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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 15002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15002 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40037 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Mara DI Parte_1
AN per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 OGGETTO: separazione personale
IN FATTO ED IN DIRITTO
premesso di aver contratto matrimonio in Roma l' 8.7.2020 Parte_1 con ha chiesto all'adito Tribunale di: 1) Pronunciare la Controparte_1 separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla signora ed Controparte_1 autorizzare gli stessi a vivere separatamente serbandosi reciproco rispetto 2)Disporre
l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma, Via Pilotto 85 al Sig. in Parte_1 quanto proprietario della medesima ed in ragione del fatto che la signora se ne CP_1
è già allontanata tornando in Russia, dichiarando la sua volontà di non voler proseguire nel matrimonio. 3) Disporre che i coniugi provvederanno ciascuno per proprio conto al proprio mantenimento stante la brevità della durata del matrimonio, l'addebito della separazione alla l'età dei coniugi e l'autonomia economica degli stessi. 4) CP_1
Ordinare ai coniugi, per quanto occorrer possa, di rilasciarsi reciprocamente il consenso
a potere rinnovare o richiedere ex novo il passaporto e ogni altro documento valido per
l'espatrio.”.
Ha dedotto all'uopo: di aver conosciuto la resistente su un sito web di incontri e che, dopo il primo appuntamento a Roma, i due si erano rivisti prima a Milano
Marittima e poi in Russia, ove l'aveva raggiunta per due settimane nel periodo di Natale del 2019; che, avendogli la manifestato la volontà di CP_1
trasferirsi a Roma per poter vivere la relazione, egli aveva acconsentito, ospitandola, per poi sposarla nel 2020; che subito dopo le nozze erano incominciati ad insorgere problemi dovuti all'abuso di alcol da parte della moglie e nell'agosto del 2020, a seguito di una lite furibonda scoppiata per il mancato acquisto del vino da parte del ricorrente, richiesto l'intervento del “118”, la guardia medica gli aveva fornito il numero telefonico del vicino centro per la dipendenza dall'alcol, il cui psicologo gli aveva consigliato di intraprendere un percorso di comune aiuto;
che, a seguito di tale episodio, la resistente aveva iniziato ad estraniarsi dalla vita familiare e, con la scusa di dover studiare l'italiano, si isolava in cucina o in camera da letto e trascorreva tutta la notte a
2 guardare la tv o a pulire la casa, pur di non dormire con il marito;
che nel novembre 2020 i due si erano recati da una psicoterapeuta/psichiatra, la quale aveva riscontrato un forte conflitto di coppia, consigliando un progetto terapeutico comune nonché un approfondimento diagnostico delle condizioni psicofisiche della che si era categoricamente rifiutata di sottoporvisi;
CP_1
che, nonostante i tentativi del marito, la moglie aveva rifiutato tutte le occasioni per ricostituire l'armonia familiare, facendogli chiaramente capire che non le interessava proseguire nel matrimonio ma solo conseguire i titoli di studio attestanti la conoscenza dell'italiano per tornare in Russia;
che, infatti, nel marzo del 2021, conseguita la certificazione linguistica all'Università di Perugia, gli aveva chiesto di acquistarle un biglietto aereo per nonchè l'importo di 150 Pt_2
euro da utilizzare nelle more del reperimento di un impiego;
che egli, compreso che alla moglie non interessava proseguire il matrimonio, aveva acconsentito obtorto collo alla partenza e le aveva consegnato la somma richiesta;
che la disaffezione ed il distacco spirituale da parte della erano divenuti tali CP_1 da rendere intollerabile ed impossibile condividere la stessa casa;
che, sebbene la resistente avesse inizialmente sottoscritto una dichiarazione attestante la volontà di tornare in Russia senza richiedere altro danaro, si era poi rifiutata di separarsi consensualmente;
che la moglie aveva donato alla propria figlia un appartamento di sua proprietà a e che era nella condizione di reperire una buona Pt_2 occupazione;
che egli – impiegato Istat – percepiva uno stipendio di circa 2.200 euro ed aveva una figlia di 15 anni per la quale corrispondeva alla madre un assegno di mantenimento di 450 euro mensili.
All'esito della udienza presidenziale, previa rinnovazione della notificazione alla resistente, il Presidente f.f., non essendo state avanzate richieste economiche ed in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autonomi, con ordinanza in data 12.8.2023 ha autorizzato i coniugi a vivere separati.
Nel prosieguo, dichiarata la contumacia della resistente all'esito della rinnovazione della notifica dell'ordinanza presidenziale, in assenza di istanze
3 istruttorie, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio, stante la rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso in fatto, essendo la resistente di nazionalità russa, va valutata preliminarmente la sussistenza della giurisdizione italiana e l'applicabilità della legge italiana.
Quanto alla giurisdizione italiana, essa sussiste, essendo l'Italia lo Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi ove il ricorrente risiede ancora, ex art. 3 par. 1 lett. a) del Regolamento CE 2201/2003, da ritenersi applicabile anche ove le azioni ivi disciplinate vengano intentate da parte o nei confronti di un cittadino extracomunitario, se sussista uno dei collegamenti con lo Stato membro previsti dal Regolamento (cfr. Corte giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, nel procedimento C-68/07, v. ). Quanto alla legge Persona_1 Persona_2 applicabile, essa è quella italiana, in ragione del criterio residuale previsto dall'art. 8 lett. d) del Regolamento UE 1259/10, ossia la legge del Paese in cui è adita l'Autorità giurisdizionale, stante il carattere universale anche di tale
Regolamento, espressamente sancito dal “considerando” n. 12 e dall'ar.t 4 laddove consentono l'applicabilità anche della legge di uno Stato membro non partecipante o di uno Stato non membro dell'Unione Europea.
Alle medesime conclusioni deve addivenirsi per la domanda di addebito, in quanto in rapporto di necessaria accessorietà con la pronuncia di separazione.
Tanto premesso, il tempo decorso dalla separazione di fatto, la domanda di addebito svolta dal ricorrente e la irreperibilità della resistente, rimasta contumace, convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi, ordinandosi al competente Ufficiale di stato civile di eseguire l'annotazione della presente sentenza.
4 Quanto alla domanda di addebito, va preliminarmente rilevato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza e, pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, la separazione dovrà essere pronunciata senza addebito (vedi tra le altre Cass. civ. 40795/21), gravando sulla parte richiedente l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. civ. 16691/20).
Orbene, premesso che la mera disaffezione anche di uno solo dei coniugi, quale quella ascritta nel caso di specie dal marito alla moglie, giustifica senz'altro la separazione, dovendosi ritenere, in tale evenienza, venuto meno quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (vedi, tra le altre, Cass. civ. 1164/14, 16698/20), non costituendo, pertanto, la disaffezione di per sé sola motivo di addebito, nel caso di specie non è stata fornita prova né della dipendenza della resistente dall'alcol né che la intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia da ascrivere a condotte della stessa violative di specifici doveri derivanti dal matrimonio.
Quanto all'allontanamento dalla casa familiare della moglie, va inoltre rilevato che, costituendo violazione del dovere di coabitazione, l'allontanamento “è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali” (vedi Cass. civ. 11032/24). Nel caso di specie, è lo
5 stesso ricorrente ad aver dedotto la manifesta disaffezione unilaterale della moglie e comunque un'accesa conflittualità di coppia (riscontrata anche dalla relazione della psicoterapeuta prodotta), antecedentemente all'allontanamento della resistente, al quale peraltro nemmeno risulta che il ricorrente si sia opposto, avendo egli stesso rappresentato di avervi sostanzialmente prestato acquiescenza
(sebbene obtorto collo).
La domanda di addebito va pertanto rigettata.
In assenza di figli, nemmeno ricorrono i presupposti per la richiesta assegnazione al ricorrente della casa familiare, in quanto provvedimento funzionale a garantire ai figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti la conservazione dell'originario habitat domestico.
In assenza di domande di attribuzione di un assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi, non si rendono necessarie ulteriori statuizioni.
Stante la natura costitutiva necessaria della pronuncia sullo status ed il rigetto della domanda di addebito, va dichiarata la irripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, coniugati in Roma l' 8.7.2020;
[...] Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2020, atto 50 , p.I, s. 23);
3) spese irripetibili.
