Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 823
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità cartella per omessa notifica atto prodromico

    La Corte rileva che, in Sicilia, a seguito della Legge regionale n. 16/2015, la cartella di pagamento assolve alla funzione di prima intimazione di pagamento e non è necessario un avviso di accertamento propedeutico. Tale normativa è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 152/2018).

  • Rigettato
    Prescrizione dei tributi richiesti

    La Corte rileva che, a causa delle normative per la prevenzione del COVID-19 (art. 68 DL n.18/2020), i termini di decadenza e prescrizione sono stati sospesi per due anni. Pertanto, la prescrizione, che sarebbe scaduta nel 2022, è prorogata di due anni. Tenendo conto anche della sospensione di 85 giorni per la pandemia, al momento della notifica della cartella (14 febbraio 2023), i termini non risultavano maturati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 823
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 823
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo