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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 961/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis e ss c.p.c. n. RG 961/2024 promosso con ricorso depositato da
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Braga, elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore in Adria (RO), vicolo San
Nicola, 3
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), parte non costituita;
CP_1 C.F._2
resistente visto l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI per la ricorrente e per il resistente:
“ affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
salvi migliori accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi
durante la settimana, ossia il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 18.30 fino alla mattina successiva,
quando lo riaccompagnerà a scuola;
e a fine settimana alternati la domenica dalle ore 10.00 alle ore
21.00; 7 giorni a Natale, 3 giorni a Pasqua e due settimane anche non consecutive nel periodo estivo, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre del minore, che ne potrà fare richiesta anche senza il consenso del padre;
il padre contribuirà al
1 mantenimento del figlio minore mediante versamento alla madre di euro 150,00 al mese, entro il giorno
5 di ogni mese, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di
ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: - spese mediche (da documentare) che non
richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure
dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure
dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da
documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da
istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche
senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il
preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di
specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa - spese extrascolastiche (da documentare) che non
richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo
estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi.”
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 11-6-2024 ha evocato in giudizio l'ex convivente Parte_1
al fine di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio CP_1
minore nato in data [...], oltre a determinazione delle modalità di esercizio del diritto di Per_1
visita e delle condizioni economiche del suo mantenimento.
La ricorrente ha formulato la domanda di affidamento congiunto con collocazione presso la propria residenza, quella di previsione del diritto di visita infrasettimanale del padre, di sette giorni durante le festività natalizie e di tre durante le pasquali, di due settimane durante le ferie estive.
La ricorrente ha chiesto disporsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento di euro 400,00 mensili (somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT) e di compartecipare al cinquanta per cento alle spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse del bimbo, secondo le puntuali indicazioni contenute in ricorso quanto a tipologia di esborsi e tempistiche di rimborso. Ha chiesto di potere incassare per l'intero la somma già percepita a titolo di assegno unico universale.
Ha allegato di occuparsi in via esclusiva del figlio, rare essendo le occasioni di visita del padre alla prole;
ha lamentato la mancata contribuzione al mantenimento di Per_1
2 Con la memoria ex art. 473bis 17 cpc la Ingegneri ha modificato la domanda relativa all'affidamento del figlio minore, optando per la domanda di affidamento esclusivo, evidenziando il disinteresse del resistente palesato dalla sua mancata costituzione in giudizio.
Il seppure regolarmente notificato e non costituito in giudizio, è tuttavia comparso CP_1 personalmente all'udienza del 27-11-2024, dando contezza a questo tribunale delle sue condizioni economiche, tanto sotto il profilo reddituale che degli impegni economici in essere (mantenimento di altri figli, finanziamenti in corso).
Alla presenza personale dei genitori, il giudice delegato, avuto riguardo alla natura del giudizio e alle concrete questioni da risolvere, ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis cpc che è stata accolta dai contraddittori e confermata a verbale mediante precisazione contestuale di concordi conclusioni. I difensori hanno rinunciato ai termini previsti dall'art. 473bis.28 cpc.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 219/2012, la competenza funzionale in materia di regolamentazione dell'affidamento e degli oneri di mantenimento dei figli nati da genitori non uniti in matrimonio è devoluta al tribunale ordinario.
Nel caso di specie, le parti hanno riferito che la loro convivenza è cessata, pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del tribunale sia diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutelare l'interesse della prole minore di età alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013.
Viste anche le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, paia adeguato a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337-bis e ss c.c.
Inoltre, si ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il tribunale ritiene che la regolamentazione concordata dalle parti non possa che contribuire alla crescita serena ed equilibrata della prole, obiettivo prioritario e comune dei genitori;
essa tiene altresì conto dell'obbligo dei genitori di contribuire economicamente ciascuno secondo le proprie
3 risorse, così come le stesse sono state allegate dalle parti all'udienza di comparizione avanti il
Giudice delegato.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento delle conclusioni sopra riportate stante l'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutela dell'interesse della prole minore di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c.
Si dispone pertanto l'integrale recepimento delle condizioni formulate dalle parti.
