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Ordinanza 11 febbraio 2025
Ordinanza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, ordinanza 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41294/2024
TRIBUNALE DI MILANO
Terza Sezione Civile
Il Collegio, composto dai magistrati: dott. Rossella Filippi Presidente dott. Anna Giorgia Carbone Giudice dott. Viola Nobili Giudice Relatore
a scioglimento della riserva che precede, presa all'udienza del giorno 22.01.2025, nel procedimento per reclamo n. 41294/2024 r. g. promosso da:
con gli Avv.ti Giacomo Gentile e Manuela D'Orazio Parte_1
reclamante
contro on l'Avv. Enrico de Crescenzo Controparte_1
resistente
- letti gli atti;
- visti i documenti che sono stati prodotti;
- sentite le parti;
- udito il giudice relatore;
- ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
- ha presentato reclamo avverso il provvedimento con cui è stata Parte_2 dichiarata l'inammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo, anche finalizzato alla conciliazione, dalla stessa richiesto con ricorso cautelare, chiedendo la revoca della suddetta ordinanza, la nomina del CTU e la riforma della statuizione in punto di condanna alla rifusione delle spese;
- si è costituita in giudizio chiedendo, in via Controparte_1 principale, il rigetto del reclamo e conferma integrale dell'ordinanza impugnata ed, in via subordinata, indicava il nominativo del tecnico di parte;
- sentite le parti alle udienze del 18.12.2024 e 22.01.2025, è emerso che i beni in leasing (autobus) sono divenuti oggetto di provvedimento di sequestro preventivo adottato dal GIP del Tribunale di
Cassino in data 08.11.2024 e notificato il 11.11.2024, nell'ambito del procedimento n. 3011/2024
R.G. G.i.p. e n. 4742/24 R.G. mod. 21 a seguito di denuncia da parte della società di leasing per appropriazione indebita;
- tutto ciò premesso, si osserva quanto segue;
- va preliminarmente revocata la pronuncia di inammissibilità n. cronol. 8479/2024 del 05.11.2024 in quanto la L. 124/2017, art. 1 c. 138 e 139, nel disciplinare le attività che succedono alla risoluzione per inadempimento di un contratto di leasing (in sintesi restituzione del bene, stima, vendita, regolamentazione partite dare/avere), non pone alcun divieto ad una valutazione dei beni prima della riconsegna degli stessi attraverso lo strumento dell'accertamento tecnico preventivo per cristallizzare lo stato dei beni al momento della consegna;
pertanto, non pare condivisibile ritenere che l'unica stima rilevante giuridicamente sia quella eseguita dopo la restituzione ben potendo l'accertamento dello stato di fatto dei beni subito prima della consegna rilevare anche al fine di verificare che successivamente -con i beni in custodia della società di leasing- non subiscano significative modificazioni e mutamenti di valore;
- a ciò si aggiunge l'apertura dell'ordinamento a tutti gli strumenti di conciliazione, fra i quali la consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c. rappresenta un mezzo valido a creare le condizioni utili a transigere una lite in qualunque momento;
-
per questi motivi
, il ricorso per accertamento tecnico preventivo, anche finalizzato alla conciliazione, non risulta essere inammissibile e di conseguenza, deve revocarsi la condanna al pagamento delle spese di lite, tenuto conto che il procedimento di prima fase si sarebbe dovuto concludere senza statuizione sulle spese, come noto e ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez. VI Ord.
