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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/08/2025, n. 4276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4276 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5448/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Immigrazione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Muratore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5448/2023 promossa da: nata a [...], SA (Stati Uniti d'America) il Parte_1
16.12.1953,
, nato a [...], PE (Stati Uniti d'America) il 18.08.1985, Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Permunian Andrea, come da procure allegate al ricorso
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
Distrettuale dello Stato - Catania
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note ex art. 127ter c.p.c. del 21/05/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c., depositato il 21/04/2023, (alla nascita Parte_1
, nata a [...], SA (Stati Uniti d'America) il 16.12.1953 e Persona_1
nato a [...], PE (Stati Uniti d'America) il 18.08.1985, hanno Parte_2 chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
A tal fine hanno esposto in ricorso quanto segue:
"
1- I Sig.ri e sono diretti discendenti di Parte_2 Persona_1 [...]
(altrimenti conosciuto come ), cittadino italiano nato a [...] S. AN (CT) in data Per_2 Controparte_2 pagina 1 di 6 21.01.1887 (doc. 1) e ivi coniugatosi in data 29.04.1909 con (altrimenti conosciuta come Controparte_3
- doc. 2), nata a [...] S. AN (CT) il 19.09.1893 Controparte_4 Persona_3
(doc.3).
In considerazione delle differenze riscontrabili tra il nominativo presente nel certificato di nascita del Sig.
[...] ed i successivi certificati di stato civile, in cui viene riportato con il nome di , si produce Per_2 Controparte_2 un'attestazione di Esatte Generalità, con la quale si dimostra che il Sig. ed il Sig. Persona_2 [...]
si identificano nella medesima persona (doc. 4). Allo stesso modo si produce un'attestazione di Esatte CP_2
Generalità, con la quale è dimostrato che la Sig.ra e la Sig.ra Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e/o si identificano nella medesima persona (doc. 5); CP_4
2- In costanza del matrimonio tra e , nasceva a EN, Persona_2 Controparte_3 Controparte_4
PE (Stati Uniti d'America) in data 17.04.1915 (doc. 6).
Alla nascita, (altrimenti conosciuto come acquisiva la cittadinanza Controparte_4 Persona_4 statunitense iure soli, ai sensi e per gli effetti delle leggi in tema di cittadinanza in vigore allora negli Stati Uniti
d'America e la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto figlio di genitori italiani.
Difatti, il Sig. alias mai si naturalizzava cittadino statunitense come comprovato Persona_2 Persona_5 dai documenti che ivi si producono (doc. 7, 8 e 9), trasmettendo pertanto la cittadinanza italiana iure sanguinis al proprio figlio legittimo.
2- Il Sig. alias in data 16.06.1940 a EN, SA (Stati Controparte_4 Persona_4
Uniti d'America) contraeva matrimonio con la Sig.ra (altrimenti conosciuta come Persona_6 [...]
- doc. 10), la quale, in conseguenza, diveniva In costanza del Persona_7 Persona_7 loro matrimonio, in data 16.12.1953 nasceva a EN, SA (Stati Uniti d'America) la ricorrente doc. 11). Persona_1
3- La Sig.ra in data 07.06.1980 a TS, PE (Stati Uniti d'America) Persona_1 contraeva matrimonio con il Sig. (altrimenti conosciuto come divenendo, Persona_8 Persona_9 pertanto, (doc. 12). In costanza del loro matrimonio, in data 18.08.1985 Parte_1 nasceva a TS, PE (Stati Uniti d'America) il ricorrente ". Parte_2
Con il ricorso, sono stati prodotti i suindicati documenti, tradotti e apostillati ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 5.10.1961.
I ricorrenti hanno aggiunto che i tempi di attesa per ottenere un appuntamento presso il Consolato
Generale d'Italia in Filadelfia, competente in base alla loro residenza, superano di gran lunga i 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362; che non è peraltro possibile visionare il pagina 2 di 6 calendario prenotazioni;
che essi stanno tentando da mesi, senza esito, di prendere appuntamento presso il predetto consolato, come comprovato dagli screenshot dei tentativi di prenotazione effettuati dal 07.09.2022 al 11.04.2023 (doc. 14 e 15 del ricorso).
