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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria Rosaria Elmino, all'esito dello svolgimento della udienza di discussione del 21.1.2025, letti gli atti e udite le parti, ha emesso ex art. 429 cpc la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 8216/2022 del Ruolo Generale avente ad
OGGETTO: impugnativa sanzione disciplinare vertente
T R A nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa giusta procura C.F._1 in atti dall'Avv. Giancarlo Mariniello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Napoli, alla via Gaetano Filangieri n. 48
Ricorrente
E
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, in data 9.5.2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il Controparte_3
deducendo: di essere Dirigente Scolastico in servizio
[...] presso l'Istituto Comprensivo Statale 43° “Tasso - San Gaetano” di Napoli;
che in data 19.03.2021 l'UPD dell' CP_4 [...]
– le aveva notificato contestazione di Parte_2 addebiti disciplinari (prot. AOODRCA Reg. Uff. U.0009107 del 11.03.2021), sottoscritta dal Direttore Generale, relativa ad atti e comportamenti afferenti la condotta tenuta in qualità di Dirigente scolastica dell'I.C. “Cimarosa” di Napoli;
che tali fatti erano stati desunti dalla relazione ispettiva della Dirigente tecnica
(AOODRCA.6447 del 22-02-2021), incaricata CP_5 nelle date del 07.01.2021, 22.01.2021, 29.01.2021, 03.02.2021 e del 16.02.2021 per l'espletamento delle indagini ispettive presso il predetto Istituto;
che l' l'aveva Parte_3 convocata per il giorno 14.04.2021 al fine di ascoltare le sue difese;
che nel corso del procedimento disciplinare era stato gravemente leso il suo diritto di difesa in quanto l' non le CP_4 aveva fornito, sin da subito, tutta la documentazione contenuta nel fascicolo del procedimento disciplinare, omettendo di inviare documenti fondanti l'incolpazione; che difatti essa ricorrente era stata costretta ad inviare in data 24.03.2021 istanza via pec di accesso agli atti del procedimento, alla quale solo in data 2.4.2021 l'Ufficio procedente aveva dato riscontro;
che in data 09.04.2021 – a soli 5 giorni dalla data fissata per l'audizione difensiva – aveva quindi sollecitato l'ostensione dei documenti già in precedenza richiesti e che era stata costretta a richiedere il rinvio dell'audizione a causa del mancato invio di parte integrante della lettera di contestazione di addebiti e dei documenti relativi al fascicolo del procedimento disciplinare, circostanza che aveva determinato l'oggettiva impossibilità dell'effettiva estrinsecazione del proprio diritto di difesa;
che in data 13.04.2021 le era stato comunicato il rinvio dell'audizione al 19.05.2021 senza tuttavia procedere all'ostensione degli atti, con la precisazione che: “per quanto riguarda la richiesta di accesso agli atti inviata dalla S.V. il 24.03.2021 relativa all'ultimo procedimento disciplinare, quest'Ufficio sta procedendo alla notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 54-bis del D.L.vo 165/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 3 del D.P.R. 184/06”; che in data 19.04.2021 aveva nuovamente diffidato l'Ufficio procedente ad ostendere gli atti del procedimento, rilevando il mancato tempestivo invio delle comunicazioni ai controinteressati così come prescritto dall'art. 54-bis del D.L.vo 165/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 3 del D.P.R. 184/06; che in data 28.04.2021 si era recata presso gli Uffici dell' al fine di visionare il contenuto del CP_4 fascicolo personale, ove riscontrava la mancanza dei documenti relativi al procedimento disciplinare;
che soltanto in data 06.05.2021 – ovvero solo 8 giorni lavorativi prima dell'audizione
