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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 04/08/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 338/2014, 438/2017 e 1133/2019 R.G.A.C.
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Fiorentino presso il cui studio in Pianopoli (CZ) alla via Cosentini n. 2 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 15.12.2022
Parte attorea nel giudizio RG 338/2014
E
(CF: rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dagli Avv.ti Francesco Zoccali e Natalino Pileggi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Curinga (CZ), alla Via Vico Macelli II n. 10, giusta procura in calce all'atto di citazione
Parte attorea nel giudizio riunito RG 438/2017
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._3
Ettore Troielli presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, alla Via J.
Palach n. 7, giusta procura in calce all'atto di citazione
Parte attorea nel giudizio RG 1133/2019
1 CONTRO già in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante p.t., nella qualità di Impresa designata ai sensi dell'art. 286 D.lgs 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Campise presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla via Alessandro Turco n. 71, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
Parte convenuta
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Prangi-Località Marinella s.n.c.
Parte convenuta nei giudizi RG 338/2014 e 438/2017 - contumace
NONCHE'
nata a Prato il [...], in [...] erede di e in CP_5 Persona_1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti dei minori Per_2 nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], CP_6 eredi di tutti residenti in [...]
Marinella s.n.c.
Terza chiamata nel giudizio RG 338/2014 – contumace
E
nata a Prato il [...], in [...] e quale erede di CP_5 Persona_1
nata a [...] il [...] e , nato a Per_2 CP_6
Co Lamezia Terme il 21.11.2001, eredi tutti residenti in [...], C.da Persona_1
Sant'Antonio e nata Gomel (URS) il 22.07.1988 e residente in [...]CP_8
Valentia, Via G. D'arco
Terzi chiamati nel giudizio RG 1133/2019-contumaci
OGGETTO: Lesione personale
Conclusioni: come in atti
2 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio l' oggi in Parte_1 Controparte_4 Controparte_3 qualità di Impresa Designata dal F.G.V.S. e chiedendone la condanna al CP_5 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 29.04.2012 sulla S.S. 18, direzione Pizzo - Lamezia Terme, in
Località Acconia di Curinga.
A fondamento della domanda, parte attorea ha premesso in fatto che in data 29.04.2012, mentre percorreva la S.S. 18 con direzione Pizzo-Lamezia Terme alla guida della propria autovettura AN Y tg. EJ453RF, giunta all'altezza del Bivio Sirene, in località Acconia di
Curinga, veniva investita dall'autovettura Alfa Romeo 147 tg. BP386PC di proprietà di e condotta da il quale, nel percorrere ad alta velocità il tratto di CP_5 Persona_1 strada che collega Acconia di Curinga alla Strada Statale 18, si immetteva su quest'ultima arteria senza arrestarsi al segnale di Stop. Ha premesso che, a causa del violento impatto,
decedeva mentre la medesima subiva gravissime lesioni personali con gravi Persona_1 postumi permanenti. Ha altresì premesso che, a causa del sinistro, anche la propria autovettura
AN Y riportava ingenti danni e veniva rottamata. Ha infine premesso che il veicolo Alfa
Romeo tg. BP386PC condotto da era sprovvisto di copertura assicurativa, Persona_1 come accertato dai Carabinieri della Stazione di Curinga intervenuti sul luogo del sinistro, e che la dinamica del sinistro e l'esclusiva responsabilità di era stata accertata Persona_1 dal perito incaricato dalla Procura della Repubblica presso questo Tribunale nel procedimento penale aperto a seguito del gravissimo incidente e successivamente archiviato.
Tanto premesso, parte attorea ha dedotto che la richiesta di risarcimento formulata all'
[...]
quale impresa designata dal F.G.V.S. è rimasta priva di riscontro. Ha quindi Controparte_4 dedotto il proprio diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti.
2. Si è costituita in giudizio già nella qualità Controparte_3 Controparte_4 di Impresa designata ai sensi dell'art. 286 D.lgs 209/2005, la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di contraddittorio nei confronti del conducente del veicolo privo di copertura assicurativa, quale responsabile civile del danno unitamente al proprietario e in quanto tale litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 287 del D.Lgs 209/2005. Ha quindi chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Persona_1
3 deceduto in conseguenza del sinistro. Parte convenuta ha altresì eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, stante il difetto di prova della carenza di copertura assicurativa del veicolo Alfa Romeo 147 condotto da Nel merito, parte convenuta ha Persona_1 contestato la dinamica del sinistro descritta, peraltro genericamente, nell'atto di citazione in quanto priva di riscontri oggettivi. Ha altresì eccepito il concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'evento dannoso, attribuibile in via esclusiva o comunque concorrente alla condotta evidentemente poco diligente della medesima, che non avrebbe dimostrato di aver tenuto una velocità adeguata alla condizione dei luoghi e di aver posto in essere ogni manovra idonea ad evitare l'impatto. La convenuta ha altresì contestato la domanda sotto il profilo del quantum, ritenendo non adeguatamente provati i danni e la quantificazione degli stessi.
La convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda e in subordine l'accertamento del concorso di colpa dell'attrice, con ogni conseguenziale statuizione. In ulteriore subordine ha chiesto il contenimento dell'eventuale condanna entro il limite del massimale di legge vigente all'epoca del sinistro, pari ad euro 774.685,35 e, per i danni all'autovettura, l'accertamento della limitazione del risarcimento per i soli danni eccedenti il controvalore di € 500,00 come previsto dall'art. 19 della legge n. 990/1969. Ha infine chiesto, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, la condanna di e degli eredi di quali CP_5 Persona_1 responsabili civili, a rivalere la delle somme da corrispondere all'attrice, Controparte_3 ai sensi dell'art. 292 D.Lgs 209/2005.
3. Dichiarata la contumacia di è stata disposta l'integrazione della citazione ai CP_5 sensi dell'art. 164 comma 5 c.p.c. e la rinnovazione della notificazione nei confronti della convenuta contumace. E' stata altresì disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Dichiarata la contumacia di quale erede di Persona_1 CP_5
e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli Persona_1 minori e eredi di , è stata disposta la notifica, Per_2 CP_6 Persona_1 alla convenuta contumace e ai terzi chiamati, della comparsa di costituzione della
[...]
in relazione alla domanda di rivalsa formulata in via riconvenzionale. Concessi i CP_3 termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata rinviata per l'eventuale ammissione di mezzi istruttori.
4. Con successivo atto di citazione ritualmente notificato, ha Controparte_1 convenuto in giudizio già in qualità di Impresa Controparte_3 Controparte_4
4 Designata dal F.G.V.S. e chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i CP_5 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del medesimo sinistro stradale, verificatosi in data 29.04.2012, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità di
[...]
, conducente del veicolo Alfa Romeo 147, di proprietà di e privo di Per_1 CP_5 copertura assicurativa.
In particolare, a fondamento della domanda, l'attore ha dedotto che in data 29.04.2012, alle ore 03.30 circa, si trovava, quale terzo trasportato, a bordo dell'autovettura condotta da che, percorrendo la S.P. 114, nel comune di Acconia di Curinga (CZ), con Persona_1 direzione Curinga-Pizzo, giunto all'altezza dell'incrocio con la S.S. 18 (Bivio Sirene-Km
386+100), non si arrestava al segnale di STOP e impattava contro l'autovettura AN Y di proprietà di assicurata per la R.C.A. da Ha dedotto che in Parte_1 CP_9 conseguenza del sinistro ha riportato lesioni gravissime con postumi invalidanti in misura del
32%, come accertato dal proprio perito di parte, oltre ad aver sostenuto esborsi per la complessiva somma di euro 2.673,58. Ha altresì premesso che la società quale CP_9 compagnia assicurativa per la R.C.A. della AN Y condotta da ha liquidato al Parte_1 medesimo la somma di € 56.000,00 ritenuta però inadeguata e non sufficiente all'integrale ristoro dei danni subiti, quantificati nella somma di euro 250.448,00 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 186.596,56 a titolo di danno per la riduzione della propria capacità lavorativa. Ha dedotto che l'esclusiva responsabilità di un nella causazione Persona_1 del sinistro sarebbe stata accertata dal perito di parte incaricato di ricostruire la dinamica dell'incidente. Ha infine dedotto che la richiesta di risarcimento inoltrata alla CP_4
ora quale impresa designata per la liquidazione dei danni a carico
[...] Controparte_3 del Fondo di Garanzia Vittime della Strada ai sensi dell'articolo 283 lettera b) D.Lgs. n.
209/2005, è rimasta priva di riscontro. Ha quindi dedotto il proprio diritto ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti, al netto della somma già corrisposta da CP_9
5. Si è costituita in giudizio già nella qualità Controparte_3 Controparte_4 di Impresa designata ai sensi dell'art. 286 D.lgs 209/2005, la quale, in via preliminare, ha chiesto la riunione del giudizio instaurato da iscritto al n. Controparte_1
438/2017 RG, a quello iscritto al n. 338/2014 RG, instaurato da Sempre in via Parte_1 preliminare ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per carenza di prova della copertura assicurativa del veicolo condotto da Ha altresì eccepito Persona_1
5 l'inammissibilità e/o improponibilità e/o nullità della domanda per inapplicabilità alla in qualità di Impresa designata dal F.G.V.S. della procedura di Controparte_3 risarcimento del terzo trasportato di cui all'art. 141 D.Lgs. 209/2005, non avendo
[...]
nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S. aderito ad alcun accordo fra le Controparte_4
Compagnie ed in virtù di quanto disposto dalla circolare ANIA 0111 del 01.04.2010.
Nel merito, la convenuta ha variamente argomentato per l'infondatezza della domanda, sotto il profilo dell'an debeatur e del quantum debeatur. In particolare, la convenuta ha contestato la dinamica del sinistro come descritta da parte attorea, rilevando la mancanza di prova della presenza dell'attore sul veicolo condotto da e del nesso causale tra il sinistro Persona_1 ed i danni subiti, oggetto della pretesa risarcitoria. Ha altresì eccepito il difetto di prova dell'assenza di una condotta colposa dell'attore, quale ad esempio l'utilizzo degli appositi sistemi di sicurezza, eccependo il concorso di colpa dello stesso danneggiato nella produzione dell'evento dannoso. Ha altresì eccepito il difetto di adeguata prova dei danni subiti e della quantificazione degli stessi. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda e, in subordine,
l'accertamento del concorso di colpa del danneggiato con ogni consequenziale statuizione. In ulteriore subordine ha chiesto il contenimento dell'eventuale condanna entro i limiti dei massimali di legge vigenti all'epoca del sinistro. Ha infine chiesto la condanna della convenuta a rivalere delle somme che la medesima fosse CP_5 Controparte_3 condannata a pagare in favore dell'attore, ai sensi dell'articolo 292 D.Lgs. n. 209/2005.
