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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/07/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1520/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1520 R.G.A.C. per l'anno 2014,
promossa da:
( ), quale titolare e l.r.p.t del Bar Parte_1 CodiceFiscale_1
Zurro, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Campisi ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Nicotera, alla Via Corte n.2, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
Contro
– (P. IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Tommaso Ricci, come da procura in calce alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Arcuri, in Vibo Valentia, Via E. Lo Stumbo n.1;
CONVENUTA
E contro
(già P.IVA Controparte_2 Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_2 difesa unitamente e disgiuntamente dall'avv. Tommaso Ricci e dall'Avv. Marco
Mammoliti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Arcuri in
Vibo Valentia, Via E. Lo Stumbo n. 1, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: accertamento negativo del credito. pagina 1 di 10 Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, in qualità di titolare del Bar Zurro, ha agito in giudizio al fine di Parte_1 sentir accertare e dichiarare l'illegittimità della fattura n. 2526647606 emessa dalla
Società per l'importo di € 8.175,13. A fondamento della sua Controparte_1 domanda ha dedotto di essere titolare di contratto di somministrazione di energia elettrica avente nr. Cliente intercorrente con Enel Servizio Elettrico P.IVA_3
S.p.a., posta a servizio della propria attività “ ”. Senonché ha Parte_2 rilevato che in data 27.03.2014, in seguito ad una verifica operata dai tecnici n CP_1 concerto con i Carabinieri, all'interno del laboratorio del locale veniva scoperto un allaccio abusivo mediante by pass alla rete e venivano accertate le CP_1 manomissioni in apposito verbale, con contestuale sospensione della fornitura poi successivamente riattivata dallo stesso in data 04.05.2014 a fronte del pagamento dell'importo di € 470,97.
Ha dedotto che con missiva del 7.04.2014 gli comunicava Controparte_3 che “dall'analisi effettuata, ai fini della ricostruzione delle misure, è emerso che il prelievo irregolare ha avuto inizio il 28.03.2009 e che la ricostruzione è stata effettuata sulla base della potenza tecnicamente prelevabile tenendo conto della portata della sezione del conduttore abusivo pari a 6 mmq”. Ha dedotto di aver puntualmente contestato il criterio utilizzato da per la ricostruzione dei consumi nonché la CP_1 circostanza che il prelievo abusivo avesse avuto origine dal 28.3.2009. Nonostante ciò ha rilevato che con missiva del 23.08.2014 formalmente lo Controparte_1 diffidava al pagamento dell'importo di € 8.760,86.
In diritto ha rilevato che la pretesa avanzata si basa su presupposti non veritieri poiché la ricostruzione dei consumi si fonda su dati puramente ipotetici ed illegittimi e contrasta con i dati fattuali emersi in sede di verifica effettuata dall'
[...]
e con i criteri dettati dall'Autorità per l'Energia elettrica in casi Controparte_3 simili. Invero, l'attore ha dedotto che il by pass abusivo è stato apposto dal di lui padre nel mese di Gennaio 2014 e non nel 2009 come sostenuto dalla compagnia convenuta, e che, per come accertato dai tecnici serviva solo il vano CP_1
“laboratorio”, dal momento che il bar ed i locali contigui erano correttamente pagina 2 di 10 alimentati dal contatore. Ha inoltre rilevato che nell'anno 2012 i tecnici CP_1 intervenivano presso il suo contatore e provvedevano a spostarlo in altro luogo, non riscontrando alcuna anomalia.
Per tutti questi motivi ha chiesto di accertare l'illegittimità della fattura n.
2526647606 e della conseguente richiesta di pagamento della somma di € 8.175,13.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si è costituita , che ha preliminarmente precisato di svolgere Controparte_3 attività di trasporto e di trasformazione dell'energia elettrica, di gestione delle reti e dell'esercizio degli impianti e che nel caso di specie, nell'ambito delle sue competenze, ha provveduto alle operazioni di verifica e ricostruzione dei consumi in seguito all'allaccio abusivo perpetrato dall'attore.
Ha dedotto in fatto che in data 27.3.2014 presso il locale “Bar Zurro” sito in Nicotera veniva effettuata una verifica dai suoi tecnici in concerto con i Carabinieri di
Nicotera e nell'occasione veniva accertato un allaccio abusivo alla rete ediante CP_1 by-pass del contatore realizzato tramite cavo da 6 mmq, con conseguente sospensione della somministrazione di energia elettrica.
