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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/01/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3425/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3425/2017 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...] Controparte_2
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 29 gennaio 2025, all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli,
Il Giudice invitate le parti a precisare le conclusioni, lette le memorie conclusive e di replica e le note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale, da ritenersi allegate al presente verbale per costituirne parte integrante, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 3425/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IPPOLITO Parte_1 C.F._1
ANGELO, elettivamente domiciliato in PIAZZA ALDO CUCCI, 7 71010 LESINA presso il difensore avv. IPPOLITO ANGELO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BRINA Controparte_1 P.IVA_1
ROSA, elettivamente domiciliato in Via D. Caroprese, 12 71121 Foggia presso il difensore avv. DI
BRINA ROSA
CARMINE (C.F. ), Controparte_2 C.F._2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
l' e al fine di vederli condannare, in solido, al Controparte_3 Controparte_4 risarcimento per i danni cagionati al veicolo di sua proprietà, quantificati complessivamente in €
6.541,64, causati a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 09.03.13 alle ore 16.00 circa, allorquando alla guida dell'autovettura Hyundai tg. DL821XP, di proprietà Controparte_5 dell'attrice, al fine di evitare la collisione con il trattore tg. AN675N, di proprietà e condotto CP_6 da ed assicurato per la r.c.a. con la poneva in essere una Controparte_2 Controparte_3 manovra d'emergenza e impattava con un carrello posizionato sul lato destro della carreggiata. Più precisamente, l'attore asseriva che, mentre percorreva la Via Attilio Lombardi Controparte_5 nell'abitato di Poggio Imperiale a bordo della autovettura di sua proprietà, si era parato un trattore che, mentre usciva da un garage in retromarcia, non si avvedeva della Hyundai sopraggiungente, la quale,
pagina 2 di 6 per evitare la collisione, sterzava verso destra. A nulla valeva, però, siffatta manovra, poiché
l'autovettura collideva sia con il carrello ivi posizionato che con il trattore, il quale ultimo continuava la manovra di retromarcia noncurante della presenza del veicolo ormai sopraggiunto.
Con distinto atto di citazione, conveniva i medesimi convenuti per il risarcimento Controparte_5 delle lesioni personali patite a seguito del sinistro de quo.
Costituitosi in giudizio, l' chiedeva, preliminarmente, la riunione dei due Controparte_3 giudizi e, nel merito, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché non provate.
regolarmente citato, intendeva non costituirsi. Controparte_4
Le cause venivano riunite e, espletata l'istruttoria consistita nell'escussione dei testi Tes_1
e il G.d.P. di Lucera, con sentenza n. 584/2016 del 10.11.16, depositata
[...] Testimone_2 in Cancelleria il 17.11.16, rigettava la domanda avanzata dalla dichiarandone il difetto di Pt_1 legittimazione attiva e, per contro, accoglieva la domanda risarcitoria avanzata dal conducente
[...] in ordine alle lesioni personali;
inoltre, condannava i convenuti in solido al pagamento delle CP_5 spese di giudizio in favore del conducente dell'autovettura danneggiata e compensava le spese tra la compagnia assicurativa e la Pt_1
Avverso tale sentenza, con atto di citazione in appello del 24.04.17, ha citato in Parte_1 giudizio l' e affinché il Giudice di II grado, in via Controparte_3 Controparte_4 principale, annullasse la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Lucera per violazione di legge, difetto di motivazione, contraddittorietà ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie e, in via gradata, in riforma della sentenza appellata, condannasse i convenuti al risarcimento dei danni subiti dall'attrice e alle spese di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio in data 31.08.22, l' evidenziava, preliminarmente, Controparte_3 che il Giudice di prime cure avesse correttamente dichiarato il difetto di legittimazione attiva della non avendo quest'ultima prodotto in atti la documentazione attestante la proprietà, in capo Pt_1 alla stessa, del veicolo Hyundai e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata, con conferma integrale della sentenza appellata.
benché citato, non si costituiva. Controparte_4
La causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per la decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
****
L'odierna appellante ha notificato atto di appello alla e a Controparte_3 Controparte_4
avverso la sentenza n. 584/2016 emanata dal G.d.P. di Lucera, introducendo giudizio di
[...] gravame sulla scorta dei seguenti motivi:
- Nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio;
- Errata valutazione circa il difetto di legittimazione attiva: violazione del regime probatorio e dell'art. 115 c.p.c.
