Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/04/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, all'udienza del giorno 08 aprile 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn 7462/2021 R.G. e 7463/2021 R.G., promosse:
§§§§
(la causa n. 7462/2021 R.G. )
[...]
C.F.: , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore , C.F.: , rappresentata e difesa dagli Parte_2 C.F._1 avv.ti Sergio Antonio Cacopardo e Marta Adelaide Spina, giusta procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina
Schilirò, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio i Roma Persona_1 del 21/07/2015 n. rep. 80974;
- Resistente-
e nei confronti di
presso la sede di Catania, P. Iva: Controparte_2 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
- Resistente contumace –
§§§§
(la causa n. 7463/2021 R.G. )
DA
, C.F.: , rappresentato e difeso dagli Parte_2 C.F._1 avv.ti Sergio Antonio Cacopardo e Marta Adelaide Spina, giusta procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina
Schilirò, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio i Roma Persona_1 del 21/07/2015 n. rep. 80974;
- Resistente -
e nei confronti di
1
in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
- Resistente contumace–
§§§§
Oggetto: accertamento negativo del credito – opposizione a verbale unico di accertamento;
Conclusioni: come da ricorsi, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/12/2021 (iscritto al n. 7462/2021 R.G.) Pt_1 ha contestato la fondatezza della pretesa contributiva avanzata dall' con
[...] CP_3 il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021004449/DDL del
02.11.2021, elevato dall' presso la sede Controparte_2 CP_3 di Catania e con la diffida ad adempiere n. 2100.08/11/2021.0776723 avente ad oggetto contributi e somme aggiuntive per l'importo totale di € 111.884,98, riferito al periodo dal 01.2016 al 10.2021, relativi alle posizioni dei lavoratori e formalmente assunti da con Parte_3 Persona_2 Parte_1 rapporto di lavoro subordinato, ma i cui rapporti di lavoro sono stati ritenuti fittizi CP_ dell' previdenziale con conseguente annullamento della posizione previdenziale e per quanto riguarda annullamento dei contributi Parte_3 accreditati e la ritenuta conseguente violazione dell'obbligo di iscrizione al fondo di previdenza dei lavoratori autonomi.
Con ricorso depositato in data 06/12/2021, (iscritto al n. 7463/2021 R.G.) Pt_2
ha contestato la fondatezza della pretesa contributiva avanzata dall'
[...] CP_3 con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021009500/DDL del
05.11.2021 elevato dall' presso la sede Controparte_2 CP_3 di Catania e con la diffida ad adempiere n. n. 2100.10/11/2021.0781320 avente ad oggetto contributi e somme aggiuntive per l'importo totale di € 28.725,69, riferito al periodo dal 01.2016 al 10.2021 relativi alla posizione della lavoratrice per la quale si è proceduto alla iscrizione al fondo di previdenza dei Parte_3 lavoratori autonomi dal luglio 2016 ad ottobre 2021 sulla posizione del genitore in qualità di coadiuvante familiare. Parte_2
A sostegno delle proprie ragioni le parti ricorrenti hanno dedotto che la Pt_1 esercita l'attività di lavorazione e commercializzazione all'ingrosso di
[...] prodotti agricoli e ortofrutticoli, in particolare agrumi avvalendosi di personale proprio idoneo a svolgere le predette mansioni e che i rilievi e le contestazioni mosse in sede ispettiva sui predetti rapporti di lavoro esaminati (relativi a T_
e non trovano fondamento, né nella rappresentazione
[...] Persona_2 documentale fornita dalla Società, né nell'effettiva realtà materiale dei rapporti in questione, in base alle quali non si giustificano i provvedimenti adottati dall' ed il conseguente addebito contributivo, affermando che l'attività CP_2 dei predetti soggetti non è né inesistente, né episodica, né occasionale.
Tanto premesso in fatto, le parti ricorrenti hanno contestato il difetto di motivazione dei verbali di accertamento e notificazione, con la violazione del diritto di difesa per la genericità e indeterminatezza delle motivazioni, basandosi 2 le contestazioni esclusivamente su elementi meramente presuntivi di cui non vi è alcuna traccia nel verbale, privi di risconti concreti non potendo l'obbligo di motivazione esaurirsi nella allegazione dei prospetti contenenti l'indicazione dei maggiori contributi accertati.