Il si è costituito con memoria difensiva in data 11/04/2025, deducendo che Controparte_1
i tempi necessari all'assegnazione degli appuntamenti presso i consolati sono dovuti all'abnorme mole di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana in una circoscrizione consolare ad altissima densità di persone discendenti da avi italiani ed i tempi di attesa sono dovuti anche alla complessità che caratterizza l'istruttoria di tali procedimenti. Nel merito, non ha contestato la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e ha chiesto, nel caso di accoglimento delle domande avversarie, di compensare le spese del procedimento.
Fissata la prima udienza di comparizione in data 29/04/2025, poi sostituita da termine per note ex art. 127ter c.p.c., con successiva ordinanza è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale l'udienza del 10/07/2025, ai sensi degli artt. 281terdecies e 281sexies c.p.c., poi sostituita da termine per note ex art. 127ter c.p.c.
Parte ricorrente, in data 21/05/2025, ha depositato note con cui ha insistito in ricorso, riportandosi alle relative conclusioni.
II. Preliminarmente, si rileva come non vi sia alcuna pregiudiziale amministrativa alla presente azione vertendosi in materia di accertamento di un diritto o status soggettivo (sul doppio binario, amministrativo e giurisdizionale, per il riconoscimento dello stato di apolidia, cfr. S.U. 9 dicembre
2008 n. 28873, richiamata in relazione alla cittadinanza iure sanguinis da Corte di cassazione Sez. U,
Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Con riferimento alle controversie in materia di cittadinanza, l'art. 1, comma 36, della legge n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” (disposizione entrata in vigore, ai sensi del successivo comma 37, a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge, ossia dal 22 giugno 2022).
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero e che l'avo è nato a
MO AN AN (CT), facente parte del Distretto di Corte d'Appello di Catania, il foro competente è il Tribunale di Catania, Sezione specializzata in materia di immigrazione (atteso che,
pagina 3 di 6 ai sensi dell'art. 1 del decreto legge del 17.02.2017 n. 13, le sezioni specializzate in materia di immigrazione hanno competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana").
Quanto all'ammissibilità delle domande, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al , attesa la riferibilità allo Stato italiano -e per esso al Controparte_1 [...] degli atti concernenti la cittadinanza italiana (il provvedimento dichiarativo dello CP_1 status di cittadino), con conseguente legittimazione passiva dell'amministrazione resistente. Il richiedente dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato al Sindaco del Comune italiano di residenza o, nel caso di richiedente non residente in Italia, come nel caso di specie, a richiedere il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiede, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Si pone, invece, il tema dell'interesse ad agire, che nel caso di specie è nondimeno superato in concreto, in quanto i ricorrenti, residenti negli Stati Uniti D'America, hanno dato atto della materiale impossibilità di prenotare un appuntamento presso il Consolato italiano competente per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis, atteso che il relativo sistema telematico non consente da mesi la prenotazione di appuntamenti, come comprovato dagli screenshot dei tentativi di prenotazione presso il Consolato Generale d'Italia in
Filadelfia effettuati dal 07.09.2022 al 11.04.2023 (doc. 14 e 15 del ricorso).
Deve pertanto ritenersi come l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgano ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
III. Ciò premesso, la domanda di parte ricorrente è fondata, per le ragioni che seguono.
Prima dell'entrata in vigore della Legge n. 91/1992, la legge del 13 giugno 1912 n. 555, ora abrogata, disponeva, all'art. 1, che la cittadinanza poteva essere trasmessa solo per via paterna (“E' cittadino per nascita: 1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”). Inoltre, l'art. 10, comma 3, della stessa legge, stabiliva la perdita automatica della cittadinanza italiana per le donne che si fossero sposate con un cittadino straniero e dal cui matrimonio avessero ottenuto la cittadinanza dello Stato estero.
pagina 4 di 6 La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna e, con sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2, della legge predetta, nella parte in cui collega al riconoscimento paterno l'effetto automatico dell'acquisto della cittadinanza del padre e la perdita di quella della madre, nonché dell'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui collegava l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale.
