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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 02/02/2026, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1525/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
EO EP, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8068/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Resistente_1 - PIVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720240208624587000 CANONE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1090/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
come indicate in atti e specificate infra.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato telematicamente in data 18.4.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e del Consorzio Stradale Resistente_1, avverso la cartella di pagamento n. 097 2024 02086245 87 000 (notificata in data 29/1/2025) per euro 210,88 a titolo di quota consortile anno 2023.
Il ricorrente deduceva la nullità della notifica, l'illegittimità per vizi formali della “intimazione di pagamento”
(sic), l'illegittimità per mancata sottoscrizione dell'atto di “intimazione” (sic). Proponeva poi osservazioni in ordine a “la relata di notifica ed il valore del suo contenuto”.
Deduceva inoltre la nullità della “intimazione” impugnata per violazione dell'art. 7 del D.l. n. 1446/1918, poiché i contributi degli utenti non erano richiesti in base al piano di ripartizione approvato dal Consiglio
Comunale (a conferma allegava una relazione della Guardia di Finanza resa alla Procura della Repubblica di Roma nell'ambito di un procedimento penale;
citava poi giurisprudenza tributaria che indicava ma non allegava, essendo invece allegata, presumibilmente per errore, una sentenza del TAR Lombardia – sez. stacc. Brescia).
Chiedeva pertanto di annullare l'atto con vittoria di spese (da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario).
In data 22.5.2025 si costituiva l'AdER che sosteneva la propria carenza di legittimazione passiva per le questioni sostanziali (che rimetteva all'ente impositore).
Sulla legittimità dell'atto impugnato, sosteneva che fosse sufficientemente motivato e che fossero presenti tutte le indicazioni richieste dalla legge per la validità dell'atto; in ordine alla sottoscrizione, affermava che essa non è richiesta come elemento di validità dell'atto, essendo sufficiente che dal contenuto del documento sia possibile individuare con certezza l'autorità di provenienza.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese.
In data 25.9.2025 si costituiva il Consorzio, contestando i motivi di ricorso e affermando che: la notifica era del tutto regolare;
che l'atto doveva ritenersi pienamente motivato, anche perché non trattasi di cartella ma di sollecito di pagamento, quasi una sorta di mero promemoria per il contribuente;
i ruoli sono correttamente formati dal Consorzio, considerata la natura obbligatoria dell'ente consortile e ritenuta la regolarità della procedura adottata a quel fine.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'udienza del 30 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso si palesa come estremamente generico per i primi quattro motivi, che sono esposti con riferimenti del tutto generali e generici (appunto), senza che i motivi di ricorso siano applicati specificamente all'atto impugnato.
In particolare: si discute genericamente del tema della nullità della notifica, ma non si specifica quali siano esattamente le ragioni di nullità della specifica notifica dell'atto impugnato;
si afferma il difetto di motivazione dell'atto ma non se ne esplicitano i punti nei quali tale difetto si sarebbe realizzato.
Sembra, in realtà, che l'odierno ricorso sia una sorta di schema generale, da applicare – con il metodo del copia-incolla – a casi simili.
Tuttavia, questo schema non è stato adattato di certo al caso concreto e lo testimonia la circostanza che, in diversi punti del ricorso, si faccia riferimento non alla cartella di pagamento impugnata ma a un diverso tipo di atto (intimazione di pagamento), quasi che sia stato utilizzato uno schema di ricorso predisposto per impugnare un atto diverso, senza però adeguarlo al caso concreto.
Siamo quindi ai limiti dell'inammissibilità per genericità; questo anche in relazione a due diverse circostanze ossia: che l'atto impugnato sia stato allegato solo in copia parziale (5 pagine su 10); che tra gli allegati indicati in ricorso risulti giurisprudenza tributaria, invece assente (mentre risulta allegata una diversa e inconferente sentenza del TAR Lombardia, relativa ad altro caso).
In ordine alla denuncia della mancata sottoscrizione della cartella, sono del tutto condivisibili le difese dell'AdER, che ha ricordato la costante interpretazione giurisprudenziale secondo la quale è sufficiente in tal caso la inequivocabile riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (si veda, da ultimo, Cass., ord. n. 19327 del 2024).
È evidente quindi che tutti i primi quattro motivi di ricorso siano espressi in materia tanto generica ed errata da risultare non adeguatamente fondati e motivati.
Quanto al quinto motivo, con il quale si deduce l'irregolarità della procedura di esazione dei contributi consortili, occorre ugualmente giungere a un giudizio di infondatezza nel merito.
A prescindere dalla rilevanza e provenienza della documentazione allegata dal ricorrente (ci si riferisce a una informativa della Guardia di Finanza resa in un procedimento penale, per la quale non è chiaro come ne sia entrato in possesso il contribuente, né è chiaro quale oggetto e quale esito abbia avuto il procedimento penale relativo), occorre rilevare che il Consorzio ha documentato la sua natura di ente obbligatorio e la correttezza della procedura utilizzata.
Tale correttezza risulta peraltro confermata dalla giurisprudenza tributaria allegata ugualmente dal Consorzio, che questa Corte condivide.
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio a favore delle controparti costituite, liquidate in euro 350,00 (trecentocinquanta/00) ciascuna, oltre eventuali oneri di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore delle controparti costituite, liquidate in euro 350,00 (trecentocinquanta/00) ciascuna, oltre eventuali oneri di legge.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026
Il Presidente, in funzione di Giudice monocratico
PP OT
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
EO EP, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8068/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Consorzio Resistente_1 - PIVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720240208624587000 CANONE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1090/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
come indicate in atti e specificate infra.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato telematicamente in data 18.4.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e del Consorzio Stradale Resistente_1, avverso la cartella di pagamento n. 097 2024 02086245 87 000 (notificata in data 29/1/2025) per euro 210,88 a titolo di quota consortile anno 2023.
Il ricorrente deduceva la nullità della notifica, l'illegittimità per vizi formali della “intimazione di pagamento”
(sic), l'illegittimità per mancata sottoscrizione dell'atto di “intimazione” (sic). Proponeva poi osservazioni in ordine a “la relata di notifica ed il valore del suo contenuto”.
Deduceva inoltre la nullità della “intimazione” impugnata per violazione dell'art. 7 del D.l. n. 1446/1918, poiché i contributi degli utenti non erano richiesti in base al piano di ripartizione approvato dal Consiglio
Comunale (a conferma allegava una relazione della Guardia di Finanza resa alla Procura della Repubblica di Roma nell'ambito di un procedimento penale;
citava poi giurisprudenza tributaria che indicava ma non allegava, essendo invece allegata, presumibilmente per errore, una sentenza del TAR Lombardia – sez. stacc. Brescia).
Chiedeva pertanto di annullare l'atto con vittoria di spese (da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario).
In data 22.5.2025 si costituiva l'AdER che sosteneva la propria carenza di legittimazione passiva per le questioni sostanziali (che rimetteva all'ente impositore).
Sulla legittimità dell'atto impugnato, sosteneva che fosse sufficientemente motivato e che fossero presenti tutte le indicazioni richieste dalla legge per la validità dell'atto; in ordine alla sottoscrizione, affermava che essa non è richiesta come elemento di validità dell'atto, essendo sufficiente che dal contenuto del documento sia possibile individuare con certezza l'autorità di provenienza.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese.
In data 25.9.2025 si costituiva il Consorzio, contestando i motivi di ricorso e affermando che: la notifica era del tutto regolare;
che l'atto doveva ritenersi pienamente motivato, anche perché non trattasi di cartella ma di sollecito di pagamento, quasi una sorta di mero promemoria per il contribuente;
i ruoli sono correttamente formati dal Consorzio, considerata la natura obbligatoria dell'ente consortile e ritenuta la regolarità della procedura adottata a quel fine.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'udienza del 30 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso si palesa come estremamente generico per i primi quattro motivi, che sono esposti con riferimenti del tutto generali e generici (appunto), senza che i motivi di ricorso siano applicati specificamente all'atto impugnato.
In particolare: si discute genericamente del tema della nullità della notifica, ma non si specifica quali siano esattamente le ragioni di nullità della specifica notifica dell'atto impugnato;
si afferma il difetto di motivazione dell'atto ma non se ne esplicitano i punti nei quali tale difetto si sarebbe realizzato.
Sembra, in realtà, che l'odierno ricorso sia una sorta di schema generale, da applicare – con il metodo del copia-incolla – a casi simili.
Tuttavia, questo schema non è stato adattato di certo al caso concreto e lo testimonia la circostanza che, in diversi punti del ricorso, si faccia riferimento non alla cartella di pagamento impugnata ma a un diverso tipo di atto (intimazione di pagamento), quasi che sia stato utilizzato uno schema di ricorso predisposto per impugnare un atto diverso, senza però adeguarlo al caso concreto.
Siamo quindi ai limiti dell'inammissibilità per genericità; questo anche in relazione a due diverse circostanze ossia: che l'atto impugnato sia stato allegato solo in copia parziale (5 pagine su 10); che tra gli allegati indicati in ricorso risulti giurisprudenza tributaria, invece assente (mentre risulta allegata una diversa e inconferente sentenza del TAR Lombardia, relativa ad altro caso).
In ordine alla denuncia della mancata sottoscrizione della cartella, sono del tutto condivisibili le difese dell'AdER, che ha ricordato la costante interpretazione giurisprudenziale secondo la quale è sufficiente in tal caso la inequivocabile riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (si veda, da ultimo, Cass., ord. n. 19327 del 2024).
È evidente quindi che tutti i primi quattro motivi di ricorso siano espressi in materia tanto generica ed errata da risultare non adeguatamente fondati e motivati.
Quanto al quinto motivo, con il quale si deduce l'irregolarità della procedura di esazione dei contributi consortili, occorre ugualmente giungere a un giudizio di infondatezza nel merito.
A prescindere dalla rilevanza e provenienza della documentazione allegata dal ricorrente (ci si riferisce a una informativa della Guardia di Finanza resa in un procedimento penale, per la quale non è chiaro come ne sia entrato in possesso il contribuente, né è chiaro quale oggetto e quale esito abbia avuto il procedimento penale relativo), occorre rilevare che il Consorzio ha documentato la sua natura di ente obbligatorio e la correttezza della procedura utilizzata.
Tale correttezza risulta peraltro confermata dalla giurisprudenza tributaria allegata ugualmente dal Consorzio, che questa Corte condivide.
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese di giudizio a favore delle controparti costituite, liquidate in euro 350,00 (trecentocinquanta/00) ciascuna, oltre eventuali oneri di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore delle controparti costituite, liquidate in euro 350,00 (trecentocinquanta/00) ciascuna, oltre eventuali oneri di legge.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026
Il Presidente, in funzione di Giudice monocratico
PP OT