Sentenza 11 novembre 2024
Massime • 1
In tema di lesioni volontarie, è legittima la contestazione in fatto dell'aggravante prevista dall'art. 576, comma 1, n. 5.1, cod. pen. allorché il delitto è commesso dall'autore di atti persecutori nei confronti della medesima persona offesa, trattandosi di aggravante che non presenta alcun elemento valutativo in quanto, per la sua configurazione, è sufficiente l'accertamento del dato oggettivo della identità dell'autore dei delitti e della persona offesa. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che ha ritenuto procedibile di ufficio il delitto di lesione personale, aggravato dalla citata circostanza pur se non esplicitamente contestata, in quanto, dalla lettura congiunta delle imputazioni, emergeva che il fatto era stato commesso dall'autore del delitto di atti persecutori ai danni della medesima persona offesa).
Commentario • 1
- 1. Motivi con stralci isolati di dichiarazioni: ricorso inammissibileDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/2024, n. 46979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46979 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rigetto, nel resto, del ricorso;
letta la memoria del 4 novembre 2024, depositata dall'avv. Ignazio Galfo, nell'interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catania, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori aggravati (artt. 612- duk, Penale Sent. Sez. 5 Num. 46979 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 11/11/2024 bis, comma 2 e 61 n. 11 quinquies cod. pen., capo A) e lesioni personali aggravate (artt. 582, 61 nn. 1 e 11 quinquies cod. pen., capo B). 2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di cinque motivi d'impugnazione. 2.1. I primi due, formulati in termini di violazione dell'art. 612-bis cod. pen. (il primo) e di vizio di motivazione (il secondo), attengono alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui al capo A). Sostiene la difesa che i giudici di merito avrebbero valutato erroneamente la remissione della querela da parte della persona offesa che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non potrebbe che considerarsi come un comportamento successivo incompatibile con la sussistenza di qualsivoglia turbamento psicologico della persona offesa, conseguente alla condotta posta in essere dall'imputato. D'altronde, i plurimi elementi documentali acquisiti nel corso dell'istruttoria dimostrerebbero chiaramente l'esistenza di un semplice rapporto di conflittualità tra gli ex coniugi, caratterizzato per la presenza, in entrambi, di ansie e paure per la reciproca incolumità. Ebbene, a fronte di tali emergenze istruttorie, i giudici avrebbero riportato un mero sunto degli atti di indagine senza indicare quali riscontri documentali sono stati ritenuti decisivi. 2.2. Il terzo motivo attiene all'imputazione a titolo di lesioni personali e deduce violazione dell'art. 582 cod. pen., nella parte in cui la Corte territoriale non avrebbe dichiarato il difetto della necessaria condizione di procedibilità, nonostante l'intervenuta remissione di querela. Sostiene la difesa che, non essendo stata contestata l'aggravante di cui all'art. 576 comma 1, n.
5.1 cod. pen., richiamata dall'art. 585 cod. pen., il fatto oggetto dell'imputazione, rientrerebbe nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 582 cod. pen. e, quindi, la relativa azione penale sarebbe procedibile a querela, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., di rilevarne il difetto di procedibilità a seguito della remissione. 2.3. Il quarto motivo attiene al trattamento sanzionatorio e deduce violazione dell'art. 133 cod. pen.: le aggravanti contestate (artt. 61 nn. 1 e 11- quiquies cod. pen.) non sussisterebbero in quanto l'imputato avrebbe sempre agito nell'interesse dei figli (per come chiaramente desumibile dal contenuto dei messaggi scambiati con la persona offesa); sussisterebbero, simmetricamente, le attenuanti di cui agli artt. 62 -bis e 62 nn. 1 e 2, alla luce dei motivi di particolare valore morale, rappresentati dall'angoscia per l'incolumità dei figli (spesso lasciati soli dalla madre), e del conseguente stato d'ira generatosi. e 2.4. Il quinto, in ultimo, deduce violazione dell'art. 164 cod. pen., avendo la Corte territoriale omesso di indicare le ragioni del mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. I primi due motivi sono inammissibili in quanto integralmente versati in fatto. La Corte territoriale deduce la sussistenza del reato e della conseguente responsabilità dell'imputato dalla deposizione della persona offesa, che ha rappresentato nel dettaglio le condotte violente e moleste delle quali è stata vittima, riferendo, con chiarezza, la tensione provocata