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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6267/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 6267 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 31.07.2024 e vertente
TRA
Parte_1
P.I.C.F.I.C.
[...] [...]
, con sede in Roma, Viale Liegi n. Parte_2
14 (C.F. ), in persona dei Commissari P.IVA_1 Parte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Stefano Crisci
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei professionisti associati Arch.
[...] P.IVA_2
e Arch. rappresentato e difeso dall'Avv CP_1 Controparte_1
Vanda Cappelletti
APPELLATO
r.g. n. 6267/2021 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante)
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta e disattesa, accogliere il presente appello e, in riforma della Sentenza n.
14464/2021 del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Fallimentare, pubblicata in data
16/09/2021, notificata in data 21/09/2021, accertare e dichiarare la sussistenza in capo all'Appellato, del presupposto soggettivo della c.d. scientia decoctionis di cui all'art.
67, comma 2 L.F. e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate dalla
[...]
Parte_4
nel primo grado di giudizio, come di seguito riportate: “ In via
[...]
principale – dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori della procedura di amministrazione straordinaria della e, conseguentemente, revocare – ai sensi Pt_5
e per gli effetti dell'art. 6 del D.L. 347 del 2003 – i pagamenti come meglio descritti al punto 6 del presente atto e pari alla complessiva somma di Euro 23.779,28 effettuati dalla in bonis poi assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria Pt_5
nei confronti del soggetto convenuto, condannando quest'ultimo, per l'effetto, a pagare in favore dell'esponente attrice la somma di Euro 23.779,28 oltre agli interessi moratori dalla domanda sino al giorno dell'effettivo soddisfo;
In ogni caso: – condannare il soggetto convenuto alla rifusione in favore dell'esponente attrice delle spese e dei compensi di causa, oltre spese generali, Iva e Cassa Avvocati”.
– si chiede, in ogni caso, la condanna dell'Appellato al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato)
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis
IN PRINCIPALITA': respingere l'impugnazione proposta perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 14464/2021 del Tribunale
Ordinario di Roma, Sezione XIV Fallimentare, pubblicata in data 16.09.2021 e notificata in data 21.09.2021.
Con la rifusione delle spese di giudizio oltre accessori (spese generali 15%, CNA e IVA).
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'impugnazione proposta, limitare la dichiarazione di inefficacia nei confronti della
r.g. n. 6267/2021 2 massa dei creditori della procedura di amministrazione straordinaria della , la Pt_5
revoca e la condanna ai pagamenti alle somme effettivamente percepite dal
[...]
e documentate in causa”. Controparte_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
La Parte_1
(d'ora in poi, ) in amministrazione straordinaria conveniva
[...] Pt_5
in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Controparte_1
in persona dei due professionisti associati per
[...]
sentire dichiarare inefficaci ex artt. 67 comma 2° l. fall., 6 DL 347/2003 e 49
D.L.vo 270/1999 i pagamenti di Euro 11.889,64 ciascuno eseguiti da in Pt_5
data 14.06.2012 e 06.07.2012, nel semestre antecedente la pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di ammissione al concordato preventivo,
e, conseguentemente, per sentir condannare la società convenuta alla restituzione della somma complessiva di Euro 23.779,28, maggiorata degli interessi legali dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva in giudizio nel rispetto del termine di cui all'art. 166 c.p.c. il sopra menzionato, che invocava il rigetto della Controparte_1
domanda rilevando come l' attrice non avesse fornito prova dei pagamenti, Pt_6
che peraltro non ricadevano nel c.d. periodo sospetto, e della scientia decoctionis.