19/11/2021, n. 35510) “il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e segg. c.p.c. si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.”; ed ancora, prosegue la succitata pronuncia, “il regolamento delle spese è ancorato alla valutazione della soccombenza, presupponente l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'attore, che esula dalla funzione dell'accertamento tecnico preventivo e resta di esclusiva competenza del giudizio di merito”;
– rilevato tuttavia che, nel corso della fase di reclamo, è emersa la sussistenza di un procedimento penale innanzi alla Procura della Repubblica di Cassino, sfociato nel provvedimento di sequestro preventivo dei mezzi oggetto di leasing, emesso dal Giudice per le indagini Preliminari in data
08.11.2024. 3011/2024 R.G. G.i.p. e n. 4742/24 R.G. mod. 21 ossia in data successiva al provvedimento monocratico del giudice di prime cure;
– rilevato che, stando a quanto riferito e provato da parte ricorrente, il suddetto provvedimento di sequestro è già stato eseguito in relazione a due autobus mentre il terzo non può essere sottoposto ad alcuna movimentazione in considerazione della misura cautelare adottata dal giudice penale e che, pertanto, i beni oggetto di leasing non si trovano più nella libera disponibilità delle parti in causa;
- considerato quindi che l'indisponibilità giuridica preclude la possibilità che venga disposto un accertamento dello stato dei beni da parte di un soggetto terzo al di fuori delle garanzie proprie della procedura di sequestro;
– ritenuto quindi che, nello stato attuale dei beni, sono venuti meno i presupposti per ammettere la richiesta di accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 e 696 bis c.p.c., dovendo il giudice civile prendere atto dei provvedimenti assunti dal giudice penale senza interferire con gli stessi, va dichiarata la sopravvenuta inammissibilità della consulenza tecnica preventiva richiesta;
– sulle spese, sebbene vada dichiarata la inammissibilità, va considerato che essa è sopravvenuta e soprattutto è dovuta all'azione della resistente e quindi subita dal ricorrente;
- ricorrono quindi giusti motivi per compensare le spese fra le parti;
– applicato l'art. 669 terdecies c.p.c.
P.Q.M.
Tutto ciò premesso e per i motivi sopra esposti, il collegio così costituito
- Revoca il provvedimento n. 8479/2024 del 05.11.2024 emesso dal Tribunale di Milano;
- Dichiara la sopravvenuta inammissibilità della domanda del ricorrente;
- Compensa le spese tra le parti.
Si comunichi.
Milano, così deciso in camera di consiglio del 22.1.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Viola Nobili Dott.ssa Rossella Filippi
TRIBUNALE DI MILANO
Terza Sezione Civile
Il Collegio, composto dai magistrati: dott. Rossella Filippi Presidente dott. Anna Giorgia Carbone Giudice dott. Viola Nobili Giudice Relatore
a scioglimento della riserva che precede, presa all'udienza del giorno 22.01.2025, nel procedimento per reclamo n. 41294/2024 r. g. promosso da:
con gli Avv.ti Giacomo Gentile e Manuela D'Orazio Parte_1
reclamante
contro on l'Avv. Enrico de Crescenzo Controparte_1
resistente
- letti gli atti;
- visti i documenti che sono stati prodotti;
- sentite le parti;
- udito il giudice relatore;
- ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
- ha presentato reclamo avverso il provvedimento con cui è stata Parte_2 dichiarata l'inammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo, anche finalizzato alla conciliazione, dalla stessa richiesto con ricorso cautelare, chiedendo la revoca della suddetta ordinanza, la nomina del CTU e la riforma della statuizione in punto di condanna alla rifusione delle spese;
- si è costituita in giudizio chiedendo, in via Controparte_1 principale, il rigetto del reclamo e conferma integrale dell'ordinanza impugnata ed, in via subordinata, indicava il nominativo del tecnico di parte;
- sentite le parti alle udienze del 18.12.2024 e 22.01.2025, è emerso che i beni in leasing (autobus) sono divenuti oggetto di provvedimento di sequestro preventivo adottato dal GIP del Tribunale di
Cassino in data 08.11.2024 e notificato il 11.11.2024, nell'ambito del procedimento n. 3011/2024
R.G. G.i.p. e n. 4742/24 R.G. mod. 21 a seguito di denuncia da parte della società di leasing per appropriazione indebita;