Roma, 24.7.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40037 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Mara DI Parte_1
AN per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 OGGETTO: separazione personale
IN FATTO ED IN DIRITTO
premesso di aver contratto matrimonio in Roma l' 8.7.2020 Parte_1 con ha chiesto all'adito Tribunale di: 1) Pronunciare la Controparte_1 separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla signora ed Controparte_1 autorizzare gli stessi a vivere separatamente serbandosi reciproco rispetto 2)Disporre
l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma, Via Pilotto 85 al Sig. in Parte_1 quanto proprietario della medesima ed in ragione del fatto che la signora se ne CP_1
è già allontanata tornando in Russia, dichiarando la sua volontà di non voler proseguire nel matrimonio. 3) Disporre che i coniugi provvederanno ciascuno per proprio conto al proprio mantenimento stante la brevità della durata del matrimonio, l'addebito della separazione alla l'età dei coniugi e l'autonomia economica degli stessi. 4) CP_1
Ordinare ai coniugi, per quanto occorrer possa, di rilasciarsi reciprocamente il consenso
a potere rinnovare o richiedere ex novo il passaporto e ogni altro documento valido per
l'espatrio.”.
Ha dedotto all'uopo: di aver conosciuto la resistente su un sito web di incontri e che, dopo il primo appuntamento a Roma, i due si erano rivisti prima a Milano
Marittima e poi in Russia, ove l'aveva raggiunta per due settimane nel periodo di Natale del 2019; che, avendogli la manifestato la volontà di CP_1
trasferirsi a Roma per poter vivere la relazione, egli aveva acconsentito, ospitandola, per poi sposarla nel 2020; che subito dopo le nozze erano incominciati ad insorgere problemi dovuti all'abuso di alcol da parte della moglie e nell'agosto del 2020, a seguito di una lite furibonda scoppiata per il mancato acquisto del vino da parte del ricorrente, richiesto l'intervento del “118”, la guardia medica gli aveva fornito il numero telefonico del vicino centro per la dipendenza dall'alcol, il cui psicologo gli aveva consigliato di intraprendere un percorso di comune aiuto;
che, a seguito di tale episodio, la resistente aveva iniziato ad estraniarsi dalla vita familiare e, con la scusa di dover studiare l'italiano, si isolava in cucina o in camera da letto e trascorreva tutta la notte a
2 guardare la tv o a pulire la casa, pur di non dormire con il marito;
che nel novembre 2020 i due si erano recati da una psicoterapeuta/psichiatra, la quale aveva riscontrato un forte conflitto di coppia, consigliando un progetto terapeutico comune nonché un approfondimento diagnostico delle condizioni psicofisiche della che si era categoricamente rifiutata di sottoporvisi;
CP_1
che, nonostante i tentativi del marito, la moglie aveva rifiutato tutte le occasioni per ricostituire l'armonia familiare, facendogli chiaramente capire che non le interessava proseguire nel matrimonio ma solo conseguire i titoli di studio attestanti la conoscenza dell'italiano per tornare in Russia;
che, infatti, nel marzo del 2021, conseguita la certificazione linguistica all'Università di Perugia, gli aveva chiesto di acquistarle un biglietto aereo per nonchè l'importo di 150 Pt_2
euro da utilizzare nelle more del reperimento di un impiego;
che egli, compreso che alla moglie non interessava proseguire il matrimonio, aveva acconsentito obtorto collo alla partenza e le aveva consegnato la somma richiesta;
che la disaffezione ed il distacco spirituale da parte della erano divenuti tali CP_1 da rendere intollerabile ed impossibile condividere la stessa casa;
che, sebbene la resistente avesse inizialmente sottoscritto una dichiarazione attestante la volontà di tornare in Russia senza richiedere altro danaro, si era poi rifiutata di separarsi consensualmente;
che la moglie aveva donato alla propria figlia un appartamento di sua proprietà a e che era nella condizione di reperire una buona Pt_2 occupazione;
che egli – impiegato Istat – percepiva uno stipendio di circa 2.200 euro ed aveva una figlia di 15 anni per la quale corrispondeva alla madre un assegno di mantenimento di 450 euro mensili.