– l'Ufficio aveva proceduto ad un'ostensione meramente parziale della corposa documentazione (consistente in circa 500 pagine) relativa agli atti del procedimento disciplinare;
che in data 07.05.2021, avendo subìto grave lutto familiare, ossia la perdita della madre, per cui, anche a causa dei ritardi dell'Ufficio procedente, aveva trasmesso il 12.5.2021 un'ulteriore istanza di differimento della data di audizione, cui aveva fatto seguito lo spostamento della stessa al 10 giugno 2021; che l'Ufficio aveva precisato che le comunicazioni ai controinteressati relative alla propria richiesta di accesso erano state effettuate in data 21.4.2021 e che “…l'accesso alle richieste pagine 13, 18, 19, 20 e 31 della relazione ispettiva redatta dalla d.t. dott.ssa CP_5
, non può essere integrale in quanto le predette pagine sono
[...] oscurate a tutela dell'identità dei controinteressati che hanno fatto pervenire motivata opposizione ai sensi dell'art. 54-bis del D.L.vo 165/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 3 del D.P.R. 184/06”; che infine l' aveva disposto la trasmissione dei richiesti allegati Pt_2 alla relazione ispettiva che, per mero errore materiale, non risultavano allegati alla relazione medesima;
che in sede di audizione del 10.06.2021 presso gli Uffici dell' Parte_3
aveva chiesto l'archiviazione del procedimento
[...] disciplinare sulla scorta delle ragioni indicate nella propria memoria difensiva;
che successivamente all'audizione, e prima che concludesse il procedimento disciplinare de quo, a seguito dell'assenza dal servizio del 18.06.2021per motivi familiari, l' aveva disposto indagini in merito alla predetta assenza;
CP_4 che chiaramente, nel loro complesso, le condotte poste in essere dall' avrebbero dovuto qualificarsi come veri e propri atti Pt_2 persecutori;
che nelle more del procedimento disciplinare, con Decreto del DG dell' (reg. uff. 0027146 del 14- Parte_3
07-2021), era stata trasferita d'ufficio dall'ICS “Domenico Cimarosa” di Napoli all'ICS 43° “Tasso - San Gaetano” di Napoli;
che pertanto in data 16.07.2021, aveva proposto istanza di accesso agli atti al fine di prendere visione ed estrarre copia integrale di tutta la documentazione relativa al suddetto trasferimento d'ufficio e per conoscere dettagliatamente le motivazioni poste alla base di tale provvedimento;
che il 29.07.2021, l' le aveva comunicato che il trasferimento CP_4
d'ufficio traeva origine dalla relazione ispettiva AOODRCA.6447 del 22-02-2021, resa dal Dirigente tecnico incaricato nel suddetto procedimento disciplinare;
che difatti la relazione ispettiva esibita prima dell'audizione del 10.06.2021 non riportava n. 6 righe, le quali invece erano state riportate con la successiva comunicazione del 29.07.21, ovvero dopo l'audizione e l'avvenuta presentazione della memoria difensiva nel corso del procedimento disciplinare, e che tali righe erano del seguente tenore: “in ogni caso, sulla base di fondati motivi di opportunità e convenienza che sconsigliano la permanenza della Dirigente scolastica presso IC di Cimarosa, la Parte_1 scrivente propone la revoca dell'incarico, sussistendo rispondenza a sopravvenuti motivi di pubblico interesse in considerazione del grave deterioramento del clima organizzativo, della necessità di garantire efficienza e serenità alla comunità scolastica, e del modesto lasso di tempo intercorso tale da non consolidare un affidamento legittimo in capo all'interessata”; che ciò aveva certamente vulnerato il proprio diritto di difesa, anche perchè il giorno successivo (30.07.2021), le era stato notificato il decreto n. 76 del 29-07-2021 (AOODRCA Registro Ufficiale U.0029265.29.07.2021) con il quale le era stata inflitta, oltre al trasferimento d'ufficio, anche la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un (1) mese.
Ciò posto, parte ricorrente proponeva ricorso avverso il decreto n. 76, datato 29.07.2021 innanzi citato ed eccepiva: a) la nullità della sanzione disciplinare per violazione del termine perentorio previsto dall'art. 55-bis, 4° comma del D.lgs. n. 165/2001; b) la tardività della contestazione degli addebiti, notificata solo parzialmente in data 19.03.2021 in mancanza di una parte integrante di essa, ovvero la relazione ispettiva del 22-02-2021 prot./ris. n. AOODRCA.6447, la cui comunicazione integrale era avvenuta solo in data 06.05.2021, in violazione del termine perentorio di 30 giorni di cui all'art. 55-bis, 4° del D.lgs. 165/2001 tra il dies a quo (22.02.2021), data di ricevimento della relazione ispettiva, e il dies ad quem (06.05.2021), data in cui si era stata completata la notifica della contestazione di addebiti;
c) la genericità degli addebiti, in quanto la contestazione disciplinare aveva elencato dodici fattispecie di infrazioni astrattamente previste dal codice disciplinare per i Dirigenti scolastici, senza tuttavia esplicitare i comportamenti e gli atti riconducibili a specifiche condotte asseritamente tenute dalla D.S. e contenendo, inoltre, inammissibili giudizi valutativi sull'operato della lavoratrice;
d) la genericità del provvedimento sanzionatorio, non potendosi rilevare dal tenore dello stesso quali delle molteplici condotte fossero state effettivamente sanzionate e quali invece erano state ritenute giustificate, così determinandosi anche un vulnus per il diritto di difesa dalla ricorrente in sede di impugnazione giurisdizionale della sanzione inflitta;
e) l'illegittimità delle valutazioni soggettive sul comportamento e gli atteggiamenti della ricorrente contenute nella relazione ispettiva del 22/02/2021 prot. ris. n. aoodrca. 6447 del tutto inconferenti ed irrilevanti rispetto all'interesse perseguito dalla PA;
f) l'insussistenza in fatto ed in diritto di tutte le singole condotte disciplinarmente rilevanti contestate, per gli specifici motivi indicati in ricorso.
Deduceva altresì l'illegittimità del trasferimento d'ufficio disposto nelle more del procedimento disciplinare, in quanto tale provvedimento aveva indubbia portata di sanzione disciplinare
“occulta”, ed aveva determinato la conseguente nuova violazione del ne bis in idem, in quanto dalla medesima relazione ispettiva era scaturita sia l'illegittima sanzione disciplinare della sospensione con privazione della retribuzione per un mese che l'illegittimo trasferimento d'ufficio (avente, come indicato, natura sanzionatoria); rilevava, infine, che il trasferimento d'ufficio era illegittimo in quanto disposto in violazione del vincolo triennale di permanenza della DS nella stessa sede già attribuita.
Concludeva pertanto chiedendo: “1. accertare e dichiarare l'illegittimità o l'inefficacia o comunque l'infondatezza del provvedimento sanzionatorio-decreto n. 76 del 29-07-2021, n. AOODRCA Registro Ufficiale U.0029265.29.07.2021, e per l'effetto annullare e/o disapplicare il predetto provvedimento con cui la resistente Pubblica Amministrazione adottava nei confronti della ricorrente, la sanzione disciplinare consistente nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi uno;
2. accertare e dichiarare l'illegittimità o l'inefficacia o comunque l'infondatezza del trasferimento d'ufficio della
[...]
effettuato con Decreto del D.G. del Pt_4 [...]
(reg. uff. 0027146 del 14-07-2021), Controparte_6 dal di Napoli all'I.C. Statale Controparte_7
43° “Tasso - San Gaetano” di Napoli, e per l'effetto annullare il trasferimento d'ufficio;
3. per l'effetto condannare la resistente Pubblica Amministrazione alla corresponsione della retribuzione relativa al periodo di durata della sospensione disciplinare in base a quanto previsto dal contratto di lavoro nonché alla ricostruzione della posizione previdenziale e di carriera della ricorrente;
4. in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle antescritte richieste, disapplicare e/o convertire il provvedimento-decreto n. 76 del 29-07-2021, n. AOODRCA Registro Ufficiale U.0029265.29.07.2021, applicando la sanzione disciplinare più lieve”, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Si costituiva il resistente con propria memoria, CP_1 opponendosi alla domanda e chiedendone il rigetto per le motivazioni esposte nella propria memoria.