- tutto ciò premesso, si osserva quanto segue;
- va preliminarmente revocata la pronuncia di inammissibilità n. cronol. 8479/2024 del 05.11.2024 in quanto la L. 124/2017, art. 1 c. 138 e 139, nel disciplinare le attività che succedono alla risoluzione per inadempimento di un contratto di leasing (in sintesi restituzione del bene, stima, vendita, regolamentazione partite dare/avere), non pone alcun divieto ad una valutazione dei beni prima della riconsegna degli stessi attraverso lo strumento dell'accertamento tecnico preventivo per cristallizzare lo stato dei beni al momento della consegna;
pertanto, non pare condivisibile ritenere che l'unica stima rilevante giuridicamente sia quella eseguita dopo la restituzione ben potendo l'accertamento dello stato di fatto dei beni subito prima della consegna rilevare anche al fine di verificare che successivamente -con i beni in custodia della società di leasing- non subiscano significative modificazioni e mutamenti di valore;
- a ciò si aggiunge l'apertura dell'ordinamento a tutti gli strumenti di conciliazione, fra i quali la consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c. rappresenta un mezzo valido a creare le condizioni utili a transigere una lite in qualunque momento;
-
per questi motivi
, il ricorso per accertamento tecnico preventivo, anche finalizzato alla conciliazione, non risulta essere inammissibile e di conseguenza, deve revocarsi la condanna al pagamento delle spese di lite, tenuto conto che il procedimento di prima fase si sarebbe dovuto concludere senza statuizione sulle spese, come noto e ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez. VI Ord.
19/11/2021, n. 35510) “il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e segg. c.p.c. si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.”; ed ancora, prosegue la succitata pronuncia, “il regolamento delle spese è ancorato alla valutazione della soccombenza, presupponente l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall'attore, che esula dalla funzione dell'accertamento tecnico preventivo e resta di esclusiva competenza del giudizio di merito”;
– rilevato tuttavia che, nel corso della fase di reclamo, è emersa la sussistenza di un procedimento penale innanzi alla Procura della Repubblica di Cassino, sfociato nel provvedimento di sequestro preventivo dei mezzi oggetto di leasing, emesso dal Giudice per le indagini Preliminari in data
08.11.2024. 3011/2024 R.G. G.i.p. e n. 4742/24 R.G. mod. 21 ossia in data successiva al provvedimento monocratico del giudice di prime cure;
– rilevato che, stando a quanto riferito e provato da parte ricorrente, il suddetto provvedimento di sequestro è già stato eseguito in relazione a due autobus mentre il terzo non può essere sottoposto ad alcuna movimentazione in considerazione della misura cautelare adottata dal giudice penale e che, pertanto, i beni oggetto di leasing non si trovano più nella libera disponibilità delle parti in causa;
- considerato quindi che l'indisponibilità giuridica preclude la possibilità che venga disposto un accertamento dello stato dei beni da parte di un soggetto terzo al di fuori delle garanzie proprie della procedura di sequestro;
– ritenuto quindi che, nello stato attuale dei beni, sono venuti meno i presupposti per ammettere la richiesta di accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 e 696 bis c.p.c., dovendo il giudice civile prendere atto dei provvedimenti assunti dal giudice penale senza interferire con gli stessi, va dichiarata la sopravvenuta inammissibilità della consulenza tecnica preventiva richiesta;
– sulle spese, sebbene vada dichiarata la inammissibilità, va considerato che essa è sopravvenuta e soprattutto è dovuta all'azione della resistente e quindi subita dal ricorrente;
- ricorrono quindi giusti motivi per compensare le spese fra le parti;
– applicato l'art. 669 terdecies c.p.c.
P.Q.M.
Tutto ciò premesso e per i motivi sopra esposti, il collegio così costituito
- Revoca il provvedimento n. 8479/2024 del 05.11.2024 emesso dal Tribunale di Milano;
- Dichiara la sopravvenuta inammissibilità della domanda del ricorrente;
- Compensa le spese tra le parti.
Si comunichi.
Milano, così deciso in camera di consiglio del 22.1.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Viola Nobili Dott.ssa Rossella Filippi