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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/04/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3154/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Latina, via Parte_1 C.F._1
Farini, 2, con l'avv. MARCHIONNE GIANLUCA ), dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
), elettivamente domiciliato in VIA ANCO Controparte_1 C.F._3
MARZIO, 102 00054 FIUMICINO con l'avv. SIANO ADALBERTO MARIA
), dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di C.F._4 costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio quale titolare Parte_1 Controparte_1 dell'allevamento canino Queen of Pom's, sito in Fiumicino, via della Pesca n. 85, al fine di sentirne accertare l'inadempimento al contratto di acquisto del cucciolo di cane, razza Border
Collie, avvenuto in data 5.10.2020, con conseguente condanna alla restituzione della somma di €
800,00, corrisposta in eccesso rispetto al valore dell'animale, e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi € 15.106,86.
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
A fondamento della domanda, ha dedotto che il cucciolo presentava vizi occulti, consistenti nella patologia di epilessia idiopatica genetica, riconducibili esclusivamente alla condotta della convenuta, specificamente alle tecniche di incrocio, che lo hanno condotto alla morte in data 26.8.2021.
Si è costituita sostenendo di non essere responsabile della malattia Controparte_1 riscontrata sul cucciolo, la quale non poteva essere preveduta al momento della vendita;
in proposito, ha evidenziato che il primo episodio epilettico refertato si è verificato dopo soli due giorni dal trauma subito dal cucciolo presso il maneggio dell'odierno attore, a seguito del quale aveva riportato lesioni;
inoltre, ha eccepito la mancanza di prova dell'acquisto e della somministrazione dei farmaci atti a curare tale specifica patologia, nonché del nesso di causalità tra la vendita del cucciolo e l'evento morte;
infine, ha contestato la spettanza del risarcimento del danno patrimoniale.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione di testi;
è stata espletata una CTU e, all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 19.12.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. La domanda attorea è fondata.
Parte attrice ha invocato la responsabilità della convenuta, quale venditrice dell'animale di affezione (cane di razza Border Collie), per la patologia manifestatasi nell'animale pochi giorni dopo l'acquisto e la conseguente morte dello stesso.
Circa la qualificazione della domanda, va rilevato che non vi è dubbio che CP_1
abbia venduto il cane nell'esercizio della propria attività professionale di allevatrice e
[...] titolare dell'allevamento canino Queen of Pom's e che l'odierno attore lo abbia acquistato per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana, estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata.
La vendita risulta quindi conclusa tra un “professionista” e un “consumatore” ed è quindi soggetta alla disciplina del Codice del Consumo. In particolare, l'art. 130 cod. cons., nel testo ratione temporis applicabile, prevede la garanzia del venditore “per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento del bene”, con diritto del consumatore al ripristino della conformità del bene o, in alternativa, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. La riduzione del prezzo può essere richiesta, tra l'altro, quando “la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose” (comma 7) e nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene (comma 8). Inoltre, l'art. 132 specifica che la garanzia ha la durata di due
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
anni e che, se i difetti di conformità si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene, si presume (salvo prova contraria) che tali difetti esistessero già a tale data.
Sono inoltre applicabili, per quanto non previsto dal Codice del Consumo, le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita (art. 135 cod. cons.).
Invero, il codice civile disciplina specificamente la compravendita di animali nell'apposita fattispecie di cui all'art. 1496 c.c., denominata appunto "vendita di animali".
Il venditore è, pertanto, tenuto a garantire il compratore dai vizi dell'animale, ai sensi dell'art.1476, comma 1, n.3 c.c. salvo che i vizi non fossero evidenti o facilmente riconoscibili
(Cass. n. 31288 del 06/12/2024).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di vendita di animali, il venditore
è tenuto alla garanzia per vizi per il solo fatto oggettivo della loro presenza, salvo che il compratore fosse a conoscenza dei vizi o che gli stessi fossero facilmente riconoscibili sempre che il venditore non abbia dichiarato che l'animale ne era esente;
pertanto, qualora l'animale sia risultato affetto da malattia, manifestatasi alcuni giorni dopo la consegna, costituisce onere probatorio posto a carico del venditore dimostrare che la malattia sia stata provocata da circostanze sopravvenute (Cassazione civile sez. II, 17/05/2004, n. 9330).