6. Disposta la riunione del procedimento a quello iscritto al n. 338/2014 RG e concessi i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante CTU modale, finalizzata ad accertare l'esatta dinamica del sinistro e la condotta dei conducenti dei veicoli coinvolti.
7. Con successivo atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Controparte_2 giudizio , quale impresa designata ai sensi dell'art. 286 Controparte_10
d.lgs 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 24.910,22 o della diversa somma da accertarsi in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del medesimo sinistro stradale verificatosi nel comune di Curinga, in data
29.04.2012, ascrivibile all'esclusiva responsabilità di , conducente del veicolo Persona_1
Alfa Romeo 147 di proprietà di e privo di copertura assicurativa. CP_5
6 A fondamento della domanda, parte attorea ha premesso in fatto che in data 29.04.2012, alle ore 03.30 circa, viaggiava, in qualità di terza trasportata, a bordo dell'autovettura condotta da il quale, non avvedendosi dell'autovettura AN Y condotta da Persona_1 [...]
collideva con la stessa. Ha dedotto di aver riportato in conseguenza del sinistro Pt_1 lesioni personali con postumi permanenti in misura del 9%, come accertato dal perito di parte, oltre ad un'inabilità temporanea e al danno morale, oltre ad aver sostenuto spese mediche. Ha dedotto che la richiesta di risarcimento inoltrata alla è Controparte_10 rimasta priva di riscontro.
8. Si è costituita in giudizio in qualità di Impresa designata ai sensi Controparte_3 dell'art. 286 D.lgs 209/2005, la quale, in via preliminare, ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo Alfa Romeo 147, CP_5 nonché degli eredi del conducente , quali responsabili del danno, litisconsorti Persona_1 necessari ai sensi dell'art. 287 D.lgs n. 209/2005. Ha altresì chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , terza trasportata a bordo dell'autovettura Alfa CP_8
Romeo 147, al fine di contenere, nel caso di eventuale condanna, il risarcimento di tutti i danneggiati nei limiti del massimale di legge, ai sensi dell'art. 291 D.Lgs 209/2005. Ha altresì chiesto la riunione del procedimento instaurato da iscritto al n. 1133/2019 Controparte_2
RG, a quello iscritto al n. 338/2014 RG instaurato da Sempre in via Parte_1 preliminare, la convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per difetto di prova della mancanza di copertura assicurativa dell'autovettura Alfa Romeo 147 e l'inammissibilità e/o improponibilità e/o nullità della domanda per inapplicabilità alla in qualità di Impresa designata dal F.G.V.S. della procedura di Controparte_3 risarcimento del terzo trasportato di cui all'art. 141 D.Lgs. 209/2005, non avendo
[...]
nell'indicata qualità, aderito ad alcun accordo fra le Compagnie e non avendo CP_3 parte attrice formulato, ex art. 287 del D.Lgs 209/2005, richiesta di risarcimento danni a mezzo raccomandata A/R all'impresa designata e alla Consap.
Nel merito, la convenuta ha variamente argomentato per l'infondatezza della domanda, sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur, contestando la dinamica dell'incidente come descritta nell'atto di citazione, il difetto di prova della qualità di terza trasportata dell'attrice e del nesso causale tra il sinistro ed i danni oggetto della pretesa risarcitoria, il difetto di prova
7 dell'assenza di un concorso di colpa della danneggiata, il difetto di idonea prova dei danni subiti e della loro quantificazione.
La convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda e in subordine l'accertamento del concorso di colpa della danneggiata. In ulteriore subordine ha chiesto il contenimento dell'eventuale condanna nei limiti dei massimali di legge vigenti all'epoca del sinistro e la condanna di e degli eredi di a rivalere CP_5 Persona_1 Controparte_3 delle eventuali somme da corrispondere all'attrice, ai sensi dell'art. 292 D.Lgs n. 209/2005.
9. Integrato il contraddittorio nei confronti di degli eredi di e CP_5 Persona_1 di dichiarata la contumacia dei terzi chiamati;
concessi i termini di cui all'art. 183 CP_8 comma 6 c.p.c., con ordinanza del 8.03.2022 è stata disposta la riunione del giudizio iscritto al n. 1133/2019RG a quello iscritto al n. 338/2014 RG.
La causa è stata quindi ulteriormente istruita mediante CTU medico-legale. Rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 07.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte, ex art 127 ter c.p.c., il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
10. Le domande risarcitorie formulate da e Parte_1 Controparte_1 [...]
sono fondate e devono essere accolte, nei limiti di seguito indicati. CP_2
10.1 Preliminarmente, quanto all'esatta qualificazione delle domande risarcitorie formulate, deve evidenziarsi, quanto all'azione proposta da che la domanda, alla luce delle Parte_1 conclusioni precisate a seguito dell'integrazione della citazione e del contraddittorio nonché nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., deve essere qualificata quale azione proposta ai sensi degli artt. 2054 comma 2 e 3 c.c. e 283 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 209/2005.
Infatti, parte attorea ha convenuto in giudizio quale proprietaria CP_5 dell'autovettura Alfa Romeo 147 e come tale responsabile civile del danno in solido con il conducente, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti. Ha inoltre tempestivamente esteso la domanda di condanna nei confronti della stessa CP_5 quale erede di conducente dell'autovettura Alfa 147 e quale genitore Persona_1 esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di e Per_2 CP_6 ulteriori eredi di minorenni all'epoca dell'introduzione del giudizio. Ha Persona_1
8 altresì convenuto in giudizio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni,
[...] quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, posto che CP_3
l'autovettura Alfa Romeo 147 condotta da è risultata priva di copertura Persona_1 assicurativa.
Quanto all'azione esercitata da che ha convenuto in giudizio Controparte_1 anche quale proprietaria dell'autovettura Alfa Romeo 147, chiedendone la CP_5 condanna in solido con la quale impresa designata dal Fondo Garanzia Controparte_3
Vittime della Strada, la domanda deve ritenersi proposta ai sensi degli artt. 2054 comma 3 c.c.
e 283 comma 1 lettera b) Cod. Ass.
Quanto alla domanda risarcitoria formulata da quest'ultima ha convenuto Controparte_2 in giudizio, chiedendone la condanna, quale impresa designata dal Fondo Controparte_3 di Garanzia Vittime della strada, prospettando la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Alfa Romeo 147 di proprietà di La domanda è quindi CP_5 proposta unicamente ai sensi dell'art. 283 comma 1 lett. b) D.Lgs n. 209/2005.
10.2. Ciò posto, quanto alla proponibilità delle domande formulate in tutti i giudizi riuniti, ai sensi dell'art. 283 comma 1 lett. b) Cod. Ass., la condizione di proponibilità della domanda giudiziale, prevista dall'art. 287 del Dlgs. n. 209/2005, risulta soddisfatta, come evincibile dalle produzioni documentali delle parti. In particolare, risulta aver inoltrato la Parte_1 richiesta risarcitoria, a mezzo di distinte lettere raccomandate del 27.07.2021, alla Consap e quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada (all. Controparte_4
23 del fascicolo di parte). risulta aver inviato la richiesta Controparte_1 risarcitoria alla Consap e a con distinte lettere raccomandate ricevute Controparte_4 rispettivamente in data 7 e 8 aprile 2016 (all. 3 del fascicolo di parte) mentre CP_2 risulta aver inoltrato la richiesta risarcitoria alla Consap e con
[...] Controparte_4 distinte raccomandate rispettivamente ricevute in data 1 e 2 ottobre 2013 (all.to 4 del fascicolo di parte).
10.3. Sempre in via preliminare, qualificate come sopra le domande risarcitorie formulate, deve essere respinta l'eccezione, formulata da di inammissibilità delle Controparte_3 domande formulate da e quali terzi trasportati Controparte_1 Controparte_2 sull'autovettura condotta da , priva di copertura assicurativa. Occorre infatti Persona_1
9 evidenziare che nel caso di specie entrambe le domande sono state proposte non ai sensi dell'art. 141 D.Lgs n. 209/2005 bensì ai sensi degli artt. 283 comma 1 lettera b) e 287 del
D.Lgs n. 209/2005, che in relazione ai danni causati dalla circolazione, tra gli altri, di veicolo privo di copertura assicurativa pongono l'obbligo risarcitorio in capo al Fondo di Garanzia
[...]
costituito presso la CONSAP. Parte_2
Occorre al riguardo evidenziare che l'azione prevista, in materia di sinistri stradali, dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, che come noto consente al danneggiato terzo trasportato di agire nei confronti dell'impresa assicurativa del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, con una serie di agevolazioni anche di natura probatoria, non è un'azione esclusiva, non essendo precluso al danneggiato terzo trasportato di agire nei confronti del responsabile civile e dell'assicuratore di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazione
e di avvalersi di tutte le altre azioni previste dall'ordinamento. Invero, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito (Cass. Cass., Sez. Un., n. 35318/2022, Cass. n. 1179/2022; Cass. n.
14255/2020).
Nel caso di specie, le domande risarcitorie proposte dai terzi trasportati Controparte_1
e considerando nel loro complesso i fatti e le ragioni giuridiche
[...] Controparte_2 posti a fondamento della domanda, devono entrambe essere qualificate come ordinarie azioni risarcitorie esperibili da tutti i danneggiati dalla circolazione di veicoli per i quali vi sia obbligo di assicurazione, quindi, anche dai trasportati.
Del resto, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, nel qualificare la domanda ai sensi dell'art. 141 Cod.Ass. piuttosto che ai sensi dell'art. 144 o 287 Cod.Ass., l'analisi non dovrà essere limitata a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate ma dovranno essere valutate nel loro complesso tutti i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli. Si è al riguardo evidenziato che, a tutela del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l'accertata insussistenza dei presupposti
10 richiesti dall'art. 141 D.Lgs. n. 209 del 2005 non potrà condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque, come nel caso di specie, tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054 c.c. o 144 d. lgs. n. 209 del 2005 o quelli di cui all'art. 283 – 287 D.
Lgs. n. 209 del 2005 (Cass. Civ. S.U. n. n.35318 del 2022).
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, l'eccezione spiegata dalla convenuta
[...]