In merito alle doglianze mosse dall'attore ha rilevato che il non ha Pt_1 contestato la propria posizione in punto di responsabilità salvo affermare che il by pass abusivo sarebbe stato effettuato dal padre solo nel mese di gennaio 2014; rispetto alla ricostruzione dei consumi ha poi precisato di aver correttamente operato in quanto, non essendo stato possibile individuare con certezza la data di inizio del prelievo fraudolento e poiché il contratto di fornitura stipulato con
[...]
ha avuto inizio dal 1.2.2010, la ricostruzione ha riguardato il periodo a CP_1 partire da quest'ultima data - e non come erroneamente dedotto dall'attore dal
28.3.2009 - fino al 26.3.2014.
Ha inoltre rilevato che è del tutto infondata la circostanza così come dedotta dall'attore per cui i tecnici nell'anno 2012 sono intervenuti presso il suo CP_1 misuratore spostandolo in altro luogo e non riscontrando alcuna anomalia. Invero ha precisato che durante la verifica del 27.3.2014 l'irregolarità accertata e contestata al non ha affatto riguardato il contatore ma solo l'esistenza di un Pt_1 allaccio diretto alla rete elettrica, precisando inoltre che il cavo abusivo serviva l'intero laboratorio, bar e locali contigui compresi. Ha inoltre specificato che dal pagina 3 di 10 prospetto dei consumi allegato si ha modo di verificare che per il periodo Aprile-
Agosto 2012 l'attore aveva una media di consumi mensili pari a 476 Kwh, per il periodo Aprile-Agosto 2013 la media dei consumi era pari a 657 kwh ed infine per il periodo Aprile-Agosto 2014, a seguito della scoperta del cavo abusivo la media dei consumi mensili si è più che raddoppiata rispetto al passato arrivando ad essere pari a 1476 Kwh.
Per tutti questi motivi ha chiesto il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si è costituita che ha preliminarmente precisato che il Controparte_1
Distributore competente per l'ambito territoriale di Vibo Valentia è
[...] mentre svolge il ruolo di venditore di energia Controparte_3 Controparte_1
e che a seguito di tale attività emette le fatture per la somministrazione sulla base delle letture dei consumi fornite da Ciò premesso, ha Controparte_3 dedotto che le domande avanzate dall'attore nei suoi confronti sono infondate, dal momento che le fatture oggetto di contestazione sono state emesse sulla base delle comunicazioni fornite da ed in particolar modo sulla Controparte_3 ricostruzione dei consumi di energia elettrica non contabilizzati in conseguenza dell'anomalia riscontrata nel corso della verifica del 27.3.2014, allorquando veniva accertato un allaccio abusivo alla rete mediante by-pass del contatore. Per tutti CP_1 questi motivi ha chiesto il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c., la causa è stata istruita tramite esame testimoniale e, dopo diversi rinvii di ufficio dovuti a diversi avvicendamenti nella titolarità del ruolo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 4.1.2025 dal sottoscritto magistrato, divenuto titolare del fascicolo con provvedimento presidenziale del 22.01.24, previa concessione alle Parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso la domanda attorea deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Orbene nella fattispecie in esame, dalla documentazione in atti (cfr. all.3 produzione di parte convenuta) risulta che in data 27.03.2014 i tecnici di CP_1 CP_3 accertavano la sussistenza di un “allaccio diretto abusivo alla rete E-
[...] distribuzione effettuato mediante il collegamento di due conduttori flessibili. Questi ultimi alimentavano un quadretto elettrico privato del cliente, creando flussi irregolari.”
pagina 4 di 10 Dal verbale redatto in tale circostanza si evince che sia stata rilevata una manomissione del contatore e, più precisamente, un allaccio abusivo alla rete con cavo collegato direttamente alla rete del cliente che ha determinato un prelievo abusivo di energia elettrica.
Giova rammentare sul punto, che in sede processuale, al verbale di accertamento, redatto dai verificatori del distributore territorialmente competente, deve attribuirsi fede privilegiata, trattandosi di accertamenti eseguiti da incaricati di pubblico servizio. Ed invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità va, infatti, riconosciuta la natura di incaricato di pubblico servizio al dipendente di
[...] che sia addetto al controllo e all'eventuale distacco del contatore Controparte_3
(cfr. Cass. civ.; n. 7075/2020; Cass. pen.; n. 7566/2020).
Pertanto, deve affermarsi che i fatti in esso accertati e rilevati direttamente dagli operatori facciano fede fino a querela di falso. Ciò posto, va evidenziato che, nel verbale di verifica in esame, è stato riportato in maniera estremamente dettagliata ed analitica lo stato in cui è stato rinvenuto il misuratore e i fatti che hanno indotto a ritenere che vi sia stata una manomissione volta a determinare un abusivo prelievo di energia.
Orbene, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (ex multis
Cassazione n. 23699/2016).
