Ordinanza cautelare 7 ottobre 2021
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00034/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00481/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 481 del 2021, proposto da:
AN CI, rappresentato e difeso dall'avvocato RI Sapone, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bagnara Calabria, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza ingiunzione a demolire opere abusive n. 355 del 19.05.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. AR VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza n. 355 del 19.05.2021, con cui il Comune di Bagnara Calabra gli ha ingiunto di procedere alla demolizione delle opere edilizie realizzate abusivamente sul fabbricato di proprietà riportato al catasto al foglio 19, part. 705, sub 1, 2 e 3.
Espone che a seguito di una verifica effettuata da personale della Polizia Locale presso la via Nazionale s.s. 18, nell’area identificata catastalmente nella part. 1027 del foglio di mappa 19 di proprietà comunale, è stata accertata la costruzione su suolo pubblico di una scala in cemento armato adiacente al fabbricato di proprietà dell’odierno ricorrente, nonché sulla veranda di quest’ultimo immobile la realizzazione di una tettoia con struttura in legno in assenza un idoneo titolo.
L’esponente lamenta quindi l’illegittimità della determinazione avversata per violazione del D.P.R. n. 380/2001, della L. n. 241/1990 e per vizio di eccesso di potere, supportando le deduzioni con una relazione tecnica.
2. Non si è costituito il Comune intimato.
3. Con ordinanza n. 227/2021, inoppugnata, è stata respinta la richiesta di tutela cautelare per carenza di fumus boni iuris .
4. All’udienza straordinaria del 15 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
5.1. Con la prima censura il deducente sostiene di non avere realizzato l’abuso, poiché il corpo della scala in cemento armato esisterebbe da oltre cinquanta anni e già nell’anno 2012 era presente, per come evincibile da una foto estrapolata da Google Maps.
L’assunto va disatteso.
Risulta infatti incontestato, per un verso, l’asservimento della scala, insistente su suolo comunale, a servizio esclusivo dell’adiacente immobile di proprietà del ricorrente, mentre, sotto concorrente profilo, non è stata offerta adeguata prova della dedotta realizzazione in epoca antecedente al fabbricato, limitandosi la perizia di parte versata in atti a dare atto della vetustà della scala e della relativa sicura esistenza dall’anno 2012.
Del pari, la tettoia in legno non è stata assentita da alcun titolo edilizio ed è “ necessario il permesso di costruire per la realizzazione di tettoie o di altre strutture che siano, comunque, apposte a parti preesistenti di edifici, qualora le stesse siano prive del carattere di precarietà e abbiano, inoltre, dimensioni tali da comportare una visibile alterazione dell'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite ” ( ex multis , T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 2 gennaio 2019, n. 1) e tali risultano essere le caratteristiche della tettoia in questione, come si evince anche dalla consulenza tecnica di parte, con documentazione fotografica, allegata al ricorso.
La giurisprudenza amministrativa, ai fini dell'esatta individuazione del titolo edilizio utile alla realizzazione di una costruzione, ha, infatti, stabilito come occorra far riferimento all'impatto effettivo che le opere generano sul territorio, con la conseguenza che l'intervento edilizio si deve ritenere necessitante di titolo, laddove, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione, esso si presenti idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie e, nella fattispecie, la natura e le dimensioni dei manufatti realizzati dal ricorrente -per come risultanti dalla stessa relazione tecnica- avrebbero imposto la previa acquisizione del permesso di costruire ( ex plurimis , T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 1 ottobre 2021, n. 6146).
5.2. Va disattesa, ancora, la doglianza secondo cui l’ordinanza impugnata sarebbe viziata da difetto di motivazione, poiché l’ordine di demolizione è un provvedimento a contenuto vincolato, rispetto al quale l’amministrazione può limitarsi ad operare una descrizione dei riscontrati abusi edilizi e ad indicare le disposizioni violate e nella fattispecie la determinazione demolitoria dà puntualmente conto di tali profili.
Né, infine, sussiste la lamentata violazione del principio del legittimo affidamento, poiché “ il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'opera abusiva non è idoneo a radicare in capo al privato interessato alcun legittimo affidamento in ordine alla conservazione di una situazione di fatto illecita ” ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, 26 febbraio 2021, n. 1637).
6. Il ricorso è pertanto respinto.
7. Nulla è dovuto per le spese di lite, attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI TI, Presidente
AR VA, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR VA | RI TI |
IL SEGRETARIO