Con sentenza n. 14464/2021 pubblicata il 16.09.2021 il Tribunale adito respingeva la domanda di , evidenziando come i pagamenti di cui Pt_5
trattasi si collocavano nel c.d. periodo sospetto di cui all'art. 67 comma 2° l. fall., che, come nel caso di specie in cui alla domanda di ammissione al concordato preventivo avevano fatto seguito l'assoggettamento dell'Ente all'amministrazione straordinaria e la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, deve essere computato a ritroso a far data dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo (intervenuta il
25.10.2012), ritenendo tuttavia non sufficienti gli elementi indiziari forniti dall' attrice per la dimostrazione della scientia decoctionis dell'accipiens (le Pt_6
r.g. n. 6267/2021 3 notizie di stampa sulla crisi di e delle strutture sanitarie che ad essa Pt_5
facevano capo e l'emissione di decreti ingiuntivi).
Avverso l'indicata sentenza, notificata il 21.09.2021, ha interposto tempestivamente appello , che ha formulato le conclusioni riportate in Pt_5
epigrafe ed ha articolato un unico motivo di gravame, dolendosi della valutazione effettuata dal tribunale in ordine all'elemento soggettivo della spiegata azione, che avrebbe ingiustificatamente escluso la rilevanza indiziaria della rassegna stampa, formata peraltro in misura prevalente da quotidiani e riviste a tiratura nazionale e non locale, e che non avrebbe tenuto conto del fatto, riconosciuto dagli stessi appellati, che gli architetti e CP_1 CP_1
avevano predisposto le perizie di stima degli immobili di ubicati in Pt_5
Cantù ed in Erba, finalizzate alla presentazione della domanda di concordato preventivo.
In data 12.01.2022 si è tempestivamente costituito il
[...]
nella persona dei due Controparte_1
professionisti associati, che ha chiesto il rigetto dell'appello per la sua infondatezza, rilevando come la pubblicazione di articoli di stampa può assumere valore indiziante la sussistenza della scientia decoctionis solo se accompagnata da altri indizi e come l'incarico per la predisposizione delle perizie di stima degli immobili brianzoli, utilizzato per la prima volta nell'atto di appello come argomento dimostrativo della consapevolezza dello stato di insolvenza, fosse stato conferito in data successiva all'effettuazione dei due pagamenti revocandi.
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
Il secondo degli argomenti in forza dei quali l' ppellante ha sollecitato la Pt_6
revisione dell'accertamento sull'elemento soggettivo della spiegata azione compiuto dal Giudice di prime cure – l'avere l'Arch. e l'Arch. CP_1 CP_1
ricevuto un incarico per la predisposizione di perizie di stima di immobili di proprietà di funzionali alla presentazione della domanda di ammissione Pt_5
alla procedura di concordato preventivo - è stato per la prima volta introdotto nell'atto di appello, non avendone mai fatto cenno l'originaria parte attrice nell'atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. e nemmeno nei successivi scritti difensivi del giudizio di primo grado. Ora, tale r.g. n. 6267/2021 4 nuova allegazione incontra il divieto sancito dall'art. 345 c.p.c., che non riguarda solo le domande e le eccezioni in senso stretto, ma involge anche le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, giacché l'ammissione delle stesse in questa sede trasformerebbe il giudizio di appello da mera “revisio prioris instantiae” in “iudicium novum”, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (così, Cass. n. 9211/2022, conf. Cass. n. 22357/2019,
Cass. n. 2529/2018). E' appena il caso di rilevare peraltro che tale argomento è comunque infondato, non essendovi prova alcuna che l'incarico conferito agli architetti e fosse anteriore ai pagamenti di cui si controverte CP_1 CP_1
(eseguiti nei mesi di giugno e luglio 2012), tenuto conto che la domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva di presentazione del piano e della proposta concordataria venne formulata da successivamente, nel Pt_5
mese di ottobre dell'anno 2012.
