Sentenza 23 febbraio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 23/02/2021, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/02/2021
N. 00250/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00895/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 895 del 2017, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Caterina Barbiero, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
del decreto prot. n. -OMISSIS-/cit/area IV con cui la Prefettura di Venezia ha dichiarato inammissibile l’istanza diretta ad ottenere la cittadinanza italiana, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2021 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.7.2017,-OMISSIS-ha impugnato il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Prefettura di Venezia ha dichiarato inammissibile la domanda, dalla medesima presentata, diretta ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, lett. f) della legge n. 91/1992.
Il suddetto provvedimento è stato fondato dall’Amministrazione sul rilievo che “le attestazioni, i timbri e le firme dell’Ambasciata d’Italia ad -OMISSIS- sui documenti del paese d’origine inseriti nel fascicolo elettronico dell’interessata a sostegno dell’istanza medesima, sono risultati falsificati, come attestato dalla predetta Ambasciata”.
La ricorrente, premesso di risiedere da oltre 10 anni in Italia, ha, in sintesi, formulato le seguenti censure: -come evidenziato nella memoria procedimentale, non vi sarebbe stata alcuna responsabilità della ricorrente, la quale si era affidata, in piena buona fede e dietro corrispettivo per il servizio reso, ad un soggetto terzo residente in -OMISSIS-per reperire la documentazione richiesta, soggetto indicato come affidabile da conoscenti della comunità-OMISSIS-circostanze documentabili tramite prova testimoniale; - non vi sarebbe stata possibilità di accorgersi di eventuali falsità della documentazione prodotta, né si sarebbe potuto dubitare della persona incaricata di reperire i documenti, indicata come del tutto affidabile; -l’Amministrazione avrebbe omesso qualunque istruttoria su tali specifici profili, non verificando tutte le esposte circostanze; -sarebbe stato violato l’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 in quanto l’Amministrazione non aveva assunto le chieste testimonianze e non aveva concesso il termine richiesto per produrre nuova documentazione.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale, con memoria meramente formale, ha chiesto il rigetto del ricorso.
In vista dell’udienza di discussione, la parte ricorrente ha depositato, in data 29.12.2020, note d’udienza con cui ha ribadito le proprie richieste, depositando, altresì, gli originali e le nuove certificazioni pervenute dall’Ambasciata Italiana di -OMISSIS-
Alla Pubblica Udienza del 13 gennaio 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Preliminarmente, il Collegio rileva che, nel caso in esame, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia afferente a diniego di concessione della cittadinanza per c.d. “naturalizzazione”, caratterizzata da amplissima discrezionalità dell’Amministrazione e, correlativamente, dalla sussistenza di posizioni soggettive di interesse legittimo in capo ai privati interessati, tutelabili dinanzi al giudice amministrativo (a differenza, ad esempio, dell’ipotesi di richiesta di cittadinanza “per matrimonio” di cui all’art. 5 della L. n. 91/1992, caratterizzata da diritti soggettivi degli interessati tutelabili dinanzi al giudice ordinario).
Nel merito, il ricorso non può trovare accoglimento.
Come detto, il provvedimento impugnato è fondato sulla circostanza che le attestazioni, i timbri e le sottoscrizioni dei documenti del paese d’origine prodotti in allegato all’istanza presentata dalla ricorrente sono risultati falsificati, come attestato dalla Ambasciata Italiana di -OMISSIS-
In ricorso non è sostanzialmente contestata tale circostanze in ordine alla non autenticità della documentazione, né, a seguito della comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, la ricorrente ha provveduto a depositare i prescritti documenti in originale, limitandosi a sostenere la propria buona fede, a chiedere la sospensione del procedimento e, comunque, ad insistere per l’accoglimento della propria domanda.
Dunque, il provvedimento impugnato, che ha dichiarato inammissibile la domanda presentata dalla ricorrente, risulta correttamente fondato sul presupposto della “non autenticità” della documentazione prodotta, produzione che inficia ab origine il procedimento avviato ( TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 4 febbraio 2020, n. 99; id., 14 ottobre n. 1231 ).
In buona sostanza, come già evidenziato dalla giurisprudenza “Risulta, dunque, del tutto conforme alla norma, una dichiarazione di inammissibilità che era, ed è ancora, priva di allegati autentici, ferma restando la possibilità, per la ricorrente, di formulare una nuova istanza, completa dei necessari allegati” ( TAR Brescia n. 1231/2017 cit. ).
Pertanto, non risulta rilevante, ai fini della asserita illegittimità del provvedimento impugnato, che parte ricorrente abbia prodotto in questa sede (cfr. produzione del 29.12.2020) documentazione autentica, atteso che tale produzione deve essere esaminata dall’Amministrazione competente, nell’ambito del procedimento che ivi potrà essere instaurato.
In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto
Le spese di causa, stante la particolarità in fatto della vicenda e tenuto conto della difesa solo formale dell’Amministrazione, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO