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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/07/2025, n. 2220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2220 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1454/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1454/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
CORREGGIO 43 21049 MILANO presso lo studio dell'avv. BORGINI MATTEO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA GALLERIA UNIONE 1 Controparte_1 P.IVA_1
20100 MILANO presso lo studio dell'avv. PARISI DANIELE, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contraris reiectis, così giudicare:
pagina 1 di 16 i. in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
ii. nel merito, riformare integralmente la sentenza impugnata n. 2973/2023, pronunciata dal Tribunale di Milano il 2-13.4.2023 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 57013/2018, respingendo tutte le domande proposte dalla e accogliendo le domande ivi formulate dal Sig. Controparte_1 [...]
che si trascrivono: Parte_1
“accertare e dichiarare che la revoca ad nutum del 12.7.2018 del Sig. dall'incarico di Parte_1
Presidente del CdA della non è sorretta da giusta causa, e per l'effetto condannare la Controparte_1 convenuta al pagamento in favore dell'attore di un'indennità pari ad € 22.500,00, o di altra somma che sarà ritenuta equa, provata e di giustizia, oltre alla ulteriore somma di € 15.000,00, o alla diversa somma che sarà ritenuta equa, provata e di giustizia, a titolo di risarcimento del danno alla persona per i motivi esposti in narrativa, in ogni caso con rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta in quanto infondata per i fatti esposti in narrativa”;
iii. in via istruttoria, si chiede ammettere interrogatorio formale e prova per testi, diretta e contraria, dei Sig.ri di AN HI (VA), di SE (VA), Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 di MA (VA), di CO VI (VA), di SE (VA), Testimone_4 Testimone_5
Dott. di SE (VA) e Dott. di BI (MI) sui seguenti capitoli: Testimone_6 Testimone_7
1) “Vero che il Sig. ed il Sig. hanno pattuito quale compenso annuo per Parte_1 Pt_2
l'amministratore la somma di € 50.000, pari a circa il 10% del fatturato annuo medio della CP_1
somma che il Sig. avrebbe potuto dividere con la moglie in base al lavoro effettuato
[...] Parte_1 dalla stessa presso la medesima società?”
2) “Vero che le fatture contestate dalla al Sig. si riferiscono ai pagamenti Controparte_1 Parte_1 degli emolumenti dell'amministratore?”
3) “Vero che la bottiglia di champagne UI acquistata a dicembre 2017 dal Sig. era Parte_1 destinata ad un regalo natalizio al Sig. il quale effettivamente l'ha ricevuta?” Pt_2
4) “Vero che i telefoni aziendali utilizzati dal Sig. e dalla Sig.ra sono stati da questi Parte_1 Tes_1 restituiti al termine del mandato?”
5) “Vero che l'abbonamento dalla linea ADSL con il gestore Fastweb è stato sottoscritto dal Sig. per consentirgli di collegarsi da casa in remoto con la Sostrava?” Parte_1
pagina 2 di 16 6) “Vero che il Sig. ha offerto a la restituzione del laptop e della macchina Parte_1 CP_1 fotografica acquistati nel dicembre 2014, senza però ricevere riscontro dalla società?”
7) “Vero che le spese sostenute nel 2017 in favore della Pro OC di AN HI (VA) riguardano delle sponsorizzazioni promozionali effettuate dalla ?” CP_1
8) “Vero che presso gli uffici della era presente una cassetta da cui poteva prelevare CP_1 direttamente il solo Sig. ” Pt_2
9) “Vero che la fattura del 1.6.2017 (v. doc. 14 del fascicolo della convenuta che si rammostra al teste) relativa all'installazione di tende riguarda la riparazione della tenda “saliscendi” della CP_1
”
[...]
10)“Vero che la fattura di € 41,19 emessa dalla nel mese di luglio 2015 si riferisce all'acquisto CP_2 di bevande per il personale della ?” CP_1
11) “Vero che le polizze vita contratte in favore del Sig. sono state concordate Parte_1 con il Sig. e con il commercialista pro tempore della ?” Pt_2 CP_1
12) “Vero che la macchina fotografica acquistata nel dicembre 2014 dal Sig. Parte_1 era destinata ad eseguire un corredo fotografico per la rottamazione di circa 150 autovetture per conto della Sostrava?”
13) “Vero che l'acquisto di medicinali avvenuto nel marzo 2015 presso la Farmacia Celesia per €
62,20 è stato effettuato in favore del Sig. ” Pt_2
14) “Vero che i prodotti acquistati nel novembre 2014 presso la dal Sig. erano CP_3 Parte_1 destinati alla pulizia dei locali aziendali?”
15) “Vero il Sig. consegnava al Sig. le ricevute e le fatture relative ai pasti Pt_2 Parte_1 consumati presso i ristoranti affinché quest'ultimo, in qualità di amministratore, provvedesse alla detrazione fiscale delle spese e consegnasse nelle mani del Sig. i relativi importi in contanti, Pt_2 prelevati dalle casse della Sostrava?”
16) “Vero che il bonifico in uscita di € 13.400,00 dal conto della è riferito all'acquisto di CP_1 un'autovettura?”
17) “Vero che i movimenti della carta di credito effettuati in Spagna sono riconducibili a Sig.
” Pt_2
18) “Vero che il Sig. possiede una abitazione in Spagna?” Pt_2
pagina 3 di 16 19) “Vero che la trasferta in Sicilia effettuata dal Sig. in qualità di amministratore della Parte_1
era stata organizzata nell'interesse della società al fine di costituire una scuola per tecnici CP_1 della revisione con la Dim Tronic S.r.l.s.?”
20) “Vero l'installazione dell'impianto di videosorveglianza di cui alla fattura n. 253 del 31.7.2017 emessa della BGB Sistemi è stata effettuata presso l'abitazione del Sig. ” Pt_2
21) “Vero che il Sig. ha richiesto che la fattura di cui al capitolo che precede per Pt_2
l'installazione del sistema di videosorveglianza della propria abitazione venisse intestata alla CP_1
e da questa pagata?”
22) “Vero che la fattura BGB Sistemi n. 253 del 31.7.2017 (v. doc. 28 del fascicolo della convenuta che si rammostra al teste) è riferibile a prestazioni eseguite per la ” Controparte_1
23) “Vero che la anche prima dell'amministrazione del Sig. ha sempre Controparte_1 Parte_1 affittato il ramo d'azienda relativo all'officina meccanica, e che in particolare la decisione di affittare Tes_ a , di cui alla domanda riconvenzionale, è stata adottata dal Sig. contro il parere del Sig. Pt_2
”. Parte_1 iv. in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite del doppio grado di giudizio.
Per Controparte_1
1 respingere l'appello in quanto infondato in fatto e diritto;
2 in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari;
3 in via istruttoria, solo ove ritenuto necessario e senza inversione alcuna dell'onere probatorio,
Sostrava chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale dei convenuti e con i testi sottoindicati:
1“Vero che nel mese di dicembre 2015 la tenda rappresentata nella foto che si rammostra al teste, è stata installata e successivamente manutenuta dalla società MISA Automazione S.r.l. (si rammostrino al teste i documenti 77, 78, 79 e 80”;
2“Vero che la tenda di cui al precedente capitolo 1 e rappresentata nella foto che mi si rammostra è
l'unica tenda esistente in (si rammostrino al teste i documenti 77, 78, 79 e 80”; CP_1
3“Vero che presso la sede Sostrava nel corso dell'anno 2017 la società non ha Testimone_4 installato alcuna tenda né ha fatto manutenzione all'unica tenda esistente, che è quella che mi si rammostra (si rammostrino al teste i documenti 77, 78, 79 e 80e il documento 14)”;
pagina 4 di 16 4“Vero che sin dalla data della sua assunzione in Sostrava, Viale Borri 402 (specifichi il teste la data di assunzione in Sostrava ad oggi, presso la sede di Sostrava sono installate delle macchinette CP_1 distributrici di bevande fredde e calde di tipo a gettone”;
5“Vero che sin dalla data della sua assunzione in , Viale Borri 402 (specifichi il teste la data CP_1 di assunzione in ad oggi, presso la sede di non ci sono mai state bevande Controparte_1 CP_1 disponibili a titolo gratuito per i dipendenti o per i clienti”;
6“Vero che a partire dal 13/12/2014 presso non è mai stata adoperata una macchina CP_1 fotografica Canon EOS 5D come descritta nel documento 19 che si rammostra al teste (si rammostri al teste il documento 19 “;
7“Vero che a partire dal 13/12/2014 presso non è mai stata adoperato il flash o il treppiedi CP_1 come descritti nel documento 19 che si rammostra al teste (si rammostri al teste il documento 19 “;
8“Vero che sin dalla data della sua assunzione in , Viale Borri 402 (specifichi il teste la data CP_1 di assunzione in , lei si è sempre pagato il pranzo durante la giornata lavorativa.”; Controparte_1
9 “Vero che i beni descritti nella fattura BGB Sistemi numero 253/2017 che mi viene rammostrata, si trovano presso la società sede di NE NF (si rammostrino al teste i documenti Parte_3
81, 82 e 83”;
10“Vero che tra il 2014 ed il 2018 il sig. effettuava pagamenti in suo favore e in Parte_1 favore della di lui moglie per un totale di €219.046 dal conto corrente di e, in Testimone_1 CP_1 dettaglio:
a. per 5 mesi del 2014 €19.100 Parte_1
b. nel 2015 €56.678 Parte_1
c. nel 2016 fattura €30.800 pagati €44.220 Parte_1
d. nel 2017 €21.000 Parte_1
e. nel 2018 fattura €16.600 pagati €17.748 Parte_1
f. nel 2015 riceve pagamenti per €18.600 Tes_1
g. 2016 riceve pagamenti per €26.300 Tes_1
h. 2017 riceve pagamenti per €29.900 Tes_1
i. 2018 riceve pagamenti per €6.500 Tes_1
(Si rammostrino al teste i documenti 6 e 7)
Si indica a teste sui capitoli da 1 a 8:
- IG , via Piave, 44, 21050 Bisuschio (VA); Testimone_8
pagina 5 di 16 Si indica a teste sui capitoli da 1 a 5:
- IG , via Gallarate, 50, 21045 Gazzada Schianno (VA); Tes_9
Si indica a teste sul capitolo 9:
- IG via Nazario Sauro, 56, 21051 Arcisate (VA). Testimone_3
Si indica a teste sui capitoli 1 e 10:
- Dott. c/o Impresa S.r.l., Viale Vittorio Veneto 23, AN HI (VA). Testimone_10
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 2973/23 ha respinto la domanda risarcitoria formulata da contro per la pretesa mancanza di giusta causa della revoca dalla Parte_1 Controparte_1 carica di Presidente del C.d.A.