Tuttavia, tale principio, in materia di allaccio abusivo, così come nelle ipotesi di manomissione del contatore, è chiaramente inapplicabile applicandosi l'opposto principio secondo cui l'onere della prova “liberatoria” grava sul somministrato giacchè la presunzione di veridicità della rilevazione dei consumi e quindi della fatturazione presuppone proprio la registrazione dei consumi, mentre, in ipotesi di pagina 5 di 10 prelievo fraudolento (per manomissione del contatore o allaccio diretto), è proprio tale registrazione ad essere falsata e, quindi, occorre fare ricorso a criteri presuntivi per la sua ricostruzione. Come ha affermato la giurisprudenza di legittimità, quando
"l'apparecchio-contatore risulta manomesso", l'utente che intenda far accertare che
"la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi", e a sua insaputa, così contestando, pertanto, “l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva”, è tenuto - sempre, beninteso, "in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento" (prova qui, invece, ritenuta sussistente) - "a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto", dovendo altresì "provare l'attività illecita del terzo" (Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n.
13605).
Pertanto, l'utente che intenda contestare l'anomalia dei consumi, ritenuti eccessivi,
a causa della manomissione del contatore da parte di terzi, è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, nonché a provare l'attività illecita del terzo, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (Cass. Civ., ordinanza n. 15771 del 17/05/2022; cfr. anche Cass. civ., ordinanza n. 13605 del 21/05/2019). Inoltre, sussiste in capo all'utente un obbligo di vigilanza e custodia per la conservazione del contatore di proprietà del somministrante, sicché il danno determinato da tale inadempimento ha natura contrattuale e si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.
(Cass. Civ., sentenza n. 20175 del 08/10/2015).
Così ricostruiti i principi che operano nel caso di specie giova osservare quanto segue.
Ed invero l'attore a fondamento delle sue doglianze ha dedotto in primo luogo che il by-pass veniva installato, a sua insaputa, solo nel Gennaio 2014 dal di lui padre e che quindi la ricostruzione dei consumi non corrispondeva a dati veritieri poiché il calcolo dell'energia sottratta andava fatto con criteri tecnici volti a verificare i consumi energetici con riferimento al solo periodo di gennaio – marzo 2014. A riprova di ciò l'attore ha rilevato che già nel 2012 i tecnici erano intervenuti CP_1 presso il misuratore non riscontrando alcuna anomalia e provvedendo a spostare lo stesso in altro luogo.
pagina 6 di 10 Ora, la circostanza che il by-pass venisse installato solo nel Gennaio 2014 non è stata confermata in sede di escussione testimoniale. Invero i due testi di parte attrice, e escussi all'udienza del 22.12.2016, Testimone_1 Testimone_2 hanno reso dichiarazione generiche e vaghe nonché prive di qualsiasi supporto alle deduzioni avversarie. Infatti entrambi i testi hanno solo confermato la presenza all'interno del Bar Zurro nel mese di gennaio 2014, di un “operaio” e di alcuni “fili” all'esterno del bar;
nello specifico il teste a testualmente dichiarato : “ ho Tes_1 visto nel mese di Gennaio 2014 che un operaio stava sulla scala, all'esterno del bar… non so cosa abbia fatto l'operaio”.
In secondo luogo è rimasto del tutto non provata la circostanza per cui già nel 2012 i tecnici avessero provveduto a sostituire il contatore, poiché l'attore ha chiesto CP_1 tardivamente ossia una volta già scaduti i termini 183 VI comma c.p.c. l'esibizione ex art. 210 c.p.c. del verbale da cui si sarebbe dovuto avere contezza della sostituzione del contatore, senza peraltro fornire la prova di averlo già richiesto alla società convenuta, mezzo di prova che è stato puntualmente rigettato dal mutato giudice istruttore. Allo stesso modo veniva rigettata la C.T.U. richiesta da parte attorea e volta a ricostruire i consumi, poiché ritenuta esplorativa.
Dall'altro lato la società convenuta ha confermato quanto contenuto nel verbale per mezzo del teste , il tecnico incaricato da , che Testimone_3 Controparte_3 all'udienza del 14.9.2017 ha dichiarato di aver accertato che a seguito dei controlli eseguiti nella giornata del 27.3.2014, il by-pass serviva “sicuramente l'intero laboratorioe che era presente un solo misuratore posto sul lato dell'entrata principale del bar, mentre il cavo abusivo che andava a finire nel laboratorio era su un lato adiacente ” .
Pertanto, la presenza di un solo misuratore nell'immobile presuppone logicamente che il cavo abusivo in questione alimentasse l'intero locale e non solo il “laboratorio” per come sostenuto da parte attorea, anche perché, per come confermato dal predetto teste, “laboratorio e bar erano posti all'interno di un unico complessivo locale”.
