Sentenza 25 novembre 2003
Massime • 1
Ai fini della corresponsione al dipendente della maggiore retribuzione per lavoro notturno, la prestazione di attività in turni non avvicendati, cui la contrattazione collettiva ricolleghi una percentuale di maggiorazione più elevata rispetto a quella disposta in caso di turni avvicendati, correttamente va intesa nel senso di aver riguardo alle ipotesi in cui la mancata alternanza intercorra fra i turni diurni e notturni fondandosi tale interpretazione sulla maggiore onerosità complessiva della prestazione notturna. (Nella specie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano accolto la domanda di un dipendente del Consorzio trasporti pubblici di Roma - COTRAL, intesa ad ottenere la maggiorazione per la prestazione di lavoro notturno nella misura più elevata - trenta per cento - , prevista dal contratto collettivo di categoria in relazione alla prestazione di attività in turni non avvicendati, rispetto alla percentuale del venti per cento stabilita per la prestazione in turni avvicendati, atteso che l'avvicendamento, e cioè l'alternanza dei turni di lavoro notturno con turni diurni o di lavoro altrui, se regolare e costante , di guisa da consentire una più agevole assuefazione, presenta una minor penosità rispetto al lavoro notturno prestato con avvicendamenti irregolari e non stabili, che rendono la prestazione notturna più gravosa e come tale meritevole di maggiore remunerazione)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/11/2003, n. 17994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17994 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. MERCURIO Ettore - rel. Consigliere -
Dott. DE LUCA IC - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MET.RO. METROPOLITANA ROMA SPA (già CO.TRA.L./METROFERRO S.P.A.), in persona del legale rappresentante "pro tempore", già elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI ROGAZIONISTI 16, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO BAGOLAN, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
SA IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 120, presso lo studio dell'avvocato BENIAMINO D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sent. n. 37709/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 25 novembre 2000 - R.G.N. 14595/92;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30 aprile 2003 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 25 novembre 2000, riformando in sede d'appello l'impugnata sentenza pretorile, ha accolto la domanda avanzata da IC SA nei confronti dell'A.CO.TRA.L., alle cui dipendenze il predetto lavorava con qualifica di conducente di linea effettuando prestazioni notturne, per ottenere il riconoscimento del diritto alla maggiorazione dei trenta per cento per il lavoro notturno prestato in turni non avvicendati, in luogo della maggiorazione del venti per cento corrispostagli dall'azienda (e prevista dal contratto collettivo per il lavoro notturno prestato in turni avvicendati).
Il giudice del gravame ha quindi condannato l'Azienda convenuta a pagare al ricorrente la somma di L.
3.286.500 a titolo, appunto, di indennità per turni non avvicendati per il periodo dal 1984 al gennaio 1989, detratto quanto da lui percepito nello stesso periodo per indennità turni avvicendati. Ha motivato la decisione richiamando il principio, affermato in decisione di questa Corte, secondo cui per ritenere operante la massima maggiorazione prevista dalla normativa collettiva applicabile per il lavoro notturno è necessario verificare se il lavoro notturno sia o meno compreso in regolari turni periodici, ed all'uopo tener presente che l'avvicendamento nel turno di lavoro si realizza quando il periodo assegnato a ciascun lavoratore per l'esecuzione della prestazione venga predisposto in regolare alternanza con i turni di lavoro altrui e che, in difetto di turni avvicendati, è sufficiente che il lavoro sia comunque prestato in ore notturne, senza che sia necessario che esso abbia carattere di anormalità. Con riguardo poi alla fattispecie, ha accertato che i turni cui era addetto il SA non erano avvicendati in quanto dalle stesse allegazioni datoriali era emerso che la prestazione si estendeva alla notte senza però che ciò corrispondesse ad una regolare alternanza con turni giornalieri;
ed ha conclusivamente ribadito che dalla documentazione in atti, dalle stesse deduzioni di parte appellata e dalle puntuali allegazioni del SA, era risultato l'inserimento del SA in turni non avvicendati, carenti cioè del requisito della regolare alternanza.