In conclusione, secondo la disciplina sin qui richiamata, deve ritenersi che il venditore risponde dei vizi occulti dell'animale originati in data antecedente alla vendita, tra cui devono senz'altro farsi rientrare le patologie ereditarie, sebbene non immediatamente manifestate, salvo che il compratore fosse a conoscenza dei vizi o che gli stessi fossero facilmente riconoscibili.
Inoltre, il venditore non può sottrarsi alla garanzia per vizi eccependo la sua ignoranza rispetto alla condizione dell'animale, poiché la responsabilità per vizi è oggettiva.
Ciò posto, nel caso di specie risulta provato che il cucciolo di cane, acquistato da il 5.10.2020 all'età di due/tre mesi, ha iniziato a manifestare crisi epilettiche a Parte_1 gennaio 2021 (cfr. primi referti veterinari versati in atti), caratterizzate da contrazioni muscolari, perdita di urina e da un'incontrollata salivazione. Nei mesi successivi, le crisi sono divenute sempre più frequenti e il cucciolo è stato più volte ricoverato presso la struttura veterinaria Roma
Sud s.r.l. e sottoposto a terapia farmacologica, fino al suo decesso in data 26.8.2021.
Orbene, circa la natura e l'origine della patologia, i medici veterinari del centro
[...] hanno ritenuto che “Il quadro è compatibile con crisi epilettiche, che nei cuccioli possono Parte_2 essere sintomo di una patologia sottostante, di origine metabolica, di natura malformativo/degenerativa. Meno probabile una forma infettiva o di natura traumatica. Non si può escludere una forma di epilessia genetica, sebbene la presentazione tipica è nei cani dai 6 mesi ai 6 anni di età” (cfr. referto del 21.1.2021 in atti).
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Tale valutazione è stata sostanzialmente confermata dal CTU, sebbene in mancanza di un esame autoptico, il quale ha potuto rilevare quanto segue: “Le analisi infettive per RA,
XO e RI risultate negative, escludono totalmente un quadro infettivo della sintomatologia. Inoltre i test genetici per la mutazione Mdr1 che non mostrano la presenza della mutazione genetica per tale fattore, non escludono che l'insorgenza delle crisi epilettiche sia di origine idiopatica. L'epilessia idiopatica è caratterizzata da episodi convulsivi privi di una causa identificabile, è ereditaria in molte razze canine tra le quali anche il Border
Collie. Dalla risonanza magnetica dell'encefalo, … si evidenzia un neurocranio normoconformato e non si riferisce che la lesione cistica a carico del seno frontale sia la causa della sintomatologia evidenziata. Inoltre è stato analizzato il liquido cefalo rachidiano che risulta essere nella norma”. Pertanto, secondo il CTU, il quadro clinico del paziente “è compatibile con una forma di epilessia idiopatica genetica giovanile” e “non mette … in diagnostica differenziale altre patologie più probabili”.
Tali valutazioni, da ritenersi del tutto condivisibili in quanto congruamente motivate ed esenti da vizi logico-giuridico, depongono quindi per una diagnosi di epilessia genetica a carico del cucciolo.
D'altra parte, la convenuta non ha offerto validi elementi per ritenere che l'origine della patologia sia di altro tipo e che, quindi, sia intervenuta in un momento successivo all'acquisto.
Né risultano rilevanti i test genetici eseguiti dalla convenuta sui genitori del cucciolo, atteso che il CTU ha escluso la natura ereditaria della patologia.
Il manifestarsi della patologia a distanza di circa due mesi dall'acquisto porta altresì ad escludere che il compratore ne fosse a conoscenza in data antecedente e, quindi, deve ravvisarsi la presenza di vizi occulti che incidevano gravemente sulla salute del cucciolo.
Peraltro, la perfetta salute del cucciolo era stata garantita dalla venditrice al momento dell'acquisto e tale garanzia non può ritenersi esclusa in virtù della clausola contrattuale secondo cui “L'allevatore … NON risponde di malattie che insorgono in età adulta e che non sono valutabili né prevedibili a due/tre mesi”, trattandosi di patologia non insorta in età adulta bensì all'età di soli quattro mesi del cucciolo.
