Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00800/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00179/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 179 del 2025, proposto da
EN D'Arenzo, rappresentata e difesa dall'avvocato Carolina Musicò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n. 557/2024 del 25.3.2024, pubblicata in data 28.3.2024, recante condanna al pagamento somme
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. IC GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con ricorso notificato l’11.4.2025 e depositato il 13.4.2025 D’AR EN ha agito per l’ottemperanza del titolo di cui in epigrafe, emesso nei confronti del Comune di Reggio Calabria.
2- L’amministrazione intimata, quantunque regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
3- Alla camera di consiglio del 17.12.2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
4- Il ricorso è fondato.
5- Il titolo oggetto di ottemperanza è passato in giudicato (v. all. 2, pag. 39) ed è stato notificato via pec alla sede reale dell’amministrazione intimata –agli indirizzi pec notifiche-comunicazioni@pec.reggiocal.it e protocollo@pec.reggiocal.it – in data 4.11.2024 (all. 4 e all.5), così da far decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsti per il pagamento dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
6- L’Ente intimato non si è costituito e non ha fornito prova, come sarebbe stato suo onere, dell’avvenuto adempimento.
7- Il ricorso va pertanto accolto e, conseguentemente, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa anche telematica della presente sentenza.
8- Quanto alla domanda sugli interessi, posto che nulla ha previsto il titolo, devono dirsi dovuti gli interessi corrispettivi da computarsi al saggio legale ai sensi dell’art. 1282 c.c. con decorrenza dalla data di pubblicazione del titolo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 9.4.2020, n. 1365, Cass. Civ., Sez. I, 21 aprile 1999, n. 3944; Cass. Civ., Sez. I, 11 dicembre 1990, n. 11786).
9- Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Questore di Reggio Calabria, con facoltà di delega, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al provvedimento in epigrafe, con spese a carico dell’intimata Amministrazione.
L’eventuale richiesta di proroga del detto termine di giorni sessanta per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio, fin d’ora, delega l’adozione delle conseguenziali statuizioni.
Il Commissario ad acta :
-) dovrà procedere sia all’allocazione della somma in bilancio (ove mancasse un apposito stanziamento) che all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme dovute, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento;
-) avrà cura di provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato;
-) una volta espletate le indicate operazioni farà pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
10- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:
-) ordina al Comune di Reggio Calabria ex art. 112 e ss. c.p.a., di dare piena ed integrale esecuzione al titolo di cui in epigrafe mediante il pagamento, in favore di parte ricorrente, di quanto ivi indicato oltre interessi nei termini di cui in parte motiva;
-) nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Questore di Reggio Calabria, con facoltà di delega, affinché, ricevuta comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inerzia dell’Amministrazione, provveda al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto titolo nei sensi e nei termini di cui in motivazione con spese a carico dell’Azienda intimata;
-) condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore dell’avv. Carolina Musicò, difensore di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta.
-) delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga dei termini come in motivazione concessi.
Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, al Comune di Reggio Calabria, ancorché non costituito, ed al Questore di Reggio Calabria in qualità di designato Commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN EN, Presidente
IC GA, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC GA | IN EN |
IL SEGRETARIO