In particolare, affermava la piena legittimità del procedimento disciplinare e, nel merito, deduceva la sussistenza dei rilievi disciplinari emersi dalle operazioni ispettive e la proporzionalità delle sanzioni inflitte.
Quanto al trasferimento d'ufficio affermava che lo stesso non aveva alcuna valenza disciplinare, essendo stato disposto solo per soddisfare l'esigenza di adeguare alle capacità della DS l'assegnazione di una scuola meno complessa in ragione delle notevoli disfunzioni organizzative rilevate nel corso dell'ispezione; in aggiunta faceva rilevare che il disposto provvedimento rientrava - in ogni caso - nelle valutazioni e nei poteri discrezionali dell'amministrazione, non sindacabili dal giudice ordinario.
La causa veniva rinviata per la discussione con termine per note, ritenuta la stessa sufficientemente istruita sulla base delle allegazioni e della documentazione prodotta;
all'esito, veniva decisa con sentenza depositata al fascicolo telematico e di cui era data lettura.
In punto di fatto, devono essere partitamente esaminate le singole censure, formali e sostanziali, di cui al ricorso.
Innanzitutto ritiene il Tribunale che possono essere respinte le censure di carattere formale avanzate dalla ricorrente con riguardo alla affermata intempestività della contestazione ed alla dedotta violazione del diritto di difesa nell'ambito dello svolgimento del procedimento disciplinare.
E' stato invero documentato che i fatti oggetto di addebito nei confronti della ricorrente sono emersi soltanto a seguito di procedimento ispettivo ed a completa conclusione dello stesso.
Il procedimento ispettivo risulta essersi svolto in conseguenza di più segnalazioni inviate all' (7, 22 e 29 gennaio 2021; 3 e 16 febbraio 2021, come si ricava dall'intestazione della relazione ispettiva, in atti) e lo stesso si è concluso con la relazione conclusiva del DT Prof. n. 6447 datata 22.2.2021 CP_5
(cfr. docc. in atti).
La comunicazione di avvio del procedimento disciplinare nei confronti della ricorrente è invece avvenuta in data 11.3.2021(cfr. in atti).
Ai sensi dell'art. 55 bis del D. Lgs. 165 del 2001 (modificato dal D. Lgs. 75 del 2017) la contestazione dell'addebito disciplinare da parte dell'ufficio competente deve avvenire con immediatezza nei confronti dell'interessato e, comunque, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare.
L'ufficio competente, pertanto è stato investito ed ha ricevuto piena ed effettiva contezza di tutti i fatti addebitati soltanto il 22 febbraio 2021, allorquando, all'esito della complessiva attività ispettiva, la relazione nella quale era evidenziato il coinvolgimento della ricorrente nei fatti poi alla stessa contestati era stata trasmessa.
Alcun ritardo, pertanto risulta essersi verificato in riferimento al momento della elevazione della contestazione di cui sopra, alla luce della cronologia della vicenda come risultante dai documenti prodotti.
Del pari, con riguardo all'affermata tardività del decreto di irrogazione della sanzione per mancato rispetto del termine di 120 gg. previsto dell'art. 55bis, comma 4, d.lgs. 165/2001, si osserva quanto segue.
La norma citata prevede che “L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito”.
A mente del medesimo art. 55 bis, comma IV, Dlgsl 165/2001
“…In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente”. Nella fattispecie il decreto sanzionatorio risulta essere stato adottato il 29 luglio 2021 e poi comunicato alla ricorrente il successivo 30 luglio (cfr. relata informatica in atti).