Il Tribunale accogliendo, invece, parzialmente (per euro 187.056,79 oltre rivalutazione e interessi) la domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento proposta dalla società convenuta, ha ritenuto che avesse posto in essere atti distrattivi e di mala gestio, effettuando prelievi ingiustificati di Parte_1 somme di denaro, anche a titolo di compensi non deliberati, nonchè spese per scopi estranei all'attività di impresa.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base di cinque motivi. Parte_1
La società appellata si è costituita con comparsa depositata il 9.10.2023 ed ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità della nuova produzione documentale in appello (docc. G, H, I, 15), chiedendo nel merito il rigetto dell'impugnazione.
Accolta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza per la ritenuta sussistenza di un c.d. pericolo di insolvenza, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 7.5.2025, dopo il deposito degli scritti conclusivi.
Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio, che i motivi di appello, come di seguito rubricati e sintetizzati, siano infondati.
1) A prescindere dal merito, il vizio di forma e di sostanza del provvedimento di revoca dell'amministratore sig. ha fondato la domanda di indennizzo e risarcimento del danno, Parte_1 posto che l'appellante è venuto a conoscenza soltanto ex post dei presunti addebiti.
Con il primo motivo, censura la sentenza nella parte in cui, al di là del merito, il Tribunale ha Parte_1 ritenuto, seppure “succintamente”, motivata la revoca dal suo incarico di amministratore.
pagina 6 di 16 L'appellante ritiene che la motivazione della revoca indicata nel verbale della Delibera Assembleare del 12.7.2018, che, secondo la sua prospettazione, rimandava a generiche contestazioni di utilizzo non appropriato o non autorizzato di risorse finanziarie della società e a prelievi ingiustificati di somme di denaro, solo successivamente e inammissibilmente specificati, sia stereotipata e non idonea a rendere la revoca assistita da giusta causa.
Ai fini della decisione su tale motivo va osservato quanto segue.
Il Tribunale, dopo aver richiamato in punto di diritto, il principio, di matrice giurisprudenziale, secondo il quale “le ragioni che integrano la giusta causa di revoca dell'amministratore di una società devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare, non essendo consentita una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori”, ha ritenuto che tale regola, nel caso di specie, fosse stata rispettata, poiché dal verbale della delibera assembleare, con la quale era stata adottata la decisione di revocare l'amministratore, risultava che allo stesso erano stati contestati:
“I) l'utilizzo non appropriato o comunque non autorizzato delle risorse finanziarie della società, nonché prelievi di somme dai conti correnti, non giustificati;
II) il raggiungimento di risultati significativamente inferiori rispetto alle previsioni, in peggioramento rispetto all' analogo periodo dell'anno precedente”.
Secondo il Tribunale, pertanto, “La revoca oggetto di lite è stata quindi supportata dalla contestazione formale e specifica delle ragioni sottese a tale scelta da parte dell'organo deliberativo. In particolare, la prima motivazione, ovvero la condotta distrattiva -con l'espressa menzione delle modalità con le quali la stessa si è articolata, ossia il prelievo di somme dai conti correnti- non solo è astrattamente idonea a recidere il rapporto di necessaria fiducia tra la società ed il suo amministratore -negando in radice la correttezza che deve improntare la condotta dell'organo gestorio con la rappresentata- ma in concreto è stata riscontrata …”.
Ritiene la Corte che la motivazione del Tribunale sia condivisibile, essendo la contestazione relativa alle condotte distrattive sufficientemente specifica e tale, per il suo contenuto, da far comprendere il venir meno del rapporto fiduciario, consentendo, comunque, al destinatario una adeguata difesa, ove tali condotte non si fossero verificate.
I casi nei quali la giurisprudenza ha ritenuto non rispettata la suddetta regola erano, invece, caratterizzati da richiami generici a fatti accaduti, non meglio specificati (v. Cass. 21495/20) o da
“gravi dissidi nell'ambito consiliare, in particolare tra presidente ed amministratore delegato” ancora una volta contestati in modo generico (v. Cass. 2037/18).
pagina 7 di 16 Il motivo risulta, quindi, infondato.
2) La remunerazione del sig. il pasticcio del Tribunale di Milano su compensi pacifici, Parte_1 concordati e approvati ex ante ed ex post;
il calcolo completamente errato;
la sommatoria errata dei compensi dovuti per l'attività prestata dalla sig.ra terza rispetto al giudizio. Tes_1
La decisione del primo giudice nella parte relativa ai compensi di amministratore, che il Tribunale ha ritenuto indebitamente percepiti da per l'importo complessivo di euro 129.046,00, viene Parte_1 censurata con tale motivo sia in punto di diritto, per il mancato rilievo della presunzione di onerosità dell'incarico, che in punto di fatto, per gli errori di calcolo commessi.
Secondo l'appellante, dai documenti prodotti dall'appellata emergerebbe che i compensi percepiti dal
2014 al 2018 ammonterebbero complessivamente ad euro 113.561,00, e non a 219.046,00, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, che non avrebbe considerato neppure, ai fini della stima del preteso danno, il risparmio fiscale goduto dalla Società.
Secondo l'appellante, l'errore del Tribunale sarebbe dipeso dall'aver sommato ai compensi percepiti da quelli legittimamente percepiti da moglie di che aveva reso Parte_1 Testimone_1 Parte_1 prestazioni di natura contabile senza alcuna contestazione da parte della società.
Altro errore di calcolo vi sarebbe nella duplicazione dell'importo di euro 13.420,00, considerato sia tra i “bonifici in favore di e privi di fattura e giustificativo” che “nell'elenco degli “stipendi” Parte_1 erogati al Sig. Parte_1
Ai fini della decisione su tali censure va osservato quanto segue.
Il Tribunale, dopo aver ritenuto, in punto di diritto, che “il rapporto societario di amministrazione può configurarsi anche come contratto a titolo gratuito, non essendo la remunerazione, un elemento essenziale del contratto”, e che l'eventuale compenso dell'amministratore deve essere previsto dallo
Statuto e determinato dall'assemblea dei soci, in punto di fatto ha rilevato che, nel caso di specie:
-lo Statuto prevede la facoltà dei soci di riconoscere un'indennità annuale in misura fissa ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio (cfr. art. 23 dello Statuto, doc 1 di parte attrice);
-non sono versate agli atti delibere assembleari che abbiano riconosciuto all'amministratore il compenso, in ossequio all'art. 23 dello statuto sopra citato”.
