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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/06/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 12 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
215/2020 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. MARCELLA MERLO in sostituzione dell'avv.
ASSUNTA COSTANZA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Si riporta in particolare alle note del 15/05/2025.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. MICHELE MONDELLO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 215/2020 R.G.
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma via G. Grezer 14 (c.f. e p.i.
) subentrata a titolo universale a ex art. 76 P.IVA_1 Controparte_1
D.L. n. 73/2021, convertito in Legge 106/2021, rappresentata e difesa, come da procura in atti dall'avv. Assunta Costanza, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...], il [...] (c.f. Controparte_2
), elettivamente domiciliato in Patti, via Ambrosoli, 6 CodiceFiscale_1 presso lo studio professionale dell'avv. Michele Mondello che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. – Con citazione del 26 gennaio 2020 proponeva appello Controparte_1 avverso la sentenza n. 152/2019 con cui il Giudice di Pace di Naso aveva accolto l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 29520189003402758000 promossa da
, condannandola al pagamento delle spese di lite. Controparte_2
Nella resistenza dell'appellato, costituitosi con comparsa del 12 febbraio 2020, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022
– all'udienza del 23 marzo 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte) e, disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, con ordinanza del 16 gennaio 2024 le parti venivano invitate a dedurre ex art. 101, comma 2, c.p.c. sull'eventuale stralcio parziale delle cartelle previsto dalla L. n. 197/2022) (Legge di Bilancio 2023).
All'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – Va respinta l'eccezione sollevata ex art. 342 c.p.c.
È consolidato il principio secondo cui la specificità dei motivi di appello ex art. 342
c.p.c. non esige dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza, né alcuna trascrizione integrale o parziale delle parti della sentenza impugnata, ma richiede piuttosto – come è accaduto nella specie – “la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che” questi “intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto” ovvero anche “gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione” (v., per tutte, Cass. n. 10916/2017).
3. – Nel merito la decisione della lite segue il criterio della ragione più liquida (Cass.,
S.U., n. 9936/2014) attribuendo priorità alle questioni di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinate – in una prospettiva aderente a esigenze di economia processuale e celerità del giudizio (v., e.g., Cass., n. 11458/2018).
Premesso infatti che in primo grado aveva dichiarato di opporsi Controparte_2 all'intimazione n. 29520189003402758000 limitatamente alle cartelle n.
29520150010077084000 di € 811,60 e n. 29520150012524103000 di € 3.194,12 e che pertanto, come sottolineato dall'appellante, la pronuncia del Giudice di prime cure va extra petita nel momento in cui annulla l'intimazione di pagamento, Parte_2 [...] ha documentato che solo la prima delle due cartelle ha Controparte_3 formato oggetto dello stralcio ex l. n. 197/2022.
La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che il provvedimento legislativo di stralcio “opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e (…) senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori” (v. Cass., n. 15471/19).
Nella specie, peraltro, sono stati depositati anche parte degli estratti di ruolo aggiornati attestanti l'intervenuto annullamento ex lege delle cartelle;
estratti che – è appena il caso di notare – non soggiacciono alle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c. in quanto documenti di formazione successiva.
Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla contestazione della cartella di pagamento n. 29520150010077084000.
Quanto alla restante cartella oggetto di censura, l'appello è infondato giacché
l'opposizione spiegata da in primo grado va qualificata come Controparte_2 opposizione agli atti esecutivi ed è, anche a prescindere della competenza ratione materiae del Giudice di Pace, tardiva.
È noto che l'opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 c.p.c.) si propone qualora si deducano vizi formali dell'intimazione di pagamento e/o delle cartelle esattoriali (tra i quali la mancata notifica delle stesse oppure di atti presupposti) mentre l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo o si adducano fatti estintivi e/o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo.
Coerentemente con il principio della domanda, spetta al debitore la facoltà di scegliere le forme di contestazione, potendo vieppiù azionare con un unico atto introduttivo diverse tipologie di opposizione.
