Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 15/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00073/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02150/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2150 del 2025, proposto da
CO D’ES, rappresentato e difeso dagli avvocati ES Carrubba e Gregorio Bertino, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato ES Carrubba in Catania, via Umberto 303;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 95/2022 del Giudice di Pace di Catania, emesso nel giudizio monitorio n. 9314/2021 di r.g., dichiarato definitivamente esecutivo in data 9.10.2024, e notificato con tale decreto di definitiva esecutività all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania in data 16.10.2024 e della Sentenza n. 494/2024 del 07.03.2024, emessa dal Giudice di Pace di Catania a conclusione del Giudizio R.G. 6837/2023 con la quale veniva rigettata l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 95/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. GI US IO TO e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 20 ottobre 2025 il deducente ha avanzato la domanda in epigrafe.
2. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania non si è costituita in giudizio.
3. Con memoria depositata in data 1 dicembre 2025 la parte ricorrente ha rappresentato che, con ordinativo 36819 del 26 novembre 2025, l’Azienda intimata ha integralmente soddisfatto le ragioni creditorie azionate con il ricorso; pertanto, la parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per spontanea esecuzione da parte dell’Amministrazione intimata.
4. Alla camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026, il difensore della parte ricorrente, come da verbale, ha dato atto dell’avvenuto adempimento e ha chiesto la compensazione delle spese di giudizio.
La causa, dunque, è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso proposto è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Per consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa del ricorrente, ovvero il bene della vita al quale egli aspira, abbia trovato “ piena e comprovata ” soddisfazione in via extragiudiziale; tale esito del giudizio discende da una pronuncia che non assume, quindi, una valenza meramente processuale, ma contiene una verifica nel merito della pretesa avanzata e della piena soddisfazione della stessa, presupponendo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed inequivoco il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non lasciare alcuna utilità alla pronuncia di merito; in tal caso tale pronuncia, a differenza di quanto accade per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, ha l'attitudine a proiettarsi al di fuori del processo in cui si è formata (cfr., ex multis , T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 5 gennaio 2026, n. 12; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 22 dicembre 2025, n. 23467).
Nel caso di specie, non sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non risultando versata in atti la documentazione comprovante l’avvenuto soddisfacimento della pretesa creditoria della parte ricorrente.
Deve pertanto dichiararsi il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ben potendo il Giudice Amministrativo desumere dall'intervento di fatti o atti univoci, dopo la proposizione della domanda, ed altresì dal comportamento delle parti, argomenti di prova circa la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione, come nel caso in esame alla luce di quanto rappresentato nella memoria depositata in data 1 dicembre 2025.
6. Le spese di lite possono essere compensate stante la richiesta formulata dal difensore della parte ricorrente in sede di udienza camerale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GN AN ON, Presidente
GI US IO TO, Primo Referendario, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI US IO TO | GN AN ON |
IL SEGRETARIO