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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 05/08/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZIONE I CIVILE
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati: Dott. Augusto SABATINI Presidente Dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 259/2022 R.G., vertente tra
nato il [...] c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Messina, via Dogali 50, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Biondo dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura alle liti rilasciata in calce su foglio separato all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE e
con sede in Gioiosa Marea Controparte_1
tempore, c.f. P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Orlando e Giosuè procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello elettivamente domiciliato presso i loro domicili digitali e Email_1 Email_2
DENTALE e c.f. Controparte_2 C.F._2
APPELLATO
.
*** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 182/2022 (n. 101/2015 R.G.) del Tribunale di Patti del 15.03.2022, avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 All'udienza del 18.11.2024 tenuta in “trattazione cartolare” con note ritualmente depositate i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa fosse decisa.
Il procuratore della parte appellante riportandosi alle conclusioni dell'atto d'appello ha così concluso:
“I) Confermare l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che in relazione alla gara d'appello indetta dall con atto deliberativo n. 3335 del13 dicembre 2010 ad oggetto la progettazione esecutiva ed Parte_2 esec i efficientamento energetico dei di Leonforte e di Piazza Armerina, l'Ing. Parte_3
in qualità di progettista <in e alla procedura d'appalto unitamente al parte_1 quindi titolare dell'attività professionale posta a base di gara controparte_1 esecutiva, audit energetico) ed in ottemperanza quanto statuito nella scrittura privata dell'1 aprile 2011 con il persona del legale rappresentante pro tempore, ha proceduto ello esecutivo dell'audit energetico quest'ultimo collegato che dette prestazioni sono state correttamente svolte, così come da certificazione atti dei preposti organi tecnico – amministrativi;
ii) ritenere dichiarare all'ing. non è stato mai corrisposto dal , l'importo € 6.500,< i>
[...] Controparte_1 ento della progettazione definiti ntemente condannare il
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'Ing. Controparte_1 Parte_1 5.788,17, importo comprensivo di I.V.A. e R.A. , dovuto per la pro
[...] va (senza che sa sottratto quello di € 6.500,00 dovuto per la progettazione definitiva perché mai corrisposto) oltre ad € 92.933,50 /per audit energetico) somma comprensiva di I.V.A. e R.A. come da fattura pro-forma n. 20/2014 del 2 dicembre 2014, il tutto maggiorato degli interessi legali di mora e/o del risarcimento del danno patito così come specificato in atti, disponendone ove ritenuto dovuto, il cumulo di dette voci, configurandosi, in difetto, un indebito arricchimento in favore del appellato ed in danno CP_1 dell'appellante; IV) Condannare i contendenti in solido al pagamento delle s rari del presente grado di giudizio ”.
Il procuratore di parte appellata riportandosi alle Controparte_1 conclusioni della comparsa di rispos clusioni:
“ 1.Ammettere in rito il presente appello;
2. Accogliere il primo motivo di appello incidentale proposto
riguardante gli accordi intercorsi con scritture del 13.05.2011 tra l'Ing. Controparte_1 Controparte
ed il Geol. e per l'effetto accertare quanto dovuto a
Parte_1 Controparte_3 nista p ata, sulla arrativa, ammettendo, occorrendo in via istruttoria, consulenza tecnica d'ufficio come da richiesta articolata in narrativa;
3. Accogliere il secondo motivo di appello incidentale proposto dal in merito alla scrittura del 1.4.2011 Controparte_1 intercorsa tra le parti, per quanto richiesto dall'Ing. per
Parte_1 progettazione definitiva, esecutiva ed audit energetico nella misura di €. 407.737,06, am rra in via istruttoria, consulenza tecnica d'ufficio come da richiesta articolata in narrativa;
4. Nel merito rigettare, per quanto in narrativa, il I° motivo di appello proposto da riguardante quanto preteso
Parte_1 dall'Ing. nella misura di €. 92.933,50 al lo Energetico confermando la
Parte_1 sentenza l'effetto ritenere e dichiarare dovuto tale importo al Controparte_1
5. Nel merito ancora rigettare, per quanto in narrativa, il III° motivo d
[...] so richiesto per interessi legali di mora, maggior danno e rivalutazione, confermando la sentenza sul punto, e per l'effetto ritenere e dichiarare non dovuto alcunché per i predetti titoli e per qualunque altra voce;
6. Condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva, come per legge con distrazione a favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con citazione in appello notificata il 13.04.2022 ha impugnato Parte_1 avanti a questa Corte d'Appello, nei confronti Controparte_1
e di la sentenza indi
[...] Controparte_2
e de cogliendo parzialmente la domanda attorea proposta con il giudizio iscritto al n. 101/2015 R.G., ha così statuito:
“ Dichiara il diritto di al pagamento del compenso per l'opera professionale Parte_1 svolta in favore del;
2. Condanna il Controparte_1 Controparte_1 al pagamento, in favore di , per le causali di cui in motivazione ed al punto Parte_1 precedente, della complessiv o 309.288,17 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
3. Rigetta ogni altra domanda;
4. Condanna il Controparte_4 al pagamento, in favore di
[...] Parte_1 liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, ed euro 607,00 per spese vive, ponendole per tre quarti a carico del e per il restante CP_1 quarto a carico del CP_2
L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto con l'accoglimento del gravame, in riforma della sentenza appellata, dichiararsi che allo stesso non era mai stato corrisposto il compenso di € 6.500,00 per lo svolgimento della progettazione definitiva, quindi dichiarare e conseguentemente condannare il al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante ale non deve essere detratto l'importo di € 6.500,00) oltre al pagamento di € 92.933,50 (per audit energetico) come da fattura pro-forma n. 20/2014 del 2 dicembre 2014 oltre gli interessi mora e/o del risarcimento del danno patito e condannare gli appellati in via tra loro solidale al pagamento delle spese e degli onorari.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 25.07.2022 si è costituito il il quale con appello incidentale, Controparte_1 premessi gli ti al progetto con scritture del 13.05.2011, ha chiesto accertarsi quanto rispettivamente dovuto anche dall'Ing. e dal Geologo in relazione Controparte_2 Controparte_3 all'attività a loro prestata ondo motivo d'appello incidentale rigettare quanto chiesto dall'appellante in relazione al conferimento incarico dell'1.4.2011 rigettando la richiesta di pagamento di € 407.737,06 per le causali indicate, ammettendo C.T.U. per i motivi esposti in narrativa. Nel merito ha contestato i motivi d'appello chiedendo il rigetto del primo motivo relativo al pagamento di € 92.933,50 per l'Audit energetico nonché il rigetto del terzo motivo d'appello riguardo il pagamento degli interessi di mora, maggior danno e rivalutazione dichiarando non dovuto alcunché a tale titolo, e condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
3 All'udienza del 5.5.2023 la Corte, preso atto che nelle note di trattazione le parti avevano chiesto un rinvio per la precisazione delle conclusioni, ha fissato per tale incombenza l'udienza dell'1.04.2024, quindi successivamente rinviata all'udienza del 18.11.2024 ove ha assunto la causa in decisione con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive a sensi dell'art. 190 c.p.c.. Le parti hanno depositato scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Deve premettersi che agli atti del fascicolo telematico non v'è prova dell'avvenuta notifica dell'appello anche all'appellato ; Controparte_2 tuttavia, la circostanza non è rilevante alla trattazione del gravame poiché trattasi di un rapporto scindibile e l'appellante non ha formulato alcuna domanda nei confronti dello stesso appellato.
A tal proposito è appena il caso di precisare che non può ritenersi sufficiente la produzione della copia fotostatica della ricevuta di trasmissione atti via PEC (c.d. “velina”). E' noto, invero, che nel caso di notifica telematica, la prova dell'avvenuta notifica, mediante deposito telematico negli atti di causa, è costituita dal deposito telematico della copia dell'atto notificato, della ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, così come dettato dal combinato disposto degli art. 3 bis comma 3 della L. 53/94 e dell'art. 19 bis comma 5 delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014 (che a sua volta prevede che “La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione;
i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.”);
§ 2. Nel merito, va precisato che con ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
[...]
conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1 ondannare al pagamento ltre accessori, per compensi professionali relativi alla redazione del progetto definitivo, di quello esecutivo e dell'audit energetico relativo alla gara d'appalto Part indetta dall' con atto deliberativo n. 3335 del 13 dicembre 2010. Pt_4
Assumeva il ricorrente che in relazione alla gara pubblica d'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico dei presidi ospedalieri di Leonforte e Piazza Armerina aveva ricevuto mandato dal di redigere la progettazione definitiva e successiva progettazione CP_1 ese aso di aggiudicazione. L'incarico era stato conferito poiché il
4 ricorrente era in possesso - a pena di esclusione - di tutti i requisiti tecnico professionali per la redazione del progetto richiesto dal bando.
