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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 21/10/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5257 / 2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in persona del giudice dott. Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2022 al numero 5257, e vertente
TRA elettivamente domiciliata in Piazza Parte_1
Matteotti, n. 2, Città di Castello, presso l'avv. Emilio Mattei che la assiste e difende giusta procura allegata telematicamente;
ATTORE
CONTRO
, domiciliata Controparte_1 ex lege in Perugia, via degli Offici, n. 14, presso l'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Perugia che la assiste e difende per legge;
Parte_2 elettivamente domiciliata in via G. di Vittorio, n. 2/b, Città di Castello, presso l'avv.
ZI CU, che la assiste e difende giusta procura prodotta telematicamente;
Controparte_2
n.c.;
[...]
n.c.; Controparte_3
n.c.; CP_4
n.c.; CP_5
Pagina 1 di 22 , n.c.; CP_6
n.c.; Controparte_7
CONVENUTI
e avente ad oggetto: recupero erogazioni pubbliche in agricoltura;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza,
PER Parte_1
Come da citazione, anche in via istruttoria:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Perugia, contrariis reiectis:
1)-dichiarare nullo e/o annullare e/o disapplicare il suindicato provvedimento dell' , emesso in data Controparte_1
12.03.2014 (Prot. n. UCCU.2014.1317) dal dirigente dell'
[...] della stessa Parte_3 [...]
, dr. nei confronti della società Controparte_1 CP_8
per tutte le ragioni esposte nel suindicato ricorso al T.A.R. Parte_1 del Lazio, così come ribadite e precisate nel presente atto di citazione;
2)-accertare e dichiarare, quindi, la infondatezza dell'accertamento del presunto credito contenuto nel suindicato provvedimento dell'
[...]
suindicato provvedimento in data Controparte_1
12.03.2014 (Prot. n. UCCU.2014.1317) e della relativa intimazione di restituzione della somma di € 430.103,62, oltre interessi pari ad € 129.914,56 (calcolati dalla nel medesimo provvedimento dal percepimento dei contributo sino al CP_1
6.3.2014) per tutte le ragioni esposte nel suindicato ricorso al T.A.R. del Lazio, come ribadite e precisate nel presente atto di citazione, accertando e dichiarando, comunque, l'infondatezza degli addebiti formulati dalla stessa e che nulla è CP_1 conseguentemente dovuto da parte della in favore di Parte_4 detta Agenzia;
3)-dichiarare l Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore tenuta al
[...] rimborso e, comunque, al pagamento in favore della società Parte_1 dei premi maturati e maturandi relativi alla polizza fidejussoria rilasciata dalla
che la medesima società attrice è stata costretta ed è Parte_2
Pagina 2 di 22 costretta a pagare al fine di ottenere la sospensione dell'illegittimo provvedimento in data 12.03.2014 (Prot. n. UCCU.2014.1317) della medesima CP_1
4)-in ogni caso, condannare l' Controparte_1
- nonchè ogni eventuale ulteriore parte che si dovesse costituire
[...] nel presente giudizio al fine di opporsi all'azione ed alle domande proposte dalla società alla refusione delle spese, ivi comprese quelle Parte_1 forfettarie, e delle competenze legali del presente giudizio, oltre C.A.P. ed I.V.A. come per legge in favore della odierna attrice.
(…)
In via istruttoria, il ricorrente, nel rilevare che la illegittimità del provvedimento impugnato è già ampiamente dimostrata da quanto sopra esposto e documentato, chiede, comunque, per completezza difensiva la ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1)-vero che la nell'anno 2001, ha coltivato una Parte_4 superficie di Ha 97,7896 ai fini della produzione di tabacco varietà “bright”;
2)-vero che la nell'anno 2001, ha coltivato un Parte_4 quantitativo di 2.106.000 piantine di tabacco varietà “bright”;
3)-vero che la nell'anno 2001, era dotata di un Pt_4 Parte_1 parco macchine costituito da: a)-trattrice lamborghini mod 1256 targata PG 41930;
b)-trattrice mod MF 290 targata PG 41930; c)-trattrice Parte_5 [...]
modello MF 2720 targata VR 53947; d)-trattrice modello Pt_5 Parte_5
MF 2720 targata VR 5261; e)-trattrice modello MF 133 targato Parte_5
VR 38842; f)-trattrice Fiat modello 466 targato MN 44529; g)-trattrice fiat modello
70/66 targata VR 57638; h)-trattrice fiatgeotech modello 80/90 targata VR 60105;
i)-irrorartore semovente Coman modello Jumbo sprayer;
l)-irrorartore semovente
Coman modello Jumbo cargo;
m)-raccoglitrice modello Bifilare targato Pt_6
AK 513Z; n)-raccoglitrice modello Bifilare targato AK 514Z, come risulta Pt_6 dal suddetto “libretto di controllo aziende macchine oli minerali relativo alla medesima società che le viene mostrato (documento n. 36 Parte_1 allegato al ricorso amministrativo presso il TAR del Lazio);
4)-vero che la oltre alle macchine agricole Parte_4
Pagina 3 di 22 indicate nel capitolo n. 2 che precede, nell'anno 2001 disponeva anche di macchine per l'irrigazione, alcuni rimorchi agricoli, n.2 trapiantatrici 4 file, barre irroratrici,
n. 2 raccoglitrici trainate per il tabacco, autocarri, motopompe e pompe azionate da prese di forze, autocarri, nonchè altre tre trattrici scaricate nei primi mesi del 2001 dal suindicato “libretto di controllo aziende macchine oli minerali” che le viene mostrato (documento n. 36 allegato al ricorso amministrativo presso il TAR del
Lazio).
Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli sopra formulati: -il Dr. Agr.
residente in [...] Tes_2
residente in [...]di Vibio (PG), Largo delle Rose Testimone_3
n.1; il Dr. Agr. residente in [...]
n.6, località Cerbara. Con riserva, comunque, di indicare eventuali ulteriori capitoli
e testimoni.”
PER Controparte_1
Come da comparsa
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere la domanda attorea e confermare la piena legittimità del provvedimento impugnato, con vittoria di spese”.
PER Parte_2
Come da comparsa di costituzione e risposta
“…dichiara di essere remissiva all'accoglimento delle domande presentate in giudizio e si rimette alla decisione dell'Ill.mo Giudice adito”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1 ha convenuto in giudizio – riassumendo e proseguendo precedente ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Lazio il 10 maggio 2014 e concluso con sentenza declinatoria di giurisdizione del 22 marzo 2022, n. 4458 – l'agenzia nonché la CP_1 [...]
e gli altri soggetti indicati in epigrafe, riproponendo le doglianze già Parte_2 espresse in sede giurisdizional-amministrativa e chiedendo, in definitiva,
l'accertamento negativo del credito vantato da per recupero di provvidenze CP_1 erogate per 430.103,62 ed interessi al marzo 2014 di 129.914 euro e la condanna della stessa al pagamento delle spese sostenute dalla attrice società per CP_1
Pagina 4 di 22 mantenere una garanzia fideiussoria bancaria (appunto stipulata con
[...]
) che le ha consentito di ottenere, sempre da la prosecuzione Parte_2 CP_1 dei procedimenti di erogazione nelle more del procedimento di recupero del contributo.
Ha esposto il ricorrente, come risulta in atti, che con provvedimento 12 marzo
2014 prot. UCCU 2014 n. 1317 del 12 marzo 2024, l' Controparte_1
ha accertato nei suoi confronti “la sussistenza del credito di questa
[...]
Agenzia, pari ad € 430.102,62 oltre interessi pari ad euro 129.914,56 calcolati dal percepimento al 6/03/2014 (…) per indebita percezione del contributo erogato per il settore del tabacco, campagna 2001”, intimandone la restituzione.
Ha quindi sostenuto, richiamando i motivi già spesi davanti la giurisdizione amministrativa:
a) la nullità del provvedimento in questione, perché, in tesi, , che pur si CP_1 ammette “può agire per recuperare tali somme” ove si tratti di irregolari contribuzioni, non avrebbe il potere di accertare autonomamente indebite percezioni di danaro (v. pag. 44 della citazione);
b) l'annullabilità del provvedimento, per essere stato adottato in eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria, perché “l' infatti, si è limitata a citare in CP_1 modo totalmente generico alcuni atti afferenti il procedimento penale n. 3101/05 presso il Tribunale di Perugia e dopo tale elencazione meramente cronologica ha dichiarato … senza alcuna motivazione ed in modo del tutto apodittico di avere accertato “la sussistenza del credito …”; in tesi, dunque, l'autorità amministrativa
(tra l'altro non valutando le memorie rese in sede partecipativa) non avrebbe compiuto alcun reale accertamento e non avrebbe spiegato per quali ragioni e per quali fatti e quando la avrebbe percepito indebitamente i Parte_4 contributi per la campagna agricola 2001, senza neppure tenere in conto il fatto che la citata sentenza del Giudice delle indagini preliminari di Perugia n. 910 del 2010 (e di cui si dirà) richiamata dall' dopo aver archiviato la posizione di CP_1 [...]
, aveva assolto con formula piena CP_6 Controparte_3 CP_4 CP_5
e
[...] Controparte_7
c) l'annullabilità del provvedimento, in ogni caso, per eccesso di potere, perché –
Pagina 5 di 22 secondo la prospettazione – la società non aveva indotto in errore alcun soggetto e dunque non aveva ottenuto alcuna indebita erogazione, come risulterebbe dagli atti formati dai tecnici delegati dalla stessa per i controlli, che avevano certificato CP_1 la consegna, il peso e la qualità del tabacco e risulterebbe altresì da c.d. bollettini di perizia formati in contradditorio con l'azienda acquirente del tabacco. In tesi, infine, la avrebbe in ogni caso effettivamente coltivato e Parte_4 prodotto il tabacco qualità bright per la campagna 2001 per la quantità di 295.475 chilogrammi, su una superficie di 97,7896 ha con 2.106.000 piante;
il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, inoltre, dopo la sentenza del GIP di
Perugia, avrebbe archiviato il procedimento sanzionatorio.
d) che il provvedimento del 12 marzo 2014 inteso al recupero del contributo sarebbe illegittimo anche per contrasto con la fideiussione, perché la stessa sarebbe escutibile solo in caso di definitivo accertamento della debenza del credito, circostanza non verificata;
e) che in ogni caso la pretesa sarebbe prescritta perché non esposta dall'amministrazione quale ripetizione di indebito (e dunque con prescrizione decennale) bensì come risarcimento del danno (e dunque con prescrizione di sei anni, derivante dalla affermata configurazione del reato ex art. 640 bis cod. pen.) – anche tenendo conto, si afferma, della nota prot. UCCU 2009 3395 del 15 giugno
2009.
Ha quindi concluso, come si è detto, per l'accertamento negativo del credito, e la condanna al pagamento di quanto nelle more pagato per presentare garanzia fideiussoria.
2. – Si è costituita tardivamente nel presente procedimento CP_1 [...]
, con il ministero dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, Controparte_9 argomentando per il rigetto della domanda e richiamando le difese spiegate dinanzi al giudice amministrativo con memoria datata 14 febbraio 2022.
Facendo riferimento al provvedimento di accertamento del credito ed alla portata della sentenza del GUP di Perugia, l'avvocatura pubblica ha quindi richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, 22 giugno 2022, n. 5133, a sua volta richiamante la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 23 maggio 2019, n. 3377, per sostenere,
Pagina 6 di 22 come da ampi brani di sentenze richiamate, che non sia agli atti “piena prova dell'insussistenza dei fatti ipotizzati o dell'estraneità ad essi di alcuni soggetti potendosi semmai ravvisare in alcuni casi una situazione di incertezza (…)” e che la sentenza penale “non è idonea ad escludere la commissione del fatto posto a base del provvedimento gravato, avendo la sentenza penale affermato l'insussistenza del fatto per la sola associazione per delinquere, ma non per quanto contestato ai fini del provvedimento di incameramento gravato;
ben può l'Autorità amministrativa (…) porre a base del medesimo provvedimento gli elementi emersi nell'ambito del procedimento penale”. Secondo la richiamata giurisprudenza, poi,
“non erano necessari ulteriori accertamenti autonomi, del tipo indagini o verifiche, essendo sufficiente una valutazione che nel provvedimento si palesa essere stata operata, delle risultanze inerenti il procedimento penale se, come nel caso di specie, tale valutazione non pare inficiata da mende logiche”.
Quanto al rimborso dei premi assicurativi pagati dalla alla Parte_1 banca per ottenere la garanzia prestata in favore di che consentì alla stessa CP_1 di continuare ad ottenere le contribuzioni pubbliche, sostiene Parte_1
l'avvocatura erariale che l'aver presentato la fideiussione sia stata una libera scelta dell'impresa agricola, sicchè si tratterebbe di costi “ragionevolmente sostenuti e sostenibili” alla luce degli importi ottenuti.
Inoltre, con la memoria datata 14 febbraio 2022 e prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta quale produzione documentale denominata
“memoria avv. Palatiello” ed intestata per l'udienza pubblica dinanzi al Tribunale amministrativo, si sostiene – in relazione ai motivi di annullamento proposti in sede amministrativa, ferma l'autonomia del procedimento amministrativo da quello penale: a) la competenza di in ordine alle procedure di recupero delle somme CP_1 erogate, richiamando conforme giurisprudenza sul punto;
b) la tesi della irrilevanza della sentenza di prescrizione nel procedimento amministrativo per il recupero delle somme erogate (v. pag. 13); c) “per quanto riguarda i punto III 2) 3) 4)” delle avverse contestazioni (inerenti, in sintesi la contestazione del fatto materiale, v. pag.
19 e ss. della citazione nel presente giudizio) che le contestazioni amministrative muovono da quanto “rinvenibile nel verbale 92/12-1 del 15 ottobre 2008” dei
Pagina 7 di 22 Cont Carabinieri, posto che “i tecnici e gli stessi funzionari non potevano CP_1 disporre accertamenti e controlli fuori da quanto avveniva nel c.d. “recinto fiscale”.
Accertamenti invece realizzabili ad opera delle forze di Polizia Giudiziaria (…)”; d) quanto alla prescrizione del credito lamentato da parte del privato, che il recupero delle somme avviene “a titolo di ripetizione di indebito e non in forza di illecito compiuto da quisque de populo” perché “a seguito dell'ammissione di un beneficiario al regime di aiuti comunitari, sorge tra lo stesso e l'ente erogatore un rapporto giuridico fonte di diritti soggettivi ed obblighi reciproci con conseguente applicazione del regime proprio dei diritti soggettivi anche per quanto attiene la prescrizione decennale degli stessi”; prescrizione in tesi interrotta in ogni caso dalla formale messa in mora da parte di con nota del 15 giugno 2009, prot. CP_1
UCCU.2009.3395.
3. – Si è costituita tempestivamente la Parte_2 rappresentando di aver prestato garanzia il 1° ottobre 2008 per l'obbligazione di restituzione delle somme erogate fino a concorrenza di euro 430.102,62 ed assumendo una posizione remissiva rispetto alle domande formulate e rimettendosi alla decisione del Tribunale.
4. – Dichiarata la contumacia del e di Controparte_2 CP_3
, su istanza di
[...] CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 parte attrice venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. applicabili ratione temporis in ragione del rito;
unicamente parte attrice depositava la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cod. proc. civ.; ritenuto che istanze istruttorie proposte dalla stessa parte non fossero rilevanti al fine di decidere, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies cod. proc. civ. e quindi chiamata all'udienza dell'8 ottobre 2025.
In quella sede i procuratori delle parti concludevano come da intestazione, discutevano oralmente la causa come da verbale, e la stessa veniva trattenuta in decisione a norma dell'art. 281 sexies ult. co. cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. – La causa ha per oggetto la pretesa di recupero, da parte dell'autorità amministrativa, di somme erogate alla società agricola a titolo di aiuti Pt_1
Pagina 8 di 22 comunitari nel settore del tabacco con riferimento alla campagna 2001, per l'importo a suo tempo commisurato ad euro 430.102,62 per sorte aumentato di euro
129.914,56 a titolo di interessi calcolati dal percepimento al 6 marzo 2014.
L'autorità amministrativa erogante ha affermato il credito mediante provvedimento dirigenziale del 12 marzo 2014, prot. UCCU 2014 1317 con il quale ha “accertato” il credito, intimato il pagamento e, in difetto, minacciato l'escussione di una fideiussione rilasciata da nel corso del procedimento Parte_2 amministrativo.
6. – E' opportuno in primo luogo affrontare la natura del procedimento di recupero e la correlata questione di giurisdizione che è stata richiamata dalla difesa pubblica all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori e poi, pur senza corrispondenti conclusioni, in sede di precisazione.
Deve rammentarsi che il privato ha impugnato davanti al giudice amministrativo l'atto in questione e il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con la sentenza già richiamata ha dichiarato il difetto di giurisdizione, con argomentazioni del tutto condivisibili ritenendo che “E, infatti, in materia di sovvenzioni da parte della Pubblica amministrazione, la posizione del privato, nella fase successiva all'attribuzione del beneficio, assume il carattere del diritto soggettivo ogni volta che insorga controversia circa la conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla Pubblica
Amministrazione con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, ecc.), emanati in funzione dell'attuazione del fine che si è voluto agevolare. In tal caso, invero, non si tratta di effettuare una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato (come quando si deve decidere se concedere o non il finanziamento), ma di valutare l'osservanza degli obblighi presi o imposti contestualmente all'erogazione; ne deriva che, qualora si controverta sulla legittimità della revoca del contributo concesso, o della decadenza dal medesimo, o della ripetizione degli importi già erogati, in ogni caso per motivi attinenti all'inadempimento delle prescrizioni alle quali il beneficio era stato subordinato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario
(ex multis Cassazione Sez. Unite, 20 luglio 2011, n. 15867; 15 marzo CP_11
2013, n. 170; id. 16 gennaio 2014, n. 48; 25 luglio 2014, n. 410; Consiglio di Stato,
Pagina 9 di 22 sez. VI, 20 dicembre 2012, n. 6575; id. sez. III, 21 maggio 2013, n. 2745;
[...]
, sez. I, 4 dicembre 2012 n. 2226; sez. III, Parte_7 Controparte_12
28 novembre 2012, n. 2007; id. 5 aprile 2012, n. 683; 6 giugno 2013, n. 954).”
Ebbene, al riguardo, fermo che detta sentenza non risulta impugnata, ed anzi il privato vi ha prestato acquiescenza riassumendo il giudizio dinanzi a questo Ufficio, deve evidenziarsi che alcuno ebbe a proporre regolamento di giurisdizione (v. Cass. civ., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683) e che, all'esito della translatio, la questione non è stata sollevata nè dalla difesa pubblica con la costituzione o in prima udienza, né dal Tribunale in prima udienza (v. Cass. civ., Sez. Un., 28 luglio 2025, n. 21642;
v. altresì art. 59 co. 3 l. 18 giugno 2009, n. 69), sicchè non può essere ulteriormente proposta o rilevata.
In ogni caso è bene chiarire che nel caso di specie – dove appunto l'amministrazione sostiene la natura indebita dei pagamenti effettuati e chiede la restituzione – si tratta con tutta evidenza di diritti soggettivi, non avendo l'amministrazione agito in autotutela avverso propri atti per ragioni di legittimità o di una nuova ponderazione dell'interesse pubblico originario e dunque, posto che non sussiste una ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativa in materia, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Deve del resto osservarsi che una volta che la provvidenza pubblica sia stata accordata (come nel caso di specie è avvenuto relativamente al raccolto 2001), i rapporti tra la parte pubblica e quella privata hanno natura paritaria e, dunque, sono integralmente retti dal diritto civile, salve le norme derogatorie o di privilegio per l'amministrazione espressamente risultanti dall'ordinamento.
Infatti, la questione della revoca del contributo accordato in ragione di fatti ascritti al privato (attinenti cioè in generale alla violazione delle condizioni, descritte dalla legge, dalla disciplina generale o dal bando o da specifici impegni, in ragioni della quale la provvidenza sia stata concessa o possa essere mantenuta) deve sussumersi in punto di diritto in una vicenda contrattuale, riferita alla fase di esecuzione di un contratto, e gli atti di contestazione e ritiro del contributo devono invece inquadrarsi sotto ogni profilo in chiave risolutoria del rapporto (v. art. 1453 e ss. cod. civ.), con caducazione del titolo e dunque sussistenza dell'azione
Pagina 10 di 22 recuperatoria degli importi prestati che divengono, chiaramente, un indebito oggettivo.
In altri termini, a meno che l'autorità amministrativa intenda incidere sul provvedimento concessorio in autotutela o per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, quale che sia la denominazione formale dell'atto giuridico adottato dall'autorità amministrativa per ottenere il recupero del contributo, detto atto si qualifica come teso alla risoluzione unilaterale del rapporto. Quanto poi alla restituzione delle somme erogate, in presenza di una garanzia personale a prima richiesta, l'intimazione al terzo per il pagamento (intimazione che nel caso di specie non risulta e comunque non è oggetto di giudizio) segue chiaramente il regime di diritto comune.
7. – Ciò posto devono esaminarsi nel dettaglio le ragioni per le quali l'autorità amministrativa ha ritenuto di procedere al recupero delle somme pacificamente erogate alla oggi a quanto consta Parte_8 [...]
Parte_1
Ebbene, nel provvedimento del 12 marzo 2014, indirizzato alla
[...]
, ad quale rappresentante legale, a Parte_8 Controparte_3 quale socio, a quale socio, a quale socio, a CP_4 CP_5 CP_6 quale socio e per conoscenza alla (senza Controparte_7 Parte_2 che sia noto se le relative missive, salvo quella all'azienda agricola, siano giunte a destinazione):
a- l'Agenzia richiama (con un “visto”) la segnalazione del Comando
Carabinieri Politiche di Roma prot. N. 19/14-1 pervenuta l'11 Controparte_2 aprile 2008 ad “avente ad oggetto la comunicazione di irregolarità nel CP_1 percepimento di aiuti comunitari nel settore del tabacco (…)”. Detto documento, prodotto dalla difesa pubblica nel fascicolo telematico1 sub identificativo 010-all1, è composto da 5 pagine, ed espone unicamente che “a seguito di risultanze investigative svolte … in relazione ad una presunta frode nel settore “tabacchicolo”
Pagina 11 di 22 la Procura della Repubblica di Perugia … ha emesso nr. 80 “avvisi di garanzia”
…” e vi sono unite tre pagine (delle cinque totali) con elenco di 43 persone e ditte
“che avrebbero beneficiato illecitamente di premi comunitari, per cui la prefata
Autorità giudiziaria ha autorizzato l'avvio del procedimento amministrativo per il recupero delle somme di denaro”.
b- l' dà atto (con un “considerato”) dell'avvio di procedimento penale CP_1 presso la Procura della Repubblica di Perugia, per il reato di truffa aggravata ai danni dell'Unione Europea e falsa fatturazione (procedimento penale del quale, è bene evidenziarlo immediatamente, non è agli atti alcuna documentazione se non quanto ora si espone);
c- l'Agenzia richiama (con un “visto”) l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, trasmesso in data 13 maggio 2008 dal Comando Carabinieri, con nota prot. 48/3-1036; detta comunicazione, prodotta nell'odierno giudizio sub 011-All2, si compone di 32 pagine, di cui la prima è la nota di trasmissione, e le altre 31 sono, appunto, la “mera” imputazione a carico di decine di persone.
d- l'Agenzia quindi espone, nel provvedimento del 12 marzo 2014, di aver sospeso i procedimenti di erogazione dei premi nel settore del tabacco nei confronti dell'azienda agricola e di aver comunicato alla stessa azienda agricola Pt_1
l'avvio del procedimento “per il definitivo accertamento dell'irregolarità ipotizzata con la segnalazione trasmessa”, come da nota del 9 luglio 2008, prot. UCCU
2008.4044. Detta nota è prodotta nell'odierno giudizio sub 013-All4 e si compone di una pagina con la quale l' comunica all' che “è pervenuto CP_1 Parte_9
l'avviso della conclusione delle indagini preliminari … Pertanto … si informa che è stato avviato il procedimento per il definitivo accertamento da parte di questa
Agenzia della irregolarità ipotizzata con la suddetta segnalazione che … è stato adottato il provvedimento, che si trasmette in allegato, di sospensione dei procedimenti di erogazione del contributo fino a concorrenza dell'importo di euro
430.102,62 oltre interessi”;
e- che venivano presentate memorie difensive dalla e Parte_1 da CP_4
f- l'Agenzia espone che, nella richiesta di rinvio a giudizio, “viene ipotizzata”
Pagina 12 di 22 a carico di e CP_4 CP_13 CP_6 Controparte_7
“beneficiari diretti degli aiuti” in qualità di capi e promotori ed al fine di commettere più delitti l'ipotesi di reato già richiamata perché “inducendo in errore sull'effettivo perfezionamento delle singole operazioni commerciali si procuravano
l'ingiusto profitto del percepimento di contributi comunitari non dovuti – con relativo danno per l'Unione Europea – con artifizi e raggiri e mediante emissione di fatture e documenti per operazioni inesistenti”.
g- l'Agenzia riferisce che, a seguito della prestazione della garanzia, sono stati riavviati i procedimenti di erogazione;
cioè che, in altri termini, a fronte della garanzia le somme dovute all' e cautelativamente non erogate Parte_1 sono state erogate a fronte di specifico provvedimento di revoca della sospensione
(nota prot. UCCU.2008.5959 del 29 ottobre 2008);
h- l' riferisce di aver messo in mora l' per la CP_1 Parte_1 restituzione delle somme indebitamente percepite con nota del 15 giugno 2009, prot.
.2009.3395. Detta nota di intimazione e diffida e messa in mora risulta sub CP_14
019-All8 della produzione documentale dell'amministrazione;
i- l'Agenzia espone, ancora, di aver richiesto alla Procura della Repubblica
“l'acquisizione dell'attività di indagine svolta nel procedimento penale”, con nota dell'8 settembre 2010; di detta nota (come del resto dell'attività di indagine) non vi è alcuna documentazione negli atti di questo processo;
h- dunque, l' richiama la sentenza n. 910 del 13 dicembre 2010 del CP_1
Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Perugia che dichiara il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste in ordine al reato di cui all'art. 416 c.p.
e per intervenuta prescrizione relativamente ai reati di cui all'art. 640 bis c.p.; la sentenza è prodotta sub 020- All19 e consta, unitamente alla nota di trasmissione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, di 62 pagine, di cui 10 di generalità e 43 di imputazione;
l- ebbene, al riguardo, l'Agenzia rileva che “il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia nella predetta sentenza esclude che vi sia piena prova dell'insussistenza dei fatti ipotizzati o dell'estraneità ad essi di alcuni soggetti ai reati contestati;
” e poi riferisce che “nelle motivazioni del Giudice si
Pagina 13 di 22 legge che “l'analitica esposizione concorre in realtà a chiarire ciò che nella sostanza avveniva: gli ideatori delle operazioni fraudolente, di anno in anno, provvedevano ad agire in modo acconcio, così che si potesse addivenire all'erogazione degli indebiti contributi comunitari in favore proprio o di terzi” (pag.
56 sentenza n. 910/10);”
m- in esito a tale esposizione l'autorità amministrativa rileva “pertanto, che nella fattispecie in esame è stata accertata la prospettazione di programmi delittuosi, per la realizzazione di un numero definito di reati, finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo del percepimento indebito degli aiuti comunitari [enfasi aggiunta, n.d.r.] e che, per la realizzazione di tali attività ... “si prevedevano le necessarie complicità, che erano infatti mutevoli, a seconda delle annate e in funzione dell'individuazione dei soggetti da beneficiare"(pag. 56 sentenza n. 910/10);” e che “l'intervenuta prescrizione dei reati statuita dalla sentenza n. 910/2010 non pregiudica la restituzione ed il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 185 c.p. e, pertanto, non esplica efficacia preclusiva nel procedimento amministrativo di accertamento per indebito percepimento avviato da questa
Agenzia;”;
8. – Tale essendo il tenore del provvedimento del 12 marzo 2014, che si conclude con l'affermazione del credito da recupero, con l'intimazione a pagare e con l'avviso che in difetto si provvederà all'escussione della fideiussione, può osservarsi che, più in sintesi, l'Agenzia per le erogazioni fu notiziata – nel 2008 – dal Comando dei
Carabinieri che l'autorità giudiziaria stava procedendo per ipotesi di reato di associazione per delinquere, truffa a danno dell'Unione Europea e fatturazione di operazioni inesistenti con riferimento a sovvenzioni ottenute con artifici e raggiri da parte, in tesi, anche della con riferimento al raccolto del 2001. Parte_1
In via cautelativa l'autorità amministrativa sospese l'erogazione di ulteriori contributi fino all'ammontare delle somme di cui si discuteva, per poi revocare detta sospensione a fronte della prestazione di garanzia bancaria.
Quindi, nel 2010, venne pronunciata la sentenza di non luogo a procedere, trasmessa ad CP_1
ritenuto l'avvenuto accertamento “di programmi delittuosi, per la CP_1
Pagina 14 di 22 realizzazione di un numero definito di reati, finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo del percepimento indebito degli aiuti comunitari” accertava l'esistenza del proprio credito in danno dell'azienda agricola e ne intimava il Pt_1 pagamento.
9. – Ebbene, a fronte della contestazione della società della effettiva esistenza delle condotte delittuose in ragione delle quale l'autorità amministrativa ha risolto il rapporto e chiesto la restituzione dell'indebito pagamento effettuato, la stessaAgenzia è tenuta a fornire la prova delle stesse: infatti, sia che si voglia sussumere la domanda giudiziale della in una domanda di accertamento Pt_1 negativo del credito, sia che si voglia – più correttamente – considerare il processo come direttamente retto dall'intimazione di pagamento dell'autorità amministrativa, in ogni caso, spetta a chi si assume creditore (e cioè, nel caso oggi in esame, all'autorità amministrativa) dimostrare i fatti costitutivi del suo diritto, secondo la regola generale (sull'onere della prova nella domanda di accertamento negativo del credito, v. di recente Cass. civ., Sez. III, 10 aprile 2024, n. 9706; Cass. civ., Sez. L.,
10 novembre 2010, n. 22862) e ciò a maggior ragione se si guarda alla natura latu senso sanzionatoria (e per una misura di significativo ammontare) del provvedimento adottato.
10. – Tale prova non è stata in alcun modo fornita.
Deve in primo luogo osservarsi che la decisione dell'autorità amministrativa (e in definitiva anche le difese dell'Avvocatura erariale nell'odierno giudizio) si fonda evidentemente sulla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare di Perugia, assumendo che tale sentenza per un verso dimostri “la prospettazione di programmi delittuosi, per la realizzazione di un numero definito di reati, finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo del percepimento indebito degli aiuti comunitari” che e per altro verso escluda “che vi sia piena prova dell'insussistenza dei fatti ipotizzati”.
10.1. – Ebbene, quanto al primo aspetto, in primo luogo non è in alcun modo chiarito nel provvedimento amministrativo quali condotte abbia compiuto l' Parte_1
e per essa il legale rappresentante o i soci: la mancanza non è di poco
[...] momento perché impedisce, in primo luogo, l'attribuzione a persone determinate di
Pagina 15 di 22 specifici fatti e di specifiche condotte, risolvendosi così il provvedimento in una generica affermazione di, peraltro, programmi delittuosi priva di concretezza.
Anche ammettendosi, infatti, la motivazione per relationem, la necessaria sintesi,
o il rinvio a atti del procedimento (amministrativo), non può non evidenziarsi che il confezionamento di un provvedimento individuale di revoca di pubblica sovvenzione per oltre mezzo milione di euro (con sorte commisurata al 2001) avrebbe necessitato di una anche sintetica indicazione delle concrete modalità con le quali si assumeva che persone correlate alla avessero agito per Parte_1 conseguire la sovvenzione in modo fraudolento.
Fermo tale aspetto, non si esime il Tribunale – per quanto si ripete l'autorità amministrativa era tenuta ad indicare nel provvedimento quali condotte illegittime fossero state tenute dai soggetti ai quali intimava la restituzione delle somme erogate, consentendo così la formazione di una ascrizione chiara e definita thema probandum – dall'esaminare quanto risulta dall'imputazione esposta nella sentenza penale e richiamata nella memoria prodotta per la discussione dinanzi al Tribunale amministrativo.
Ebbene, a pagina 15 della sentenza vengono in rilievo, al capo “c.” dell'imputazione, le affermate condotte associative di CP_4 CP_5
e finalizzate alla truffa e alla fatturazione di Controparte_3 Controparte_15 operazioni inesistenti, condotte consistenti nell'aver – si deve intendere da quanto esposto e concernente una più vasta operazione coordinata – variamente ricevuto in
Città di Castello una partita di tabacco formalmente e fittiziamente partita da stabilimenti in provincia di Lecce ed in provincia di Pescara e destinata in Francia, e quindi di aver conferito detta partita di tabacco ad una altra impresa di prima trasformazione in SA NI La AD (CE) conseguendo indebitamente il premio comunitario per 430.102,62 euro.
Viene poi in rilievo a pagina 41 la condotta di cui alla lettera “ii.” in capo a legale rappresentante della per aver emesso Controparte_3 Parte_1 un documento di trasporto si deve intendere falso o riferito a tabacco “mai prodotto” conseguendo il profitto – non si comprende se egli o la ditta – di euro 37.906,27 euro nel febbraio 2002.
Pagina 16 di 22 Ebbene, è del tutto evidente che l'autorità amministrativa non abbia tenuto in alcun conto tale secondo capo di imputazione, come si rileva anche solo guardando all'ammontare della somma per la quale ha intimato il pagamento – coincidente con quanto esposto nel capo “c.” dell'imputazione – sicchè tale vicenda non ha alcun rilievo nell'odierno procedimento.
In ogni caso, poi, la sentenza penale non dimostra alcunchè in ordine alle condotte ascritte ai soci e, dunque, ancora, si deve intendere automaticamente, da imputare, secondo la tesi dell'amministrazione, alla società.
La sentenza, in primo luogo, a pagina 55, dichiara l'intervenuta prescrizione dei reati fine (tra cui il capo ii.), evidenziando che non può essere assunta diversa statuizione perché non emerge ictu oculi ed in modo incontestabile la necessità di proscioglimento con formula diversa: il che dunque è ovviamente del tutto incompatibile con la prova, necessariamente positiva nell'odierno procedimento inteso all'accertamento di diritti di credito, innanzi tutto dell'effettività materiale delle condotte affermate, sulle quali anzi il giudice penale al più ravvisa “in alcuni casi una situazione di incertezza” senza che sia possibile individuare – a fronte delle decine di imputati e decine di capi di accusa – quali siano appunto incerti, fermo restando che appunto i detti reati ipotizzati sarebbero comunque prescritti.
