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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/01/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 292/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere est.
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. sopra riportato promossa da:
in persona del l.r.p.t (C.F./ P.IVA Parte_1
) rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. PALADINI MAURO (C.F. P.IVA_1
) e dall'avv. Alessandro Candido (C.F. ed elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliata presso il loro studio in Piacenza, via Santa Franca, n. 60
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Massimiliano Gioncada (C.F. , presso il cui studio in 25124 – Brescia, via Creta 4, è C.F._3 elettivamente domiciliato e contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_2 P.IVA_3
e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Marinella Orlandi (C.F. ) e Sabrina C.F._4
Gallonetto (C.F. ) con domicilio eletto in IL, Piazza Città di Lombardia n. 1 C.F._5
Contro
Controparte_3
(C.F e P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_4
Simona Falconieri (C.F: ), elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della ATS in C.F._6
IL, Corso Italia n. 52
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di IL n.481/2024 emessa dal Tribunale di IL, pubblicata il 16.1.2024
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: precisate in via telematica ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e 35 d.lgs 149/22
Per Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in accoglimento dell'appello e in integrale riforma della sentenza del Tribunale di IL n. 481/2024 del 13.1.2024, Giudice dott. Borrelli, depositata il 16.1.2024, R.G.
n. 39428/2018, non notificata, così pronunciare:
- respingere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12464/2018, R.G. n. 20515/2018, emesso dal
Tribunale di IL: il 7.6.2018 e notificato il 21.6.2018, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa;
- confermare in ogni sua parte detto decreto ingiuntivo;
- condannare il a pagare l'ammontare delle ulteriori rette dovute alla Cooperativa, dalla Controparte_1 data di pubblicazione della decisione impugnata e sino all'esito del presente giudizio, oltre agli interessi maturati dal giorno successivo alla scadenza delle singole rate e sino al loro saldo effettivo.
Con vittoria delle spese e delle competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre a spese generali e accessori come per legge.”
Per il : Controparte_1
“Salvis juribus, contrariis reiectis e previe tutte le declaratorie del caso, sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi, voglia la Corte d'Appello di IL: in principalità e nel merito: rigettare l'appello proposto dal
contro
Parte_2
l'impugnata sentenza, siccome inammissibile ed infondato e per l'effetto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, confermare la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 12464/2018, R.G. 20515/2018 emesso il
07.06.2018 dal Tribunale di IL e la nullità della domanda riconvenzionale proposta da CP_4 nei confronti del di per il pagamento delle rette maturate successivamente alla data di
[...] CP_1 CP_1 deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, per i motivi di cui in narrativa;
respingersi ogni ulteriore domanda. in subordine: nel caso anche di solo parziale accoglimento dell'impugnazione proposta, in accoglimento delle domande subordinate ed accessorie come proposte in primo grado e ritenute assorbite in sentenza: Con dichiararsi che la e la di IL sono tenute a manlevare il per Controparte_2 Controparte_1
l'intero o per una percentuale pari al 70% del credito vantato e riconosciuto alla Cooperativa opposta. sempre in subordine, in via istruttoria: disporsi CTU al fine di verificare la natura delle prestazioni fornite dalla
Cooperativa Insieme alla sig.ra . Ed in particolare accertare: lo stato di salute, le Parte_3 esigenze terapeutiche (comprendenti non solo l'assistenza medica generica e specialistica, ma anche quella infermieristica, riabilitativa e di somministrazione di farmaci) connessa a tale stato, precisando che in tale valutazione deve farsi riferimento non solo alle terapie in concreto prestate, ma anche a quelle che la struttura avrebbe dovuto prestare, con un giudizio condotto alla stregua del parametro di diligenza professionale, alla luce delle patologie accertate.”