L' in conseguenza dell'approvazione del progetto definitivo, Parte_5 ri concorrenti alla gara, aggiudicava l'appalto all'ATI costituita dal (mandante) e dal Controparte_1 Controparte_5
del 28.12.2012
[...] to del ribasso del prezzo di gara per il valore di € 3.188.555,96 oltre gli oneri della progettazione esecutiva per € 258.842,76 e dell'audit energetico per
€ 76.175,00 e così per un totale del prezzo dell'appalto di € 3.523.573,72.
Il ricorrente, quindi, redigeva il progetto esecutivo e unitamente all'audit lo inviava all' con nota del 29.03.2013, quest'ultima avviava la Parte_5 procedura progettazione esecutiva redigendo i relativi verbali, pervenendo così alla validazione del progetto esecutivo che quindi veniva approvato dalla Conferenza Speciale dei Servizi con nota dell'Ufficio del Genio Civile di del 19.12.2013. Pt_5 Part L' provve ertanto al pagamento in favore del delle CP_1 prestazioni professionali risultanti dal progetto esecutivo relativi alla sua redazione pari ad € 315.788,17 comprensivo di i.v.a. ed € 92.933,50 per l'Audit energetico. Quindi, l' in virtù degli accordi pattuiti ha chiesto al Pt_1 CP_1 il pagamento dei su pensi per gli importi come sopra indicati richiesta gli venivano opposte motivazioni a suo giudizio non conducenti tanto da determinarsi a procedere giudiziariamente.
Il nel costituirsi in giudizio ha contestato le deduzioni avversarie, ha CP_1 ec mmissibilità del ricorso, ha formulato domande riconvenzionali di risarcimento danni e quindi la compensazione con l'importo eventualmente dovuto.
Interveniva in giudizio anche , altro professionista che Controparte_2 sarebbe stato incaricato del pr iava al rigetto del ricorso ed inoltre ha proposto azione di risarcimento per i danni causati dal ricorrente e chiesto l'accertamento del compenso a lui spettate e la condanna alle spese del giudizio.
Il Giudice di prime cure, modificato il rito da sommario ad ordinario, e rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio dei confronti dell' Parte_5 all'esito della istruzione documentale ha emesso la sentenz d'appello.
§
Passando alla trattazione dei motivi di appello, appare opportuno, per ragioni di sistematicità trattare preliminarmente i due motivi posti a fondamento dell'appello incidentale.
5 § 3. APPELLO INCIDENTALE. SULLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA PROGETTISTI E SULLA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL COMPENSO DELL'ING. FRANCESCO OTERI
Con il primo motivo d'appello incidentale si duole il Controparte_1
che il giudice di prime cure avrebbe errato nel r
[...] Pt_1 creditore dell'intero importo liquidato dalla committente per i compensi professionali del progetto in quanto, in contrario, tale mandato sarebbe divenuto inefficace poiché il avrebbe Controparte_1 successivamente conferito l'incaric Controparte_2
(giovane professionista) e Dott , (geologo). Controparte_3 Tale incarico (non prodotto in tito agli stessi attraverso un costituendo raggruppamento temporaneo tra professionisti (RTP) la elaborazione del progetto sulla scorta delle loro rispettive competenze - sino a Part darne comunicazione alla stessa di stazione appaltante, con nota del Pt_5 13.05.2011. In conseguenza, assume il , l'incarico originariamente conferito al CP_1 solo Ing. dell'1.04.2 e divenuto inefficace e privo di alcun Pt_1 effetto tenuto altresì conto che gli elaborati al progetto definitivo venivano Part inviati all' di il 13.05.2011 con la sottoscrizione di tutti e tre i Pt_5 professio Tale circostanza, rilevava il , rappresentava per lo stesso l'unica CP_1 fonte di obbligazione nei confronti del costituendo raggruppamento temporaneo tra i professionisti e reso, per l'effetto, inefficace il mandato precedentemente conferito al solo a nulla valendo la circostanza che Pt_1 Part l' non avesse chiesto in fase orazione del progetto definitivo la costituzione del raggruppamento temporaneo tra professionisti.