È tuttavia il giudice a qualificare la scelta effettuata, sottoponendo la domanda al regime previsto per la stessa dalla legge.
Ora, dinnanzi al primo giudice, l'odierno appellato – che non può proporre in questa sede, come pure invero ha fatto, censure nuove ex art. 345 c.p.c. – ha contestato a)
l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento, b) l'inesistenza/nullità della notifica con relata in bianco, c) la nullità/inesistenza per mancata indicazione del messo notificatore, d) la mancata notifica degli atti presupposti ed e) la nullità dell'intimazione di pagamento per carenza di motivazione.
Non viene dunque censurato l'an dell'esecuzione bensì la regolarità formale delle cartelle e del procedimento. Invero, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, la contestazione dei vizi di forma del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica delle cartelle esattoriali, costituisce opposizione agli atti esecutivi (cfr., ex multis, Cass., n. 4139/2010; n. 15149/2005)
In altre parole, la sussistenza di vizi formali inerenti alla notifica, alla procedura di emissione della cartella di pagamento, all'identificazione o al contenuto della cartella stessa, l'omessa indicazione o sottoscrizione del responsabile del procedimento, ivi compreso il difetto di motivazione, va dedotta con l'opposizione agli atti esecutivi, entro il termine perentorio previsto dalla legge (Cass. n. 4798/82; Cass. n. 708/2016).
Poiché l'atto impugnato è stato ricevuto il 4 aprile 2019 e l'opposizione è stata notificata il 22 maggio 2019 il termine perentorio di 20 giorni previsto dalla legge è spirato.
Né persuadono le argomentazioni avanzate in ordine alla inesistenza della notifica a mezzo di posta privata idonee – secondo la prospettazione di parte appellata – a impedire il decorso del termine per l'opposizione e, più in generale, il perfezionamento del procedimento notificatorio.
La legge n. 124/2017 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) ha previsto la soppressione dell'attribuzione in via esclusiva a dei servizi inerenti Controparte_4 alle notificazioni ed alle comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della legge n.
890/1982, nonché dei servizi inerenti alle notificazioni delle violazioni del Codice della Strada, a decorrere, per espressa previsione di legge, dal 10 settembre 2017, ed ha subordinato il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta, connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge n. 890/1982, a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi. A questo intervento normativo di portata innovativa dirimente è seguita, in data 20.02.2018, l'approvazione, con delibera della A.G.C.M. 77/18/CONS del
20.02.2018, del “Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n.
890) e di violazioni del Codice della Strada (articolo 201 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285)”.
Pertanto, in forza di tale regolamento, adottato in attuazione della citata legge n.
124/2017, sono abilitati allo svolgimento dei servizi di notificazione degli atti giudiziari solo gli operatori postali privati ai quali sia stata rilasciata la relativa licenza autorizzativa. Per quanto concerne il secondo ordine di indagine, ossia le conseguenze giuridiche sulle notifiche effettuate dai soggetti privati privi del titolo abilitativo, con la sentenza del 10 gennaio 2020, n. 299, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno sancito il principio della nullità della notificazione eseguita mediante servizio postale non gestito da , bensì da un operatore di posta privata non autorizzato, CP_4 con riferimento alle notifiche a mezzo di operatore privato eseguite tra la direttiva
CEE 2008/6/CE e la legge n. 124/2017.
In particolare, nel rivisitare il precedente orientamento che riteneva inesistente e, dunque, non sanabile tale notificazione (ex multis Cass. 31 gennaio 2013, n. 2262; 19 dicembre 2014, n. 29021; 30 settembre 2016, n. 19467; 10 maggio 2017, n. 11473; 5 luglio 2017, n. 16628), la Suprema Corte, in linea con l'elaborazione delle medesime
Sezioni Unite (Cass., sez. un., 20 luglio 2016, nn. 14916 e 14917, seguite, tra varie, da
Cass., sez. un., 13 febbraio 2017, n. 3702, da Cass. 7 giugno 2018, n. 14840 e da Cass.