Il Tribunale ha, quindi, ritenuto fondata la domanda della società, limitata alla restituzione di euro
129.046,00 “non deliberati e non dovuti”, dopo aver accertato che l'ex amministratore aveva percepito
(indebitamente) un compenso di euro 219.046,00.
pagina 8 di 16 Il Tribunale ha, infine, osservato che “del resto anche accedendo alla tesi dell'attore (ossia del riconoscimento di un compenso annuo a suo favore di € 22.500,00 per il periodo dal 29 luglio 2014 al
12 luglio 2018) il medesimo risulta per tabulas avere percepito indebitamente l'importo di €
129.046,00, esattamente cioè quanto lamentato dalla società (id est : la differenza tra € 219.046,00 ed il minor importo di € 90.000,00, ricavato dal compenso di € 22.500,00 moltiplicato per i quattro anni di durata della carica)”.
Ritiene la Corte, innanzitutto, che il Tribunale non abbia affermato che sussiste una presunzione di gratuità dell'incarico ma abbia osservato, in linea teorica e condivisibilmente, che l'incarico potrebbe anche essere prestato gratuitamente.
In punto di fatto, il Tribunale ha poi rilevato, sulla base dei documenti prodotti, che, nel caso di specie, seppure lo Statuto prevedeva che i soci potessero riconoscere un compenso all'amministratore, non vi erano, tuttavia, in atti delibere dei soci che avessero espressamente riconosciuto un compenso all'odierno appellante.
Tale accertamento non risulta specificamente contestato.
L'appellante sostiene, infatti, che vi sarebbe stata, con l'approvazione dei bilanci, una sorta di ratifica dei compensi che il socio gli aveva accordato e che non aveva mai contestato, e produce in Pt_2 appello un nuovo documento (doc. H), che sarebbe stato disponibile solo dopo la sentenza e che dimostrerebbe un accordo di collaborazione con la previsione di un compenso in parte fisso e in parte commisurato agli utili.
Ritiene la Corte, preliminarmente, che il doc. H, prodotto dall'appellante solo in secondo grado, non sia utilizzabile ai fini della decisione, essendo fondata l'eccezione di inammissibilità della produzione sollevata dall'appellata, in mancanza di prova dell'impossibilità di produzione tempestiva del documento, che risalirebbe al 4.1.2016 e che, peraltro, è una bozza, non sottoscritta.
Nel merito la Corte ritiene che il motivo sia comunque infondato.
Con riferimento ai pretesi accordi con il socio e alla pretesa ratifica, non si può, infatti, ritenere Pt_2 che la previsione statutaria, secondo cui i soci possono attribuire agli amministratori un compenso, possa avere attuazione in forza di una manifestazione tacita del socio di maggioranza, senza l'adozione di una delibera [v. Cass. 17673/13 (che richiama norme dettate per le società per azioni ma ritenute applicabili anche alle società a responsabilità limitata) “Con riferimento alla determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell'art. 2389, primo comma,
pagina 9 di 16 cod. civ. (nel testo vigente prima delle modifiche, non decisive sul punto, di cui al d.lgs. n. 6 del 2003), qualora non sia stabilita nello statuto, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, attesa: la natura imperativa e inderogabile della previsione normativa, discendente dall'essere la disciplina del funzionamento della società dettata, anche, nell'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica, oltre che dalla previsione come delitto della percezione di compensi non previamente deliberati dall'assemblea
(art. 2630, secondo comma, cod. civ., abrogato dall'art. 1 del d.lgs. n. 61 del 2002); la distinta previsione della delibera di approvazione del bilancio e di determinazione dei compensi (art. 2364 nn.
1 e 3 cod. civ.); la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità di gestione, nel caso di approvazione del bilancio (art. 2434 cod. civ.); il diretto contrasto delle delibere tacite ed implicite con le regole di formazione della volontà della società (art. 2393, secondo comma, cod. civ.).
Conseguentemente, l'approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall'art. 2389 cit., salvo che un'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori”
v. anche in senso conforme Cass. 5763/21 e Cass. 10308/21].
Venendo all'esame del motivo in punto di fatto, nella parte in cui contesta di aver percepito la Parte_1 somma alla cui restituzione è stato condannato, va osservato quanto segue.
L'appellante ammette di aver percepito euro 113.561,00, contestando che vi sia la prova della percezione di maggiori importi.
La sentenza richiama quale prova della percezione di euro 219.046,00 i docc. 29 e 30 prodotti dalla società, documenti che quest'ultima indica come non contestati.
Esaminando gli atti difensivi del primo grado si può rilevare che:
-la società ha richiesto la condanna in via riconvenzionale (comparsa di costituzione pag. 16) al pagamento “per compensi da amministratore non deliberati e non dovuti (di) €129.046,00 (Cfr. docc.
29 e 30)
-tale domanda è stata fondata sulle seguenti allegazioni in fatto:
“…tra il 2014 ed il 2018 sono … emersi i seguenti prelevamenti da parte dell'amministratore e pagamenti fatti in favore della dal conto corrente di : Parte_1 Tes_1 CP_1
1. per soli 5 mesi del 2014 €19.100; Parte_1
2. nel 2015 senza alcuna giustificazione €56.678 Parte_1
pagina 10 di 16 3. nel 2016 fattura €30.800 ma se ne paga €44.220 Parte_1
4. nel 2017 €21.000 Parte_1
5. nel 2018 fattura €16.600 ma se ne paga €17.748 Parte_1
6. nel 2015 riceve pagamenti per €18.600 Tes_1
7. riceve pagamenti per €26.300 Parte_4
8. 2017 riceve pagamenti per €29.900 Tes_1
9. 2018 riceve pagamenti per €6.500 Tes_1
Si allega il mastrino per gli anni dal 2014 al 2017 sia per sia per dai quali si evince Parte_1 Tes_1 come l'amministratore si sia liquidato e pagato l'impressionante somma di €219.046 per 4 anni di amministrazione della società (docc. 29 e 30)”.
-nella prima memoria depositata ex art. 183 co. 6 c.p.c. l'attore/odierno appellante, non contestando in modo specifico di aver prelevato gli importi suddetti ma deducendo di averli concordati quali compensi con il socio si è così difeso (pag. 9 memoria n. 1) “Al quarto punto viene richiesta al Sig. Pt_2 la restituzione di somme versate dalla società alla consigliera e dipendente Sig.ra Parte_1 Tes_1 per l'attività prestata dalla stessa, su cui evidentemente il Sig. è finanche carente di Parte_1 legittimazione passiva, e somme relative alla remunerazione dell'attore, regolarmente liquidate dalla società per accordo con il Sig. che per quattro anni ha approvato i bilanci contenenti anche Pt_2 quelle voci di spesa”.
Ritiene, quindi, la Corte che, ferma la contestazione intorno agli importi pagati alla Tes_1 Parte_1 non abbia contestato in punto di fatto di aver percepito gli importi che la società appellata ha specificamente indicato come a lui corrisposti.
Sommando gli importi suindicati da 1 a 5 (percepiti da , si ottiene l'importo di euro Parte_1
158.746,00, la cui percezione, si può, quindi, considerare non contestata.
Risultano, pertanto, irrilevanti le ulteriori doglianze relative alla restituzione delle somme incassate quali compensi non deliberati (sia nella parte in cui viene eccepito il difetto di legittimazione rispetto alle somme incassate da sia nella parte in cui viene eccepita la duplicazione dell'importo di Tes_1 euro 13.420,00 di cui al doc. 27, rimanendo tali doglianze assorbite nella prova della percezione da parte di di una somma maggiore di quella oggetto di condanna). Parte_1
pagina 11 di 16 3) Le presunte distrazioni. Per quanto ha potuto dimostrare in istruttoria, pure con la difficoltà di richieste microscopiche, le pretese di si sono rivelate infondate e pretestuose, perché alla CP_1 base c'è solo un'azione pretestuosa.
L'appellante reitera con tale motivo le giustificazioni offerte per le spese che gli sono state contestate, spese che, secondo la sua prospettazione, sarebbero state effettuate nell'interesse della società e del socio Pt_2
Con il motivo vengono analiticamente riportate le motivazioni che avrebbero giustificato le spese effettuate dall'amministratore, che non potrebbero, quindi, essere considerate distrattive.
Ai fini della decisione su tale motivo va osservato quanto segue.
Il Tribunale ha parzialmente accolto le giustificazioni offerte da ritenendo che l'impiego Parte_1 delle risorse sociali per euro 5.760,00 sia stato corretto e cioè che sia stata offerta la prova della riconducibilità ad attività gestorie con riferimento:
• alla somma di € 1.403,00 corrisposta per l'installazione di tendaggi presso la sede sociale (cfr. testi e capitolo 9, relativamente al documento n.14 di parte convenuta); Testimone_11 Tes_4
• all'acquisto di una macchina fotografica per € 3708,00 ai fini delle riproduzioni dei veicoli presenti nel deposito giudiziale e per la catalogazione delle auto destinate alla rottamazione (cfr. testi Tes_11
e capitolo 12);
[...] Testimone_3
• alla spesa per € 649,00 sostenuta per attività di promozione della società, in particolare presso la
Pro OC (cfr. testi e capitolo 7 memoria attore relativamente al Testimone_11 Testimone_3 documento n. 16 di parte convenuta).