Nel caso in esame, risulta dai documenti allegati al ricorso che cittadino italiano Persona_2 nato a [...] S. AN (CT) in data 21.01.1887 (doc. 1) e ivi coniugatosi in data 29.04.1909 con nata a [...] S. AN (CT) il 19.09.1893 (doc.3), è emigrato negli Stati Uniti Controparte_3
D'America ove, dal matrimonio tra i predetti, è nato a [...], PE Controparte_4
(Stati Uniti d'America) in data 17.04.1915 (doc. 6), cittadino italiano iure sanguinis in quanto figlio di genitori italiani. in data 16.06.1940, a EN, SA (Stati Uniti d'America), ha Controparte_4 contratto matrimonio con e, da tale matrimonio, in data 16.12.1953, è nata a Persona_6
EN, SA (Stati Uniti d'America) la ricorrente (doc. 11), Persona_1 cittadina italiana in quanto nata da padre cittadino italiano. in data 07.06.1980, a TS, PE (Stati Uniti d'America), ha Persona_1 contratto matrimonio con (doc. 12) e, da tale unione, in data 18.08.1985 è nato a Persona_8
TS, PE (Stati Uniti d'America) il ricorrente . Pt_2 Pt_2
L'avo mai si è naturalizzato cittadino statunitense, come comprovato dai Persona_2 documenti allegati al ricorso (doc. 7, 8 e 9), trasmettendo pertanto la cittadinanza italiana iure sanguinis al proprio figlio e, da questi, ai suoi discendenti, odierni ricorrenti. Controparte_4
La ricorrente -come già detto cittadina italiana in quanto nata da Persona_1 [...]
, cittadino italiano iure sanguinis- ha contratto matrimonio successivamente al 1 gennaio CP_4
1948 e, pertanto, per effetto delle successive sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 9 aprile
1975 e n. 30 del 9 febbraio 1983, ha potuto trasmettere la sua cittadinanza al figlio, , Parte_2 nato in data [...], anch'egli odierno ricorrente.
pagina 5 di 6 Nel caso di specie, quindi, lo status civitatis per rapporto di filiazione si è trasmesso ai ricorrenti, secondo la linea di discendenza suindicata e comprovata dalla documentazione allegata al ricorso, determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, dello stato di cittadino italiano.
Pertanto, dev'essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani.
IV. La mancata opposizione alla domanda da parte del e le argomentazioni Controparte_1 poste alla base della presente azione giudiziaria, determinata dalle lunghe attese presso il Consolato, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 sexies comma III e 281 terdecies c.p.c., definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Catania, 25/07/2025.
Il Giudice
Stefania Muratore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Immigrazione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Muratore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5448/2023 promossa da: nata a [...], SA (Stati Uniti d'America) il Parte_1
16.12.1953,
, nato a [...], PE (Stati Uniti d'America) il 18.08.1985, Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Permunian Andrea, come da procure allegate al ricorso
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
Distrettuale dello Stato - Catania
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note ex art. 127ter c.p.c. del 21/05/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c., depositato il 21/04/2023, (alla nascita Parte_1
, nata a [...], SA (Stati Uniti d'America) il 16.12.1953 e Persona_1
nato a [...], PE (Stati Uniti d'America) il 18.08.1985, hanno Parte_2 chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
A tal fine hanno esposto in ricorso quanto segue:
"
1- I Sig.ri e sono diretti discendenti di Parte_2 Persona_1 [...]
(altrimenti conosciuto come ), cittadino italiano nato a [...] S. AN (CT) in data Per_2 Controparte_2 pagina 1 di 6 21.01.1887 (doc. 1) e ivi coniugatosi in data 29.04.1909 con (altrimenti conosciuta come Controparte_3
- doc. 2), nata a [...] S. AN (CT) il 19.09.1893 Controparte_4 Persona_3
(doc.3).
In considerazione delle differenze riscontrabili tra il nominativo presente nel certificato di nascita del Sig.
[...] ed i successivi certificati di stato civile, in cui viene riportato con il nome di , si produce Per_2 Controparte_2 un'attestazione di Esatte Generalità, con la quale si dimostra che il Sig. ed il Sig. Persona_2 [...]
si identificano nella medesima persona (doc. 4). Allo stesso modo si produce un'attestazione di Esatte CP_2
Generalità, con la quale è dimostrato che la Sig.ra e la Sig.ra Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e/o si identificano nella medesima persona (doc. 5); CP_4
2- In costanza del matrimonio tra e , nasceva a EN, Persona_2 Controparte_3 Controparte_4
PE (Stati Uniti d'America) in data 17.04.1915 (doc. 6).
Alla nascita, (altrimenti conosciuto come acquisiva la cittadinanza Controparte_4 Persona_4 statunitense iure soli, ai sensi e per gli effetti delle leggi in tema di cittadinanza in vigore allora negli Stati Uniti
d'America e la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto figlio di genitori italiani.