Venendo ora all'esame dell'unico argomento indiziario che l' appellante Pt_6
ha posto a fondamento della sua domanda nel rispetto delle barriere preclusive di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c., la diffusione da parte delle maggiori testate giornalistiche nazionali e della stampa locale di notizie allarmanti sulla situazione finanziaria di negli anni precedenti all'assoggettamento Pt_5
dell'Ente all'amministrazione straordinaria, occorre innanzitutto premettere che, come correttamente evidenziato dalla stessa parte, la prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens, risolvendosi nella prova di un fatto interno psichico, non può essere fornita in via diretta ma deve necessariamente fondarsi su elementi indiziari, purché gli stessi siano gravi, precisi e concordanti (v. Cass. n. 504/2016, Cass. n. 14978/2007), e che la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del soggetto che riceve il pagamento “dev'essere effettiva e non meramente potenziale, non risultando pertanto sufficiente la mera conoscibilità dei sintomi rivelatori dello stato di decozione, ma occorrendo la prova di concreti elementi di collegamento con i predetti sintomi, dai quali possa desumersi che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i segnali della situazione di dissesto in cui versava il debitore” (così, Cass. n. 25635/2017; conf.
Cass. n. 23650/2021, Cass. n. 3336/2015, Cass. n. 17286/2014, Cass. n. 6686/2012).
r.g. n. 6267/2021 5 Il ragionamento presuntivo del giudice non deve essere poi ancorato ad un parametro astratto, ma deve tener conto delle condizioni economiche ed organizzative nelle quali si trova ad operare l'accipiens. A tal riguardo, è noto che la rilevanza dimostrativa dei dati contabili può essere affermata al cospetto di imprenditori, come ad esempio gli istituti di credito, che abbiano la disponibilità di mezzi ed informazioni tali da consentire loro di verificare, in modo autonomo e tecnicamente qualificato, la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del loro debitore (v. Cass. n. 25635/2017). Caratteristica questa che, come correttamente rilevato nella sentenza appellata, certamente non si attaglia ad uno studio professionale associato costituito tra due architetti.
Quanto al rilievo dimostrativo delle notizie diffuse dagli organi di stampa sullo stato di decozione del solvens, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel riconoscerlo alla stregua di presunzione semplice, sulla base del rilievo che, pur non esistendo un dovere dell'operatore commerciale di lettura della stampa, nazionale e locale, una notevole parte della popolazione, compresa quella che dirige o che collabora nell'attività d'impresa, sia solita consultare la stampa ed informarsi di quanto essa pubblica per sua utilità o anche solo per curiosità (così, Cass. n. 3299/2017; v. anche Cass. n. 4762/2007, n.
1719/2001 e n. 699/1997). Senonché, la valenza dimostrativa di tale elemento indiziario è strettamente correlata alle caratteristiche della campagna di stampa, ed in particolare al “numero di notizie pubblicate, il loro carattere nazionale o meno, la descrizione della gravità della situazione ivi rappresentata e la dovizia dei particolari in esse contenuti, tutti argomenti idonei per determinare se l'accipiens sia venuto o meno a conoscenza della crisi dell'impresa” (così, Cass. n. 23650/2021, conf. Cass. n.
17292/2022, Cass. n. 10908/2023), e la capacità di dimostrare la sussistenza della scientia decoctionis deve essere apprezzata unitamente ad altri elementi indiziari, quali ad esempio i protesti o la pendenza di procedure esecutive immobiliari o il ritiro del credito bancario (v. Cass. n. 3299/2017, Cass. n. 4762/2007, Corte
Appello Roma, 28.06.2023).
