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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1000/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
RUSSO MASSIMO, EL
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1081/2023 depositato il 23/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2020 00482142 75 000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste come in atti
Resistente: insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620200048214275/000, notificata il 27.7.2022, relativa alla tassa automobilistica per l'anno
2017 per l'importo di € 278,95, riferita all'autovettura targata Targa_1, deducendone l'illegittimità in quanto il veicolo risulta riconducibile al beneficio dell'esenzione previsto per i soggetti portatori di handicap ai sensi della L. n. 104/1992 e della L. n. 449/1997.
Il ricorrente ha documentato di aver beneficiato, sin dal 2000, dell'agevolazione per esenzione dal pagamento del bollo auto, già riconosciuta per precedenti veicoli, in forza di certificazioni medico-legali e del riconoscimento dell'invalidità, nonché del possesso di patente speciale. Egli ha altresì dedotto che, a seguito della sostituzione del mezzo con quello targato Targa_1, ha provveduto a comunicarne tempestivamente i dati per l'aggiornamento delle esenzioni, ma per un errore imputabile all'Amministrazione, tale veicolo non
è stato inserito tra quelli esenti.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva rispetto ai motivi attinenti al merito della pretesa tributaria, e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza di trattazione la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Agenzia delle Entrate-Riscossione. È pur vero che, in linea generale, l'ente della riscossione non è tenuto a rispondere nel merito della debenza del tributo, trattandosi di soggetto che agisce quale mero esecutore della pretesa, su impulso dell'ente impositore.
Tuttavia, è principio consolidato che, in caso di impugnazione della cartella di pagamento in cui si deducano vizi relativi al diritto sostanziale di credito (come nel caso di specie, in cui si fa valere un'esenzione tributaria),
l'ente della riscossione è tenuto, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999, a denunciare la lite all'ente titolare del credito, al fine di consentirne la partecipazione al giudizio.
L'omessa litis denuntiatio da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione comporta che essa rimane parte processuale a pieno titolo e non può invocare il proprio difetto di legittimazione, in quanto l'unico soggetto convenuto dal contribuente.
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione (vds da ultimo ordinanza n. 28668 depositata il 3 ottobre 2022 < riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario;
non di meno, nel caso in cui il contribuente svolga contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, permane l'onere per l'Agente della riscossione, che voglia andare esente dalle eventuali conseguenze della lite, di chiamare in giudizio l'ente creditore in ossequio all'art. 39 del lgs. n. 112 del 1999 (cfr. Cass. nn.
16685/2019, 9250/2019, 8295/2018, 10528/2017);
Pertanto, l'eccezione sollevata deve essere rigettata
Il ricorso è fondato. Il sig. Ricorrente_1 ha prodotto adeguata documentazione medica e amministrativa attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, con particolare riferimento alla condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Tale situazione patologica risulta già accertata tra le stesse parti con sentenza n. 3535/2021 di questa Corte, relativa ad annualità precedenti e al medesimo quadro clinico, circostanza che conferma la permanenza del presupposto soggettivo legittimante il beneficio.
La cartella impugnata concerne un veicolo (targato Targa_1) che ha sostituito altro mezzo già riconosciuto esente;
dagli atti emerge che il contribuente ha presentato apposita istanza di aggiornamento, adempiendo agli obblighi informativi posti a suo carico.
La mancata registrazione del nuovo veicolo tra quelli esenti risulta pertanto imputabile a disfunzioni dell'Amministrazione e non può essere addebitata al ricorrente.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di tassa automobilistica,
l'esenzione deve essere riconosciuta ogniqualvolta risultino accertati i presupposti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla legge, non potendo l'Amministrazione negare il beneficio per carenze formali o irregolarità procedimentali non imputabili al contribuente. Le disposizioni agevolative in favore dei soggetti disabili, inoltre, devono essere interpretate in coerenza con la loro finalità solidaristica e di tutela costituzionale, evitando interpretazioni restrittive che finiscano per comprimere un diritto già maturato in presenza dei requisiti sostanziali.
Nel caso di specie risulta dimostrata sia la condizione soggettiva legittimante l'esenzione sia l'adempimento degli obblighi comunicativi relativi alla sostituzione del veicolo;
ne consegue che difetta il presupposto impositivo della tassa automobilistica con riferimento all'autovettura in oggetto.
