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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/02/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Piccolo, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Salvatore Graziuso e Giulio Peco, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito Fatto e diritto Con atto depositato il 16.10.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha domandato al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 7.022,73 (con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute CP_1 in compensazione), chiesta in ripetizione dall'ente previdenziale con comunicazione datata 23.12.2022, in relazione ai ratei della pensione INVCIV corrisposta da gennaio 2022 a dicembre 2022, eccependo la carenza di motivazione del succitato provvedimento e l'irripetibilità di quanto erogato, in maniera assertivamente indebita. L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha precisato che “L'indebito oggetto di ricorso scaturisce da ricostituzione del 23.12.2002 con la quale viene revocata per l'anno 2022 sia la pensione di invalidità civile sia la relativa maggiorazione. Ciò trova fondamento nel fatto che la ricorrente, nel corso del 2022, è diventata titolare di due pensioni di reversibilità, la [SO] 003,4100,20072413 e la [SO] 003,4100,20072445, con superamento pertanto della soglia di reddito per il diritto alla pensione INV CIV e relativa maggiorazione, come si evince dal dettaglio pensioni anno 2022 allegato”; ha quindi contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna con la presente sentenza.
In rapporto alle precipue indicazioni in ordine all'origine dell'indebito fornite dall' (peraltro, corroborate dalla documentazione versata in atti), è, in primo luogo, CP_1 da ritenere che le somme di cui si discute siano state erogate alla in maniera Parte_1 indebita, stante il venir meno, per l'anno 2022, del requisito reddituale funzionale all'erogazione della pensione di invalidità civile totale.
1 Tali indicazioni valgono, inoltre, a palesare debitamente le ragioni a fondamento della pretesa restitutoria, sì da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della medesima pretesa. Tanto premesso, giova puntualizzare che, avendo la pretesa restitutoria pacificamente ad oggetto i ratei della pensione ex L.n. 118/71, unitamente alla maggiorazione sociale e all'aumento al milione ex art. 38 L. 448/01, corrisposti in maniera assertivamente indebita alla occorre fare riferimento, nell'ambito Parte_1 della presente vicenda litigiosa, alla disciplina propria dell'indebito assistenziale. Sotto tale profilo, la Suprema Corte ha, infatti, in termini condivisibili, precisato (cfr. Cass. n. 847/2024) che la disciplina applicabile alle maggiorazioni di cui trattasi dipende dalla natura della prestazione cui esse sono riferite (“… contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l'indebito in questione ha natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale - cui accede. Questa Corte, ad esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa previdenziale (Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. 9734/99, Cass. 8609/99); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass. 13915/21))”. Tanto premesso, è poi da rammentare che, se, per un verso, nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali, per altro verso, il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. è, in ogni caso, da coniugare con i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale. Sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità ha, in termini convincenti, individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie di indebito assistenziale esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento), facendo leva sulla considerazione di ordine generale secondo cui “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. civ. sentenza n. 1446/2008).
2 Sulla valenza di detto principio altresì concorda la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché, pur avendo affermato - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga uniformità di discipline per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale, ha in ogni caso ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). A tal riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”. Con particolare riferimento alla ipotesi, qui ricorrente, del sopravvenuto difetto del requisito reddituale, la giurisprudenza di legittimità, dopo avere ribadito che “l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23.8.2003 n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass.
5.3.2018 n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento un difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”, ha, lungo tale solco, confermato il principio per cui “l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva il diritto di percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (cfr. Cass.
9.11.2018 n. 28771).
