Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3457 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, esaminati gli atti della causa n. 14535/2024 di R.G.; rilevato che l'udienza di discussione è stata sostituita, ex artt. 127 ter e 128, comma 1, c.p.c., con un termine sino alla data odierna per il deposito di note scritte;
lette le note depositate in data 07.04.2025, con cui il ha concluso “per l'integrale CP_1 accoglimento della domanda con vittoria di spese ed onorari di causa con attribuzione”; lette le note depositate in data 04.04.2025, con cui l ha Controparte_2 rassegnato le seguenti conclusioni: 1) In rito, dichiarare la tardività e l'inammissibilità dell'azione proposta;
2) In subordine, dichiarare l'opposizione inammissibile per le ragioni di cui in comparsa;
3) sempre in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell in merito all'impugnativa della Sanz.amm. D.P.R. Controparte_2
30/6/65, n.1124 elencata in premessa;
4) In via ulteriormente gradata e nel merito, rigettare
l'opposizione perché infondata in fatto e diritto stante la regolarità della notifica degli atti impugnati, nonché l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione;
5)Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
6) In caso di eventuale soccombenza, condannare il solo Ente impositore senza vincolo di solidarietà, stante il corretto operato del Concessionario e la mancanza di litisconsorzio necessario, in subordine compensare le spese stante la natura del giudizio; lette le note depositate in data 07.04.2025, con cui l ha rassegnato le seguenti CP_3 conclusioni: a) in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile, per violazione del comma
4-bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 come interpretato dalla Suprema Corte di
Cassazione (S.U. sentenza 26283/22) e dell'art 617 c.pc., stante la tardività, il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c del ricorrente, nonchè il difetto di legittimazione passiva dell constatata la corretta notifica degli atti Controparte_4 presupposti e definitivi emessi dallo stesso;
b) in via subordinata rigettare, perché infondato, in fatto ed in diritto, il ricorso ex adverso proposto e confermare il provvedimento opposto nella sua immediata esecutività; c) condannare il ricorrente alla rifusione delle spese di causa, da liquidarsi ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. e dell'art. 9 comma 2 D.Lgs. 14 settembre
2015, n. 149 o disporne la compensazione in caso di accertati vizi di notifica della cartella imputabili all'ente di riscossione; tenuto conto del disposto dell'art. 127 ter ultimo comma c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. i), n. 3, del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, definisce la presente controversia mediante il deposito della seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa introdotta con ricorso avverso cartella di pagamento, depositato in data 28.06.2024
e notificato ex art. 6, comma 8, del d.lgs. 150/2011 in data 23.07.2024
DA
1
Grazia Ferrara
(Avv. Grazia Ferrara)
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. e P.Iva elettivamente Controparte_2 P.IVA_1 domiciliata in alla via Ponte di Tappia n. 47 presso lo studio dell'Avv. Pamela Maietta CP_4
(Avv. Pamela Maietta)
RESISTENTE nonché di in persona del direttore pro Controparte_5 CP_4 tempore, elettivamente domiciliato in via Amerigo Vespucci n. 172 CP_4
(funzionario dott. Controparte_6
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689 del 24/11/1981, depositato in data 28.06.2024, ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
07120240075776508000, notificata a mezzo p.e.c. in data 29.05.2024, con la quale gli è stato ingiunto il pagamento di complessivi € 430,38.
Dall'esame della cartella si evince che il titolo esecutivo alla base del credito è l'ordinanza ingiunzione n. 614/22 del 18.07.2022, emessa dall a titolo di Controparte_7 sanzione amministrativa per la violazione di norme in materia di lavoro.
A fondamento dell'opposizione, il ha eccepito: - la nullità della cartella di pagamento CP_1
(e della pretesa sanzionatoria) per mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione e del processo verbale di contestazione previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981; - il difetto di motivazione della cartella esattoriale, con conseguente lesione del suo diritto di difesa. Ciò dedotto, ha concluso per l'annullamento della cartella di pagamento e la dichiarazione di inefficacia/irregolarità degli atti sottostanti, con vittoria di spese di lite e con condanna degli enti opposti ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Nel costituirsi in giudizio, L ha contro eccepito: - Controparte_2
l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.; - la propria carenza di legittimazione passiva e la regolarità della procedura di riscossione;
- la rituale notifica a mezzo p.e.c. dell'atto impugnato;
- l'infondatezza dell'eccezione di carenza di motivazione della cartella;
- l'insussistenza dei presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c.. Ciò dedotto, ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
L si è costituito, aderendo alle difese del Controparte_8
2 concessionario per la riscossione, replicando che l'ordinanza ingiunzione n. 614/22 era stata ritualmente notificata al in data 28.07.2022 e concludendo per il rigetto CP_1 dell'opposizione.
*****
§ 2. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.
L'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per quanto riguarda i motivi con cui il ha eccepito la nullità della cartella per CP_1 mancanza di motivazione e per omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione ossia del titolo esecutivo alla base della pretesa creditoria.