Hanno sottolineato da un canto che le contestazioni mosse in sede ispettiva non CP_ potevano trovare fondamento né nella documentazione fornita dalla stessa, né nell'effettiva realtà materiale dei rapporti in questione, poiché l'attività dei lavoratori era stata regolarmente prestata e retribuita secondo la specifica disciplina applicabile in materia;
dall'altro che la scarna motivazione del verbale unico di accertamento e notificazione non consentiva nemmeno di comprendere le ragioni delle contestazioni ed il fondamento normativo delle stesse. Non rinvenendosi a verbale gli elementi da cui avrebbero tratto (per la Parte_3 sussistenza della coabitazione con i genitori, l'inesistenza o occasionalità e gratuità del rapporto di lavoro, non indicando i soggetti che avrebbero reso dichiarazioni né il contenuto delle stesse. Hanno poi dedotto la carenza di valore probatorio delle dichiarazioni acquisite in sede di ispezione dai lavoratori escussi sulle quali esclusivamente si fondano le presunte violazioni contestate, di cui si deduce la totale omissione nel verbale stesso, l'assenza di contestualizzazione, di completezza, traducendosi nuovamente in inadeguata ed insufficiente motivazione e in violazione del diritto di difesa;
hanno altresì eccepito il difetto di prova dei fatti fondanti l'addebito contributivo e posti a sostegno della pretesa dell'ente resistente, deducendo l'effettività dei rapporti di lavoro in questione come risultanti, peraltro dalla documentazione in atti e a suo tempo offerta in sede ispettiva da cui risultano i periodi di lavoro e la retribuzione ricevuta (le buste paga sottoscritte e gli estratti conto contributivo) nonché da cui si evincono i pagamenti (estratti conto e/o assegni bancari) e, dunque, l'onerosità della prestazione con riferimento ai singoli anni contestati.
Ribadivano, pertanto, l'illegittimità dell'intera attività di accertamento e dei conseguenti atti impositivi, in assenza di indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che avevano portato alla contestazione dei rapporti di lavoro de quibus, le laconiche indicazioni contenute nel verbale essendo inadeguate ed insufficienti a poterlo ritenere compiutamente motivato in assenza di indicazione di elementi necessari che danno luogo alla fittizietà, nullità nonché alla riqualificazione di alcuni rapporti di lavoro e alla rideterminazione del quantum dovuto nella predetta misura di € 111.884,98, evidenziando di avere legittimamente operato nel rispetto della disciplina di settore.
Parte ricorrente ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: (nel ricorso
n. 7462/2021 R.G.): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- in via principale e in accoglimento del presente ricorso, revocare e/o annullare il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021004449/DDL del CP_ 02.11.2021 elevato presso la sede di Controparte_2
Catania e la diffida ad adempiere n. 2100.08/11/2021.0776723, in quanto illegittimi ed infondati, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata, detrarre da quanto preteso a titolo di contributi, l'importo già versato e ridurre le somme aggiuntive per tutti i motivi esposti in narrativa;
3 - condannare le resistenti alle spese del presente giudizio, con distrazione delle stesse a favore dei procuratori costituiti…”;
(nel ricorso n. 7463/2021 R.G.)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- in via principale e in accoglimento del presente ricorso, revocare e/o annullare il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021009500/DDL del CP_ 05.11.2021 elevato dall' presso la sede di Controparte_2
Catania e la diffida ad adempiere n. n. 2100.10/11/2021.0781320, in quanto illegittimi ed infondati, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata, detrarre da quanto preteso a titolo di contributi, l'importo già versato e ridurre le somme aggiuntive per tutti i motivi esposti in narrativa;
- condannare le resistenti alle spese del presente giudizio, con distrazione delle stesse a favore dei procuratori costituiti…”. Costituitosi in giudizio, l'Ente previdenziale, dedotta la sufficienza dei contenuti dei verbali di accertamento ai fini dell'esercizio del diritto di difesa ( evincendosi da essi chiaramente e dettagliatamente il contenuto delle diverse inadempienze contestate), ha rilevato che la pretesa contributiva era scaturita, per quanto riguarda il verbale di accertamento unificato INL n.2021004449 /DDL del
2.11.2021 (oggetto di ric. n. 7462/2021 R.G.), con riferimento a - Parte_3 figlia dei due soci della inquadrata con contratto di lavoro Parte_1 subordinato in agricoltura – dalla riscontrata assenza del rapporto di subordinazione e dalla accertata sussistenza di rapporto di lavoro autonomo, con conseguente violazione dell'obbligo di iscrizione al fondo di previdenza dei lavoratori autonomi a far data dal mese di ottobre 2016 sulla posizione del proprio genitore, . Inoltre dalla riscontrata fittizietà del rapporto di lavoro di Parte_2
- con funzione di operaio addetto al magazzino - con Persona_2 conseguente annullamento della posizione previdenziale e disconoscimento delle giornate denunciate. Aggiungeva che, attesa la rilevata irregolarità contributiva, si era proceduto di conseguenza, alla revoca delle agevolazioni e dei benefici contributivi.