****
L'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
L'odierna appellante ha introdotto giudizio di gravame sul presupposto che il Giudice di prime cure avesse erroneamente pronunciato sul difetto di legittimazione attiva, sostenendo che non si fosse in presenza di una carenza di legittimazione ad agire e che la titolarità della posizione soggettiva, quale pagina 3 di 6 elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, potesse dirsi complessivamente provata in virtù della documentazione illegittimamente espunta in primo grado.
È evidente che la presente controversia verte, dunque, sulla valutazione del possibile difetto di legittimazione ad agire della Pt_1
Procedendo con ordine, il G.d.P. di Lucera rigettava la domanda di risarcimento per i danni materiali formulata dalla per carenza di prove circa la sua legittimazione attiva, con conseguente Pt_1 violazione dell'art. 100 c.p.c., motivando che la stessa, dopo aver sostenuto di essere proprietaria del fuoristrada Hyundai, tg. DL821XP, rimasto danneggiato a causa della manovra in retromarcia del conducente del trattore non aveva fornito la prova di tale titolarità, “…non avendo depositato CP_6 né la carta di circolazione né il certificato di proprietà (…) né altra documentazione al riguardo e né in sede di costituzione né all'udienza di articolazione dei mezzi istruttori…”. In realtà, il Giudice di Pace, ben consapevole che l'attrice avesse depositato sia la copia del libretto di circolazione che il certificato di proprietà del veicolo, riteneva di espungere i predetti documenti in quanto, benché inseriti nel fascicolo di parte, degli stessi non c'era traccia nell'indice degli allegati, né era stata avanzata domanda di integrazione dei mezzi istruttori all'udienza del 15.04.15.
Conseguentemente, il Giudice concludeva: “…non si sa quando e come detti documenti siano stati inseriti nel fascicolo di parte, di sicuro vi è che ne deve essere disposta la espunzione e non se ne deve qui tener conto”.
Ebbene, dato atto di quanto sopra, appare opportuno operare alcune precisazioni di carattere sistematico sul tema della legittimazione ad agire e della titolarità che investe la presente controversia.
Come meglio precisato con pronuncia n. 2951/2016 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, la legittimazione ad agire mira ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio.
Oggetto di analisi, ai fini della valutazione circa la sussistenza di siffatta legittimazione, è la domanda avanzata dall'attore, nella quale lo stesso deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è, quindi, la sua prospettazione: la legittimazione ad agire manca tutte le volte in cui, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore.
La carenza di legittimazione ad agire può quindi essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, poiché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta e l'eccezione non è soggetta ad alcuna preclusione, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere.
Diversamente, il problema della titolarità giuridica attiene al merito della causa e riguarda la fondatezza della domanda: si tratta di verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare.
Pertanto, la titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda. Per ottenere il riconoscimento di un diritto è necessario adempiere agli oneri probatori e di allegazione che, nel caso che ci occupa, consistono nella prova del danno patito e del nesso causale, nonché dell'effettiva titolarità del diritto reale sul bene danneggiato. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, la titolarità del diritto è (ex art. 2697 c.c.) un fatto-diritto, che della domanda costituisce il fondamento.
pagina 4 di 6 L'attore, dunque, deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve, poi, provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che lo rende parte.
In breve: l'attore non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene.
Il convenuto, invece, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla.
Nel caso de quo, correttamente deduceva, nel proprio atto introduttivo, di essere Parte_1 proprietaria dell'autovettura danneggiata, producendo ed allegando al fascicolo di parte documentazione attestante la titolarità del veicolo de quo.
Del resto, era lo stesso Giudice di Pace che dava atto, in sede decisionale, che i suddetti documenti fossero stati depositati nel fascicolo di parte, benché non presenti nell'elenco degli allegati al fascicolo stesso.