dal comportamento molesto e intimidatorio dell'imputato, per come ampiamente desumibile dai plurimi interventi dei carabinieri, avvenuti su richiesta della persona offesa, intimorita dalle condotte assunte dall'imputato. Una deposizione valutata attendibile, coerente, lineare e precisa, non inficiata da intenti calunniatori e riscontrata dai plurimi interventi delle forze dell'ordine. Ebbene, a fronte di tali analitiche argomentazioni, la difesa si limita (senza, peraltro, neanche allegare, in violazione del principio di autosufficienza, il relativo mezzo di prova del quale si deduce il travisamento) a dedurre circostanze che, in quanto afferenti al contenuto delle dichiarazioni rese in dibattimento, si risolvono in una censura non già della motivazione offerta dai giudici di merito, ma della valutazione delle prove utilizzate, peraltro, attraverso un'indebita parcellizzazione del complessivo impianto argomentativo indicato nella sentenza impugnata (neanche censurato in tutti i suoi profili). Non considera, tuttavia, come la possibilità di verificare la conformità allo specifico atto (anche a contenuto probatorio) della rappresentazione che di esso offre la motivazione del provvedimento impugnato (consentita dalla nuova formulazione dell'art. 606 cod. proc. pen.), non permette di estendere l'ambito di cognizione di legittimità ad una diversa lettura dei dati processuali o a una diversa interpretazione delle prove: ogni questione che postuli una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti si pone fuori dal perimetro del vizio deducibile (Sez. 1, n. 42369 del 16 novembre 2006, Rv. 235507; Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Rv. 272324), atteso che la selezione dei dati ritenuti rilevanti (all'interno del singolo mezzo di prova e, complessivamente, alla luce dell'intero materiale probatorio raccolto) e • la conseguente attribuzione di uno specifico significato probatorio è attività riservata al giudice di merito, 3 insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione logica e coerente con i dati processuali. 3. Il terzo motivo è infondato. La Corte territoriale ha ritenuto che il reato di cui al capo B (le lesioni personali commesse ai danni della moglie), fosse procedibile d'ufficio (e da ciò la ritenuta irrilevanza della remissione di querela) in quanto aggravato dalla circostanza (non esplicitamente contestata) di cui all'art. 576 n. 5.1, essendo il reato stato commesso dall'autore del delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., nei confronti della stessa parte offesa. L'assunto è corretto. Va premesso che per "contestazione in fatto" deve intendersi una formulazione dell'imputazione nella quale non sia espressa l'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o l'indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma che riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436). Un'esigenza, quella di un'informazione dettagliata, chiara e precisa, che trova il suo riferimento non solo nelle plurime norme codicistiche che descrivono la modalità con la quale deve essere effettuata la contestazione, ma anche e soprattutto nei principi convenzionali (art. 6, par. 3, lett. a, CEDU) in materia di diritti fondamentali, qual è, per l'appunto, quello inerente alla difesa dell'imputato nel processo. Indicata l'esigenza da assolvere, l'idoneità della formulazione letterale del capo d'imputazione a soddisfare tale interesse, non può essere valutata in astratto, ma deve tener conto delle "particolari connotazioni" con le quali l'aggravante è stata costruita nelle norme che la prevedono;
in funzione di queste particolari connotazioni va individuato, di volta in volta, il "livello di precisione e determinatezza che rende l'indicazione di tali elementi, nell'imputazione contestata, sufficiente a garantire la puntuale comprensione del contenuto dell'accusa da parte dell'imputato". Cosicché, se la fattispecie integratrice della circostanza aggravante è, per così dire "autoevidente", in quanto si struttura in semplici comportamenti descritti nella loro materialità (attraverso l'indicazione di mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive) "l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggrava trice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato". Ove, invece, la previsione normativa includa (anche) componenti valutative, la necessità dell'enunciazione in forma chiara e precisa del contenuto 4 dell'imputazione impone che i risultati di questa valutazione (operata dal pubblico ministero con la formulazione del capo d'imputazione) debbano essere esplicitati, attraverso la loro chiara indicazione nella formulazione dell'imputazione. Ebbene, l'aggravante di cui all'art. 576 n.