Si duole l'appellante incidentale che il Tribunale abbia omesso ogni motivazione circa il mancato accoglimento dell'eccezione e non ha tenuto conto che pur se è mancata costituzione del raggruppamento temporaneo tra professionisti, l'ing. in spregio agli impegni assunti aveva interloquito e Pt_1 agito come singolo ista e sottoscritto da solo gli elaborati al progetto. Il ha quindi chiesto ammettersi c.t.u. tecnica al fine di quantificare CP_1 la percentuale delle competenze spettanti ad ogni tecnico per le attività svolte, alla luce dell'incarico congiunto che a loro sarebbe stato affidato.
Il motivo è infondato. Emerge, infatti, sia dai documenti in atti che dalla documentazione tecnica esaminata ed ammessa che la progettazione esecutiva è quella redatta e Part realizzata esclusivamente dall'Ing. Oteri fatti pervenire alla committente il 28-29.03.2013 e che riceveva parere favorevole in linea tecnica da part responsabile del procedimento ed otteneva l'approvazione della Conferenza
6 Speciale dei servizi dell'11.07.2013 notificata dall'Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di ai soggetti interessati. Pt_5
L'ing. ntestato l'eccezione di controparte, escludendo il Pt_1 conferi di un ulteriore mandato da parte del , nonché CP_1
l'avvenuta costituzione di un nuovo raggruppamento temporaneo tra professionisti (ancora costituenda nelle note del 13.05.2011) affermando che la nota del 13.05.2011 era stata inviata nel timore che per una errata interpretazione del bando di gara il progetto doveva necessariamente essere redatto da un raggruppamento temporaneo tra professionisti e che quindi in sua mancanza la partecipazione alla gara sarebbe stata invalidata. Successivamente tale evenienza era risultata infondata, tanto da non essersi proceduto alla formalizzazione del raggruppamento temporaneo tra professionisti né al conferimento del conseguente incarico agli stessi del quale non v'è traccia in atti.
Le dichiarazioni contenute nella nota del 13.05.011 inviata all' - Parte_5 contrariamente a quanto assunto dal appellato - non assumono CP_1 nessun obbligo a suo carico in quanto nferimento d'incarico risulta dallo stesso assegnato al costituendo raggruppamento temporaneo tra professionisti, né quindi l'Ing. è risultato inadempiente abusando della Pt_1 sua posizione rispetto agli altri professionisti.
Con il secondo motivo d'appello incidentale si duole il che il CP_1 Tribunale con la sentenza impugnata statuendo la dovut somme richieste dall'Ing. abbia omesso ogni motivazione in ordine alle censure Pt_1 svolte dal in ordine al compenso effettivamente spettante al CP_1 professioni conto che questi non è creditore dell'intero compenso per l'attività progettuale così come erogata dall' in quanto il Parte_5 Giudice di prime cure avrebbe dovuto tenere conto dell'apporto degli altri professionisti intervenuti dello svolgimento dell'incarico. Assume, altresì, che la soluzione adottata in sentenza è errata in quanto anche dallo stesso conferimento d'incarico dell'1.04.2011, ove ritenuto efficace, se riguardo ai primi due commi dell'art. 3 il corrispettivo per la redazione del progetto definitivo era di € 6.500,00 nel caso invece di aggiudicazione andava liquidata la sola progettazione esecutiva e non invece quanto corrisposto dalla stazione appaltante che comprendeva tutte le fasi progettuali nelle quali dovevano differenziarsi le rispettive distinte competenze professionali tra professionisti e per la quale chiedeva ammettersi la consulenza tecnica d'ufficio. Peraltro, rilevava che il comma 3 dell'art. 3 della scrittura dell'1.04.2011 rimandava al “compenso offerto in fase di partecipazione” il cui tenore letterale del termine non può essere assimilato in toto alle somme offerte a tale titolo dall'impresa per tutte le fasi indicate nel bando di gara. Assume il che per il calcolo del compenso spettante all'Oteri si CP_1 sarebbe dovuto quantificare sia per la fase della progettazione definitiva che
7 per quella esecutiva, spettante allo stesso e agli altri tecnici intervenuti, attraverso la tariffa professionale degli Ingegneri ed Architetti. Ciò in quanto dell'intero importo corrisposto dalla stazione appaltante vi sarebbero anche altre prestazioni professionali (progettazione esecutiva e servizi oggetti a ribasso).
