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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 823/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica: PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 4242/2023 depositato il 01/08/2023 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Ag. entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220056782672000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR 4242 2023
Ricorrente_1La sig.ra ricorreva
contro
Agenzia delle entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante pro-tempore avverso la cartella di pagamento n. 29620220056782672000 notificata in data 3.3.2023. Si tratta di tassa auto ANNO 2019” con interessi e sanzioni relativi alle annualità di imposta 2019 per complessivi € 242,00, nonché, sempre per annualità 2019, per altri ruoli per euro 25,80 ed euro 174,15.
Eccepiva la nullità della cartella di pagamento oggi impugnata, per omessa notifica dell'atto prodromico.
La ricorrente non ha mai ricevuto la notifica né dell'avviso di accertamento né del verbale di contestazione e/o altro atto relativo alla Tassa Automobilistica
2019.
Con un secondo motivo viene eccepita la prescrizione dei tributi richiesti.
Con ordinanza n. 1945/2025, nel rilevare che AD non era costituita e che la parte non aveva dimostrato la regolare instaurazione del contraddittorio, invitava parte ricorrente a produrre copia della notifica ritualmente depositata.
Il giorno prima della udienza la parte ottemperava.
I motivi che sorreggono il ricorso sono fuori bersaglio.
In premessa si osserva, come è noto, che non è necessario il propedeutico avviso di accertamento, in Sicilia e ciò in base alla Legge regionale n. 16/2015 per cui la cartella di pagamento, che contiene il ruolo, assolve alla funzione di prima intimazione di pagamento. La predetta norma ha superato, infatti, anche il vaglio di legittimità costituzionale, come si evince dalla sentenza n.152/2018 della Corte
Costituzionale.
Giova premettere che con la legge della Regione Siciliana n. 16 del 2015 la
Regione ha istituito la tassa automobilistica regionale, chiamata a sostituire quella erariale in precedenza vigente (art. 1), ribadendone i relativi profili costitutivi.
La relativa pretesa impositiva assume immediata forza esecutiva, senza passare da una comunicazione al contribuente, precedente alla formazione del ruolo.
Sempre nella precitata sentenza, si legge che l'autonomia legislativa riconosciuta, in forza dello statuto speciale, alla Regione siciliana in materia di imposizione fiscale, appare ben più ampia rispetto a quella garantita alle
Regioni ordinarie e ciò trova conferma nella facoltà, attribuita alle autonomie speciali, di istituire tributi propri con riferimenti ai presupposti già coperti dalla imposizione erariale, ipotesi questa preclusa alle Regioni ordinarie.
Opinava la sentenza della Corte cost. che non vi sono ragioni per non ritenere la tassa automobilistica regionale introdotta dalla L. R. Siciliana n. 16 del 2015 un tributo proprio della Regione esistente. Ed ancora: “Ristretto, dunque, il perimetro cognitivo ascritto a questa Corte unicamente al riscontro della condizione legittimante offerta dal disposto dell'art. 36 dello statuto di autonomia e 6, comma 2, del D.P.R. n. 1074 del 1965, deve escludersi che le disposizioni censurate diano luogo a distonie di sistema con la tipologia e la struttura degli istituti tributari statali visti nel loro complessivo assetto ordinamentale”.
E allora, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, evocando le parole del giudice costituzionale, la disciplina regionale in esame, piuttosto, appare in armonia con lo “ spirito” del sistema tributario dello Stato (sentenza n. 102 del 2008 e n. 304 del 2002), dando corpo ad un modulo procedimentale di determinazione della pretesa tributaria che si rivale omogeno ad altre ipotesi impositive previste dalla legislazione statale, caratterizzate da analoghi profili strutturali nel verificare il corretto adempimento della prestazione tributaria.
Non è irrilevante sottolineare come il contribuente avverso la cartella, come è avvenuto oggi, può proporre ricorso per vizi che afferiscono non solo alla stessa cartella e al ruolo che la giustifica, ma anche all'an della pretesa tributaria.
È evidente la semplicità dei contenuti, risolvendosi il tutto in un mero controllo cartolare. La definizione della pretesa impositiva riposa sulla spontaneità dell'adempimento del contribuente, chiamato a provvedere al pagamento senza sollecitazione alcuna, sulla base di scadenze predeterminate e di parametri di commisurazione determinati, secondo canoni standard, dalla norma impositiva,
e agevolmente intuibili da tutti, proprio tutti i cittadini.
È la stessa Corte costituzionale a rimarcare come nel tempo il sistema tributario statale è stato interessato da una tendenziale unificazione delle fasi di accertamento e riscossione.
Diviene pertanto superflua l'interlocuzione preventiva con il contribuente a fronte di una verifica amministrativa che ha contenuti esclusivamente cartolari, priva di margini interpretativi (Cassaz. n. 9672 del 2018).
Ciò posto, e andiamo al secondo motivo, è necessario comunque che la cartella sia notificata entro il termine di tre anni.
Tenuto però conto della normativa per la prevenzione del COVID 19 (art. 68 DL
n.18/2020 e successive mm. e ii.) che ha sospeso per due anni i termini di decadenza e prescrizione, ne discende che la prescrizione, scadente nel 2022, è prorogata di due anni per cui, al momento della notifica della cartella di pagamento impugnata (notificata il 14 febbraio 2023), tenuto conto anche della sospensione prevista ex lege di giorni 85 (per la nota Pandemia da Covid 19), non risultava maturata.
