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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 27/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 465/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott.SS Luciana Nicolì, decorso il termine del 26 febbraio 2025 assegnato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, viste le note scritte in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente in data 24 febbraio 2025 e quelle depositate da parte resistente in data 20 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 465/2024 R.G., promoSS
rappresentata e difesa dall'avv. Eliana Senatore, come da mandato in Parte_1
atti;
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Claudio Righetti, come da procura in atti;
RESISTENTE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 06 maggio 2024 , quale operaio edile presso la Parte_1
“Gregori Costruzioni Srl”, ha dedotto che il danno all'integrità psico-fisica riportato a seguito dell'infortunio occorso allo stesso durante l'espletamento del turno di lavoro in data 02/01/2023
e rispetto al quale l' aveva riconosciuto un danno biologico pari all'8%, è sottostimato, CP_1
pertanto ha proposto il presente ricorso per vedersi riconoscere il giusto grado di danno biologico permanente.
1 In particolare ha allegato: - che mentre era intento a svolgere le proprie mansioni, utilizzando una sega circolare da banco, si procurava lesioni al I° dito della mano sx;
- che al Pronto Soccorso del locale nosocomio gli veniva diagnosticato “amputazione apice pollice sinistro alla base ungueale, con perdita annesso e matrice ungueale”, con riconoscimento da parte dell' di un periodo di CP_1 inabilità assoluta al lavoro sino all'11/06/2023; - che l'infortunio era riconosciuto dall' di CP_1 origine lavorativa, con postumi invalidanti permanenti pari all'8% per “perdita anatomica subtotale falange ungueale pollice sx, in destrimane, limitazione funzionale articolazioni trapezio metacarpale
e metacarpale 1° dito mano sx di lieve entità – neuroma d'amputazione in pollice sx”; - di aver proposto in data 26/02/2024 opposizione con richiesta di revisione della valutazione previa visita collegiale;
- che l'Istituto riscontrava negativamente la predetta opposizione con nota del 15/03/24; - concludeva, pertanto, chiedendo: - di accertare e dichiarare che il ricorrente, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro del 2/01/2023, ha riportato lesioni a carico del pollice della mano sx, con esiti invalidanti nella misura del 13% di danno biologico permanente, ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, e di condannare l' a corrispondere allo stesso la CP_1
relativa indennità e/o rendita dalla data della richiesta, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- di condannare altresì l' alle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi CP_1
antistatario.
Con memoria depositata in data 21.08.2024 l' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto CP_1
della domanda, sostenendo la correttezza della valutazione operata dall'Istituto in via amministrativa, in quanto rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato e conforme ai criteri di cui al
D.lgs. n. 38/2000 e che la richiesta di riconoscimento di un maggior grado di danno biologico è del tutto infondata perché disancorata dalla criteriologia medico-legale e sproporzionata alle effettive lesioni subite dall'istante.
Al fine di meglio valutare ed accertare il maggior grado di invalidità permanente subito dalla parte ricorrente in conseguenza dell'infortunio occorso in data 02/01/2023, e già riconosciuto dall' ad CP_1
eziologia professionale, la causa veniva istruita mediante CTU medico legale e, all'esito, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
In linea di diritto è opportuno premettere che la rendita per inabilità permanente è quella prestazione che fa capo all' ai sensi dell'art. 66 DPR 1124/65 e che, secondo quanto dispone l'art. 74 stesso CP_1
decreto, va corrisposta allorquando un infortunio o una malattia professionale abbiano determinato il venir meno, totale o parziale, dell'attitudine al lavoro in misura comunque superiore al 10%. Con
2 l'entrata in vigore del D.Lgs. 38/2000 la costituzione della rendita per inabilità permanente parziale derivante da postumi di infortunio sul lavoro o malattia professionale viene liquidata con modalità e criteri diversi da quelli stabiliti in precedenza dal predetto art. 74 che, come corretto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 93 del 24.05.1977, richiedeva che l'attitudine al lavoro fosse diminuita nella misura minima dell'11%. Secondo le nuove disposizioni normative, infatti, (Cfr. in particolare l'art. 13 del cit. D.Lgs.) gli infortuni sul lavoro comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni pari o superiori al 6% ed inferiori al
16%; mentre per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16% è prevista una rendita - sostitutiva, come detto, di quella di cui al predetto art. 74 - ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale.