Occorre, infatti, considerare che: a) nell'ambito della c.d. esecuzione esattoriale, la cartella di pagamento, prevista dall'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, svolge una funzione equiparabile all'atto di precetto (cfr. Cass., sez. III, n. 3021 del 08/02/2018; Cass., sez. VI, n. 15966 del
29/07/2016; b) con i motivi di opposizione in precedenza indicati, il ha contestato le CP_1 modalità di attuazione (il quomodo) del procedimento esattoriale, sollevando censure di carattere formale nei riguardi degli atti pre-esecutivi posti in essere dall'agente per la riscossione (per una distinzione tra opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., cfr. Cass., sez. III, n. 24047 del 13/11/2009); c)
l'opposizione agli atti è rimedio che può essere proposto anche prima dell'inizio dell'esecuzione allo scopo di far valere eventuali nullità degli atti pre-esecutivi, quali ad esempio la carenza di motivazione della cartella di pagamento (cfr. Cass., sez. VI, n. 8402 del 04/04/2018) o la mancata notifica del titolo esecutivo;
d) secondo quanto previsto dall'art. 617, comma 1, c.p.c., le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo o del precetto devono essere proposte nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dei suddetti atti.
Ebbene, la cartella di pagamento è stata notificata al in data 29.05.2024 (vedi CP_1 ricevuta di consegna della p.e.c. prodotta dall ), mentre Controparte_2
l'opposizione è stata proposta soltanto in data 28.06.2024 con il deposito del ricorso. L'iniziativa giudiziale del è dunque inammissibile, perché proposta oltre il ventesimo giorno dalla CP_9 notifica del precetto.
§ 3. I motivi con cui il ha eccepito la nullità della pretesa creditoria per mancata CP_1 notificazione dell'ordinanza ingiunzione e del verbale di contestazione sono infondati.
L ha dimostrato di aver regolarmente notificato l'ordinanza ingiunzione n. CP_3
614/2022 in data 28.07.2022, con consegna del plico nelle mani del (cfr. doc. 2; CP_1
l'avviso di ricevimento è stato anche esibito in originale all'udienza del 16.12.2024, superando in tal modo le generiche contestazioni sollevate in udienza dall'opponente).
La mancata notifica del verbale di contestazione è un vizio che, in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2011, doveva essere fatto valere, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione (cfr.
Cass., sez. lav., n. 25991 del 16/11/2020). Essendo ampiamente scaduto il suddetto termine, la questione non può più essere sollevata.
3 § 4. Nelle note per la trattazione scritta dell'udienza di discussione, il ha eccepito, CP_1 per la prima volta, la prescrizione e la decadenza, ma si tratta di eccezioni inammissibili, in quanto tardivamente sollevate, ed ha effettuato un disconoscimento della copia telematica dell'avviso di ricevimento attestante la notificazione dell'ordinanza ingiunzione, di cui non si può tener conto, trattandosi di disconoscimento non effettuato alla prima udienza successiva alla produzione del documento (cfr. Cass., sez. II, n. 19850 del 18/07/2024).
§ 5. In conclusione, per le ragioni in precedenza esposte, l'opposizione deve essere in parte dichiarata inammissibile e in parte respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri minimi stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n.
55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia, della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del disposto dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. 14/09/2015 n. 149 per quanto riguarda l . CP_3
Il ha agito con colpa grave, in quanto, da un lato, non ha rispettato il termine CP_1 perentorio previsto dall'art. 617, comma 1, c.p.c., dall'altro, ha fondato l'opposizione su una circostanza, la mancata notificazione dell'ordinanza ingiunzione, rivelatasi infondata. Pertanto,
l'opponente deve essere condannato ex art. 96, terzo comma, c.p.c. a pagare alle controparti una somma equitativamente determinata in misura pari al doppio di quanto liquidato a titolo di compenso del difensore, e deve essere condannato, ex art. 96, ultimo comma, a pagare alla cassa delle ammende € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, X sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da nella parte in cui integra Parte_1 un'opposizione agli atti ex art. 617, comma 1, c.p.c. e la rigetta nel merito per la parte in cui integra un'opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.;
b) condanna al pagamento delle spese di lite dell Parte_1 Controparte_2
, liquidate in € 332,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese
[...] forfettarie in misura pari al 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. all'Avv. Pamela Maietta;
c) condanna al pagamento delle spese di lite dell Parte_1 [...]
liquidate in € 265,60 per compenso del difensore, oltre rimborso Controparte_8 spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso e accessori di legge se dovuti;
d) letto l'art. 96, terzo comma, c.p.c., condanna a pagare € 664,00 all Parte_1 [...]
; Controparte_2
e) letto l'art. 96, terzo comma, c.p.c., condanna a pagare € 531,20 Parte_1 all Controparte_8
f) letto l'art. 96, quarto comma, c.p.c., condanna a pagare € 500,00 alla Parte_1 cassa delle ammende.
Napoli, 07.04.2025 Il Giudice (dott. U. Forziati)
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