A tal proposito, preme evidenziare che, a prescindere dagli eventuali errori materiali o procedurali in cui può essere incorsa l'attrice, depositando successivamente all'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo la documentazione attestante la proprietà dell'autovettura, il Giudice di primo grado ha errato nel non tenerne conto ai fini decisori, stante la decisività degli stessi.
Anche a voler considerare soltanto la documentazione elencata negli allegati all'atto di citazione, non si può di certo ignorare la rilevanza confessoria assunta dal contenuto della copia del modulo C.A.I., firmato da controparte contumace e attestante la proprietà del veicolo in capo all'attrice.
In relazione alla valenza probatoria di tale documento, giova rammentare il principio affermato dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, cui il Tribunale intende aderire, secondo il quale “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice”(Cass. SS.UU. sent. n. 103115/2006, confermato da Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/01/2024, n. 2438, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 12/12/2022,
n. 36173, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 22/10/2019, n. 26975).
Ciò che viene descritto nel modello C.A.I. rappresenta, dunque, una presunzione relativa che, per operare, necessita – tra l'altro - che il modulo sia stato correttamente scritto e compilato in ogni sua parte.
Nel caso in esame, la compilazione del modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale è esauriente, dal momento che risulta completo in tutte le sue parti - con la relativa ammissione di responsabilità di nella causazione dell'evento dannoso – nonché risulta Controparte_4 sottoscritto da entrambi i conducenti.
Secondo la medesima giurisprudenza appena citata, ove sia sottoscritto dalle parti coinvolte nel sinistro, come nel caso di specie, il modello C.A.I. integra gli estremi di una confessione stragiudiziale.
Nel caso in esame, stante la contumacia di il documento si ritiene Controparte_4 tacitamente riconosciuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 215 comma 1 n. 1 c.p.c. e, pertanto, quanto ivi dichiarato assurge a rango di dichiarazione confessoria che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare anche in virtù della conformità al contenuto della restante documentazione allegata pagina 5 di 6 al fascicolo di parte. Aggiungasi, peraltro, la circostanza per cui l' non ha Controparte_3 fornito prova alcuna atta a negare la proprietà dell'autovettura in capo all'appellante.
Ad abundantiam, anche a voler ritenere espunti i documenti non ritualmente depositati nel giudizio di primo grado, non è possibile ignorarli in sede di giudizio di appello poiché sono documenti che provano la legittimazione processuale della danneggiata e, in quanto tali, sfuggono alle preclusioni ex art. 345 c.p.c., riferibili esclusivamente alla produzione di documenti nuovi che attengono al merito della domanda (Cass. sent. n. 17062/2019).
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra e sulla scorta degli insegnamenti giurisprudenziali della
Suprema Corte, è possibile concludere nel senso che il Giudice di primo grado ha erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione attiva della danneggiata, la quale, dalle prospettazioni compiute, è risultata pienamente legittimata ad agire in giudizio.
Inoltre, dall'esame della documentazione versata in atti e a fronte di quanto sopra meglio esplicitato, la risulta altresì titolare del diritto di proprietà sul veicolo Hyundai, tg. DL821XP. Pt_1
Tanto concluso, deve rilevarsi come il giudice di primo grado, ritenendo assorbente l'accertamento del difetto di legittimazione attiva, non abbia ammesso alcuna attività istruttoria, per l'espletamento della quale si rende necessaria la rimessione della causa sul ruolo.
Quanto, invece, alla richiesta risarcitoria da fermo tecnico, aderendo al più recente orientamento espresso dalla Cassazione (ex multis, Cass. sent. n. 124/2016; Cass. sent. n. 20620/2015), è possibile affermare che il danno da fermo tecnico è risarcibile solo laddove venga fornita prova specifica della perdita economica che sia eventualmente conseguita dall'inutilizzabilità del mezzo, dovendosi escludere qualsiasi automatismo risarcitorio.
