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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/06/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 2920/2021
Verbale di Udienza del giorno 6 giugno 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Maila Casale all'esito dell'udienza cartolare del 06 giugno 2025 ; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte opposta
[...]
e per essa che così conclude: “la Controparte_1 Controparte_2
deducente società insiste per l'accoglimento delle conclusioni già precisate. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori di legge, nonché le spese di CTU e di CP_ CTP sostenute da ” rilevato che parte opponente non ha depositato note di trattazione scritta:
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 06 giugno 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2920/2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
T R A
, nato ad [...] il [...] e residente in [...](Av) alla Parte_1
Via Delle Grazie SNC rappresentato e difeso dall'avv. CodiceFiscale_1
Giuseppe Grimaldi, (C.F. : ) in virtù di mandato in calce CodiceFiscale_2
all'originale dell'atto di citazione, elettivamente domiciliati come in atti
OPPONENTE
E già , P. IV , in Controparte_3 CP_1 P.IV_1
persona del legale rappresentante p.t., e per essa in Controparte_2
persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa CP_4
giusta procura notaio di Venezia-Mestre, (Rep. n. 42416 -
[...] Persona_1
Racc. n. 15733) - rappresentata e difesa in forza di mandato su foglio separato da ritenersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'AvvMarco Pesenti (C.F.
), elettivamente domiciliati come in atti CodiceFiscale_3
OPPOSTO
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 04 febbraio 2025 previa assegnazione del ruolo del dott. Controparte_5
; pertanto, visto il decreto di assegnazione del Presidente del Tribunale di
[...]
Avellino, questo giudice provvedeva con ordinanza del 18/03/2025 a rinviare la causa per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza fissata con le modalità della trattazione scritta.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha svolto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1951/2021 RG.n.656/2021, emesso dal Tribunale di Avellino il
07/06/2021 con cui veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma CP_2
di € 9.756,32, oltre interessi e spese del monitorio per rate insolute di finanziamento di cui ai contratti stipulati con la società Agos Ducati S.r.l.
L' opponente eccepiva preliminarmente disconosceva formalmente le sottoscrizioni apposte in calce al contratto n.4188508818881136 ; al contratto n.5267766011194084
e al contratto n.45505784 tutti ex Agos Ducato;
L'opponente inoltre rilevava la mancanza di prova dell' erogazione della somma e l'assenza di informativa precontrattuale. Evidenziava che a riprova del preteso credito a nulla valeva la mera allegazione di copia di estratto conto ex art.50 TUB.
Infine l'opponente lamentava il vizio dei contratti per indeterminatezza e/o indeterminabilità generata dalla discrasia/divergenza tra tasso di interesse (TAN -
TAEG/ISC) dichiarato in contratti e tasso di interesse (TAN – TAEG/ISC) effettivamente applicati, oltre la violazione della legge 108/96.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. DICHIARARE nullo per violazione degli artt.633, 634 c.p.c. e 50 T.U.B., il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
2. ACCERTARE e DICHIRARE la nullità dei contratti posti a fondamento dell'intrapreso procedimento per 1) carenza dei requisiti minimi contrattuali (accordo valido, causa, oggetto e forma) 2) errata indicazione del T.A.N. - T.A.E.G., 3) carenza di sottoscrizione, 4) omessa consegna di documentazione S.E.C.C.I., informativa contrattuale e precontrattuale, 5) violazione legge 108/96, 6) induzione in errore del cliente/consumatore, 7) parziale e/o omessa allegazione dei titoli richiamati in monitorio.
3. ACCERTARE e DICHIARARE, per l'effetto, che nessuna somma deve essere corrisposta in favore della opposta Banca;
In subordine
4. DETERMINARE il Tasso Annuo Effettivo Globale (t.a.e.g.) degli indicati rapporti attenendosi esclusivamente alle modalità di calcolo indicate dalla Legge 108/96
Antiusura bancaria.