è pertanto infondata. CP_3
10.4. Venendo all'esame del merito delle domande risarcitorie, occorre premettere che, come noto, il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, istituito con legge n. 990 del 1969
(successivamente abrogata con l'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni private), ha il precipuo scopo di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, tra gli altri, anche nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non assicurato (art. 283 d.lgs. 209 del 07.09.2005 - "Codice delle
Assicurazioni private").
Si osserva che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 287 cod. ass., il Fondo di
Garanzia per il tramite della relativa compagnia di assicurazione designata è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass. n.10609/2001).
L'intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistro cagionati da veicolo privo di copertura assicurativa, impone un ulteriore onere probatorio in capo all'attore. Invero, colui che agisce sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo sprovvisto di assicurazione per la r.c.a. deve non solo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo non risulti coperto da assicurazione, essendo necessario, in tal caso, che la circostanza della mancata copertura assicurativa risulti al momento del sinistro (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 3, 21.06.2012, n.
10323; Cass., n. 12304/2005; in senso conforme, già Cass. civ., 19.09.1992, n. 10762; Cass. civ., 8.03.1990, n. 1860; Cass. civ., 7.02.1989, n. 775; Cass. civ., 1.08.1987, n. 6672; Cass. civ., 10.04.1986, n. 2514).
11 Deve altresì premettersi, sotto lo specifico profilo della responsabilità civile, che fermo restando l'onere dell'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., quale disposizione di generale applicazione, di provare l'evento dannoso nonchè il nesso eziologico tra questo e il danno, in tema di circolazione di veicoli e nello specifico caso di scontro tra veicoli trova applicazione l'art. 2054 comma 2 c.c. il quale pone, fino a prova contraria, una presunzione di pari responsabilità dei conducenti. La presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha però funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, n.9353).
Occorre infine premettere che, come noto, secondo la costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione, il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio, anche tra le stesse o tra altre parti (Cass. n. 840/2015). Costituiscono prove atipiche gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale;
gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa;
i verbali di prove espletati in altri giudizi;
le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento;
le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari (Cassazione civile sez. II, 12/02/2021, n.3689); le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento nel procedimento penale (Cass. n. 1593/2017).
Ciò posto, nel caso di specie, con riferimento al sinistro stradale verificatosi in data
29.04.2012, l'assenza di copertura assicurativa dell'autovettura Alfa Romeo 147 condotta da
, risulta chiaramente dal rapporto dei Carabinieri della Stazione di Curinga, Persona_1 intervenuti sul luogo dell'incidente, che come noto fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza. Si evidenzia peraltro che nell'occasione i Carabinieri hanno anche elevato a carico di proprietaria del CP_5 veicolo, la relativa sanzione ex art. 193 commi 2 C.d.S.
Dallo stesso rapporto dei Carabinieri si evince inoltre che e Controparte_1
in occasione del sinistro, erano trasportati nell'autovettura Alfa Romeo Controparte_2
12 147 condotta da riportando, in conseguenza dell'impatto, gravi lesioni Persona_1 personali.
Ciò posto, nel caso di specie, la dinamica del sinistro e la responsabilità esclusiva di
[...]
, conducente dell'autovettura Alfa Romeo 147 di proprietà di devono Per_1 CP_5 ritersi provati alla luce sia delle risultanze della CTU disposta nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 823/2012 RGNR a carico di concluso con l'archiviazione e Parte_1 sia delle risultanze della CTU tecnico-modale disposta nel presente procedimento.
Occorre premettere che i Carabinieri di Curinga, intervenuti nell'immediatezza del fatto, come evincibile dal relativo verbale in atti, alla luce della condizione dei luoghi, dei rilievi eseguiti e delle informazioni assunte, hanno ipotizzato (“si presume”) che il veicolo A (Alfa Romeo
147, condotto da percorreva la strada la SS 18 con direzione Pizzo – Persona_1
Lamezia Terme quando, in prossimità del Km 386+100 (Bivio Sirene), andava ad impattare con il veicolo AN Y condotto da che stava effettuando la manovra di svolta Parte_1
a sinistra al fine di immettersi sulla carreggiata destra della SS 18 (direzione Pizzo-Lamezia).
Detta ricostruzione dell'incidente è stata però rivista di sede di accertamenti tecnici disposti dalla Procura della Repubblica presso questo Tribunale nell'ambito del procedimento penale aperto a carico di In particolare, dalla relazione di CTU redatta dall'Ing. Parte_1 Per_3 sulla base di tutta la documentazione acquisita, comprese le rappresentazioni fotografiche, emerge che la ricostruzione del sinistro dei Carabinieri di Curinga, pur compatibile con i punti di collisione, è in contrasto con la posizione finale dei veicoli in stato di quiete dopo l'urto, che avrebbero dovuto trovarsi in uno spazio esattamente opposto rispetto a quello in cui i veicoli medesimi sono stati rinvenuti. Il consulente della Procura, dopo un esame di tutte le diverse combinazioni di scontro tra le vetture, ha ricostruito la dinamica più verisimile del sinistro nel senso che “l'Alfa 147 si immetteva dall'intersezione di Acconia di Curinga verso
SS 18 - direzione Pizzo e impattava col frontale sul laterale destro della AN, in marcia lungo la SS 18 verso Lamezia;
la velocità di marcia della AN Ypsilon al momento dell'impatto era elevata e superiore al limite di 120 Km/h imposto dalla segnaletica stradale, mentre la velocità di immissione dell'Alfa proveniente dall'intersezione (Acconia verso SS 18) era di 70Km/h, anch'essa eccessiva rispetto a quella richiesta per l' attraversamento dell'incrocio”. Il CTU, tenuto conto dell'assenza di segni di frenata, dei danni riportati dai veicoli, della traiettoria di approccio al momento dello scontro, quasi perpendicolare al senso
13 di marcia della ha dedotto che il conducente dell'Alfa non si sia accorto dell'incrocio CP_11
e non abbia rispettato l'obbligo di fermarsi al segnale di Stop ivi presente. Detta ricostruzione
è peraltro compatibile con i punti di impatto fra i veicoli (frontale pieno per l'Alfa Romeo e laterale destro per la AN Y), con i danni riportati (danni sul lato destro e sinistro per l'Alfa
Romeo e danni maggiori sulla fiancata per la AN Y) e con il luogo in cui il sinistro si è verificato.
La dinamica del sinistro come sopra descritta è stata ulteriormente confermata dal CTU, Ing.
, nominato nel presente giudizio, che, in particolare, ha ricalcolato le velocità dei Per_4 singoli veicoli sulla base delle posizioni di quiete dei due veicoli e dalle traiettorie iniziali dei medesimi sul piano stradale, pervenendo alla conclusione che il veicolo AN Y procedeva lungo la Strada Statale 18 ad una velocità pre-urto di circa 69 km/h (+/- 10 %), mentre il veicolo Alfa Romeo 147 procedeva lungo la Provinciale 114 ad una velocità pre-urto di circa
109 km/h (+/- 10 %) e che il sinistro è stato innescato dal veicolo Alfa Romeo, condotto dal
Sig. che non si è arrestato al segnale di STOP in corrispondenza dell'incrocio della SP Per_1
114 con la SS18 (bivio "Sirene").
Ebbene nel caso di specie, alla luce delle risultanze degli accertamenti tecnici espletati, deve ritenersi provata l'esclusiva responsabilità di , conducente del veicolo Alfa Persona_1
Romeo 147 di proprietà di nella causazione del sinistro per cui è causa, il quale CP_5 ha attraversato l'incrocio ad una velocità elevata e non ha arrestato la marcia al segnale di
STOP, andando ad impattare violentemente contro l'autovettura di proprietà e condotta da
Parte_1
Le risultanze probatorie consentono altresì di escludere la responsabilità concorsuale di
[...]
nella causazione dell'evento dannoso. Pt_1
Infatti, anche a seguito dell'accertamento tecnico disposto nel procedimento penale n.
83/2012 RGNR si è accertato che il conducente della AN Y, tenuto conto delle circostanze di tempo e di spazio, non avrebbe potuto evitare l'evento anche se avesse rispettato il limite di velocità. In particolare, nella relazione di perizia è evidenziato che il conducente della AN
Y “non avrebbe potuto operare manovre tali da evitare lo scontro, perché nella marcia di avvicinamento allo scontro, in prossimità di questo, è presente un fabbricato commerciale, la cui recinzione non permette una visuale totalmente libera a destra prima di 18-20 metri
14 dall'incrocio stesso. Dato questo ridottissimo spazio, se anche la AN avesse avuto una velocità media molto bassa, 20 m non sarebbero certo bastati a frenare ad evitare lo scontro, perché non ve ne sarebbe stato il tempo necessario per scorgere il pericolo e pensare di attuare la frenata. L'assenza di frenata sul manto stradale prima dell'impatto suffraga questa ipotesi”. (cfr pag. 6 dell'elaborato peritale dell'Ing. ). Per_3
Inoltre alla luce della CTU espletata nel presente procedimento, le cui conclusioni sono pienamente condivisibili, può ritenersi accertato che la AN Y procedeva lungo la S.S. 18 ad una velocità pre-urto di circa 69 km/h (+/- 10 %), quindi entro il limite di 70 Km/h.
Conclusivamente, nel caso di specie deve essere escluso un concorso di colpa di Parte_1 nella causazione dell'evento dannoso occorso, con conseguente superamento della presunzione di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro di cui all'art. 2054 comma 2 c.p.c. e con esclusione dell'operatività del disposto di cui all'art. 1227 c.c., ai fini dell'eventuale riduzione del risarcimento dei danni.
Parimenti, alcun elemento è stato offerto dalla convenuta gravata del Controparte_3 relativo onere probatorio, a supporto dell'eccepito concorso di colpa dei danneggiati e nella causazione dell'evento dannoso o Parte_3 Controparte_2 comunque delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate.
Accertata la responsabilità esclusiva di conducente dell'autovettura Alfa Persona_1
Romeo 147, sprovvista di copertura assicurativa, devono quindi ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 283 del D.Lgs n. 209/2005 per l'esercizio e per l'accoglimento dell'azione di risarcimento danni formulata nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada.
Inoltre, come evidenziato, l'accertata responsabilità esclusiva di , conducente Persona_1 dell'autovettura Alfa Romeo 147 di proprietà di consente di ritenere superata CP_5 la presunzione di pari responsabilità dei conducenti di cui all'art. 2054 comma 2 c.p.c..