Premesso quanto sopra, al fine di meglio valutare l'effettivo grado di invalidità permanente subito dal ricorrente è stata disposta consulenza medico legale rimettendo al consulente, il compito di accertare, alla luce delle risultanze dei certificati, quale sia a suo parere la corretta percentuale di invalidità riconducibile agli esiti amputazione apice pollice sinistro alla base ungueale, con perdita annesso e matrice ungueale del sinistro occorso al ricorrente in data 02 gennaio 2023.
Il CTU nominato, dr.SS , sulla base degli accertamenti strumentali eseguiti, dall'esame Per_1
della documentazione sanitaria in atti, tenuto conto dell'iter clinico caratterizzato anche da numerosi esami strumentali e da una revisione chirurgica della ferita nel maggio 2023, ha accertato la sussistenza di un maggior grado di danno biologico.
Il consulente tecnico, procedendo alla valutazione dei riverberi invalidanti, ha effettuato un esame obiettivo condotto in sede di operazioni peritali confrontandolo con quello eseguito presso l' . CP_1
Orbene il Consulente ha richiamato dapprima le voci ex D.Lvo 38/2000 poste a fondamento della valutazione del danno biologico effettuata dall' nella misura dell'8%: perdita anatomica sub- CP_1
totale falange ungueale pollice sn, in destrimane GRADO 6%, limitazione funzionale articolazioni trapezo-metacarpale e metacarpale 1° dito mano sn di lieve entità GRADO 1%, Neuroma
d'amputazione in pollice sn GRADO 2%.
Ha, quindi, rilevato che la predetta valutazione appare restrittiva sotto un duplice aspetto: innanzitutto
“applicando il calcolo riduzionistico scalare ai gradi riconosciuti a ciascuna menomazione (6%, 1%,
2%), si ottiene un danno biologico pari al 9%; in secondo luogo ha ritenuto riduttivo il grado pari ad
1% per la voce “limitazione funzionale articolazioni trapezio-metacarpale e metacarpale 1° dito mano sn di lieve entità” in quanto il ricorrente, all'obiettività rilevata in sede di consulenza tecnica, ha presentato, invero, “un accentuazione del profilo angolare dell'articolazione MF, anchilosi IF., riduzione di 1/5 sul piano della mano della abduzione ed adduzione del pollice, impossibilità alla
3 abduzione contro il piano della mano (impossibilità a toccare il palmo della mano con il pollice) pinzamento impossibile”.
Orbene, la Dr.SS , alla luce di quanto sopra evidenziato, ha rimodulato, come di seguito, la Pt_2
valutazione effettuata dall' perdita anatomica sub-totale falange ungueale pollice sn, in CP_1
destrimano grado 6% limitazione funzionale articolazioni trapezio-metacarpale e metacarpale 1° dito mano sn grado 3%., neuroma d'amputazione in pollice sn grado 2%; ha, infine, proceduto alla valutazione del danno biologico attuale quantificandolo nella misura dell'11% in esito all'infortunio del 02.01.2023.
In riscontro al parere del CTU, entrambi i consulenti di parte hanno trasmesso parere concorde.
Le conclusioni del CTU possono essere poste a fondamento della decisione in quanto logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame, stante anche la non contestazione delle conclusioni rassegnate dal CTU ad opera delle parti in causa.
Ne consegue l'accoglimento della domanda, con il riconoscimento del diritto all' indennizzo in forma di capitale in ragione di una percentuale di danno biologico pari all'11% da calcolarsi secondo i criteri di legge (art. 13 d.lgs. 38/2000) e da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria (tenendo conto che l'importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme spettanti a ristoro del maggior danno derivante dalla svalutazione: art. 16, comma 6 legge 30.12.1991 n. 412, come modificato dall'art. 1, comma 783, della legge 27.12.2006 n. 296) a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese di lite, come anche quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al basso livello di difficoltà della controversia.
PQM
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1
nei confronti di così provvede: CP_1
- accerta e dichiara che dall'infortunio occorso al ricorrente in data in data 02 gennaio 2023 (esiti di “amputazione apice pollice sinistro alla base ungueale, con perdita annesso e matrice ungueale”) deriva un danno biologico nella percentuale dell'11%;
- per l'effetto condanna l' al pagamento del dovuto indennizzo in forma di capitale nella CP_1 misura complessiva dell'11% a decorrere dalla data della domanda amministrativa oggetto del presente giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui in motivazione, a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa.
4 - condanna il resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1700,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Eliana Senatore per dichiarato anticipo;
- spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Si comunichi.
Terni, 27/02/2025
Il giudice
(dott. Luciana Nicolì)
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