Per quanto riguarda il verbale di accertamento unificato n. 2021009500/DDL del
05.11.2021, elevato nei confronti di la pretesa contributiva era Parte_2 scaturita dalla mancata iscrizione di alla gestione commercianti, in Parte_3 qualità di coadiutore, far data dal mese di ottobre 2016.
Ha dedotto che le indagini condotte nell'ambito del predetto accertamento al fine di determinare la genuinità del rapporto di subordinazione hanno rilevato l'inconsistenza di una prova certa e rigorosa circa l'esistenza della subordinazione e dell'onerosità delle rispettive prestazioni.
In particolare lo stesso titolare dell'impresa aveva tentato di sviare l'esito dell'accertamento dichiarando che la figlia non fosse convivente con lo T_ stesso;
non era riuscito a dimostrare la regolare e continuativa erogazione della retribuzione, né emergevano elementi che denotassero la subordinazione, laddove taluni lavoratori dipendenti sentiti avevano dichiarato di non conoscere T_
o comunque di non averla vista di lavorare quale lavoratrice dipendente.
[...]
Mentre alcuno dei lavoratori ascoltati aveva indicato il quale Persona_2
4 effettivo lavoratore della società ispezionata. Ha dedotto che incombe sul ricorrente l'onere di fornire la prova dell'esistenza della subordinazione.
Ha inoltre dedotto che la denuncia di manodopera – come nel caso di specie- con giornate denunciate indebitamente (per accertata l'inesistenza del rapporto di lavoro oppure risultando la durata delle prestazioni inferiore a quella dichiarata) comporta la perdita dei benefici applicata a tutti i contributi dovuti per i lavoratori presenti nella dichiarazione con il recupero dei benefici per tutto il periodo in cui si siano protratte le violazioni.
Ha aggiunto che alcuni degli atti di indagine svolti dagli ispettori erano coperti da segreto istruttorio per essere stati trasmessi all'autorità giudiziaria (relativi alla fittizietà dei rapporti di lavoro e agli accertamenti svolti sulla residenza di T_
, con riserva di produzione anche ex art. 421 cp.c.
[...]
Sulla scorta di tali argomentazioni, richiamati i contenuti dei verbali di accertamento, l' (con riferimento ad entrambi i giudizi) ha chiesto rigettarsi CP_3 il ricorso dichiarando la fondatezza dell'accertamento ispettivo.
In entrambi i giudizi ha spiegato altresì domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della parte opponente al pagamento dei contributi evasi comprensivi di somme aggiuntive e accessori, così come determinati nel verbale di accertamento impugnato, oltre accessori.
Ha dunque così concluso: (nel giudizio 7462/2021 R.G.): “…-dichiarare l'infondatezza dell'avverso ricorso, con conferma del verbale ispettivo impugnato
e de-gli addebiti ivi contenuti, e accogliere la DOMANDA RICONVENZIONALE CP_ spiegata dall' e, per l'effetto, condannare parte opponente al pagamento di contributi e somme aggiuntive di cui al verbale ispettivo n. 20200008372/DDL del 10.11.2020 (rectius n.2021004449 /DDL del 2.11.2021 ) , pari ad €
111.884,98 , nonché al paga-mento degli ulteriori accessori e/o somme aggiuntive maturati e maturandi;
-rigettare ogni altra avversa domanda per inammissibilità/infondatezza della stessa.