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse;
- dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità della domanda riconvenzionale;
- rigettare l'appello, confermando la sentenza del Tribunale di IL n. 481/2024 che ha riconosciuto l'onere del Comune di provvedere all'integrazione della retta ex L. 328/2000;
- dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda di manleva proposta dal Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi.” pagina 2 di 7
PER ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previe le declaratorie più opportune, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, così giudicare:
Nel merito in via preliminare e/o pregiudiziale
-dichiarare l'inammissibilità della domanda della per carenza di legittimazione Parte_1 processuale della stessa;
-dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità della domanda riconvenzionale dell'appellante;
-respingere la richiesta di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. formulata dal Controparte_1 in via principale respingere le domande da qualunque controparte svolta nei confronti dell' CP_3 Controparte_3
, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
ovvero perchè -
[...] parzialmente - prescritte respingere in ogni caso la domanda di manleva formulata dal nei confronti dell' CP_1 [...]
in quanto inammissibile, oltre che infondata in fatto e diritto, anche in relazione Controparte_3 Con all'appello incidentale condizionato svolto dall' di IL;
ovvero perchè - parzialmente – prescritte Cont In relazione all'appello incidentale condizionato proposto dall' di IL
Riformare la sentenza n. 481 del 13.01.2024 il Tribunale di IL nella parte in cui omette di dichiarare la nullità della chiamata di terzo effettuata dal di ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., siccome CP_1 CP_1 indeterminata e incerta con riguardo al petitum ed alla causa petendi.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario, oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e
Cpa), in entrambi i gradi di giudizio trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'
[...]
IL”. Controparte_5
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio davanti al Tribunale:
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il si opponeva al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
12464/18 – R.G. 20515/18 del 7.6.2018 con il quale il Tribunale di IL ordinava il pagamento in favore della delle rette di ricovero insolute riferite all'ospite Parte_1 Controparte_4 Parte_3 ammontanti ad € 121.244,00, oltre agli interessi e alle spese della procedura monitoria.
[...]
A fondamento della propria opposizione, il eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva nonché CP_1 la mancata indicazione, da parte della Cooperativa, delle voci di spesa componenti l'ammontare complessivo della retta pretesa in pagamento, ritenuta eccessivamente onerosa, sostenendo, in ogni caso, di avere già provveduto a versare quanto di propria spettanza ed asserendo che per in relazione al pagamento della parte Cont residue erano tenuti il SSN e l'utente: pertanto, chiedeva la chiamata in causa di della Controparte_2 di IL e del Signor tutore di , in cura presso la struttura Persona_1 Parte_3 gestita dalla suddetta Cooperativa. pagina 3 di 7 2. Si costituiva la chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la sua provvisoria Parte_1 esecuzione, proponendo domanda riconvenzionale per l'ammontare delle ulteriori rette dovute dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino all'esito del giudizio.
3. A scioglimento della riserva il Giudice “ritenuta prima facie infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva svolta dal di in considerazione degli obblighi assistenziali gravanti sul CP_1 CP_1
(artt. 6 e 14 L. 328/2000)” concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
CP_1 Cont autorizzava altresì la chiamata in causa di e della IL, rigettando l'istanza di Controparte_2 estensione del contraddittorio proposta nei confronti di Persona_1
4. si costituiva eccependo la genericità della chiamata in causa effettuata dal Controparte_2 CP_1
in quanto priva della chiara ed univoca indicazione delle somme rispettivamente richieste alla regione CP_1 Cont stessa e ad nonché il proprio difetto di titolarità passiva, così come la totale infondatezza della domanda di manleva. Cont di IL, parimenti costituitasi in giudizio, insisteva, congiuntamente a per Controparte_2
l'indeterminatezza delle domande, non risultando chiaramente indicate dal né le somme asseritamente CP_1 dovute, né a che titolo dovevano essere corrisposte dai due soggetti indicati.
5. Istruita la causa in via meramente documentale, stante il rigetto della richiesta di ammissione delle prove testimoniali formulate dall'opponente, il Tribunale, con sentenza n. 481/24 revocava il decreto ingiuntivo n.
12464 del 13.5-7.6.2018 dichiarando la nullità della domanda riconvenzionale proposta dalla
[...]
e dichiarando il non luogo a provvedere sulla domanda proposta dal nei Parte_1 Controparte_1 confronti di e di di IL. Controparte_2 Controparte_3
Esaminata la documentazione in atti, il giudice evidenziava il mancato adempimento da parte di
[...]
dell'onere di allegazione della natura delle prestazioni godute dall'ospite e della Parte_1 Parte_3 quantificazione del valore di esse, sia nel loro ammontare complessivo, sia con riguardo alle distinte componenti, sanitaria e sociale, sia con riguardo alla misura della compartecipazione dell'utente alla spesa. Pertanto, concludeva ritenendo che l'omessa specificazione delle componenti (sanitarie e socio-sanitarie o assistenziali) da parte del soggetto erogatore dei servizi, nonché della quota di compartecipazione alla spesa a carico dell'utente o del tutore, non consentiva di valutare l'esatta misura del credito vantato dalla Cooperativa e così motivava: “Tale carenza allegatoria, oltre a rendere impossibile stabilire a quanto ammonti la quota di spesa che deve gravare sul a quanto quella a carico del SSN e a quanto quella gravante sull'utente, priva il della CP_1 CP_1 possibilità, funzionale alle esigenze di equilibrio finanziario dell'ente locale, di esercitare fruttuosamente azione di recupero nei confronti degli altri soggetti tenuti alla spesa (al netto della compartecipazione dell'assistita).
Per la ragione appena espressa, oltre che per la non reperibilità di alcuna norma che imponga ai comuni di anticipare quanto dovuto da altri, deve escludersi che l'opponente, a richiesta del gestore della struttura, sia obbligato a effettuare il pagamento che non gli competerebbe, salvo rivalsa nei confronti del SSN.”
pagina 4 di 7 Il giudizio d'appello:
6. Con atto di citazione in appello tempestivamente notificato, proponeva impugnazione Parte_1 avverso la predetta sentenza, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna del Controparte_1
a pagare l'ammontare delle ulteriori rette dovute alla , dalla data di pubblicazione della decisione Parte_1 impugnata sino all'esito del presente giudizio, oltre agli interessi maturati dal giorno successivo alla scadenza delle singole rate e sino al loro saldo effettivo.
Si è costituito il chiedendo preliminarmente la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. Controparte_1 sino alla definizione del giudizio di ottemperanza pendente avanti al TAR Lombardia R.G. 2616/16, il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e infondato, nonché, in via subordinata, l'accoglimento delle domande di manleva proposte contro e CP_3 Controparte_2 si è costituita chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, la nullità e/o Controparte_2
l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, nonché il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado. Cont Si è costituita altresì la di IL chiedendo in via preliminare e/o pregiudiziale dichiararsi l'inammissibilità della domanda della per carenza di legittimazione processuale Parte_1 della stessa, nel merito, il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale condizionato “nella parte in cui omette di dichiarare la nullità della chiamata di terzo effettuata dal ai sensi dell'art. 164 Controparte_1 comma 4 c.p.c., siccome indeterminata e incerta con riguardo al petitum ed alla causa petendi”.
All'udienza del 21.5.2024, rigettata la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. proposta dal il CP_1 consigliere istruttore fissava l'udienza del 14.1.2025, in trattazione scritta, per la rimessione della causa in decisione concedendo i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
La causa veniva quindi rimessa in decisione innanzi al Collegio e poi decisa nella Camera di Consiglio del
21.1.2025.
&&&
Preliminarmente deve darsi atto di quanto segue.
È pacifico giacché rilevabile dalla documentazione versata in atti ed attesa la mancata contestazione delle parti, che, in esecuzione della sentenza del TAR Lombardia n. 1964/2023, passata in giudicato, ed a seguito dell'intervento del Commissario ad acta, il previa variazione di bilancio in forza di delibera Controparte_1
28.6.2024 n. 19 ed assunto il conseguente impegno di spesa con determina 1.7.2024 n. 325 ha provveduto al pagamento della somma di € 133.896,00 a favore della odierna appellante (pag. 12 comparsa Parte_1 conclusionale appellante) in pagamento delle rette di ricovero di – tenuto conto dei Parte_3 ratei nel frattempo maturati, diffidando al contempo a provvedere al Controparte_6
pagina 5 di 7 rimborso della quota del 70% come stabilito dal TAR nella citata sentenza (ed anche in quella del Consiglio di
Stato n. 1623 del 18.3.2024).
Il giudicato amministrativo ha poi stabilito che la quota a carico del è del 30% e che l'amministrazione CP_1 comunale ha l'obbligo di provvedere all'anticipazione del pagamento salvo conguaglio con gli altri enti.
