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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/12/2024, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Simona Monforte Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2663/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza del 04/12/2024 e promossa
D A
, c.fisc. elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ALESSI FABRIZIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
, c.fisc. elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. PELLICANO' PATRIZIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/08/2024, i coniugi e Parte_1 CP_1
esponevano di avere contratto matrimonio in MESSINA il 05/06/2000, trascritto nei
[...] registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2000 al n° 246 parte II serie A. Aggiungevano che dall'unione sono nati i figli: , nato a Controparte_2
Messina il 10/01/2003, nata a [...] il [...], Controparte_3 Controparte_4
nato a [...] il [...]; che la prosecuzione della convivenza era divenuta
[...] intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni: 1) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, come già vivono, potendo stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, con obbligo di comunicare, a mezzo raccomandata a.r. e/o pec, i mutamenti di residenza;
2) la casa coniugale sita in Messina, via
Tremonti N. 76, piano I°, unitamente ai mobili lì presenti –nel prioritario interesse dei figli minori che qui manterranno la collocazione abitativa privilegiata- viene assegnata alla moglie;
3) I due figli
1 minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale dei predetti minori saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni dei medesimi, mentre, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
in caso di contrasto tra i genitori le questioni saranno sottoposte al Giudice;
4) i figli avranno collocazione abitativa privilegiata nella casa familiare sita in Messina, Via Tremonti N. 76, piano I°, che resterà assegnata alla moglie unitamente ai mobili;
5) le spese relative all'uso e al godimento della casa coniugale sono a carico della moglie assegnataria, cui il marito corrisponderà la complessiva somma di €. 1.500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli (€. 500,00 per ciascun figlio) da corrispondere a mezzo bonifico bancario sul conto corrente postale alle stessa intestato avente IBAN: [...], entro il giorno 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) la provvidenza economica per indennità di accompagnamento a favore della figlia minore (affetta da sindrome di Dawn) Controparte_3 ad oggi pari ad €. 531,76 nonché quella per il Patto di Cura della stessa figlia pari ad €. 1.200,00 verranno riscosse dalla sig.ra 7) Le spese straordinarie per i figli, tutte da Controparte_1 documentare, saranno interamente a carico del padre, ed in particolare: - senza necessità di preventivo accordo: a) spese mediche: visite specialistiche prescritte dal medico curante presso strutture pubbliche;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese scolastiche: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- previo accordo: a) spese mediche: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
b) spese scolastiche: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extra scolastiche: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); - Le spese straordinarie da concordare dovranno essere preventivamente documentate ed una volta concordate e sostenute dovranno essere sborsate nei successivi dieci
2 giorni. - Per le spese straordinarie da concordare, il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto ove quest'ultimo, debitamente informato per iscritto, non manifesti, sempre per iscritto e motivatamente, il proprio dissenso entro quindici giorni dalla richiesta formale. A tal fine si indicano i numeri di cellulare ed indirizzi di posta elettronica per le comunicazioni: marito: cell.
3473140037 - moglie: cell. 3478640514 – 8) I Email_1 Email_2 coniugi rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico alimentare e di mantenimento, dichiarando di essere entrambi economicamente autosufficienti, autonomi ed indipendenti l'uno dall'altro e di non avere nulla a pretendere, reciprocamente, per qualsiasi credito ragione, causa o azione;
9) le superiori determinazioni economiche vengono raggiunte anche in considerazione del fatto che ad avvenuta omologa della presente separazione, il sig. Pt_1
trasferirà ai propri figli -a mezzo rogito notarile- la comproprietà dei seguenti beni
[...] immobili: I) immobile ad uso abitativo sito in Messina, Via Tremonti N. 76, piano I°, identificato nel NCEU del Comune di Messina, foglio 100 di mappa, particella 441 sub. 6 (casa coniugale per cui il sig. ha già integralmente pagato il prezzo di acquisto); II) immobile ad uso Parte_1 abitativo sito in Messina, Via Tremonti N. 76, piano T. int. 1, sub. 3, identificato nel NCEU del
Comune di Messina, foglio 100 di mappa, particella 441 sub. 3, per il cui acquisto il sig. Pt_1
ha acceso il mutuo di n. 0E53076918423, il cui residuo