Non risulta pertanto essersi verificato alcun superamento del termine indicato dalla legge per la conclusione del procedimento amministrativo disciplinare, atteso che l'avvio del procedimento con la contestazione degli addebiti era avvenuto il 19 marzo 2021 (cfr. supra) e che non risulta superato il termine complessivo dei 120 giorni in ragione del rinvio sospensivo dell'audizione dal 13 aprile 2021 - disposto su istanza della parte ricorrente - fino al 19 maggio 2021(data di rinvio dell'audizione richiesta dalla ricorrente), circostanza che ha determinato la conseguente sospensione dei termini del procedimento per gg 35; pertanto la durata complessiva del procedimento è stata di 97 giorni (132- 35).
Quanto poi alla affermata violazione del diritto di difesa endoprocedimentale a cagione della mancata ostensione degli atti, deve rilevarsi che - come documentato in atti - ciascuna delle istanze di accesso agli atti del procedimento avanzata dalla ricorrente è stata oggetto di accoglimento da parte dell' , anche se l'ostensione degli atti risulta essere stata - in taluni casi - differita stanti concomitanti esigenze dell'Amministrazione procedente, parimenti meritevoli di tutela.
Si tratta in particolare delle esigenze: 1) di garantire la regolarità ed il buon esito del procedimento ispettivo durante il suo svolgimento, per quanto riguarda le istanze di cd. accesso partecipativo avanzate nel corso dello stesso;
2) di notificare ai controinteressati le richieste di accesso per assicurarne la partecipazione al procedimento amministrativo;
3) di non rendere visionabili quelle parti della relazione ispettiva e, più in generale, delle dichiarazioni (ed esposti) raccolte durante le operazioni istruttorie del DT incaricato per ragioni di tutela dei segnalanti, così come previsto ai sensi della legge n. 179/2017 (c.d. tutela del "whistleblowing") al fine di prevenire eventuali comportamenti ritorsivi.
In ogni caso, si osserva che la completa visione dei documenti relativi al procedimento disciplinare è stata assicurata alla DS ricorrente al momento del completamento delle operazioni ispettive ed in tempo in concreto utile per la preparazione delle proprie difese sul merito dei fatti accertati in vista della programmata audizione della lavoratrice per la data del 19 maggio 2021, audizione poi differita su richiesta della stessa al giorno 10 giugno 2021 (cfr. in atti).
Quanto invece al contestato vizio di mancanza di specificità della contestazione degli addebiti disciplinari va osservato quanto segue.
L'atto di avviso del procedimento disciplinare dell'11/19 marzo 2021 contenente la contestazione degli addebiti disciplinari consta di una ampia riproduzione degli stralci della relazione ispettiva condotta presso l'istituto scolastico Cimarosa a seguito delle segnalazioni/esposti a più riprese pervenuti.
In particolare, nelle parti trascritte in corsivo in essa è riportato integralmente il contenuto delle segnalazioni e, di seguito, alcune valutazioni espresse dallo scrivente funzionario tratte dalle acquisizioni dell'istruttoria circa la sussistenza di elementi da cui poteva desumersi una condotta antidoverosa della dirigente (cfr. in atti) senza tuttavia indicarne adeguatamente i Pt_1 precisi contenuti con il necessario grado di specificità; in alcuni casi si parla – difatti - di circostanze che risultano prive dei necessari connotati temporali, in particolare con riguardo alla enunciazione di quelle riferite – del tutto genericamente – alla gestione ed organizzazione della scuola (“…risulta confermata una gestione inefficace, quando non addirittura illegittima ed arbitraria: docenti non nominati fino a febbraio sulle ore eccedenti verbalmente attribuite….classi scoperte su cattedre dei docenti fragili per mancato rispetto della procedura…..visite fiscali non inviate su assenze di un solo giorno agganciate a sospensione dell'attività…permessi retribuiti assegnati a docenti a tempo determinato….anche lo spostamento di personale da un plesso all'altro , senza opportuna motivazione, ha alimentato nei docenti una percezione di arbitrio nelle scelte che certo non ha giovato all'instaurarsi di un clima disteso e collaborativo”).