5. Disporre, per l'effetto, l'applicazione ai prodotti contestati dell'art.117 e 125 Bis
TUB: Tasso Nominale Minimo dei Buoni del Tesoro Annuali (o di altri similari titoli eventualmente indicati dal Ministero del Tesoro) emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione dei contratti con 1) annullamento dei finanziamenti oggetto della presente controversia e 2) formulazione di un nuovo piano di ammortamento ex art. 125 Bis
T.U.B. disponendo la restituzione delle somme indebitamente incamerate dalla Banca in danno dell'opponente.
6. Dichiarare in ogni caso illegittima la segnalazione in Crif – Ctc – Experian ovvero
C.R. Banca d'Italia eseguite dalla convenuta Banca in virtù dei titoli azionati ed ordinarne la cancellazione - con efficacia retroattiva - condannando in ogni caso la opposta al risarcimento del danno (patrimoniale e non) patito da quantificarsi - anche in via equitativa - secondo il prudente apprezzamento dell'Ill.mo Giudicante oltre alla pubblicazione della rettifica sui principali giornali locali;
7. ANRE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la e per essa Controparte_1
che in primis contestava la genericità del Controparte_2
disconoscimento operato dall'opponente tanto più che quest'ultimo non aveva negato l' esecuzione, ancorché parziale, dei contratti per cui è causa.
Ritenute inoltre generiche e prive di fondamento tutte le avverse eccezioni e deduzioni così concludeva:
“In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010.
Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di euro 9.756,32, oltre interessi di mora da calcolarsi Controparte_1
al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via estremo subordine:
- nella non creduta ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, co. 7, T.U.B.”. Alla prima udienza di comparizione, atteso il disconoscimento della sottoscrizione formulato dall'opponente veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnato il termine di 15 giorni per l'attivazione della procedura di mediazione. Fallita la conciliazione venivano concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. . All'esito del deposito delle memorie istruttorie, ritenutane la necessità, veniva disposta CTU grafologica. Depositata la relazione peritale e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 18/02/2025 per conclusioni e alla successiva udienza la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza nella quale viene decisa.
DIRITTO
Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni sollevate dall'opponente di nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei requisiti ex art. 633 e segg c.p.c.. e di inidoneità della documentazione prodotta quale prova del credito ingiunto.
Quanto alla prima eccezione si evidenzia che la prova scritta richiesta dall'art. 633
c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine di cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria. Nella fase monitoria la creditrice ha prodotto il contratto di finanziamento sottoscritto dalle parti e la diffida ad adempiere.
Di conseguenza il decreto ingiuntivo de quo è stato emesso legittimamente.
Per quanto attiene l' eccezione attinente alla invalidità della documentazione prodotta difettante, secondo prospettazione attorea, dei requisiti di prova certa del credito la stessa non ha alcun fondamento avendo parte opposta depositato sin dal procedimento monitorio copia dei contratti conclusi tra l'opponente e la società cedente Agos Ducati
S.p.A, oltre il contratto di cessione del credito, lettera di notifica dell'avvenuta cessione del credito con messa in mora del 19/12/2017 inviata dalla cessionaria e ricevuta dall'opponente a mani proprie il 05/02/2018, oltre gli estratti conto.
Non vi è dubbio che, in base al combinato disposto dell'art. 50 e 58 TUB , è stata estesa anche ai cessionari di crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex legge n. 130/1999 quella speciale prerogativa concessa dal legislatore all'art. 50 del Testo
Unico Bancario - che costituisce una disciplina speciale di carattere processuale - alle banche allo scopo di dotarle di strumenti rapidi ed efficaci che consentano di contenere gli immobilizzi e le perdite su crediti i cui effetti dannosi si rifletterebbero automaticamente su tutto il sistema economico e finanziario che riceve credito dalle banche.