Infine, in considerazione della mancata costituzione in giudizio di proprietaria CP_5 del veicolo Alfa Romeo 147 e come tale responsabile civile per l'evento dannoso, non è stata fornita alcuna prova che la circolazione dell'autovettura sia avvenuta contro la sua volontà, con conseguente operatività della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054 comma 3 c.c.. Infatti, il proprietario del veicolo, per liberarsi dalla responsabilità
15 solidale con il conducente deve dimostrare che la circolazione ha avuto luogo contro la sua volontà, prova liberatoria che necessita, in concreto, della dimostrazione di aver tenuto un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione, anche abusiva, del veicolo (Cass. Civ. n. 1820 del 2016; Cass. Civ. n. 15521 del
2006).
11. Venendo all'esame delle domande risarcitorie sotto il profilo del quantum deve procedersi ad una valutazione separata in relazione alla posizione dei diversi danneggiati.
11.1 Quanto alla danneggiata con riferimento al danno non patrimoniale subito Parte_1 in conseguenza del sinistro per cui è causa, la domanda può essere decisa sulla base della
CTU medico-legale espletata nel corso del giudizio, le cui conclusioni meritano piena condivisione, posto che l'accertamento risulta condotto con rigore scientifico e metodologico e fondato sull'esame della documentazione prodotta, oltre che sull'esame obiettivo delle attuali condizioni della periziata.
In particolare, il consulente d'ufficio, esaminata la documentazione prodotta e alla luce degli esiti della visita espletata e dell'esame obiettivo, descritte le gravi lesioni che l'odierna attrice ha riportato in conseguenza dell'evento dannoso per cui è causa e i trattamenti chirurgici e terapeutici ai quali è stata sottoposta, ha accertato che l'attrice ha riportato un'inabilità temporanea di complessivi 230 giorni, di cui 50 giorni di inabilità totale (100%), 60 giorni di inabilità parziale al 75%, 60 giorni di inabilità parziale al 50% e 60 giorni di inabilità parziale al 25%. Il CTU ha altresì accertato postumi permanenti sull'integrità psicofisica (danno biologico) nella misura del 31%.
In relazione al periodo di inabilità temporanea deve inoltre essere riconosciuto un incremento, nella misura del 30%, della liquidazione del danno non patrimoniale, tenuto conto che, come evincibile anche dalla relazione di CTU, risulta che per le gravi lesioni subite, Parte_1 ha riportato anche uno stato ansioso depressivo reattivo, evincibile dalla documentazione prodotta. Tuttavia, considerato che l'unica documentazione prodotta è relativa all'anno 2013, in difetto di ulteriori riscontri obiettivi, l'incremento della liquidazione del danno non patrimoniale può essere riconosciuto solo per il periodo indicato.
La somma dovuta a titolo di danno biologico deve quindi essere liquidata, in applicazione della Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni
16 macro-permanenti (oltre i 9 punti di invalidità), approvata con DPR n. 12 del 13/01/2025
(G.U. n. 40 del 18/02/2025), in complessivi euro 150.091,69 di cui euro 10.053,68 a titolo di invalidità temporanea ed euro 140.038,01 a titolo di danno biologico.
Sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale devono essere riconosciuti gli interessi derivanti dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto (cd. interessi compensativi), nonché la rivalutazione monetaria, pur se nei limiti e con le eccezioni di seguito specificati. Al riguardo deve darsi continuità al costante insegnamento della
Suprema Corte, secondo il quale la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente della obbligazione del risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e perfino in grado d'appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (Cass. civ. n. 975 del 2007, n. 18653 del 2004, n.
13666 del 2003, n. 12234 del 1998, n. 8529 del 1997, n. 198 del 1989, n. 2278 del 1988). Nel caso di specie, le somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale sono state computate con criteri valutativi riferiti alla data della presente decisione, sicché vanno riconosciuti i soli interessi legali (cd. compensativi) da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n.1712/95) sulla somma capitale, previamente devalutata alla data del fatto e poi annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici Istat, dalla data del fatto alla pronuncia della presente sentenza. Inoltre, dalla data della liquidazione del danno, ossia dalla data della presente decisione, fino all'effettivo saldo, decorrono gli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata.
La somma liquidata deve inoltre ritenersi comprensiva di tutti i pregiudizi sofferti da parte attorea sotto il profilo non patrimoniale. In proposito, va premesso che la Corte di Cassazione
a Sezioni Unite (Cass. civ. SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972) ha ritenuto che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno esistenziale, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È quindi compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
17 Il giudice deve quindi procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nel caso di specie, alla luce delle generiche allegazioni di parte attorea e dell'assoluto difetto di riscontri obiettivi, difettano elementi per pervenire alla liquidazione di ulteriori profili di pregiudizio tali da poter riconoscere una diversa personalizzazione dei danni subiti.
Deve altresì essere riconosciuta a parte attorea la somma di euro 1.074,70 per spese mediche documentate, accertate e ritenute congrue dal CTU, oltre interessi legali sino al soddisfo.
Deve infine essere riconosciuta all'attrice l'ulteriore somma di euro 10.100,00 oltre interessi legali sino al soddisfo a titolo di danno per la perdita del veicolo coinvolto nel sinistro, di cui risultano documentati la rottamazione ed il valore attribuibile alla data dell'incidente (cfr. allegati 20-23), rispetto al quale peraltro alcuna specifica contestazione è stata formulata dalla convenuta Controparte_3
Conclusivamente, in proprio e ai sensi dell'art. 2054 comma 3 c.c. e quale CP_5 erede di nonché, ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c., quale genitore Persona_1 esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di e eredi Per_2 CP_6 di minorenni all'epoca dell'introduzione del giudizio e Persona_1 Controparte_3 quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della strada, quest'ultima nei limiti dei massimali di legge, ex art. 283 comma 4 D.Lgs n. 209/2005, devono essere condannati al pagamento in solido tra loro ed in favore di della somma di euro 150.091,69 a Parte_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi cd. compensativi come sopra determinati, dalla data del fatto sino alla presente sentenza e interessi legali dalla presente sentenza sino al soddisfo e dell'ulteriore somma di euro 11.174,70 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
11.2 Quanto alla domanda di risarcimento proposta da con Controparte_1 riferimento al danno non patrimoniale, la domanda può essere decisa sulla base della CTU medico-legale espletata nel corso del giudizio.
In particolare, il consulente d'ufficio, esaminata la documentazione prodotta e alla luce degli esiti della visita espletata e dell'esame obiettivo, descritte le gravi lesioni che
[...] ha riportato in conseguenza dell'evento dannoso per cui è causa e i CP_1
18 trattamenti chirurgici e terapeutici ai quali è stato sottoposto, ha accertato che l'attore ha riportato un'inabilità temporanea di complessivi 251 giorni di cui 47 giorni di inabilità assoluta (100%), 50 giorni di inabilità parziale al 75%, 60 giorni di inabilità parziale al 50% e
94 giorni di inabilità parziale al 25%. Ha altresì accertato postumi permanenti (danno biologico) nella misura complessiva del 32%.
Ritiene questo giudice che non vi siano motivi per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal consulente, il quale ha espletato l'accertamento con rigore metodologico, sulla base della documentazione prodotta dalle parti e delle risultanze dell'esame obiettivo ed ha espresso la propria valutazione con ragionamento tecnico -scientifico, logico ed esaustivo.
Pertanto, la somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale deve quindi essere liquidata, in applicazione della Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macro-permanenti (oltre i 9 punti di invalidità), approvata con DPR n. 12 del
13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025), in complessivi euro 164.333,13 di cui euro 7.623,12
a titolo di invalidità temporanea ed euro 156.710,01 a titolo di danno biologico. Dalla somma liquidata deve inoltre essere decurtata la somma già ricevuta da compagnia CP_9 assicurativa del veicolo AN Y, pari ad euro 56.000,00.
Sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale devono essere riconosciuti gli interessi derivanti dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto (cd. interessi compensativi), nonché la rivalutazione monetaria, nei limiti e con le precisazioni sopra evidenziate. Ossia nei limiti dei soli interessi legali (cd. compensativi) da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n.1712/95) sulla somma capitale, previamente devalutata alla data del fatto e poi annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici Istat, dalla data del fatto alla pronuncia della presente sentenza;
dalla data della presente sentenza fino all'effettivo saldo, decorrono gli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata.
La somma liquidata deve inoltre ritenersi comprensiva di tutti i pregiudizi sofferti dall'attore sotto il profilo non patrimoniale. Come sopra evidenziato, tenuto conto del condiviso orientamento fatto proprio dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. civ. SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972), secondo la quale nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno
19 biologico, danno esistenziale, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno, il giudice deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nel caso di specie, alla luce delle generiche allegazioni di parte attorea e dell'assoluto difetto di riscontri obiettivi, difettano elementi per pervenire alla liquidazione di ulteriori profili di pregiudizio non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, tali da poter riconoscere una diversa personalizzazione dei danni subiti.
Deve altresì essere riconosciuta all'attore la somma di euro 2.831,58 per spese mediche documentate, accertate e ritenute congrue dal CTU, oltre interessi legali sino al soddisfo.
Alla luce di quanto esposto, in proprio ex art. 2054 comma 3 c.c. e CP_5 [...]
quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della strada, quest'ultima nei CP_3 limiti dei massimali di legge, ex art. 283 comma 4 D.Lgs n. 209/2005, devono essere condannati al pagamento in solido tra loro ed in favore di della Controparte_1 somma di euro 108.333,13 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi cd. compensativi come sopra determinati, dalla data del fatto sino alla presente sentenza, oltre interessi legali sino al soddisfo e dell'ulteriore somma di euro 2.831,58 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
11.3 Quanto infine alla domanda di il danno non patrimoniale può essere Controparte_2 liquidato alla luce dell'espletata CTU medico-legale.
Il consulente d'ufficio ha accertato che la stessa ha riportato un'inabilità temporanea di complessivi di 98 giorni di cui 8 giorni di inabilità assoluta al 100%, 30 giorni di inabilità parziale al 75%, 30 giorni di inabilità parziale al 55% e 30 giorni di inabilità parziale al 25%
e ha determinato la percentuale complessiva di postumi permanenti (danno biologico) nella misura pari al 9%.
Pertanto, la somma dovuta a titolo di danno biologico deve quindi essere liquidata, in applicazione delle Tabelle per la liquidazione delle lesioni micro-permanenti (fino a 9 punti percentuali), come aggiornate con D.M. 16.07.2024, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.
20 173 del 25/07/2024, in complessivi euro 21.360,28 di cui euro 2.927,72 a titolo di invalidità temporanea ed euro 18.432,56 a titolo di danno biologico.
Sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale devono essere riconosciuti gli interessi derivanti dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto (cd. interessi compensativi), nonché la rivalutazione monetaria, nei limiti e con le eccezioni sopra specificati, sicché vanno riconosciuti i soli interessi legali (cd. compensativi) da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n.1712/95) sulla somma capitale, previamente devalutata alla data del fatto e poi annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici Istat, dalla data del fatto alla pronuncia della presente sentenza;
dalla data odierna, giorno di liquidazione del danno, fino all'effettivo saldo, decorrono gli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata.
La somma liquidata deve inoltre ritenersi comprensiva di tutti i pregiudizi sofferti dall'attore sotto il profilo non patrimoniale, secondo quanto sopra già evidenziato e in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale fatto proprio dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(Cass. civ. SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972) e tenuto conto di quanto dedotto e dimostrato da parte attorea nel presente giudizio. Nel caso di specie, infatti, alla luce delle generiche allegazioni di parte attorea e dell'assoluto difetto di riscontri obiettivi, difettano elementi per pervenire alla liquidazione di ulteriori profili di pregiudizio non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, tali da poter riconoscere una diversa personalizzazione dei danni subiti.
Deve altresì essere riconosciuta a parte attorea la somma di euro 360,00 per spese mediche documentate, accertate e ritenute congrue dal CTU, oltre interessi legali sino al soddisfo.
Conclusivamente, quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime Controparte_3 della Strada, nei limiti dei massimali di legge, ex art. 283 comma 4 D.Lgs n. 209/2005, deve essere condannata al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_2
21.360,28 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi cd. compensativi come sopra determinati, dalla data del fatto sino alla presente sentenza, oltre successivi interessi legali e dell'ulteriore somma di euro 360,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
21 12. Quanto infine alla domanda formulata in via riconvenzionale cd. trasversale da CP_3 ai sensi dell'art. 292 del DLgs 209/2005 nei confronti di e degli CP_3 CP_5 eredi di , si osserva quanto segue. Persona_1
Come noto, l'art. 292, d.lgs. 209/2005 prevede, al comma 1, che l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno “nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lett.
a) b), d), d-bis) e d-ter)”, ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.
Come statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 21514/2022,
l'azione recuperatoria accordata all'impresa designata nei confronti del responsabile non assicurato, sebbene sia espressamente definita dalla legge come “regresso” non costituisce né un'azione di regresso tra coobbligati solidali, né una surrogazione nel diritto del danneggiato, in ragione della atipicità del vincolo solidale esistente tra l'obbligazione del responsabile del sinistro e quella ex lege del fondo. Essa ha dunque natura autonoma e speciale, sicchè in ipotesi di sinistro causato da veicolo non assicurato l'impresa designata può agire nei confronti dei responsabili civili (proprietario e conducente del veicolo responsabile) per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato e ciascuno dei corresponsabili è tenuto per l'intero anche nell'eventualità che uno degli altri sia insolvente.
Ciò posto, la domanda in esame è stata proposta in via riconvenzionale da Controparte_3
in qualità d'impresa designata ex art. 286 D.lgs 209/2005, nei confronti di
[...] CP_5
e degli eredi di , convenuti o comunque chiamati in causa in tutti giudizi
[...] Persona_1 riuniti.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, alla domanda riconvenzionale trasversale del convenuto deve applicarsi la disciplina della domanda riconvenzionale propria per cui il deposito della comparsa di costituzione, contenente la domanda medesima, deve avvenire, a norma dell'art. 166 c.p.c., entro il termine di 20 giorni dalla prima udienza, a pena di inammissibilità (in tal senso Cass. 16.03.2017, n. 6846, Cass. Sez 12.11.1999, n. 12558,
Cass. 13.5.1993, n. 5460).
Ebbene, alla luce di quanto sopra, l'azione recuperatoria di regresso esercitata da
[...] deve essere dichiarata inammissibile con riferimento al giudizio n. 438/2017 R.G. CP_3 instaurato da posto che la convenuta citata per l'udienza del 4 Parte_4
22 luglio 2017, si è costituita in giudizio tardivamente, all'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa svolta in data 05 luglio 2017.
Con riguardo, invece, ai giudizi riuniti iscritti al RG nn. 338/2014 e 1133/2019 la domanda è ammissibile poiché tempestivamente formulata e risultando la comparsa di costituzione ritualmente notificata ai convenuti e terzi chiamati contumaci.
Conseguentemente, , in qualità di proprietaria del veicolo danneggiante, privo CP_5 di copertura assicurativa e gli eredi di , conducente del veicolo, devono essere Persona_1 condannati al pagamento, in favore di quale impresa designata dal Controparte_3
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, delle somme che da quest'ultima saranno eventualmente corrisposte in favore di e in forza della Parte_1 Controparte_2 presente sentenza.
13. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base del DM n. 147/2022, con applicazione dei valori ridotti alla metà tenuto conto del valore delle domande e della concreta attività difensiva espletata nelle diverse fasi di giudizio.
Parimenti, le spese di CTU, liquidate come da separati decreti in atti, devono essere definitivamente posti a carico delle parti soccombenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di per il sinistro stradale Persona_1 verificatosi in data 20.04.2012 lungo la S.S. 18, in località Acconia del comune di
Curinga, all'altezza del “Bivio Sirene - Km 386+100;
2) in accoglimento della domanda proposta da condanna in Parte_1 CP_5 proprio e quale erede di nonché quale genitore esercente la Persona_1 responsabilità genitoriale nei confronti di e eredi di Per_2 CP_6 minorenni alla data di introduzione del giudizio e Persona_1 Controparte_3
quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della strada, quest'ultima
[...] nei limiti dei massimali di legge, ex art. 283 comma 4 D.Lgs n. 209/2005, al pagamento, in solido tra loro ed in favore dell'attrice, della somma di euro 150.091,69
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi cd. compensativi,
23 come determinati in parte motiva, dalla data del fatto sino alla data della presente sentenza e successivi interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo e dell'ulteriore somma di euro 11.174,70 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo;
3) in accoglimento della domanda formulata da condanna Controparte_1 in proprio ex art. 2054 comma 3 c.c. e quale CP_5 Controparte_3 impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della strada, quest'ultima nei limiti dei massimali di legge, ex art. 283 comma 4 D.Lgs n. 209/2005, al pagamento in solido tra loro ed in favore dell'attore della somma di euro 108.333,13 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi cd. compensativi come determinati nella parte motiva, dalla data del fatto sino alla presente sentenza, oltre interessi legali sino al soddisfo e dell'ulteriore somma di euro 2.831,58 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo;
4) in accoglimento della domanda formulata da condanna Controparte_2 [...]
quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, nei CP_3 limiti dei massimali di legge, ex art. 283 comma 4 D.Lgs n. 209/2005, al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 21.360,28 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi cd. compensativi come determinati in parte motiva, dalla data del fatto sino alla presente sentenza, oltre successivi interessi legali sino al soddisfo e dell'ulteriore somma di euro 360,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo;
5) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da Controparte_3 quale impresa designata dal Fondo Garanzia vittime della strada, ai sensi dell'art. 292
D.Lgs n. 209/2005, condanna in proprio e quale erede di CP_5 [...]
, nonché quale genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di Per_1
e eredi di , al pagamento in favore di Per_2 CP_6 Persona_1
nella qualità di impresa designata dal Fondo Garanzia vittime Controparte_3 della strada, delle somme che saranno da quest'ultima eventualmente corrisposte in favore di in esecuzione della presente sentenza;
Parte_1
6) dichiara inammissibile l'azione ex art. 292 D.Lgs n. 209/2005 formulata da
[...] nel giudizio riunito iscritto al n. 438/2017 RG introdotto da CP_3 [...]
CP_1
24 7) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da Controparte_3 quale impresa designata dal Fondo Garanzia vittime della strada, ai sensi dell'art. 292
D.Lgs n. 209/2005, condanna in proprio e quale erede di CP_5 [...]
, nonché e in qualità di eredi di Per_1 Per_2 CP_6 [...]
, al pagamento alla nella qualità di impresa designata dal Per_1 Controparte_3
Fondo Garanzia vittime della strada, delle somme che saranno da quest'ultima eventualmente corrisposte in favore di in esecuzione della presente Controparte_2 sentenza;
8) condanna in proprio e quale erede di nonché quale CP_5 Persona_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di e Per_2 [...]
eredi di e quale impresa designata dal CP_6 Persona_1 Controparte_3
Fondo Garanzia Vittime della strada al pagamento, in favore di delle Parte_1 spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.052,00 oltre accessori come per legge;
9) condanna in proprio e quale erede di e CP_5 Persona_1 Controparte_3
quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della strada al pagamento,
[...] in favore di delle spese di lite, liquidate in complessivi euro Controparte_1
7.052,00 oltre accessori come per legge e con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;
10) condanna quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime Controparte_3 della strada al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate Controparte_2 in complessivi euro 2.540,00 oltre accessori come per legge e con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;
11) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separati decreti in atti, a carico delle parti soccombenti ( eredi di e CP_5 Persona_1 [...]
in solido tra loro. CP_3
Lamezia Terme, 2 agosto 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Daniela Lagani
25
26
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 338/2014, 438/2017 e 1133/2019 R.G.A.C.
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Fiorentino presso il cui studio in Pianopoli (CZ) alla via Cosentini n. 2 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 15.12.2022
Parte attorea nel giudizio RG 338/2014
E
(CF: rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dagli Avv.ti Francesco Zoccali e Natalino Pileggi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Curinga (CZ), alla Via Vico Macelli II n. 10, giusta procura in calce all'atto di citazione
Parte attorea nel giudizio riunito RG 438/2017
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._3
Ettore Troielli presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, alla Via J.
Palach n. 7, giusta procura in calce all'atto di citazione
Parte attorea nel giudizio RG 1133/2019
1 CONTRO già in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 rappresentante p.t., nella qualità di Impresa designata ai sensi dell'art. 286 D.lgs 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Campise presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla via Alessandro Turco n. 71, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
Parte convenuta
E
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Prangi-Località Marinella s.n.c.
Parte convenuta nei giudizi RG 338/2014 e 438/2017 - contumace
NONCHE'
nata a Prato il [...], in [...] erede di e in CP_5 Persona_1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti dei minori Per_2 nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], CP_6 eredi di tutti residenti in [...]
Marinella s.n.c.