All'esito della udienza presidenziale, previa rinnovazione della notificazione alla resistente, il Presidente f.f., non essendo state avanzate richieste economiche ed in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autonomi, con ordinanza in data 12.8.2023 ha autorizzato i coniugi a vivere separati.
Nel prosieguo, dichiarata la contumacia della resistente all'esito della rinnovazione della notifica dell'ordinanza presidenziale, in assenza di istanze
3 istruttorie, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio, stante la rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso in fatto, essendo la resistente di nazionalità russa, va valutata preliminarmente la sussistenza della giurisdizione italiana e l'applicabilità della legge italiana.
Quanto alla giurisdizione italiana, essa sussiste, essendo l'Italia lo Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi ove il ricorrente risiede ancora, ex art. 3 par. 1 lett. a) del Regolamento CE 2201/2003, da ritenersi applicabile anche ove le azioni ivi disciplinate vengano intentate da parte o nei confronti di un cittadino extracomunitario, se sussista uno dei collegamenti con lo Stato membro previsti dal Regolamento (cfr. Corte giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, nel procedimento C-68/07, v. ). Quanto alla legge Persona_1 Persona_2 applicabile, essa è quella italiana, in ragione del criterio residuale previsto dall'art. 8 lett. d) del Regolamento UE 1259/10, ossia la legge del Paese in cui è adita l'Autorità giurisdizionale, stante il carattere universale anche di tale
Regolamento, espressamente sancito dal “considerando” n. 12 e dall'ar.t 4 laddove consentono l'applicabilità anche della legge di uno Stato membro non partecipante o di uno Stato non membro dell'Unione Europea.
Alle medesime conclusioni deve addivenirsi per la domanda di addebito, in quanto in rapporto di necessaria accessorietà con la pronuncia di separazione.
Tanto premesso, il tempo decorso dalla separazione di fatto, la domanda di addebito svolta dal ricorrente e la irreperibilità della resistente, rimasta contumace, convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi, ordinandosi al competente Ufficiale di stato civile di eseguire l'annotazione della presente sentenza.
4 Quanto alla domanda di addebito, va preliminarmente rilevato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza e, pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, la separazione dovrà essere pronunciata senza addebito (vedi tra le altre Cass. civ. 40795/21), gravando sulla parte richiedente l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. civ. 16691/20).
Orbene, premesso che la mera disaffezione anche di uno solo dei coniugi, quale quella ascritta nel caso di specie dal marito alla moglie, giustifica senz'altro la separazione, dovendosi ritenere, in tale evenienza, venuto meno quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (vedi, tra le altre, Cass. civ. 1164/14, 16698/20), non costituendo, pertanto, la disaffezione di per sé sola motivo di addebito, nel caso di specie non è stata fornita prova né della dipendenza della resistente dall'alcol né che la intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia da ascrivere a condotte della stessa violative di specifici doveri derivanti dal matrimonio.
Quanto all'allontanamento dalla casa familiare della moglie, va inoltre rilevato che, costituendo violazione del dovere di coabitazione, l'allontanamento “è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali” (vedi Cass. civ. 11032/24). Nel caso di specie, è lo
5 stesso ricorrente ad aver dedotto la manifesta disaffezione unilaterale della moglie e comunque un'accesa conflittualità di coppia (riscontrata anche dalla relazione della psicoterapeuta prodotta), antecedentemente all'allontanamento della resistente, al quale peraltro nemmeno risulta che il ricorrente si sia opposto, avendo egli stesso rappresentato di avervi sostanzialmente prestato acquiescenza
(sebbene obtorto collo).
La domanda di addebito va pertanto rigettata.
In assenza di figli, nemmeno ricorrono i presupposti per la richiesta assegnazione al ricorrente della casa familiare, in quanto provvedimento funzionale a garantire ai figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti la conservazione dell'originario habitat domestico.
In assenza di domande di attribuzione di un assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi, non si rendono necessarie ulteriori statuizioni.
Stante la natura costitutiva necessaria della pronuncia sullo status ed il rigetto della domanda di addebito, va dichiarata la irripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, coniugati in Roma l' 8.7.2020;
[...] Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2020, atto 50 , p.I, s. 23);
3) spese irripetibili.
Roma, 24.7.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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