Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2553 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, allegata al verbale del 20 maggio 2025
Ruolo Generale n. 2933/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 2933 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata numero 1176 pubblicata il 20 maggio 2022 e notificata il 1 giugno 2022, avente a oggetto inadempimento contrattuale-responsabilità professionale e vertente tra
(cf ), (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (cf ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(cf ) e (cf Parte_4 C.F._4 Parte_5
), in proprio nonché nella qualità di eredi C.F._5 Per_1
rappresentate e difese dagli Avv.ti Luigi Vespoli (cf )
[...] C.F._6
1
; Email_2 appellanti
e
Avv. Manlio CH (cf ), in proprio nonché, C.F._8 congiuntamente e disgiuntamente, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Paolillo
(cf ), elettivamente domiciliato in Napoli, P.zza degli Artisti, C.F._9
17, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in primo grado (per le comunicazioni: pec - ; Emai_3 Email_4 Email_5
appellato
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 maggio 2025 le parti discutevano oralmente la causa, concludendo come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, anche nella qualità di eredi , deceduta in Parte_5 Persona_1 corso di causa, proponevano opposizione con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cpc, avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall'Avv. CH nei loro confronti, per l'importo di € 55.042,22, per il pagamento dei compensi professionali per l'opera prestata nel giudizio di divisione ereditaria intrapreso nei loro confronti da CP_1
Le opponenti proponevano eccezione di inadempimento, con conseguente
[...] responsabilità professionale del legale e riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Torre Annunziata, ritenuto l'accertamento della responsabilità professionale incompatibile con l'istruttoria sommaria ai sensi dell'art. 702 bis cpc, disponeva la separazione delle cause, sospendendo il giudizio concernente il pagamento del compenso professionale.
L'Avv. CH si costituiva in giudizio contestando la domanda.
2 Il Tribunale, sulla scorta della documentazione in atti, non essendo stati articolati mezzi istruttori, con la gravata sentenza rigettava la domanda, compensando tra le parti le spese di lite, con la seguente motivazione: “Con specifico riferimento alla responsabilità professionale dell'avvocato la giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione ha chiarito che l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita dovendo il cliente che lamenta l'inadempimento provare in termini probabilistici che senza la negligenza e/o l'imperizia del legale, il risultato voluto sarebbe stato conseguito... Orbene, nel caso in esame, i profili di responsabilità sono individuati dagli attori nelle circostanze secondo cui l'avvocato avrebbe proposto tardivamente
l'eccezione di prescrizione del diritto ad accettare l'eredità e l'eccezione di usucapione
e non avrebbe adeguatamente provato l'usucapione, la validità delle dichiarazioni testamentarie e le spese sostenute. In realtà, pur essendo veritiera la circostanza che
l'eccezione di prescrizione del diritto ad accettare l'eredità è stata dichiarata inammissibile in quanto formulata solo all'udienza del 27.2.2014, si osserva che dal tenore della comparsa di costituzione e risposta vi era stata adesione allo scioglimento della comunione tra i comunisti così come individuati nella comparsa compresa l'attrice. L'impostazione difensiva, non contestata dalle attuali ricorrenti, della comparsa di costituzione e risposta con adesione allo scioglimento della comunione a determinate condizioni era del tutto incompatibile con l'eccezione di prescrizione dell'accettazione di eredità.
Inoltre, parte attrice aveva dedotto che l'eredità sarebbe stata accettata tacitamente, come dimostrato dai pregressi tentativi di divisione bonaria e dal pagamento dell'ICI e dell'IMU (a far data dal 1993).
Né si può considerare provato che se l'eccezione di usucapione fosse stata tempestiva la relativa domanda sarebbe stata accolta dipendendo da variabili legate all'attendibilità e alla conferenza delle deposizioni testimoniali che non sono state ammesse una volta ritenuta tardiva l'eccezione.
Quanto alla ritenuta nullità del testamento prodotto dalle convenute, il Giudice motiva tale punto non con una mancanza di allegazione o di prova, ma da un punto di vista squisitamente giuridico facendo riferimento agli istituti civilistici e alle norme
3 in materia.
Inoltre, il rigetto della richiesta di rimborso delle spese affrontate è motivato dalla mancata produzione tempestiva delle fatture, ma non è provato quando tale documentazione sia stata effettivamente consegnata al difensore trattandosi di fatti occorsi durante il giudizio.
A ben vedere, dal tenore della sentenza di scioglimento della comunione ereditaria
e dalla regolamentazione delle spese compensate per l'adesione manifestata da tutte le parti allo scioglimento della comunione si evince che manca la prova, non solo del danno effettivamente subito dagli attori per la condotta posta a base della domanda, ma soprattutto del nesso causale tra la condotta posta in essere dall'avv.to e l'esito della causa che appare, invece, equilibrato. Ne consegue il rigetto della domanda.
Sussistono, tuttavia, a parere di questo Giudice giusti motivi, attesa l'alea sottesa ai giudizi divisori e la delicatezza della materia, per dichiarare interamente compensate, tra le parti in causa le spese di lite”.
Avverso la decisione proponevano appello Parte_1 Parte_2
, e , anche nella Parte_3 Parte_4 Parte_5 qualità di eredi , con atto di citazione notificato a mezzo pec il 30 Persona_1 giugno 2022, invocandone l'integrale riforma, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis, accogliere, per i motivi tutti dedotti, il proposto appello e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza
n. 1176/2022, resa in data 20.05.2022, dal Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione
Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi, all'esito del giudizio recante n. R.G. 6691/2020, notificata il 01.06.2022, e, pertanto, accogliere le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale dell'avv. Manlio
CH nei confronti delle Sigg.re , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , tutte in proprio e quali eredi
[...] Parte_4 Parte_5 della Sig.ra , e per l'effetto, accertare e dichiarare che queste Persona_1 ultime nulla devono all'avv. Manlio CH a titolo di compenso professionale per il dedotto grave inadempimento contrattuale con conseguente responsabilità professionale, sotto tutti i profili meglio indicati nell'atto introduttivo del presente
4 procedimento e/o di quello recante R.G. 125/2020, e comunque con riserva di agire in separata sede per il ristoro di ogni danno dalle stesse patito;
2. in subordine, nella denegata ipotesi, ridurre le somme richieste a quanto dovesse risultare dovuto in base all'attività realmente svolta ed alle prestazioni effettivamente erogate e che tenga conto delle contestazioni effettuate dalle opponenti
e degli acconti versati nelle mani dell'Avv. Manlio CH;
3. in ogni caso, anche per l'effetto dell'accoglimento delle domande che precedono, revocare ovvero dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto opposto n. 1736/2019 del Tribunale di Torre Annunziata, reso il 24.11.2019 e pubblicato in data 25.11.2019 all'esito del procedimento monitorio recante n. R.G. 6885/2019 del tribunale oplontino (G.U. Dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi);
4. con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa depositata il 24 novembre 2022, si costituiva in giudizio l'Avv.
CH chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese del grado.
Alla prima udienza di trattazione, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 15 ottobre 2024, svolta a trattazione scritta, il processo veniva trattenuto in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Le appellanti e l'appellato depositavano comparse e memorie di replica conclusionali.
Per la necessità di comporre diversamente il Collegio, giusta il trasferimento del
Presidente ad altro Ufficio, la causa veniva rimessa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, assegnando alle parti termine sino a 15 gg prima dell'udienza del 20 maggio 2025 per note conclusionali.
Le appellanti e l'appellato depositavano note conclusionali nel termine assegnato e, all'udienza del 20 maggio 2025 le parti discutevano oralmente la causa, come da verbale.