Per altre spese, per un ammontare complessivo di euro 58.010,79, il Tribunale ha invece ritenuto che non abbia offerto la prova liberatoria dell'impiego per attività aziendali. Parte_1
In particolare, secondo il Tribunale:
- per alcune somme l'ex amministratore ha riconosciuto, con portata confessoria, l'utilizzo indebito, seppure ricondotto ad un mero errore materiale (si vedano i pagamenti con risorse sociali delle imposte personali);
- per altri importi l'attore non ha contestato l'uso per scopi estranei alla società (cfr. doc. 15 convenuta), con le conseguenze di cui all'art. 115, comma 2, c.p.c.;
- per le altre ancora vi è prova diretta -per documenti- della distrazione, tenuto conto della causale dell'esborso indicata negli estratti conto versati (ad esempio, l'acquisto di bottiglie di champagne, pagamenti di utenze telefoniche mobili, canoni wifi, siti e-commerce, bevande, polizze vita, spese per pagina 12 di 16 farmaci, prodotti per pulizia aziendale, decathlon, spese relative ai ristoranti, sanzione amministrativa auto aziendale, compravendita automobile, cfr. docc. da 9-13, 15, 21, 27, 81,82,83 di parte convenuta).
L'appellante ritiene, invece, che:
-l'acquisto di una bottiglia di champagne per il regalo al socio rientri fra i regali di modico Pt_2 valore non rilevanti
-le utenze di telefonia mobile riguardavano telefoni aziendali
-il canone di Fastweb è stato sottoscritto dal Sig. per consentirgli di collegarsi da casa in Parte_1 remoto con CP_1
- la fattura del 1.6.2017 della ditta riguarda la riparazione della tenda saliscendi Tes_4 Tes_4 installata in , come del resto riportato in fattura: “fornitura n. 1 telo e manutenzione tende CP_1 presso vostro centro” (v. doc. 14 depositato ex adverso) [per tale spesa il Tribunale ha riconosciuto la riconducibilità alle spese gestorie]
-la spesa per un portatile sul sito E Price si riferisce ad un pc aziendale offerto in restituzione
-le spese in favore della Pro OC di AN HI riguardano sponsorizzazioni promozionali [anche tali spese sono state riconosciute dal Tribunale come giustificate]
-la spesa per bevande di euro 41,19 non meriterebbe commento ma è stata fatta per il personale in un periodo estivo
-le polizze vita per l'amministratore sarebbero un benefit deciso in accordo con il socio Pt_2
-la macchina fotografica è stata acquistata per fotografare autovetture da rottamare [anche tale spesa è stata riconosciuta dal Tribunale come giustificata]
-la spesa in farmacia riguarda farmaci generici da tenere in azienda
-l'acquisto presso di cui al doc. 21 riguarda prodotti per la pulizia spediti presso la società CP_3
-l'acquisto presso Decathlon di dicembre 2015 è stato interamente versato nella cassa Personale
Pt_2
-le spese relative ai ristoranti riguardano il socio che chiedeva di portare in detrazione i relativi Pt_2 costi
-la sanzione amministrativa è riferibile all'auto aziendale
-le spese varie personali sono state sostenute nell'interesse di o della società, anche per Pt_2 stipulare accordi con altre società
-la riparazione di un cellulare si riferisce ad un cellulare aziendale
-i panettoni sono stati acquistati per i dipendenti pagina 13 di 16 -la spesa effettuata ad Amsterdam non può riguardare che non vi si è mai recato Parte_1
- la fattura di BGB Sistemi del luglio 2017 riguarda purtroppo un'installazione effettuata presso l'abitazione del Sig. che lo stesso ha preteso venisse fatturata all'azienda Pt_2
-la spesa per euro 13,452 per una BMW si riferisce a una fattura che non era stata registrata per una mera svista del commercialista
-vi è un'unica spesa, per il pagamento di un F24, riguardante personalmente ma effettuata da Parte_1 un conto corrente societario, che è disponibile a restituire mediante compensazione. Parte_1
Ritiene la Corte che il motivo non possa trovare accoglimento.
Per talune spese indicate nel motivo, come si è già detto, il Tribunale ha riconosciuto la riconducibilità
a spese gestorie e non sono state, quindi, considerate nella determinazione della somma oggetto di condanna.
Per altre spese oggetto del motivo si può rilevare che nelle more del presente giudizio è stata pronunciata sentenza penale di assoluzione di dall'imputazione di appropriazione indebita (v. Parte_1 doc. 5 depositato dall'appellata, sentenza del Tribunale di SE n. 1997/23 del 28.11.2023 depositata il 6.2.2024, ritualmente prodotta in quanto sopravvenuta), con le seguenti formule assolutorie:
-perché il fatto non costituisce reato (per mancanza dell'elemento soggettivo pur essendo i fatti accertati nella loro oggettività) per i capi 1, 2, 3 e 8, che corrispondono all'acquisto delle polizze, ai compensi per euro 13.420,00, alle spese dell'utenza telefonica fissa installata presso l'abitazione di e le spese per le tasse personali Parte_1
-per la tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. per i capi 4 ,5, 6, e 7 che corrispondono alle spese per le zanzariere presso l'abitazione personale, alle spese per prodotti per la casa e di bellezza, alle spese per acquistare parti di ricambio e accessori per bici e alle spese per un evento ad Amsterdam.
Ritiene la Corte che, in relazione alle spese oggetto del giudizio penale, la suddetta pronuncia assolutoria abbia escluso la rilevanza penale dei fatti accertati, ma, avendo accertato i fatti nella loro oggettività, non abbia rilievo ai fini degli obblighi restitutori che gravano sull'appellante, per aver indebitamente sottratto risorse alla società per scopi estranei ai bisogni sociali.
Per la spesa contestata per l'acquisto di bevande, va rilevato che il testimone sentito Tes_8 all'udienza dell'11.2.22 ha escluso che in azienda vi fossero bevande a disposizione dei dipendenti e tanto è sufficiente ad escludere che la spesa sia stata effettuata per la società.
pagina 14 di 16 Con riferimento, infine, alle spese che l'appellante sostiene essere state effettuate nell'interesse o su richiesta del socio si può osservare che, anche indipendentemente dalla prova che il socio Pt_2 abbia richiesto tali spese per sé (essendo le circostanze contestate), l'amministratore è, comunque, tenuto a valutare l'inerenza delle spese all'interesse della società, evitando di sostenere costi che, pur soddisfacendo interessi personali del socio, non soddisfino un interesse della società.
4) L'istruttoria negata: emblematicamente quello che il sig. ha potuto dimostrare in primo Parte_1 grado, perché i relativi capitoli di prova sono stati ammessi, è risultato corretto e non oggetto di distrazione. Ciò, anche ragionando a campione, avrebbe dovuto indurre ad un maggiore favor.
Con il motivo viene contestata la mancata ammissione di alcuni capitoli di prova testimoniale, che soli avrebbero potuto dimostrare l'uso per finalità sociali delle risorse.
L'appellante contesta la mancata ammissione dei capitoli esclusi dal primo giudice e nelle conclusioni insiste per l'ammissione dei 23 capitoli già articolati nella memoria istruttoria in primo grado, senza, tuttavia, considerare che i capitoli 4, 5,6, 7, 9, 10, 12, 14, 19 e 22 erano stati ammessi dal primo giudice e i testi erano stati sentiti.
Nel motivo di appello indica, comunque, motivi specifici di doglianza solo per i capitoli 1,2 Parte_1
(che riguardano la pattuizione del compenso e quindi sono irrilevanti) 8 (che è formulato in modo generico e valutativo) e 11(che riguarda le polizze che sarebbero state concordate come benefit e quindi
è irrilevante).
Il motivo non può, quindi, essere accolto.
5) In ogni caso: le spese legali liquidate in primo grado non tengono conto della parziale soccombenza reciproca, e appaiono liquidate in misura eccessiva.
L'appellante fa rilevare che la domanda avversaria è stata respinta per una parte rilevante e ritiene, quindi, che la statuizione di condanna sia eccessiva nel quantum.
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato.
La domanda riconvenzionale di condanna della società era stata proposta per euro 492.816,79 ed è stata accolta per la minor somma di euro 187.056,79, ma le spese sono state liquidate dal Tribunale in “€
16.558, di cui € 14.103,00 per compensi, € 2.455,00 per spese, oltre il 15% per spese generali, IVA e
CPA e spese di registrazione” e cioè secondo i valori medi del decisum e non della domanda, sicchè la statuizione si sottrae alla censura svolta.
pagina 15 di 16 L'appello, quindi, deve essere respinto.
Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 7.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Marianna Galioto
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente
Rossella Milone Consigliere rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1454/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
CORREGGIO 43 21049 MILANO presso lo studio dell'avv. BORGINI MATTEO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA GALLERIA UNIONE 1 Controparte_1 P.IVA_1
20100 MILANO presso lo studio dell'avv. PARISI DANIELE, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contraris reiectis, così giudicare:
pagina 1 di 16 i. in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
ii. nel merito, riformare integralmente la sentenza impugnata n. 2973/2023, pronunciata dal Tribunale di Milano il 2-13.4.2023 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 57013/2018, respingendo tutte le domande proposte dalla e accogliendo le domande ivi formulate dal Sig. Controparte_1 [...]
che si trascrivono: Parte_1
“accertare e dichiarare che la revoca ad nutum del 12.7.2018 del Sig. dall'incarico di Parte_1
Presidente del CdA della non è sorretta da giusta causa, e per l'effetto condannare la Controparte_1 convenuta al pagamento in favore dell'attore di un'indennità pari ad € 22.500,00, o di altra somma che sarà ritenuta equa, provata e di giustizia, oltre alla ulteriore somma di € 15.000,00, o alla diversa somma che sarà ritenuta equa, provata e di giustizia, a titolo di risarcimento del danno alla persona per i motivi esposti in narrativa, in ogni caso con rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta in quanto infondata per i fatti esposti in narrativa”;
iii. in via istruttoria, si chiede ammettere interrogatorio formale e prova per testi, diretta e contraria, dei Sig.ri di AN HI (VA), di SE (VA), Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 di MA (VA), di CO VI (VA), di SE (VA), Testimone_4 Testimone_5
Dott. di SE (VA) e Dott. di BI (MI) sui seguenti capitoli: Testimone_6 Testimone_7
1) “Vero che il Sig. ed il Sig. hanno pattuito quale compenso annuo per Parte_1 Pt_2
l'amministratore la somma di € 50.000, pari a circa il 10% del fatturato annuo medio della CP_1
somma che il Sig. avrebbe potuto dividere con la moglie in base al lavoro effettuato
[...] Parte_1 dalla stessa presso la medesima società?”
2) “Vero che le fatture contestate dalla al Sig. si riferiscono ai pagamenti Controparte_1 Parte_1 degli emolumenti dell'amministratore?”
3) “Vero che la bottiglia di champagne UI acquistata a dicembre 2017 dal Sig. era Parte_1 destinata ad un regalo natalizio al Sig. il quale effettivamente l'ha ricevuta?” Pt_2
4) “Vero che i telefoni aziendali utilizzati dal Sig. e dalla Sig.ra sono stati da questi Parte_1 Tes_1 restituiti al termine del mandato?”
5) “Vero che l'abbonamento dalla linea ADSL con il gestore Fastweb è stato sottoscritto dal Sig. per consentirgli di collegarsi da casa in remoto con la Sostrava?” Parte_1
pagina 2 di 16 6) “Vero che il Sig. ha offerto a la restituzione del laptop e della macchina Parte_1 CP_1 fotografica acquistati nel dicembre 2014, senza però ricevere riscontro dalla società?”
7) “Vero che le spese sostenute nel 2017 in favore della Pro OC di AN HI (VA) riguardano delle sponsorizzazioni promozionali effettuate dalla ?” CP_1
8) “Vero che presso gli uffici della era presente una cassetta da cui poteva prelevare CP_1 direttamente il solo Sig. ” Pt_2
9) “Vero che la fattura del 1.6.2017 (v. doc. 14 del fascicolo della convenuta che si rammostra al teste) relativa all'installazione di tende riguarda la riparazione della tenda “saliscendi” della CP_1
”
[...]
10)“Vero che la fattura di € 41,19 emessa dalla nel mese di luglio 2015 si riferisce all'acquisto CP_2 di bevande per il personale della ?” CP_1
11) “Vero che le polizze vita contratte in favore del Sig. sono state concordate Parte_1 con il Sig. e con il commercialista pro tempore della ?” Pt_2 CP_1
12) “Vero che la macchina fotografica acquistata nel dicembre 2014 dal Sig. Parte_1 era destinata ad eseguire un corredo fotografico per la rottamazione di circa 150 autovetture per conto della Sostrava?”
13) “Vero che l'acquisto di medicinali avvenuto nel marzo 2015 presso la Farmacia Celesia per €
62,20 è stato effettuato in favore del Sig. ” Pt_2
14) “Vero che i prodotti acquistati nel novembre 2014 presso la dal Sig. erano CP_3 Parte_1 destinati alla pulizia dei locali aziendali?”
15) “Vero il Sig. consegnava al Sig. le ricevute e le fatture relative ai pasti Pt_2 Parte_1 consumati presso i ristoranti affinché quest'ultimo, in qualità di amministratore, provvedesse alla detrazione fiscale delle spese e consegnasse nelle mani del Sig. i relativi importi in contanti, Pt_2 prelevati dalle casse della Sostrava?”
16) “Vero che il bonifico in uscita di € 13.400,00 dal conto della è riferito all'acquisto di CP_1 un'autovettura?”
17) “Vero che i movimenti della carta di credito effettuati in Spagna sono riconducibili a Sig.
” Pt_2
18) “Vero che il Sig. possiede una abitazione in Spagna?” Pt_2
pagina 3 di 16 19) “Vero che la trasferta in Sicilia effettuata dal Sig. in qualità di amministratore della Parte_1
era stata organizzata nell'interesse della società al fine di costituire una scuola per tecnici CP_1 della revisione con la Dim Tronic S.r.l.s.?”
20) “Vero l'installazione dell'impianto di videosorveglianza di cui alla fattura n. 253 del 31.7.2017 emessa della BGB Sistemi è stata effettuata presso l'abitazione del Sig. ” Pt_2
21) “Vero che il Sig. ha richiesto che la fattura di cui al capitolo che precede per Pt_2
l'installazione del sistema di videosorveglianza della propria abitazione venisse intestata alla CP_1
e da questa pagata?”
22) “Vero che la fattura BGB Sistemi n. 253 del 31.7.2017 (v. doc. 28 del fascicolo della convenuta che si rammostra al teste) è riferibile a prestazioni eseguite per la ” Controparte_1
23) “Vero che la anche prima dell'amministrazione del Sig. ha sempre Controparte_1 Parte_1 affittato il ramo d'azienda relativo all'officina meccanica, e che in particolare la decisione di affittare Tes_ a , di cui alla domanda riconvenzionale, è stata adottata dal Sig. contro il parere del Sig. Pt_2
”. Parte_1 iv. in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite del doppio grado di giudizio.
Per Controparte_1
1 respingere l'appello in quanto infondato in fatto e diritto;
2 in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari;
3 in via istruttoria, solo ove ritenuto necessario e senza inversione alcuna dell'onere probatorio,
Sostrava chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale dei convenuti e con i testi sottoindicati:
1“Vero che nel mese di dicembre 2015 la tenda rappresentata nella foto che si rammostra al teste, è stata installata e successivamente manutenuta dalla società MISA Automazione S.r.l. (si rammostrino al teste i documenti 77, 78, 79 e 80”;
2“Vero che la tenda di cui al precedente capitolo 1 e rappresentata nella foto che mi si rammostra è
l'unica tenda esistente in (si rammostrino al teste i documenti 77, 78, 79 e 80”; CP_1
3“Vero che presso la sede Sostrava nel corso dell'anno 2017 la società non ha Testimone_4 installato alcuna tenda né ha fatto manutenzione all'unica tenda esistente, che è quella che mi si rammostra (si rammostrino al teste i documenti 77, 78, 79 e 80e il documento 14)”;
pagina 4 di 16 4“Vero che sin dalla data della sua assunzione in Sostrava, Viale Borri 402 (specifichi il teste la data di assunzione in Sostrava ad oggi, presso la sede di Sostrava sono installate delle macchinette CP_1 distributrici di bevande fredde e calde di tipo a gettone”;
5“Vero che sin dalla data della sua assunzione in , Viale Borri 402 (specifichi il teste la data CP_1 di assunzione in ad oggi, presso la sede di non ci sono mai state bevande Controparte_1 CP_1 disponibili a titolo gratuito per i dipendenti o per i clienti”;
6“Vero che a partire dal 13/12/2014 presso non è mai stata adoperata una macchina CP_1 fotografica Canon EOS 5D come descritta nel documento 19 che si rammostra al teste (si rammostri al teste il documento 19 “;
7“Vero che a partire dal 13/12/2014 presso non è mai stata adoperato il flash o il treppiedi CP_1 come descritti nel documento 19 che si rammostra al teste (si rammostri al teste il documento 19 “;
8“Vero che sin dalla data della sua assunzione in , Viale Borri 402 (specifichi il teste la data CP_1 di assunzione in , lei si è sempre pagato il pranzo durante la giornata lavorativa.”; Controparte_1
9 “Vero che i beni descritti nella fattura BGB Sistemi numero 253/2017 che mi viene rammostrata, si trovano presso la società sede di NE NF (si rammostrino al teste i documenti Parte_3
81, 82 e 83”;
10“Vero che tra il 2014 ed il 2018 il sig. effettuava pagamenti in suo favore e in Parte_1 favore della di lui moglie per un totale di €219.046 dal conto corrente di e, in Testimone_1 CP_1 dettaglio:
a. per 5 mesi del 2014 €19.100 Parte_1
b. nel 2015 €56.678 Parte_1
c. nel 2016 fattura €30.800 pagati €44.220 Parte_1
d. nel 2017 €21.000 Parte_1
e. nel 2018 fattura €16.600 pagati €17.748 Parte_1
f. nel 2015 riceve pagamenti per €18.600 Tes_1
g. 2016 riceve pagamenti per €26.300 Tes_1
h. 2017 riceve pagamenti per €29.900 Tes_1
i. 2018 riceve pagamenti per €6.500 Tes_1
(Si rammostrino al teste i documenti 6 e 7)
Si indica a teste sui capitoli da 1 a 8:
- IG , via Piave, 44, 21050 Bisuschio (VA); Testimone_8
pagina 5 di 16 Si indica a teste sui capitoli da 1 a 5:
- IG , via Gallarate, 50, 21045 Gazzada Schianno (VA); Tes_9
Si indica a teste sul capitolo 9:
- IG via Nazario Sauro, 56, 21051 Arcisate (VA). Testimone_3
Si indica a teste sui capitoli 1 e 10:
- Dott. c/o Impresa S.r.l., Viale Vittorio Veneto 23, AN HI (VA). Testimone_10
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 2973/23 ha respinto la domanda risarcitoria formulata da contro per la pretesa mancanza di giusta causa della revoca dalla Parte_1 Controparte_1 carica di Presidente del C.d.A.
Il Tribunale accogliendo, invece, parzialmente (per euro 187.056,79 oltre rivalutazione e interessi) la domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento proposta dalla società convenuta, ha ritenuto che avesse posto in essere atti distrattivi e di mala gestio, effettuando prelievi ingiustificati di Parte_1 somme di denaro, anche a titolo di compensi non deliberati, nonchè spese per scopi estranei all'attività di impresa.
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base di cinque motivi. Parte_1
La società appellata si è costituita con comparsa depositata il 9.10.2023 ed ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità della nuova produzione documentale in appello (docc. G, H, I, 15), chiedendo nel merito il rigetto dell'impugnazione.
Accolta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza per la ritenuta sussistenza di un c.d. pericolo di insolvenza, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 7.5.2025, dopo il deposito degli scritti conclusivi.
Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio, che i motivi di appello, come di seguito rubricati e sintetizzati, siano infondati.
1) A prescindere dal merito, il vizio di forma e di sostanza del provvedimento di revoca dell'amministratore sig. ha fondato la domanda di indennizzo e risarcimento del danno, Parte_1 posto che l'appellante è venuto a conoscenza soltanto ex post dei presunti addebiti.
Con il primo motivo, censura la sentenza nella parte in cui, al di là del merito, il Tribunale ha Parte_1 ritenuto, seppure “succintamente”, motivata la revoca dal suo incarico di amministratore.
pagina 6 di 16 L'appellante ritiene che la motivazione della revoca indicata nel verbale della Delibera Assembleare del 12.7.2018, che, secondo la sua prospettazione, rimandava a generiche contestazioni di utilizzo non appropriato o non autorizzato di risorse finanziarie della società e a prelievi ingiustificati di somme di denaro, solo successivamente e inammissibilmente specificati, sia stereotipata e non idonea a rendere la revoca assistita da giusta causa.
Ai fini della decisione su tale motivo va osservato quanto segue.
Il Tribunale, dopo aver richiamato in punto di diritto, il principio, di matrice giurisprudenziale, secondo il quale “le ragioni che integrano la giusta causa di revoca dell'amministratore di una società devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare, non essendo consentita una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori”, ha ritenuto che tale regola, nel caso di specie, fosse stata rispettata, poiché dal verbale della delibera assembleare, con la quale era stata adottata la decisione di revocare l'amministratore, risultava che allo stesso erano stati contestati:
“I) l'utilizzo non appropriato o comunque non autorizzato delle risorse finanziarie della società, nonché prelievi di somme dai conti correnti, non giustificati;
II) il raggiungimento di risultati significativamente inferiori rispetto alle previsioni, in peggioramento rispetto all' analogo periodo dell'anno precedente”.
Secondo il Tribunale, pertanto, “La revoca oggetto di lite è stata quindi supportata dalla contestazione formale e specifica delle ragioni sottese a tale scelta da parte dell'organo deliberativo. In particolare, la prima motivazione, ovvero la condotta distrattiva -con l'espressa menzione delle modalità con le quali la stessa si è articolata, ossia il prelievo di somme dai conti correnti- non solo è astrattamente idonea a recidere il rapporto di necessaria fiducia tra la società ed il suo amministratore -negando in radice la correttezza che deve improntare la condotta dell'organo gestorio con la rappresentata- ma in concreto è stata riscontrata …”.
Ritiene la Corte che la motivazione del Tribunale sia condivisibile, essendo la contestazione relativa alle condotte distrattive sufficientemente specifica e tale, per il suo contenuto, da far comprendere il venir meno del rapporto fiduciario, consentendo, comunque, al destinatario una adeguata difesa, ove tali condotte non si fossero verificate.
I casi nei quali la giurisprudenza ha ritenuto non rispettata la suddetta regola erano, invece, caratterizzati da richiami generici a fatti accaduti, non meglio specificati (v. Cass. 21495/20) o da
“gravi dissidi nell'ambito consiliare, in particolare tra presidente ed amministratore delegato” ancora una volta contestati in modo generico (v. Cass. 2037/18).
pagina 7 di 16 Il motivo risulta, quindi, infondato.
2) La remunerazione del sig. il pasticcio del Tribunale di Milano su compensi pacifici, Parte_1 concordati e approvati ex ante ed ex post;
il calcolo completamente errato;
la sommatoria errata dei compensi dovuti per l'attività prestata dalla sig.ra terza rispetto al giudizio. Tes_1
La decisione del primo giudice nella parte relativa ai compensi di amministratore, che il Tribunale ha ritenuto indebitamente percepiti da per l'importo complessivo di euro 129.046,00, viene Parte_1 censurata con tale motivo sia in punto di diritto, per il mancato rilievo della presunzione di onerosità dell'incarico, che in punto di fatto, per gli errori di calcolo commessi.
Secondo l'appellante, dai documenti prodotti dall'appellata emergerebbe che i compensi percepiti dal
2014 al 2018 ammonterebbero complessivamente ad euro 113.561,00, e non a 219.046,00, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, che non avrebbe considerato neppure, ai fini della stima del preteso danno, il risparmio fiscale goduto dalla Società.
Secondo l'appellante, l'errore del Tribunale sarebbe dipeso dall'aver sommato ai compensi percepiti da quelli legittimamente percepiti da moglie di che aveva reso Parte_1 Testimone_1 Parte_1 prestazioni di natura contabile senza alcuna contestazione da parte della società.
Altro errore di calcolo vi sarebbe nella duplicazione dell'importo di euro 13.420,00, considerato sia tra i “bonifici in favore di e privi di fattura e giustificativo” che “nell'elenco degli “stipendi” Parte_1 erogati al Sig. Parte_1
Ai fini della decisione su tali censure va osservato quanto segue.
Il Tribunale, dopo aver ritenuto, in punto di diritto, che “il rapporto societario di amministrazione può configurarsi anche come contratto a titolo gratuito, non essendo la remunerazione, un elemento essenziale del contratto”, e che l'eventuale compenso dell'amministratore deve essere previsto dallo
Statuto e determinato dall'assemblea dei soci, in punto di fatto ha rilevato che, nel caso di specie:
-lo Statuto prevede la facoltà dei soci di riconoscere un'indennità annuale in misura fissa ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio (cfr. art. 23 dello Statuto, doc 1 di parte attrice);
-non sono versate agli atti delibere assembleari che abbiano riconosciuto all'amministratore il compenso, in ossequio all'art. 23 dello statuto sopra citato”.
Il Tribunale ha, quindi, ritenuto fondata la domanda della società, limitata alla restituzione di euro
129.046,00 “non deliberati e non dovuti”, dopo aver accertato che l'ex amministratore aveva percepito
(indebitamente) un compenso di euro 219.046,00.
pagina 8 di 16 Il Tribunale ha, infine, osservato che “del resto anche accedendo alla tesi dell'attore (ossia del riconoscimento di un compenso annuo a suo favore di € 22.500,00 per il periodo dal 29 luglio 2014 al
12 luglio 2018) il medesimo risulta per tabulas avere percepito indebitamente l'importo di €
129.046,00, esattamente cioè quanto lamentato dalla società (id est : la differenza tra € 219.046,00 ed il minor importo di € 90.000,00, ricavato dal compenso di € 22.500,00 moltiplicato per i quattro anni di durata della carica)”.