Ne deriva pertanto un quadro confuso ed a tratti contraddittorio, sulla scorta del quale non possono individuarsi né circoscriversi a quali fatti siano ricondotte le generiche violazioni delle norme di condotta e quali siano le fattispecie normative rilevanti per ciascuna di tali ipotesi.
Lo stesso atto, poi, riporta esclusivamente le considerazioni e conclusioni tratte dal funzionario ispettivo sul complesso dei fatti emergenti dalle segnalazioni/esposti, senza, tuttavia, la necessaria espressione di autonoma valutazione critica - ai fini disciplinari - da parte del competente organo dell'UPD: in definitiva la sequela dei fatti genericamente indicati non appare, prima facie, idonea a circoscrivere i singoli rilievi disciplinari ed anzi alla lettura appare una mole “alluvionale” di circostanze solo apparentemente dettagliate.
Non è chiaro, difatti, quali siano le condotte che siano state ritenute dall'Ufficio effettivamente documentate dalla espletata istruttoria e, pertanto, meritevoli di essere addebitate alla ricorrente;
soprattutto mancano i riferimenti della riconducibilità dei fatti storicamente provati (quali?) alle ipotesi normative richiamate nella parte finale del provvedimento.
In definitiva non emerge dal complesso della contestazione, per come la stessa è stata redatta, quali disposizioni e quali obblighi di legge siano stati violati dalla Dirigente e la connessione di tali singole violazioni con specifiche e circostanziate condotte, solo in maniera caotica e confusa riportate nella parte iniziale del provvedimento;
a quali tra le condotte enunciate sia stata ricondotta la grave e reiterata “violazione del codice di comportamento”, quali siano gli “obblighi di servizio” di volta in volta violati, quale sia in concreto la “condotta nell'ambiente di lavoro non conforme ai principi di correttezza verso i componenti degli organi di vertice dell'Amministrazione e verso i dipendenti” (posto che a tale clausola generale potrebbero fare capo svariate ipotesi tra quelle enumerate nelle premesse dell'atto); in altri termini, dalle locuzioni adoperate, sostanzialmente indeterminate, viene in luce al più una generica insoddisfazione per l'operato della Dirigente, ma senza appunto un chiaro e preciso addebito di fatti costituenti violazioni di obblighi rilevanti sul piano disciplinare.
Infine deve rilevarsi, come osservato in maniera del tutto pertinente dalla parte ricorrente, che la genericità dei fatti contestati emerge anche dalla valutazione degli stessi fatta in sede di irrogazione della sanzione disciplinare con il decreto n. 76, nel quale del tutto vagamente difatti si afferma che “…le memorie difensive non giustificano del tutto il comportamento della
[...] ed apportano elementi probatori ex adverso circa Pt_4
l'avvenuto accertamento di detta condotta che solo parzialmente la giustificano”.
A quali circostanze ed a quali addebiti si riferiscono le giustificazioni esposte dalla ricorrente in sede di audizione difensiva procedimentale non è dato sapere, né è possibile ricostruire la loro eventuale rilevanza “parziale” sulla valutazione della responsabilità disciplinare, così come affermato.
Riassumendo, deve pertanto ritenersi che la confusa esposizione degli addebiti disciplinari abbia comportato un inevitabile vulnus innanzitutto al diritto di difesa della stessa, con conseguente illegittimità del provvedimento sanzionatorio il quale va pertanto annullato, con conseguente ripristino dell'anzianità di servizio e restituzione della retribuzione trattenuta a seguito della irrogazione della sanzione.
Per quanto concerne invece il provvedimento che ha disposto il trasferimento d'ufficio della ricorrente va innanzitutto osservato quanto segue.