La sentenza, poi, a pagina 56, esclude la stessa astratta configurabilità dell'associazione per delinquere, sulla base della prospettazione, senza alcun riferimento a concrete vicende materiali né a specifiche condotte individuate ed attribuite ad alcuno: ebbene, con riferimento al reato associativo (e dunque anche al capo “c.” dell'imputazione) il Tribunale penale ne esclude la ricorrenza – senza richiamare, riportare o esporre alcuna concreto avvenimento di fatto o alcun elemento di prova a carico del legale rappresentante della o dei soci – e, Pt_1 per giungere a tale conclusione, argomenta che quanto descritto nell' “analitica esposizione” cioè nell'imputazione lasciava intendere “ciò che nella sostanza avveniva” e consistente in singole operazioni fittizie (i reati fine, prescritti) di cessione di tabacco al fine di conseguire più volte le pubbliche sovvenzioni, operazioni realizzate al più volta per volta e per le quali non riconosce i connotati dell'organizzazione associativa.
Pagina 17 di 22 Ebbene, l'affermazione di “ciò che nella sostanza avveniva”, del tutto avulsa da una concreta e specifica disamina delle singole condotte da ascrivere a ciascun imputato (tecnica argomentativa ovviamente coerente in quel giudizio con l'esito del processo e con la funzione dimostrativa della negazione del reato associativo) è, in sé, priva di utilità probatoria nell'odierno giudizio, dove certo tale argomentazione del Tribunale penale non può valere a – si badi – dimostrare che i fatti (cioè, in particolare, per quanto si è ricostruito, l'aver ricevuto la in Città di Pt_1
Castello una partita di tabacco formalmente e fittiziamente partita da stabilimenti in provincia di Lecce ed in provincia di Pescara e destinata in Francia, e quindi di aver conferito detta partita di tabacco ad una altra impresa di prima trasformazione in SA
NI La AD (CE) conseguendo indebitamente il premio comunitario per
430.102,62 euro) siano effettivamente e concretamente avvenuti come invece si deve intendere in definitiva sostenuto nel suo autonomo procedimento amministrativo e nel suo autonomo provvedimento di recupero dall'autorità amministrativa.
In altri termini, ciò che rileva nell'odierno giudizio di ripetizione di indebito e accertamento negativo del credito è che, quanto alle ragioni di recupero del contributo, la sentenza che viene – in definitiva – posta a base del provvedimento amministrativo per un verso non accerta l'illecito e per altro verso non fa prova delle condotte in larga parte neppure esplicitate nel provvedimento a carico del legale rappresentante e dei soci della . Parte_1
10.2. – E' poi ovviamente del tutto irrilevante la circostanza che la sentenza escluda che vi sia piena prova “dell'insussistenza dei fatti ipotizzati”.
La circostanza che l' al fine di motivare il provvedimento CP_1 amministrativo, sostenga che non è stato dimostrato – in quel processo penale che si
è arrestato alla declaratoria di prescrizione per i reati fine e all'insussistenza del fatto quanto al reato associativo – che il fatto non è stato commesso rende evidente una inammissibile inversione logico-giuridica, laddove ciò che doveva essere sostenuto
(e poi dimostrato) non era che fosse esclusa la prova della legalità delle condotte bensì che le dette condotte, a loro volta concretamente dimostrate, fossero illecite.
In altri termini, alcun rilievo ha a dimostrazione delle odierne tesi dell'Agenzia la
Pagina 18 di 22 motivazione della sentenza penale nella parte in cui esclude di poter addivenire ad una pronuncia diversa dalla prescrizione e più favorevole all'imputato perché non emerge immediatamente una ragione di proscioglimento più vantaggiosa.
11. – E' poi del tutto irrilevante, la tesi, variamente spesa in giudizio, secondo la quale l'autorità amministrativa può accertare autonomamente l'illegittimità di condotte o la debenza delle somme, in un autonomo procedimento volto all'accertamento ed al recupero di somme.
Tale assunto è, infatti, del tutto corretto in punto di diritto;
ma non rende ragione di quali condotte siano state specificatamente assunte a dimostrazione dell'illecito, né – nell'autonomo procedimento che l'amministrazione avrebbe dovuto e potuto porre in essere – quali accertamenti siano stati eseguiti dall'autorità.
Ella, invero, ben avrebbe potuto operare autonomi accertamenti, o anche basarsi sugli accertamenti dell'autorità giudiziaria e, ancor prima, far propri, ove pervenuti a conoscenza, gli accertamenti della Polizia Giudiziaria, anche in esito al procedimento penale, così da dare concretezza alle proprie ragioni: ciò che invero, nell'atto soggettivamente amministrativo di intimazione al pagamento, difetta è la chiara indicazione di specifiche condotte illecite e, vieppiù, la specifica indicazione di atti di indagine o accertamento amministrativi, posto che il provvedimento, come detto, in definitiva, si fonda sulla già richiamata sentenza penale di proscioglimento e non richiama, ad esempio, ispezioni di funzionari o compendi documentali esaminati.
12. – Né, nel caso di specie, giova alle ragioni dell'autorità amministrativa il richiamo fatto solo nel corso del processo in esito all'impugnazione del privato (e segnatamente nella memoria a firma dell'avv. Palatiello in vista della pubblica udienza dinanzi al Tribunale amministrativo per il Lazio, prodotta e richiamata dall'avvocatura pubblica in questo procedimento) secondo il quale le contestazioni amministrative muovono da quanto “rinvenibile nel verbale 92/12-1 del 15 ottobre
2008” dei Carabinieri (v. pag. 14 della memoria per la discussione innanzi al
Tribunale amministrativo).
Ciò per la palmare ragione che detto verbale dei Carabinieri – che pure in ipotesi ben avrebbe potuto fare prova fino a querela di falso, quanto ai fatti percepiti, delle
Pagina 19 di 22 attività di accertamento compiute – non è richiamato nel provvedimento amministrativo, e neppure è stato versato in atti nel presente giudizio, sicchè non si vede come possa in questa sede dimostrare alcunchè.
Del resto, è parimenti del tutto infondata la tesi che voglia riconoscere una quale rilevanza probatoria (quasi che si sia trattato di un atto di istruzione del procedimento amministrativo di accertamento dei fatti ascritti al privato) alla nota con la quale l' (ancora, con riferimento a diversa azienda agricola) inviava CP_1 al Comando Carabinieri le memorie prodotte dai Controparte_2 privati chiedendo “se alla luce degli ulteriori atti presentati … che si allegano alla presente nota vi siano elementi tali da modificare le conclusioni espresse nel citato verbale” (con riferimento ad, invero, alcun verbale citato, posto che nella missiva non è richiamato alcun verbale, ma al più la segnalazione prot. N. 19/14-1, su cui v. retro § 7, che altro non è che la comunicazione del fatto che la Procura della
Repubblica aveva inviato gli avvisi di garanzia a 43 imprenditori agricoli e
“autorizzava” il recupero del contributo).
Il Comando Carabinieri semplicemente rispondeva di non aver “elementi tali da modificare le contestazioni mosse all'epoca dei fatti” affermando che “restano immutate le singole posizioni amministrative, in virtù degli accertamenti fatti all'epoca sia da questo Ufficio che dagli ispettori dell'OLAF di Bruxelles”
(accertamenti, come detto che non sono agli atti di questo procedimento).
Ebbene, al riguardo, è del tutto evidente che anche tale nota del 9 gennaio 2012 non ha alcuna attitudine probatoria dei fatti, posto che per un verso nessuna documentazione degli accertamenti “fatti all'epoca” è stata prodotta in questo giudizio, e per altro verso, detta nota si limita a riferire, in definitiva, di non aver compiuto alcun ulteriore accertamento – senza, peraltro, chiaramente, esaminare le memorie dei privati che si assumono inviate da al Comando. CP_1
13. – In definitiva, cioè, in alcuno dei documenti richiamati nel provvedimento amministrativo o prodotti nel presente giudizio vi è la prova concreta di fatti commessi da persone collegate alla né ha inteso svolgere Parte_1 CP_1 autonomi accertamenti di fatto versandoli agli atti (come del resto è pacifico secondo le difese dell'avvocatura) né sono stati prodotti nell'odierno procedimento
Pagina 20 di 22 gli atti di indagine compiuti dalla Polizia giudiziaria (relazioni di servizio, informative, s.i.t., o altro): né, in alcuno dei richiamati documenti vi è l'attestazione di fatti concreti addebitati o addebitabili a dette persone, né, infine, l'avvocatura pubblica ha fatto istanza per l'ammissione di prove costituende.
È ciò chiaro che, per quanto l'autorità amministrativa erogante (e dunque legittimata al recupero) ben poteva – e se del caso doveva – accertare autonomamente irregolarità, illegittimità o inadempimenti e dunque procedere al recupero con un atto unilaterale, sia diretto che mediante escussione della garanzia, e ben poteva, come sostiene, usare dei poteri amministrativi a tale fine, ma doveva essere in grado di dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa e dunque disporre di elementi concreti che dimostrassero la sua tesi e versarli nel processo, a seguito ed in caso di opposizione del privato inciso e domandato della restituzione.
Deve dunque dichiararsi che – in difetto di tale prova – il credito vantato dall' non sussiste e dunque la domanda Controparte_1 principale di accertamento negativo del credito va accolta.
14. – Quanto alla domanda di rimborso dei premi pagati da Parte_1 alla per il rilascio della garanzia e per il mantenimento Parte_2 della stessa, la stessa in ogni caso non può essere accolta, posto che non risulta (dal documento n. 38 prodotto dall'attore, pag. 195 di 208 del documento telematico denominato “A) - B) ricorso al TAR …” ) la misura del premio pagato, né per l'emissione né per il mantenimento.
15. – Le spese tra la società e l' Parte_1 Controparte_1
seguono la soccombenza tenuto conto dello svolgimento di tutte le fasi
[...] di giudizio, del valore della controversia, oltre la misura di 520.001 euro, e del decreto ministeriale n. 55/2014 e s.m.i. (minimi: 14.598 euro;
massimi: 43.791 euro).
Possono essere invece compensate le spese tra la società e Parte_1 le altre parti evocate in giudizio a fini di litis denuntiatio, tra le quali rientra anche la verso la quale non sono spiegate domande e che Parte_2 ha adottato una posizione del tutto remissiva.
P. Q. M.
Pagina 21 di 22 Il Tribunale ordinario di Perugia, respinta ogni diversa domanda o eccezione ed assorbita ogni altra questione, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- accoglie la domanda principale e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto da ad per le Parte_1 Controparte_1 ragioni esposte nel provvedimento dell' Controparte_1
prot. UCCU.2014.1317 del 12 marzo 2014.
[...]
- respinge per il resto la domanda attorea.
- condanna al pagamento delle spese di Controparte_1 lite in favore di che liquida in misura di euro 25.000 Parte_1 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge, oltre esborsi per euro
1.686;
- compensa le spese tra e gli altri convenuti;
Parte_1
Così deciso in Perugia il 17 ottobre 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
Pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I documenti prodotti dall'Avvocatura dello Stato in difetto di indice foliario sono iscritti nel fascicolo telematico con una stringa alfanumerica che contiene una doppia numerazione progressiva, con il seguente formato (grassetto e sottolineato aggiunto): “PG=0039595-2022AAOOPG-010- All1CCTABACCO…”. Nel prosieguo si farà riferimento a tale numerazione per individuare la documentazione richiamata.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in persona del giudice dott. Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2022 al numero 5257, e vertente
TRA elettivamente domiciliata in Piazza Parte_1
Matteotti, n. 2, Città di Castello, presso l'avv. Emilio Mattei che la assiste e difende giusta procura allegata telematicamente;
ATTORE
CONTRO
, domiciliata Controparte_1 ex lege in Perugia, via degli Offici, n. 14, presso l'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Perugia che la assiste e difende per legge;
Parte_2 elettivamente domiciliata in via G. di Vittorio, n. 2/b, Città di Castello, presso l'avv.