Ora, nel caso di specie, al di là del corretto rilievo del Giudice di prime cure circa la diffusione solo locale di alcuni articoli (come, ad esempio, “S. Carlo – Idi lavoratori sul tetto”, “Niente stipendio al San Carlo e all'Idi Medici e Infermieri bloccano l' ”, “Al San Carlo medici sui tetti Il Pd a Intervenga”, Per_1 Per_2
r.g. n. 6267/2021 6 [.. pubblicati sulle edizioni romane de La Repubblica, Il Corriere della Sera,
mentre altri articoli sono comparsi in siti online, come RomaToday, CP_2
OkRoma, che riportano notizie di cronaca locale) sì da escludere ragionevolmente che gli architetti e i quali vivono ed CP_1 CP_1
esercitano la loro professione nel Comasco, possano esserne venuti a conoscenza, deve riconoscersi valenza non univocamente indiziante lo stato di insolvenza e l'attualità di detto stato all'epoca dei pagamenti di cui si controverte alle pubblicazioni prodotte dall nel giudizio di primo grado, Pt_6
incentrate più sulle condotte distrattive dell'ex manager Controparte_3
che sull'irreversibile incapacità dell' a far fronte ai propri impegni. Se, Pt_7
infatti, alcuni di questi articoli, peraltro quelli temporalmente più lontani dai fatti di causa, come “Vaticano, il frate ha fatto crack”, pubblicato su L'Espresso il 27.10.2011, o “Sanità, lo spettro del San Raffaele sull'Ospedale IDI di Roma”, pubblicato lo stesso giorno su , si concentrano anche Controparte_4
sull'allarmante situazione debitoria della Provincia, altri, quelli peraltro più vicini ai pagamenti oggetto della domanda (come “Caso Idi nei guai il prete boss”, uscito su L'Espresso dell'08.06.2012, o il coevo “Idi, indagato l'ex manager”, pubblicato su Il Corriere della Sera) fanno esplicito riferimento a tentativi di salvataggio dell'Ente religioso, come un prestito ricevuto da una banca straniera che avrebbe consentito il pagamento degli stipendi arretrati dei dipendenti, lasciando intendere che la crisi fosse tutt'altro che irreversibile.
La non univocità e la non precisione delle informazioni ricavabili dalla rassegna stampa e la mancanza di ulteriori elementi da cui poter desumere che i due professionisti lombardi al momento di ricevere i pagamenti fossero a conoscenza dello stato di insolvenza di impongono la conferma della Pt_5
sentenza di primo grado.
La condanna alle spese, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM
55/2014 come modificato dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n.
115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
r.g. n. 6267/2021 7 1) rigetta l'appello;
2) condanna l' appellante a rifondere all'appellato le spese di lite da Pt_6
questa anticipate, che si liquidano in Euro 2.800,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
13.03.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6267/2021 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 6267 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 31.07.2024 e vertente
TRA
Parte_1
P.I.C.F.I.C.
[...] [...]
, con sede in Roma, Viale Liegi n. Parte_2
14 (C.F. ), in persona dei Commissari P.IVA_1 Parte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Stefano Crisci
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei professionisti associati Arch.
[...] P.IVA_2
e Arch. rappresentato e difeso dall'Avv CP_1 Controparte_1
Vanda Cappelletti
APPELLATO
r.g. n. 6267/2021 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante)
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta e disattesa, accogliere il presente appello e, in riforma della Sentenza n.
14464/2021 del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Fallimentare, pubblicata in data
16/09/2021, notificata in data 21/09/2021, accertare e dichiarare la sussistenza in capo all'Appellato, del presupposto soggettivo della c.d. scientia decoctionis di cui all'art.
67, comma 2 L.F. e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate dalla
[...]
Parte_4
nel primo grado di giudizio, come di seguito riportate: “ In via
[...]
principale – dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori della procedura di amministrazione straordinaria della e, conseguentemente, revocare – ai sensi Pt_5
e per gli effetti dell'art. 6 del D.L. 347 del 2003 – i pagamenti come meglio descritti al punto 6 del presente atto e pari alla complessiva somma di Euro 23.779,28 effettuati dalla in bonis poi assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria Pt_5
nei confronti del soggetto convenuto, condannando quest'ultimo, per l'effetto, a pagare in favore dell'esponente attrice la somma di Euro 23.779,28 oltre agli interessi moratori dalla domanda sino al giorno dell'effettivo soddisfo;
In ogni caso: – condannare il soggetto convenuto alla rifusione in favore dell'esponente attrice delle spese e dei compensi di causa, oltre spese generali, Iva e Cassa Avvocati”.
– si chiede, in ogni caso, la condanna dell'Appellato al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato)
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis
IN PRINCIPALITA': respingere l'impugnazione proposta perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 14464/2021 del Tribunale
Ordinario di Roma, Sezione XIV Fallimentare, pubblicata in data 16.09.2021 e notificata in data 21.09.2021.
