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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/05/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
RG 516/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 516/2025, avente per oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili”, promossa
DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Esposito, presso il cui C.F._2
studio sono elettivamente domiciliati;
RICORRENTI con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta depositate in data 11/04/2025, di seguito riportate:
“a. Le parti continueranno a vivere separate, con obbligo di reciproco rispetto
b. La casa coniugale sita in Ossi (SS) via Giovanni Mura 2/B resta assegnata alla che la Pt_1
abita con la figlia maggiorenne non economicamente indipendente. Per_1
c. A titolo di mantenimento per la figlia il padre verserà presso il domicilio della madre, Per_1 entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno mensile anticipato di €. 250,00 (duecentocinquanta) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
pagina 1 di 2 d. Saranno inoltre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie – come da linee guida Cnf 2017 – nell'interesse della figlia Per_1
e. Spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in OSSI (SS) in data 24/01/1987.
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso introduttivo confermate nelle Note per la trattazione scritta depositate in data 11/04/2025 come riportate in epigrafe e le conferma.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 13/02/2025 dai signori e ogni diversa istanza ed Parte_2 Parte_1
eccezione disattesa od assorbita, così provvede: dichiara
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_2
in OSSI (SS) in data 24/01/1987 trascritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1
Comune di OSSI (SS) per l'Anno 1987 – Numero 2 – Parte II – Serie A – Ufficio 1 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OSSI (SS) di procedere alla trascrizione della presente sentenza conferma le condizioni economiche, come in epigrafe, formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 11/04/2025, compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 19.05.2025 Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 516/2025, avente per oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili”, promossa
DA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Esposito, presso il cui C.F._2
studio sono elettivamente domiciliati;
RICORRENTI con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta depositate in data 11/04/2025, di seguito riportate:
“a. Le parti continueranno a vivere separate, con obbligo di reciproco rispetto
b. La casa coniugale sita in Ossi (SS) via Giovanni Mura 2/B resta assegnata alla che la Pt_1
abita con la figlia maggiorenne non economicamente indipendente. Per_1
c. A titolo di mantenimento per la figlia il padre verserà presso il domicilio della madre, Per_1 entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno mensile anticipato di €. 250,00 (duecentocinquanta) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
pagina 1 di 2 d. Saranno inoltre a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie – come da linee guida Cnf 2017 – nell'interesse della figlia Per_1
e. Spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in OSSI (SS) in data 24/01/1987.
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso introduttivo confermate nelle Note per la trattazione scritta depositate in data 11/04/2025 come riportate in epigrafe e le conferma.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il 13/02/2025 dai signori e ogni diversa istanza ed Parte_2 Parte_1
eccezione disattesa od assorbita, così provvede: dichiara
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_2
in OSSI (SS) in data 24/01/1987 trascritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1
Comune di OSSI (SS) per l'Anno 1987 – Numero 2 – Parte II – Serie A – Ufficio 1 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OSSI (SS) di procedere alla trascrizione della presente sentenza conferma le condizioni economiche, come in epigrafe, formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 11/04/2025, compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 19.05.2025 Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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