ZI CU, che la assiste e difende giusta procura prodotta telematicamente;
Controparte_2
n.c.;
[...]
n.c.; Controparte_3
n.c.; CP_4
n.c.; CP_5
Pagina 1 di 22 , n.c.; CP_6
n.c.; Controparte_7
CONVENUTI
e avente ad oggetto: recupero erogazioni pubbliche in agricoltura;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza,
PER Parte_1
Come da citazione, anche in via istruttoria:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Perugia, contrariis reiectis:
1)-dichiarare nullo e/o annullare e/o disapplicare il suindicato provvedimento dell' , emesso in data Controparte_1
12.03.2014 (Prot. n. UCCU.2014.1317) dal dirigente dell'
[...] della stessa Parte_3 [...]
, dr. nei confronti della società Controparte_1 CP_8
per tutte le ragioni esposte nel suindicato ricorso al T.A.R. Parte_1 del Lazio, così come ribadite e precisate nel presente atto di citazione;
2)-accertare e dichiarare, quindi, la infondatezza dell'accertamento del presunto credito contenuto nel suindicato provvedimento dell'
[...]
suindicato provvedimento in data Controparte_1
12.03.2014 (Prot. n. UCCU.2014.1317) e della relativa intimazione di restituzione della somma di € 430.103,62, oltre interessi pari ad € 129.914,56 (calcolati dalla nel medesimo provvedimento dal percepimento dei contributo sino al CP_1
6.3.2014) per tutte le ragioni esposte nel suindicato ricorso al T.A.R. del Lazio, come ribadite e precisate nel presente atto di citazione, accertando e dichiarando, comunque, l'infondatezza degli addebiti formulati dalla stessa e che nulla è CP_1 conseguentemente dovuto da parte della in favore di Parte_4 detta Agenzia;
3)-dichiarare l Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore tenuta al
[...] rimborso e, comunque, al pagamento in favore della società Parte_1 dei premi maturati e maturandi relativi alla polizza fidejussoria rilasciata dalla
che la medesima società attrice è stata costretta ed è Parte_2
Pagina 2 di 22 costretta a pagare al fine di ottenere la sospensione dell'illegittimo provvedimento in data 12.03.2014 (Prot. n. UCCU.2014.1317) della medesima CP_1
4)-in ogni caso, condannare l' Controparte_1
- nonchè ogni eventuale ulteriore parte che si dovesse costituire
[...] nel presente giudizio al fine di opporsi all'azione ed alle domande proposte dalla società alla refusione delle spese, ivi comprese quelle Parte_1 forfettarie, e delle competenze legali del presente giudizio, oltre C.A.P. ed I.V.A. come per legge in favore della odierna attrice.
(…)
In via istruttoria, il ricorrente, nel rilevare che la illegittimità del provvedimento impugnato è già ampiamente dimostrata da quanto sopra esposto e documentato, chiede, comunque, per completezza difensiva la ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1)-vero che la nell'anno 2001, ha coltivato una Parte_4 superficie di Ha 97,7896 ai fini della produzione di tabacco varietà “bright”;
2)-vero che la nell'anno 2001, ha coltivato un Parte_4 quantitativo di 2.106.000 piantine di tabacco varietà “bright”;
3)-vero che la nell'anno 2001, era dotata di un Pt_4 Parte_1 parco macchine costituito da: a)-trattrice lamborghini mod 1256 targata PG 41930;
b)-trattrice mod MF 290 targata PG 41930; c)-trattrice Parte_5 [...]
modello MF 2720 targata VR 53947; d)-trattrice modello Pt_5 Parte_5
MF 2720 targata VR 5261; e)-trattrice modello MF 133 targato Parte_5
VR 38842; f)-trattrice Fiat modello 466 targato MN 44529; g)-trattrice fiat modello
70/66 targata VR 57638; h)-trattrice fiatgeotech modello 80/90 targata VR 60105;
i)-irrorartore semovente Coman modello Jumbo sprayer;
l)-irrorartore semovente
Coman modello Jumbo cargo;
m)-raccoglitrice modello Bifilare targato Pt_6
AK 513Z; n)-raccoglitrice modello Bifilare targato AK 514Z, come risulta Pt_6 dal suddetto “libretto di controllo aziende macchine oli minerali relativo alla medesima società che le viene mostrato (documento n. 36 Parte_1 allegato al ricorso amministrativo presso il TAR del Lazio);
4)-vero che la oltre alle macchine agricole Parte_4
Pagina 3 di 22 indicate nel capitolo n. 2 che precede, nell'anno 2001 disponeva anche di macchine per l'irrigazione, alcuni rimorchi agricoli, n.2 trapiantatrici 4 file, barre irroratrici,
n. 2 raccoglitrici trainate per il tabacco, autocarri, motopompe e pompe azionate da prese di forze, autocarri, nonchè altre tre trattrici scaricate nei primi mesi del 2001 dal suindicato “libretto di controllo aziende macchine oli minerali” che le viene mostrato (documento n. 36 allegato al ricorso amministrativo presso il TAR del
Lazio).
Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli sopra formulati: -il Dr. Agr.
residente in [...] Tes_2
residente in [...]di Vibio (PG), Largo delle Rose Testimone_3
n.1; il Dr. Agr. residente in [...]
n.6, località Cerbara. Con riserva, comunque, di indicare eventuali ulteriori capitoli
e testimoni.”
PER Controparte_1
Come da comparsa
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere la domanda attorea e confermare la piena legittimità del provvedimento impugnato, con vittoria di spese”.
PER Parte_2
Come da comparsa di costituzione e risposta
“…dichiara di essere remissiva all'accoglimento delle domande presentate in giudizio e si rimette alla decisione dell'Ill.mo Giudice adito”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1 ha convenuto in giudizio – riassumendo e proseguendo precedente ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Lazio il 10 maggio 2014 e concluso con sentenza declinatoria di giurisdizione del 22 marzo 2022, n. 4458 – l'agenzia nonché la CP_1 [...]
e gli altri soggetti indicati in epigrafe, riproponendo le doglianze già Parte_2 espresse in sede giurisdizional-amministrativa e chiedendo, in definitiva,
l'accertamento negativo del credito vantato da per recupero di provvidenze CP_1 erogate per 430.103,62 ed interessi al marzo 2014 di 129.914 euro e la condanna della stessa al pagamento delle spese sostenute dalla attrice società per CP_1
Pagina 4 di 22 mantenere una garanzia fideiussoria bancaria (appunto stipulata con
[...]
) che le ha consentito di ottenere, sempre da la prosecuzione Parte_2 CP_1 dei procedimenti di erogazione nelle more del procedimento di recupero del contributo.
Ha esposto il ricorrente, come risulta in atti, che con provvedimento 12 marzo
2014 prot. UCCU 2014 n. 1317 del 12 marzo 2024, l' Controparte_1
ha accertato nei suoi confronti “la sussistenza del credito di questa
[...]
Agenzia, pari ad € 430.102,62 oltre interessi pari ad euro 129.914,56 calcolati dal percepimento al 6/03/2014 (…) per indebita percezione del contributo erogato per il settore del tabacco, campagna 2001”, intimandone la restituzione.
Ha quindi sostenuto, richiamando i motivi già spesi davanti la giurisdizione amministrativa:
a) la nullità del provvedimento in questione, perché, in tesi, , che pur si CP_1 ammette “può agire per recuperare tali somme” ove si tratti di irregolari contribuzioni, non avrebbe il potere di accertare autonomamente indebite percezioni di danaro (v. pag. 44 della citazione);
b) l'annullabilità del provvedimento, per essere stato adottato in eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria, perché “l' infatti, si è limitata a citare in CP_1 modo totalmente generico alcuni atti afferenti il procedimento penale n. 3101/05 presso il Tribunale di Perugia e dopo tale elencazione meramente cronologica ha dichiarato … senza alcuna motivazione ed in modo del tutto apodittico di avere accertato “la sussistenza del credito …”; in tesi, dunque, l'autorità amministrativa
(tra l'altro non valutando le memorie rese in sede partecipativa) non avrebbe compiuto alcun reale accertamento e non avrebbe spiegato per quali ragioni e per quali fatti e quando la avrebbe percepito indebitamente i Parte_4 contributi per la campagna agricola 2001, senza neppure tenere in conto il fatto che la citata sentenza del Giudice delle indagini preliminari di Perugia n. 910 del 2010 (e di cui si dirà) richiamata dall' dopo aver archiviato la posizione di CP_1 [...]
, aveva assolto con formula piena CP_6 Controparte_3 CP_4 CP_5
e
[...] Controparte_7
c) l'annullabilità del provvedimento, in ogni caso, per eccesso di potere, perché –
Pagina 5 di 22 secondo la prospettazione – la società non aveva indotto in errore alcun soggetto e dunque non aveva ottenuto alcuna indebita erogazione, come risulterebbe dagli atti formati dai tecnici delegati dalla stessa per i controlli, che avevano certificato CP_1 la consegna, il peso e la qualità del tabacco e risulterebbe altresì da c.d. bollettini di perizia formati in contradditorio con l'azienda acquirente del tabacco. In tesi, infine, la avrebbe in ogni caso effettivamente coltivato e Parte_4 prodotto il tabacco qualità bright per la campagna 2001 per la quantità di 295.475 chilogrammi, su una superficie di 97,7896 ha con 2.106.000 piante;
il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, inoltre, dopo la sentenza del GIP di
Perugia, avrebbe archiviato il procedimento sanzionatorio.
d) che il provvedimento del 12 marzo 2014 inteso al recupero del contributo sarebbe illegittimo anche per contrasto con la fideiussione, perché la stessa sarebbe escutibile solo in caso di definitivo accertamento della debenza del credito, circostanza non verificata;
e) che in ogni caso la pretesa sarebbe prescritta perché non esposta dall'amministrazione quale ripetizione di indebito (e dunque con prescrizione decennale) bensì come risarcimento del danno (e dunque con prescrizione di sei anni, derivante dalla affermata configurazione del reato ex art. 640 bis cod. pen.) – anche tenendo conto, si afferma, della nota prot. UCCU 2009 3395 del 15 giugno
2009.
Ha quindi concluso, come si è detto, per l'accertamento negativo del credito, e la condanna al pagamento di quanto nelle more pagato per presentare garanzia fideiussoria.
2. – Si è costituita tardivamente nel presente procedimento CP_1 [...]
, con il ministero dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, Controparte_9 argomentando per il rigetto della domanda e richiamando le difese spiegate dinanzi al giudice amministrativo con memoria datata 14 febbraio 2022.
Facendo riferimento al provvedimento di accertamento del credito ed alla portata della sentenza del GUP di Perugia, l'avvocatura pubblica ha quindi richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, 22 giugno 2022, n. 5133, a sua volta richiamante la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 23 maggio 2019, n. 3377, per sostenere,
Pagina 6 di 22 come da ampi brani di sentenze richiamate, che non sia agli atti “piena prova dell'insussistenza dei fatti ipotizzati o dell'estraneità ad essi di alcuni soggetti potendosi semmai ravvisare in alcuni casi una situazione di incertezza (…)” e che la sentenza penale “non è idonea ad escludere la commissione del fatto posto a base del provvedimento gravato, avendo la sentenza penale affermato l'insussistenza del fatto per la sola associazione per delinquere, ma non per quanto contestato ai fini del provvedimento di incameramento gravato;
ben può l'Autorità amministrativa (…) porre a base del medesimo provvedimento gli elementi emersi nell'ambito del procedimento penale”. Secondo la richiamata giurisprudenza, poi,
“non erano necessari ulteriori accertamenti autonomi, del tipo indagini o verifiche, essendo sufficiente una valutazione che nel provvedimento si palesa essere stata operata, delle risultanze inerenti il procedimento penale se, come nel caso di specie, tale valutazione non pare inficiata da mende logiche”.
Quanto al rimborso dei premi assicurativi pagati dalla alla Parte_1 banca per ottenere la garanzia prestata in favore di che consentì alla stessa CP_1 di continuare ad ottenere le contribuzioni pubbliche, sostiene Parte_1
l'avvocatura erariale che l'aver presentato la fideiussione sia stata una libera scelta dell'impresa agricola, sicchè si tratterebbe di costi “ragionevolmente sostenuti e sostenibili” alla luce degli importi ottenuti.
Inoltre, con la memoria datata 14 febbraio 2022 e prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta quale produzione documentale denominata
“memoria avv. Palatiello” ed intestata per l'udienza pubblica dinanzi al Tribunale amministrativo, si sostiene – in relazione ai motivi di annullamento proposti in sede amministrativa, ferma l'autonomia del procedimento amministrativo da quello penale: a) la competenza di in ordine alle procedure di recupero delle somme CP_1 erogate, richiamando conforme giurisprudenza sul punto;
b) la tesi della irrilevanza della sentenza di prescrizione nel procedimento amministrativo per il recupero delle somme erogate (v. pag. 13); c) “per quanto riguarda i punto III 2) 3) 4)” delle avverse contestazioni (inerenti, in sintesi la contestazione del fatto materiale, v. pag.
19 e ss. della citazione nel presente giudizio) che le contestazioni amministrative muovono da quanto “rinvenibile nel verbale 92/12-1 del 15 ottobre 2008” dei
Pagina 7 di 22 Cont Carabinieri, posto che “i tecnici e gli stessi funzionari non potevano CP_1 disporre accertamenti e controlli fuori da quanto avveniva nel c.d. “recinto fiscale”.
Accertamenti invece realizzabili ad opera delle forze di Polizia Giudiziaria (…)”; d) quanto alla prescrizione del credito lamentato da parte del privato, che il recupero delle somme avviene “a titolo di ripetizione di indebito e non in forza di illecito compiuto da quisque de populo” perché “a seguito dell'ammissione di un beneficiario al regime di aiuti comunitari, sorge tra lo stesso e l'ente erogatore un rapporto giuridico fonte di diritti soggettivi ed obblighi reciproci con conseguente applicazione del regime proprio dei diritti soggettivi anche per quanto attiene la prescrizione decennale degli stessi”; prescrizione in tesi interrotta in ogni caso dalla formale messa in mora da parte di con nota del 15 giugno 2009, prot. CP_1
UCCU.2009.3395.
3. – Si è costituita tempestivamente la Parte_2 rappresentando di aver prestato garanzia il 1° ottobre 2008 per l'obbligazione di restituzione delle somme erogate fino a concorrenza di euro 430.102,62 ed assumendo una posizione remissiva rispetto alle domande formulate e rimettendosi alla decisione del Tribunale.
4. – Dichiarata la contumacia del e di Controparte_2 CP_3
, su istanza di
[...] CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7 parte attrice venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. applicabili ratione temporis in ragione del rito;
unicamente parte attrice depositava la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cod. proc. civ.; ritenuto che istanze istruttorie proposte dalla stessa parte non fossero rilevanti al fine di decidere, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies cod. proc. civ. e quindi chiamata all'udienza dell'8 ottobre 2025.
In quella sede i procuratori delle parti concludevano come da intestazione, discutevano oralmente la causa come da verbale, e la stessa veniva trattenuta in decisione a norma dell'art. 281 sexies ult. co. cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. – La causa ha per oggetto la pretesa di recupero, da parte dell'autorità amministrativa, di somme erogate alla società agricola a titolo di aiuti Pt_1
Pagina 8 di 22 comunitari nel settore del tabacco con riferimento alla campagna 2001, per l'importo a suo tempo commisurato ad euro 430.102,62 per sorte aumentato di euro
129.914,56 a titolo di interessi calcolati dal percepimento al 6 marzo 2014.
L'autorità amministrativa erogante ha affermato il credito mediante provvedimento dirigenziale del 12 marzo 2014, prot. UCCU 2014 1317 con il quale ha “accertato” il credito, intimato il pagamento e, in difetto, minacciato l'escussione di una fideiussione rilasciata da nel corso del procedimento Parte_2 amministrativo.
6. – E' opportuno in primo luogo affrontare la natura del procedimento di recupero e la correlata questione di giurisdizione che è stata richiamata dalla difesa pubblica all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori e poi, pur senza corrispondenti conclusioni, in sede di precisazione.
Deve rammentarsi che il privato ha impugnato davanti al giudice amministrativo l'atto in questione e il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con la sentenza già richiamata ha dichiarato il difetto di giurisdizione, con argomentazioni del tutto condivisibili ritenendo che “E, infatti, in materia di sovvenzioni da parte della Pubblica amministrazione, la posizione del privato, nella fase successiva all'attribuzione del beneficio, assume il carattere del diritto soggettivo ogni volta che insorga controversia circa la conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla Pubblica
Amministrazione con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, ecc.), emanati in funzione dell'attuazione del fine che si è voluto agevolare. In tal caso, invero, non si tratta di effettuare una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato (come quando si deve decidere se concedere o non il finanziamento), ma di valutare l'osservanza degli obblighi presi o imposti contestualmente all'erogazione; ne deriva che, qualora si controverta sulla legittimità della revoca del contributo concesso, o della decadenza dal medesimo, o della ripetizione degli importi già erogati, in ogni caso per motivi attinenti all'inadempimento delle prescrizioni alle quali il beneficio era stato subordinato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario
(ex multis Cassazione Sez. Unite, 20 luglio 2011, n. 15867; 15 marzo CP_11
2013, n. 170; id. 16 gennaio 2014, n. 48; 25 luglio 2014, n. 410; Consiglio di Stato,
Pagina 9 di 22 sez. VI, 20 dicembre 2012, n. 6575; id. sez. III, 21 maggio 2013, n. 2745;
[...]
, sez. I, 4 dicembre 2012 n. 2226; sez. III, Parte_7 Controparte_12
28 novembre 2012, n. 2007; id. 5 aprile 2012, n. 683; 6 giugno 2013, n. 954).”
Ebbene, al riguardo, fermo che detta sentenza non risulta impugnata, ed anzi il privato vi ha prestato acquiescenza riassumendo il giudizio dinanzi a questo Ufficio, deve evidenziarsi che alcuno ebbe a proporre regolamento di giurisdizione (v. Cass. civ., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683) e che, all'esito della translatio, la questione non è stata sollevata nè dalla difesa pubblica con la costituzione o in prima udienza, né dal Tribunale in prima udienza (v. Cass. civ., Sez. Un., 28 luglio 2025, n. 21642;
v. altresì art. 59 co. 3 l. 18 giugno 2009, n. 69), sicchè non può essere ulteriormente proposta o rilevata.
In ogni caso è bene chiarire che nel caso di specie – dove appunto l'amministrazione sostiene la natura indebita dei pagamenti effettuati e chiede la restituzione – si tratta con tutta evidenza di diritti soggettivi, non avendo l'amministrazione agito in autotutela avverso propri atti per ragioni di legittimità o di una nuova ponderazione dell'interesse pubblico originario e dunque, posto che non sussiste una ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativa in materia, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Deve del resto osservarsi che una volta che la provvidenza pubblica sia stata accordata (come nel caso di specie è avvenuto relativamente al raccolto 2001), i rapporti tra la parte pubblica e quella privata hanno natura paritaria e, dunque, sono integralmente retti dal diritto civile, salve le norme derogatorie o di privilegio per l'amministrazione espressamente risultanti dall'ordinamento.
Infatti, la questione della revoca del contributo accordato in ragione di fatti ascritti al privato (attinenti cioè in generale alla violazione delle condizioni, descritte dalla legge, dalla disciplina generale o dal bando o da specifici impegni, in ragioni della quale la provvidenza sia stata concessa o possa essere mantenuta) deve sussumersi in punto di diritto in una vicenda contrattuale, riferita alla fase di esecuzione di un contratto, e gli atti di contestazione e ritiro del contributo devono invece inquadrarsi sotto ogni profilo in chiave risolutoria del rapporto (v. art. 1453 e ss. cod. civ.), con caducazione del titolo e dunque sussistenza dell'azione
Pagina 10 di 22 recuperatoria degli importi prestati che divengono, chiaramente, un indebito oggettivo.
In altri termini, a meno che l'autorità amministrativa intenda incidere sul provvedimento concessorio in autotutela o per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, quale che sia la denominazione formale dell'atto giuridico adottato dall'autorità amministrativa per ottenere il recupero del contributo, detto atto si qualifica come teso alla risoluzione unilaterale del rapporto. Quanto poi alla restituzione delle somme erogate, in presenza di una garanzia personale a prima richiesta, l'intimazione al terzo per il pagamento (intimazione che nel caso di specie non risulta e comunque non è oggetto di giudizio) segue chiaramente il regime di diritto comune.
7. – Ciò posto devono esaminarsi nel dettaglio le ragioni per le quali l'autorità amministrativa ha ritenuto di procedere al recupero delle somme pacificamente erogate alla oggi a quanto consta Parte_8 [...]
Parte_1
Ebbene, nel provvedimento del 12 marzo 2014, indirizzato alla
[...]
, ad quale rappresentante legale, a Parte_8 Controparte_3 quale socio, a quale socio, a quale socio, a CP_4 CP_5 CP_6 quale socio e per conoscenza alla (senza Controparte_7 Parte_2 che sia noto se le relative missive, salvo quella all'azienda agricola, siano giunte a destinazione):
a- l'Agenzia richiama (con un “visto”) la segnalazione del Comando
Carabinieri Politiche di Roma prot. N. 19/14-1 pervenuta l'11 Controparte_2 aprile 2008 ad “avente ad oggetto la comunicazione di irregolarità nel CP_1 percepimento di aiuti comunitari nel settore del tabacco (…)”. Detto documento, prodotto dalla difesa pubblica nel fascicolo telematico1 sub identificativo 010-all1, è composto da 5 pagine, ed espone unicamente che “a seguito di risultanze investigative svolte … in relazione ad una presunta frode nel settore “tabacchicolo”
Pagina 11 di 22 la Procura della Repubblica di Perugia … ha emesso nr. 80 “avvisi di garanzia”
…” e vi sono unite tre pagine (delle cinque totali) con elenco di 43 persone e ditte
“che avrebbero beneficiato illecitamente di premi comunitari, per cui la prefata
Autorità giudiziaria ha autorizzato l'avvio del procedimento amministrativo per il recupero delle somme di denaro”.
b- l' dà atto (con un “considerato”) dell'avvio di procedimento penale CP_1 presso la Procura della Repubblica di Perugia, per il reato di truffa aggravata ai danni dell'Unione Europea e falsa fatturazione (procedimento penale del quale, è bene evidenziarlo immediatamente, non è agli atti alcuna documentazione se non quanto ora si espone);
c- l'Agenzia richiama (con un “visto”) l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, trasmesso in data 13 maggio 2008 dal Comando Carabinieri, con nota prot. 48/3-1036; detta comunicazione, prodotta nell'odierno giudizio sub 011-All2, si compone di 32 pagine, di cui la prima è la nota di trasmissione, e le altre 31 sono, appunto, la “mera” imputazione a carico di decine di persone.