Difatti, il Sig. alias mai si naturalizzava cittadino statunitense come comprovato Persona_2 Persona_5 dai documenti che ivi si producono (doc. 7, 8 e 9), trasmettendo pertanto la cittadinanza italiana iure sanguinis al proprio figlio legittimo.
2- Il Sig. alias in data 16.06.1940 a EN, SA (Stati Controparte_4 Persona_4
Uniti d'America) contraeva matrimonio con la Sig.ra (altrimenti conosciuta come Persona_6 [...]
- doc. 10), la quale, in conseguenza, diveniva In costanza del Persona_7 Persona_7 loro matrimonio, in data 16.12.1953 nasceva a EN, SA (Stati Uniti d'America) la ricorrente doc. 11). Persona_1
3- La Sig.ra in data 07.06.1980 a TS, PE (Stati Uniti d'America) Persona_1 contraeva matrimonio con il Sig. (altrimenti conosciuto come divenendo, Persona_8 Persona_9 pertanto, (doc. 12). In costanza del loro matrimonio, in data 18.08.1985 Parte_1 nasceva a TS, PE (Stati Uniti d'America) il ricorrente ". Parte_2
Con il ricorso, sono stati prodotti i suindicati documenti, tradotti e apostillati ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 5.10.1961.
I ricorrenti hanno aggiunto che i tempi di attesa per ottenere un appuntamento presso il Consolato
Generale d'Italia in Filadelfia, competente in base alla loro residenza, superano di gran lunga i 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362; che non è peraltro possibile visionare il pagina 2 di 6 calendario prenotazioni;
che essi stanno tentando da mesi, senza esito, di prendere appuntamento presso il predetto consolato, come comprovato dagli screenshot dei tentativi di prenotazione effettuati dal 07.09.2022 al 11.04.2023 (doc. 14 e 15 del ricorso).
Il si è costituito con memoria difensiva in data 11/04/2025, deducendo che Controparte_1
i tempi necessari all'assegnazione degli appuntamenti presso i consolati sono dovuti all'abnorme mole di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana in una circoscrizione consolare ad altissima densità di persone discendenti da avi italiani ed i tempi di attesa sono dovuti anche alla complessità che caratterizza l'istruttoria di tali procedimenti. Nel merito, non ha contestato la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e ha chiesto, nel caso di accoglimento delle domande avversarie, di compensare le spese del procedimento.
Fissata la prima udienza di comparizione in data 29/04/2025, poi sostituita da termine per note ex art. 127ter c.p.c., con successiva ordinanza è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale l'udienza del 10/07/2025, ai sensi degli artt. 281terdecies e 281sexies c.p.c., poi sostituita da termine per note ex art. 127ter c.p.c.
Parte ricorrente, in data 21/05/2025, ha depositato note con cui ha insistito in ricorso, riportandosi alle relative conclusioni.
II. Preliminarmente, si rileva come non vi sia alcuna pregiudiziale amministrativa alla presente azione vertendosi in materia di accertamento di un diritto o status soggettivo (sul doppio binario, amministrativo e giurisdizionale, per il riconoscimento dello stato di apolidia, cfr. S.U. 9 dicembre
2008 n. 28873, richiamata in relazione alla cittadinanza iure sanguinis da Corte di cassazione Sez. U,
Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Con riferimento alle controversie in materia di cittadinanza, l'art. 1, comma 36, della legge n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani” (disposizione entrata in vigore, ai sensi del successivo comma 37, a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge, ossia dal 22 giugno 2022).
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero e che l'avo è nato a
MO AN AN (CT), facente parte del Distretto di Corte d'Appello di Catania, il foro competente è il Tribunale di Catania, Sezione specializzata in materia di immigrazione (atteso che,
pagina 3 di 6 ai sensi dell'art. 1 del decreto legge del 17.02.2017 n. 13, le sezioni specializzate in materia di immigrazione hanno competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana").