Anche il secondo motivo d'appello non può trovare accoglimento. Invero dall'interpretazione letterale del conferimento d'incarico dell'1.4.2011 emerge ben chiaro che il compenso per l'attività svolta dal professionista era composta da due fasi: la prima per la predisposizione di un progetto definitivo che consentisse la partecipazione alla gara ben determinata in € 6.500,00 e la seconda - meramente eventuale - quantificata nel “compenso che verrà specificatamente offerto in fase di partecipazione” che è sostanzialmente costituito dalle somme erogate a titolo dalla stazione appaltante intendendo per esso tutta l'attività svolta dall'Ing. e liquidata dalla stazione appaltante Pt_1 sulla scorta del progetto esecutivo aborati tecnici e dell'audit energetico esaminati ed approvati;
ne è prova la previsione di restituzione dell'importo di
€ 6.500,00 concordato per la sola fase di partecipazione alla gara d'appalto intendendo così esattamente quantificato l'importo dei compensi al professionista in tutto quanto sarebbe stato riconosciuto dall' a Parte_5 tale titolo risultante dal progetto esecutivo e dove era ben determinato. Non si comprende in contrario, ove si dovese dar credito alla tesi prospettata dall'appellante incidentale, sia la necessità di detrarre da tali somme (quindi ben riferibili alla liquidazione risultante dal progetto esecutivo) di quanto avrebbe ricevuto dal professionista per la progettazione relativa alla partecipazione alla gara, sia quella di dover ricorrere alle tariffe professionali quando dall'incarico ricevuto il compenso nella accezione suddetta era stato ben predeterminato consensualmente dal committente e dal professionista con l'espressione “tutto quanto”. L'interpretazione assunta da parte del non appare altresì CP_1 condivisibile posto che non aveva alcun sens e un accordo nel quale se per la prima fase il compenso del progetto era stato puntualmente quantificato, per quello esecutivo invece, compreso l'audit, la sua quantificazione sarebbe rimasta indeterminata e quindi con l'onere del professionista di ricorso alle tariffe professionali. Una tale interpretazione non sarebbe aderente a quanto pattuito tra le parti e comunque illogica e priva di alcun argomento giustificativo.
Non si condivide pertanto quanto allegato dal secondo il quale CP_1 andrebbe ammessa consulenza tecnica d'uffi a determinare il compenso sulla scorta delle tariffe professionali, posto che nel caso in esame v'è già un titolo (incarico dell'1.4.2011) liberamente convenuto tra le parti le cui fasi e condizioni dell'accordo sono ben espressi e determinati anche riguardo l'audit energetico.
8 Peraltro, anche a voler prestare credito alla tesi del , una consulenza CP_1 tecnica sull'ammontare del compenso dovuto in ba e professionali e sul relativo riparto per ciascun professionista sarebbe inammissibile sia perché non è stato costituito il raggruppamento temporaneo tra professionisti (che avrebbe regolato il riparto dei compensi a loro rispettivamente dovuto), sia perché non v'è agli atti alcun conferimento di incarico agli stessi, e in ultimo perché la c.t.u. avrebbe così carattere meramente esplorativo non essendo stati allegati i fatti e le circostanze comprovanti la partecipazione di questo o quel professionista alle varie fasi del progetto e alle modalità in cui gli stessi si sarebbero dovuti ripartire i relativi compensi che avrebbero dovuto invece essere contenuti nel formalizzando raggruppamento temporaneo tra professionisti, mai costituito.