-In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei con-tributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto confermare
i verbali di accertamento e tutti gli atti presupposti e con-seguenti e condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato con vittoria di spese e compensi di giudizio..;
(nel giudizio n. 7463/2021 R.G.): “…-In via principale, dichiarare l'infondatezza dell'avverso ricorso, con conferma integrale dei verbali di accertamento impugnati e di tutti gli atti presupposti e conseguenti e degli addebiti ivi contenuti e rigettare tutte le domande svolte dal ricorrente.
-In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei con-tributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto confermare
i verbali di accertamento e tutti gli atti presupposti e con-seguenti e condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato con vittoria di spese e compensi di giudizio…”. 5 L' , cui pure la lite è stata denunciata, Controparte_6
è rimasto contumace, nonostante la regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione. Disposta la riunione delle cause (cfr ord. del 17/03/2022) e spostata l'udienza a seguito della spiegata domanda riconvenzionale, rigettata l'istanza di sospensiva della diffida ad adempiere non trattandosi di titolo esecutivo, senza necessità di svolgere attività istruttoria, stante la irrilevanza/inammissibilità della richiesta in ragione della documentazione agli atti e/o della mancata articolazione dei capitoli di prova da entrambe le parti in causa, ed assegnato termine per note, a seguito dell'udienza dell' 08/4/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa con la presente sentenza.
§§§§§
I ricorsi appaiono fondati e vanno accolti per le ragioni di seguito esposte.
Come supra evidenziato, la pretesa contributiva dell' scaturisce dalla ritenuta CP_3 assenza della subordinazione nel rapporto tra la società e Parte_3 affermandone il carattere autonomo e dalla ritenuta natura fittizia del rapporto con il lavoratore cui l'Ente previdenziale ha fatto conseguire nel Persona_2 primo caso l'annullamento dei contributi accreditati nell'ambito della gestione previdenziale dei lavoratori agricoli, nonché l'iscrizione al fondo di previdenza dei lavoratori autonomi dal mese di ottobre 2016 al 2021 sulla posizione del genitore e nel secondo caso il disconoscimento del rapporto di Parte_2 lavoro/ giornate.
Le parti opponenti contestano, per converso, la sussistenza di prestazioni di lavoro autonomo (per , avendo la Società – nel periodo di riferimento- Parte_3 impiegato la detta lavoratrice con rapporto di lavoro subordinato in agricoltura a tempo determinato come operaio (cernitrice) così come deducono l'effettività del rapporto di lavoro del dipendente per le giornate di lavoro Persona_2 come risultanti dalle buste paga e dalla documentazione ulteriore prodotta.
Trova in primo luogo fondamento la censura da parte ricorrente mossa avverso i verbali impugnati il quale in forza di scarna motivazione giunge infine a contestare la fittizietà dei rapporti di lavoro subordinato assumendo che la società non ha assoggettato correttamente a contribuzione il lavoro svolto da e abbia fittiziamente denunciato il rapporto di lavoro di Parte_3 Per_2
[...]
Si riporta quanto dai funzionari verbalizzanti ritenuto dirimente.
In relazione alla verifica di genuinità dei rapporti di lavoro ed essendo emerse prestazioni rese nell'ambito del nucleo familiare da parte di (nel 2016) Parte_4
e di (per gli anni dal 2016 al 2021) figlie dei due soci titolari del Parte_3 capitale della pur dando atto che il rapporto di lavoro subordinato in Pt_1 agricoltura in qualità di operaio a tempo determinato (sì come risultante in relazione alle due lavoratrici) non è escluso e anche in assenza di presunzione di gratuità della prestazione i verificatori hanno ritenuto non sussistenti i requisiti della onerosità e della subordinazione.