Ebbene, poiché nulla è stato provato in tal senso da parte dell'odierna appellante, si deve concludere per il rigetto della relativa richiesta risarcitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente l'appello e rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Foggia, 29 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3425/2017 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...] Controparte_2
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 29 gennaio 2025, all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli,
Il Giudice invitate le parti a precisare le conclusioni, lette le memorie conclusive e di replica e le note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale, da ritenersi allegate al presente verbale per costituirne parte integrante, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 3425/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IPPOLITO Parte_1 C.F._1
ANGELO, elettivamente domiciliato in PIAZZA ALDO CUCCI, 7 71010 LESINA presso il difensore avv. IPPOLITO ANGELO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BRINA Controparte_1 P.IVA_1
ROSA, elettivamente domiciliato in Via D. Caroprese, 12 71121 Foggia presso il difensore avv. DI
BRINA ROSA
CARMINE (C.F. ), Controparte_2 C.F._2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
l' e al fine di vederli condannare, in solido, al Controparte_3 Controparte_4 risarcimento per i danni cagionati al veicolo di sua proprietà, quantificati complessivamente in €
6.541,64, causati a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 09.03.13 alle ore 16.00 circa, allorquando alla guida dell'autovettura Hyundai tg. DL821XP, di proprietà Controparte_5 dell'attrice, al fine di evitare la collisione con il trattore tg. AN675N, di proprietà e condotto CP_6 da ed assicurato per la r.c.a. con la poneva in essere una Controparte_2 Controparte_3 manovra d'emergenza e impattava con un carrello posizionato sul lato destro della carreggiata. Più precisamente, l'attore asseriva che, mentre percorreva la Via Attilio Lombardi Controparte_5 nell'abitato di Poggio Imperiale a bordo della autovettura di sua proprietà, si era parato un trattore che, mentre usciva da un garage in retromarcia, non si avvedeva della Hyundai sopraggiungente, la quale,
pagina 2 di 6 per evitare la collisione, sterzava verso destra. A nulla valeva, però, siffatta manovra, poiché
l'autovettura collideva sia con il carrello ivi posizionato che con il trattore, il quale ultimo continuava la manovra di retromarcia noncurante della presenza del veicolo ormai sopraggiunto.
Con distinto atto di citazione, conveniva i medesimi convenuti per il risarcimento Controparte_5 delle lesioni personali patite a seguito del sinistro de quo.
Costituitosi in giudizio, l' chiedeva, preliminarmente, la riunione dei due Controparte_3 giudizi e, nel merito, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché non provate.
regolarmente citato, intendeva non costituirsi. Controparte_4
Le cause venivano riunite e, espletata l'istruttoria consistita nell'escussione dei testi Tes_1
e il G.d.P. di Lucera, con sentenza n. 584/2016 del 10.11.16, depositata
[...] Testimone_2 in Cancelleria il 17.11.16, rigettava la domanda avanzata dalla dichiarandone il difetto di Pt_1 legittimazione attiva e, per contro, accoglieva la domanda risarcitoria avanzata dal conducente
[...] in ordine alle lesioni personali;
inoltre, condannava i convenuti in solido al pagamento delle CP_5 spese di giudizio in favore del conducente dell'autovettura danneggiata e compensava le spese tra la compagnia assicurativa e la Pt_1
Avverso tale sentenza, con atto di citazione in appello del 24.04.17, ha citato in Parte_1 giudizio l' e affinché il Giudice di II grado, in via Controparte_3 Controparte_4 principale, annullasse la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Lucera per violazione di legge, difetto di motivazione, contraddittorietà ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie e, in via gradata, in riforma della sentenza appellata, condannasse i convenuti al risarcimento dei danni subiti dall'attrice e alle spese di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio in data 31.08.22, l' evidenziava, preliminarmente, Controparte_3 che il Giudice di prime cure avesse correttamente dichiarato il difetto di legittimazione attiva della non avendo quest'ultima prodotto in atti la documentazione attestante la proprietà, in capo Pt_1 alla stessa, del veicolo Hyundai e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata, con conferma integrale della sentenza appellata.
benché citato, non si costituiva. Controparte_4
La causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e per la decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
****
L'odierna appellante ha notificato atto di appello alla e a Controparte_3 Controparte_4
avverso la sentenza n. 584/2016 emanata dal G.d.P. di Lucera, introducendo giudizio di
[...] gravame sulla scorta dei seguenti motivi:
- Nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio;
- Errata valutazione circa il difetto di legittimazione attiva: violazione del regime probatorio e dell'art. 115 c.p.c.