Ritiene la Corte, innanzitutto, che il Tribunale non abbia affermato che sussiste una presunzione di gratuità dell'incarico ma abbia osservato, in linea teorica e condivisibilmente, che l'incarico potrebbe anche essere prestato gratuitamente.
In punto di fatto, il Tribunale ha poi rilevato, sulla base dei documenti prodotti, che, nel caso di specie, seppure lo Statuto prevedeva che i soci potessero riconoscere un compenso all'amministratore, non vi erano, tuttavia, in atti delibere dei soci che avessero espressamente riconosciuto un compenso all'odierno appellante.
Tale accertamento non risulta specificamente contestato.
L'appellante sostiene, infatti, che vi sarebbe stata, con l'approvazione dei bilanci, una sorta di ratifica dei compensi che il socio gli aveva accordato e che non aveva mai contestato, e produce in Pt_2 appello un nuovo documento (doc. H), che sarebbe stato disponibile solo dopo la sentenza e che dimostrerebbe un accordo di collaborazione con la previsione di un compenso in parte fisso e in parte commisurato agli utili.
Ritiene la Corte, preliminarmente, che il doc. H, prodotto dall'appellante solo in secondo grado, non sia utilizzabile ai fini della decisione, essendo fondata l'eccezione di inammissibilità della produzione sollevata dall'appellata, in mancanza di prova dell'impossibilità di produzione tempestiva del documento, che risalirebbe al 4.1.2016 e che, peraltro, è una bozza, non sottoscritta.
Nel merito la Corte ritiene che il motivo sia comunque infondato.
Con riferimento ai pretesi accordi con il socio e alla pretesa ratifica, non si può, infatti, ritenere Pt_2 che la previsione statutaria, secondo cui i soci possono attribuire agli amministratori un compenso, possa avere attuazione in forza di una manifestazione tacita del socio di maggioranza, senza l'adozione di una delibera [v. Cass. 17673/13 (che richiama norme dettate per le società per azioni ma ritenute applicabili anche alle società a responsabilità limitata) “Con riferimento alla determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell'art. 2389, primo comma,
pagina 9 di 16 cod. civ. (nel testo vigente prima delle modifiche, non decisive sul punto, di cui al d.lgs. n. 6 del 2003), qualora non sia stabilita nello statuto, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, attesa: la natura imperativa e inderogabile della previsione normativa, discendente dall'essere la disciplina del funzionamento della società dettata, anche, nell'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica, oltre che dalla previsione come delitto della percezione di compensi non previamente deliberati dall'assemblea
(art. 2630, secondo comma, cod. civ., abrogato dall'art. 1 del d.lgs. n. 61 del 2002); la distinta previsione della delibera di approvazione del bilancio e di determinazione dei compensi (art. 2364 nn.
1 e 3 cod. civ.); la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità di gestione, nel caso di approvazione del bilancio (art. 2434 cod. civ.); il diretto contrasto delle delibere tacite ed implicite con le regole di formazione della volontà della società (art. 2393, secondo comma, cod. civ.).
Conseguentemente, l'approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall'art. 2389 cit., salvo che un'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori”
v. anche in senso conforme Cass. 5763/21 e Cass. 10308/21].
Venendo all'esame del motivo in punto di fatto, nella parte in cui contesta di aver percepito la Parte_1 somma alla cui restituzione è stato condannato, va osservato quanto segue.
L'appellante ammette di aver percepito euro 113.561,00, contestando che vi sia la prova della percezione di maggiori importi.
La sentenza richiama quale prova della percezione di euro 219.046,00 i docc. 29 e 30 prodotti dalla società, documenti che quest'ultima indica come non contestati.
Esaminando gli atti difensivi del primo grado si può rilevare che:
-la società ha richiesto la condanna in via riconvenzionale (comparsa di costituzione pag. 16) al pagamento “per compensi da amministratore non deliberati e non dovuti (di) €129.046,00 (Cfr. docc.
29 e 30)
-tale domanda è stata fondata sulle seguenti allegazioni in fatto:
“…tra il 2014 ed il 2018 sono … emersi i seguenti prelevamenti da parte dell'amministratore e pagamenti fatti in favore della dal conto corrente di : Parte_1 Tes_1 CP_1
1. per soli 5 mesi del 2014 €19.100; Parte_1
2. nel 2015 senza alcuna giustificazione €56.678 Parte_1
pagina 10 di 16 3. nel 2016 fattura €30.800 ma se ne paga €44.220 Parte_1
4. nel 2017 €21.000 Parte_1
5. nel 2018 fattura €16.600 ma se ne paga €17.748 Parte_1
6. nel 2015 riceve pagamenti per €18.600 Tes_1
7. riceve pagamenti per €26.300 Parte_4
8. 2017 riceve pagamenti per €29.900 Tes_1
9. 2018 riceve pagamenti per €6.500 Tes_1
Si allega il mastrino per gli anni dal 2014 al 2017 sia per sia per dai quali si evince Parte_1 Tes_1 come l'amministratore si sia liquidato e pagato l'impressionante somma di €219.046 per 4 anni di amministrazione della società (docc. 29 e 30)”.
-nella prima memoria depositata ex art. 183 co. 6 c.p.c. l'attore/odierno appellante, non contestando in modo specifico di aver prelevato gli importi suddetti ma deducendo di averli concordati quali compensi con il socio si è così difeso (pag. 9 memoria n. 1) “Al quarto punto viene richiesta al Sig. Pt_2 la restituzione di somme versate dalla società alla consigliera e dipendente Sig.ra Parte_1 Tes_1 per l'attività prestata dalla stessa, su cui evidentemente il Sig. è finanche carente di Parte_1 legittimazione passiva, e somme relative alla remunerazione dell'attore, regolarmente liquidate dalla società per accordo con il Sig. che per quattro anni ha approvato i bilanci contenenti anche Pt_2 quelle voci di spesa”.
Ritiene, quindi, la Corte che, ferma la contestazione intorno agli importi pagati alla Tes_1 Parte_1 non abbia contestato in punto di fatto di aver percepito gli importi che la società appellata ha specificamente indicato come a lui corrisposti.
Sommando gli importi suindicati da 1 a 5 (percepiti da , si ottiene l'importo di euro Parte_1
158.746,00, la cui percezione, si può, quindi, considerare non contestata.
Risultano, pertanto, irrilevanti le ulteriori doglianze relative alla restituzione delle somme incassate quali compensi non deliberati (sia nella parte in cui viene eccepito il difetto di legittimazione rispetto alle somme incassate da sia nella parte in cui viene eccepita la duplicazione dell'importo di Tes_1 euro 13.420,00 di cui al doc. 27, rimanendo tali doglianze assorbite nella prova della percezione da parte di di una somma maggiore di quella oggetto di condanna). Parte_1
pagina 11 di 16 3) Le presunte distrazioni. Per quanto ha potuto dimostrare in istruttoria, pure con la difficoltà di richieste microscopiche, le pretese di si sono rivelate infondate e pretestuose, perché alla CP_1 base c'è solo un'azione pretestuosa.
L'appellante reitera con tale motivo le giustificazioni offerte per le spese che gli sono state contestate, spese che, secondo la sua prospettazione, sarebbero state effettuate nell'interesse della società e del socio Pt_2
Con il motivo vengono analiticamente riportate le motivazioni che avrebbero giustificato le spese effettuate dall'amministratore, che non potrebbero, quindi, essere considerate distrattive.
Ai fini della decisione su tale motivo va osservato quanto segue.
Il Tribunale ha parzialmente accolto le giustificazioni offerte da ritenendo che l'impiego Parte_1 delle risorse sociali per euro 5.760,00 sia stato corretto e cioè che sia stata offerta la prova della riconducibilità ad attività gestorie con riferimento:
• alla somma di € 1.403,00 corrisposta per l'installazione di tendaggi presso la sede sociale (cfr. testi e capitolo 9, relativamente al documento n.14 di parte convenuta); Testimone_11 Tes_4
• all'acquisto di una macchina fotografica per € 3708,00 ai fini delle riproduzioni dei veicoli presenti nel deposito giudiziale e per la catalogazione delle auto destinate alla rottamazione (cfr. testi Tes_11
e capitolo 12);
[...] Testimone_3
• alla spesa per € 649,00 sostenuta per attività di promozione della società, in particolare presso la
Pro OC (cfr. testi e capitolo 7 memoria attore relativamente al Testimone_11 Testimone_3 documento n. 16 di parte convenuta).
