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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 2351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2351 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
EPIGRAFE
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE nella composizione monocratica della dott.ssa
Miriam Iappelli ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(a seguito di trattazione scritta) nella causa civile di primo grado iscritta al numero 38387 -2023 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 17.10.24 , pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti
Parti
(1)
Controparte_1
(opponente) con generalità, residenza, codice fiscale , posta elettronica certificata, C.F._1
come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in Via del Tempio 1 Roma, presso lo studio dell'avv. DI CREDICO ANTONIANO , da cui è rappresentata e difesa, con l'avv. giusta delega in atti.
1
(2)
Controparte_2
Rappresentata da
Controparte_3
(opposto)
In persona del legale rappresentante pro tempore con generalità, residenza, codice fiscale
, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio P.IVA_1
eletto in VIA MARCELLO PRESTINARI 13 ROMA , presso lo studio dell'avv. GIANNI
SAVERIO , da cui è rappresentato e difeso, giusta delega in atti.
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 17.10.24 da intendersi interamente riportato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione spedito il 24.07.2023 ha proposto opposizione avverso Controparte_1
l'atto di precetto a lui notificato il 14.07.2023 da n.q. di mandataria di Controparte_3
sulla scorta del contratto di mutuo fondiario del 23.10.91 stipulato dalla società CP_2 [...]
dell'atto di erogazione e quietanza di mutuo del 22.11.91 Parte_1
nonché all'atto di modifica e integrazione delle condizioni di mutuo dello 08.01.2011, deducendo l'esistenza di un vizio del consenso da parte della società mutuataria per mancata indicazione del regime composto e delle modalità di imputazione degli interessi;
l'usurarietà degli interessi passivi pattuiti;
la violazione dell'art. 117 T.U.B.; la violazione dell'art. 1283 c.c.; la creazione dell'effetto sorpresa di cui all'art. 1195 c.c.; l'invalidità del tasso Euribor;
la prescrizione decennale del diritto di credito azionato in ordine al capitale e quella quinquennale con riferimento agli interessi di mora. 2
Pertanto, ha chiesto di << accertare e dichiarare l'esatto importo degli interessi Controparte_1
effettivamente dovuti;
accertare e dichiarare la condotta scorretta della banca per mancata indicazione del regime applicato e mancato rispetto delle norme sulla trasparenza in ordine all'adozione del regime composto delle rate, e per l'effetto dichiarare come dovuti i soli interessi ricalcolati ex art. 117 TUB comma 7 in regime semplice;
in via subordinata di merito, accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza del tasso euribor e la sua indebita maggiorazione per il periodo compreso tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio 2008, e per l'effetto dichiarare come dovuti i soli interessi ricalcolati ex art. 117 TUB comma 7; accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di credito della CP_2
nei confronti degli opponenti, in ordine al capitale;
accertare e dichiarare la prescrizione del diritto
[...]
di credito della nei confronti degli opponenti, in ordine agli interessi mora;
accertare Controparte_2
e dichiarare che il Sig. è responsabile del debito ricostruito secondo giustizia, o nella Controparte_1
denegata ipotesi rimasto invariato rispetto alle richieste di parte opposta, solo nella misura della sua quota di eredità>>.
Nella I memoria ex art. 171 ter c.p.c. parte opponente, tuttavia, ha rassegnato le seguenti conclusioni chiedendo di << accertare e dichiarare che nessuna esecuzione può essere iniziata contro CP_1
per i titoli azionati, nonché la nullità dell'atto di precetto notificato allo stesso, avendo
[...]
l'opponente accettato l'eredità con il beneficio di inventario;
nel merito, in via principale, e solo nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della principale di merito, in via subordinata, accertata l'usurarietà del tasso mora dell'atto di rinegoziazione del 8.01.2001 come da sentenza n. 9817/22 del
Tribunale di Roma, accertare e dichiarare l'esatto importo degli interessi effettivamente dovuti;
accertare e dichiarare, in ragione di tutto quanto descritto nelle premesse, la condotta scorretta della per mancata indicazione del regime applicato e mancato rispetto delle norme sulla trasparenza in CP_4
ordine all'adozione del regime composto delle rate, e per l'effetto dichiarare come dovuti i soli interessi ricalcolati ex art. 117 TUB comma 7 in regime semplice;
in via subordinata di merito accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza del tasso euribor e la sua indebita maggiorazione per il periodo compreso tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio 2008, e per l'effetto dichiarare come dovuti i soli
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interessi ricalcolati ex art. 117 TUB comma 7; accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di credito della nei confronti degli opponenti, in ordine al capitale;
accertare e dichiarare la Controparte_2
prescrizione del diritto di credito della nei confronti degli opponenti, in ordine agli Controparte_2
interessi mora;
accertare e dichiarare che il Sig. è responsabile del debito ricostruito Controparte_1
secondo giustizia, o nella denegata ipotesi rimasto invariato rispetto alle richieste di parte opposta, solo nella misura della sua quota di eredità. >>.
Tali conclusioni sono state ribadite anche il 18.7.24 nel termine ex art. 189 c.p.c., I comma, n. 1).
