Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/11/2003, n. 17994
CASS
Sentenza 25 novembre 2003

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, composta da un collegio di cinque magistrati, tra cui il relatore Dott. Ettore Mercurio. La controversia riguarda il riconoscimento di una maggiorazione retributiva per lavoro notturno prestato da un dipendente, il quale contestava l'applicazione di una percentuale inferiore rispetto a quella prevista dal contratto collettivo per i turni non avvicendati. La parte ricorrente, una società di trasporti, sosteneva che i turni di lavoro notturno del dipendente fossero da considerarsi avvicendati, e quindi non giustificassero la maggiorazione del 30% richiesta.

Il giudice ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Tribunale di Roma, che aveva accertato che i turni di lavoro notturno non erano avvicendati, in quanto non vi era una regolare alternanza con i turni diurni. La Corte ha argomentato che l'interpretazione delle norme contrattuali è riservata al giudice di merito e che la valutazione delle risultanze di causa non può essere sindacata in sede di legittimità, a meno che non vi siano vizi di motivazione. Inoltre, ha ribadito che la maggiorazione per il lavoro notturno è giustificata dalla penosità della prestazione, e che l'assenza di regolare alternanza nei turni giustifica l'applicazione della percentuale più alta. La Corte ha quindi condannato la società ricorrente al rimborso delle spese legali sostenute dalla parte resistente.

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Massime1

Ai fini della corresponsione al dipendente della maggiore retribuzione per lavoro notturno, la prestazione di attività in turni non avvicendati, cui la contrattazione collettiva ricolleghi una percentuale di maggiorazione più elevata rispetto a quella disposta in caso di turni avvicendati, correttamente va intesa nel senso di aver riguardo alle ipotesi in cui la mancata alternanza intercorra fra i turni diurni e notturni fondandosi tale interpretazione sulla maggiore onerosità complessiva della prestazione notturna. (Nella specie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano accolto la domanda di un dipendente del Consorzio trasporti pubblici di Roma - COTRAL, intesa ad ottenere la maggiorazione per la prestazione di lavoro notturno nella misura più elevata - trenta per cento - , prevista dal contratto collettivo di categoria in relazione alla prestazione di attività in turni non avvicendati, rispetto alla percentuale del venti per cento stabilita per la prestazione in turni avvicendati, atteso che l'avvicendamento, e cioè l'alternanza dei turni di lavoro notturno con turni diurni o di lavoro altrui, se regolare e costante , di guisa da consentire una più agevole assuefazione, presenta una minor penosità rispetto al lavoro notturno prestato con avvicendamenti irregolari e non stabili, che rendono la prestazione notturna più gravosa e come tale meritevole di maggiore remunerazione)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/11/2003, n. 17994
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17994
    Data del deposito : 25 novembre 2003

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