Con la rifusione delle spese di giudizio oltre accessori (spese generali 15%, CNA e IVA).
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'impugnazione proposta, limitare la dichiarazione di inefficacia nei confronti della
r.g. n. 6267/2021 2 massa dei creditori della procedura di amministrazione straordinaria della , la Pt_5
revoca e la condanna ai pagamenti alle somme effettivamente percepite dal
[...]
e documentate in causa”. Controparte_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
La Parte_1
(d'ora in poi, ) in amministrazione straordinaria conveniva
[...] Pt_5
in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Controparte_1
in persona dei due professionisti associati per
[...]
sentire dichiarare inefficaci ex artt. 67 comma 2° l. fall., 6 DL 347/2003 e 49
D.L.vo 270/1999 i pagamenti di Euro 11.889,64 ciascuno eseguiti da in Pt_5
data 14.06.2012 e 06.07.2012, nel semestre antecedente la pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di ammissione al concordato preventivo,
e, conseguentemente, per sentir condannare la società convenuta alla restituzione della somma complessiva di Euro 23.779,28, maggiorata degli interessi legali dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva in giudizio nel rispetto del termine di cui all'art. 166 c.p.c. il sopra menzionato, che invocava il rigetto della Controparte_1
domanda rilevando come l' attrice non avesse fornito prova dei pagamenti, Pt_6
che peraltro non ricadevano nel c.d. periodo sospetto, e della scientia decoctionis.
Con sentenza n. 14464/2021 pubblicata il 16.09.2021 il Tribunale adito respingeva la domanda di , evidenziando come i pagamenti di cui Pt_5
trattasi si collocavano nel c.d. periodo sospetto di cui all'art. 67 comma 2° l. fall., che, come nel caso di specie in cui alla domanda di ammissione al concordato preventivo avevano fatto seguito l'assoggettamento dell'Ente all'amministrazione straordinaria e la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, deve essere computato a ritroso a far data dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo (intervenuta il
25.10.2012), ritenendo tuttavia non sufficienti gli elementi indiziari forniti dall' attrice per la dimostrazione della scientia decoctionis dell'accipiens (le Pt_6
r.g. n. 6267/2021 3 notizie di stampa sulla crisi di e delle strutture sanitarie che ad essa Pt_5
facevano capo e l'emissione di decreti ingiuntivi).
Avverso l'indicata sentenza, notificata il 21.09.2021, ha interposto tempestivamente appello , che ha formulato le conclusioni riportate in Pt_5
epigrafe ed ha articolato un unico motivo di gravame, dolendosi della valutazione effettuata dal tribunale in ordine all'elemento soggettivo della spiegata azione, che avrebbe ingiustificatamente escluso la rilevanza indiziaria della rassegna stampa, formata peraltro in misura prevalente da quotidiani e riviste a tiratura nazionale e non locale, e che non avrebbe tenuto conto del fatto, riconosciuto dagli stessi appellati, che gli architetti e CP_1 CP_1
avevano predisposto le perizie di stima degli immobili di ubicati in Pt_5
Cantù ed in Erba, finalizzate alla presentazione della domanda di concordato preventivo.
In data 12.01.2022 si è tempestivamente costituito il
[...]
nella persona dei due Controparte_1
professionisti associati, che ha chiesto il rigetto dell'appello per la sua infondatezza, rilevando come la pubblicazione di articoli di stampa può assumere valore indiziante la sussistenza della scientia decoctionis solo se accompagnata da altri indizi e come l'incarico per la predisposizione delle perizie di stima degli immobili brianzoli, utilizzato per la prima volta nell'atto di appello come argomento dimostrativo della consapevolezza dello stato di insolvenza, fosse stato conferito in data successiva all'effettuazione dei due pagamenti revocandi.