[...] Controparte_5 rimarrà interamente a carico del medesimo sino ad estinzione;
10) stante le superiori condizioni entrambi i coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per qualunque altro titolo, ragione e credito, essendo stati così regolati tutti i loro rapporti;
11) i genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei minori;
12) i coniugi, sin d'ora, reciprocamente, prestano il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e delle carte d'identità, con validità anche per l'espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sui rispettivi passaporti;
I coniugi dichiarano che non vi sono altri procedimenti
(pendenti/esauriti) aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande a esse connesse. - Entrambi i genitori per mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con i figli minori, propongono l'attuazione del seguente piano genitoriale. TEMPI DI FREQUENTAZIONE: -
i minori avranno collocazione abitativa privilegiata presso la madre, nella casa già familiare;
- il padre avrà facoltà di vedere i figli ogni qual volta lo stesso riterrà opportuno, previo accordo con la moglie;
- in mancanza di accordo, compatibilmente con gli impegni lavorativi all'estero e con la sua permanenza in Italia, il padre potrà tenere e portare con sé i figli: il martedì, giovedì e venerdì, dall'uscita della scuola fino alla sera dopo cena, e i fine settimana alternati, anche con possibilità di pernottamento presso l'abitazione del padre;
circa le vacanze di Natale, saranno suddivise alternativamente come segue: dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'atro genitore, ad anni alterni;
circa le vacanze di Pasqua: la domenica di Pasqua con un genitore e il giorno del lunedì in albis con l'altro genitore, ad anni alterni;
circa le vacanze estive, i minore trascorrerà con il padre tre settimane anche non consecutive da concordare con l'altro genitore entro il 30 aprile di ciascun anno e in mancanza di accordo l'ultima settimana di giugno,
3 l'ultima settimana di luglio e la prima settimana di agosto;
il giorno di ferragosto sarà trascorso ad anni alternati con l'uno o con l'altro genitore;
nei giorni della “festa della mamma” e del suo compleanno e nei giorni della “festa del papà” e del suo compleanno i minori staranno rispettivamente con la madre e con il padre;
i minori (gemelli) trascorreranno il giorno del proprio compleanno in compagnia di entrambi i genitori presso una ludoteca o qualsivoglia altro ambiente adatto alla ricorrenza o secondo accordo tra i genitori;
i ponti del 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre,
8 dicembre e le altre festività seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori. Visto l'affido congiunto è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti.
ACCOMPAGNAMENTI: - Compatibilmente con gli impegni lavorativi all'estero e la permanenza in Italia del padre, ciascun genitore provvederà ad accompagnare e prelevare li minori all'inizio e alla fine dell'orario scolastico, delle attività extrascolastiche, sportive e ludiche. Il genitore che deve accompagnare o prelevare i minori può delegare i propri prossimi congiunti. FREQUENTAZIONI
ABITUALI: I minori continueranno a frequentare i nonni e i parenti di ciascun ramo genitoriale, rispettando tendenzialmente i ritmi con cui la frequentazione avveniva prima della crisi separativa ed i genitori, rispettivamente, si impegnano a favorire tali frequentazioni. La socialità sarà incoraggiata e favorita dai genitori e i minori potranno ricevere a casa gli amici o recarsi presso le abitazioni degli stessi per fare i compiti o per relax, nonché incontrarsi con essi in luoghi pubblici.
SALUTE: Le decisioni più importanti per la salute dei figli saranno prese congiuntamente dai genitori, come per legge. In caso di contrasto la questione sarà sottoposta al Giudice. Per l'ordinaria amministrazione, ciascun genitore informerà tempestivamente l'altro genitore delle indisposizioni e dei problemi sanitari dei figli;
eventuali decisioni al riguardo saranno prese privilegiando l'immediato ricorso al medico. I minori saranno sottoposti a tutte le vaccinazioni obbligatorie per legge;
per le vaccinazioni facoltative si seguirà il consiglio del pediatra che, come medico di base, segue i minori. COLLOQUI E PERMESSI: I genitori chiederanno all'istituzione scolastica che le comunicazioni relative ai minori siano inviate a entrambi e, salvo diversi accordi tra loro, entrambi parteciperanno alle riunioni/votazioni scolastiche. I genitori concorderanno tra loro la partecipazione ai colloqui con i docenti, in mancanza di accordo, parteciperanno una volta (seduta periodica) ciascuno, il genitore che avrà svolto il colloquio informerà l'altro. Entrambi i genitori dovranno fornire il consenso per le gite scolastiche. Di ciò dovrà essere informata la scuola.
Entrambi i genitori possono autorizzare, disgiuntamente, le uscite dalla scuola prima della fine dell'orario previsto.
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 14/10/2024.
Alla suddetta udienza del 04/12/2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
4 Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Inoltre il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , nato a Parte_1
MESSINA (ME) il 22/05/1974 e , nato a [...] il [...], Controparte_1 contenuto nel ricorso introduttivo depositato il 02/08/2024 e trascritto in parte motiva;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di MESSINA di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
05/12/2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Simona Monforte Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2663/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza del 04/12/2024 e promossa
D A
, c.fisc. elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ALESSI FABRIZIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
, c.fisc. elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. PELLICANO' PATRIZIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/08/2024, i coniugi e Parte_1 CP_1
esponevano di avere contratto matrimonio in MESSINA il 05/06/2000, trascritto nei
[...] registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2000 al n° 246 parte II serie A. Aggiungevano che dall'unione sono nati i figli: , nato a Controparte_2
Messina il 10/01/2003, nata a [...] il [...], Controparte_3 Controparte_4
nato a [...] il [...]; che la prosecuzione della convivenza era divenuta
[...] intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni: 1) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, come già vivono, potendo stabilire la loro residenza ed il loro domicilio liberamente, con obbligo di comunicare, a mezzo raccomandata a.r. e/o pec, i mutamenti di residenza;
2) la casa coniugale sita in Messina, via
Tremonti N. 76, piano I°, unitamente ai mobili lì presenti –nel prioritario interesse dei figli minori che qui manterranno la collocazione abitativa privilegiata- viene assegnata alla moglie;
3) I due figli
1 minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale dei predetti minori saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni dei medesimi, mentre, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
in caso di contrasto tra i genitori le questioni saranno sottoposte al Giudice;
4) i figli avranno collocazione abitativa privilegiata nella casa familiare sita in Messina, Via Tremonti N. 76, piano I°, che resterà assegnata alla moglie unitamente ai mobili;
5) le spese relative all'uso e al godimento della casa coniugale sono a carico della moglie assegnataria, cui il marito corrisponderà la complessiva somma di €. 1.500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli (€. 500,00 per ciascun figlio) da corrispondere a mezzo bonifico bancario sul conto corrente postale alle stessa intestato avente IBAN: [...], entro il giorno 15 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) la provvidenza economica per indennità di accompagnamento a favore della figlia minore (affetta da sindrome di Dawn) Controparte_3 ad oggi pari ad €. 531,76 nonché quella per il Patto di Cura della stessa figlia pari ad €. 1.200,00 verranno riscosse dalla sig.ra 7) Le spese straordinarie per i figli, tutte da Controparte_1 documentare, saranno interamente a carico del padre, ed in particolare: - senza necessità di preventivo accordo: a) spese mediche: visite specialistiche prescritte dal medico curante presso strutture pubbliche;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese scolastiche: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- previo accordo: a) spese mediche: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
b) spese scolastiche: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extra scolastiche: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); - Le spese straordinarie da concordare dovranno essere preventivamente documentate ed una volta concordate e sostenute dovranno essere sborsate nei successivi dieci
2 giorni. - Per le spese straordinarie da concordare, il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto ove quest'ultimo, debitamente informato per iscritto, non manifesti, sempre per iscritto e motivatamente, il proprio dissenso entro quindici giorni dalla richiesta formale. A tal fine si indicano i numeri di cellulare ed indirizzi di posta elettronica per le comunicazioni: marito: cell.
3473140037 - moglie: cell. 3478640514 – 8) I Email_1 Email_2 coniugi rinunciano alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico alimentare e di mantenimento, dichiarando di essere entrambi economicamente autosufficienti, autonomi ed indipendenti l'uno dall'altro e di non avere nulla a pretendere, reciprocamente, per qualsiasi credito ragione, causa o azione;
9) le superiori determinazioni economiche vengono raggiunte anche in considerazione del fatto che ad avvenuta omologa della presente separazione, il sig. Pt_1
trasferirà ai propri figli -a mezzo rogito notarile- la comproprietà dei seguenti beni
[...] immobili: I) immobile ad uso abitativo sito in Messina, Via Tremonti N. 76, piano I°, identificato nel NCEU del Comune di Messina, foglio 100 di mappa, particella 441 sub. 6 (casa coniugale per cui il sig. ha già integralmente pagato il prezzo di acquisto); II) immobile ad uso Parte_1 abitativo sito in Messina, Via Tremonti N. 76, piano T. int. 1, sub. 3, identificato nel NCEU del
Comune di Messina, foglio 100 di mappa, particella 441 sub. 3, per il cui acquisto il sig. Pt_1
ha acceso il mutuo di n. 0E53076918423, il cui residuo
[...] Controparte_5 rimarrà interamente a carico del medesimo sino ad estinzione;