8 marzo 2019, n. 6743) in ordine alla categoria dell'inesistenza della notificazione quale categoria residuale, ridotta, in base al carattere strumentale delle forme degli atti processuali, ai soli casi in cui l'attività svolta sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione, in modo da doversi ritenere che ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale ricada nella categoria della nullità, ha chiarito che “La prevista astratta possibilità di tale attività rende di per sé riconoscibile la fattispecie della notificazione in quella eseguita da quell'operatore, anche sotto il profilo soggettivo [..] Non v'è quindi quella completa esorbitanza dallo schema generale degli atti di notificazione che ne sostanzia l'inesistenza giuridica (Cass., sez. un., 4 luglio 2018, n. 17533, punto 9.1.5), perché l'attività svolta appartiene al tipo contemplato dal complessivo sistema normativo […] 17.- Resta, tuttavia, la difformità di tale attività dalla concreta regolazione interna vigente. E, sotto tale profilo, rileva in particolare la mancata adozione, con riferimento all'operatore di posta privata, della disciplina inerente al necessario titolo abilitativo (di cui, quindi, il soggetto operante nel caso di specie era sicuramente sprovvisto). Il titolo abilitativo comporta la soggezione a un regime giuridico particolare, fonte di conferimento di diritti, ma anche di assunzione di obblighi specifici.
Sicché è la soggezione a tale regime che determina l'acquisizione dello status che fonda la distinzione tra operatori postali. [..]Tutto ciò, peraltro, si risolve in una violazione di specifici vincoli normativi, che configura una mera nullità dell'attività notificatoria in questione;
laddove l'astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza”.
Questo principio di diritto, espresso con riferimento alle notifiche a mezzo di operatore privato eseguite tra la direttiva CEE 2008/6/CE e la legge n. 124/2017 e, dunque, prima dell'entrata in vigore della normativa interna, deve ritenersi a fortiori applicabile al caso di specie nel quale la notifica è stata effettuata nel vigore della legge n. 124/2017.
Insomma, se ante legge n. 124/2017 si trattava di nullità e non di inesistenza giuridica della notificazione, a maggior ragione ricorre l'ipotesi della nullità laddove, come nella specie, post legge n. 124/2017 non sia stato provato il possesso di licenza abilitativa in capo a Nexive.
La nullità della notifica viene allora sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., qualora l'atto pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario
(v. Cass. n. 6417/2019): circostanza sicuramente verificatasi nel caso di specie.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, per il residuo thema decidendum, l'appello
è fondato e l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 29520189003402758000 relativamente alla cartella n. 29520150012524103000 di € 3.194,12 va dichiarata inammissibile.
4. – Le spese di lite seguono la soccombenza (v. pure, ex multis, Cass., n. 27606/2019, alla cui stregua “[i]n tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite”). Quelle del primo grado vanno pertanto poste a carico di e liquidate, Controparte_2 come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ratione temporis applicabile per le cause di valore fino a € 5.200, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa e con esclusione della fase istruttoria stante la natura documentale della lite.
Le spese dell'appello, visto lo stralcio parziale sopravvenuto ex lege, vanno compensate per metà, mentre la restante metà va posta a carico di e liquidata, Controparte_2 come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ratione temporis applicabile per le cause di valore fino a € 5.200, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa e con esclusione della fase istruttoria stante la natura documentale della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado di appello nella causa n.
215/2020 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 152/2019 del Giudice di Pace di
Naso, dichiara cessata la materia del contendere sulla cartella n.
29520150010077084000 sottesa all'intimazione n. 29520189003402758000 e dichiara inammissibile l'opposizione all'intimazione n. 29520189003402758000 con riferimento alla cartella n. 29520150012524103000 di € 3.194,12;
2) condanna a rifondere ad Controparte_2 [...]
sia le spese del giudizio di primo grado, che liquida in Controparte_3
€ 436,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, sia metà delle spese del giudizio di appello, che liquida in € 469,50 (di cui € 426,00 per compensi e il resto per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, compensando la restante metà.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 12 giugno 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 12 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
215/2020 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. MARCELLA MERLO in sostituzione dell'avv.
ASSUNTA COSTANZA, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Si riporta in particolare alle note del 15/05/2025.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. MICHELE MONDELLO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 215/2020 R.G.
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma via G. Grezer 14 (c.f. e p.i.
) subentrata a titolo universale a ex art. 76 P.IVA_1 Controparte_1
D.L. n. 73/2021, convertito in Legge 106/2021, rappresentata e difesa, come da procura in atti dall'avv. Assunta Costanza, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...], il [...] (c.f. Controparte_2
), elettivamente domiciliato in Patti, via Ambrosoli, 6 CodiceFiscale_1 presso lo studio professionale dell'avv. Michele Mondello che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. – Con citazione del 26 gennaio 2020 proponeva appello Controparte_1 avverso la sentenza n. 152/2019 con cui il Giudice di Pace di Naso aveva accolto l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 29520189003402758000 promossa da
, condannandola al pagamento delle spese di lite. Controparte_2
Nella resistenza dell'appellato, costituitosi con comparsa del 12 febbraio 2020, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022
– all'udienza del 23 marzo 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte) e, disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, con ordinanza del 16 gennaio 2024 le parti venivano invitate a dedurre ex art. 101, comma 2, c.p.c. sull'eventuale stralcio parziale delle cartelle previsto dalla L. n. 197/2022) (Legge di Bilancio 2023).
All'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – Va respinta l'eccezione sollevata ex art. 342 c.p.c.
È consolidato il principio secondo cui la specificità dei motivi di appello ex art. 342
c.p.c. non esige dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza, né alcuna trascrizione integrale o parziale delle parti della sentenza impugnata, ma richiede piuttosto – come è accaduto nella specie – “la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che” questi “intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto” ovvero anche “gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione” (v., per tutte, Cass. n. 10916/2017).
3. – Nel merito la decisione della lite segue il criterio della ragione più liquida (Cass.,
S.U., n. 9936/2014) attribuendo priorità alle questioni di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinate – in una prospettiva aderente a esigenze di economia processuale e celerità del giudizio (v., e.g., Cass., n. 11458/2018).
Premesso infatti che in primo grado aveva dichiarato di opporsi Controparte_2 all'intimazione n. 29520189003402758000 limitatamente alle cartelle n.
29520150010077084000 di € 811,60 e n. 29520150012524103000 di € 3.194,12 e che pertanto, come sottolineato dall'appellante, la pronuncia del Giudice di prime cure va extra petita nel momento in cui annulla l'intimazione di pagamento, Parte_2 [...] ha documentato che solo la prima delle due cartelle ha Controparte_3 formato oggetto dello stralcio ex l. n. 197/2022.
La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che il provvedimento legislativo di stralcio “opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e (…) senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori” (v. Cass., n. 15471/19).
Nella specie, peraltro, sono stati depositati anche parte degli estratti di ruolo aggiornati attestanti l'intervenuto annullamento ex lege delle cartelle;
estratti che – è appena il caso di notare – non soggiacciono alle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c. in quanto documenti di formazione successiva.
Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla contestazione della cartella di pagamento n. 29520150010077084000.
Quanto alla restante cartella oggetto di censura, l'appello è infondato giacché
l'opposizione spiegata da in primo grado va qualificata come Controparte_2 opposizione agli atti esecutivi ed è, anche a prescindere della competenza ratione materiae del Giudice di Pace, tardiva.
È noto che l'opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 c.p.c.) si propone qualora si deducano vizi formali dell'intimazione di pagamento e/o delle cartelle esattoriali (tra i quali la mancata notifica delle stesse oppure di atti presupposti) mentre l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo o si adducano fatti estintivi e/o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo.
Coerentemente con il principio della domanda, spetta al debitore la facoltà di scegliere le forme di contestazione, potendo vieppiù azionare con un unico atto introduttivo diverse tipologie di opposizione.
È tuttavia il giudice a qualificare la scelta effettuata, sottoponendo la domanda al regime previsto per la stessa dalla legge.
Ora, dinnanzi al primo giudice, l'odierno appellato – che non può proporre in questa sede, come pure invero ha fatto, censure nuove ex art. 345 c.p.c. – ha contestato a)
l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento, b) l'inesistenza/nullità della notifica con relata in bianco, c) la nullità/inesistenza per mancata indicazione del messo notificatore, d) la mancata notifica degli atti presupposti ed e) la nullità dell'intimazione di pagamento per carenza di motivazione.
Non viene dunque censurato l'an dell'esecuzione bensì la regolarità formale delle cartelle e del procedimento. Invero, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, la contestazione dei vizi di forma del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica delle cartelle esattoriali, costituisce opposizione agli atti esecutivi (cfr., ex multis, Cass., n. 4139/2010; n. 15149/2005)
In altre parole, la sussistenza di vizi formali inerenti alla notifica, alla procedura di emissione della cartella di pagamento, all'identificazione o al contenuto della cartella stessa, l'omessa indicazione o sottoscrizione del responsabile del procedimento, ivi compreso il difetto di motivazione, va dedotta con l'opposizione agli atti esecutivi, entro il termine perentorio previsto dalla legge (Cass. n. 4798/82; Cass. n. 708/2016).
Poiché l'atto impugnato è stato ricevuto il 4 aprile 2019 e l'opposizione è stata notificata il 22 maggio 2019 il termine perentorio di 20 giorni previsto dalla legge è spirato.
Né persuadono le argomentazioni avanzate in ordine alla inesistenza della notifica a mezzo di posta privata idonee – secondo la prospettazione di parte appellata – a impedire il decorso del termine per l'opposizione e, più in generale, il perfezionamento del procedimento notificatorio.
La legge n. 124/2017 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) ha previsto la soppressione dell'attribuzione in via esclusiva a dei servizi inerenti Controparte_4 alle notificazioni ed alle comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della legge n.
890/1982, nonché dei servizi inerenti alle notificazioni delle violazioni del Codice della Strada, a decorrere, per espressa previsione di legge, dal 10 settembre 2017, ed ha subordinato il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta, connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge n. 890/1982, a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi. A questo intervento normativo di portata innovativa dirimente è seguita, in data 20.02.2018, l'approvazione, con delibera della A.G.C.M. 77/18/CONS del
20.02.2018, del “Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n.
890) e di violazioni del Codice della Strada (articolo 201 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285)”.
Pertanto, in forza di tale regolamento, adottato in attuazione della citata legge n.
124/2017, sono abilitati allo svolgimento dei servizi di notificazione degli atti giudiziari solo gli operatori postali privati ai quali sia stata rilasciata la relativa licenza autorizzativa. Per quanto concerne il secondo ordine di indagine, ossia le conseguenze giuridiche sulle notifiche effettuate dai soggetti privati privi del titolo abilitativo, con la sentenza del 10 gennaio 2020, n. 299, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno sancito il principio della nullità della notificazione eseguita mediante servizio postale non gestito da , bensì da un operatore di posta privata non autorizzato, CP_4 con riferimento alle notifiche a mezzo di operatore privato eseguite tra la direttiva
CEE 2008/6/CE e la legge n. 124/2017.
In particolare, nel rivisitare il precedente orientamento che riteneva inesistente e, dunque, non sanabile tale notificazione (ex multis Cass. 31 gennaio 2013, n. 2262; 19 dicembre 2014, n. 29021; 30 settembre 2016, n. 19467; 10 maggio 2017, n. 11473; 5 luglio 2017, n. 16628), la Suprema Corte, in linea con l'elaborazione delle medesime
Sezioni Unite (Cass., sez. un., 20 luglio 2016, nn. 14916 e 14917, seguite, tra varie, da
Cass., sez. un., 13 febbraio 2017, n. 3702, da Cass. 7 giugno 2018, n. 14840 e da Cass.