Terza chiamata nel giudizio RG 338/2014 – contumace
E
nata a Prato il [...], in [...] e quale erede di CP_5 Persona_1
nata a [...] il [...] e , nato a Per_2 CP_6
Co Lamezia Terme il 21.11.2001, eredi tutti residenti in [...], C.da Persona_1
Sant'Antonio e nata Gomel (URS) il 22.07.1988 e residente in [...]CP_8
Valentia, Via G. D'arco
Terzi chiamati nel giudizio RG 1133/2019-contumaci
OGGETTO: Lesione personale
Conclusioni: come in atti
2 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio l' oggi in Parte_1 Controparte_4 Controparte_3 qualità di Impresa Designata dal F.G.V.S. e chiedendone la condanna al CP_5 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 29.04.2012 sulla S.S. 18, direzione Pizzo - Lamezia Terme, in
Località Acconia di Curinga.
A fondamento della domanda, parte attorea ha premesso in fatto che in data 29.04.2012, mentre percorreva la S.S. 18 con direzione Pizzo-Lamezia Terme alla guida della propria autovettura AN Y tg. EJ453RF, giunta all'altezza del Bivio Sirene, in località Acconia di
Curinga, veniva investita dall'autovettura Alfa Romeo 147 tg. BP386PC di proprietà di e condotta da il quale, nel percorrere ad alta velocità il tratto di CP_5 Persona_1 strada che collega Acconia di Curinga alla Strada Statale 18, si immetteva su quest'ultima arteria senza arrestarsi al segnale di Stop. Ha premesso che, a causa del violento impatto,
decedeva mentre la medesima subiva gravissime lesioni personali con gravi Persona_1 postumi permanenti. Ha altresì premesso che, a causa del sinistro, anche la propria autovettura
AN Y riportava ingenti danni e veniva rottamata. Ha infine premesso che il veicolo Alfa
Romeo tg. BP386PC condotto da era sprovvisto di copertura assicurativa, Persona_1 come accertato dai Carabinieri della Stazione di Curinga intervenuti sul luogo del sinistro, e che la dinamica del sinistro e l'esclusiva responsabilità di era stata accertata Persona_1 dal perito incaricato dalla Procura della Repubblica presso questo Tribunale nel procedimento penale aperto a seguito del gravissimo incidente e successivamente archiviato.
Tanto premesso, parte attorea ha dedotto che la richiesta di risarcimento formulata all'
[...]
quale impresa designata dal F.G.V.S. è rimasta priva di riscontro. Ha quindi Controparte_4 dedotto il proprio diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti.
2. Si è costituita in giudizio già nella qualità Controparte_3 Controparte_4 di Impresa designata ai sensi dell'art. 286 D.lgs 209/2005, la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di contraddittorio nei confronti del conducente del veicolo privo di copertura assicurativa, quale responsabile civile del danno unitamente al proprietario e in quanto tale litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 287 del D.Lgs 209/2005. Ha quindi chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Persona_1
3 deceduto in conseguenza del sinistro. Parte convenuta ha altresì eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, stante il difetto di prova della carenza di copertura assicurativa del veicolo Alfa Romeo 147 condotto da Nel merito, parte convenuta ha Persona_1 contestato la dinamica del sinistro descritta, peraltro genericamente, nell'atto di citazione in quanto priva di riscontri oggettivi. Ha altresì eccepito il concorso di colpa dell'attrice nella causazione dell'evento dannoso, attribuibile in via esclusiva o comunque concorrente alla condotta evidentemente poco diligente della medesima, che non avrebbe dimostrato di aver tenuto una velocità adeguata alla condizione dei luoghi e di aver posto in essere ogni manovra idonea ad evitare l'impatto. La convenuta ha altresì contestato la domanda sotto il profilo del quantum, ritenendo non adeguatamente provati i danni e la quantificazione degli stessi.
La convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda e in subordine l'accertamento del concorso di colpa dell'attrice, con ogni conseguenziale statuizione. In ulteriore subordine ha chiesto il contenimento dell'eventuale condanna entro il limite del massimale di legge vigente all'epoca del sinistro, pari ad euro 774.685,35 e, per i danni all'autovettura, l'accertamento della limitazione del risarcimento per i soli danni eccedenti il controvalore di € 500,00 come previsto dall'art. 19 della legge n. 990/1969. Ha infine chiesto, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, la condanna di e degli eredi di quali CP_5 Persona_1 responsabili civili, a rivalere la delle somme da corrispondere all'attrice, Controparte_3 ai sensi dell'art. 292 D.Lgs 209/2005.
3. Dichiarata la contumacia di è stata disposta l'integrazione della citazione ai CP_5 sensi dell'art. 164 comma 5 c.p.c. e la rinnovazione della notificazione nei confronti della convenuta contumace. E' stata altresì disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Dichiarata la contumacia di quale erede di Persona_1 CP_5
e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli Persona_1 minori e eredi di , è stata disposta la notifica, Per_2 CP_6 Persona_1 alla convenuta contumace e ai terzi chiamati, della comparsa di costituzione della
[...]
in relazione alla domanda di rivalsa formulata in via riconvenzionale. Concessi i CP_3 termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata rinviata per l'eventuale ammissione di mezzi istruttori.
4. Con successivo atto di citazione ritualmente notificato, ha Controparte_1 convenuto in giudizio già in qualità di Impresa Controparte_3 Controparte_4
4 Designata dal F.G.V.S. e chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i CP_5 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del medesimo sinistro stradale, verificatosi in data 29.04.2012, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità di
[...]
, conducente del veicolo Alfa Romeo 147, di proprietà di e privo di Per_1 CP_5 copertura assicurativa.
In particolare, a fondamento della domanda, l'attore ha dedotto che in data 29.04.2012, alle ore 03.30 circa, si trovava, quale terzo trasportato, a bordo dell'autovettura condotta da che, percorrendo la S.P. 114, nel comune di Acconia di Curinga (CZ), con Persona_1 direzione Curinga-Pizzo, giunto all'altezza dell'incrocio con la S.S. 18 (Bivio Sirene-Km
386+100), non si arrestava al segnale di STOP e impattava contro l'autovettura AN Y di proprietà di assicurata per la R.C.A. da Ha dedotto che in Parte_1 CP_9 conseguenza del sinistro ha riportato lesioni gravissime con postumi invalidanti in misura del
32%, come accertato dal proprio perito di parte, oltre ad aver sostenuto esborsi per la complessiva somma di euro 2.673,58. Ha altresì premesso che la società quale CP_9 compagnia assicurativa per la R.C.A. della AN Y condotta da ha liquidato al Parte_1 medesimo la somma di € 56.000,00 ritenuta però inadeguata e non sufficiente all'integrale ristoro dei danni subiti, quantificati nella somma di euro 250.448,00 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 186.596,56 a titolo di danno per la riduzione della propria capacità lavorativa. Ha dedotto che l'esclusiva responsabilità di un nella causazione Persona_1 del sinistro sarebbe stata accertata dal perito di parte incaricato di ricostruire la dinamica dell'incidente. Ha infine dedotto che la richiesta di risarcimento inoltrata alla CP_4
ora quale impresa designata per la liquidazione dei danni a carico
[...] Controparte_3 del Fondo di Garanzia Vittime della Strada ai sensi dell'articolo 283 lettera b) D.Lgs. n.
209/2005, è rimasta priva di riscontro. Ha quindi dedotto il proprio diritto ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti, al netto della somma già corrisposta da CP_9
5. Si è costituita in giudizio già nella qualità Controparte_3 Controparte_4 di Impresa designata ai sensi dell'art. 286 D.lgs 209/2005, la quale, in via preliminare, ha chiesto la riunione del giudizio instaurato da iscritto al n. Controparte_1
438/2017 RG, a quello iscritto al n. 338/2014 RG, instaurato da Sempre in via Parte_1 preliminare ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per carenza di prova della copertura assicurativa del veicolo condotto da Ha altresì eccepito Persona_1
5 l'inammissibilità e/o improponibilità e/o nullità della domanda per inapplicabilità alla in qualità di Impresa designata dal F.G.V.S. della procedura di Controparte_3 risarcimento del terzo trasportato di cui all'art. 141 D.Lgs. 209/2005, non avendo
[...]
nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S. aderito ad alcun accordo fra le Controparte_4
Compagnie ed in virtù di quanto disposto dalla circolare ANIA 0111 del 01.04.2010.
Nel merito, la convenuta ha variamente argomentato per l'infondatezza della domanda, sotto il profilo dell'an debeatur e del quantum debeatur. In particolare, la convenuta ha contestato la dinamica del sinistro come descritta da parte attorea, rilevando la mancanza di prova della presenza dell'attore sul veicolo condotto da e del nesso causale tra il sinistro Persona_1 ed i danni subiti, oggetto della pretesa risarcitoria. Ha altresì eccepito il difetto di prova dell'assenza di una condotta colposa dell'attore, quale ad esempio l'utilizzo degli appositi sistemi di sicurezza, eccependo il concorso di colpa dello stesso danneggiato nella produzione dell'evento dannoso. Ha altresì eccepito il difetto di adeguata prova dei danni subiti e della quantificazione degli stessi. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda e, in subordine,
l'accertamento del concorso di colpa del danneggiato con ogni consequenziale statuizione. In ulteriore subordine ha chiesto il contenimento dell'eventuale condanna entro i limiti dei massimali di legge vigenti all'epoca del sinistro. Ha infine chiesto la condanna della convenuta a rivalere delle somme che la medesima fosse CP_5 Controparte_3 condannata a pagare in favore dell'attore, ai sensi dell'articolo 292 D.Lgs. n. 209/2005.
6. Disposta la riunione del procedimento a quello iscritto al n. 338/2014 RG e concessi i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante CTU modale, finalizzata ad accertare l'esatta dinamica del sinistro e la condotta dei conducenti dei veicoli coinvolti.
7. Con successivo atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Controparte_2 giudizio , quale impresa designata ai sensi dell'art. 286 Controparte_10
d.lgs 209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 24.910,22 o della diversa somma da accertarsi in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del medesimo sinistro stradale verificatosi nel comune di Curinga, in data
29.04.2012, ascrivibile all'esclusiva responsabilità di , conducente del veicolo Persona_1
Alfa Romeo 147 di proprietà di e privo di copertura assicurativa. CP_5
6 A fondamento della domanda, parte attorea ha premesso in fatto che in data 29.04.2012, alle ore 03.30 circa, viaggiava, in qualità di terza trasportata, a bordo dell'autovettura condotta da il quale, non avvedendosi dell'autovettura AN Y condotta da Persona_1 [...]
collideva con la stessa. Ha dedotto di aver riportato in conseguenza del sinistro Pt_1 lesioni personali con postumi permanenti in misura del 9%, come accertato dal perito di parte, oltre ad un'inabilità temporanea e al danno morale, oltre ad aver sostenuto spese mediche. Ha dedotto che la richiesta di risarcimento inoltrata alla è Controparte_10 rimasta priva di riscontro.