In virtù dei principi giurisprudenziali richiamati, l'utente, innanzi al quadro probatorio sopra delineato, avrebbe dovuto dimostrare di aver adeguatamente vigilato e di non aver potuto impedire con l'ordinaria diligenza la verificazione dei pagina 7 di 10 fatti che hanno determinato l'alterazione del misuratore. Tale prova non è stata offerta in giudizio pur essendo vero che non sono emerse prove per ricondurre in maniera certa all'intestatario dell'utenza la manomissione, è altrettanto vero che lo stesso non ha provato di aver diligentemente vigilato per impedire l'alterazione del misuratore da parte di terzi, come avrebbe dovuto in virtù della sua posizione di custode. Né all'esito dell'istruttoria è stato provato il momento esatto in cui ha avuto inizio l'allaccio abusivo e la circostanza che il cavo abusivo servisse soltanto il vano laboratorio con esclusione del bar e locali attigui.
Per ciò che concerne poi la ricostruzione dei consumi di energia elettrica, in assenza di regolare allaccio, la società di distribuzione ha applicato il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo” che, appunto, non può che essere di tipo presuntivo perché trattandosi di allaccio diretto manca proprio la registrazione del consumo effettivo e reale, evidenziandone i parametri utilizzati per la relativa quantificazione. Ed invero nella comunicazione inviata in data
01.04.2014, attestava che “dall'analisi effettutata, ai fini della Controparte_3 ricostruzione delle misure, è emerso che il prelievo irregolare ha avuto inizio il
28.3.2009 ( non essendo possibile risalire alla data di inizio dell'irregolarità, la stessa decorre a partire dai 5 anni antecedenti alla data di comunicazione della ricostruzione.
La ricostruzione delle misure è relativa al periodo dal 01.01.2010 al 26.03.2014, intervallo di tempo in cui il punto di prelievo è stato associato al vostro contratto, ed è stata effettuata sulla base della potenza tecnicamente prelevabile tenendo conto della portata della sezione del conduttore abusivo pari a 6 mmq.”)
Oltretutto, ha prodotto in atti la scheda dettagliata della Controparte_3 ricostruzione dei consumi nel periodo su indicato ( all.3 fascicolo di Enel Distruzione
Spa) e il prospetto dei consumi di energia elettrica (cfr. all. 4 del fascicolo di
[...]
) inerente all'utenza del sig. nel periodo intercorrente dal CP_3 Pt_1 febbraio 2012 e fino al settembre 2014. Da detta documentazione si può evincere che per il periodo Aprile-Agosto 2012 l'attore aveva una media di consumi mensili pari a 476 Kwh;
per il periodo Aprile-Agosto 2013 la media dei consumi mensili era pari a 657 Kwh ed infine, per il periodo Aprile-Agosto 2014, a seguito dell'accertamento dell'allaccio abusivo e tramite l'alimentazione di un nuovo misuratore la media dei consumi mensili era pari a 1476 Kw. Tali dati sono stati pagina 8 di 10 peraltro confermati dal teste che ha testualmente affermato che “la potenza Tes_3 impiegata di fatto era di 10-11 kwh. Mentre quella assorbita era al massimo della metà”.
A fronte di ciò, parte attrice non ha contestato specificamente i criteri di calcolo utilizzati per pervenire all'importo richiesto con la fattura in contestazione, nè deducendo circostanze, né producendo documentazione sufficiente per effettuare una differente quantificazione, da ritenersi congrua in relazione ai consumi effettivi.
Infatti, l'attrice, sotto tale profilo, si è limitata a formulare contestazioni generiche, senza offrire argomentazioni specifiche in merito alla non congruità dei calcoli rispetto ai consumi effettivi e senza offrire documentazione idonea a contrastare i criteri di calcolo presuntivi applicati dalla società convenuta.
Parte attorea non ha, infine, dedotto, e men che meno provato, nessuna circostanza dalla quale poter evincere che i dati forniti dal distributore, e quindi anche la possibilità di collocare la data di inizio dell'allaccio diretto nel corso dei cinque anni precedenti, fossero infondati o non rispondenti al vero. Alla luce dei rilievi svolti deve ritenersi corretta la ricostruzione dei consumi.
Per tali ragioni, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022 (valore della controversia ricompreso fra € 5.201 e € 26.000 valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice Dott.ssa Ida Cuffaro, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
1) Rigetta la domanda attorea
2) condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore delle Parte_1 convenute che liquida per ciascuna in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a, come per legge.