In particolare si fa riferimento ad una verifica “mirata alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dall'Amministratore unico relativamente all'elemento 6 della coabitazione e, pertanto si è proceduto ad effettuare verifiche sul territorio..” dalle quali è emerso che “a differenza di quanto dichiarato dall'Amministratore Unico, il nucleo familiare risulta essere a tutt'oggi convivente nell'indirizzo dei coniugi , ossia nel vico Mascalese, 5 di Ragalna T_ mentre il sito di Paternò indicato quale abitazione della figlia è Parte_3 risultato disabitato…” (cfr pagina 5 del verbale).
Rilevando ciò in relazione “al carattere da attribuire alle prestazioni rese dai familiari dei soci nei confronti della presumendosi, attesa la Parte_1 coabitazione dei soggetti interessati, che tali prestazioni avvengano gratuitamente nell'ambito dell'affectio familiaris e di conseguenza non riconducibili a prestazioni di natura subordinata..” altresì rilevandosi “l'assenza di una precisa e rigorosa prova sull'avvenuta onerosità del rapporto (totalmente assente dal 2016 al 2018 ed imprecisa ed incostante per gli anni successivi)..”.
Inoltre, dalle “dichiarazioni raccolte in ambito agli accertamenti condotti, è emerso che la , figlia dell'Amministratore Unico laddove non sia Parte_3 totalmente sconosciuta dai presunti colleghi di lavoro, parrebbe abbia reso le proprie prestazioni nella ditta dei propri genitori in assenza di un vincolo di subordinazione sia in termini di assoggettamento al potere disciplinare che relativamente al rispetto di un preciso orario di lavoro” (cfr pag. 6 del verbale).
“….si ritiene che il rapporto di lavoro intercorso tra la ditta e le lavoratrici T_
e anche alla luce della dichiarazioni fuorvianti rese
[...] Parte_4 dall'Amministratore Unico” sia stato fittiziamente posto in essere “per costituire una valida posizione assicurativa nell'ambito della gestione previdenziale dei lavoratori agricoli e, pertanto con il presente verbale si procede all'annullamento dei contributi in capo alle predette accreditati” .
Si aggiunge che “Relativamente alla lavoratrice , per la quale non Parte_3 sono emersi elementi certi utile a confutare che presti la propria attività all'interno dell'impresa dei propri genitori, accertata l'assenza dei requisiti della subordinazione perché … non sufficientemente dimostrati, il rapporto di lavoro prestato all'interno dell'impresa è da intendersi di natura autonoma e quindi come tale soggetto alle assicurazioni generali obbligatorie che… prevedono l'iscrizione al fondo di previdenza dei lavoratori autonomi in qualità di familiare coadiuvante di titolare di impresa commerciale ..”(cfr pag 6 del verbale).
Quanto alla posizione del lavoratore i verbalizzanti hanno Persona_2 riscontrato la fittizietà del rapporto di lavoro, sulla base di dedotti “atti provenienti dall'Autorità Giudiziaria acquisiti nel corso dell'accertamento” e di dichiarazioni acquisite nel corso dell'accertamento, rilevando come “nessuno dei lavoratori auditi nell'ambito delle indagini condotte (e financo lo stesso Amministratore
Unico) hanno indicato il quale effettivo lavoratore della ditta Persona_2 odierna ispezionata” (cfr. pag. 6 del verbale).
Il ragionamento seguito in sede di accertamento pare tuttavia meramente deduttivo e nemmeno indiziario considerata la mancanza di elementi oggettivi dai quali evincere quanto alla fine contestato.
Risultano valorizzate le dedotte “verifiche sul territorio” nemmeno riportate né allegate di guisa che è pure impossibile una verifica ex post, nonché talune 7 dichiarazioni acquisite neanche riportate in seno al verbale che sebbene in questa sede allegate appaiono inidonee a tratteggiare il concreto atteggiarsi dei rapporti.
L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del
"credito contributivo" di un istituto previdenziale, "preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria" (cfr. ex multis, Cass.
18 maggio 2010, n. 12108).
Non può infatti attribuirsi fede privilegiata al verbale ispettivo in ordine alle valutazioni e conclusioni in esse effettuate, determinandosi un'inversione dell'onere della prova degli elementi di fatto e di diritto a fondamento di quanto addebitato.