Così stando le cose, essendo la pretesa creditoria avanzata dalla Cooperativa nei confronti del e per i CP_1 titoli di cui è causa, stata abbondantemente e definitivamente soddisfatta, non può che dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti principali di causa e cioè tra Parte_4
e
[...] Controparte_1
Cont Quanto alle azioni di rivalsa tra da una parte ed e dall'altra va Controparte_1 Controparte_2 Cont rilevato che ha proposto appello incidentale condizionato con riferimento “alla parte della sentenza in cui omette di dichiarare la nullità della chiamata di terzo effettuata dal ai sensi dell'art. 164 Controparte_1 comma 4 c.p.c., siccome indeterminata e incerta con riguardo al petitum ed alla causa petendi”.
Essendo cessata la materia del contendere tra le parti principali, può ritenersi venuto meno anche l'interesse di Cont a coltivare la domanda nei termini proposti.
Cont Né va pretermesso che in concreto, con riferimento alle richieste avanzate dal nei confronti di e CP_1
a prescindere dalla qualificazione della natura del rapporto, non sono stati in concreto Controparte_2 forniti gli elementi onde pervenire all'attribuzione delle relative quote di compartecipazione alla spesa sicché permanendo incertezza assoluta sul quantum (e rivelandosi la richiesta CTU meramente esplorativa) la relativa domanda non può essere esaminata nella presente sede.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della reciproca soccombenza delle parti, va dichiarata l'integrale compensazione delle spese del presente grado.
PQM
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_4 nei confronti del con la chiamata in causa di
[...] Controparte_1 Controparte_6
avverso la sentenza del Tribunale di IL n. 481/24 dep. 16.1.2024, così provvede:
[...]
1. dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_4
Controparte_1 Cont
2. dichiara non luogo a provvedere sull'appello incidentale condizionato proposto da
3. dichiara integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio le spese del presente grado.
Così deciso in IL il 21.1.2025
pagina 6 di 7 Il cons. est. La Presidente
Maria Carla Rossi Maria Grazia Federici
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere est.
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. sopra riportato promossa da:
in persona del l.r.p.t (C.F./ P.IVA Parte_1
) rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. PALADINI MAURO (C.F. P.IVA_1
) e dall'avv. Alessandro Candido (C.F. ed elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliata presso il loro studio in Piacenza, via Santa Franca, n. 60
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Massimiliano Gioncada (C.F. , presso il cui studio in 25124 – Brescia, via Creta 4, è C.F._3 elettivamente domiciliato e contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_2 P.IVA_3
e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Marinella Orlandi (C.F. ) e Sabrina C.F._4
Gallonetto (C.F. ) con domicilio eletto in IL, Piazza Città di Lombardia n. 1 C.F._5
Contro
Controparte_3
(C.F e P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_4
Simona Falconieri (C.F: ), elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della ATS in C.F._6
IL, Corso Italia n. 52
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di IL n.481/2024 emessa dal Tribunale di IL, pubblicata il 16.1.2024
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI: precisate in via telematica ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e 35 d.lgs 149/22
Per Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in accoglimento dell'appello e in integrale riforma della sentenza del Tribunale di IL n. 481/2024 del 13.1.2024, Giudice dott. Borrelli, depositata il 16.1.2024, R.G.
n. 39428/2018, non notificata, così pronunciare:
- respingere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12464/2018, R.G. n. 20515/2018, emesso dal
Tribunale di IL: il 7.6.2018 e notificato il 21.6.2018, per le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa;
- confermare in ogni sua parte detto decreto ingiuntivo;
- condannare il a pagare l'ammontare delle ulteriori rette dovute alla Cooperativa, dalla Controparte_1 data di pubblicazione della decisione impugnata e sino all'esito del presente giudizio, oltre agli interessi maturati dal giorno successivo alla scadenza delle singole rate e sino al loro saldo effettivo.
Con vittoria delle spese e delle competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre a spese generali e accessori come per legge.”