La pretesa tributaria deve pertanto essere annullata per insussistenza del presupposto impositivo. Spese compensate, in considerazione della peculiarità della vicenda e del contenuto della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 4.2.26
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Russo Dott.ssa Vincenza Lo Manto
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
RUSSO MASSIMO, EL
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1081/2023 depositato il 23/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 296 2020 00482142 75 000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste come in atti
Resistente: insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620200048214275/000, notificata il 27.7.2022, relativa alla tassa automobilistica per l'anno
2017 per l'importo di € 278,95, riferita all'autovettura targata Targa_1, deducendone l'illegittimità in quanto il veicolo risulta riconducibile al beneficio dell'esenzione previsto per i soggetti portatori di handicap ai sensi della L. n. 104/1992 e della L. n. 449/1997.
Il ricorrente ha documentato di aver beneficiato, sin dal 2000, dell'agevolazione per esenzione dal pagamento del bollo auto, già riconosciuta per precedenti veicoli, in forza di certificazioni medico-legali e del riconoscimento dell'invalidità, nonché del possesso di patente speciale. Egli ha altresì dedotto che, a seguito della sostituzione del mezzo con quello targato Targa_1, ha provveduto a comunicarne tempestivamente i dati per l'aggiornamento delle esenzioni, ma per un errore imputabile all'Amministrazione, tale veicolo non
è stato inserito tra quelli esenti.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva rispetto ai motivi attinenti al merito della pretesa tributaria, e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza di trattazione la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Agenzia delle Entrate-Riscossione. È pur vero che, in linea generale, l'ente della riscossione non è tenuto a rispondere nel merito della debenza del tributo, trattandosi di soggetto che agisce quale mero esecutore della pretesa, su impulso dell'ente impositore.
Tuttavia, è principio consolidato che, in caso di impugnazione della cartella di pagamento in cui si deducano vizi relativi al diritto sostanziale di credito (come nel caso di specie, in cui si fa valere un'esenzione tributaria),
l'ente della riscossione è tenuto, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999, a denunciare la lite all'ente titolare del credito, al fine di consentirne la partecipazione al giudizio.
L'omessa litis denuntiatio da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione comporta che essa rimane parte processuale a pieno titolo e non può invocare il proprio difetto di legittimazione, in quanto l'unico soggetto convenuto dal contribuente.
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione (vds da ultimo ordinanza n. 28668 depositata il 3 ottobre 2022 < riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario;
non di meno, nel caso in cui il contribuente svolga contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, permane l'onere per l'Agente della riscossione, che voglia andare esente dalle eventuali conseguenze della lite, di chiamare in giudizio l'ente creditore in ossequio all'art. 39 del lgs. n. 112 del 1999 (cfr. Cass. nn.
16685/2019, 9250/2019, 8295/2018, 10528/2017);
Pertanto, l'eccezione sollevata deve essere rigettata
Il ricorso è fondato. Il sig. Ricorrente_1 ha prodotto adeguata documentazione medica e amministrativa attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, con particolare riferimento alla condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Tale situazione patologica risulta già accertata tra le stesse parti con sentenza n. 3535/2021 di questa Corte, relativa ad annualità precedenti e al medesimo quadro clinico, circostanza che conferma la permanenza del presupposto soggettivo legittimante il beneficio.
La cartella impugnata concerne un veicolo (targato Targa_1) che ha sostituito altro mezzo già riconosciuto esente;
dagli atti emerge che il contribuente ha presentato apposita istanza di aggiornamento, adempiendo agli obblighi informativi posti a suo carico.
La mancata registrazione del nuovo veicolo tra quelli esenti risulta pertanto imputabile a disfunzioni dell'Amministrazione e non può essere addebitata al ricorrente.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di tassa automobilistica,
l'esenzione deve essere riconosciuta ogniqualvolta risultino accertati i presupposti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla legge, non potendo l'Amministrazione negare il beneficio per carenze formali o irregolarità procedimentali non imputabili al contribuente. Le disposizioni agevolative in favore dei soggetti disabili, inoltre, devono essere interpretate in coerenza con la loro finalità solidaristica e di tutela costituzionale, evitando interpretazioni restrittive che finiscano per comprimere un diritto già maturato in presenza dei requisiti sostanziali.
Nel caso di specie risulta dimostrata sia la condizione soggettiva legittimante l'esenzione sia l'adempimento degli obblighi comunicativi relativi alla sostituzione del veicolo;
ne consegue che difetta il presupposto impositivo della tassa automobilistica con riferimento all'autovettura in oggetto.
La pretesa tributaria deve pertanto essere annullata per insussistenza del presupposto impositivo. Spese compensate, in considerazione della peculiarità della vicenda e del contenuto della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 4.2.26
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Russo Dott.ssa Vincenza Lo Manto