Invero il verbale di accertamento seppur redatto da pubblici ufficiali fa piena prova fino a querela di falso ma dei soli fatti avvenuti in presenza degli stessi pubblici ufficiali - ex art. 2700 c.c. - non estendendosi tale fede privilegiata alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, in quanto mediati dall'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento (ex multis Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 23 settembre 2020, n. 19982; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 25 febbraio 2014, n. 4462. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. Lavoro, 8 gennaio 2014, n. 166).
Nel caso di specie parte opposta fonda le proprie ragioni meramente sulla scorta della affermata coabitazione di con i suoi genitori e della non Parte_3 dimostrata regolare onerosità del rapporto;
quanto al lavoratore Per_2 sulla dedotta sussistenza di atti provenienti dall'Autorità giudiziaria
[...] acquisiti nel corso dell'accertamento da cui emergerebbe la fittizietà del rapporto.
Gli ispettori non hanno riferito nel verbale come abbiano accertato queste circostanze;
ne' l' ha indicato le fonti di tali affermazioni. In seno al verbale, CP_3 inoltre gli stessi riferiscono di essere di essere giunti alle conclusioni illustrate sulla base di dichiarazioni rese dalle persone sentite in corso di ispezione e documentazione acquisita.
Tuttavia l'assenza in atti della documentazione posta a base delle conclusioni degli ispettori (dalla quale sarebbe accertata la coabitazione della lavoratrice Parte_3 con i genitori, nonché gli atti dai quali risulti che il rapporto di lavoro di Per_2 sia fittizio) rendono indimostrate le asserzioni di questi ultimi.
[...]
Quindi, poiché trattasi di circostanze che vengono solo enunciate nel presente giudizio dagli ispettori (nel verbale) e dalla difesa dell' , esse restano del tutto CP_3 sfornite di riscontro probatorio.
La documentazione offerta dall'opponente depone per circostanze fattuali di segno opposto.
Dal certificato di residenza storico di e di Parte_3 Parte_2
(rispettivamente docc nn. 10 e 11 produzione opponente in entrambi i giudizi riuniti) emerge che i predetti risiedano in abitazioni e Comuni diversi. Parte 8 ricorrente ha altresì aggiunto ulteriore documentazione: quella relativa al contatore e alle bollette delle utenze relative all'immobile corrispondente alla residenza di estratto conto previdenziale dal 2016 al 2021 di Parte_3 T_
(doc. 13), da cui risultano le giornate di lavoro effettuate e la retribuzione
[...] ricevuta;
le buste paga sottoscritte e gli estratti conto e/o assegni bancari da cui si evincono i pagamenti con riferimento agli anni 2016 (doc. 15), 2017 (doc. 16),
2018 (doc. 17), 2019 (doc. 18); 2020 (doc. 19); 2021 (doc. 20), deducendo quanto alla mancata coincidenza dei pagamenti mensili che questi venissero posticipati per mancanza di disponibilità di liquidità, comunque riscontrabili dagli estratti conto bancari della Società dell'ultimo trimestre degli anni 2016 (doc. 21), 2017
(doc. 22), 2018 (doc. 23), 2019 (doc. 24); 2020 (doc. 25); 2021, ove raffrontati con le buste paga e gli estratti conto e/o assegni bancari della Sig.ra Parte_3
(doc. da 15 a 20 produzione ricorrente citata); l'estratto conto previdenziale di
(doc. 26) da cui risultano le giornate di lavoro effettuate e la Persona_2 retribuzione ricevuta dal 2016 al 2021, le buste paga sottoscritte e gli estratti conto e/o assegni bancari da cui si evincono i pagamenti con riferimento agli anni 2016
(doc. 27, 2017 (doc. 28), 2018 (doc. 29), 2019 (doc. 30). A fronte della richiamata documentazione le deduzioni a verbale appaiono generiche e scarne non offrendo precisi elementi a confutazione.