Come può già in parte anticipato, l'indebito per cui è causa deriva dalla ricostituzione della prestazione assistenziale per motivi reddituali, cui l'istituto previdenziale è pervenuto allorché la è divenuta titolare di due pensioni di Parte_1 reversibilità (erogate in suo favore dall' a partire dal 2.11.2022; vds. “dettaglio CP_1 pensione anno 2022” prodotto dall' per importi che hanno comportato, per l'anno CP_1
2022, il superamento del limite reddituale normativamente previsto per la pensione di inabilità. In ragione di quanto dappresso specificato, avendo l'accredito del trattamento di reversibilità in questione comportato un radicale e più che significativo superamento
3 della soglia reddituale di riferimento (sì da rendere oltremodo inequivocabile il venir meno del beneficio), non vi è modo di enucleare in capo alla a partire dalla Parte_1 data di detto accredito (novembre 2022), una situazione idonea a generare affidamento, meritevole di essere tutelata per il tramite dell'esclusione della ripetibilità dell'indebito. Ad una diversa conclusione si deve invece pervenire con riferimento ai ratei della prestazione assistenziale percepiti anteriormente a tale data, non potendosi, a tale riguardo, ritenere che la ricorrente possa essersi trovata, al momento della relativa erogazione, in una situazione di dolo (rispetto al venir meno del diritto a percepire i ratei in questione), ove si consideri che il superamento della soglia reddituale da cui promana l'indebito è da correlarsi ad un evento (segnatamente, il decesso del coniuge) in alcun modo preventivabile prima del suo verificarsi. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, meritevole di accoglimento nei termini sopra indicati (ovvero, in relazione alla somma di euro 5.402,10, corrispondente all'importo complessivo dei ratei spettanti alla per il periodo da gennaio a ottobre 2022). Parte_1
L'esito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, mentre la parte residua è da porre a carico dell' nei termini di cui CP_1 al dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto con atto depositato il 16.10.2023 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1 accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che detta
[...]
è tenuta alla restituzione nei confronti dell' in relazione all'indebito di euro Pt_1 CP_1
7.022,73 per cui è causa, della minore somma di euro 1.620,63; condanna l' a CP_1 ripetere alla quanto eventualmente trattenuto in compensazione sull'indebito Parte_1 per cui è causa in misura superiore ad euro 1.620,63; compensa le spese di lite nella misura di un terzo;
condanna l' a pagare la parte residua in favore del procuratore CP_1 della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.400,00, oltre al rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 5 febbraio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Piccolo, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Salvatore Graziuso e Giulio Peco, resistente;
oggetto: ripetizione di indebito Fatto e diritto Con atto depositato il 16.10.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha domandato al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 7.022,73 (con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute CP_1 in compensazione), chiesta in ripetizione dall'ente previdenziale con comunicazione datata 23.12.2022, in relazione ai ratei della pensione INVCIV corrisposta da gennaio 2022 a dicembre 2022, eccependo la carenza di motivazione del succitato provvedimento e l'irripetibilità di quanto erogato, in maniera assertivamente indebita. L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha precisato che “L'indebito oggetto di ricorso scaturisce da ricostituzione del 23.12.2002 con la quale viene revocata per l'anno 2022 sia la pensione di invalidità civile sia la relativa maggiorazione. Ciò trova fondamento nel fatto che la ricorrente, nel corso del 2022, è diventata titolare di due pensioni di reversibilità, la [SO] 003,4100,20072413 e la [SO] 003,4100,20072445, con superamento pertanto della soglia di reddito per il diritto alla pensione INV CIV e relativa maggiorazione, come si evince dal dettaglio pensioni anno 2022 allegato”; ha quindi contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna con la presente sentenza.
In rapporto alle precipue indicazioni in ordine all'origine dell'indebito fornite dall' (peraltro, corroborate dalla documentazione versata in atti), è, in primo luogo, CP_1 da ritenere che le somme di cui si discute siano state erogate alla in maniera Parte_1 indebita, stante il venir meno, per l'anno 2022, del requisito reddituale funzionale all'erogazione della pensione di invalidità civile totale.
