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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 20/03/2024, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
N….…………... SENT.
N. 1215/2023 R.G.
N. ….………….CRON.
N. ….………….REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Oristano, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
Dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente estensore
Dott. Gabriele Bordiga Giudice
Dott.ssa Valentina Santa Cruz Giudice
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso presentato dai coniugi:
( rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ATZORI SIMONA ( presso il quale ha eletto domicilio in VIA C.F._2
CARDUCCI, 42 09170 ORISTANO
RICORRENTE
E
( Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. CAULI SIMONA ( ) presso il C.F._4
quale ha eletto domicilio in VIALE MAMELI 75 SASSARI
RESISTENTE
e con l'intervento per legge del Pubblico Ministero,
All'udienza del 19 marzo 2024, celebratasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti: CONCLUSIONI
Nell'interesse dei coniugi:
“ l'ill.mo Tribunale, previo espletamento delle formalità di legge, voglia omologare la
separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni” vds dispositivo
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia omologare la separazione fra e Parte_1
, alle condizioni indicate dalle parti nel ricorso congiuntamente Controparte_1
da loro proposto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda congiunta di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in GHILARZA il giorno 04/01/1997, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile dello stesso Comune, anno 1997, parte II n. 1 (certificato di matrimonio in atti).
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché
la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi Parte_1
nato/a a SESTO SAN GIOVANNI (MI) il 16/06/1968, e
[...] CP_1
nato/a a GHILARZA (OR) il 06/07/1959.
[...]
Quanto alla regolamentazione degli ulteriori aspetti familiari e patrimoniali/economici,
occorre osservare che dall'unione tra le parti, sono nati i figli: nata a [...] il 2 Per_1
ottobre 1997, e nato a [...] il [...]; Per_2
Il Collegio, dato atto di quanto sopra, ritiene le condizioni congiuntamente formulate dai coniugi degne di accoglimento posto che quelle tra i coniugi risultano adeguate rispetto
2 alle capacità patrimoniali di ciascuno e quelle relative ai figli maggiorenni ma non indipendenti economicamente appaiono rispondenti agli interessi preminenti dei medesimi.
Le spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti, devono essere pertanto integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
SESTO SAN GIOVANNI (MI) il 16/06/1968, e nato a Controparte_1
GHILARZA (OR) il 06/07/1959 -matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di GHILARZA, anno 1997, parte II atto n. 1) ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'ufficiale dello stato civile;
2. determina le seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento in quanto, allo stato, entrambi economicamente indipendenti;
3) , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, maggiorenni, ma Controparte_1
non economicamente autonomi, che viene quantificato nella misura di € 470,00 (€ 235,00 per ciascun figlio), provvederà direttamente e personalmente al pagamento, sino ad estinzione, delle rate di pari importo relative al mutuo fondiario contratto per l'acquisto dell'immobile sito in Ghilarza, Via Cavalier Agus 39, lettera A, intestato alla figlia Per_1
ma in cui vive anche quanto alle spese straordinarie, il sig. contribuirà, Per_2 CP_1
all'occorrenza, nei limiti delle sue disponibilità e possibilità, mentre il resto graverà sulla sig. . Pt_1
Prende atto che il dichiara di rinunciare all'assegno unico ancora CP_1 Org_1
spettante a che sarà richiesto e corrisposto direttamente al beneficiario. Per_2
3 4) Prende atto che si obbliga, compatibilmente con eventuali necessità Controparte_1
correlate al suo stato di salute, a mantenere inalterato il proprio patrimonio immobiliare, al fine di preservarlo nell'interesse dei figli.
3. Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Oristano nella camera di Consiglio del 19 marzo 2024.
Il Presidente del Collegio
Dott. Leopoldo Sciarrillo
4
N. 1215/2023 R.G.
N. ….………….CRON.
N. ….………….REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Oristano, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
Dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente estensore
Dott. Gabriele Bordiga Giudice
Dott.ssa Valentina Santa Cruz Giudice
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso presentato dai coniugi:
( rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ATZORI SIMONA ( presso il quale ha eletto domicilio in VIA C.F._2
CARDUCCI, 42 09170 ORISTANO
RICORRENTE
E
( Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. CAULI SIMONA ( ) presso il C.F._4
quale ha eletto domicilio in VIALE MAMELI 75 SASSARI
RESISTENTE
e con l'intervento per legge del Pubblico Ministero,
All'udienza del 19 marzo 2024, celebratasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti: CONCLUSIONI
Nell'interesse dei coniugi:
“ l'ill.mo Tribunale, previo espletamento delle formalità di legge, voglia omologare la
separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni” vds dispositivo
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia omologare la separazione fra e Parte_1
, alle condizioni indicate dalle parti nel ricorso congiuntamente Controparte_1
da loro proposto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda congiunta di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in GHILARZA il giorno 04/01/1997, matrimonio trascritto nei registri dello stato civile dello stesso Comune, anno 1997, parte II n. 1 (certificato di matrimonio in atti).
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché
la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi Parte_1
nato/a a SESTO SAN GIOVANNI (MI) il 16/06/1968, e
[...] CP_1
nato/a a GHILARZA (OR) il 06/07/1959.
[...]
Quanto alla regolamentazione degli ulteriori aspetti familiari e patrimoniali/economici,
occorre osservare che dall'unione tra le parti, sono nati i figli: nata a [...] il 2 Per_1
ottobre 1997, e nato a [...] il [...]; Per_2
Il Collegio, dato atto di quanto sopra, ritiene le condizioni congiuntamente formulate dai coniugi degne di accoglimento posto che quelle tra i coniugi risultano adeguate rispetto
2 alle capacità patrimoniali di ciascuno e quelle relative ai figli maggiorenni ma non indipendenti economicamente appaiono rispondenti agli interessi preminenti dei medesimi.
Le spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti, devono essere pertanto integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
SESTO SAN GIOVANNI (MI) il 16/06/1968, e nato a Controparte_1
GHILARZA (OR) il 06/07/1959 -matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di GHILARZA, anno 1997, parte II atto n. 1) ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'ufficiale dello stato civile;
2. determina le seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento in quanto, allo stato, entrambi economicamente indipendenti;
3) , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, maggiorenni, ma Controparte_1
non economicamente autonomi, che viene quantificato nella misura di € 470,00 (€ 235,00 per ciascun figlio), provvederà direttamente e personalmente al pagamento, sino ad estinzione, delle rate di pari importo relative al mutuo fondiario contratto per l'acquisto dell'immobile sito in Ghilarza, Via Cavalier Agus 39, lettera A, intestato alla figlia Per_1
ma in cui vive anche quanto alle spese straordinarie, il sig. contribuirà, Per_2 CP_1
all'occorrenza, nei limiti delle sue disponibilità e possibilità, mentre il resto graverà sulla sig. . Pt_1
Prende atto che il dichiara di rinunciare all'assegno unico ancora CP_1 Org_1
spettante a che sarà richiesto e corrisposto direttamente al beneficiario. Per_2
3 4) Prende atto che si obbliga, compatibilmente con eventuali necessità Controparte_1
correlate al suo stato di salute, a mantenere inalterato il proprio patrimonio immobiliare, al fine di preservarlo nell'interesse dei figli.
3. Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Oristano nella camera di Consiglio del 19 marzo 2024.
Il Presidente del Collegio
Dott. Leopoldo Sciarrillo
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