Quanto alle dichiarazioni valorizzate nel verbale per fondare le conclusioni raggiunte (che non risulta siano state allegate a detto verbale), rese da taluni lavoratori in sede ispettiva, oltre che dall'amministratore unico e Parte_2 prodotte in giudizio dall' (cfr. doc. allegata alla memoria di costituzione), CP_3 atti su cui l'ente previdenziale ha fondato il proprio accertamento, le stesse appaiono avere contenuto generico e non appaiono sufficienti al fine di inferire le caratteristiche effettive dei rapporti di lavoro e, soprattutto, le relative modalità di gestione e il concreto atteggiarsi delle relazioni organizzative e direttive della prestazione lavorativa dei lavoratori e Parte_3 Persona_2
Le dichiarazioni rese dai lavoratori appaiono estremamente vaghe al riguardo all'evidenza provenendo da lavoratori i quali è emerso non avessero un rapporto constante con la società ricorrente per essere addetti alla raccolta e lavorare saltuariamente e alle dipendenze di plurime ditte. Le dichiarazioni rese non appaiono decisive circa l'individuazione del novero dei soggetti alle dipendenze della società ricorrente – e segnatamente dei soggetti che qui vengono in considerazione-– né peraltro emergendo elementi per considerarle (le dichiarazioni) univocamente riferibili al periodo in contestazione (e per l'intero arco temporale), atteso che gli stessi lavoratori hanno affermato di avere lavorato con diverse aziende e di avere una conoscenza limitata della realtà aziendale
(laddove è emerso che avevano quale loro punto di riferimento taluno o talaltro
“capociurma”).
Tali elementi emersi, di per sé, in assenza di ulteriori circostanze dedotte dall' , non appaiono sufficienti per affermare che i rapporti di lavoro dei CP_3 predetti soggetti con la società ricorrente fossero fittizi o l'assenza da parte di quest'ultima di esercizio di pieni poteri direttivi e di controllo della prestazione lavorativa. Non sono infatti stati dedotti né provati altri e più specifici elementi 9 (anche indiziari) in forza dei quali affermare che i lavoratori in questione non fossero inseriti nell'organizzazione aziendale della o che Parte_1 quest'ultima non avesse compiti di gestione del rapporto.
Si consideri, a titolo esemplificativo, che il dipendente Testimone_1 riferendo di avere lavorato presso la non ha ben chiarito l'entità della Parte_1 propria prestazione lavorativa, e dando comunque atto della presenza fissa di una decina di persone, tuttavia non ha saputo indicare altri nominativi (oltre alla
“signora ). Di contro, il lavoratore dichiarando di avere Tes_1 Persona_3 lavorato con la nella elencazione dei soggetti che pure lavoravano per Parte_1 la ha riferito: “viene anche la figlia del principale che fa il nostro orario. Pt_1
La signorina “incompr” arance, incarta arance e opera nella ..(incompr.) di produzione, ..(incompr.) con il padre. La signorina è presente sempre T_ quando siamo al lavoro…”(cfr dichiarazione in atti), emergendo da tali affermazioni piuttosto come risulti - tra i lavoratori - la presenza (anche costante) della signorina figlia del principale, e con orario assimilabile agli altri T_ lavoratori dipendenti. In tal senso le superiori narrazioni si pongono in linea (e non in contrasto) con quelle rese dall'Amministratore Unico (del Parte_2 tenore di cui agli atti).
Estremamente generiche – come detto- si profilano le dichiarazioni degli altri lavoratori ( , , , Persona_4 Persona_5 Persona_6
) in relazione alle quali la mancata menzione dei lavoratori Persona_7 Pt_4
, e tra quelli in forza alla
[...] Parte_3 Persona_2 Parte_1 piuttosto spiegabile per quanto detto con la incostanza dei rapporti di costoro con l'azienda o alla circoscritta conoscenza di essa, non è sufficiente a inferirne – sì come ritenuto dai verificatori - la non effettività del rapporto di lavoro dei lavoratori de quibus con la ditta ispezionata. Né l' ha chiesto di validamente CP_3 provare tali circostanze in giudizio, con elementi ulteriori e al di là della dedotta non producibilità dei documenti che si afferma essere stati trasmessi all'Autorità giudiziaria e concretanti atti di indagine in relazione ad eventuali fatti di reato emersi nel corso dell'accertamento ispettivo (documentazione che nonostante l'espressa riserva non è stata tuttavia prodotta).
Nel caso di specie, dunque, le circostanze riferite appaiono il frutto di deduzioni degli ispettori rimaste privi di aggancio probatorio specifico.