Per il : Controparte_1
“Salvis juribus, contrariis reiectis e previe tutte le declaratorie del caso, sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi, voglia la Corte d'Appello di IL: in principalità e nel merito: rigettare l'appello proposto dal
contro
Parte_2
l'impugnata sentenza, siccome inammissibile ed infondato e per l'effetto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, confermare la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 12464/2018, R.G. 20515/2018 emesso il
07.06.2018 dal Tribunale di IL e la nullità della domanda riconvenzionale proposta da CP_4 nei confronti del di per il pagamento delle rette maturate successivamente alla data di
[...] CP_1 CP_1 deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, per i motivi di cui in narrativa;
respingersi ogni ulteriore domanda. in subordine: nel caso anche di solo parziale accoglimento dell'impugnazione proposta, in accoglimento delle domande subordinate ed accessorie come proposte in primo grado e ritenute assorbite in sentenza: Con dichiararsi che la e la di IL sono tenute a manlevare il per Controparte_2 Controparte_1
l'intero o per una percentuale pari al 70% del credito vantato e riconosciuto alla Cooperativa opposta. sempre in subordine, in via istruttoria: disporsi CTU al fine di verificare la natura delle prestazioni fornite dalla
Cooperativa Insieme alla sig.ra . Ed in particolare accertare: lo stato di salute, le Parte_3 esigenze terapeutiche (comprendenti non solo l'assistenza medica generica e specialistica, ma anche quella infermieristica, riabilitativa e di somministrazione di farmaci) connessa a tale stato, precisando che in tale valutazione deve farsi riferimento non solo alle terapie in concreto prestate, ma anche a quelle che la struttura avrebbe dovuto prestare, con un giudizio condotto alla stregua del parametro di diligenza professionale, alla luce delle patologie accertate.”
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse;
- dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità della domanda riconvenzionale;
- rigettare l'appello, confermando la sentenza del Tribunale di IL n. 481/2024 che ha riconosciuto l'onere del Comune di provvedere all'integrazione della retta ex L. 328/2000;
- dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda di manleva proposta dal Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi.” pagina 2 di 7
PER ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previe le declaratorie più opportune, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, così giudicare:
Nel merito in via preliminare e/o pregiudiziale
-dichiarare l'inammissibilità della domanda della per carenza di legittimazione Parte_1 processuale della stessa;
-dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità della domanda riconvenzionale dell'appellante;
-respingere la richiesta di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. formulata dal Controparte_1 in via principale respingere le domande da qualunque controparte svolta nei confronti dell' CP_3 Controparte_3
, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
ovvero perchè -
[...] parzialmente - prescritte respingere in ogni caso la domanda di manleva formulata dal nei confronti dell' CP_1 [...]
in quanto inammissibile, oltre che infondata in fatto e diritto, anche in relazione Controparte_3 Con all'appello incidentale condizionato svolto dall' di IL;
ovvero perchè - parzialmente – prescritte Cont In relazione all'appello incidentale condizionato proposto dall' di IL
Riformare la sentenza n. 481 del 13.01.2024 il Tribunale di IL nella parte in cui omette di dichiarare la nullità della chiamata di terzo effettuata dal di ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., siccome CP_1 CP_1 indeterminata e incerta con riguardo al petitum ed alla causa petendi.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario, oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e
Cpa), in entrambi i gradi di giudizio trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'
[...]
IL”. Controparte_5
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio davanti al Tribunale:
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il si opponeva al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
12464/18 – R.G. 20515/18 del 7.6.2018 con il quale il Tribunale di IL ordinava il pagamento in favore della delle rette di ricovero insolute riferite all'ospite Parte_1 Controparte_4 Parte_3 ammontanti ad € 121.244,00, oltre agli interessi e alle spese della procedura monitoria.
[...]
A fondamento della propria opposizione, il eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva nonché CP_1 la mancata indicazione, da parte della Cooperativa, delle voci di spesa componenti l'ammontare complessivo della retta pretesa in pagamento, ritenuta eccessivamente onerosa, sostenendo, in ogni caso, di avere già provveduto a versare quanto di propria spettanza ed asserendo che per in relazione al pagamento della parte Cont residue erano tenuti il SSN e l'utente: pertanto, chiedeva la chiamata in causa di della Controparte_2 di IL e del Signor tutore di , in cura presso la struttura Persona_1 Parte_3 gestita dalla suddetta Cooperativa. pagina 3 di 7 2. Si costituiva la chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la sua provvisoria Parte_1 esecuzione, proponendo domanda riconvenzionale per l'ammontare delle ulteriori rette dovute dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino all'esito del giudizio.