d- l'Agenzia quindi espone, nel provvedimento del 12 marzo 2014, di aver sospeso i procedimenti di erogazione dei premi nel settore del tabacco nei confronti dell'azienda agricola e di aver comunicato alla stessa azienda agricola Pt_1
l'avvio del procedimento “per il definitivo accertamento dell'irregolarità ipotizzata con la segnalazione trasmessa”, come da nota del 9 luglio 2008, prot. UCCU
2008.4044. Detta nota è prodotta nell'odierno giudizio sub 013-All4 e si compone di una pagina con la quale l' comunica all' che “è pervenuto CP_1 Parte_9
l'avviso della conclusione delle indagini preliminari … Pertanto … si informa che è stato avviato il procedimento per il definitivo accertamento da parte di questa
Agenzia della irregolarità ipotizzata con la suddetta segnalazione che … è stato adottato il provvedimento, che si trasmette in allegato, di sospensione dei procedimenti di erogazione del contributo fino a concorrenza dell'importo di euro
430.102,62 oltre interessi”;
e- che venivano presentate memorie difensive dalla e Parte_1 da CP_4
f- l'Agenzia espone che, nella richiesta di rinvio a giudizio, “viene ipotizzata”
Pagina 12 di 22 a carico di e CP_4 CP_13 CP_6 Controparte_7
“beneficiari diretti degli aiuti” in qualità di capi e promotori ed al fine di commettere più delitti l'ipotesi di reato già richiamata perché “inducendo in errore sull'effettivo perfezionamento delle singole operazioni commerciali si procuravano
l'ingiusto profitto del percepimento di contributi comunitari non dovuti – con relativo danno per l'Unione Europea – con artifizi e raggiri e mediante emissione di fatture e documenti per operazioni inesistenti”.
g- l'Agenzia riferisce che, a seguito della prestazione della garanzia, sono stati riavviati i procedimenti di erogazione;
cioè che, in altri termini, a fronte della garanzia le somme dovute all' e cautelativamente non erogate Parte_1 sono state erogate a fronte di specifico provvedimento di revoca della sospensione
(nota prot. UCCU.2008.5959 del 29 ottobre 2008);
h- l' riferisce di aver messo in mora l' per la CP_1 Parte_1 restituzione delle somme indebitamente percepite con nota del 15 giugno 2009, prot.
.2009.3395. Detta nota di intimazione e diffida e messa in mora risulta sub CP_14
019-All8 della produzione documentale dell'amministrazione;
i- l'Agenzia espone, ancora, di aver richiesto alla Procura della Repubblica
“l'acquisizione dell'attività di indagine svolta nel procedimento penale”, con nota dell'8 settembre 2010; di detta nota (come del resto dell'attività di indagine) non vi è alcuna documentazione negli atti di questo processo;
h- dunque, l' richiama la sentenza n. 910 del 13 dicembre 2010 del CP_1
Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Perugia che dichiara il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste in ordine al reato di cui all'art. 416 c.p.
e per intervenuta prescrizione relativamente ai reati di cui all'art. 640 bis c.p.; la sentenza è prodotta sub 020- All19 e consta, unitamente alla nota di trasmissione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, di 62 pagine, di cui 10 di generalità e 43 di imputazione;
l- ebbene, al riguardo, l'Agenzia rileva che “il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia nella predetta sentenza esclude che vi sia piena prova dell'insussistenza dei fatti ipotizzati o dell'estraneità ad essi di alcuni soggetti ai reati contestati;
” e poi riferisce che “nelle motivazioni del Giudice si
Pagina 13 di 22 legge che “l'analitica esposizione concorre in realtà a chiarire ciò che nella sostanza avveniva: gli ideatori delle operazioni fraudolente, di anno in anno, provvedevano ad agire in modo acconcio, così che si potesse addivenire all'erogazione degli indebiti contributi comunitari in favore proprio o di terzi” (pag.
56 sentenza n. 910/10);”
m- in esito a tale esposizione l'autorità amministrativa rileva “pertanto, che nella fattispecie in esame è stata accertata la prospettazione di programmi delittuosi, per la realizzazione di un numero definito di reati, finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo del percepimento indebito degli aiuti comunitari [enfasi aggiunta, n.d.r.] e che, per la realizzazione di tali attività ... “si prevedevano le necessarie complicità, che erano infatti mutevoli, a seconda delle annate e in funzione dell'individuazione dei soggetti da beneficiare"(pag. 56 sentenza n. 910/10);” e che “l'intervenuta prescrizione dei reati statuita dalla sentenza n. 910/2010 non pregiudica la restituzione ed il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 185 c.p. e, pertanto, non esplica efficacia preclusiva nel procedimento amministrativo di accertamento per indebito percepimento avviato da questa
Agenzia;”;
8. – Tale essendo il tenore del provvedimento del 12 marzo 2014, che si conclude con l'affermazione del credito da recupero, con l'intimazione a pagare e con l'avviso che in difetto si provvederà all'escussione della fideiussione, può osservarsi che, più in sintesi, l'Agenzia per le erogazioni fu notiziata – nel 2008 – dal Comando dei
Carabinieri che l'autorità giudiziaria stava procedendo per ipotesi di reato di associazione per delinquere, truffa a danno dell'Unione Europea e fatturazione di operazioni inesistenti con riferimento a sovvenzioni ottenute con artifici e raggiri da parte, in tesi, anche della con riferimento al raccolto del 2001. Parte_1
In via cautelativa l'autorità amministrativa sospese l'erogazione di ulteriori contributi fino all'ammontare delle somme di cui si discuteva, per poi revocare detta sospensione a fronte della prestazione di garanzia bancaria.
Quindi, nel 2010, venne pronunciata la sentenza di non luogo a procedere, trasmessa ad CP_1
ritenuto l'avvenuto accertamento “di programmi delittuosi, per la CP_1
Pagina 14 di 22 realizzazione di un numero definito di reati, finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo del percepimento indebito degli aiuti comunitari” accertava l'esistenza del proprio credito in danno dell'azienda agricola e ne intimava il Pt_1 pagamento.
9. – Ebbene, a fronte della contestazione della società della effettiva esistenza delle condotte delittuose in ragione delle quale l'autorità amministrativa ha risolto il rapporto e chiesto la restituzione dell'indebito pagamento effettuato, la stessaAgenzia è tenuta a fornire la prova delle stesse: infatti, sia che si voglia sussumere la domanda giudiziale della in una domanda di accertamento Pt_1 negativo del credito, sia che si voglia – più correttamente – considerare il processo come direttamente retto dall'intimazione di pagamento dell'autorità amministrativa, in ogni caso, spetta a chi si assume creditore (e cioè, nel caso oggi in esame, all'autorità amministrativa) dimostrare i fatti costitutivi del suo diritto, secondo la regola generale (sull'onere della prova nella domanda di accertamento negativo del credito, v. di recente Cass. civ., Sez. III, 10 aprile 2024, n. 9706; Cass. civ., Sez. L.,
10 novembre 2010, n. 22862) e ciò a maggior ragione se si guarda alla natura latu senso sanzionatoria (e per una misura di significativo ammontare) del provvedimento adottato.
10. – Tale prova non è stata in alcun modo fornita.
Deve in primo luogo osservarsi che la decisione dell'autorità amministrativa (e in definitiva anche le difese dell'Avvocatura erariale nell'odierno giudizio) si fonda evidentemente sulla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare di Perugia, assumendo che tale sentenza per un verso dimostri “la prospettazione di programmi delittuosi, per la realizzazione di un numero definito di reati, finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo del percepimento indebito degli aiuti comunitari” che e per altro verso escluda “che vi sia piena prova dell'insussistenza dei fatti ipotizzati”.
10.1. – Ebbene, quanto al primo aspetto, in primo luogo non è in alcun modo chiarito nel provvedimento amministrativo quali condotte abbia compiuto l' Parte_1
e per essa il legale rappresentante o i soci: la mancanza non è di poco
[...] momento perché impedisce, in primo luogo, l'attribuzione a persone determinate di
Pagina 15 di 22 specifici fatti e di specifiche condotte, risolvendosi così il provvedimento in una generica affermazione di, peraltro, programmi delittuosi priva di concretezza.
Anche ammettendosi, infatti, la motivazione per relationem, la necessaria sintesi,
o il rinvio a atti del procedimento (amministrativo), non può non evidenziarsi che il confezionamento di un provvedimento individuale di revoca di pubblica sovvenzione per oltre mezzo milione di euro (con sorte commisurata al 2001) avrebbe necessitato di una anche sintetica indicazione delle concrete modalità con le quali si assumeva che persone correlate alla avessero agito per Parte_1 conseguire la sovvenzione in modo fraudolento.
Fermo tale aspetto, non si esime il Tribunale – per quanto si ripete l'autorità amministrativa era tenuta ad indicare nel provvedimento quali condotte illegittime fossero state tenute dai soggetti ai quali intimava la restituzione delle somme erogate, consentendo così la formazione di una ascrizione chiara e definita thema probandum – dall'esaminare quanto risulta dall'imputazione esposta nella sentenza penale e richiamata nella memoria prodotta per la discussione dinanzi al Tribunale amministrativo.
Ebbene, a pagina 15 della sentenza vengono in rilievo, al capo “c.” dell'imputazione, le affermate condotte associative di CP_4 CP_5
e finalizzate alla truffa e alla fatturazione di Controparte_3 Controparte_15 operazioni inesistenti, condotte consistenti nell'aver – si deve intendere da quanto esposto e concernente una più vasta operazione coordinata – variamente ricevuto in
Città di Castello una partita di tabacco formalmente e fittiziamente partita da stabilimenti in provincia di Lecce ed in provincia di Pescara e destinata in Francia, e quindi di aver conferito detta partita di tabacco ad una altra impresa di prima trasformazione in SA NI La AD (CE) conseguendo indebitamente il premio comunitario per 430.102,62 euro.
Viene poi in rilievo a pagina 41 la condotta di cui alla lettera “ii.” in capo a legale rappresentante della per aver emesso Controparte_3 Parte_1 un documento di trasporto si deve intendere falso o riferito a tabacco “mai prodotto” conseguendo il profitto – non si comprende se egli o la ditta – di euro 37.906,27 euro nel febbraio 2002.
Pagina 16 di 22 Ebbene, è del tutto evidente che l'autorità amministrativa non abbia tenuto in alcun conto tale secondo capo di imputazione, come si rileva anche solo guardando all'ammontare della somma per la quale ha intimato il pagamento – coincidente con quanto esposto nel capo “c.” dell'imputazione – sicchè tale vicenda non ha alcun rilievo nell'odierno procedimento.
In ogni caso, poi, la sentenza penale non dimostra alcunchè in ordine alle condotte ascritte ai soci e, dunque, ancora, si deve intendere automaticamente, da imputare, secondo la tesi dell'amministrazione, alla società.
La sentenza, in primo luogo, a pagina 55, dichiara l'intervenuta prescrizione dei reati fine (tra cui il capo ii.), evidenziando che non può essere assunta diversa statuizione perché non emerge ictu oculi ed in modo incontestabile la necessità di proscioglimento con formula diversa: il che dunque è ovviamente del tutto incompatibile con la prova, necessariamente positiva nell'odierno procedimento inteso all'accertamento di diritti di credito, innanzi tutto dell'effettività materiale delle condotte affermate, sulle quali anzi il giudice penale al più ravvisa “in alcuni casi una situazione di incertezza” senza che sia possibile individuare – a fronte delle decine di imputati e decine di capi di accusa – quali siano appunto incerti, fermo restando che appunto i detti reati ipotizzati sarebbero comunque prescritti.
La sentenza, poi, a pagina 56, esclude la stessa astratta configurabilità dell'associazione per delinquere, sulla base della prospettazione, senza alcun riferimento a concrete vicende materiali né a specifiche condotte individuate ed attribuite ad alcuno: ebbene, con riferimento al reato associativo (e dunque anche al capo “c.” dell'imputazione) il Tribunale penale ne esclude la ricorrenza – senza richiamare, riportare o esporre alcuna concreto avvenimento di fatto o alcun elemento di prova a carico del legale rappresentante della o dei soci – e, Pt_1 per giungere a tale conclusione, argomenta che quanto descritto nell' “analitica esposizione” cioè nell'imputazione lasciava intendere “ciò che nella sostanza avveniva” e consistente in singole operazioni fittizie (i reati fine, prescritti) di cessione di tabacco al fine di conseguire più volte le pubbliche sovvenzioni, operazioni realizzate al più volta per volta e per le quali non riconosce i connotati dell'organizzazione associativa.
Pagina 17 di 22 Ebbene, l'affermazione di “ciò che nella sostanza avveniva”, del tutto avulsa da una concreta e specifica disamina delle singole condotte da ascrivere a ciascun imputato (tecnica argomentativa ovviamente coerente in quel giudizio con l'esito del processo e con la funzione dimostrativa della negazione del reato associativo) è, in sé, priva di utilità probatoria nell'odierno giudizio, dove certo tale argomentazione del Tribunale penale non può valere a – si badi – dimostrare che i fatti (cioè, in particolare, per quanto si è ricostruito, l'aver ricevuto la in Città di Pt_1
Castello una partita di tabacco formalmente e fittiziamente partita da stabilimenti in provincia di Lecce ed in provincia di Pescara e destinata in Francia, e quindi di aver conferito detta partita di tabacco ad una altra impresa di prima trasformazione in SA
NI La AD (CE) conseguendo indebitamente il premio comunitario per
430.102,62 euro) siano effettivamente e concretamente avvenuti come invece si deve intendere in definitiva sostenuto nel suo autonomo procedimento amministrativo e nel suo autonomo provvedimento di recupero dall'autorità amministrativa.
In altri termini, ciò che rileva nell'odierno giudizio di ripetizione di indebito e accertamento negativo del credito è che, quanto alle ragioni di recupero del contributo, la sentenza che viene – in definitiva – posta a base del provvedimento amministrativo per un verso non accerta l'illecito e per altro verso non fa prova delle condotte in larga parte neppure esplicitate nel provvedimento a carico del legale rappresentante e dei soci della . Parte_1
10.2. – E' poi ovviamente del tutto irrilevante la circostanza che la sentenza escluda che vi sia piena prova “dell'insussistenza dei fatti ipotizzati”.
La circostanza che l' al fine di motivare il provvedimento CP_1 amministrativo, sostenga che non è stato dimostrato – in quel processo penale che si
è arrestato alla declaratoria di prescrizione per i reati fine e all'insussistenza del fatto quanto al reato associativo – che il fatto non è stato commesso rende evidente una inammissibile inversione logico-giuridica, laddove ciò che doveva essere sostenuto
(e poi dimostrato) non era che fosse esclusa la prova della legalità delle condotte bensì che le dette condotte, a loro volta concretamente dimostrate, fossero illecite.
In altri termini, alcun rilievo ha a dimostrazione delle odierne tesi dell'Agenzia la
Pagina 18 di 22 motivazione della sentenza penale nella parte in cui esclude di poter addivenire ad una pronuncia diversa dalla prescrizione e più favorevole all'imputato perché non emerge immediatamente una ragione di proscioglimento più vantaggiosa.
11. – E' poi del tutto irrilevante, la tesi, variamente spesa in giudizio, secondo la quale l'autorità amministrativa può accertare autonomamente l'illegittimità di condotte o la debenza delle somme, in un autonomo procedimento volto all'accertamento ed al recupero di somme.
Tale assunto è, infatti, del tutto corretto in punto di diritto;
ma non rende ragione di quali condotte siano state specificatamente assunte a dimostrazione dell'illecito, né – nell'autonomo procedimento che l'amministrazione avrebbe dovuto e potuto porre in essere – quali accertamenti siano stati eseguiti dall'autorità.
Ella, invero, ben avrebbe potuto operare autonomi accertamenti, o anche basarsi sugli accertamenti dell'autorità giudiziaria e, ancor prima, far propri, ove pervenuti a conoscenza, gli accertamenti della Polizia Giudiziaria, anche in esito al procedimento penale, così da dare concretezza alle proprie ragioni: ciò che invero, nell'atto soggettivamente amministrativo di intimazione al pagamento, difetta è la chiara indicazione di specifiche condotte illecite e, vieppiù, la specifica indicazione di atti di indagine o accertamento amministrativi, posto che il provvedimento, come detto, in definitiva, si fonda sulla già richiamata sentenza penale di proscioglimento e non richiama, ad esempio, ispezioni di funzionari o compendi documentali esaminati.
12. – Né, nel caso di specie, giova alle ragioni dell'autorità amministrativa il richiamo fatto solo nel corso del processo in esito all'impugnazione del privato (e segnatamente nella memoria a firma dell'avv. Palatiello in vista della pubblica udienza dinanzi al Tribunale amministrativo per il Lazio, prodotta e richiamata dall'avvocatura pubblica in questo procedimento) secondo il quale le contestazioni amministrative muovono da quanto “rinvenibile nel verbale 92/12-1 del 15 ottobre
2008” dei Carabinieri (v. pag. 14 della memoria per la discussione innanzi al
Tribunale amministrativo).
Ciò per la palmare ragione che detto verbale dei Carabinieri – che pure in ipotesi ben avrebbe potuto fare prova fino a querela di falso, quanto ai fatti percepiti, delle
Pagina 19 di 22 attività di accertamento compiute – non è richiamato nel provvedimento amministrativo, e neppure è stato versato in atti nel presente giudizio, sicchè non si vede come possa in questa sede dimostrare alcunchè.
Del resto, è parimenti del tutto infondata la tesi che voglia riconoscere una quale rilevanza probatoria (quasi che si sia trattato di un atto di istruzione del procedimento amministrativo di accertamento dei fatti ascritti al privato) alla nota con la quale l' (ancora, con riferimento a diversa azienda agricola) inviava CP_1 al Comando Carabinieri le memorie prodotte dai Controparte_2 privati chiedendo “se alla luce degli ulteriori atti presentati … che si allegano alla presente nota vi siano elementi tali da modificare le conclusioni espresse nel citato verbale” (con riferimento ad, invero, alcun verbale citato, posto che nella missiva non è richiamato alcun verbale, ma al più la segnalazione prot. N. 19/14-1, su cui v. retro § 7, che altro non è che la comunicazione del fatto che la Procura della
Repubblica aveva inviato gli avvisi di garanzia a 43 imprenditori agricoli e
“autorizzava” il recupero del contributo).
Il Comando Carabinieri semplicemente rispondeva di non aver “elementi tali da modificare le contestazioni mosse all'epoca dei fatti” affermando che “restano immutate le singole posizioni amministrative, in virtù degli accertamenti fatti all'epoca sia da questo Ufficio che dagli ispettori dell'OLAF di Bruxelles”
(accertamenti, come detto che non sono agli atti di questo procedimento).
Ebbene, al riguardo, è del tutto evidente che anche tale nota del 9 gennaio 2012 non ha alcuna attitudine probatoria dei fatti, posto che per un verso nessuna documentazione degli accertamenti “fatti all'epoca” è stata prodotta in questo giudizio, e per altro verso, detta nota si limita a riferire, in definitiva, di non aver compiuto alcun ulteriore accertamento – senza, peraltro, chiaramente, esaminare le memorie dei privati che si assumono inviate da al Comando. CP_1
13. – In definitiva, cioè, in alcuno dei documenti richiamati nel provvedimento amministrativo o prodotti nel presente giudizio vi è la prova concreta di fatti commessi da persone collegate alla né ha inteso svolgere Parte_1 CP_1 autonomi accertamenti di fatto versandoli agli atti (come del resto è pacifico secondo le difese dell'avvocatura) né sono stati prodotti nell'odierno procedimento
Pagina 20 di 22 gli atti di indagine compiuti dalla Polizia giudiziaria (relazioni di servizio, informative, s.i.t., o altro): né, in alcuno dei richiamati documenti vi è l'attestazione di fatti concreti addebitati o addebitabili a dette persone, né, infine, l'avvocatura pubblica ha fatto istanza per l'ammissione di prove costituende.
È ciò chiaro che, per quanto l'autorità amministrativa erogante (e dunque legittimata al recupero) ben poteva – e se del caso doveva – accertare autonomamente irregolarità, illegittimità o inadempimenti e dunque procedere al recupero con un atto unilaterale, sia diretto che mediante escussione della garanzia, e ben poteva, come sostiene, usare dei poteri amministrativi a tale fine, ma doveva essere in grado di dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa e dunque disporre di elementi concreti che dimostrassero la sua tesi e versarli nel processo, a seguito ed in caso di opposizione del privato inciso e domandato della restituzione.
Deve dunque dichiararsi che – in difetto di tale prova – il credito vantato dall' non sussiste e dunque la domanda Controparte_1 principale di accertamento negativo del credito va accolta.
14. – Quanto alla domanda di rimborso dei premi pagati da Parte_1 alla per il rilascio della garanzia e per il mantenimento Parte_2 della stessa, la stessa in ogni caso non può essere accolta, posto che non risulta (dal documento n. 38 prodotto dall'attore, pag. 195 di 208 del documento telematico denominato “A) - B) ricorso al TAR …” ) la misura del premio pagato, né per l'emissione né per il mantenimento.
15. – Le spese tra la società e l' Parte_1 Controparte_1
seguono la soccombenza tenuto conto dello svolgimento di tutte le fasi
[...] di giudizio, del valore della controversia, oltre la misura di 520.001 euro, e del decreto ministeriale n. 55/2014 e s.m.i. (minimi: 14.598 euro;
massimi: 43.791 euro).
Possono essere invece compensate le spese tra la società e Parte_1 le altre parti evocate in giudizio a fini di litis denuntiatio, tra le quali rientra anche la verso la quale non sono spiegate domande e che Parte_2 ha adottato una posizione del tutto remissiva.
P. Q. M.
Pagina 21 di 22 Il Tribunale ordinario di Perugia, respinta ogni diversa domanda o eccezione ed assorbita ogni altra questione, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- accoglie la domanda principale e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto da ad per le Parte_1 Controparte_1 ragioni esposte nel provvedimento dell' Controparte_1
prot. UCCU.2014.1317 del 12 marzo 2014.
[...]
- respinge per il resto la domanda attorea.
- condanna al pagamento delle spese di Controparte_1 lite in favore di che liquida in misura di euro 25.000 Parte_1 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge, oltre esborsi per euro
1.686;
- compensa le spese tra e gli altri convenuti;
Parte_1
Così deciso in Perugia il 17 ottobre 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
Pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 I documenti prodotti dall'Avvocatura dello Stato in difetto di indice foliario sono iscritti nel fascicolo telematico con una stringa alfanumerica che contiene una doppia numerazione progressiva, con il seguente formato (grassetto e sottolineato aggiunto): “PG=0039595-2022AAOOPG-010- All1CCTABACCO…”. Nel prosieguo si farà riferimento a tale numerazione per individuare la documentazione richiamata.