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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/04/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 17/04/2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 3104/2024, promosso da: nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. RUBIN TIZIANO RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. FAVALLI CATIA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 13/03/2024, ha agito nei confronti di Parte_1 CP_1
per chiedere la modifica delle condizioni stabilite in sede di divorzio.
[...]
1. In data 12/01/2008, le parti contraevano matrimonio civile a San Zeno Naviglio-BS.
Dall'unione nasceva la figlia il 9.2.2010. Per_1
Con accordo di negoziazione assistita de 17.11.2019 venivano stabilite queste condizioni di divorzio:
− Affidamento condiviso della figlia , con residenza presso la madre;
Per_1
− Visite padre-figlia due weekend al mese dal sabato all'uscita di scuola alla domenica alle 21; una sera alla settimana dalle 16/18.00 alle 20.30; festività alternate;
due settimane anche non consecutive durante l'estate;
− Assegnazione della casa familiare al marito;
− Assegno periodico per la figlia a carico del padre di € 250;
− Spese straordinarie divise al 50% tra i genitori.
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2. Con decreto del 15.3.2024 è stata fissata la prima udienza, conferendo incarico ai Servizi Sociali.
Il 20-29.8.2024 i Servizi Sociali hanno depositato le prime relazioni.
Il resistente si è costituito in giudizio il 19.9.2024.
Le parti sono comparse alla prima udienza il 22.10.2024, dove hanno chiesto un rinvio per valutare l'eventuale ripresa dei rapporti tra la minore e il padre.
Il 17.3.2025 i Servizi Sociali hanno depositato una relazione di aggiornamento.
All'udienza del 18.3.2025 le parti hanno chiesto un rinvio rappresentando di essere prossime al raggiungimento di un accordo.
Il 21.3.2025 è stata depositata un'ulteriore relazione di aggiornamento.
3. Con note scritte del 1.4.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto il seguente accordo:
«1) confermare l'affido condiviso della figlia e collocamento presso la madre;
il padre incontrerà la figlia e Persona_2 manterrà con lei contatti telefonici rispettando le indicazioni degli operatori del Servizio Tutela Minori, tenuto conto dell'età e della volontà della figlia;
2) confermare per ulteriori sei mesi l'incarico ai Servizi Sociali Tutela Minori per continuare il percorso al riavvicinamento padre/figlia al fine di salvaguardare il benessere del minorenne e supportare la relazione;
3) confermare in capo al signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia fino al CP_1 Per_1 raggiungimento dell'autonomia economica, nella misura di euro 250,00/mese con moratoria da azioni di recupero e/o denunce penali per il mancato versamento delle mensilità decorrenti da settembre 2024 fino alla conclusione della procedura di pignoramento in corso, in forza dell'ordinanza di assegnazione somma Rg 2303/2023 (data presunta dicembre 2026); dal mese successivo all'ultima trattenuta, estinto il debito pari a Euro 15.988,34 come da precisazione del credito depositata nel fascicolo dell'esecuzione, oltre eventuale imposta di registro sull'ordinanza di assegnazione somma, conclusa la procedura esecutiva in corso, la signora ai sensi dell'art. 8, 3°comma, l. n. 898/19 e succ. Pt_1 mod. potrà richiedere al datore di lavoro il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento , che ora per allora le parti concordano in Euro 300,00/mese; il signor ora per allora acconsente che la trattenuta sulla busta paga sia pari CP_1 ad 1/5 dello stipendio netto mensile;
tale somma verrà imputata a titolo di contributo al mantenimento per le mensilità in corso, per Euro 300,00/mese da rivalutarsi dall'anno successivo secondo l'indice Istat, e, per la differenza, in acconto sugli arretrati per il mancato pagamento del mantenimento, pari a Euro 250,00/mese maturati da settembre 2024 fino alla conclusione della procedura esecutiva. Se nelle more la figlia raggiungesse l'autonomia economicamente, la Per_1 trattenuta continuerà fino all'estinzione del debito;
4) confermare in capo al padre il contributo al 50% delle spese straordinarie come previste e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Brescia, precisando che anche per le spese mediche previste dal medico curante da svolgere in regime solvente, fino al costo massimo di Euro 120,00/visita, non sarà necessaria alcuna autorizzazione alla spesa e ciò in espressa deroga a Protocollo di Intesa tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
5) in ordine ad attività scolastiche e non, che prevedano l'autorizzazione a firma congiunta dei genitori, le parti concordano che la Signora si onorerà di darne comunicazione al Sig. (per e-mail o WhatsApp) il quale Pt_1 CP_1 dovrà fornire, entro 3 giorni dal ricevimento del messaggio, il proprio assenso/dissenso motivato. In assenza di risposta, le parti concordano fin da ora che l'autorizzazione potrà esser fornita unicamente con la firma materna.
6) spese legali compensate. con rinuncia dei termini per ulteriori memorie conclusive e di impugnazione in caso di conferma delle condizioni proposte».
All'udienza dell'8.4.2025 la causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
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Il Pubblico Ministero, cui è stata aperta la visibilità del fascicolo il 14.3.2024, non ha formulato osservazioni.
4. Le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e agli interessi della famiglia: meritano quindi di essere recepite nella sentenza del Tribunale, tuttavia con il proseguimento del monitoraggio dei Servizi Sociali per altri sei mesi al fine di favorire i rapporti padre-figlia, come del resto stabilito dalle parti nelle conclusioni congiunte.
5. Spese di lite compensate come richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in modifica delle previgenti condizioni di divorzio:
− dispone in conformità alle condizioni riportate in motivazione;
− dispone la prosecuzione dell'incarico di monitoraggio e supporto del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di Brescia, per ulteriori sei mesi;
− compensa per intero le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Si comunichi, anche ai Servizi Sociali di Brescia.
Brescia, 17/04/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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