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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13832 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
[...] nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
Antonio Salierno presso il quale elettivamente domicilia in RT (NA) alla Via
Dalbono, n.15
E
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Russo presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale isola E/5,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.07.2024, e Parte_1 Pt_2
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 26.06.1999,
[...]
e che dalla loro unione erano nati i figli (nata a [...] il [...]), Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ed (nato a Per_2
Napoli il 14.08.2006), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 13.04.2015, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. cronol. 4465/2015 del 23.06.2015 reso nel procedimento RG 33651/2014, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con note di trattazione scritta, depositate in data 22.01.2025, a seguito dei rilievi formulati dal PM, le parti modificavano la regolamentazione relativa ai figli, dando atto che, nelle more del procedimento, anche il figlio era divenuto Per_2 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente;
il PM esprimeva pertanto parere favorevole all'accoglimento del ricorso ed il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L.
6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come modificate con note di trattazione scritta:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Napoli il
26.06.1999, con atto trascritto il 1999, n. 177, Parte II, serie A, presso l'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Napoli (NA) e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Napoli di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio;
2) il figlio , che al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso per il divorzio Per_2 era minorenne, oggi è divenuto maggiorenne. Lo stesso, per sua scelta, continuerà ad abitare presso la casa della madre in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Aldo
Moro n. 33; - il IG. corrisponderà alla IG.ra , quale contributo Parte_1 Parte_2 per le spese relative al mantenimento del figlio maggiorenne ma non Per_2 economicamente autonomo, la somma di € 280,00 (duecentottanta/00) mensili, con decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso, da rivalutarsi anno per anno, secondo gli indici ISTAT, che si impegna a versare, a mezzo bonifico bancario sul C/C bancario intestato alla IG.ra il cui codice IBAN è già in possesso del Parte_2
IG. Pt_1
- il IG. corrisponderà, altresì, alla IG.ra , quale Parte_1 Parte_2 contributo spontaneo per “collaborare” alle spese di vitto e alloggio che la stessa sostiene per la figlia che, sebbene maggiorenne ed economicamente Per_1 autonoma, continua, per sua espressa scelta, ad abitare presso la madre, la somma di € 100,00 (cento/00) mensili, con decorrenza dalla data del deposito del presente ricorso, da rivalutarsi anno per anno, secondo gli indici ISTAT, che si impegna a versare, a mezzo bonifico bancario sul C/C bancario intestato alla IG.ra Pt_2
il cui codice IBAN è già in suo possesso;
[...]
3) tutte le spese straordinarie per il figlio saranno corrisposte da entrambi Per_2
i genitori nella misura del 50%. Per dette spese le parti faranno riferimento al
Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati di Napoli sottoscritto il 12.03.2018, che le parti dichiarano di averne preso visione e, pertanto, di ben conoscere;
4) i coniugi sono economicamente autosufficienti, pertanto alcun assegno di mantenimento sarà corrisposto l'uno in favore dell'altro;
5) le spese legali relative a tale procedimento sono interamente compensate”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il 26.06.1999 (atto n. 177, p. II, s. A, sez. B, reg. Atti
Matrimonio anno 1999);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso, come modificate con note di trattazione scritta;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/2/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino