Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 304/2024
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 304/2024 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Bartolomeo Parte_1
Torchetti e Michele Scarola
- Appellante -
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa come in atti dagli avv.ti Vittorio Colomba e Valentina Zanni
- Appellata -
*******
OGGETTO: “Opposizione a precetto (art. 615, I° comma c.p.c.)”.
dell'udienza del 28.1.2025 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – Il 25.9.2006 all'epoca coniuge di , ha stipulato un Persona_1 Parte_1
contratto di finanziamento con . per l'acquisito di un'autovettura. Pt_2 CP_2
1.1. – Sul contratto di finanziamento risultano apposte le firme di in qualità di Parte_1
coobbligata alla restituzione del mutuo di € 23.564,10.
2. – Per effetto di alcune operazioni di cessione di crediti “in blocco”, il 27.5.2016
[...]
è divenuta titolare del credito vantato dalla società che aveva concesso il prestito. CP_1
3. – Su ricorso ex art. 633 cpc di , con decreto monitorio n. 1368/2020 Controparte_1
emesso il 24.9.2020, il Tribunale di Trani ha ingiunto a il pagamento della somma di € Parte_1
26.006,73, oltre interessi e spese del procedimento.
4. – Con atto di citazione notificato il 17.11.2020 l'ingiunta ha proposto opposizione ex art. 645 cpc, disconoscendo le firme apposte sul contratto di finanziamento ed eccependone la nullità,
concludendo per la revoca del provvedimento monitorio.
5. – La società ingiungente si è costituita in giudizio ed ha chiesto la reiezione dell'opposizione.
6. – L'adito Tribunale di Trani ha istruito la causa con ctu grafologica, al fine di accertare la riconducibilità delle firme contestate in capo all'opponente.
7. – Con sentenza ex art. 281-sexies n. 1413/2023, pronunciata il 28.9.2023, il GU ha revocato il d.i., ha interamente compensato fra le parti le spese processuali ed ha posto a loro carico solidale quelle di ctu sulla scorta della seguente motivazione: “La CTU espletata ha
consentito di escludere che la sottoscrizione del contratto appartiene all'opponente. Gli argomenti
critici portati alla relazione da parte dell'opposta (scarsa risalenza, rispetto alla sottoscrizione,
delle scritture di comparazione e marginali analogie di scrittura) non appaiono sufficienti a
scalfire il risultato. Rigettata pertanto la domanda di pagamento, le spese legali meritano
2 compensazione per l'eccezionale ragione che l'opposta non ha potuto avere tempestivo accesso
agli atti dell'indagine penale che ha avuto a sua volta per risultato l'apocrifia della sottoscrizione.
Le spese di CTU restano a carico delle parti in solido”.
8. – Avverso la sentenza ha proposto appello, articolato in un unico motivo, Parte_1
eccependo la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc, per avere il primo giudice compensato illegittimamente le spese processuali. Pertanto, ne ha chiesto la riforma parziale,
limitatamente al capo 2) del dispositivo, contenente la statuizione relativa agli oneri economici del giudizio.
9. – ha resistito al gravame, concludendo per il suo rigetto in ragione Controparte_1
della correttezza della motivazione racchiusa nella decisione impugnata.
10. – Concesso il termine per il deposito di note difensive conclusive, all'udienza del
28.1.2024 il Collegio ha riservato la causa in decisione.
11. – L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
12. – Dall'esame degli atti e dei documenti di causa emerge che: a) con raccomandata a/r del
20.10.2020, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, Parte_1
ha presentato denuncia-querela nei confronti dell'ex coniuge per il reato di
[...] Persona_1
tentata truffa, esponendo che lo stesso, in occasione della conclusione del contratto di finanziamento del 25.9.2006, a sua insaputa, le sottrasse i documenti personali e reddituali e successivamente appose falsamente le sue firme negli appositi spazi della richiesta di prestito riservati alle sottoscrizioni del fideiussore-coobbligato; b) con decreto ex artt. 552 cpp e 159 co. 1
disp. att. cpp del 27.9.2021 il Pm presso il Tribunale di Trani ha disposto la citazione diretta a giudizio di per i reati di cui agli artt. 56, 81, 640 e 494 cod. pen., per aver sostituito Persona_1
“illegittimamente la propria persona a quella del coniuge;
in particolare, Parte_1
utilizzando i dati personali di quest'ultima a lui noti…ed opponendo (“recte”: apponendo, nde)
3 firme false a nome di quest'ultima, stipulava, in data 25.09.06, un contratto di finanziamento per
l'erogazione di un mutuo di euro 23.564,10 con la Consum.it spa…”.