La difesa appellante, dopo aver profusamente ripercorso i fatti sottesi alla controversia e lo svolgimento del giudizio di primo grado, formula sei motivi di gravame così rubricati:
5 “1) A – DELLA ERRONEITÀ, INGIUSTIZIA E/O ILLEGITTIMITA' DELLA
SENTENZA N. 1176/2022 DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA PER
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1460 e 2697 C.C. –
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI RIPARTO DELL'ONERE DELLA PROVA
CON RIFERIMENTO A DEGLI ADDEBITI MOSSI IN VIA DI CP_2
ECCEZIONE ALL'OPERATO DELL'AVV. SCHIANO NEL GIUDIZIO DIVISIONALE –
SUSSISTENZA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE EX ARTT. 1176, COMMA 2,
e 2236 C.C. – DELLA NEGLIGENZA E/O IMPERIZIA DELL'AVV. SCHIANO –
SUSSISTENZA – DELL'ECCEZIONE DI ALTRUI INADEMPIMENTO –
FONDATEZZA;
2) A.1 – DELLA ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA N. 1176/2022 DEL
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 1460 e 2697 C.C. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI RIPARTO
DELL'ONERE DELLA PROVA CON RIFERIMENTO ALLA TARDIVA
PROPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AD
ACCETTARE L'EREDITÀ DELLA CONTROPARTE – SUSSISTENZA - VIOLAZIONE
E FALSA APPLICAZIONE EX ARTT. 1176, COMMA 2, e 2236 C.C. – DELLA
NEGLIGENZA E/O IMPERIZIA DELL'AVV. SCHIANO – SUSSISTENZA –
DELL'ECCEZIONE DI ALTRUI INADEMPIMENTO – FONDATEZZA;
3) A.2 – DELLA ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA N. 1176/2022 DEL
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 1460 e 2697 C.C. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI RIPARTO
DELL'ONERE DELLA PROVA CON RIFERIMENTO ALLA TARDIVA
PROPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE DI DEL VANO COSTRUITO DAL CP_3
SIG. NEL 1944 ED ALLA OMESSA INDICAZIONE DI PROVE Persona_2
A SOSTEGNO DELLA STESSA – SUSSISTENZA - VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE EX ARTT. 1176, COMMA 2, e 2236 C.C. – DELLA NEGLIGENZA E/O
IMPERIZIA DELL'AVV. SCHIANO – SUSSISTENZA – DELL'ECCEZIONE DI
ALTRUI INADEMPIMENTO – FONDATEZZA;
4) A.3 – DELLA ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA N. 1176/2022 DEL
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 1460 e 2697 C.C. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI RIPARTO
6 DELL'ONERE DELLA PROVA CON RIFERIMENTO ALLA OMESSA INDICAZIONE
DI PROVE A SOSTEGNO DELLA VALIDITA' DEL TESTAMENTO NUNCUPATIVO –
SUSSISTENZA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE EX ARTT. 1176, COMMA 2,
e 2236 C.C. – DELLA NEGLIGENZA E/O IMPERIZIA DELL'AVV. SCHIANO –
SUSSISTENZA – DELL'ECCEZIONE DI ALTRUI INADEMPIMENTO –
FONDATEZZA;
5) A.4 – DELLA ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA N. 1176/2022 DEL
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 1460 e 2697 C.C. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI RIPARTO
DELL'ONERE DELLA PROVA CON RIFERIMENTO AL TARDIVO DEPOSITO DEI
DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DELLE PASSIVITA' EREDITARIE – SUSSISTENZA
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE EX ARTT. 1176, COMMA 2, e 2236 C.C. –
DELLA NEGLIGENZA E/O IMPERIZIA DELL'AVV. SCHIANO – SUSSISTENZA –
DELL'ECCEZIONE DI ALTRUI INADEMPIMENTO – FONDATEZZA;
6) B – DELLA ERRONEITÀ, INGIUSTIZIA E/O ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA
N. 1176/2022 DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA CON RIFERIMENTO
ALLA PROVA DEI DANNI SUBITI DALLE SIGG.RE PODEROSO IN CONSEGUENZA
DEL GRAVE INADEMPIMENTO PROFESSIONALE DELL'AVV. SCHIANO –
SUSSISTENZA - DANNI PROVATI “PER TABULAS” – SUSSISTENZA”.
§ Con primo motivo di gravame le appellanti censurano la sentenza ritenendo che il primo giudice non abbia operato corretta applicazione dei principi dettati in materia di riparto dell'onere probatorio, a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dalle originarie opponenti solo al fine di paralizzare, in tutto o in parte, la pretesa creditoria del professionista. Per tale ragione, i principi di diritto richiamati dal primo giudice in sentenza, afferenti alle azioni risarcitorie proposte in danno dell'avvocato, in particolare quello secondo il quale l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita - giudizio da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica - non sarebbero pertinenti al caso di specie.
Il Tribunale avrebbe dovuto, invece, valutare la diligenza del legale nell'esecuzione
7 dell'obbligazione, pur sempre di mezzi ma volta a realizzare un risultato sperato;
diligenza insussistente nel caso concreto per l'inadeguatezza e insufficienza dell'attività del professionista sia con riferimento all'attività assertiva che quella asseverativa, con danno nei confronti del cliente anche per la perdita di chance favorevoli.
La parte onerata di fornire la prova del corretto adempimento professionale o della non imputabilità dell'inadempimento era il difensore, in applicazione del disposto dell'art. 1460 cc, il quale non vi aveva adempiuto, connotandosi l'attività del legale come negligente con riguardo alla tardiva proposizione dell'eccezione di prescrizione del diritto ad accettare l'eredità della controparte, alla tardiva proposizione dell'eccezione di usucapione del vano costruito dal Sig. nel 1944; Persona_2 alla omessa indicazione di prove a sostegno della pur tardiva domanda di usucapione del predetto cespite;
alla omessa indicazione di prove a sostegno della validità del testamento non sottoscritto dalla Sig.ra per avvenuta conferma delle Persona_3 disposizioni da parte degli altri eredi e, infine, all'omessa indicazione di prove documentali e deposito tardivo di documentazione a sostegno delle passività ereditarie.
Il motivo, per come argomentato, non è fondato.
Difatti, il particolare contenuto dell'obbligazione assunta dal legale non consente, sic et simpliciter, l'applicazione dei principi invocati dalla difesa appellante.
L'eccezione d'inadempimento può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale ma l'assistito deve pur sempre dimostrare che la negligenza del professionista sia stata tale da incidere sui suoi interessi. Ciò in quanto l'avvocato non può garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente. Pertanto, il patrocinato può legittimamente rifiutare di corrispondere il compenso all'avvocato solo quando costui abbia espletato il proprio mandato incorrendo in omissioni dell'attività difensiva che, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, risultino tali da aver impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile.
A tale consolidato principio si è attenuto il Tribunale con l'impugnata sentenza, che va, sul punto, confermata.
§ Con secondo motivo di impugnazione le appellanti censurano la decisione nella
8 parte in cui il Tribunale ha statuito che “... pur essendo veritiera la circostanza che
l'eccezione di prescrizione del diritto ad accettare l'eredità è stata dichiarata inammissibile in quanto formulata solo all'udienza del 27.2.2014, si osserva che dal tenore della comparsa di costituzione e risposta vi era stata adesione allo scioglimento della comunione tra i comunisti così come individuati nella comparsa compresa l'attrice. L'impostazione difensiva, non contestata dalle attuali ricorrenti, della comparsa di costituzione e risposta con adesione allo scioglimento della comunione a determinate condizioni era del tutto incompatibile con l'eccezione di prescrizione dell'accettazione di eredità.
Inoltre, parte attrice aveva dedotto che l'eredità sarebbe stata accettata tacitamente, come dimostrato dai pregressi tentativi di divisione bonaria e dal pagamento dell'ICI e dell'IMU (a far data dal 1993)”.
Argomenta la difesa appellante che l'eventuale adesione alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, se proposta in via subordinata rispetto alla preliminare eccezione di prescrizione, da proporsi tempestivamente nei termini di legge, non sarebbe stata incompatibile con l'eccezione. Gli ulteriori argomenti spesi dal
Tribunale, afferenti alla prova della tacita accettazione dell'eredità, comprovata in atti dai tentativi bonari di divisione e dal pagamento dell'ICI e IMU, non solleverebbero il professionista da responsabilità perché la prescrizione sarebbe maturata già prima dei tentativi bonari di composizione della lite.
Il pregiudizio per il buon esito della causa in favore delle odierne appellanti sarebbe, pertanto, evidente.
Il motivo non si confronta puntualmente con la motivazione sottesa al provvedimento, con la quale il Tribunale ha dato atto che l'impostazione difensiva di adesione alla domanda di divisione ereditaria non è stata mai contestata (neanche nel presente giudizio) dalle originarie opponenti. Inoltre, la difesa appellante non tiene conto che il primo giudice ha espressamente operato riferimento ai precedenti tentativi di bonaria composizione della lite e all'intervenuto pagamento di Imu e Ici, documentato sin dall'anno 1993, atti idonei a esprimere la volontà di tacita accettazione dell'eredità entro il termine di prescrizione decennale, con la conseguenza che il giudizio prognostico sull'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, seppur
9 fosse stata tempestivamente proposta, come già rilevato dal primo giudice, non può che essere negativo sotto il profilo probabilistico.
§ Con terzo motivo di impugnazione, la difesa appellante censura la sentenza per contraddittorietà ed erroneità della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provato che, se l'eccezione di usucapione fosse stata tempestivamente proposta, la relativa domanda sarebbe stata accolta, “...dipendendo da variabili legate all'attendibilità e alla conferenza delle deposizioni testimoniali”.
Sul punto va rilevato che la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata 1637/2018, con la quale è stato definito il giudizio di divisione ereditaria, ha escluso, in diritto, che il vano cucina e il vano bagno, realizzati da potessero essere Persona_2 considerati di proprietà comune, poiché edificati su terrazzo comune e annessi a unità immobiliare comune. Quanto all'usucapione, il Tribunale ha rilevato che difettasse la prova che il possesso delle convenute si fosse manifestato su tali corpi aggiuntivi indipendentemente dal resto dell'unità immobiliare alla quale risultavano annessi, in termini di esclusività e in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui.
La prova che le eredi avrebbero dovuto fornire era, pertanto, particolarmente onerosa e di esito incerto tenuto conto che l'oggetto del possesso era non l'immobile bensì due soli vani, cucina e bagno, parte dell'unità principale ricadente in comunione.
In tal senso corretta è la decisione del primo giudice, che va confermata, laddove ha rilevato che, sempre secondo un giudizio probabilistico, non poteva ritenersi provato che la domanda, legata all'esito incerto della prova orale, sarebbe stata accolta.
Peraltro, la linea difensiva scelta dal legale, ovvero che i vani fossero di proprietà esclusiva per essere stati costruiti dal dante causa, era, all'epoca, corroborata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, dunque validamente sostenuta, quantomeno sino alla pronuncia a SS UU 3873/2017, con la quale è stato composto il contrasto, definitivamente affermando che la regola generale dell'accessione, costituisce norma immediatamente applicabile e destinata a regolare tutte quelle fattispecie in cui l'incorporazione di piantagioni o materiali al suolo non trovi specifica disciplina in diverse disposizioni di legge, dunque, anche in materia di condominio.
Il motivo va, pertanto, respinto.
10 § Con quarto motivo di appello viene censurata la decisione di primo grado nella parte in cui il primo giudice, con riferimento alla validità del testamento non sottoscritto da , col quale la testatrice avrebbe inteso lasciare alle nipoti Persona_3 la propria quota in misura di 1/6 ciascuna, ha ritenuto che il rigetto della relativa domanda fosse stato motivato sulla base di una valutazione giuridica. Argomenta la difesa appellante che il Tribunale di Torre Annunziata non avrebbe ritenuto il testamento inesistente bensì nullo, dunque suscettibile di sanatoria, con possibile esito favorevole alle clienti ove il legale avesse articolato capi di prova idonei a comprovare l'esecuzione volontaria del testamento di controparte, coi testi che le odierne appellanti avevano fornito e i cui nominativi erano indicati nella comparsa di costituzione.