L'Art. 467 del d.lgs. n. 297/1994, la cui rubrica è “Trasferimenti d'ufficio”, prevede al primo comma:
“1. Si fa luogo al trasferimento d'ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedre ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede”
L'Art. 468 (Trasferimento per incompatibilità ambientale) prescrive la procedura per il caso di trasferimento in corso d'anno scolastico:
1. Quando ricorrano ragioni d'urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrono ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, o da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, se trattasi di dirigente scolastico. Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato per la convalida al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, se disposto nei confronti di personale docente ed educativo, ovvero al capo del competente dipartimento del della pubblica istruzione, se riguarda dirigenti CP_1 scolastici. In mancanza di convalida, e in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto.
Il trasferimento della ricorrente non è stato disposto durante l'anno scolastico in corso, ma con decorrenza da quello successivo (1.9.2021).
Infine deve rilevarsi, nel solco della giurisprudenza di legittimità, che “Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede (cd. trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale), che non ha finalità sanzionatorie, non è annoverabile tra i provvedimenti disciplinari, atteso che la situazione di incompatibilità riguarda situazioni oggettive o situazioni soggettive valutate secondo un criterio oggettivo, indipendentemente dalla colpevolezza o dalla violazione di doveri d'ufficio del lavoratore, causa di disfunzione e disorganizzazione, non compatibile con il normale svolgimento dell'attività lavorativa”
Il trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale rientra nell'esercizio dei poteri, propri degli organi scolastici, amministrativi di carattere gestionale, e mantiene una propria autonomia funzionale e procedimentale, anche quando si interseca con il distinto esercizio della funzione disciplinare in senso proprio (cfr. Cass., n. 28282/ 2009; Cass. 10833/2017).
Il provvedimento quindi ha natura cautelare e non disciplinare, non ha finalità sanzionatorie, non è annoverabile tra i provvedimenti disciplinari atteso che la situazione di incompatibilità riguarda situazioni oggettive o situazioni soggettive valutate secondo un criterio oggettivo, indipendentemente dalla colpevolezza o dalla violazione di doveri d'ufficio del lavoratore, causa di disfunzione e disorganizzazione, non compatibile con il normale svolgimento dell'attività lavorativa, che nella fattispecie coinvolge direttamente un servizio essenziale, quale quello dell'istruzione pubblica;
infine non è ipotizzabile alcun bis in idem, del tutto diversi essendo i presupposti di legge per la applicazione di tale potestà organizzativa anche con riguardo a fatti di cui era stata prospettata la rilevanza in sede disciplinare.
Nel caso di specie dalla relazione ispettiva – alla quale si rinvia, quanto alle molteplici criticità riscontrate, all'esito dell'acquisizione di numerosi dati e dichiarazioni - sono emersi molteplici e significativi elementi che depongono nel senso di una condizione di incompatibilità ambientale tra la Dirigente e la sede di lavoro, manifestatasi e riscontrata all'interno della scuola (rapporti conflittuali con personale docente e ATA), così da rendere legittimo il provvedimento, adottato in funzione della prioritaria finalità organizzativa del buon funzionamento del servizio pubblico.
Conclusivamente questo capo di domanda va rigettato.
Quanto al regolamento delle spese, le stesse si compensano in ragione del solo parziale accoglimento del ricorso.
PQM
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, rigettata ogni ulteriore istanza, deduzione od eccezione così provvede:
a) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittima la sanzione disciplinare irrogata a carico della ricorrente con decreto n. 76 del 29-07-2021 (AOODRCA Registro Ufficiale U.0029265.29.07.2021) con il quale le era stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi mese, e per l'effetto, la annulla, condannando parte resistente alla restituzione della somma già trattenuta alla parte ricorrente per il suddetto titolo;
b) Rigetta nella restante parte il ricorso;
c) Compensa interamente tra le parti le spese di lite. Napoli, 21.1.2025
Il Giudice del lavoro dott. Maria Rosaria Elmino