Avverso questa sentenza ricorre per cassazione la Metro - Metropolitana di Roma s.p.a. (già CO.TRA.L. Metroferro s.p.a. e prima ancora A.CO.TRA.L.) formulando un unico articolato motivo. L'intimato SA resiste con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La società ricorrente denunzia, con l'unico motivo, "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.) nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.); violazione degli artt. 1352 c.c. e segg. nell'interpretazione delle norme di legge e pattizie". Lamenta l'erronea valutazione delle risultanze di causa, da parte del Tribunale, nel ritenere che i turni di lavoro notturno fossero nella specie da considerare come "non avvicendati" in difetto di prova di una loro regolare alternanza. Censura l'interpretazione data dal giudice d'appello alla norma collettiva, riguardante le percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno, affermando che la corretta interpretazione di tale norma, aderente ai canoni legali di interpretazione contrattuale, doveva far ritenere che il lavoro notturno non compreso in turni avvicendati, retribuito con la più elevata maggiorazione, riguardava prestazioni rese esclusivamente tra le ore 22 e le 5 del mattino e quindi esclusivamente in orario notturno, mentre in presenza di una alternanza anche variabile tra prestazioni notturne e non notturne, i turni erano da considerare come avvicendati, per tale categoria non richiedendosi anche il requisito della regolarità dell'alternanza.
2) Il ricorso non è fondato e va disatteso.
Va anzitutto ribadito, richiamando principi costantemente enunciati da questa Corte, che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito, risolvendosi in un'indagine di fatto, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione ovvero per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale;
e che una violazione di tali canoni, denunziabile in cassazione, può configurarsi allorquando il ricorrente non si limiti ad un astratto richiamo agli artt. 1362 e seguenti del codice civile ma indichi specificamente e in modo preciso quali siano le regole interpretative che si assumono violate ed in qual modo e per quali ragioni e sotto qual profilo il giudice del merito si sia discostato da esse, mentre a tal fine non è idonea, ed è quindi inammissibile come censura da svolgere nel giudizio di legittimità, la prospettazione di un risultato interpretativo difforme rispetto a quello accolto nella sentenza impugnata pur se dalla parte ritenuto corretto e rispondente a quelle regole (cfr., tra le molte, Cass. 15 marzo 2001 n. 3780). Orbene, nel caso di specie l'interpretazione enunciata nella sentenza impugnata, avente ad oggetto la normativa collettiva in questione (contenuta nel contratto collettivo del settore 17 giugno 1982 e recante la previsione di una maggiorazione del venti per cento per il lavoro notturno "compreso in turni avvicendati" e di una più elevata maggiorazione, pari al trenta per cento, per il lavoro notturno "non compreso in turni avvicendati") risulta sorretta da ampia ed esauriente motivazione, neppure contrastante con i canoni interpretativi legali richiamati in ricorso, nel quale atto, peraltro, la quasi totalità delle deduzioni consiste nella prospettazione - di per sè non integrante valida denunzia di vizio riconducibile alla previsione di cui all'art. 360 c.p.c. - della tesi interpretativa ritenuta corretta dalla parte, in contrapposizione a quella affermata dal giudice di merito.