§§
§ 4. APPELLO PRINCIPALE.
1. IN RELAZIONE AL CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE E SULLA ILLEGITTIMA SOTTRAZIONE DI € 6.500,00 DALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Con il primo motivo di gravame la parte appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha erroneamente confinato la misura del quantum non riconoscendo al professionista l'audit energetico nell'ambito della progettazione esecutiva pur non disconoscendone il suo corretto espletamento in esecuzione del mandato ricevuto. L'appellante assume di aver ricevuto l'incarico perché egli era un soggetto qualificato quale progettista all'esecuzione di tutte le prestazioni professionali indicate dagli atti di gara che richiedevano particolari requisiti dallo stesso posseduti.
Con il secondo motivo di gravame si duole che il giudice di prime cure abbia detratto l'importo di € 6.500,00 pari al compenso della progettazione per la partecipazione alla gara senza che lo stesso sia mai stato corrisposto dal né che ove contestato fosse prodotta in giudizio la prova Controparte_1 nto. In particolare, ha eccepito che il progetto esecutivo e l'audit energetico redatti in sede di progettazione definitiva per partecipare alla gara è un elaborato ben diverso da quelli eseguiti dopo l'aggiudicazione della gara, in quanto se il primo progetto è un elaborato di massima, quello esecutivo invece diviene l'elaborazione di uno studio accurato del comportamento del sistema edificio impianto, redatto in base alle specifiche di legge e alle norme tecniche di riferimento. Il mandato professionale dell'1.04.2011 prevedeva l'esecuzione dell'incarico di due fasi: la prima aveva riguardo alla progettazione definitiva da presentare in sede di partecipazione alla gara contenente: a) una relazione con i criteri
9 utilizzati nelle scelte progettuali, b) gli elaborati grafici delle principali caratteristiche delle opere da realizzare, c) lo studio di impatto ambientale, d) i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti, e) il disciplinare degli elementi prestazionali tecnici ed economici previsti in progetto, f) il cronoprogramma g) il computo metrico non estimativo h) l'audit energetico. La seconda fase – meramente eventuale - avrebbe riguardato in caso di aggiudicazione della gara), tutta la progettazione esecutiva del progetto ivi compreso l'audit energetico di quella svolta per la partecipazione alla gara di cui infra. E se per la prima fase il compenso complessivo pattuito era di € 6.500,00 compreso di ogni spesa ed onere, nel caso eventuale di aggiudicazione della gara la misura del compenso sarebbe stato con la somma equivalente a quella che verrà specificatamente offerta (al in fase di partecipazione (evidentemente CP_1 risultante dal progetto esecutivo approv tto di un importo pari al corrispettivo della progettazione definitiva (di partecipazione alla gara) che sarà trattenuto dall'impresa. Peraltro, assume l'appellante, i compensi della progettazione esecutiva non sono mai stati contestati dal nella stessa corrispondenza intercorsa CP_1 prima del giudizio ed il prog ivo, come documento in atti, era stato da lui trasmesso all' con nota del 29.03.2013 ed oggetto del verbale Parte_5 Part di verifica del 7.05. sponsabile del procedimento dell' Anche l'audit energetico era stato trasmesso all' in pari data. Parte_5 Le missive del Genio civile con le quali veniv e la conferenza dei servizi del 24.6.2013 e del 19.09.2013 erano state inviate al progettista Ing.
dall'Asp di così come dalla stessa era pervenuta Pt_1 Pt_5 Parte_6
l'attestazione del Responsabile unico del procedimento della corretta esecuzione del professionista appellante in qualità di unico progettista incaricato.
