TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/03/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 5268/2024 R.G. promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in notificato il 22 ottobre 2024
da in persona del legale rappresentante, rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Cristiano Giovannelli, del Foro di Pistoia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
ATTRICE OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentante, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Ezio Bisatti, del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Vendita beni mobili
Conclusioni
per l'attrice opponente: “Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto:
1 in via preliminare: dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto stante la carenza del numero di registro generale del decreto ingiuntivo;
In ipotesi: dichiarare che l'opponente non è tenuta al pagamento della somma di € 70.603,97 per le ragioni sopra espresse, con ogni conseguenziale pronuncia di ragione e di legge.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio”;
per la convenuta opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni diversa e contraria istanza, deduzione e difesa,
nel merito: rigettare integralmente le domande proposte dall'Attrice
opponente, perché infondate e, per l'effetto, confermare integralmente il
Decreto Ingiuntivo opposto e, comunque, condannare al pagamento in favore di della somma pari ad € 70.603,97, o quella diversa anche Controparte_1
maggiore, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo;
accertarsi che ha resistito in giudizio con mala fede Parte_1
o colpa grave e condannarsi la stessa al risarcimento del danno ex art.96
c.p.c. in favore di da liquidarsi in via equitativa. Controparte_1
in ogni caso: con rifusione delle spese e dei compensi professionali di causa,
oltre agli accessori di legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha svolto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1822/2024 emesso dal Tribunale di
Padova con cui, in accoglimento della domanda di le era Controparte_1
stato ingiunto il pagamento della somma di € 70.603,97 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
A fondamento della opposizione ha eccepito la nullità del Parte_1
decreto ingiuntivo perché notificato privo di attestazione della conformità e privo del numero di ingiunzione;
ha, inoltre, dedotto che già al momento della
2 fornitura della merce di cui alle fatture azionate, erano state sollevate contestazioni per difformità sia nel quantitativo, che nella qualità, tanto che la merce è rimasta in giacenza in magazzino a disposizione di Controparte_1
1.2 Nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'opposizione.
La società opposta ha dedotto che, a fronte delle consegne della merce risalenti ad aprile/giugno 2024, la prima contestazione è stata formulata con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, evidenziando, peraltro, la genericità delle contestazioni stesse;
ha dedotto, altresì, che oggetto della notifica sono stati il ricorso per decreto ingiuntivo ed il pedissequo decreto ingiuntivo estratti dal fascicolo telematico come duplicati informatici, come tali utili per le notifiche a mezzo pec senza necessità di attestazione di conformità.
1.3 A seguito di istanza di anticipazione, la prima udienza è stata celebrata in data 20 febbraio 2025, all'esito della quale, senza espletamento di attività
istruttoria, è stata fissata udienza per la discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con riserva di deposito della sentenza nei termini di legge.
L'opposizione non può essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.
2.1 Nello svolgere opposizione al decreto ingiuntivo n. 1822/2024 Parte_1
ha articolato sostanzialmente due motivi, deducendo la nullità del detto
[...]
decreto ingiuntivo in quanto notificato privo di attestazione di conformità e deducendo, nel merito, la sussistenza di vizi e difetti consistenti in difformità
quantitative e qualitative della merce ricevuta in consegna.
Per ciò che concerne il primo motivo di doglianza, mette conto osservare che,
sebbene il decreto ingiuntivo risulti essere stato notificato privo della attestazione di conformità, non per ciò solo se ne può inferire la nullità.
3 Gli artt. 196 quater e segg. disp. att. c.p.c. nello stabilire, per un verso,
l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti e, per altro verso, il potere di certificazione spettante al difensore, dispongono che la copia munita della attestazione di conformità equivale all'originale, cosicché l'attestazione di conformità rilasciata dal difensore è funzionale a dichiarare l'equivalenza tra l'originale depositato nel fascicolo telematico e la copia informatica oggetto (in questo caso) della notificazione alla parte ingiunta.
Ne consegue che la mancata attestazione di conformità potrebbe ingenerare dubbi sulla conformità, ma in relazione alla fattispecie concreta non si può non osservare come tale doglianza non sia stata sollevata dalla società
opponente, la quale ha, invece, fatto derivare dalla mancata attestazione un'ipotesi di nullità che non trova supporto nella normativa sopra richiamata. E
non è seriamente contestabile che una sanzione così grave come la nullità di un atto non possa che derivare da una espressa previsione.
2.2 Passando ad esaminare il merito, mette conto osservare che la società
non ha contestato né di avere effettivamente ordinato la merce di Parte_1
cui alle fatture azionate in sede monitoria, né che il prezzo richiesto non corrisponda a quello pattuito, né l'effettiva ricezione della merce stessa,
fondando l'opposizione sulla contestazione di difformità quantitative e qualitative.
Ora, a parte la considerazione che la supposta contestazione è oltremodo generica, non essendo minimamente individuabile quali siano le difformità
quantitative e qualitative lamentate, la società opponente non ha fornito alcuna prova della supposta contestazione al momento della ricezione della merce, né tale prova si sarebbe potuta ricavare dalla prova orale articolata nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, essendo stati formulati capitoli alquanto generici.
4 In definitiva, l'infondatezza di entrambi i motivi di doglianza sui quali
[...]
ha fondato l'opposizione che ci occupa induce a rigettare la Parte_1
domanda dell'odierna opponente.
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione di valore tra € 52.001,00 ed €
260.000,00, in base ai valori medi delle tariffe per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per la fase decisionale, consistita nel deposito di un atto riproduttivo di quanto già esposto in comparsa di costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 5268/2024 R.G. ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
1822/2024 emesso dal Tribunale di Padova;
2) condanna a rifondere ad le spese di Parte_1 Controparte_1
lite che si liquidano in € 6.307,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a.,
se dovuti per legge.
Così deciso in Padova, 25 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
5