Vibo Valentia, 21 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1520 R.G.A.C. per l'anno 2014,
promossa da:
( ), quale titolare e l.r.p.t del Bar Parte_1 CodiceFiscale_1
Zurro, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Campisi ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Nicotera, alla Via Corte n.2, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
Contro
– (P. IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Tommaso Ricci, come da procura in calce alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Arcuri, in Vibo Valentia, Via E. Lo Stumbo n.1;
CONVENUTA
E contro
(già P.IVA Controparte_2 Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_2 difesa unitamente e disgiuntamente dall'avv. Tommaso Ricci e dall'Avv. Marco
Mammoliti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Arcuri in
Vibo Valentia, Via E. Lo Stumbo n. 1, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: accertamento negativo del credito. pagina 1 di 10 Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, in qualità di titolare del Bar Zurro, ha agito in giudizio al fine di Parte_1 sentir accertare e dichiarare l'illegittimità della fattura n. 2526647606 emessa dalla
Società per l'importo di € 8.175,13. A fondamento della sua Controparte_1 domanda ha dedotto di essere titolare di contratto di somministrazione di energia elettrica avente nr. Cliente intercorrente con Enel Servizio Elettrico P.IVA_3
S.p.a., posta a servizio della propria attività “ ”. Senonché ha Parte_2 rilevato che in data 27.03.2014, in seguito ad una verifica operata dai tecnici n CP_1 concerto con i Carabinieri, all'interno del laboratorio del locale veniva scoperto un allaccio abusivo mediante by pass alla rete e venivano accertate le CP_1 manomissioni in apposito verbale, con contestuale sospensione della fornitura poi successivamente riattivata dallo stesso in data 04.05.2014 a fronte del pagamento dell'importo di € 470,97.
Ha dedotto che con missiva del 7.04.2014 gli comunicava Controparte_3 che “dall'analisi effettuata, ai fini della ricostruzione delle misure, è emerso che il prelievo irregolare ha avuto inizio il 28.03.2009 e che la ricostruzione è stata effettuata sulla base della potenza tecnicamente prelevabile tenendo conto della portata della sezione del conduttore abusivo pari a 6 mmq”. Ha dedotto di aver puntualmente contestato il criterio utilizzato da per la ricostruzione dei consumi nonché la CP_1 circostanza che il prelievo abusivo avesse avuto origine dal 28.3.2009. Nonostante ciò ha rilevato che con missiva del 23.08.2014 formalmente lo Controparte_1 diffidava al pagamento dell'importo di € 8.760,86.
In diritto ha rilevato che la pretesa avanzata si basa su presupposti non veritieri poiché la ricostruzione dei consumi si fonda su dati puramente ipotetici ed illegittimi e contrasta con i dati fattuali emersi in sede di verifica effettuata dall'
[...]
e con i criteri dettati dall'Autorità per l'Energia elettrica in casi Controparte_3 simili. Invero, l'attore ha dedotto che il by pass abusivo è stato apposto dal di lui padre nel mese di Gennaio 2014 e non nel 2009 come sostenuto dalla compagnia convenuta, e che, per come accertato dai tecnici serviva solo il vano CP_1
“laboratorio”, dal momento che il bar ed i locali contigui erano correttamente pagina 2 di 10 alimentati dal contatore. Ha inoltre rilevato che nell'anno 2012 i tecnici CP_1 intervenivano presso il suo contatore e provvedevano a spostarlo in altro luogo, non riscontrando alcuna anomalia.
Per tutti questi motivi ha chiesto di accertare l'illegittimità della fattura n.
2526647606 e della conseguente richiesta di pagamento della somma di € 8.175,13.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si è costituita , che ha preliminarmente precisato di svolgere Controparte_3 attività di trasporto e di trasformazione dell'energia elettrica, di gestione delle reti e dell'esercizio degli impianti e che nel caso di specie, nell'ambito delle sue competenze, ha provveduto alle operazioni di verifica e ricostruzione dei consumi in seguito all'allaccio abusivo perpetrato dall'attore.
Ha dedotto in fatto che in data 27.3.2014 presso il locale “Bar Zurro” sito in Nicotera veniva effettuata una verifica dai suoi tecnici in concerto con i Carabinieri di
Nicotera e nell'occasione veniva accertato un allaccio abusivo alla rete ediante CP_1 by-pass del contatore realizzato tramite cavo da 6 mmq, con conseguente sospensione della somministrazione di energia elettrica.