****
L'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
L'odierna appellante ha introdotto giudizio di gravame sul presupposto che il Giudice di prime cure avesse erroneamente pronunciato sul difetto di legittimazione attiva, sostenendo che non si fosse in presenza di una carenza di legittimazione ad agire e che la titolarità della posizione soggettiva, quale pagina 3 di 6 elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, potesse dirsi complessivamente provata in virtù della documentazione illegittimamente espunta in primo grado.
È evidente che la presente controversia verte, dunque, sulla valutazione del possibile difetto di legittimazione ad agire della Pt_1
Procedendo con ordine, il G.d.P. di Lucera rigettava la domanda di risarcimento per i danni materiali formulata dalla per carenza di prove circa la sua legittimazione attiva, con conseguente Pt_1 violazione dell'art. 100 c.p.c., motivando che la stessa, dopo aver sostenuto di essere proprietaria del fuoristrada Hyundai, tg. DL821XP, rimasto danneggiato a causa della manovra in retromarcia del conducente del trattore non aveva fornito la prova di tale titolarità, “…non avendo depositato CP_6 né la carta di circolazione né il certificato di proprietà (…) né altra documentazione al riguardo e né in sede di costituzione né all'udienza di articolazione dei mezzi istruttori…”. In realtà, il Giudice di Pace, ben consapevole che l'attrice avesse depositato sia la copia del libretto di circolazione che il certificato di proprietà del veicolo, riteneva di espungere i predetti documenti in quanto, benché inseriti nel fascicolo di parte, degli stessi non c'era traccia nell'indice degli allegati, né era stata avanzata domanda di integrazione dei mezzi istruttori all'udienza del 15.04.15.
Conseguentemente, il Giudice concludeva: “…non si sa quando e come detti documenti siano stati inseriti nel fascicolo di parte, di sicuro vi è che ne deve essere disposta la espunzione e non se ne deve qui tener conto”.
Ebbene, dato atto di quanto sopra, appare opportuno operare alcune precisazioni di carattere sistematico sul tema della legittimazione ad agire e della titolarità che investe la presente controversia.
Come meglio precisato con pronuncia n. 2951/2016 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, la legittimazione ad agire mira ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio.
Oggetto di analisi, ai fini della valutazione circa la sussistenza di siffatta legittimazione, è la domanda avanzata dall'attore, nella quale lo stesso deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è, quindi, la sua prospettazione: la legittimazione ad agire manca tutte le volte in cui, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore.
La carenza di legittimazione ad agire può quindi essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, poiché si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta e l'eccezione non è soggetta ad alcuna preclusione, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere.
Diversamente, il problema della titolarità giuridica attiene al merito della causa e riguarda la fondatezza della domanda: si tratta di verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare.
Pertanto, la titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda. Per ottenere il riconoscimento di un diritto è necessario adempiere agli oneri probatori e di allegazione che, nel caso che ci occupa, consistono nella prova del danno patito e del nesso causale, nonché dell'effettiva titolarità del diritto reale sul bene danneggiato. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, la titolarità del diritto è (ex art. 2697 c.c.) un fatto-diritto, che della domanda costituisce il fondamento.
pagina 4 di 6 L'attore, dunque, deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve, poi, provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che lo rende parte.
In breve: l'attore non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene.
Il convenuto, invece, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla.
Nel caso de quo, correttamente deduceva, nel proprio atto introduttivo, di essere Parte_1 proprietaria dell'autovettura danneggiata, producendo ed allegando al fascicolo di parte documentazione attestante la titolarità del veicolo de quo.
Del resto, era lo stesso Giudice di Pace che dava atto, in sede decisionale, che i suddetti documenti fossero stati depositati nel fascicolo di parte, benché non presenti nell'elenco degli allegati al fascicolo stesso.