5.1 non presenta elementi suscettibili di valutazione in quanto si struttura intorno al dato oggettivo rappresentato dalla identità dell'autore del delitto e della persona offesa: il reato di lesioni personali sarà aggravato se commesso dall'autore del delitto previsto dall'art. 612-bis cod. pen. nei confronti della stessa persona offesa. Ebbene, questo Collegio è consapevole che nella formulazione del capo d'imputazione (contestato alla lettera B) non emergono gli elementi fattuali dai quali dipende la sussistenza dell'aggravante (la ritenuta responsabilità dell'autore del reato di lesioni anche per quello di atti persecutori e l'identità della persona offesa), ma, ove sussistente, tale dato avrebbe condotto, logicamente, ad una contestazione esplicita. Ciò che rileva, proprio in ragione della peculiarità dell'aggravante oggetto di censura (che presuppone una valutazione congiunta di due differenti imputazioni), è la lettura unitaria dei due capi d'imputazione, da quali emerge oggettivamente e con evidenza la sussistenza del dato circostanziale, la cui oggettività, quindi, a fronte della duplicità della contestazione (artt. 612-bis e 582 cod. pen., ai danni della stessa persona offesa), permette di ritenere aggravata la fattispecie e il reato procedibile d'ufficio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 582 e 585 del codice penale. 4. Inammissibile è, invece, il quarto motivo, nella parte in cui deduce l'insussistenza dell'aggravante (artt. 61 nn. 1 e 11-quinquies) ed invoca il riconoscimento delle attenuanti in precedenza indicate. Va premesso che la pronuncia giudiziale rappresenta un tutto coerente ed organico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492). Cosicché non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096). Ciò premesso, al C.C. sono state contestate, oltre all'aggravante di cui all'art. 576, n. 5.1, anche quelle di cui ai nn. 1 e 11-quinquies dell'art. 61 cod. pen., per aver agito per motivi abbietti e futili e per aver commesso il fatto alla presenza di un minore. I giudici di merito, concordemente (e da ciò la possibilità di una lettura congiunta delle due sentenze di merito: Sez. 3, n. 44418 del 5 Li. hanno dato atto che, il 13 maggio 2020, il riconducibili ad un video pubblicato dalla figlia minore , per futili motivazioni C.J. , con cui elogiava il C.C. 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), nel ricostruire i fatti in contestazione, per quel che rileva in questa sede, comportamento della madre, l'odierno imputato, dopo essersi arrabbiato sia con lei che con la figlia, aveva afferrato l'avambraccio sinistro della moglie, torcendolo e stringendoglielo, l'aveva trascinata per le scale dell'abitazione, conducendola all'esterno, e l'aveva spinta facendola cadere a terra, così cagionandole lesioni personali consistite in ematomi alle mani e abrasioni al gomito. Ebbene, a fronte di tale analitica ricostruzione (che, nella sua oggettività, dà conto della sussistenza di entrambe le aggravanti oggetto di censura e delle ragioni della parallela insussistenza delle attenuanti invocate), le censure sollevate dal ricorrente non solo sono formulate in termini evidentemente generici (in quanto non si confrontano con l'evidenziato dato fattuale), ma si risolvono, ancora una volta, in una censura non già della motivazione offerta dai giudici di merito, ma della valutazione delle fonti di prova utilizzate, peraltro, attraverso un'indebita parcellizzazione del complessivo impianto argomentativo indicato nella sentenza impugnata (neanche censurato in tutti i suoi profili). E da ciò l'indeducibilità del motivo. 5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. La Corte ha già dato atto, correttamente, dei limiti oggettivi (rappresentati dai precedenti penali a carico, per come emergono dal certificato in atti) preclusivi, ai sensi dell'art. 164 cod. pen., del riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. Dati rispetto ai quali il ricorrente nulla deduce. 6. Il ricorso, quindi, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. In ragione della natura del reato, deve essere disposto l'oscuramento del presente provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso l'11 novembre 2024 lt Presidente Il