In merito alle doglianze mosse dall'attore ha rilevato che il non ha Pt_1 contestato la propria posizione in punto di responsabilità salvo affermare che il by pass abusivo sarebbe stato effettuato dal padre solo nel mese di gennaio 2014; rispetto alla ricostruzione dei consumi ha poi precisato di aver correttamente operato in quanto, non essendo stato possibile individuare con certezza la data di inizio del prelievo fraudolento e poiché il contratto di fornitura stipulato con
[...]
ha avuto inizio dal 1.2.2010, la ricostruzione ha riguardato il periodo a CP_1 partire da quest'ultima data - e non come erroneamente dedotto dall'attore dal
28.3.2009 - fino al 26.3.2014.
Ha inoltre rilevato che è del tutto infondata la circostanza così come dedotta dall'attore per cui i tecnici nell'anno 2012 sono intervenuti presso il suo CP_1 misuratore spostandolo in altro luogo e non riscontrando alcuna anomalia. Invero ha precisato che durante la verifica del 27.3.2014 l'irregolarità accertata e contestata al non ha affatto riguardato il contatore ma solo l'esistenza di un Pt_1 allaccio diretto alla rete elettrica, precisando inoltre che il cavo abusivo serviva l'intero laboratorio, bar e locali contigui compresi. Ha inoltre specificato che dal pagina 3 di 10 prospetto dei consumi allegato si ha modo di verificare che per il periodo Aprile-
Agosto 2012 l'attore aveva una media di consumi mensili pari a 476 Kwh, per il periodo Aprile-Agosto 2013 la media dei consumi era pari a 657 kwh ed infine per il periodo Aprile-Agosto 2014, a seguito della scoperta del cavo abusivo la media dei consumi mensili si è più che raddoppiata rispetto al passato arrivando ad essere pari a 1476 Kwh.
Per tutti questi motivi ha chiesto il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si è costituita che ha preliminarmente precisato che il Controparte_1
Distributore competente per l'ambito territoriale di Vibo Valentia è
[...] mentre svolge il ruolo di venditore di energia Controparte_3 Controparte_1
e che a seguito di tale attività emette le fatture per la somministrazione sulla base delle letture dei consumi fornite da Ciò premesso, ha Controparte_3 dedotto che le domande avanzate dall'attore nei suoi confronti sono infondate, dal momento che le fatture oggetto di contestazione sono state emesse sulla base delle comunicazioni fornite da ed in particolar modo sulla Controparte_3 ricostruzione dei consumi di energia elettrica non contabilizzati in conseguenza dell'anomalia riscontrata nel corso della verifica del 27.3.2014, allorquando veniva accertato un allaccio abusivo alla rete mediante by-pass del contatore. Per tutti CP_1 questi motivi ha chiesto il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c., la causa è stata istruita tramite esame testimoniale e, dopo diversi rinvii di ufficio dovuti a diversi avvicendamenti nella titolarità del ruolo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 4.1.2025 dal sottoscritto magistrato, divenuto titolare del fascicolo con provvedimento presidenziale del 22.01.24, previa concessione alle Parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso la domanda attorea deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Orbene nella fattispecie in esame, dalla documentazione in atti (cfr. all.3 produzione di parte convenuta) risulta che in data 27.03.2014 i tecnici di CP_1 CP_3 accertavano la sussistenza di un “allaccio diretto abusivo alla rete E-
[...] distribuzione effettuato mediante il collegamento di due conduttori flessibili. Questi ultimi alimentavano un quadretto elettrico privato del cliente, creando flussi irregolari.”
pagina 4 di 10 Dal verbale redatto in tale circostanza si evince che sia stata rilevata una manomissione del contatore e, più precisamente, un allaccio abusivo alla rete con cavo collegato direttamente alla rete del cliente che ha determinato un prelievo abusivo di energia elettrica.
Giova rammentare sul punto, che in sede processuale, al verbale di accertamento, redatto dai verificatori del distributore territorialmente competente, deve attribuirsi fede privilegiata, trattandosi di accertamenti eseguiti da incaricati di pubblico servizio. Ed invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità va, infatti, riconosciuta la natura di incaricato di pubblico servizio al dipendente di
[...] che sia addetto al controllo e all'eventuale distacco del contatore Controparte_3
(cfr. Cass. civ.; n. 7075/2020; Cass. pen.; n. 7566/2020).
Pertanto, deve affermarsi che i fatti in esso accertati e rilevati direttamente dagli operatori facciano fede fino a querela di falso. Ciò posto, va evidenziato che, nel verbale di verifica in esame, è stato riportato in maniera estremamente dettagliata ed analitica lo stato in cui è stato rinvenuto il misuratore e i fatti che hanno indotto a ritenere che vi sia stata una manomissione volta a determinare un abusivo prelievo di energia.
Orbene, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (ex multis
Cassazione n. 23699/2016).
Tuttavia, tale principio, in materia di allaccio abusivo, così come nelle ipotesi di manomissione del contatore, è chiaramente inapplicabile applicandosi l'opposto principio secondo cui l'onere della prova “liberatoria” grava sul somministrato giacchè la presunzione di veridicità della rilevazione dei consumi e quindi della fatturazione presuppone proprio la registrazione dei consumi, mentre, in ipotesi di pagina 5 di 10 prelievo fraudolento (per manomissione del contatore o allaccio diretto), è proprio tale registrazione ad essere falsata e, quindi, occorre fare ricorso a criteri presuntivi per la sua ricostruzione. Come ha affermato la giurisprudenza di legittimità, quando
"l'apparecchio-contatore risulta manomesso", l'utente che intenda far accertare che
"la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi", e a sua insaputa, così contestando, pertanto, “l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva”, è tenuto - sempre, beninteso, "in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento" (prova qui, invece, ritenuta sussistente) - "a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto", dovendo altresì "provare l'attività illecita del terzo" (Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n.
13605).
Pertanto, l'utente che intenda contestare l'anomalia dei consumi, ritenuti eccessivi,
a causa della manomissione del contatore da parte di terzi, è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, nonché a provare l'attività illecita del terzo, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (Cass. Civ., ordinanza n. 15771 del 17/05/2022; cfr. anche Cass. civ., ordinanza n. 13605 del 21/05/2019). Inoltre, sussiste in capo all'utente un obbligo di vigilanza e custodia per la conservazione del contatore di proprietà del somministrante, sicché il danno determinato da tale inadempimento ha natura contrattuale e si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.
(Cass. Civ., sentenza n. 20175 del 08/10/2015).
Così ricostruiti i principi che operano nel caso di specie giova osservare quanto segue.
Ed invero l'attore a fondamento delle sue doglianze ha dedotto in primo luogo che il by-pass veniva installato, a sua insaputa, solo nel Gennaio 2014 dal di lui padre e che quindi la ricostruzione dei consumi non corrispondeva a dati veritieri poiché il calcolo dell'energia sottratta andava fatto con criteri tecnici volti a verificare i consumi energetici con riferimento al solo periodo di gennaio – marzo 2014. A riprova di ciò l'attore ha rilevato che già nel 2012 i tecnici erano intervenuti CP_1 presso il misuratore non riscontrando alcuna anomalia e provvedendo a spostare lo stesso in altro luogo.
pagina 6 di 10 Ora, la circostanza che il by-pass venisse installato solo nel Gennaio 2014 non è stata confermata in sede di escussione testimoniale. Invero i due testi di parte attrice, e escussi all'udienza del 22.12.2016, Testimone_1 Testimone_2 hanno reso dichiarazione generiche e vaghe nonché prive di qualsiasi supporto alle deduzioni avversarie. Infatti entrambi i testi hanno solo confermato la presenza all'interno del Bar Zurro nel mese di gennaio 2014, di un “operaio” e di alcuni “fili” all'esterno del bar;
nello specifico il teste a testualmente dichiarato : “ ho Tes_1 visto nel mese di Gennaio 2014 che un operaio stava sulla scala, all'esterno del bar… non so cosa abbia fatto l'operaio”.
In secondo luogo è rimasto del tutto non provata la circostanza per cui già nel 2012 i tecnici avessero provveduto a sostituire il contatore, poiché l'attore ha chiesto CP_1 tardivamente ossia una volta già scaduti i termini 183 VI comma c.p.c. l'esibizione ex art. 210 c.p.c. del verbale da cui si sarebbe dovuto avere contezza della sostituzione del contatore, senza peraltro fornire la prova di averlo già richiesto alla società convenuta, mezzo di prova che è stato puntualmente rigettato dal mutato giudice istruttore. Allo stesso modo veniva rigettata la C.T.U. richiesta da parte attorea e volta a ricostruire i consumi, poiché ritenuta esplorativa.
Dall'altro lato la società convenuta ha confermato quanto contenuto nel verbale per mezzo del teste , il tecnico incaricato da , che Testimone_3 Controparte_3 all'udienza del 14.9.2017 ha dichiarato di aver accertato che a seguito dei controlli eseguiti nella giornata del 27.3.2014, il by-pass serviva “sicuramente l'intero laboratorioe che era presente un solo misuratore posto sul lato dell'entrata principale del bar, mentre il cavo abusivo che andava a finire nel laboratorio era su un lato adiacente ” .
Pertanto, la presenza di un solo misuratore nell'immobile presuppone logicamente che il cavo abusivo in questione alimentasse l'intero locale e non solo il “laboratorio” per come sostenuto da parte attorea, anche perché, per come confermato dal predetto teste, “laboratorio e bar erano posti all'interno di un unico complessivo locale”.