Quanto all'ammissibilità delle domande, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al , attesa la riferibilità allo Stato italiano -e per esso al Controparte_1 [...] degli atti concernenti la cittadinanza italiana (il provvedimento dichiarativo dello CP_1 status di cittadino), con conseguente legittimazione passiva dell'amministrazione resistente. Il richiedente dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato al Sindaco del Comune italiano di residenza o, nel caso di richiedente non residente in Italia, come nel caso di specie, a richiedere il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiede, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Si pone, invece, il tema dell'interesse ad agire, che nel caso di specie è nondimeno superato in concreto, in quanto i ricorrenti, residenti negli Stati Uniti D'America, hanno dato atto della materiale impossibilità di prenotare un appuntamento presso il Consolato italiano competente per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis, atteso che il relativo sistema telematico non consente da mesi la prenotazione di appuntamenti, come comprovato dagli screenshot dei tentativi di prenotazione presso il Consolato Generale d'Italia in
Filadelfia effettuati dal 07.09.2022 al 11.04.2023 (doc. 14 e 15 del ricorso).
Deve pertanto ritenersi come l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgano ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
III. Ciò premesso, la domanda di parte ricorrente è fondata, per le ragioni che seguono.
Prima dell'entrata in vigore della Legge n. 91/1992, la legge del 13 giugno 1912 n. 555, ora abrogata, disponeva, all'art. 1, che la cittadinanza poteva essere trasmessa solo per via paterna (“E' cittadino per nascita: 1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”). Inoltre, l'art. 10, comma 3, della stessa legge, stabiliva la perdita automatica della cittadinanza italiana per le donne che si fossero sposate con un cittadino straniero e dal cui matrimonio avessero ottenuto la cittadinanza dello Stato estero.
pagina 4 di 6 La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna e, con sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2, della legge predetta, nella parte in cui collega al riconoscimento paterno l'effetto automatico dell'acquisto della cittadinanza del padre e la perdita di quella della madre, nonché dell'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui collegava l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale.
Nel caso in esame, risulta dai documenti allegati al ricorso che cittadino italiano Persona_2 nato a [...] S. AN (CT) in data 21.01.1887 (doc. 1) e ivi coniugatosi in data 29.04.1909 con nata a [...] S. AN (CT) il 19.09.1893 (doc.3), è emigrato negli Stati Uniti Controparte_3
D'America ove, dal matrimonio tra i predetti, è nato a [...], PE Controparte_4
(Stati Uniti d'America) in data 17.04.1915 (doc. 6), cittadino italiano iure sanguinis in quanto figlio di genitori italiani. in data 16.06.1940, a EN, SA (Stati Uniti d'America), ha Controparte_4 contratto matrimonio con e, da tale matrimonio, in data 16.12.1953, è nata a Persona_6
EN, SA (Stati Uniti d'America) la ricorrente (doc. 11), Persona_1 cittadina italiana in quanto nata da padre cittadino italiano. in data 07.06.1980, a TS, PE (Stati Uniti d'America), ha Persona_1 contratto matrimonio con (doc. 12) e, da tale unione, in data 18.08.1985 è nato a Persona_8
TS, PE (Stati Uniti d'America) il ricorrente . Pt_2 Pt_2
L'avo mai si è naturalizzato cittadino statunitense, come comprovato dai Persona_2 documenti allegati al ricorso (doc. 7, 8 e 9), trasmettendo pertanto la cittadinanza italiana iure sanguinis al proprio figlio e, da questi, ai suoi discendenti, odierni ricorrenti. Controparte_4
La ricorrente -come già detto cittadina italiana in quanto nata da Persona_1 [...]
, cittadino italiano iure sanguinis- ha contratto matrimonio successivamente al 1 gennaio CP_4
1948 e, pertanto, per effetto delle successive sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 9 aprile
1975 e n. 30 del 9 febbraio 1983, ha potuto trasmettere la sua cittadinanza al figlio, , Parte_2 nato in data [...], anch'egli odierno ricorrente.
pagina 5 di 6 Nel caso di specie, quindi, lo status civitatis per rapporto di filiazione si è trasmesso ai ricorrenti, secondo la linea di discendenza suindicata e comprovata dalla documentazione allegata al ricorso, determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, dello stato di cittadino italiano.
Pertanto, dev'essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani.
IV. La mancata opposizione alla domanda da parte del e le argomentazioni Controparte_1 poste alla base della presente azione giudiziaria, determinata dalle lunghe attese presso il Consolato, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 sexies comma III e 281 terdecies c.p.c., definitivamente pronunciando così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Catania, 25/07/2025.
Il Giudice
Stefania Muratore
pagina 6 di 6