Dunque, la natura bancaria o meno del soggetto cessionario del credito non rileva ai fini dell'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 50 TUB, trattandosi di una prerogativa che è stata attribuita ai cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione (e conseguentemente anche ai loro mandatari) direttamente dalla legge. Inoltre la prova agevolata del credito bancario, prevista dal citato art. 50 del
T.U.B., deve ritenersi utilizzabile anche da parte della società resasi cessionaria di tale credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione. In ogni caso l'estratto conto ex art. 50 TUB ai fini della concessione del decreto ingiuntivo non è necessario, risultando sufficiente la produzione del solo contratto e del piano finanziario . Infatti il finanziamento de quo traendo origine non già da un'apertura di credito in conto corrente bensì da un mutuo, la Banca non aveva alcun onere di produrre, a conforto della richiesta di ingiunzione l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., essendo sufficiente, a tal fine, il contratto di finanziamento. A tale onere l'opposta ha pienamente adempiuto.
Resta superata l'eccezione di improcedibilità della domanda, una volta esperito con esito negativo, su iniziativa di parte opposta, il tentativo di mediazione obbligatoria.
Ancora preliminarmente si osserva che con il proprio atto di opposizione
[...]
ha formalmente disconosciuto le sottoscrizioni apposte al contratto Pt_1
n.4188508818881136 ; al contratto n.5267766011194084 e al contratto n.45505784 tutti ex Agos Ducato, per cui il Tribunale ha disposto CTU, ai sensi dell'art. 217, 1° comma, c.p.c., nominando all'uopo la grafologa , sul seguente Persona_2
quesito: “ A) Il CTU, esaminati soltanto gli atti e i documenti già prodotti;
B) Dica il
CTU se la firma apposta in calce al contratto n. 4188508818881136, al contratto n.
5267766011194084 e al contratto n. 45505784 è riconducibile al Sig. , Parte_1
attore del presente procedimento, oppure sia apocrifa;
C) Dica quant'altro utile ai fini della decisione della presente controversi”
Il CTU, nella relazione scritta depositata in data 07 marzo 2024, sulla base di un'attenta valutazione dei documenti di causa e di quelli comparativi ha concluso accertando che:
“Dal confronto espletato tra le firme in verifica a nome e le Parte_1
sottoscrizioni autografe dello stesso sono emerse numerose e probanti corrispondenze che riguardano sia aspetti generali che particolari del grafismo. Le numerose convergenze, come ampiamente documentato, sono tali da poter affermare con certezza tecnica che le sottoscrizioni vergate sui contratti n. 4188508818881136, n.
5267766011194084, n. 45505784 sono riferibili alla mano di ” Parte_1
Pertanto è rimasto accertato che i contratti azionati in via monitoria sono stati senz'altro sottoscritti dall'opponente. D'altra parte va sottolineato che dagli estratti conto depositati si evince la parziale esecuzione dei contratti per cui è causa da parte dell'opponente.
Nel merito va evidenziato che ai fini della decisione saranno utilizzati – nei limiti della effettiva rilevanza - tutti i documenti prodotti dalle parti costituite e, segnatamente, sia quelli depositati dall'attrice sia quelli prodotti dalla convenuta unitamente al fascicolo monitorio.
Va innanzitutto rilevato che l'intero credito azionato con la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo risulta pacifico e incontestato anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. in mancanza di specifiche e puntuali contestazioni. Si precisa che ai sensi dell'art. 115
c.p.c. per come modificato a partire dal 04.07.2009, le deduzioni espresse dalle parti, se non specificamente contestate, vincolano il Giudice sulla loro rilevanza. Si osserva infatti che la modifica dell'art. 115 c.p.c. avvenuta a seguito della legge 18 giugno 2009
n. 69 prevede che: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
La Società opposta ha fondato la sua pretesa sul contratto di apertura di linea di credito sottoscritto in data 30/07/2010 con ricezione della carta c.d. revolving emessa a nome dell'opponente e attivata mediante utilizzo a far data dal 20/09/2013; contratto di apertura di linea di credito sottoscritto in data 29/02/2012 con ricezione della carta c.d. revolving emessa a nome dell'opponente a attivata mediante utilizzo a far data dal
31/03/2012 ; contratto di prestito personale sottoscritto in data 29/02/2012 e provato l'inadempimento di controparte con la documentazione prodotta sin dalla fase monitoria.