Nel costituirsi ha chiesto il rigetto dell'opposizione contestando puntualmente le Controparte_2
deduzioni di parte avversa.
La causa è stata istruita con prova documentale e trattenuta in decisione all'udienza del 17.10.24 previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., nel rispetto dei quali le parti hanno depositato ciascuna i propri scritti conclusivi.
******************************************************
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della domanda avanzata da Controparte_1
formulata per la prima volta nella memoria di cui all'art. 171 ter c.p.c., n.1), volta a far << accertare e dichiarare che nessuna esecuzione può essere iniziata contro per i titoli azionati, Controparte_1
nonché la nullità dell'atto di precetto notificato allo stesso, avendo l'opponente accettato l'eredità con il beneficio di inventario>>.
Secondo la citata norma < almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte>>.
Con riferimento alla possibilità di emendatio libelli ed alla conseguente inammissibilità di mutatio, la norma ripropone sostanzialmente il contenuto dell'art. 183 c.p.c., comma IV, n. 1, anteriore all'entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia per cui:<< se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti
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termini perentori: un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte>>.
Sul punto, occorre ricordare che il giudizio di opposizione è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis; dal punto di vista soggettivo, 1'opponente, vale a dire il soggetto esecutato (o precettato), ha veste sostanziale e processuale di attore. Pertanto, le eventuali
"eccezioni" sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda;
ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (Cass., sez. III, 22 marzo 2022, n. 9226; Cass., sez. III,
28 luglio 2011, n. 16541; Cass., sez. VI-III,20 gennaio 2011, n. 1328).
Nel caso in esame, ha introdotto nella I memoria istruttoria sia una Controparte_1
domanda che un'eccezione nuova: egli, infatti, ha chiesto che fosse accertata la nullità del precetto – domanda qualificabile come opposizione ex art. 617 c.p.c. - e l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata di in suo danno poiché erede con beneficio di inventario di Controparte_2
– causa petendi non enucleata nell'atto introduttivo quale ulteriore motivo di Parte_1
opposizione preventiva all'esecuzione.
In applicazione dei principi appena espressi, deve conseguentemente dichiararsi l'inammissibilità di tale domanda.
Passando all'esame del merito, va detto che i motivi di doglianza proposti da Controparte_1
nell'atto di citazione vanno qualificati, come precedentemente anticipato, come opposizione preventiva
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all'esecuzione poiché implicano l'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata di in danno di quale erede di sulla scorta Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
dell'atto pubblico di erogazione e quietanza di mutuo del 22.11.91 nonché all'atto pubblico di modifica e integrazione delle condizioni di mutuo dello 08.01.2011.
Ora, con riferimento alle deduzioni circa l'esistenza di un vizio del consenso da parte della società mutuataria per mancata indicazione del regime composto e delle modalità di imputazione degli interessi;
l'usurarietà degli interessi passivi pattuiti, la violazione dell'art. 117 T.U.B., la violazione dell'art. 1283 c.c., la creazione dell'effetto sorpresa di cui all'art. 1195 c.c.; l'invalidità del tasso Euribor, occorre rilevare che anch'essi sono inammissibili in questa sede.
È documentato, infatti, che il precetto è stato intimato a quale erede di Controparte_1
originario debitore poiché socio della società e Parte_1 Parte_1
C..
, tuttavia, ha instaurato innanzi al Tribunale di Roma il giudizio, da cui è Parte_1
scaturita la sentenza n. 9817-22 emessa il 22.6.22, che ha già vagliato le doglianze proposte in questa sede da (cfr. sentenza depositata). Controparte_1
Sebbene non emerga dagli atti se la sentenza n. 9817-22 sia passata in giudicato o meno, è evidente che, ai sensi dell'art. 2909 c.c., essa fa stato anche contro il successore di e che Parte_1
le questioni proposte da in sede di opposizione preventiva all'esecuzione sono Controparte_1
inammissibili poiché già oggetto di vaglio del processo di cognizione.
Quanto, infine, alla sollevata eccezione di prescrizione del credito vantato da CP_2
per decorso del relativo termine decennale per la sorte capitale e di quello quinquennale per gli interessi, occorre affermare che essa è infondata.
Nel contratto di mutuo, infatti, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione
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quinquennale ex art. 2948 c.c. ( cfr. da ultimo Cass., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4232; Cass., sez. III,
30 agosto 2011, n. 17798).
Nel caso di specie l'atto pubblico di erogazione e quietanza di mutuo del 22.11.91 come modificato dall'atto pubblico di modifica e integrazione delle condizioni di mutuo dello 08.01.2011 prevede che il mutuo abbia durata di anni 25 a decorrere da quest'ultimo.
È evidente, quindi, che non sia maturata l'invocata prescrizione.
L'opposizione va, in definitiva, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di notula, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 con riferimento ai valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Rigetta l'opposizione avente ad oggetto la prescrizione del credito precettato;
• Dichiara inammissibili le ulteriori domande;
• Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1 CP_2
che liquida in € 5.810,00, oltre spese generali Cpa ed Iva se dovuta.
[...]
Così deciso in Roma il 13/02/2025
Il Giudice
Miriam Iappelli
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