Il ricorso, dunque, va rigettato.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, Sezione V, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso a Palermo nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
Dr. Guido Petrigni
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 08:30 in composizione monocratica: PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente SENTENZA
- sul ricorso n. 4242/2023 depositato il 01/08/2023 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Ag. entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220056782672000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR 4242 2023
Ricorrente_1La sig.ra ricorreva
contro
Agenzia delle entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante pro-tempore avverso la cartella di pagamento n. 29620220056782672000 notificata in data 3.3.2023. Si tratta di tassa auto ANNO 2019” con interessi e sanzioni relativi alle annualità di imposta 2019 per complessivi € 242,00, nonché, sempre per annualità 2019, per altri ruoli per euro 25,80 ed euro 174,15.
Eccepiva la nullità della cartella di pagamento oggi impugnata, per omessa notifica dell'atto prodromico.
La ricorrente non ha mai ricevuto la notifica né dell'avviso di accertamento né del verbale di contestazione e/o altro atto relativo alla Tassa Automobilistica
2019.
Con un secondo motivo viene eccepita la prescrizione dei tributi richiesti.
Con ordinanza n. 1945/2025, nel rilevare che AD non era costituita e che la parte non aveva dimostrato la regolare instaurazione del contraddittorio, invitava parte ricorrente a produrre copia della notifica ritualmente depositata.
Il giorno prima della udienza la parte ottemperava.
I motivi che sorreggono il ricorso sono fuori bersaglio.
In premessa si osserva, come è noto, che non è necessario il propedeutico avviso di accertamento, in Sicilia e ciò in base alla Legge regionale n. 16/2015 per cui la cartella di pagamento, che contiene il ruolo, assolve alla funzione di prima intimazione di pagamento. La predetta norma ha superato, infatti, anche il vaglio di legittimità costituzionale, come si evince dalla sentenza n.152/2018 della Corte
Costituzionale.
Giova premettere che con la legge della Regione Siciliana n. 16 del 2015 la
Regione ha istituito la tassa automobilistica regionale, chiamata a sostituire quella erariale in precedenza vigente (art. 1), ribadendone i relativi profili costitutivi.
La relativa pretesa impositiva assume immediata forza esecutiva, senza passare da una comunicazione al contribuente, precedente alla formazione del ruolo.
Sempre nella precitata sentenza, si legge che l'autonomia legislativa riconosciuta, in forza dello statuto speciale, alla Regione siciliana in materia di imposizione fiscale, appare ben più ampia rispetto a quella garantita alle
Regioni ordinarie e ciò trova conferma nella facoltà, attribuita alle autonomie speciali, di istituire tributi propri con riferimenti ai presupposti già coperti dalla imposizione erariale, ipotesi questa preclusa alle Regioni ordinarie.
Opinava la sentenza della Corte cost. che non vi sono ragioni per non ritenere la tassa automobilistica regionale introdotta dalla L. R. Siciliana n. 16 del 2015 un tributo proprio della Regione esistente. Ed ancora: “Ristretto, dunque, il perimetro cognitivo ascritto a questa Corte unicamente al riscontro della condizione legittimante offerta dal disposto dell'art. 36 dello statuto di autonomia e 6, comma 2, del D.P.R. n. 1074 del 1965, deve escludersi che le disposizioni censurate diano luogo a distonie di sistema con la tipologia e la struttura degli istituti tributari statali visti nel loro complessivo assetto ordinamentale”.
E allora, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, evocando le parole del giudice costituzionale, la disciplina regionale in esame, piuttosto, appare in armonia con lo “ spirito” del sistema tributario dello Stato (sentenza n. 102 del 2008 e n. 304 del 2002), dando corpo ad un modulo procedimentale di determinazione della pretesa tributaria che si rivale omogeno ad altre ipotesi impositive previste dalla legislazione statale, caratterizzate da analoghi profili strutturali nel verificare il corretto adempimento della prestazione tributaria.
Non è irrilevante sottolineare come il contribuente avverso la cartella, come è avvenuto oggi, può proporre ricorso per vizi che afferiscono non solo alla stessa cartella e al ruolo che la giustifica, ma anche all'an della pretesa tributaria.
È evidente la semplicità dei contenuti, risolvendosi il tutto in un mero controllo cartolare. La definizione della pretesa impositiva riposa sulla spontaneità dell'adempimento del contribuente, chiamato a provvedere al pagamento senza sollecitazione alcuna, sulla base di scadenze predeterminate e di parametri di commisurazione determinati, secondo canoni standard, dalla norma impositiva,
e agevolmente intuibili da tutti, proprio tutti i cittadini.
È la stessa Corte costituzionale a rimarcare come nel tempo il sistema tributario statale è stato interessato da una tendenziale unificazione delle fasi di accertamento e riscossione.
Diviene pertanto superflua l'interlocuzione preventiva con il contribuente a fronte di una verifica amministrativa che ha contenuti esclusivamente cartolari, priva di margini interpretativi (Cassaz. n. 9672 del 2018).
Ciò posto, e andiamo al secondo motivo, è necessario comunque che la cartella sia notificata entro il termine di tre anni.
Tenuto però conto della normativa per la prevenzione del COVID 19 (art. 68 DL
n.18/2020 e successive mm. e ii.) che ha sospeso per due anni i termini di decadenza e prescrizione, ne discende che la prescrizione, scadente nel 2022, è prorogata di due anni per cui, al momento della notifica della cartella di pagamento impugnata (notificata il 14 febbraio 2023), tenuto conto anche della sospensione prevista ex lege di giorni 85 (per la nota Pandemia da Covid 19), non risultava maturata.
Il ricorso, dunque, va rigettato.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, Sezione V, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso a Palermo nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
Dr. Guido Petrigni