Detto ciò, si rileva che l'opponente non ha contestato validamente alcuna delle circostanze poste a base del decreto ingiuntivo opposto sia in ordine all'esistenza del contratto, sia alle condizioni in esso applicato, sia in ordine all'esistenza del debito per cui va da sé che l'opposizione in tal senso è priva di fondamento.
Osserva il Tribunale che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione. L'opposizione è generica e carente di qualsiasi prova a suo sostegno. Difatti, come si evince dall'atto di citazione, l'opponente non ha dato alcuna specifica indicazione in ordine alle ragioni della detta opposizione essendosi limitata a contestare genericamente l'usurarietà degli interessi applicati al finanziamento senza produrre alcuna consulenza di parte che potesse acclarare il suo assunto o altra documentazione idonea. Al riguardo è bene ricordare il pensiero unanime della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la fonte negoziale o legale del suo diritto e se previsto del termine di scadenza ,mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a fornire la prova del fatto estintivo del diritto costituito dall'avvenuto adempimento(Cass. Sent. n. 13533/2001, sent. n. 8901/2013).
Nella specie è macroscopicamente generica, oltre che del tutto illogica, la censura in ordine alla esosità del tasso di interesse applicato, che si limiti a denunciare in maniera approssimativa detta eccessività per cui l'eccezione di illegittimità di detto interesse va respinta perchè non vi è alcuna prova fornita dall'opponente circa l'esosità degli interessi applicati. Deve rilevarsi inoltre che la misura degli interessi risulta espressamente determinata nei contratti prodotti e sottoscritti dall'opponente. In ordine alla usurarietà dei tassi si rileva che la S.C. ha chiarito la natura giuridica dei Decreti
Ministeriali quali atti amministrativi generali cui non è applicabile il principio iurit nova curia di cui all'art. 113 c.p.c.(Cass. SS.UU. Sent. n.9941/09 e Cass. Sez. Lav. Sent.
n. 15064/14).Pertanto avrebbe dovuto essere onere dell'opponente produrre in giudizio quei D.M. che assume essere stati lesi dalle pattuizioni contrattuali.
Già da sole tali considerazioni dimostrano che l'opposizione è rimasta priva di riscontro e del tutto inconsistente.
L'opposta ha provato la legittimità dell'intero credito azionato sia nell'an che nel quantum depositando i contratti di finanziamento sottoscritti dalle parti e ricevuti in copia come attestato nello stesso contratto, l'estratto conto , il contratto di cessione notificato all' opponente in uno alla diffida ad adempiere.
Anche in ordine al quantum debeatur risulta pienamente confermata la correttezza delle somme richieste dalla società opposta. A seguito dell'inadempimento del debitore opponente la Società ha ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento delle rate rimaste insolute, del solo capitale residuo epurato degli interessi, oltre interessi convenzionali di mora.
L'opponente si è limitato nell'atto di citazione a richiedere genericamente la verifica degli interessi anatocistici e usurari per cui appare evidente come tali allegazioni siano del tutto indefinite e fumose tanto più che l'opponente non ha inteso specificare ulteriormente la domanda o produrre elementi a conforto nei termini ex art. 183 VI° comma c.p.c. concessi chiedendo esclusivamente, ove necessario nomina di C.T.U. per la verifica dell'esatto importo da corrispondere alla banca opposta. E' d'uopo rilevare che la CTU non è un mezzo di prova e non può supplire a insufficienze delle attività difensive delle parti (Cass. Sent. n. 1299/2014). In particolare attraverso una CTU non si può esonerare una delle parti dall'assolvimento dell'onere probatorio ad essa assegnato dalla legge ed è onere della parte che eccepisce l'applicazione di interessi ultralegali indicare i modi i tempi e la misura del superamento del tasso soglia poiché in difetto la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria. La prova dell'ammontare del proprio credito nella fase dell'opposizione, costituisce onere del debitore che deve effettuare puntuali e specifiche contestazioni in relazione alla parte di somma ritenuta non dovuta per cui, qualora l' opponente si sia limitato a rilievi generici, omettendo di muovere addebiti specifici e circostanziati in relazione a singole poste dalle quali discenderebbe il saldo finale, il credito dell'opposta può ritenersi accertato.