Da tali elementi documentali apparirebbe ben chiaro, secondo l'appellante principale, che il compenso era stato determinato tra le parti per la sola fase di partecipazione alla gara in € 6.500,00 e che solo nel caso di eventuale aggiudicazione esso non si sarebbe cumulato con le somme offerte per la progettazione esecutiva tanto da dover essere detratto da tale importo che è Part quello corrispondente alle somme corrisposte dall' Agli atti prodotti v'è anche la prova che l'Azien nitaria committente ha versato al la somma € 315.788,17 per la Controparte_1 progettazione esecutiva ed € 92.933,50 per l'audit energetico, oggetto anch'esso delle prestazioni professionali eseguite, somme risultanti e quantificate sulla scorta del progetto esecutivo approvato. Conseguentemente l'appellante assume che il suo credito ammonterebbe a complessive € 408.721,67 senza dover essere sottratto l'importo di € 6.500.00 in quanto lo stesso non era mai stato corrisposto dal , così pure CP_1 dovrebbe essergli riconosciuto il compenso per l'Audi o liquidato Part dall' e regolarmente corrisposto al dall'ente appaltante. Controparte_1
10 I motivi d'appello sono fondati.
Dall'esame degli atti prodotti emerge senza alcun ragionevole dubbio sia l'An della domanda pari al compenso professionale maturato sia il Quantum inequivocabilmente contenuto nella lettera d'incarico dell'1.04.2011 in ciò “che verrà specificatamente offerto (al in fase di partecipazione” alla gara. CP_1
D'altra parte, trattasi di una obbligazione contrattuale nella quale il creditore ha dato prova compiuta del suo titolo e dell'avvenuto incasso da parte del delle somme a tale titolo riscosse e del conseguente inadempimento CP_1 nque, onere di parte debitrice di fornire la prova di aver estinto la sua obbligazione e/o di non dovere tutto o parte di essa per responsabilità dello stesso creditore.
Va, invero, osservato che nei termini sopra invocati dall'appellante deve interpretarsi la clausola contrattuale di cui all'art. 3 secondo cui “la progettazione esecutiva sarà remunerata con il compenso (al professionista) che verrà specificatamente offerto (al ) in fase CP_1 di partecipazione, al netto di un importo pari al ivo della progettazione definitiva che sarà trattenuto dall'impresa”, nel senso che appare chiara la volontà delle parti di determinare -in caso di aggiudicazione della gara- in forma cumulativa le prestazioni dovute al professionista, quantificandole nella complessiva somma offerta (al ) in fase di CP_1 partecipazione, lasciando indenne il delle so almente già CP_1 versate per la progettazione definitiv ersate).
Insomma, la somma destinata al progetto esecutivo doveva essere appannaggio esclusivo del professionista, ragionando altrimenti (ossia nel senso fatto proprio dal giudice di prime cure) si priverebbe il tecnico di una parte del concordato consenso.
Né risulta provato l'avvenuto pagamento dell'importo concordato a titolo di progettazione definitiva (€. 6.500,00) da parte del in guisa tale da CP_1 giustificare la disposta sottrazione di esso dal totale.
In ordine al secondo profilo, il contratto prevedeva il corrispettivo anche per la redazione dell'audit energetico in fase di partecipazione alla gara e tale incarico è stato mantenuto ed eseguito dal professionista anche nella fase successiva tanto da essere stato regolarmente liquidato dalla stazione appaltante (la cui redazione a cura del professionista non è messa in dubbio, così come non è messo in dubbio l'importo che la stazione appaltante ha erogato per tale causale all'ATI).
La relativa quantificazione dell'audit in questa sede non può che essere Part rapportata all'importo corrisposto dall' al appellato, Pt_4 CP_1
11 determinandosi in caso contrario un indebito arricchimento da parte del appellato che avrebbe incamerato somme per attività in realtà svolte CP_1
l caso di specie dall'odierno appellante.
Ne deriva che l'importo totale dovuto dal Controparte_1 all'odierno appellante, , va quantificato, in luogo di €. Parte_1 309.288,17 (liquidati c i primo grado) in complessivi €. 408.721,67, di cui € 315.788,17 per la progettazione esecutiva ed € 92.933,50 per l'audit energetico ed in tal senso va quindi riformata la pronuncia impugnata.
2. SUGLI INTERESSI LEGALI E IL MAGGIOR DANNO.
Con il terzo motivo d'appello si duole l'appellante che il Giudice di prime cure ha erroneamente condannato la parte appellata al pagamento degli interessi legali e anziché gli interessi di mora ai sensi del D. lgs. 231/2002 richiesti dopo il mutamento di rito da sommario ad ordinario con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c...
La doglianza è fondata.