In ragione dell'accordo raggiunto le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti.
p.q.m.
decidendo sul ricorso proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
RECEPISCE le condizioni convenute dalle parti sopra riportate da intendersi qui integramente trascritte;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, il 7.01.2025
Si comunichi. il Presidente
Dott.ssa Federica Abiuso
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis e ss c.p.c. n. RG 961/2024 promosso con ricorso depositato da
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Braga, elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore in Adria (RO), vicolo San
Nicola, 3
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), parte non costituita;
CP_1 C.F._2
resistente visto l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI per la ricorrente e per il resistente:
“ affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
salvi migliori accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi
durante la settimana, ossia il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 18.30 fino alla mattina successiva,
quando lo riaccompagnerà a scuola;
e a fine settimana alternati la domenica dalle ore 10.00 alle ore
21.00; 7 giorni a Natale, 3 giorni a Pasqua e due settimane anche non consecutive nel periodo estivo, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre del minore, che ne potrà fare richiesta anche senza il consenso del padre;
il padre contribuirà al
1 mantenimento del figlio minore mediante versamento alla madre di euro 150,00 al mese, entro il giorno
5 di ogni mese, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di
ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: - spese mediche (da documentare) che non
richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure
dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure
dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da
documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da
istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche
senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il
preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di
specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa - spese extrascolastiche (da documentare) che non
richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo
estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi.”
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 11-6-2024 ha evocato in giudizio l'ex convivente Parte_1
al fine di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio CP_1
minore nato in data [...], oltre a determinazione delle modalità di esercizio del diritto di Per_1
visita e delle condizioni economiche del suo mantenimento.
La ricorrente ha formulato la domanda di affidamento congiunto con collocazione presso la propria residenza, quella di previsione del diritto di visita infrasettimanale del padre, di sette giorni durante le festività natalizie e di tre durante le pasquali, di due settimane durante le ferie estive.
La ricorrente ha chiesto disporsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento di euro 400,00 mensili (somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT) e di compartecipare al cinquanta per cento alle spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse del bimbo, secondo le puntuali indicazioni contenute in ricorso quanto a tipologia di esborsi e tempistiche di rimborso. Ha chiesto di potere incassare per l'intero la somma già percepita a titolo di assegno unico universale.
Ha allegato di occuparsi in via esclusiva del figlio, rare essendo le occasioni di visita del padre alla prole;
ha lamentato la mancata contribuzione al mantenimento di Per_1
2 Con la memoria ex art. 473bis 17 cpc la Ingegneri ha modificato la domanda relativa all'affidamento del figlio minore, optando per la domanda di affidamento esclusivo, evidenziando il disinteresse del resistente palesato dalla sua mancata costituzione in giudizio.
Il seppure regolarmente notificato e non costituito in giudizio, è tuttavia comparso CP_1 personalmente all'udienza del 27-11-2024, dando contezza a questo tribunale delle sue condizioni economiche, tanto sotto il profilo reddituale che degli impegni economici in essere (mantenimento di altri figli, finanziamenti in corso).
Alla presenza personale dei genitori, il giudice delegato, avuto riguardo alla natura del giudizio e alle concrete questioni da risolvere, ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185bis cpc che è stata accolta dai contraddittori e confermata a verbale mediante precisazione contestuale di concordi conclusioni. I difensori hanno rinunciato ai termini previsti dall'art. 473bis.28 cpc.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 219/2012, la competenza funzionale in materia di regolamentazione dell'affidamento e degli oneri di mantenimento dei figli nati da genitori non uniti in matrimonio è devoluta al tribunale ordinario.
Nel caso di specie, le parti hanno riferito che la loro convivenza è cessata, pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del tribunale sia diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutelare l'interesse della prole minore di età alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013.
Viste anche le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, paia adeguato a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337-bis e ss c.c.
Inoltre, si ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il tribunale ritiene che la regolamentazione concordata dalle parti non possa che contribuire alla crescita serena ed equilibrata della prole, obiettivo prioritario e comune dei genitori;
essa tiene altresì conto dell'obbligo dei genitori di contribuire economicamente ciascuno secondo le proprie
3 risorse, così come le stesse sono state allegate dalle parti all'udienza di comparizione avanti il
Giudice delegato.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento delle conclusioni sopra riportate stante l'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutela dell'interesse della prole minore di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, secondo comma, c.c.
Si dispone pertanto l'integrale recepimento delle condizioni formulate dalle parti.
In ragione dell'accordo raggiunto le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti.
p.q.m.
decidendo sul ricorso proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
RECEPISCE le condizioni convenute dalle parti sopra riportate da intendersi qui integramente trascritte;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, il 7.01.2025
Si comunichi. il Presidente
Dott.ssa Federica Abiuso
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