3. A scioglimento della riserva il Giudice “ritenuta prima facie infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva svolta dal di in considerazione degli obblighi assistenziali gravanti sul CP_1 CP_1
(artt. 6 e 14 L. 328/2000)” concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
CP_1 Cont autorizzava altresì la chiamata in causa di e della IL, rigettando l'istanza di Controparte_2 estensione del contraddittorio proposta nei confronti di Persona_1
4. si costituiva eccependo la genericità della chiamata in causa effettuata dal Controparte_2 CP_1
in quanto priva della chiara ed univoca indicazione delle somme rispettivamente richieste alla regione CP_1 Cont stessa e ad nonché il proprio difetto di titolarità passiva, così come la totale infondatezza della domanda di manleva. Cont di IL, parimenti costituitasi in giudizio, insisteva, congiuntamente a per Controparte_2
l'indeterminatezza delle domande, non risultando chiaramente indicate dal né le somme asseritamente CP_1 dovute, né a che titolo dovevano essere corrisposte dai due soggetti indicati.
5. Istruita la causa in via meramente documentale, stante il rigetto della richiesta di ammissione delle prove testimoniali formulate dall'opponente, il Tribunale, con sentenza n. 481/24 revocava il decreto ingiuntivo n.
12464 del 13.5-7.6.2018 dichiarando la nullità della domanda riconvenzionale proposta dalla
[...]
e dichiarando il non luogo a provvedere sulla domanda proposta dal nei Parte_1 Controparte_1 confronti di e di di IL. Controparte_2 Controparte_3
Esaminata la documentazione in atti, il giudice evidenziava il mancato adempimento da parte di
[...]
dell'onere di allegazione della natura delle prestazioni godute dall'ospite e della Parte_1 Parte_3 quantificazione del valore di esse, sia nel loro ammontare complessivo, sia con riguardo alle distinte componenti, sanitaria e sociale, sia con riguardo alla misura della compartecipazione dell'utente alla spesa. Pertanto, concludeva ritenendo che l'omessa specificazione delle componenti (sanitarie e socio-sanitarie o assistenziali) da parte del soggetto erogatore dei servizi, nonché della quota di compartecipazione alla spesa a carico dell'utente o del tutore, non consentiva di valutare l'esatta misura del credito vantato dalla Cooperativa e così motivava: “Tale carenza allegatoria, oltre a rendere impossibile stabilire a quanto ammonti la quota di spesa che deve gravare sul a quanto quella a carico del SSN e a quanto quella gravante sull'utente, priva il della CP_1 CP_1 possibilità, funzionale alle esigenze di equilibrio finanziario dell'ente locale, di esercitare fruttuosamente azione di recupero nei confronti degli altri soggetti tenuti alla spesa (al netto della compartecipazione dell'assistita).
Per la ragione appena espressa, oltre che per la non reperibilità di alcuna norma che imponga ai comuni di anticipare quanto dovuto da altri, deve escludersi che l'opponente, a richiesta del gestore della struttura, sia obbligato a effettuare il pagamento che non gli competerebbe, salvo rivalsa nei confronti del SSN.”
pagina 4 di 7 Il giudizio d'appello:
6. Con atto di citazione in appello tempestivamente notificato, proponeva impugnazione Parte_1 avverso la predetta sentenza, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna del Controparte_1
a pagare l'ammontare delle ulteriori rette dovute alla , dalla data di pubblicazione della decisione Parte_1 impugnata sino all'esito del presente giudizio, oltre agli interessi maturati dal giorno successivo alla scadenza delle singole rate e sino al loro saldo effettivo.