Sussiste, pertanto, la responsabilità del venditore, il quale era tenuto ad una particolare diligenza in qualità di venditore professionale mentre aveva garantito la salute del cucciolo, senza assicurarsi delle reali condizioni patologiche in modo da porre gli acquirenti nella condizione di decidere se concludere il contratto, nella consapevolezza delle sofferenze che l'animale avrebbe dovuto sopportare, dei disagi da affrontare e delle spese per le cure.
In considerazione del fatto che la patologia si è manifestata dopo soli due mesi dall'acquisto del cucciolo, il quale è poi deceduto dopo circa sei mesi, deve ritenersi che il prezzo
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di acquisto debba essere sensibilmente ridotto e che la somma spettante al compratore in restituzione debba essere quantificata, come richiesto, in € 800,00.
Inoltre, spetta al compratore il risarcimento del danno patrimoniale, integrato dalle spese mediche sostenute e comprovato in via documentale dalle ricevute e dagli scontrini versati in atti, per complessivi € 5.106,86.
Quanto al danno non patrimoniale, pur dovendosi ammettere, in astratto, la risarcibilità del danno morale derivante dalla perdita dell'animale di affezione, è pur vero che tale danno non può essere ritenuto in re ipsa, dovendo essere puntualmente allegato e dimostrato da parte attrice, anche facendo ricorso a presunzioni.
Nel caso di specie, in mancanza di elementi in tal senso e considerato il breve lasso di tempo in cui il cucciolo è vissuto presso l'abitazione dell'odierno attore, non può essere accertata alcuna lesione di tipo morale risarcibile.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta, risultata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 5.906,86, di cui € 800,00 a titolo restitutorio ed € 5.106,86 a titolo risarcitorio, oltre interessi dalla domanda sino al saldo effettivo;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in
€ 3.651,00, di cui € 3.387,00 per compensi ed € 264,00 per spese vive, oltre spese generali,
Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Civitavecchia, 14 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3154/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Latina, via Parte_1 C.F._1
Farini, 2, con l'avv. MARCHIONNE GIANLUCA ), dal quale C.F._2 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
), elettivamente domiciliato in VIA ANCO Controparte_1 C.F._3
MARZIO, 102 00054 FIUMICINO con l'avv. SIANO ADALBERTO MARIA
), dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di C.F._4 costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio quale titolare Parte_1 Controparte_1 dell'allevamento canino Queen of Pom's, sito in Fiumicino, via della Pesca n. 85, al fine di sentirne accertare l'inadempimento al contratto di acquisto del cucciolo di cane, razza Border
Collie, avvenuto in data 5.10.2020, con conseguente condanna alla restituzione della somma di €
800,00, corrisposta in eccesso rispetto al valore dell'animale, e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi € 15.106,86.
1 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
A fondamento della domanda, ha dedotto che il cucciolo presentava vizi occulti, consistenti nella patologia di epilessia idiopatica genetica, riconducibili esclusivamente alla condotta della convenuta, specificamente alle tecniche di incrocio, che lo hanno condotto alla morte in data 26.8.2021.
Si è costituita sostenendo di non essere responsabile della malattia Controparte_1 riscontrata sul cucciolo, la quale non poteva essere preveduta al momento della vendita;
in proposito, ha evidenziato che il primo episodio epilettico refertato si è verificato dopo soli due giorni dal trauma subito dal cucciolo presso il maneggio dell'odierno attore, a seguito del quale aveva riportato lesioni;
inoltre, ha eccepito la mancanza di prova dell'acquisto e della somministrazione dei farmaci atti a curare tale specifica patologia, nonché del nesso di causalità tra la vendita del cucciolo e l'evento morte;
infine, ha contestato la spettanza del risarcimento del danno patrimoniale.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione di testi;
è stata espletata una CTU e, all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 19.12.2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. La domanda attorea è fondata.
Parte attrice ha invocato la responsabilità della convenuta, quale venditrice dell'animale di affezione (cane di razza Border Collie), per la patologia manifestatasi nell'animale pochi giorni dopo l'acquisto e la conseguente morte dello stesso.
Circa la qualificazione della domanda, va rilevato che non vi è dubbio che CP_1
abbia venduto il cane nell'esercizio della propria attività professionale di allevatrice e
[...] titolare dell'allevamento canino Queen of Pom's e che l'odierno attore lo abbia acquistato per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana, estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata.
La vendita risulta quindi conclusa tra un “professionista” e un “consumatore” ed è quindi soggetta alla disciplina del Codice del Consumo. In particolare, l'art. 130 cod. cons., nel testo ratione temporis applicabile, prevede la garanzia del venditore “per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento del bene”, con diritto del consumatore al ripristino della conformità del bene o, in alternativa, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. La riduzione del prezzo può essere richiesta, tra l'altro, quando “la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose” (comma 7) e nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene (comma 8). Inoltre, l'art. 132 specifica che la garanzia ha la durata di due
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
anni e che, se i difetti di conformità si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene, si presume (salvo prova contraria) che tali difetti esistessero già a tale data.
Sono inoltre applicabili, per quanto non previsto dal Codice del Consumo, le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita (art. 135 cod. cons.).
Invero, il codice civile disciplina specificamente la compravendita di animali nell'apposita fattispecie di cui all'art. 1496 c.c., denominata appunto "vendita di animali".
Il venditore è, pertanto, tenuto a garantire il compratore dai vizi dell'animale, ai sensi dell'art.1476, comma 1, n.3 c.c. salvo che i vizi non fossero evidenti o facilmente riconoscibili
(Cass. n. 31288 del 06/12/2024).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di vendita di animali, il venditore
è tenuto alla garanzia per vizi per il solo fatto oggettivo della loro presenza, salvo che il compratore fosse a conoscenza dei vizi o che gli stessi fossero facilmente riconoscibili sempre che il venditore non abbia dichiarato che l'animale ne era esente;
pertanto, qualora l'animale sia risultato affetto da malattia, manifestatasi alcuni giorni dopo la consegna, costituisce onere probatorio posto a carico del venditore dimostrare che la malattia sia stata provocata da circostanze sopravvenute (Cassazione civile sez. II, 17/05/2004, n. 9330).
In conclusione, secondo la disciplina sin qui richiamata, deve ritenersi che il venditore risponde dei vizi occulti dell'animale originati in data antecedente alla vendita, tra cui devono senz'altro farsi rientrare le patologie ereditarie, sebbene non immediatamente manifestate, salvo che il compratore fosse a conoscenza dei vizi o che gli stessi fossero facilmente riconoscibili.
Inoltre, il venditore non può sottrarsi alla garanzia per vizi eccependo la sua ignoranza rispetto alla condizione dell'animale, poiché la responsabilità per vizi è oggettiva.
Ciò posto, nel caso di specie risulta provato che il cucciolo di cane, acquistato da il 5.10.2020 all'età di due/tre mesi, ha iniziato a manifestare crisi epilettiche a Parte_1 gennaio 2021 (cfr. primi referti veterinari versati in atti), caratterizzate da contrazioni muscolari, perdita di urina e da un'incontrollata salivazione. Nei mesi successivi, le crisi sono divenute sempre più frequenti e il cucciolo è stato più volte ricoverato presso la struttura veterinaria Roma
Sud s.r.l. e sottoposto a terapia farmacologica, fino al suo decesso in data 26.8.2021.
Orbene, circa la natura e l'origine della patologia, i medici veterinari del centro
[...] hanno ritenuto che “Il quadro è compatibile con crisi epilettiche, che nei cuccioli possono Parte_2 essere sintomo di una patologia sottostante, di origine metabolica, di natura malformativo/degenerativa. Meno probabile una forma infettiva o di natura traumatica. Non si può escludere una forma di epilessia genetica, sebbene la presentazione tipica è nei cani dai 6 mesi ai 6 anni di età” (cfr. referto del 21.1.2021 in atti).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Tale valutazione è stata sostanzialmente confermata dal CTU, sebbene in mancanza di un esame autoptico, il quale ha potuto rilevare quanto segue: “Le analisi infettive per RA,
XO e RI risultate negative, escludono totalmente un quadro infettivo della sintomatologia. Inoltre i test genetici per la mutazione Mdr1 che non mostrano la presenza della mutazione genetica per tale fattore, non escludono che l'insorgenza delle crisi epilettiche sia di origine idiopatica. L'epilessia idiopatica è caratterizzata da episodi convulsivi privi di una causa identificabile, è ereditaria in molte razze canine tra le quali anche il Border
Collie. Dalla risonanza magnetica dell'encefalo, … si evidenzia un neurocranio normoconformato e non si riferisce che la lesione cistica a carico del seno frontale sia la causa della sintomatologia evidenziata. Inoltre è stato analizzato il liquido cefalo rachidiano che risulta essere nella norma”. Pertanto, secondo il CTU, il quadro clinico del paziente “è compatibile con una forma di epilessia idiopatica genetica giovanile” e “non mette … in diagnostica differenziale altre patologie più probabili”.
Tali valutazioni, da ritenersi del tutto condivisibili in quanto congruamente motivate ed esenti da vizi logico-giuridico, depongono quindi per una diagnosi di epilessia genetica a carico del cucciolo.
D'altra parte, la convenuta non ha offerto validi elementi per ritenere che l'origine della patologia sia di altro tipo e che, quindi, sia intervenuta in un momento successivo all'acquisto.
Né risultano rilevanti i test genetici eseguiti dalla convenuta sui genitori del cucciolo, atteso che il CTU ha escluso la natura ereditaria della patologia.
Il manifestarsi della patologia a distanza di circa due mesi dall'acquisto porta altresì ad escludere che il compratore ne fosse a conoscenza in data antecedente e, quindi, deve ravvisarsi la presenza di vizi occulti che incidevano gravemente sulla salute del cucciolo.
Peraltro, la perfetta salute del cucciolo era stata garantita dalla venditrice al momento dell'acquisto e tale garanzia non può ritenersi esclusa in virtù della clausola contrattuale secondo cui “L'allevatore … NON risponde di malattie che insorgono in età adulta e che non sono valutabili né prevedibili a due/tre mesi”, trattandosi di patologia non insorta in età adulta bensì all'età di soli quattro mesi del cucciolo.
Sussiste, pertanto, la responsabilità del venditore, il quale era tenuto ad una particolare diligenza in qualità di venditore professionale mentre aveva garantito la salute del cucciolo, senza assicurarsi delle reali condizioni patologiche in modo da porre gli acquirenti nella condizione di decidere se concludere il contratto, nella consapevolezza delle sofferenze che l'animale avrebbe dovuto sopportare, dei disagi da affrontare e delle spese per le cure.
In considerazione del fatto che la patologia si è manifestata dopo soli due mesi dall'acquisto del cucciolo, il quale è poi deceduto dopo circa sei mesi, deve ritenersi che il prezzo
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
di acquisto debba essere sensibilmente ridotto e che la somma spettante al compratore in restituzione debba essere quantificata, come richiesto, in € 800,00.
Inoltre, spetta al compratore il risarcimento del danno patrimoniale, integrato dalle spese mediche sostenute e comprovato in via documentale dalle ricevute e dagli scontrini versati in atti, per complessivi € 5.106,86.
Quanto al danno non patrimoniale, pur dovendosi ammettere, in astratto, la risarcibilità del danno morale derivante dalla perdita dell'animale di affezione, è pur vero che tale danno non può essere ritenuto in re ipsa, dovendo essere puntualmente allegato e dimostrato da parte attrice, anche facendo ricorso a presunzioni.
Nel caso di specie, in mancanza di elementi in tal senso e considerato il breve lasso di tempo in cui il cucciolo è vissuto presso l'abitazione dell'odierno attore, non può essere accertata alcuna lesione di tipo morale risarcibile.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di parte convenuta, risultata soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 5.906,86, di cui € 800,00 a titolo restitutorio ed € 5.106,86 a titolo risarcitorio, oltre interessi dalla domanda sino al saldo effettivo;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in
€ 3.651,00, di cui € 3.387,00 per compensi ed € 264,00 per spese vive, oltre spese generali,
Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
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IL GIUDICE
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