8. Si è costituita in giudizio in qualità di Impresa designata ai sensi Controparte_3 dell'art. 286 D.lgs 209/2005, la quale, in via preliminare, ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo Alfa Romeo 147, CP_5 nonché degli eredi del conducente , quali responsabili del danno, litisconsorti Persona_1 necessari ai sensi dell'art. 287 D.lgs n. 209/2005. Ha altresì chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , terza trasportata a bordo dell'autovettura Alfa CP_8
Romeo 147, al fine di contenere, nel caso di eventuale condanna, il risarcimento di tutti i danneggiati nei limiti del massimale di legge, ai sensi dell'art. 291 D.Lgs 209/2005. Ha altresì chiesto la riunione del procedimento instaurato da iscritto al n. 1133/2019 Controparte_2
RG, a quello iscritto al n. 338/2014 RG instaurato da Sempre in via Parte_1 preliminare, la convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per difetto di prova della mancanza di copertura assicurativa dell'autovettura Alfa Romeo 147 e l'inammissibilità e/o improponibilità e/o nullità della domanda per inapplicabilità alla in qualità di Impresa designata dal F.G.V.S. della procedura di Controparte_3 risarcimento del terzo trasportato di cui all'art. 141 D.Lgs. 209/2005, non avendo
[...]
nell'indicata qualità, aderito ad alcun accordo fra le Compagnie e non avendo CP_3 parte attrice formulato, ex art. 287 del D.Lgs 209/2005, richiesta di risarcimento danni a mezzo raccomandata A/R all'impresa designata e alla Consap.
Nel merito, la convenuta ha variamente argomentato per l'infondatezza della domanda, sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur, contestando la dinamica dell'incidente come descritta nell'atto di citazione, il difetto di prova della qualità di terza trasportata dell'attrice e del nesso causale tra il sinistro ed i danni oggetto della pretesa risarcitoria, il difetto di prova
7 dell'assenza di un concorso di colpa della danneggiata, il difetto di idonea prova dei danni subiti e della loro quantificazione.
La convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda e in subordine l'accertamento del concorso di colpa della danneggiata. In ulteriore subordine ha chiesto il contenimento dell'eventuale condanna nei limiti dei massimali di legge vigenti all'epoca del sinistro e la condanna di e degli eredi di a rivalere CP_5 Persona_1 Controparte_3 delle eventuali somme da corrispondere all'attrice, ai sensi dell'art. 292 D.Lgs n. 209/2005.
9. Integrato il contraddittorio nei confronti di degli eredi di e CP_5 Persona_1 di dichiarata la contumacia dei terzi chiamati;
concessi i termini di cui all'art. 183 CP_8 comma 6 c.p.c., con ordinanza del 8.03.2022 è stata disposta la riunione del giudizio iscritto al n. 1133/2019RG a quello iscritto al n. 338/2014 RG.
La causa è stata quindi ulteriormente istruita mediante CTU medico-legale. Rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 07.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte, ex art 127 ter c.p.c., il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
10. Le domande risarcitorie formulate da e Parte_1 Controparte_1 [...]
sono fondate e devono essere accolte, nei limiti di seguito indicati. CP_2
10.1 Preliminarmente, quanto all'esatta qualificazione delle domande risarcitorie formulate, deve evidenziarsi, quanto all'azione proposta da che la domanda, alla luce delle Parte_1 conclusioni precisate a seguito dell'integrazione della citazione e del contraddittorio nonché nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., deve essere qualificata quale azione proposta ai sensi degli artt. 2054 comma 2 e 3 c.c. e 283 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 209/2005.
Infatti, parte attorea ha convenuto in giudizio quale proprietaria CP_5 dell'autovettura Alfa Romeo 147 e come tale responsabile civile del danno in solido con il conducente, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti. Ha inoltre tempestivamente esteso la domanda di condanna nei confronti della stessa CP_5 quale erede di conducente dell'autovettura Alfa 147 e quale genitore Persona_1 esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di e Per_2 CP_6 ulteriori eredi di minorenni all'epoca dell'introduzione del giudizio. Ha Persona_1
8 altresì convenuto in giudizio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni,
[...] quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, posto che CP_3
l'autovettura Alfa Romeo 147 condotta da è risultata priva di copertura Persona_1 assicurativa.
Quanto all'azione esercitata da che ha convenuto in giudizio Controparte_1 anche quale proprietaria dell'autovettura Alfa Romeo 147, chiedendone la CP_5 condanna in solido con la quale impresa designata dal Fondo Garanzia Controparte_3
Vittime della Strada, la domanda deve ritenersi proposta ai sensi degli artt. 2054 comma 3 c.c.
e 283 comma 1 lettera b) Cod. Ass.
Quanto alla domanda risarcitoria formulata da quest'ultima ha convenuto Controparte_2 in giudizio, chiedendone la condanna, quale impresa designata dal Fondo Controparte_3 di Garanzia Vittime della strada, prospettando la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Alfa Romeo 147 di proprietà di La domanda è quindi CP_5 proposta unicamente ai sensi dell'art. 283 comma 1 lett. b) D.Lgs n. 209/2005.
10.2. Ciò posto, quanto alla proponibilità delle domande formulate in tutti i giudizi riuniti, ai sensi dell'art. 283 comma 1 lett. b) Cod. Ass., la condizione di proponibilità della domanda giudiziale, prevista dall'art. 287 del Dlgs. n. 209/2005, risulta soddisfatta, come evincibile dalle produzioni documentali delle parti. In particolare, risulta aver inoltrato la Parte_1 richiesta risarcitoria, a mezzo di distinte lettere raccomandate del 27.07.2021, alla Consap e quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada (all. Controparte_4
23 del fascicolo di parte). risulta aver inviato la richiesta Controparte_1 risarcitoria alla Consap e a con distinte lettere raccomandate ricevute Controparte_4 rispettivamente in data 7 e 8 aprile 2016 (all. 3 del fascicolo di parte) mentre CP_2 risulta aver inoltrato la richiesta risarcitoria alla Consap e con
[...] Controparte_4 distinte raccomandate rispettivamente ricevute in data 1 e 2 ottobre 2013 (all.to 4 del fascicolo di parte).
10.3. Sempre in via preliminare, qualificate come sopra le domande risarcitorie formulate, deve essere respinta l'eccezione, formulata da di inammissibilità delle Controparte_3 domande formulate da e quali terzi trasportati Controparte_1 Controparte_2 sull'autovettura condotta da , priva di copertura assicurativa. Occorre infatti Persona_1
9 evidenziare che nel caso di specie entrambe le domande sono state proposte non ai sensi dell'art. 141 D.Lgs n. 209/2005 bensì ai sensi degli artt. 283 comma 1 lettera b) e 287 del
D.Lgs n. 209/2005, che in relazione ai danni causati dalla circolazione, tra gli altri, di veicolo privo di copertura assicurativa pongono l'obbligo risarcitorio in capo al Fondo di Garanzia
[...]
costituito presso la CONSAP. Parte_2
Occorre al riguardo evidenziare che l'azione prevista, in materia di sinistri stradali, dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, che come noto consente al danneggiato terzo trasportato di agire nei confronti dell'impresa assicurativa del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, con una serie di agevolazioni anche di natura probatoria, non è un'azione esclusiva, non essendo precluso al danneggiato terzo trasportato di agire nei confronti del responsabile civile e dell'assicuratore di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazione
e di avvalersi di tutte le altre azioni previste dall'ordinamento. Invero, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito (Cass. Cass., Sez. Un., n. 35318/2022, Cass. n. 1179/2022; Cass. n.
14255/2020).
Nel caso di specie, le domande risarcitorie proposte dai terzi trasportati Controparte_1
e considerando nel loro complesso i fatti e le ragioni giuridiche
[...] Controparte_2 posti a fondamento della domanda, devono entrambe essere qualificate come ordinarie azioni risarcitorie esperibili da tutti i danneggiati dalla circolazione di veicoli per i quali vi sia obbligo di assicurazione, quindi, anche dai trasportati.
Del resto, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, nel qualificare la domanda ai sensi dell'art. 141 Cod.Ass. piuttosto che ai sensi dell'art. 144 o 287 Cod.Ass., l'analisi non dovrà essere limitata a considerare la qualificazione ad essa data dalla parte attrice o le norme da essa richiamate ma dovranno essere valutate nel loro complesso tutti i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni giuridiche spese per illustrarli. Si è al riguardo evidenziato che, a tutela del generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, l'accertata insussistenza dei presupposti
10 richiesti dall'art. 141 D.Lgs. n. 209 del 2005 non potrà condurre al rigetto della domanda, se questa presenti comunque, come nel caso di specie, tutti i presupposti di fatto e di diritto richiesti dagli artt. 2054 c.c. o 144 d. lgs. n. 209 del 2005 o quelli di cui all'art. 283 – 287 D.
Lgs. n. 209 del 2005 (Cass. Civ. S.U. n. n.35318 del 2022).
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, l'eccezione spiegata dalla convenuta
[...]
è pertanto infondata. CP_3
10.4. Venendo all'esame del merito delle domande risarcitorie, occorre premettere che, come noto, il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, istituito con legge n. 990 del 1969
(successivamente abrogata con l'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni private), ha il precipuo scopo di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, tra gli altri, anche nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non assicurato (art. 283 d.lgs. 209 del 07.09.2005 - "Codice delle
Assicurazioni private").
Si osserva che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 287 cod. ass., il Fondo di
Garanzia per il tramite della relativa compagnia di assicurazione designata è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass. n.10609/2001).
L'intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistro cagionati da veicolo privo di copertura assicurativa, impone un ulteriore onere probatorio in capo all'attore. Invero, colui che agisce sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo sprovvisto di assicurazione per la r.c.a. deve non solo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo non risulti coperto da assicurazione, essendo necessario, in tal caso, che la circostanza della mancata copertura assicurativa risulti al momento del sinistro (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 3, 21.06.2012, n.
10323; Cass., n. 12304/2005; in senso conforme, già Cass. civ., 19.09.1992, n. 10762; Cass. civ., 8.03.1990, n. 1860; Cass. civ., 7.02.1989, n. 775; Cass. civ., 1.08.1987, n. 6672; Cass. civ., 10.04.1986, n. 2514).