Ed invero il Tribunale ha affermato (come pure già accennato nella parte narrativa della presente sentenza), facendo riferimento a principi giurisprudenziali costanti, che per riconoscere come dovuta la maggiorazione più elevata previsto dalla disposizione collettiva deve verificarsi se il lavoro notturno sia o meno compreso in regolari turni periodici ed all'uopo tenersi presente il criterio secondo cui l'avvicendamento nel turno di lavoro si realizza quando il periodo lavorativo assegnato a ciascun dipendente venga predisposto in regolare alternanza con i turni di lavoro altrui. Tale interpretazione è conforme alla costante e prevalente giurisprudenza di questa Corte secondo cui "ai fini dell'attribuzione delle maggiorazioni retributive per il lavoro notturno - che l'art. 2108 c.c., comma 2, riconosce soltanto nel caso in cui il suddetto lavoro non sia compreso in regolari turni periodici, ma che i contratti collettivi, di solito, prevedono (sia pure con percentuali diverse) anche per il lavoro notturno compreso in turni periodici, in considerazione dell'indubbia penosità di tale lavoro - è essenziale in ogni caso stabilire se il lavoro notturno sia o meno compreso in regolari turni periodici. Al riguardo si deve tener presente, in primo luogo, che l'avvicendamento nel turno di lavoro si realizza quando il periodo assegnato a ciascun lavoratore per l'esecuzione della prestazione venga predisposto in regolare alternanza con i turni di lavoro altrui e, in secondo luogo, che in mancanza di turni avvicendati, ai fini della citata disposizione codicistica, è sufficiente che il lavoro sia comunque prestato in ore notturne, senza che sia necessario che esso abbia carattere di anormalità (competendo la relativa maggiorazione anche nell'ipotesi di orario di lavoro esclusivamente notturno) e senza che rilevi - ai fini dell'eventuale esclusione della penosità della situazione - la circostanza della volontarietà della prestazione nel turno notturno non avvicendato" (Cass. 1^ giugno 2001 n. 7434; conformemente Cass. 7 agosto 1998 n. 7770, 25 febbraio 1995 n. 2211). Al riguardo può aggiungersi, quale considerazione d'ordine generale, che in effetti una disposizione contrattuale che compensi in misura minore il lavoro notturno allorquando questo sia prestato in turni avvicendati - rispetto a quello prestato invece in turni che non siano tali - trova una sua giustificazione razionale allorquando l'avvicendamento, e cioè l'alternanza dei turni di lavoro notturno con turni diurni o di lavoro altrui, sia regolare e costante, di guisa da consentire una più agevole assuefazione e presenti una minor penosità rispetto al lavoro notturno che pure sia prestato a rotazione ma con avvicendamenti irregolari e non stabili, i quali evidentemente rendono più gravosa la prestazione notturna, meritevole come tale di maggiore remunerazione.
Argomento, quest'ultimo, che vale anche a dimostrare la infondatezza della denunzia di violazione del canone ermeneutico dell'intenzione dei contraenti ex art. 1362 c.c. cui pure è cenno in ricorso (vedi altresì e da ultimo, nel senso qui affermato, Cass. 13 agosto 2001 n. 11071; mentre non offre elementi per discostarsi dai principi sopra denunciati Cass. 20 giugno 2001 n. 8417, che giunge a diversa conclusione in considerazione soprattutto della specificità della prospettazione ivi adottata dalla parte in relazione alla motivazione della sentenza impugnata).
3) Le censure, poi, aventi ad oggetto la valutazione delle risultanze istruttorie ed in ispecie documentali, e con le quali si lamenta altresì un "errore di lettura" degli atti di causa, non sono idonee a configurare una valida denunzia di vizio deducibile in sede di legittimità, in quanto involgono un sindacato di merito non consentito nel giudizio di Cassazione.
Non ammissibile è parimenti la censura mossa avverso la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta dalla società ricorrente, in difetto di una precisa riproduzione del relativo capitolato nel contesto del ricorso per cassazione, con violazione quindi dei principio della cosiddetta autosufficienza di tale ricorso (v. tra le molte, Cass. 21 novembre 2001 n. 14728) e con conseguente impossibilità di valutazione della rilevanza e decisività della lamentata omissione.
4) In conclusione, per quanto sin qui detto il ricorso deve essere rigettato.
La soccombente società ricorrente è tenuta (art. 385, primo comma, c.p.c.) a rimborsare al resistente le spese del presente giudizio,
nella liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente a rimborsare al resistente SA IC le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 15,00 oltre ad Euro 1.500 (millecinquecento) per onorario d'avvocato.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2003