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
Il secondo degli argomenti in forza dei quali l' ppellante ha sollecitato la Pt_6
revisione dell'accertamento sull'elemento soggettivo della spiegata azione compiuto dal Giudice di prime cure – l'avere l'Arch. e l'Arch. CP_1 CP_1
ricevuto un incarico per la predisposizione di perizie di stima di immobili di proprietà di funzionali alla presentazione della domanda di ammissione Pt_5
alla procedura di concordato preventivo - è stato per la prima volta introdotto nell'atto di appello, non avendone mai fatto cenno l'originaria parte attrice nell'atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. e nemmeno nei successivi scritti difensivi del giudizio di primo grado. Ora, tale r.g. n. 6267/2021 4 nuova allegazione incontra il divieto sancito dall'art. 345 c.p.c., che non riguarda solo le domande e le eccezioni in senso stretto, ma involge anche le allegazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, giacché l'ammissione delle stesse in questa sede trasformerebbe il giudizio di appello da mera “revisio prioris instantiae” in “iudicium novum”, modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale (così, Cass. n. 9211/2022, conf. Cass. n. 22357/2019,
Cass. n. 2529/2018). E' appena il caso di rilevare peraltro che tale argomento è comunque infondato, non essendovi prova alcuna che l'incarico conferito agli architetti e fosse anteriore ai pagamenti di cui si controverte CP_1 CP_1
(eseguiti nei mesi di giugno e luglio 2012), tenuto conto che la domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva di presentazione del piano e della proposta concordataria venne formulata da successivamente, nel Pt_5
mese di ottobre dell'anno 2012.
Venendo ora all'esame dell'unico argomento indiziario che l' appellante Pt_6
ha posto a fondamento della sua domanda nel rispetto delle barriere preclusive di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c., la diffusione da parte delle maggiori testate giornalistiche nazionali e della stampa locale di notizie allarmanti sulla situazione finanziaria di negli anni precedenti all'assoggettamento Pt_5
dell'Ente all'amministrazione straordinaria, occorre innanzitutto premettere che, come correttamente evidenziato dalla stessa parte, la prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens, risolvendosi nella prova di un fatto interno psichico, non può essere fornita in via diretta ma deve necessariamente fondarsi su elementi indiziari, purché gli stessi siano gravi, precisi e concordanti (v. Cass. n. 504/2016, Cass. n. 14978/2007), e che la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del soggetto che riceve il pagamento “dev'essere effettiva e non meramente potenziale, non risultando pertanto sufficiente la mera conoscibilità dei sintomi rivelatori dello stato di decozione, ma occorrendo la prova di concreti elementi di collegamento con i predetti sintomi, dai quali possa desumersi che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i segnali della situazione di dissesto in cui versava il debitore” (così, Cass. n. 25635/2017; conf.
Cass. n. 23650/2021, Cass. n. 3336/2015, Cass. n. 17286/2014, Cass. n. 6686/2012).
r.g. n. 6267/2021 5 Il ragionamento presuntivo del giudice non deve essere poi ancorato ad un parametro astratto, ma deve tener conto delle condizioni economiche ed organizzative nelle quali si trova ad operare l'accipiens. A tal riguardo, è noto che la rilevanza dimostrativa dei dati contabili può essere affermata al cospetto di imprenditori, come ad esempio gli istituti di credito, che abbiano la disponibilità di mezzi ed informazioni tali da consentire loro di verificare, in modo autonomo e tecnicamente qualificato, la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del loro debitore (v. Cass. n. 25635/2017). Caratteristica questa che, come correttamente rilevato nella sentenza appellata, certamente non si attaglia ad uno studio professionale associato costituito tra due architetti.
Quanto al rilievo dimostrativo delle notizie diffuse dagli organi di stampa sullo stato di decozione del solvens, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel riconoscerlo alla stregua di presunzione semplice, sulla base del rilievo che, pur non esistendo un dovere dell'operatore commerciale di lettura della stampa, nazionale e locale, una notevole parte della popolazione, compresa quella che dirige o che collabora nell'attività d'impresa, sia solita consultare la stampa ed informarsi di quanto essa pubblica per sua utilità o anche solo per curiosità (così, Cass. n. 3299/2017; v. anche Cass. n. 4762/2007, n.