12.1. – Nel verbale di udienza del 26.5.2022 relativo al giudizio di opposizione ex art. 645
cpc, esitato nella sentenza odiernamente impugnata, è dato leggere quanto di seguito testualmente trascritto: “I procuratori delle parti si riportano a tutte le rispettive domande, eccezioni ed istanze.
In particolare chiedono di valutare l'acquisizione della relazione di consulenza disposta dal PM
nel proc. penale anche in via propedeutica rispetto alla CTU”.
12.2. – Pur a fronte di tale concorde richiesta di acquisizione della relazione di ctu svolta nel procedimento penale, il giudice del Tribunale di Trani, con ordinanza del 7.6.2022, ha ritenuto di disporre analoga ctu grafologica, al fine di accertare l'apocrifia o l'autenticità delle firme della coobbligata presenti sul contratto di finanziamento, fra l'altro delegando la dr.ssa Persona_2
all'acquisizione della “relazione di consulenza della grafologa dott.ssa espletata in sede Per_3
penale”.
12.3. – si è difesa in appello sostenendo che versa in una situazione di Controparte_1
buona fede in quanto, stante la perfetta sovrapponibilità della firma apposta da sulla Parte_1
procura alle liti a margine dell'atto di citazione in opposizione rispetto alle (peraltro risalenti)
sottoscrizioni rinvenibili sul contratto di finanziamento, non poteva accorgersi della loro apocrifia;
che ha formulato al giudice del Tribunale di Trani istanza ex art. 210 cpc volta ad ottenere l'esibizione della consulenza grafologica depositata nel procedimento penale;
che tanto avrebbe evitato la rinnovazione del medesimo mezzo istruttorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, consentendo l'utilizzo della prova raccolta nel diverso giudizio;
che , pur Parte_1
essendone a conoscenza, non ha condiviso gli esiti dell'indagine svolta dall'esperta nel procedimento penale, né si è attivata per acquisire e produrre quella relazione tecnica benché
avesse agevole disponibilità dei relativi atti in quanto persona offesa dal reato, ciò in ossequio al principio di lealtà e probità processuale;
che, in definitiva, è corretta la statuizione di
4 compensazione delle spese del primo grado in presenza dell'eccezionalità della ragione di non aver potuto avere tempestivo accesso agli atti d'indagine penale.
13. – Orbene, nella controversia in esame il regime delle spese è regolato dalla norma vigente all'epoca di instaurazione del giudizio (anno 2020), ossia l'art. 92 co. 2 cpc nel testo attualmente applicabile, in base al quale le spese possono essere compensate, parzialmente o per intero, “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata
o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. A tali ipotesi tipizzate dal legislatore dev'essere aggiunta, per effetto della sentenza additiva di accoglimento della Corte
Costituzionale 19.4.2018 n. 77, quella in cui “sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali
ragioni”, le quali possono essere individuate in “altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa
ratio giustificativa” che sorregge le ipotesi tassativamente previste dall'art. 92 co. 2 cpc, esse cioè
potendo riguardare situazioni, verificatesi nel processo, che consistano in eventi del tutto imprevisti ed imprevedibili per la parte che agisce o resiste in giudizio.