Sul punto va rilevato che i testi indicati in comparsa di costituzione dalle allora convenute avrebbero dovuto rendere deposizione in ordine alla costruzione dei vani annessi all'immobile da parte di e non sulla diversa circostanza Persona_2 della volontaria esecuzione della disposizione testamentaria, rispetto alla quale le odierne appellanti non hanno mai neanche dedotto da quali condotte potesse ricavarsi la volontà di controparte.
In ogni caso, il Tribunale, con la richiamata sentenza, ha correttamente dato atto che la circostanza dell'esecuzione volontaria da parte dell'erede, nonostante l'anomalia testamentaria, non ricorreva nel caso di specie, in quanto la aveva agito nei CP_1 confronti delle coeredi e comproprietarie reclamando la propria quota ereditaria nella sua interezza, con ciò negando radicalmente la volontà di dare esecuzione a un testamento nullo.
§ Con quinto motivo di censura, la difesa appellante lamenta, con riguardo alla mancata tempestiva produzione della documentazione a giustificazione delle spese sostenute, che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che, trattandosi di esborsi effettuati nel corso del giudizio, non vi fosse prova della tempestiva consegna al difensore.
La parte onerata della prova di aver ricevuto tardivamente la documentazione e di non averla potuta produrre in giudizio tempestivamente per fatto non imputabile era, difatti, il legale, il quale, invece, non aveva fornito alcun elemento a sostegno del proprio adempimento o della non imputabilità dell'inadempimento. Anzi, il difensore
11 non avrebbe neanche allegato di non averli ricevuti tempestivamente, affermando, con negligenza, nella propria comparsa di costituzione, che essendo decorsi i termini ex art. 183 cpc, sarebbe stato indifferente depositarli in udienza ovvero all'atto delle conclusioni.
In disparte dalla considerazione che il legale, con comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio, ha puntualmente contestato che la tardività della produzione fosse a lui imputabile, per essere i documenti formati successivamente al maturarsi delle preclusioni istruttorie, va rilevato che non è contestato che la fattura dell'anno 2013, afferente a spese notarili, sia stata depositata con comparsa di costituzione nel giudizio di divisione. Le spese portate dalle fatture del 2014 erano, invece, diverse e ulteriori, affrontate in corso di causa nel comune interesse, in una fase in cui il thema decidendum e probandum si era ormai cristallizzato e non ricomprendeva le successive occorrende.
Il mancato riconoscimento in sentenza in favore delle coeredi/comproprietarie del rimborso, pro quota, di tali successivi esborsi, da quel che si evince dagli atti necessari a consolidare in via d'urgenza l'immobile, non precludeva e non preclude, non essendo il Tribunale entrato nel merito, la possibilità di opporre gli importi in compensazione, venendo in tal modo a mancare, anche ove si volesse imputare a negligenza del legale la tardiva produzione, qualsiasi nocumento per le clienti.
Anche tale motivo va, dunque, respinto con assorbimento dell'ultimo motivo di impugnazione, afferente ai danni patiti.
In conclusione, in assenza di una condotta professionale, complessivamente considerata, che abbia impedito, per negligenza o imperizia, al cliente di conseguire il risultato sperato dal cliente, l'appello non può che essere respinto con conferma dell'impugnata sentenza.
In ragione della circostanza che dall'istruttoria sono emersi profili di colpa in capo al difensore, seppur lieve e non tali da incidere sull'esito del giudizio presupposto, in termini probabilistici, le spese del presente grado possono essere integralmente compensate tra le parti.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei
12 presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, TU delle Spese di Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata numero 1176 pubblicata il 20 maggio 2022, proposto da Parte_1
, , , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
anche nella qualità di eredi nei confronti di CH
[...] Persona_1
Manlio, così dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, TU delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli il 20 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
13