1719/2001 e n. 699/1997). Senonché, la valenza dimostrativa di tale elemento indiziario è strettamente correlata alle caratteristiche della campagna di stampa, ed in particolare al “numero di notizie pubblicate, il loro carattere nazionale o meno, la descrizione della gravità della situazione ivi rappresentata e la dovizia dei particolari in esse contenuti, tutti argomenti idonei per determinare se l'accipiens sia venuto o meno a conoscenza della crisi dell'impresa” (così, Cass. n. 23650/2021, conf. Cass. n.
17292/2022, Cass. n. 10908/2023), e la capacità di dimostrare la sussistenza della scientia decoctionis deve essere apprezzata unitamente ad altri elementi indiziari, quali ad esempio i protesti o la pendenza di procedure esecutive immobiliari o il ritiro del credito bancario (v. Cass. n. 3299/2017, Cass. n. 4762/2007, Corte
Appello Roma, 28.06.2023).
Ora, nel caso di specie, al di là del corretto rilievo del Giudice di prime cure circa la diffusione solo locale di alcuni articoli (come, ad esempio, “S. Carlo – Idi lavoratori sul tetto”, “Niente stipendio al San Carlo e all'Idi Medici e Infermieri bloccano l' ”, “Al San Carlo medici sui tetti Il Pd a Intervenga”, Per_1 Per_2
r.g. n. 6267/2021 6 [.. pubblicati sulle edizioni romane de La Repubblica, Il Corriere della Sera,
mentre altri articoli sono comparsi in siti online, come RomaToday, CP_2
OkRoma, che riportano notizie di cronaca locale) sì da escludere ragionevolmente che gli architetti e i quali vivono ed CP_1 CP_1
esercitano la loro professione nel Comasco, possano esserne venuti a conoscenza, deve riconoscersi valenza non univocamente indiziante lo stato di insolvenza e l'attualità di detto stato all'epoca dei pagamenti di cui si controverte alle pubblicazioni prodotte dall nel giudizio di primo grado, Pt_6
incentrate più sulle condotte distrattive dell'ex manager Controparte_3
che sull'irreversibile incapacità dell' a far fronte ai propri impegni. Se, Pt_7
infatti, alcuni di questi articoli, peraltro quelli temporalmente più lontani dai fatti di causa, come “Vaticano, il frate ha fatto crack”, pubblicato su L'Espresso il 27.10.2011, o “Sanità, lo spettro del San Raffaele sull'Ospedale IDI di Roma”, pubblicato lo stesso giorno su , si concentrano anche Controparte_4
sull'allarmante situazione debitoria della Provincia, altri, quelli peraltro più vicini ai pagamenti oggetto della domanda (come “Caso Idi nei guai il prete boss”, uscito su L'Espresso dell'08.06.2012, o il coevo “Idi, indagato l'ex manager”, pubblicato su Il Corriere della Sera) fanno esplicito riferimento a tentativi di salvataggio dell'Ente religioso, come un prestito ricevuto da una banca straniera che avrebbe consentito il pagamento degli stipendi arretrati dei dipendenti, lasciando intendere che la crisi fosse tutt'altro che irreversibile.
La non univocità e la non precisione delle informazioni ricavabili dalla rassegna stampa e la mancanza di ulteriori elementi da cui poter desumere che i due professionisti lombardi al momento di ricevere i pagamenti fossero a conoscenza dello stato di insolvenza di impongono la conferma della Pt_5
sentenza di primo grado.
La condanna alle spese, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM
55/2014 come modificato dal DM 147/2022, segue la soccombenza.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n.
115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
r.g. n. 6267/2021 7 1) rigetta l'appello;
2) condanna l' appellante a rifondere all'appellato le spese di lite da Pt_6
questa anticipate, che si liquidano in Euro 2.800,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
13.03.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
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