1 Tali indicazioni valgono, inoltre, a palesare debitamente le ragioni a fondamento della pretesa restitutoria, sì da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della medesima pretesa. Tanto premesso, giova puntualizzare che, avendo la pretesa restitutoria pacificamente ad oggetto i ratei della pensione ex L.n. 118/71, unitamente alla maggiorazione sociale e all'aumento al milione ex art. 38 L. 448/01, corrisposti in maniera assertivamente indebita alla occorre fare riferimento, nell'ambito Parte_1 della presente vicenda litigiosa, alla disciplina propria dell'indebito assistenziale. Sotto tale profilo, la Suprema Corte ha, infatti, in termini condivisibili, precisato (cfr. Cass. n. 847/2024) che la disciplina applicabile alle maggiorazioni di cui trattasi dipende dalla natura della prestazione cui esse sono riferite (“… contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l'indebito in questione ha natura di indebito previdenziale e non assistenziale, in quanto la maggiorazione sociale partecipa della stessa natura del trattamento - assistenziale o previdenziale - cui accede. Questa Corte, ad esempio, ha ritenuto la natura d'indebito previdenziale in un caso di integrazione al minimo della pensione di vecchiaia, prestazione anch'essa previdenziale (Cass.13918/21), e in casi di maggiorazione sociale applicata a trattamenti pensionistici previdenziali (Cass. 9734/99, Cass. 8609/99); di contro, ha applicato il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale (Cass. 13915/21))”. Tanto premesso, è poi da rammentare che, se, per un verso, nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva, stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali, per altro verso, il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. è, in ogni caso, da coniugare con i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale. Sotto tale profilo, la giurisprudenza di legittimità ha, in termini convincenti, individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie di indebito assistenziale esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento), facendo leva sulla considerazione di ordine generale secondo cui “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. civ. sentenza n. 1446/2008).
2 Sulla valenza di detto principio altresì concorda la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché, pur avendo affermato - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga uniformità di discipline per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale, ha in ogni caso ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004). A tal riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”. Con particolare riferimento alla ipotesi, qui ricorrente, del sopravvenuto difetto del requisito reddituale, la giurisprudenza di legittimità, dopo avere ribadito che “l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23.8.2003 n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass.
5.3.2018 n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento un difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”, ha, lungo tale solco, confermato il principio per cui “l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva il diritto di percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (cfr. Cass.
9.11.2018 n. 28771).
Come può già in parte anticipato, l'indebito per cui è causa deriva dalla ricostituzione della prestazione assistenziale per motivi reddituali, cui l'istituto previdenziale è pervenuto allorché la è divenuta titolare di due pensioni di Parte_1 reversibilità (erogate in suo favore dall' a partire dal 2.11.2022; vds. “dettaglio CP_1 pensione anno 2022” prodotto dall' per importi che hanno comportato, per l'anno CP_1
2022, il superamento del limite reddituale normativamente previsto per la pensione di inabilità. In ragione di quanto dappresso specificato, avendo l'accredito del trattamento di reversibilità in questione comportato un radicale e più che significativo superamento
3 della soglia reddituale di riferimento (sì da rendere oltremodo inequivocabile il venir meno del beneficio), non vi è modo di enucleare in capo alla a partire dalla Parte_1 data di detto accredito (novembre 2022), una situazione idonea a generare affidamento, meritevole di essere tutelata per il tramite dell'esclusione della ripetibilità dell'indebito. Ad una diversa conclusione si deve invece pervenire con riferimento ai ratei della prestazione assistenziale percepiti anteriormente a tale data, non potendosi, a tale riguardo, ritenere che la ricorrente possa essersi trovata, al momento della relativa erogazione, in una situazione di dolo (rispetto al venir meno del diritto a percepire i ratei in questione), ove si consideri che il superamento della soglia reddituale da cui promana l'indebito è da correlarsi ad un evento (segnatamente, il decesso del coniuge) in alcun modo preventivabile prima del suo verificarsi. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, meritevole di accoglimento nei termini sopra indicati (ovvero, in relazione alla somma di euro 5.402,10, corrispondente all'importo complessivo dei ratei spettanti alla per il periodo da gennaio a ottobre 2022). Parte_1
L'esito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, mentre la parte residua è da porre a carico dell' nei termini di cui CP_1 al dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto con atto depositato il 16.10.2023 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1 accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che detta
[...]
è tenuta alla restituzione nei confronti dell' in relazione all'indebito di euro Pt_1 CP_1
7.022,73 per cui è causa, della minore somma di euro 1.620,63; condanna l' a CP_1 ripetere alla quanto eventualmente trattenuto in compensazione sull'indebito Parte_1 per cui è causa in misura superiore ad euro 1.620,63; compensa le spese di lite nella misura di un terzo;
condanna l' a pagare la parte residua in favore del procuratore CP_1 della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.400,00, oltre al rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 5 febbraio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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