato il 10 giugno 2021 i lavori, accettati senza riserve dai committenti, i quali solo a partire dalla lettera del 21 agosto 2021 gli avevano contestato vizi delle opere eseguite e nullità del contratto.
Dal canto loro, i convenuti sin dalla comparsa di costituzione affermano:
Pagina 7 di 9 - che per i lavori che avevano commissionato (demolizione della baracca e del muro di confine, con relativo smaltimento/conferimento in discarica del materiale di risulta;
ricostruzione del muro;
realizzazione di platea e marciapiedi) l'attore aveva consegnato un preventivo, da essi accettato, di € 5.820,00 complessivi;
- che l'attore non aveva realizzato opere ulteriori rispetto a quelle inizialmente preventivate;
- che i soli lavori da essi commissionati non erano stati terminati il 10 giugno 2021, ma erano proseguiti per tutto il mese di luglio 2021;
- che ad agosto 2021 non erano state ancora completate varie opere di finitura, mentre la platea era risultata realizzata con il non corretto impiego del calcestruzzo e senza la giusta pendenza;
- che, anziché ultimare i lavori e rimediare ai vizi, aveva richiesto il Parte_1 pagamento dell'importo di € 11.280,50, ingiustificatamente pressoché raddoppiato rispetto al preventivo;
- di aver nel frattempo riscontrato che il muro di confine era stato realizzato senza il deposito del progetto strutturale in Regione;
- che nulla essi dovevano, pertanto, all'attore per opere realizzate in violazione delle norme urbanistico-edilizie e comunque inutilizzabili.
Orbene, se ne ha che a fronte della puntuale e completa Parte_1 contestazione che e hanno mosso sia in ordine all'an sia CP_2 Controparte_1
in relazione al quantum debeatur, era tenuto a provare, ex art. 2697 comma 1° c.c., i fatti costitutivi della propria pretesa.
Onere che egli non si è, tuttavia, validamente curato di assolvere mediante la prova per interpello e testi articolata in atti e nelle premesse richiamata, giacché non si è neppure offerto di dimostrare che i convenuti lo avessero realmente incaricato di eseguire tutte le opere, descritte in citazione e nel suo documento 3, delle quali oggi chiede il pagamento, né ha espressamente contestato che la platea fosse stata realizzata impiegando malamente il calcestruzzo e non rispettando le giuste pendenze.
Pagina 8 di 9 Rigettata, per quanto precede, la domanda principale, non merita accoglimento neppure la domanda di arricchimento ingiustificato, proposta in subordine da Pt_1
per difetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c..
[...]
Per le dirimenti ragioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, le domande attoree vanno, come detto, respinte.
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione, circa il presente giudizio, dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi per le fasi di studio ed introduttiva e dei criteri minimi per le fasi di trattazione e decisionale (quanto alla prima in assenza di attività di raccolta delle prove e quanto alla seconda per la ripetitività delle difese spiegate negli scritti finali) e, circa il procedimento di negoziazione assistita, dei criteri medi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dall'attore nei confronti dei convenuti;
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti, che liquida quanto al presente giudizio di merito in € 3.387,00 per compenso e quanto al procedimento di negoziazione assistita in € 1.323,00 per compenso, il tutto oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 2 aprile 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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