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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/07/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3450/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 473 bis. 49-51 c.p.c. di separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) proposta da (Cod. Fis. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Amato, e da (Cod. Fis. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Klajdi Selenica C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il VISTO al ricorso
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 19.3.2025;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.9.2024 e sottoscritto personalmente, e Parte_1 Pt_2 hanno chiesto la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:“a) le parti vivranno
[...] separate con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la casa concessa in locazione al sig.re Parte_1
sita in Via Rosa Luxembug n.16, 00048 Nettuno (RM) verrà lasciata libera dalla sig.ra
[...]
e dalla piccola entro e non oltre il 10 settembre 2024 portando Parte_2 Persona_1 con se' tutti i suoi effetti personali;
in caso di ritardo nel rilascio dell'immobile da parte della sig.ra verrà applicata una penale di € 100,00 al giorno per ogni giorno di ritardo;
c) le Parte_2 mobilie di proprietà della sig.ra potranno essere prelevate anche in secondo momento e Pt_2 comunque entro e non oltre il 30.11.2024, dando un preavviso al sig.re di almeno di 10 Parte_1 giorni, prima del prelievo;
gli oggetti da prelevare saranno indicati con apposito elenco che si allega al presente ricorso (DOC.); d) la figlia minore sarà affidata in via condivisa ad Persona_1 entrambi i genitori con collocazione presso la madre presso la casa dei genitori Parte_2 materni sita in Via Perseo n. 27 Colle Romito (Ardea); e) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro;
f) le decisioni di maggior interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia minore;
g) il sig.re
[...]
terrà con sé la piccola almeno due pomeriggi la settimana, Parte_1 Persona_1 dalle ore 16.00 alle 20.00 ed i fine settimana alternati a partire dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera alle ore 21.00, da concordarsi di volta in volta tra i genitori;
il sig.re e la Parte_1 sig.ra si regoleranno di volta secondo gli impegni ludico-scolatici della piccola ed anche Pt_2 in considerazione dei loro turni lavorativi;
la piccola potrà pernottare, oltre che nei fine Per_1 settimana di sua spettanza, anche infrasettimanalmente con il padre, tenendo in considerazione la volontà della minore;
h) i coniugi si avvarranno comunque dell'aiuto di entrambi i nonni sia paterni che materni che li affiancheranno nella gestione della piccola;
i)ciascun genitore potrà tenere Per_1 con se' la figlia durante le festività natalizie e pasquali ad anni alterni, accordandosi di volta in volta. Entrambi i genitori potranno trascorrere, con la minore , nel periodo estivo 15 Persona_1 giorni consecutivi, nel mese di Luglio e/o Agosto, il tutto previo accordo con l'altro genitore da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R entro e non oltre il 31.05 di ogni anno;
j) il sig.re Parte_1
contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo entro e non
[...] Persona_1 oltre il 10 di ogni mese la somma di € 350,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a partire dal mese di ottobre 2024; mentre le spese straordinarie, mediche scolastiche e sportive della minore saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% secondo il protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri, qui da intendersi per riportato e trascritti e che si allega;
k) il sig.re si impegnerà a pagare il finanziamento contratto durante il Parte_1 matrimonio, compreso l'importo per l'intervento di trattamento estetico della sig.ra Pt_2 sino a completa estinzione per importo mensile pari ad € 700,00 mensili circa;
l)Il sig.re
[...]
si impegna nel periodo che va dalla sottoscrizione del presente ricorso sino alla data del Parte_1
10 settembre 2024, data in cui la lascerà l'immobile sito in Via Rosa Luxemburg n. 16, ad Pt_2 assentarsi da casa almeno 2/ 3 giorni la settimana al fine di abituare la minore alla sua Per_1 assenza. m) L'assegno unico verrà diviso ad entrambi i genitori al 50% come previsto ex lege. n) Ciascuna delle parti provvederà in via autonoma al proprio mantenimento;
o) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio c/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio”. Gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio il 14.5.2022 in Anzio (Rm) (atto annotato nei registri dell'ufficio di stato civile del Comune di Anzio (Rm) al n. 13, P. 2, serie A, anno 2022). Dall'unione è nata, in data 18.12.2018, la figlia . Persona_1
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso. La domanda congiunta di separazione delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento degli accordi di separazione congiuntamente avanzati. Si osserva, altresì, che con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis 49 c.p.c., anche la declaratoria degli effetti civili del matrimonio. La domanda deve ritenersi ammissibile (cfr. Cass. n. 11906/2023). Tuttavia, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato nell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/1970 e succ. modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma 5 c.p.c., - provveda ad acquisire sempre con le modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 della legge 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 coniugati in Anzio (Rm) il 14.5.2022 (atto annotato nei registri dello stato civile del Comune di Anzio (Rm) al n. 13, P. 2, serie A, anno 2022), alle condizioni sopra riportate in parte motiva;
- ordina l'annotazione come per legge;
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza.
Così deciso in Velletri 17.07.2025
Il Giudice Relatore dott. Angelo Baffa
Il Presidente dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 473 bis. 49-51 c.p.c. di separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) proposta da (Cod. Fis. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Amato, e da (Cod. Fis. Parte_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Klajdi Selenica C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il VISTO al ricorso
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 19.3.2025;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.9.2024 e sottoscritto personalmente, e Parte_1 Pt_2 hanno chiesto la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:“a) le parti vivranno
[...] separate con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la casa concessa in locazione al sig.re Parte_1
sita in Via Rosa Luxembug n.16, 00048 Nettuno (RM) verrà lasciata libera dalla sig.ra
[...]
e dalla piccola entro e non oltre il 10 settembre 2024 portando Parte_2 Persona_1 con se' tutti i suoi effetti personali;
in caso di ritardo nel rilascio dell'immobile da parte della sig.ra verrà applicata una penale di € 100,00 al giorno per ogni giorno di ritardo;
c) le Parte_2 mobilie di proprietà della sig.ra potranno essere prelevate anche in secondo momento e Pt_2 comunque entro e non oltre il 30.11.2024, dando un preavviso al sig.re di almeno di 10 Parte_1 giorni, prima del prelievo;
gli oggetti da prelevare saranno indicati con apposito elenco che si allega al presente ricorso (DOC.); d) la figlia minore sarà affidata in via condivisa ad Persona_1 entrambi i genitori con collocazione presso la madre presso la casa dei genitori Parte_2 materni sita in Via Perseo n. 27 Colle Romito (Ardea); e) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro;
f) le decisioni di maggior interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia minore;
g) il sig.re
[...]
terrà con sé la piccola almeno due pomeriggi la settimana, Parte_1 Persona_1 dalle ore 16.00 alle 20.00 ed i fine settimana alternati a partire dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera alle ore 21.00, da concordarsi di volta in volta tra i genitori;
il sig.re e la Parte_1 sig.ra si regoleranno di volta secondo gli impegni ludico-scolatici della piccola ed anche Pt_2 in considerazione dei loro turni lavorativi;
la piccola potrà pernottare, oltre che nei fine Per_1 settimana di sua spettanza, anche infrasettimanalmente con il padre, tenendo in considerazione la volontà della minore;
h) i coniugi si avvarranno comunque dell'aiuto di entrambi i nonni sia paterni che materni che li affiancheranno nella gestione della piccola;
i)ciascun genitore potrà tenere Per_1 con se' la figlia durante le festività natalizie e pasquali ad anni alterni, accordandosi di volta in volta. Entrambi i genitori potranno trascorrere, con la minore , nel periodo estivo 15 Persona_1 giorni consecutivi, nel mese di Luglio e/o Agosto, il tutto previo accordo con l'altro genitore da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R entro e non oltre il 31.05 di ogni anno;
j) il sig.re Parte_1
contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo entro e non
[...] Persona_1 oltre il 10 di ogni mese la somma di € 350,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a partire dal mese di ottobre 2024; mentre le spese straordinarie, mediche scolastiche e sportive della minore saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% secondo il protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri, qui da intendersi per riportato e trascritti e che si allega;
k) il sig.re si impegnerà a pagare il finanziamento contratto durante il Parte_1 matrimonio, compreso l'importo per l'intervento di trattamento estetico della sig.ra Pt_2 sino a completa estinzione per importo mensile pari ad € 700,00 mensili circa;
l)Il sig.re
[...]
si impegna nel periodo che va dalla sottoscrizione del presente ricorso sino alla data del Parte_1
10 settembre 2024, data in cui la lascerà l'immobile sito in Via Rosa Luxemburg n. 16, ad Pt_2 assentarsi da casa almeno 2/ 3 giorni la settimana al fine di abituare la minore alla sua Per_1 assenza. m) L'assegno unico verrà diviso ad entrambi i genitori al 50% come previsto ex lege. n) Ciascuna delle parti provvederà in via autonoma al proprio mantenimento;
o) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio c/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio”. Gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio il 14.5.2022 in Anzio (Rm) (atto annotato nei registri dell'ufficio di stato civile del Comune di Anzio (Rm) al n. 13, P. 2, serie A, anno 2022). Dall'unione è nata, in data 18.12.2018, la figlia . Persona_1
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso. La domanda congiunta di separazione delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento degli accordi di separazione congiuntamente avanzati. Si osserva, altresì, che con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto ex art. 473 bis 49 c.p.c., anche la declaratoria degli effetti civili del matrimonio. La domanda deve ritenersi ammissibile (cfr. Cass. n. 11906/2023). Tuttavia, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato nell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/1970 e succ. modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma 5 c.p.c., - provveda ad acquisire sempre con le modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 della legge 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 coniugati in Anzio (Rm) il 14.5.2022 (atto annotato nei registri dello stato civile del Comune di Anzio (Rm) al n. 13, P. 2, serie A, anno 2022), alle condizioni sopra riportate in parte motiva;
- ordina l'annotazione come per legge;
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza.
Così deciso in Velletri 17.07.2025
Il Giudice Relatore dott. Angelo Baffa
Il Presidente dott. Riccardo Massera