13.1. – Invero, la circostanza che “l'opposta non ha potuto avere tempestivo accesso agli atti
dell'indagine penale”, diversamente da quanto ha ritenuto il primo giudice con un ragionamento alquanto contraddittorio, non può integrare un'altra analoga grave ed eccezionale ragione, secondo il principio affermato dal Giudice delle Leggi, per almeno due concorrenti motivi: 1) anche ove l'attrice avesse posto a disposizione della controparte e depositato nel giudizio di opposizione a d.i.
la relazione di ctu espletata nel procedimento penale, non per ciò solo si sarebbe evitato lo svolgimento di analogo accertamento grafologico in sede civile, come è reso evidente dal fatto che il GU, nonostante le parti nel verbale di udienza del 26.5.2022 avessero chiesto l'acquisizione dell'elaborato posto a fondamento dell'azione penale, ha nondimeno ritenuto di procedere ugualmente alla rinnovazione dell'indagine in sede civile, probabilmente reputando necessario raccogliere ulteriori elementi confermativi del carattere aprocrifo delle sottoscrizioni: ciò, da un lato, esclude che nella condotta processuale dell'opponente (che, come detto, al pari della parte avversaria, ha chiesto al GU di acquisire la relazione tecnica svolta nel procedimento penale)
5 possano essere rintracciati profili di rimproverabilità; dall'altro, lato, comunque, stante l'autonoma decisione del giudicante di far luogo all'indagine grafologica, è fattore interruttivo di ogni eventuale nesso di causalità tra il comportamento ipoteticamente contrario alle regole processuali assunto in giudizio da e la ctu disposta dal Tribunale di Trani, la quale, del resto, non Parte_1
costituisce un mezzo di prova in senso proprio, essendo la sua ammissione rimessa al prudente apprezzamento del giudice;
2) la sintetica motivazione contenuta nella pronunzia appellata – “La
CTU espletata ha consentito di escludere che la sottoscrizione del contratto appartiene
all'opponente. Gli argomenti critici portati alla relazione da parte dell'opposta (scarsa risalenza,
rispetto alla sottoscrizione, delle scritture di comparazione e marginali analogie di scrittura) non
appaiono sufficienti a scalfire il risultato” – finisce per svelare l'insostenibilità della tesi difensiva della società appellata, secondo cui la produzione in giudizio delle ctu svolta nel procedimento penale l'avrebbe indotta a desistere dalla posizione di contrasto e resistenza, giacché “
[...]
risulta aver sollevato obiezioni e critiche al responso dell'ausiliare nominato nel CP_1
giudizio civile nonostante lo stesso sia perfettamente coincidente con quello rassegnato dall'esperta incaricata nel procedimento penale, onde l'opposta prevedibilmente ed “a fortiori”
avrebbe rivolto contestazioni alla relazione di ctu predisposta da quest'ultima professionista nel caso detto elaborato avesse costituito l'unico elemento di carattere istruttorio (prova cd. “atipica”)
idoneo a consentire la formazione del convincimento del giudice civile.
14. – Pertanto, in accoglimento della proposta impugnazione, l'appellata va condannata al pagamento delle spese del primo grado, da liquidarsi secondo gli importi minimi dello scaglione in cui è ricompreso il valore della causa (da € 26.001,00 ad € 52.000,00), tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate dalle parti e della sua definizione sulla scorta dell'accertamento grafologico.
15. – Inoltre, le spese di ctu devono gravare, in via definitiva, a carico esclusivo della società
appellata.
6 16. – Infine, le spese del grado di impugnazione, in considerazione della modesta complessità dell'unica questione prospettata da , possono essere analogamente liquidate Parte_1
secondo i parametri forensi minimi dello scaglione da € 1.101,00 fino ad € 5.200,00 (giacché in tale “range” è da ritenersi incluso il valore della controversia in appello, circoscritta alla pronunzia relativa alle spese legali di primo grado, determinate in € 3.809,00, oltre al contributo unificato pari € 259,00 ed altri esborsi che, comunque, non fanno ascendere il valore della causa oltre il limite di € 5.200,00).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione dell'8.3.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 1413/2023, pubblicata il
28.9.2024, nei confronti di “ , così provvede: Controparte_1
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo 2) del dispositivo della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese e competenze legali del giudizio di primo grado, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge, nonché esborsi come documentati “ex actis”,
con distrazione ex art. 93 cpc in favore dei difensori dell'opponente;
2) pone definitivamente a carico della società appellata le spese di ctu, come liquidate nel corso del giudizio di primo grado;
3) condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese e competenze legali del giudizio di appello, che si liquidano in € 1.458,00 per compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge, nonché esborsi come documentati “ex actis”,
con distrazione ex art. 93 cpc in favore dei difensori dell'appellante.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
7 Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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