A tal proposito, preme evidenziare che, a prescindere dagli eventuali errori materiali o procedurali in cui può essere incorsa l'attrice, depositando successivamente all'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo la documentazione attestante la proprietà dell'autovettura, il Giudice di primo grado ha errato nel non tenerne conto ai fini decisori, stante la decisività degli stessi.
Anche a voler considerare soltanto la documentazione elencata negli allegati all'atto di citazione, non si può di certo ignorare la rilevanza confessoria assunta dal contenuto della copia del modulo C.A.I., firmato da controparte contumace e attestante la proprietà del veicolo in capo all'attrice.
In relazione alla valenza probatoria di tale documento, giova rammentare il principio affermato dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte, cui il Tribunale intende aderire, secondo il quale “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice”(Cass. SS.UU. sent. n. 103115/2006, confermato da Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/01/2024, n. 2438, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 12/12/2022,
n. 36173, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 22/10/2019, n. 26975).
Ciò che viene descritto nel modello C.A.I. rappresenta, dunque, una presunzione relativa che, per operare, necessita – tra l'altro - che il modulo sia stato correttamente scritto e compilato in ogni sua parte.
Nel caso in esame, la compilazione del modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale è esauriente, dal momento che risulta completo in tutte le sue parti - con la relativa ammissione di responsabilità di nella causazione dell'evento dannoso – nonché risulta Controparte_4 sottoscritto da entrambi i conducenti.
Secondo la medesima giurisprudenza appena citata, ove sia sottoscritto dalle parti coinvolte nel sinistro, come nel caso di specie, il modello C.A.I. integra gli estremi di una confessione stragiudiziale.
Nel caso in esame, stante la contumacia di il documento si ritiene Controparte_4 tacitamente riconosciuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 215 comma 1 n. 1 c.p.c. e, pertanto, quanto ivi dichiarato assurge a rango di dichiarazione confessoria che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare anche in virtù della conformità al contenuto della restante documentazione allegata pagina 5 di 6 al fascicolo di parte. Aggiungasi, peraltro, la circostanza per cui l' non ha Controparte_3 fornito prova alcuna atta a negare la proprietà dell'autovettura in capo all'appellante.
Ad abundantiam, anche a voler ritenere espunti i documenti non ritualmente depositati nel giudizio di primo grado, non è possibile ignorarli in sede di giudizio di appello poiché sono documenti che provano la legittimazione processuale della danneggiata e, in quanto tali, sfuggono alle preclusioni ex art. 345 c.p.c., riferibili esclusivamente alla produzione di documenti nuovi che attengono al merito della domanda (Cass. sent. n. 17062/2019).
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra e sulla scorta degli insegnamenti giurisprudenziali della
Suprema Corte, è possibile concludere nel senso che il Giudice di primo grado ha erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione attiva della danneggiata, la quale, dalle prospettazioni compiute, è risultata pienamente legittimata ad agire in giudizio.
Inoltre, dall'esame della documentazione versata in atti e a fronte di quanto sopra meglio esplicitato, la risulta altresì titolare del diritto di proprietà sul veicolo Hyundai, tg. DL821XP. Pt_1
Tanto concluso, deve rilevarsi come il giudice di primo grado, ritenendo assorbente l'accertamento del difetto di legittimazione attiva, non abbia ammesso alcuna attività istruttoria, per l'espletamento della quale si rende necessaria la rimessione della causa sul ruolo.
Quanto, invece, alla richiesta risarcitoria da fermo tecnico, aderendo al più recente orientamento espresso dalla Cassazione (ex multis, Cass. sent. n. 124/2016; Cass. sent. n. 20620/2015), è possibile affermare che il danno da fermo tecnico è risarcibile solo laddove venga fornita prova specifica della perdita economica che sia eventualmente conseguita dall'inutilizzabilità del mezzo, dovendosi escludere qualsiasi automatismo risarcitorio.
Ebbene, poiché nulla è stato provato in tal senso da parte dell'odierna appellante, si deve concludere per il rigetto della relativa richiesta risarcitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie parzialmente l'appello e rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Foggia, 29 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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