10) stante le superiori condizioni entrambi i coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per qualunque altro titolo, ragione e credito, essendo stati così regolati tutti i loro rapporti;
11) i genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei minori;
12) i coniugi, sin d'ora, reciprocamente, prestano il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e delle carte d'identità, con validità anche per l'espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sui rispettivi passaporti;
I coniugi dichiarano che non vi sono altri procedimenti
(pendenti/esauriti) aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande a esse connesse. - Entrambi i genitori per mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con i figli minori, propongono l'attuazione del seguente piano genitoriale. TEMPI DI FREQUENTAZIONE: -
i minori avranno collocazione abitativa privilegiata presso la madre, nella casa già familiare;
- il padre avrà facoltà di vedere i figli ogni qual volta lo stesso riterrà opportuno, previo accordo con la moglie;
- in mancanza di accordo, compatibilmente con gli impegni lavorativi all'estero e con la sua permanenza in Italia, il padre potrà tenere e portare con sé i figli: il martedì, giovedì e venerdì, dall'uscita della scuola fino alla sera dopo cena, e i fine settimana alternati, anche con possibilità di pernottamento presso l'abitazione del padre;
circa le vacanze di Natale, saranno suddivise alternativamente come segue: dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'atro genitore, ad anni alterni;
circa le vacanze di Pasqua: la domenica di Pasqua con un genitore e il giorno del lunedì in albis con l'altro genitore, ad anni alterni;
circa le vacanze estive, i minore trascorrerà con il padre tre settimane anche non consecutive da concordare con l'altro genitore entro il 30 aprile di ciascun anno e in mancanza di accordo l'ultima settimana di giugno,
3 l'ultima settimana di luglio e la prima settimana di agosto;
il giorno di ferragosto sarà trascorso ad anni alternati con l'uno o con l'altro genitore;
nei giorni della “festa della mamma” e del suo compleanno e nei giorni della “festa del papà” e del suo compleanno i minori staranno rispettivamente con la madre e con il padre;
i minori (gemelli) trascorreranno il giorno del proprio compleanno in compagnia di entrambi i genitori presso una ludoteca o qualsivoglia altro ambiente adatto alla ricorrenza o secondo accordo tra i genitori;
i ponti del 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre,
8 dicembre e le altre festività seguiranno il criterio dell'alternanza tra i genitori. Visto l'affido congiunto è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti.
ACCOMPAGNAMENTI: - Compatibilmente con gli impegni lavorativi all'estero e la permanenza in Italia del padre, ciascun genitore provvederà ad accompagnare e prelevare li minori all'inizio e alla fine dell'orario scolastico, delle attività extrascolastiche, sportive e ludiche. Il genitore che deve accompagnare o prelevare i minori può delegare i propri prossimi congiunti. FREQUENTAZIONI
ABITUALI: I minori continueranno a frequentare i nonni e i parenti di ciascun ramo genitoriale, rispettando tendenzialmente i ritmi con cui la frequentazione avveniva prima della crisi separativa ed i genitori, rispettivamente, si impegnano a favorire tali frequentazioni. La socialità sarà incoraggiata e favorita dai genitori e i minori potranno ricevere a casa gli amici o recarsi presso le abitazioni degli stessi per fare i compiti o per relax, nonché incontrarsi con essi in luoghi pubblici.
SALUTE: Le decisioni più importanti per la salute dei figli saranno prese congiuntamente dai genitori, come per legge. In caso di contrasto la questione sarà sottoposta al Giudice. Per l'ordinaria amministrazione, ciascun genitore informerà tempestivamente l'altro genitore delle indisposizioni e dei problemi sanitari dei figli;
eventuali decisioni al riguardo saranno prese privilegiando l'immediato ricorso al medico. I minori saranno sottoposti a tutte le vaccinazioni obbligatorie per legge;
per le vaccinazioni facoltative si seguirà il consiglio del pediatra che, come medico di base, segue i minori. COLLOQUI E PERMESSI: I genitori chiederanno all'istituzione scolastica che le comunicazioni relative ai minori siano inviate a entrambi e, salvo diversi accordi tra loro, entrambi parteciperanno alle riunioni/votazioni scolastiche. I genitori concorderanno tra loro la partecipazione ai colloqui con i docenti, in mancanza di accordo, parteciperanno una volta (seduta periodica) ciascuno, il genitore che avrà svolto il colloquio informerà l'altro. Entrambi i genitori dovranno fornire il consenso per le gite scolastiche. Di ciò dovrà essere informata la scuola.
Entrambi i genitori possono autorizzare, disgiuntamente, le uscite dalla scuola prima della fine dell'orario previsto.
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 14/10/2024.
Alla suddetta udienza del 04/12/2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
4 Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Inoltre il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , nato a Parte_1
MESSINA (ME) il 22/05/1974 e , nato a [...] il [...], Controparte_1 contenuto nel ricorso introduttivo depositato il 02/08/2024 e trascritto in parte motiva;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di MESSINA di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
05/12/2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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