Per altre spese, per un ammontare complessivo di euro 58.010,79, il Tribunale ha invece ritenuto che non abbia offerto la prova liberatoria dell'impiego per attività aziendali. Parte_1
In particolare, secondo il Tribunale:
- per alcune somme l'ex amministratore ha riconosciuto, con portata confessoria, l'utilizzo indebito, seppure ricondotto ad un mero errore materiale (si vedano i pagamenti con risorse sociali delle imposte personali);
- per altri importi l'attore non ha contestato l'uso per scopi estranei alla società (cfr. doc. 15 convenuta), con le conseguenze di cui all'art. 115, comma 2, c.p.c.;
- per le altre ancora vi è prova diretta -per documenti- della distrazione, tenuto conto della causale dell'esborso indicata negli estratti conto versati (ad esempio, l'acquisto di bottiglie di champagne, pagamenti di utenze telefoniche mobili, canoni wifi, siti e-commerce, bevande, polizze vita, spese per pagina 12 di 16 farmaci, prodotti per pulizia aziendale, decathlon, spese relative ai ristoranti, sanzione amministrativa auto aziendale, compravendita automobile, cfr. docc. da 9-13, 15, 21, 27, 81,82,83 di parte convenuta).
L'appellante ritiene, invece, che:
-l'acquisto di una bottiglia di champagne per il regalo al socio rientri fra i regali di modico Pt_2 valore non rilevanti
-le utenze di telefonia mobile riguardavano telefoni aziendali
-il canone di Fastweb è stato sottoscritto dal Sig. per consentirgli di collegarsi da casa in Parte_1 remoto con CP_1
- la fattura del 1.6.2017 della ditta riguarda la riparazione della tenda saliscendi Tes_4 Tes_4 installata in , come del resto riportato in fattura: “fornitura n. 1 telo e manutenzione tende CP_1 presso vostro centro” (v. doc. 14 depositato ex adverso) [per tale spesa il Tribunale ha riconosciuto la riconducibilità alle spese gestorie]
-la spesa per un portatile sul sito E Price si riferisce ad un pc aziendale offerto in restituzione
-le spese in favore della Pro OC di AN HI riguardano sponsorizzazioni promozionali [anche tali spese sono state riconosciute dal Tribunale come giustificate]
-la spesa per bevande di euro 41,19 non meriterebbe commento ma è stata fatta per il personale in un periodo estivo
-le polizze vita per l'amministratore sarebbero un benefit deciso in accordo con il socio Pt_2
-la macchina fotografica è stata acquistata per fotografare autovetture da rottamare [anche tale spesa è stata riconosciuta dal Tribunale come giustificata]
-la spesa in farmacia riguarda farmaci generici da tenere in azienda
-l'acquisto presso di cui al doc. 21 riguarda prodotti per la pulizia spediti presso la società CP_3
-l'acquisto presso Decathlon di dicembre 2015 è stato interamente versato nella cassa Personale
Pt_2
-le spese relative ai ristoranti riguardano il socio che chiedeva di portare in detrazione i relativi Pt_2 costi
-la sanzione amministrativa è riferibile all'auto aziendale
-le spese varie personali sono state sostenute nell'interesse di o della società, anche per Pt_2 stipulare accordi con altre società
-la riparazione di un cellulare si riferisce ad un cellulare aziendale
-i panettoni sono stati acquistati per i dipendenti pagina 13 di 16 -la spesa effettuata ad Amsterdam non può riguardare che non vi si è mai recato Parte_1
- la fattura di BGB Sistemi del luglio 2017 riguarda purtroppo un'installazione effettuata presso l'abitazione del Sig. che lo stesso ha preteso venisse fatturata all'azienda Pt_2
-la spesa per euro 13,452 per una BMW si riferisce a una fattura che non era stata registrata per una mera svista del commercialista
-vi è un'unica spesa, per il pagamento di un F24, riguardante personalmente ma effettuata da Parte_1 un conto corrente societario, che è disponibile a restituire mediante compensazione. Parte_1
Ritiene la Corte che il motivo non possa trovare accoglimento.
Per talune spese indicate nel motivo, come si è già detto, il Tribunale ha riconosciuto la riconducibilità
a spese gestorie e non sono state, quindi, considerate nella determinazione della somma oggetto di condanna.
Per altre spese oggetto del motivo si può rilevare che nelle more del presente giudizio è stata pronunciata sentenza penale di assoluzione di dall'imputazione di appropriazione indebita (v. Parte_1 doc. 5 depositato dall'appellata, sentenza del Tribunale di SE n. 1997/23 del 28.11.2023 depositata il 6.2.2024, ritualmente prodotta in quanto sopravvenuta), con le seguenti formule assolutorie:
-perché il fatto non costituisce reato (per mancanza dell'elemento soggettivo pur essendo i fatti accertati nella loro oggettività) per i capi 1, 2, 3 e 8, che corrispondono all'acquisto delle polizze, ai compensi per euro 13.420,00, alle spese dell'utenza telefonica fissa installata presso l'abitazione di e le spese per le tasse personali Parte_1
-per la tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. per i capi 4 ,5, 6, e 7 che corrispondono alle spese per le zanzariere presso l'abitazione personale, alle spese per prodotti per la casa e di bellezza, alle spese per acquistare parti di ricambio e accessori per bici e alle spese per un evento ad Amsterdam.
Ritiene la Corte che, in relazione alle spese oggetto del giudizio penale, la suddetta pronuncia assolutoria abbia escluso la rilevanza penale dei fatti accertati, ma, avendo accertato i fatti nella loro oggettività, non abbia rilievo ai fini degli obblighi restitutori che gravano sull'appellante, per aver indebitamente sottratto risorse alla società per scopi estranei ai bisogni sociali.
Per la spesa contestata per l'acquisto di bevande, va rilevato che il testimone sentito Tes_8 all'udienza dell'11.2.22 ha escluso che in azienda vi fossero bevande a disposizione dei dipendenti e tanto è sufficiente ad escludere che la spesa sia stata effettuata per la società.
pagina 14 di 16 Con riferimento, infine, alle spese che l'appellante sostiene essere state effettuate nell'interesse o su richiesta del socio si può osservare che, anche indipendentemente dalla prova che il socio Pt_2 abbia richiesto tali spese per sé (essendo le circostanze contestate), l'amministratore è, comunque, tenuto a valutare l'inerenza delle spese all'interesse della società, evitando di sostenere costi che, pur soddisfacendo interessi personali del socio, non soddisfino un interesse della società.
4) L'istruttoria negata: emblematicamente quello che il sig. ha potuto dimostrare in primo Parte_1 grado, perché i relativi capitoli di prova sono stati ammessi, è risultato corretto e non oggetto di distrazione. Ciò, anche ragionando a campione, avrebbe dovuto indurre ad un maggiore favor.
Con il motivo viene contestata la mancata ammissione di alcuni capitoli di prova testimoniale, che soli avrebbero potuto dimostrare l'uso per finalità sociali delle risorse.
L'appellante contesta la mancata ammissione dei capitoli esclusi dal primo giudice e nelle conclusioni insiste per l'ammissione dei 23 capitoli già articolati nella memoria istruttoria in primo grado, senza, tuttavia, considerare che i capitoli 4, 5,6, 7, 9, 10, 12, 14, 19 e 22 erano stati ammessi dal primo giudice e i testi erano stati sentiti.
Nel motivo di appello indica, comunque, motivi specifici di doglianza solo per i capitoli 1,2 Parte_1
(che riguardano la pattuizione del compenso e quindi sono irrilevanti) 8 (che è formulato in modo generico e valutativo) e 11(che riguarda le polizze che sarebbero state concordate come benefit e quindi
è irrilevante).
Il motivo non può, quindi, essere accolto.
5) In ogni caso: le spese legali liquidate in primo grado non tengono conto della parziale soccombenza reciproca, e appaiono liquidate in misura eccessiva.
L'appellante fa rilevare che la domanda avversaria è stata respinta per una parte rilevante e ritiene, quindi, che la statuizione di condanna sia eccessiva nel quantum.
Ritiene la Corte che anche tale motivo sia infondato.
La domanda riconvenzionale di condanna della società era stata proposta per euro 492.816,79 ed è stata accolta per la minor somma di euro 187.056,79, ma le spese sono state liquidate dal Tribunale in “€
16.558, di cui € 14.103,00 per compensi, € 2.455,00 per spese, oltre il 15% per spese generali, IVA e
CPA e spese di registrazione” e cioè secondo i valori medi del decisum e non della domanda, sicchè la statuizione si sottrae alla censura svolta.
pagina 15 di 16 L'appello, quindi, deve essere respinto.
Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 7.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Rossella Milone Marianna Galioto
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