“In tema di interessi da ritardo di pagamento, nella nozione di transazione commerciale rilevante ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. e dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002 - intesa quale contratto di scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo - vanno ricomprese tutte le prestazioni di servizio, non avendo le disposizioni introdotto un nuovo tipo contrattuale ma solo riassunto il "genus" dei contratti ai quali si applica, tra i quali va incluso, pertanto, anche il contratto d'opera professionale.” (Cass. Civ. Sez.
2 - Ordinanza n. 1265 del 19/01/2025 Rv. 673560 - 01)
“In tema di crediti professionali, è ingiustificatamente dilatoria la condotta del debitore che contesta in giudizio l'esistenza, in tutto o in parte, del credito ovvero gli elementi essenziali del rapporto, pur in presenza di prove che invece ne confermano l'esistenza, cosicché, essendovi colpevole ritardo nell'adempimento, gli interessi moratori sono dovuti dalla domanda, sebbene limitatamente alla parte di credito non contestata, ovvero a quella accertata all'esito del giudizio”. (Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 33198 del 18/12/2024 Rv. 673463 - 01)
“In base alla formulazione letterale degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, la disciplina contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti d'opera professionale tra il professionista e l'ente pubblico territoriale. La spettanza degli interessi moratori, tuttavia, non è automatica, poiché ai fini del relativo riconoscimento il giudice deve verificare, come prescritto dall'art. 3 del menzionato d.lgs., che il ritardo nel pagamento non sia stato determinato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore”. (Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28151 del 31/10/2019 Rv. 655754 - 01)
Nella vicenda in esame emerge dagli atti che nessuna impossibilità della prestazione era derivata da causa non imputabile al debitore in quanto la
12 richiesta dell'appellante è successiva all'accredito delle somme ricevute dal onerato al pagamento nei confronti del Controparte_1
Sono pertanto dovuti gli interessi moratori ai sensi del D.lgs. 231/2002 con decorrenza dalla domanda giudiziaria tenuto conto che la modifica all'art. 1284 c.c. è entrata in vigore a far data dall'11.12.2014 e che il giudizio di primo grado è stato instaurato successivamente, nell'anno 2015.
Va rigettata la richiesta di maggior danno di cui all'art. 1224 2°comma c.p.c. in relazione all'aggravio degli interessi di mora ai quali si sarebbe esposto l'appellante per il pagamento dei contratti di mutuo, perché non adeguatamente provato il nesso causale tra la circostanza allegata e l'inadempimento della società appellata, in quanto non v'è prova in atti della impossibilità di aver potuto far fronte all'adempimento delle obbligazioni assunte con altro reddito e/o risorse patrimoniali.
Per tali motivi l'appello principale può -nei limiti suddetti- trovare accoglimento, mentre deve essere rigettato l'appello incidentale.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza posta a carico della parte appellata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate secondo i valori tra minimi e medi del D.M. 147/2022, in relazione allo scaglione di valore della causa (€ 52.000,00/ € 250.000,00) in complessivi € 10.400,00 oltre rimb. forfett. 15%, i.v.a. e c.p.a. così dovuti € 2.200,00 per studio, € 1.500,00 per introduttiva, € 3.200,00 per trattazione, € 3.500,00 per la fase decisionale.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte“… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”,con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” fermo restando che compete esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed
13 eccezione sull'appello proposto da con atto di citazione in Parte_1 appello notificato il 13.04.2022, ne Controparte_1 in persona del suo legale rappresenta
[...] [...]
, avverso la sentenza n. 182/2022 (n. 101/2015 R CP_2
Tribunale di Patti del 15.03.2022 così statuisce: a) In accoglimento dell'appello principale in parte qua e in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante re di della complessiva somma di € 408.721,67 – per le causali Parte_1 di tiva- oltre gli interessi di mora di cui al D. lgs. 231/2002 a far data dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
b) Rigetta l'appello incidentale e conferma per il resto la sentenza di primo grado;
c) Condanna il in persona del suo legale Controparte_1 rappresentan e di delle Parte_1 spese processuali del presente giudizio liquidate co in € 10.400,00 oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato. Dà atto che la parte appellante in via incidentale, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio, il 23.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
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