Si è costituito il chiedendo preliminarmente la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. Controparte_1 sino alla definizione del giudizio di ottemperanza pendente avanti al TAR Lombardia R.G. 2616/16, il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e infondato, nonché, in via subordinata, l'accoglimento delle domande di manleva proposte contro e CP_3 Controparte_2 si è costituita chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, la nullità e/o Controparte_2
l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, nonché il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado. Cont Si è costituita altresì la di IL chiedendo in via preliminare e/o pregiudiziale dichiararsi l'inammissibilità della domanda della per carenza di legittimazione processuale Parte_1 della stessa, nel merito, il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale condizionato “nella parte in cui omette di dichiarare la nullità della chiamata di terzo effettuata dal ai sensi dell'art. 164 Controparte_1 comma 4 c.p.c., siccome indeterminata e incerta con riguardo al petitum ed alla causa petendi”.
All'udienza del 21.5.2024, rigettata la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. proposta dal il CP_1 consigliere istruttore fissava l'udienza del 14.1.2025, in trattazione scritta, per la rimessione della causa in decisione concedendo i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
La causa veniva quindi rimessa in decisione innanzi al Collegio e poi decisa nella Camera di Consiglio del
21.1.2025.
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Preliminarmente deve darsi atto di quanto segue.
È pacifico giacché rilevabile dalla documentazione versata in atti ed attesa la mancata contestazione delle parti, che, in esecuzione della sentenza del TAR Lombardia n. 1964/2023, passata in giudicato, ed a seguito dell'intervento del Commissario ad acta, il previa variazione di bilancio in forza di delibera Controparte_1
28.6.2024 n. 19 ed assunto il conseguente impegno di spesa con determina 1.7.2024 n. 325 ha provveduto al pagamento della somma di € 133.896,00 a favore della odierna appellante (pag. 12 comparsa Parte_1 conclusionale appellante) in pagamento delle rette di ricovero di – tenuto conto dei Parte_3 ratei nel frattempo maturati, diffidando al contempo a provvedere al Controparte_6
pagina 5 di 7 rimborso della quota del 70% come stabilito dal TAR nella citata sentenza (ed anche in quella del Consiglio di
Stato n. 1623 del 18.3.2024).
Il giudicato amministrativo ha poi stabilito che la quota a carico del è del 30% e che l'amministrazione CP_1 comunale ha l'obbligo di provvedere all'anticipazione del pagamento salvo conguaglio con gli altri enti.
Così stando le cose, essendo la pretesa creditoria avanzata dalla Cooperativa nei confronti del e per i CP_1 titoli di cui è causa, stata abbondantemente e definitivamente soddisfatta, non può che dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti principali di causa e cioè tra Parte_4
e
[...] Controparte_1
Cont Quanto alle azioni di rivalsa tra da una parte ed e dall'altra va Controparte_1 Controparte_2 Cont rilevato che ha proposto appello incidentale condizionato con riferimento “alla parte della sentenza in cui omette di dichiarare la nullità della chiamata di terzo effettuata dal ai sensi dell'art. 164 Controparte_1 comma 4 c.p.c., siccome indeterminata e incerta con riguardo al petitum ed alla causa petendi”.
Essendo cessata la materia del contendere tra le parti principali, può ritenersi venuto meno anche l'interesse di Cont a coltivare la domanda nei termini proposti.
Cont Né va pretermesso che in concreto, con riferimento alle richieste avanzate dal nei confronti di e CP_1
a prescindere dalla qualificazione della natura del rapporto, non sono stati in concreto Controparte_2 forniti gli elementi onde pervenire all'attribuzione delle relative quote di compartecipazione alla spesa sicché permanendo incertezza assoluta sul quantum (e rivelandosi la richiesta CTU meramente esplorativa) la relativa domanda non può essere esaminata nella presente sede.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della reciproca soccombenza delle parti, va dichiarata l'integrale compensazione delle spese del presente grado.
PQM
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_4 nei confronti del con la chiamata in causa di
[...] Controparte_1 Controparte_6
avverso la sentenza del Tribunale di IL n. 481/24 dep. 16.1.2024, così provvede:
[...]
1. dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_4
Controparte_1 Cont
2. dichiara non luogo a provvedere sull'appello incidentale condizionato proposto da
3. dichiara integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio le spese del presente grado.
Così deciso in IL il 21.1.2025
pagina 6 di 7 Il cons. est. La Presidente
Maria Carla Rossi Maria Grazia Federici
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