8 marzo 2019, n. 6743) in ordine alla categoria dell'inesistenza della notificazione quale categoria residuale, ridotta, in base al carattere strumentale delle forme degli atti processuali, ai soli casi in cui l'attività svolta sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione, in modo da doversi ritenere che ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale ricada nella categoria della nullità, ha chiarito che “La prevista astratta possibilità di tale attività rende di per sé riconoscibile la fattispecie della notificazione in quella eseguita da quell'operatore, anche sotto il profilo soggettivo [..] Non v'è quindi quella completa esorbitanza dallo schema generale degli atti di notificazione che ne sostanzia l'inesistenza giuridica (Cass., sez. un., 4 luglio 2018, n. 17533, punto 9.1.5), perché l'attività svolta appartiene al tipo contemplato dal complessivo sistema normativo […] 17.- Resta, tuttavia, la difformità di tale attività dalla concreta regolazione interna vigente. E, sotto tale profilo, rileva in particolare la mancata adozione, con riferimento all'operatore di posta privata, della disciplina inerente al necessario titolo abilitativo (di cui, quindi, il soggetto operante nel caso di specie era sicuramente sprovvisto). Il titolo abilitativo comporta la soggezione a un regime giuridico particolare, fonte di conferimento di diritti, ma anche di assunzione di obblighi specifici.
Sicché è la soggezione a tale regime che determina l'acquisizione dello status che fonda la distinzione tra operatori postali. [..]Tutto ciò, peraltro, si risolve in una violazione di specifici vincoli normativi, che configura una mera nullità dell'attività notificatoria in questione;
laddove l'astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza”.
Questo principio di diritto, espresso con riferimento alle notifiche a mezzo di operatore privato eseguite tra la direttiva CEE 2008/6/CE e la legge n. 124/2017 e, dunque, prima dell'entrata in vigore della normativa interna, deve ritenersi a fortiori applicabile al caso di specie nel quale la notifica è stata effettuata nel vigore della legge n. 124/2017.
Insomma, se ante legge n. 124/2017 si trattava di nullità e non di inesistenza giuridica della notificazione, a maggior ragione ricorre l'ipotesi della nullità laddove, come nella specie, post legge n. 124/2017 non sia stato provato il possesso di licenza abilitativa in capo a Nexive.
La nullità della notifica viene allora sanata dal raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., qualora l'atto pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario
(v. Cass. n. 6417/2019): circostanza sicuramente verificatasi nel caso di specie.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, per il residuo thema decidendum, l'appello
è fondato e l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 29520189003402758000 relativamente alla cartella n. 29520150012524103000 di € 3.194,12 va dichiarata inammissibile.
4. – Le spese di lite seguono la soccombenza (v. pure, ex multis, Cass., n. 27606/2019, alla cui stregua “[i]n tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite”). Quelle del primo grado vanno pertanto poste a carico di e liquidate, Controparte_2 come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ratione temporis applicabile per le cause di valore fino a € 5.200, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa e con esclusione della fase istruttoria stante la natura documentale della lite.
Le spese dell'appello, visto lo stralcio parziale sopravvenuto ex lege, vanno compensate per metà, mentre la restante metà va posta a carico di e liquidata, Controparte_2 come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ratione temporis applicabile per le cause di valore fino a € 5.200, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni e dell'attività effettivamente svolta dalla parte vittoriosa e con esclusione della fase istruttoria stante la natura documentale della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado di appello nella causa n.
215/2020 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 152/2019 del Giudice di Pace di
Naso, dichiara cessata la materia del contendere sulla cartella n.
29520150010077084000 sottesa all'intimazione n. 29520189003402758000 e dichiara inammissibile l'opposizione all'intimazione n. 29520189003402758000 con riferimento alla cartella n. 29520150012524103000 di € 3.194,12;
2) condanna a rifondere ad Controparte_2 [...]
sia le spese del giudizio di primo grado, che liquida in Controparte_3
€ 436,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, sia metà delle spese del giudizio di appello, che liquida in € 469,50 (di cui € 426,00 per compensi e il resto per esborsi), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, compensando la restante metà.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 12 giugno 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi