CASS
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CA NT, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 05/02/2024 della Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sestituto Procuratore generale dott. Pietro Molino, che ha concluso per il netto del ricorso. 11( Penale Sent. Sez. 3 Num. 1528 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 06/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 aprile 2023, il Tribunale di Patti condannava NT CA alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, in quanto -itenuto responsabile dei reati di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000, avendo omess), nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, la presentaziori ! delle dichiarazioni fiscali per gli anni di imposta 2014 e 2015, e del reato di Cli all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000, avendo, nella predetta qualità, occultato o distrutto in tutto o in parte documenti contabili in modo da non consentire la ricostruzi )ne dei redditi o del volume degli affari, applicando le pene accessorie di legge, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena principale e delle pene accessorie, infine disponendo la confisca, anche per equivale ite, nei confronti dell'imputato della somma pari al totale delle imposte evase. Con sentenza del 5 febbraio 2024, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, NT NI, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, larnuntando inosservanza o erronea applicazione della legge penale e ma lcanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, let . . b) ed e), cod. proc. pen. In sintesi, la difesa deduce che il ricorrente non aveva il potere di gestire alcuna ditta perché sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale e personale, essendo stato emesso dapprima il decreto di sequestri) n. 2/12 del 09/0V2012, eseguito il 28/03/2012, di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i conti ::orrenti intestati o comunque riconducibili al ricorrente, procedimento poi conclusosi con la confisca nell'anno 2017; successivamente è stato emesso il dec ,-eto n. 91/2013 del 06/12/2013, eseguito il 27/12/2013, con il quale il ricorrente è stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggicrno nel comune di residenza per anni due, dunque fino al 27/12/2015. Pertanto, tutte le società intestate al ricorrente, o di cui il ricorrente possedeva cmote di partecipazione, sono state gestite da due amministratori giudiziari, MA ET e PE DA, nominati dal Tribunale di Messina, in seguito da uno solo degli amministratori, PE DA. Osserva, quindi, il ricorrente che i beni sequestrati configurzino un patrimonio separato assimilabile all'eredità giacente, disciplinata dall'art. 131 del T.U.I.R. e dall'art.
5-ter d.P.R. n. 322/1998, e, quindi, l'amminh-tratore giudiziario viene assimilato alla figura del c.d. curatore dell'eredità cliacenite. Conseguentemente, il soggetto passivo d'imposta non era il ricorrente, bensì lo 2 Stato e, per esso, l'amministratore giudiziario, il quale era tenuto a presentare, nei termini ordinari, le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta interessati dall'amministrazione giudiziaria, mentre il soggetto destinatario della misura cautelare reale e personale aveva l'obbligo di presentare un'aui:onoma dichiarazione relativa ai redditi che, non essendo interessati dal sequestrc, erano rimasti nella sua disponibilità. Il ricorrente deduce, inoltre, l'insussistenza del fatto in relazio le alla contestata evasione d'imposta a titolo di IRAP, essendo esso ricorrente titglare di una ditta individuale e non di una società. Osserva, ancora, la difesa, a smentita di quanto sostenuto dalla Corte di appello circa il fatto che la misura di prevenzione patrimoniale non avesse riguardato la ditta oggetto dei fatti in contestazione, che i provvedinienti in materia di prevenzione patrimoniale e personale avevano estromasso il ricorrente dalla gestione di ogni tipo di attività imprenditoriale e patrimoniale., ponendolo nella oggettiva impossibilità, legale e fisica, di accedere Elle sue aziende societarie ed individuali e di far fronte agli adempimenti fiscali (li cui al capo di imputazione anche in ordine all'azienda indicata in rubrica. Deduce, infine, la difesa la mancanza dell'elemento soggettivo (1E1 reato contestato, poiché l'oggettiva impossibilità di compiere qualsivoglia ge iere di attività gestoria/direttiva/economica delle proprie aziende non pote fa che rilevare la mancanza in seno al ricorrente di quel dolo specifico richies o dalla normativa di riferimento ai fini dell'integrazione dei reati contestati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 La prima doglianza, incentrata sulla incidenza delle misure di prevenzione patrimoniale e personale applicate nei confronti del ricorrante, è manifestamente infondata. Ed invero, la Corte di merito, nel ribadire quanto già affermato dal gi 'dice di primo grado, ha osservato che la misura di prevenzione patrimoniale, coi iclusasi con una definitiva confisca dei beni sequestrati, non aveva avuto ad oggetto la ditta individuale di NT CA, ma altre società, di persone e di , :apitali, riconducibili al ricorrente, quale preposto, e ai suoi stretti familiari, con la conseguenza che la ditta individuale, per la quale erano stati mossi i rirr proveri di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e dell'occultam anto o distruzione delle scritture contabili, non era stata oggetto di alcun effetto ablativo. Pertanto, la doglianza con la quale il ricorrente sostiene di non avere avuto il potere di gestire alcuna ditta perché sottoposto a misura di prev ?.nzione 3 patrimoniale e personale a far data dal 9 marzo 2012 e fino alla onfisca definitiva del 2016 è generica, non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni della Corte territoriale in base alle quali il sequestro E poi la confisca di prevenzione non avevano avuto ad oggetto la ditta incl viduale appartenente al ricorrente relativamente alla quale si contesta, o tre ad occultamento e distruzione di scritture contabili, la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali relativamente agli anni di imposta 2014 e 2015. In altri termini, la circostanza che le misure di prevenzione patrimoni le non riguardassero la ditta individuale del ricorrente si traduce nella conservazione dei poteri di gestione della ditta individuale e dei conseguenti obblighi fiscali in capo al ricorrente e nella corrispondente mancanza di potere gestorio in capo agli amministratori giudiziari nominati per la custodia e l'amministrazion3 .delle società, di persone e di capitali, riconducibili al ricorrente, oggetto esplici:o delle misure ablative a carattere reale. E' conseguentemente apodittico affermare che le misure di prevenzione, sebbene non riguardassero la ditta individuale, avessero posto il ricorrewe nella impossibilità di gestire una impresa individuale non oggetto di sequestro e di successiva confisca. 1.2 Quanto all'elemento soggettivo del reato, la doglianza è inamnlissibile perché nuova, non essendo deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione che è stato intenzionalmente s)ttratto alla cognizione del giudice di appello, con conseguente inconfigurabilíta di un vizio di motivazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000 può essere desunta dall'entità del superamen::o della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da pzirte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Sez. 3, n 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022), ammontare che, peraltro, può ccstituíre oggetto di rappresentazione e volizione anche soltanto nella forma del c d. dolo eventuale (Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, Nuzzolese, Rv. 286950; Sez. 3, n. 7000 del 23/11/2017, dep. 2018, Venturini, Rv. 272578). Ne consegue che l'affermazione dei giudici di merito secondo cui la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali per due anni di imposta da porre in relazione al mancato integrale versamento dei tributi dovuti è dimostrativo del fine di evasione di 4 fi/ imposta, è congrua e non manifestamente illogica, oltre che in linea con gli esposti orientamenti di legittimità. 1.3 Rimane la doglianza relativa alla contestata evasione d'imposta a titolo di IRAP;
doglianza che è fondata. L'addebito contestato al ricorrente comprende, al capo A), l'omissione dichiarativa anche con riferimento al modello IRAP e, al capo B), l'omissione dichiarativa anche con riferimento al modello IRAP e la sottrazione ad imposta della somma di euro 57.966,00 a titolo di IRAP. Tuttavia, la legge non conferisce rilevanza penale all'eventuale e fasione dell'imposta regionale sulle attività produttive (non trattandosi di un'imposta sui redditi in senso tecnico) e le dichiarazioni costituenti l'oggetto materiale cl ?I reato di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5, sono solamente le dichiarazioni dei radditi e le dichiarazioni annuali IVA. Una conferma in tal senso si trae anche dalla circolare del Ministero dette finanze n. 154/E del 4 agosto 2000, che motiva l'esclusione della dichiarazione IRAP con la natura reale di siffatta imposta, che perciò considera non incidente sul reddito. L'ipotizzato reato di cui al d.lp n. 74 del 2000, art. 5, tutela il bene giuridico patrimoniale della percezione del tributo ed è alla mancata percezione d'imposta (sui redditi e dell'IVA), dE riverite dall'omessa presentazione di "una delle dichiarazioni relative a dette irr poste", che deve farsi riferimento per l'individuazione del "profitto" del reato, qua ndo sia stata superata la soglia di punibilità prevista dalla fattispecie incriminatrici Ne consegue che, ai fini della condotta penalmente sanzionata di cu all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000, è irrilevante l'omessa presentazione del modello 1RAP e l'evasione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che non è un'imposta sui redditi in senso tecnico (Sez. 3, n. 12810 del 26/0:12016, Monaco, Rv. 266486; Sez. 3, n. 11147 del 15/11/2011, dep. 2012, Pnti, Rv. 252359). 2. La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatarr ente ai capi A) e B) della rubrica nelle parti concernenti l'evasione dell'imposti' ai fini dell'IRAP, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto e, a norma dell'art. 624 cod. proc. pen., de\ 'essere dichiarato irrevocabile l'accertamento della colpevolezza dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi A) e h) della rubrica nelle parti concernenti l'evasione dell'imposta ai fini dell'IRAP p ?rché il 5 fatto non sussiste e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per la rideterminazione della pena nel reato continuato. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 06/11/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sestituto Procuratore generale dott. Pietro Molino, che ha concluso per il netto del ricorso. 11( Penale Sent. Sez. 3 Num. 1528 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 06/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 aprile 2023, il Tribunale di Patti condannava NT CA alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, in quanto -itenuto responsabile dei reati di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000, avendo omess), nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, la presentaziori ! delle dichiarazioni fiscali per gli anni di imposta 2014 e 2015, e del reato di Cli all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000, avendo, nella predetta qualità, occultato o distrutto in tutto o in parte documenti contabili in modo da non consentire la ricostruzi )ne dei redditi o del volume degli affari, applicando le pene accessorie di legge, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena principale e delle pene accessorie, infine disponendo la confisca, anche per equivale ite, nei confronti dell'imputato della somma pari al totale delle imposte evase. Con sentenza del 5 febbraio 2024, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, NT NI, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, larnuntando inosservanza o erronea applicazione della legge penale e ma lcanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, let . . b) ed e), cod. proc. pen. In sintesi, la difesa deduce che il ricorrente non aveva il potere di gestire alcuna ditta perché sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale e personale, essendo stato emesso dapprima il decreto di sequestri) n. 2/12 del 09/0V2012, eseguito il 28/03/2012, di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i conti ::orrenti intestati o comunque riconducibili al ricorrente, procedimento poi conclusosi con la confisca nell'anno 2017; successivamente è stato emesso il dec ,-eto n. 91/2013 del 06/12/2013, eseguito il 27/12/2013, con il quale il ricorrente è stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggicrno nel comune di residenza per anni due, dunque fino al 27/12/2015. Pertanto, tutte le società intestate al ricorrente, o di cui il ricorrente possedeva cmote di partecipazione, sono state gestite da due amministratori giudiziari, MA ET e PE DA, nominati dal Tribunale di Messina, in seguito da uno solo degli amministratori, PE DA. Osserva, quindi, il ricorrente che i beni sequestrati configurzino un patrimonio separato assimilabile all'eredità giacente, disciplinata dall'art. 131 del T.U.I.R. e dall'art.
5-ter d.P.R. n. 322/1998, e, quindi, l'amminh-tratore giudiziario viene assimilato alla figura del c.d. curatore dell'eredità cliacenite. Conseguentemente, il soggetto passivo d'imposta non era il ricorrente, bensì lo 2 Stato e, per esso, l'amministratore giudiziario, il quale era tenuto a presentare, nei termini ordinari, le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta interessati dall'amministrazione giudiziaria, mentre il soggetto destinatario della misura cautelare reale e personale aveva l'obbligo di presentare un'aui:onoma dichiarazione relativa ai redditi che, non essendo interessati dal sequestrc, erano rimasti nella sua disponibilità. Il ricorrente deduce, inoltre, l'insussistenza del fatto in relazio le alla contestata evasione d'imposta a titolo di IRAP, essendo esso ricorrente titglare di una ditta individuale e non di una società. Osserva, ancora, la difesa, a smentita di quanto sostenuto dalla Corte di appello circa il fatto che la misura di prevenzione patrimoniale non avesse riguardato la ditta oggetto dei fatti in contestazione, che i provvedinienti in materia di prevenzione patrimoniale e personale avevano estromasso il ricorrente dalla gestione di ogni tipo di attività imprenditoriale e patrimoniale., ponendolo nella oggettiva impossibilità, legale e fisica, di accedere Elle sue aziende societarie ed individuali e di far fronte agli adempimenti fiscali (li cui al capo di imputazione anche in ordine all'azienda indicata in rubrica. Deduce, infine, la difesa la mancanza dell'elemento soggettivo (1E1 reato contestato, poiché l'oggettiva impossibilità di compiere qualsivoglia ge iere di attività gestoria/direttiva/economica delle proprie aziende non pote fa che rilevare la mancanza in seno al ricorrente di quel dolo specifico richies o dalla normativa di riferimento ai fini dell'integrazione dei reati contestati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 La prima doglianza, incentrata sulla incidenza delle misure di prevenzione patrimoniale e personale applicate nei confronti del ricorrante, è manifestamente infondata. Ed invero, la Corte di merito, nel ribadire quanto già affermato dal gi 'dice di primo grado, ha osservato che la misura di prevenzione patrimoniale, coi iclusasi con una definitiva confisca dei beni sequestrati, non aveva avuto ad oggetto la ditta individuale di NT CA, ma altre società, di persone e di , :apitali, riconducibili al ricorrente, quale preposto, e ai suoi stretti familiari, con la conseguenza che la ditta individuale, per la quale erano stati mossi i rirr proveri di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e dell'occultam anto o distruzione delle scritture contabili, non era stata oggetto di alcun effetto ablativo. Pertanto, la doglianza con la quale il ricorrente sostiene di non avere avuto il potere di gestire alcuna ditta perché sottoposto a misura di prev ?.nzione 3 patrimoniale e personale a far data dal 9 marzo 2012 e fino alla onfisca definitiva del 2016 è generica, non confrontandosi adeguatamente con le argomentazioni della Corte territoriale in base alle quali il sequestro E poi la confisca di prevenzione non avevano avuto ad oggetto la ditta incl viduale appartenente al ricorrente relativamente alla quale si contesta, o tre ad occultamento e distruzione di scritture contabili, la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali relativamente agli anni di imposta 2014 e 2015. In altri termini, la circostanza che le misure di prevenzione patrimoni le non riguardassero la ditta individuale del ricorrente si traduce nella conservazione dei poteri di gestione della ditta individuale e dei conseguenti obblighi fiscali in capo al ricorrente e nella corrispondente mancanza di potere gestorio in capo agli amministratori giudiziari nominati per la custodia e l'amministrazion3 .delle società, di persone e di capitali, riconducibili al ricorrente, oggetto esplici:o delle misure ablative a carattere reale. E' conseguentemente apodittico affermare che le misure di prevenzione, sebbene non riguardassero la ditta individuale, avessero posto il ricorrewe nella impossibilità di gestire una impresa individuale non oggetto di sequestro e di successiva confisca. 1.2 Quanto all'elemento soggettivo del reato, la doglianza è inamnlissibile perché nuova, non essendo deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione che è stato intenzionalmente s)ttratto alla cognizione del giudice di appello, con conseguente inconfigurabilíta di un vizio di motivazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000 può essere desunta dall'entità del superamen::o della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da pzirte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Sez. 3, n 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022), ammontare che, peraltro, può ccstituíre oggetto di rappresentazione e volizione anche soltanto nella forma del c d. dolo eventuale (Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, Nuzzolese, Rv. 286950; Sez. 3, n. 7000 del 23/11/2017, dep. 2018, Venturini, Rv. 272578). Ne consegue che l'affermazione dei giudici di merito secondo cui la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali per due anni di imposta da porre in relazione al mancato integrale versamento dei tributi dovuti è dimostrativo del fine di evasione di 4 fi/ imposta, è congrua e non manifestamente illogica, oltre che in linea con gli esposti orientamenti di legittimità. 1.3 Rimane la doglianza relativa alla contestata evasione d'imposta a titolo di IRAP;
doglianza che è fondata. L'addebito contestato al ricorrente comprende, al capo A), l'omissione dichiarativa anche con riferimento al modello IRAP e, al capo B), l'omissione dichiarativa anche con riferimento al modello IRAP e la sottrazione ad imposta della somma di euro 57.966,00 a titolo di IRAP. Tuttavia, la legge non conferisce rilevanza penale all'eventuale e fasione dell'imposta regionale sulle attività produttive (non trattandosi di un'imposta sui redditi in senso tecnico) e le dichiarazioni costituenti l'oggetto materiale cl ?I reato di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5, sono solamente le dichiarazioni dei radditi e le dichiarazioni annuali IVA. Una conferma in tal senso si trae anche dalla circolare del Ministero dette finanze n. 154/E del 4 agosto 2000, che motiva l'esclusione della dichiarazione IRAP con la natura reale di siffatta imposta, che perciò considera non incidente sul reddito. L'ipotizzato reato di cui al d.lp n. 74 del 2000, art. 5, tutela il bene giuridico patrimoniale della percezione del tributo ed è alla mancata percezione d'imposta (sui redditi e dell'IVA), dE riverite dall'omessa presentazione di "una delle dichiarazioni relative a dette irr poste", che deve farsi riferimento per l'individuazione del "profitto" del reato, qua ndo sia stata superata la soglia di punibilità prevista dalla fattispecie incriminatrici Ne consegue che, ai fini della condotta penalmente sanzionata di cu all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000, è irrilevante l'omessa presentazione del modello 1RAP e l'evasione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che non è un'imposta sui redditi in senso tecnico (Sez. 3, n. 12810 del 26/0:12016, Monaco, Rv. 266486; Sez. 3, n. 11147 del 15/11/2011, dep. 2012, Pnti, Rv. 252359). 2. La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatarr ente ai capi A) e B) della rubrica nelle parti concernenti l'evasione dell'imposti' ai fini dell'IRAP, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto e, a norma dell'art. 624 cod. proc. pen., de\ 'essere dichiarato irrevocabile l'accertamento della colpevolezza dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi A) e h) della rubrica nelle parti concernenti l'evasione dell'imposta ai fini dell'IRAP p ?rché il 5 fatto non sussiste e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per la rideterminazione della pena nel reato continuato. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 06/11/2024