Dall'analisi del contratto depositato in atti risulta che sono presenti tutti gli elementi indispensabili per la validità del contratto di finanziamento e che gli opponenti ne abbiano avuto contezza sottoscrivendolo e ricevendone copia. Per di più l'opponente non ha contestato specificatamente le clausole contrattuali.
Quanto alla paventata usura del credito va evidenziato che per quanto concerne tale verifica, è necessario preliminarmente osservare che l'analisi, per i rapporti di finanziamento a rimborso rateale (mutui, leasing, etc.) deve essere svolta al momento della pattuizione delle condizioni economiche, ovvero allo stadio contrattuale. Il fenomeno usurario riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori e l'accertamento dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere svolto separatamente con riguardo agli uni e agli altri, il cui cumulo ai fini del calcolo in questione sarebbe errato sotto il profilo logico e giuridico, stante la diversa natura e funzione degli stessi (Cass. Civ. 23192/2017;Cass. Civ. 5598/2017);la valutazione deve essere compiuta seguendo il dettato dell'art. 644 c.p.. In ordine a tale contestazione nessun supporto è stato fornito dall'opponente.
In definitiva parte opponente non ha fornito alcuna prova delle sue doglianze per cui l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato. Sull'importo dovuto vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo al saldo.
Va infine rilevato il comportamento processuale dell'opponente che ha operato il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte ai contratti di finanziamento de quibus, pur nella consapevolezza della sua autografia , allungando i tempi del giudizio e resistendo allo stesso quantomeno con colpa grave e disinteressandosi in seguito del giudizio.
La Cassazione con la sentenza n. 16898/2019 ha focalizzato l'attenzione sulla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dall'art. 96
u.c. c.p.c., ricollegandola sia alla necessità di contrastare il fenomeno dell'abuso del processo, sia alla evoluzione della categoria dei “danni punitivi”.
Nella pronuncia la Cassazione puntualizza che l'art. 96 comma 3 c.p.c. è applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza e configura una sanzione di carattere pubblicistico, distinta dall'ipotesi contenuta nell'art. 96 c.p.c. commi 1 e
2, con cui è pure cumulabile.
L'istituto mira al contenimento dell'abuso dello strumento processuale che, prescinde dall'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, essendo sufficiente una condotta valutabile quale “abuso del processo” e cioè aver agito o resistito pretestuosamente non potendo vantare all'evidenza alcuna plausibile ragione, con conseguente applicazione della misura, di derivazione statunitense, dei c.d. risarcimenti punitivi (Cass. SS.UU. 16601/2017).
Da ultimo anche Cass. 3/10/2019 n. 24649 ha ritenuto applicabile l'art. 96 comma
3 c.p.c. per chi ha agito o resistito con la coscienza della infondatezza dell'azione o eccezione o “senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza della infondatezza della propria posizione”.
Si ritiene, nel quantum, di liquidare una somma pari a quella per la quale vi è condanna alle spese a favore della convenuta.
SUL REGIME DELLE SPESE Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022
(scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00) con applicazione al minimo per la fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c. per la sua estrema snellezza .
Restano altresì a carico della parte soccombente le spese di CTU già liquidate con separato decreto. Non può essere riconosciuto l'onorario di CTP di parte opposta, non documentato in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
RIGETTA la domanda proposta da;
Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1951/2021 (R.G. n. 656/2021), emesso in data
07/06/2021 dal Tribunale di Avellino, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
AN l' opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano complessivamente in € 4.227,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A., se dovuta e CPA, con attribuzione ove richiesto.
RESTANO altresì a carico della parte soccombente le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
AN , ai sensi dell'art.96 co. III cpc,, al pagamento della Parte_1
somma di €.4.227,00 a favore della Società convenuta
Così deciso in Avellino il 06 giugno 2025
IL G. O. P.
dott.ssa Maila Casale