In virtù dei principi giurisprudenziali richiamati, l'utente, innanzi al quadro probatorio sopra delineato, avrebbe dovuto dimostrare di aver adeguatamente vigilato e di non aver potuto impedire con l'ordinaria diligenza la verificazione dei pagina 7 di 10 fatti che hanno determinato l'alterazione del misuratore. Tale prova non è stata offerta in giudizio pur essendo vero che non sono emerse prove per ricondurre in maniera certa all'intestatario dell'utenza la manomissione, è altrettanto vero che lo stesso non ha provato di aver diligentemente vigilato per impedire l'alterazione del misuratore da parte di terzi, come avrebbe dovuto in virtù della sua posizione di custode. Né all'esito dell'istruttoria è stato provato il momento esatto in cui ha avuto inizio l'allaccio abusivo e la circostanza che il cavo abusivo servisse soltanto il vano laboratorio con esclusione del bar e locali attigui.
Per ciò che concerne poi la ricostruzione dei consumi di energia elettrica, in assenza di regolare allaccio, la società di distribuzione ha applicato il criterio della “potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo” che, appunto, non può che essere di tipo presuntivo perché trattandosi di allaccio diretto manca proprio la registrazione del consumo effettivo e reale, evidenziandone i parametri utilizzati per la relativa quantificazione. Ed invero nella comunicazione inviata in data
01.04.2014, attestava che “dall'analisi effettutata, ai fini della Controparte_3 ricostruzione delle misure, è emerso che il prelievo irregolare ha avuto inizio il
28.3.2009 ( non essendo possibile risalire alla data di inizio dell'irregolarità, la stessa decorre a partire dai 5 anni antecedenti alla data di comunicazione della ricostruzione.
La ricostruzione delle misure è relativa al periodo dal 01.01.2010 al 26.03.2014, intervallo di tempo in cui il punto di prelievo è stato associato al vostro contratto, ed è stata effettuata sulla base della potenza tecnicamente prelevabile tenendo conto della portata della sezione del conduttore abusivo pari a 6 mmq.”)
Oltretutto, ha prodotto in atti la scheda dettagliata della Controparte_3 ricostruzione dei consumi nel periodo su indicato ( all.3 fascicolo di Enel Distruzione
Spa) e il prospetto dei consumi di energia elettrica (cfr. all. 4 del fascicolo di
[...]
) inerente all'utenza del sig. nel periodo intercorrente dal CP_3 Pt_1 febbraio 2012 e fino al settembre 2014. Da detta documentazione si può evincere che per il periodo Aprile-Agosto 2012 l'attore aveva una media di consumi mensili pari a 476 Kwh;
per il periodo Aprile-Agosto 2013 la media dei consumi mensili era pari a 657 Kwh ed infine, per il periodo Aprile-Agosto 2014, a seguito dell'accertamento dell'allaccio abusivo e tramite l'alimentazione di un nuovo misuratore la media dei consumi mensili era pari a 1476 Kw. Tali dati sono stati pagina 8 di 10 peraltro confermati dal teste che ha testualmente affermato che “la potenza Tes_3 impiegata di fatto era di 10-11 kwh. Mentre quella assorbita era al massimo della metà”.
A fronte di ciò, parte attrice non ha contestato specificamente i criteri di calcolo utilizzati per pervenire all'importo richiesto con la fattura in contestazione, nè deducendo circostanze, né producendo documentazione sufficiente per effettuare una differente quantificazione, da ritenersi congrua in relazione ai consumi effettivi.
Infatti, l'attrice, sotto tale profilo, si è limitata a formulare contestazioni generiche, senza offrire argomentazioni specifiche in merito alla non congruità dei calcoli rispetto ai consumi effettivi e senza offrire documentazione idonea a contrastare i criteri di calcolo presuntivi applicati dalla società convenuta.
Parte attorea non ha, infine, dedotto, e men che meno provato, nessuna circostanza dalla quale poter evincere che i dati forniti dal distributore, e quindi anche la possibilità di collocare la data di inizio dell'allaccio diretto nel corso dei cinque anni precedenti, fossero infondati o non rispondenti al vero. Alla luce dei rilievi svolti deve ritenersi corretta la ricostruzione dei consumi.
Per tali ragioni, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022 (valore della controversia ricompreso fra € 5.201 e € 26.000 valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, nella persona del Giudice Dott.ssa Ida Cuffaro, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
1) Rigetta la domanda attorea
2) condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore delle Parte_1 convenute che liquida per ciascuna in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a, come per legge.
Vibo Valentia, 21 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Ida Cuffaro
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