A ciò si aggiunga che a fronte dell'emergenza di svolgimento dell'attività lavorativa da parte di (per la quale pare sia stata versata la Parte_3 contribuzione poi oggetto di annullamento) come pure si dà atto nel verbale - e della documentazione offerta (tra cui quella risultante offerta in sede ispettiva - cfr pag. 2 verbale impugnato) a suffragio dei rapporti subordinati del e Per_2 della nulla di preciso è stato dedotto dall in merito all'esistenza di T_ CP_3 altri indici sintomatici del carattere fittizio dei rapporti di lavoro in questione ovvero, elementi che – superando la documentazione agli atti - avrebbero potuto contribuire ad inferirne una diversa qualificazione (la natura autonoma).
A fronte delle contestazioni attoree e dell'ulteriore documentazione circa la regolazione del rapporto tra le parti – alla stregua dei soli elementi emersi in sede di accertamento – per come offerti in giudizio - non appare assolto da parte 10 dell'istituto previdenziale l'onere probatorio da cui è gravato, posto che gli elementi dedotti appaiono non idonei a comprovare la non effettività/diversa qualificazione dei rapporti di lavoro in argomento e apparendo quanto emerso in sede ispettiva compatibile con il rapporto di lavoro risultante dagli atti.
Spettava all' resistente indicare con precisione le prove da cui dedurre gli CP_1 indici sintomatici della non effettività dei rapporti di lavoro in esame in cui tale caratterizzazione viene in considerazione, laddove tale carattere/qualificazione sia presupposto giustificativo dei crediti e delle sanzioni irrogate, venendo gli stessi meno in assenza di elementi concreti indicativi e di prove attestanti la natura fittizia/autonoma dei rapporti di lavoro per cui è causa.
Conseguentemente l' resistente non ha neanche dimostrato la sussistenza CP_1 dei presupposti di legge per l'iscrizione della lavoratrice al fondo di Parte_3 previdenza dei lavoratori autonomi dal luglio 2016 ad ottobre 2021 sulla posizione del genitore in qualità di coadiuvante familiare dell'esercente Parte_2 attività commerciali, da cui l'intimazione a quest'ultimo del versamento a titolo di contributi e somme aggiuntive della complessiva somma di € 28.725,69 di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021009500/DDL del
05.11.2021, riferito al periodo dal 01/2016 al 10/2021 e la diffida ad adempiere n.
2100.10/11/2021.0781320 notificati il 05.11.2021 non risultando provato – in particolare – il carattere fittizio del rapporto di lavoro subordinato instaurato tra la predetta società e la detta lavoratrice nel periodo in considerazione.
In assenza di elementi di prova idonei a fondare il presupposto della pretesa contributiva, i ricorsi devono essere accolti e devono dichiararsi non dovuti i contributi richiesti dall' con il verbale unico di accertamento e notificazione CP_3
n. 2021004449/DDL del 02.11.2021 e la diffida ad adempiere n.
2100.08/11/2021.0776723 (ric n. 7462/2021 R.G.) e con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021009500/DDL del 05.11.2021, e la diffida ad adempiere n. 2100.10/11/2021.0781320 (ricorso n. 7463/2021 R.G.).
Tanto comporta, inoltre il rigetto della domanda riconvenzionale posta da CP_3 in proposito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' , nella CP_3 misura liquidata come in dispositivo tenuto conto delle fasi processuali svolte e del valore della causa, secondo i valori tabellari di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, con distrazione x art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott.ssa Luisa Maria Cutrona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella cause riunite iscritte ai n. 7462/2021 R.G. e 7463/2021 R.G. così statuisce: annulla il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021004449/DDL del
02.11.2021 e la diffida ad adempiere n. 2100.08/11/2021.0776723 (ric n.
7462/2021 R.G.);
11 annulla il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021009500/DDL del
05.11.2021, e la diffida ad adempiere n. 2100.10/11/2021.0781320 (ricorso n.
7463/2021 R.G.); condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti ricorrenti CP_3 che liquida in euro 4.200,50 oltre IVA, CPA, spese generali e rimborso C.U. con distrazione in favore degli avv.ti Sergio Cacopardo e Marta Adelaide Spina.
Così deciso in Catania il 09 aprile 2025
Il giudice
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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