11 Deve altresì premettersi, sotto lo specifico profilo della responsabilità civile, che fermo restando l'onere dell'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., quale disposizione di generale applicazione, di provare l'evento dannoso nonchè il nesso eziologico tra questo e il danno, in tema di circolazione di veicoli e nello specifico caso di scontro tra veicoli trova applicazione l'art. 2054 comma 2 c.c. il quale pone, fino a prova contraria, una presunzione di pari responsabilità dei conducenti. La presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha però funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, n.9353).
Occorre infine premettere che, come noto, secondo la costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione, il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio, anche tra le stesse o tra altre parti (Cass. n. 840/2015). Costituiscono prove atipiche gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale;
gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa;
i verbali di prove espletati in altri giudizi;
le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento;
le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari (Cassazione civile sez. II, 12/02/2021, n.3689); le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente, le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento nel procedimento penale (Cass. n. 1593/2017).
Ciò posto, nel caso di specie, con riferimento al sinistro stradale verificatosi in data
29.04.2012, l'assenza di copertura assicurativa dell'autovettura Alfa Romeo 147 condotta da
, risulta chiaramente dal rapporto dei Carabinieri della Stazione di Curinga, Persona_1 intervenuti sul luogo dell'incidente, che come noto fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza. Si evidenzia peraltro che nell'occasione i Carabinieri hanno anche elevato a carico di proprietaria del CP_5 veicolo, la relativa sanzione ex art. 193 commi 2 C.d.S.
Dallo stesso rapporto dei Carabinieri si evince inoltre che e Controparte_1
in occasione del sinistro, erano trasportati nell'autovettura Alfa Romeo Controparte_2
12 147 condotta da riportando, in conseguenza dell'impatto, gravi lesioni Persona_1 personali.
Ciò posto, nel caso di specie, la dinamica del sinistro e la responsabilità esclusiva di
[...]
, conducente dell'autovettura Alfa Romeo 147 di proprietà di devono Per_1 CP_5 ritersi provati alla luce sia delle risultanze della CTU disposta nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 823/2012 RGNR a carico di concluso con l'archiviazione e Parte_1 sia delle risultanze della CTU tecnico-modale disposta nel presente procedimento.
Occorre premettere che i Carabinieri di Curinga, intervenuti nell'immediatezza del fatto, come evincibile dal relativo verbale in atti, alla luce della condizione dei luoghi, dei rilievi eseguiti e delle informazioni assunte, hanno ipotizzato (“si presume”) che il veicolo A (Alfa Romeo
147, condotto da percorreva la strada la SS 18 con direzione Pizzo – Persona_1
Lamezia Terme quando, in prossimità del Km 386+100 (Bivio Sirene), andava ad impattare con il veicolo AN Y condotto da che stava effettuando la manovra di svolta Parte_1
a sinistra al fine di immettersi sulla carreggiata destra della SS 18 (direzione Pizzo-Lamezia).
Detta ricostruzione dell'incidente è stata però rivista di sede di accertamenti tecnici disposti dalla Procura della Repubblica presso questo Tribunale nell'ambito del procedimento penale aperto a carico di In particolare, dalla relazione di CTU redatta dall'Ing. Parte_1 Per_3 sulla base di tutta la documentazione acquisita, comprese le rappresentazioni fotografiche, emerge che la ricostruzione del sinistro dei Carabinieri di Curinga, pur compatibile con i punti di collisione, è in contrasto con la posizione finale dei veicoli in stato di quiete dopo l'urto, che avrebbero dovuto trovarsi in uno spazio esattamente opposto rispetto a quello in cui i veicoli medesimi sono stati rinvenuti. Il consulente della Procura, dopo un esame di tutte le diverse combinazioni di scontro tra le vetture, ha ricostruito la dinamica più verisimile del sinistro nel senso che “l'Alfa 147 si immetteva dall'intersezione di Acconia di Curinga verso
SS 18 - direzione Pizzo e impattava col frontale sul laterale destro della AN, in marcia lungo la SS 18 verso Lamezia;
la velocità di marcia della AN Ypsilon al momento dell'impatto era elevata e superiore al limite di 120 Km/h imposto dalla segnaletica stradale, mentre la velocità di immissione dell'Alfa proveniente dall'intersezione (Acconia verso SS 18) era di 70Km/h, anch'essa eccessiva rispetto a quella richiesta per l' attraversamento dell'incrocio”. Il CTU, tenuto conto dell'assenza di segni di frenata, dei danni riportati dai veicoli, della traiettoria di approccio al momento dello scontro, quasi perpendicolare al senso
13 di marcia della ha dedotto che il conducente dell'Alfa non si sia accorto dell'incrocio CP_11
e non abbia rispettato l'obbligo di fermarsi al segnale di Stop ivi presente. Detta ricostruzione
è peraltro compatibile con i punti di impatto fra i veicoli (frontale pieno per l'Alfa Romeo e laterale destro per la AN Y), con i danni riportati (danni sul lato destro e sinistro per l'Alfa
Romeo e danni maggiori sulla fiancata per la AN Y) e con il luogo in cui il sinistro si è verificato.
La dinamica del sinistro come sopra descritta è stata ulteriormente confermata dal CTU, Ing.
, nominato nel presente giudizio, che, in particolare, ha ricalcolato le velocità dei Per_4 singoli veicoli sulla base delle posizioni di quiete dei due veicoli e dalle traiettorie iniziali dei medesimi sul piano stradale, pervenendo alla conclusione che il veicolo AN Y procedeva lungo la Strada Statale 18 ad una velocità pre-urto di circa 69 km/h (+/- 10 %), mentre il veicolo Alfa Romeo 147 procedeva lungo la Provinciale 114 ad una velocità pre-urto di circa
109 km/h (+/- 10 %) e che il sinistro è stato innescato dal veicolo Alfa Romeo, condotto dal
Sig. che non si è arrestato al segnale di STOP in corrispondenza dell'incrocio della SP Per_1
114 con la SS18 (bivio "Sirene").
Ebbene nel caso di specie, alla luce delle risultanze degli accertamenti tecnici espletati, deve ritenersi provata l'esclusiva responsabilità di , conducente del veicolo Alfa Persona_1
Romeo 147 di proprietà di nella causazione del sinistro per cui è causa, il quale CP_5 ha attraversato l'incrocio ad una velocità elevata e non ha arrestato la marcia al segnale di
STOP, andando ad impattare violentemente contro l'autovettura di proprietà e condotta da
Parte_1
Le risultanze probatorie consentono altresì di escludere la responsabilità concorsuale di
[...]
nella causazione dell'evento dannoso. Pt_1
Infatti, anche a seguito dell'accertamento tecnico disposto nel procedimento penale n.
83/2012 RGNR si è accertato che il conducente della AN Y, tenuto conto delle circostanze di tempo e di spazio, non avrebbe potuto evitare l'evento anche se avesse rispettato il limite di velocità. In particolare, nella relazione di perizia è evidenziato che il conducente della AN
Y “non avrebbe potuto operare manovre tali da evitare lo scontro, perché nella marcia di avvicinamento allo scontro, in prossimità di questo, è presente un fabbricato commerciale, la cui recinzione non permette una visuale totalmente libera a destra prima di 18-20 metri
14 dall'incrocio stesso. Dato questo ridottissimo spazio, se anche la AN avesse avuto una velocità media molto bassa, 20 m non sarebbero certo bastati a frenare ad evitare lo scontro, perché non ve ne sarebbe stato il tempo necessario per scorgere il pericolo e pensare di attuare la frenata. L'assenza di frenata sul manto stradale prima dell'impatto suffraga questa ipotesi”. (cfr pag. 6 dell'elaborato peritale dell'Ing. ). Per_3
Inoltre alla luce della CTU espletata nel presente procedimento, le cui conclusioni sono pienamente condivisibili, può ritenersi accertato che la AN Y procedeva lungo la S.S. 18 ad una velocità pre-urto di circa 69 km/h (+/- 10 %), quindi entro il limite di 70 Km/h.
Conclusivamente, nel caso di specie deve essere escluso un concorso di colpa di Parte_1 nella causazione dell'evento dannoso occorso, con conseguente superamento della presunzione di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro di cui all'art. 2054 comma 2 c.p.c. e con esclusione dell'operatività del disposto di cui all'art. 1227 c.c., ai fini dell'eventuale riduzione del risarcimento dei danni.
Parimenti, alcun elemento è stato offerto dalla convenuta gravata del Controparte_3 relativo onere probatorio, a supporto dell'eccepito concorso di colpa dei danneggiati e nella causazione dell'evento dannoso o Parte_3 Controparte_2 comunque delle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate.
Accertata la responsabilità esclusiva di conducente dell'autovettura Alfa Persona_1
Romeo 147, sprovvista di copertura assicurativa, devono quindi ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 283 del D.Lgs n. 209/2005 per l'esercizio e per l'accoglimento dell'azione di risarcimento danni formulata nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada.
Inoltre, come evidenziato, l'accertata responsabilità esclusiva di , conducente Persona_1 dell'autovettura Alfa Romeo 147 di proprietà di consente di ritenere superata CP_5 la presunzione di pari responsabilità dei conducenti di cui all'art. 2054 comma 2 c.p.c..
Infine, in considerazione della mancata costituzione in giudizio di proprietaria CP_5 del veicolo Alfa Romeo 147 e come tale responsabile civile per l'evento dannoso, non è stata fornita alcuna prova che la circolazione dell'autovettura sia avvenuta contro la sua volontà, con conseguente operatività della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054 comma 3 c.c.. Infatti, il proprietario del veicolo, per liberarsi dalla responsabilità
15 solidale con il conducente deve dimostrare che la circolazione ha avuto luogo contro la sua volontà, prova liberatoria che necessita, in concreto, della dimostrazione di aver tenuto un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione, anche abusiva, del veicolo (Cass. Civ. n. 1820 del 2016; Cass. Civ. n. 15521 del
2006).
11. Venendo all'esame delle domande risarcitorie sotto il profilo del quantum deve procedersi ad una valutazione separata in relazione alla posizione dei diversi danneggiati.
11.1 Quanto alla danneggiata con riferimento al danno non patrimoniale subito Parte_1 in conseguenza del sinistro per cui è causa, la domanda può essere decisa sulla base della
CTU medico-legale espletata nel corso del giudizio, le cui conclusioni meritano piena condivisione, posto che l'accertamento risulta condotto con rigore scientifico e metodologico e fondato sull'esame della documentazione prodotta, oltre che sull'esame obiettivo delle attuali condizioni della periziata.
In particolare, il consulente d'ufficio, esaminata la documentazione prodotta e alla luce degli esiti della visita espletata e dell'esame obiettivo, descritte le gravi lesioni che l'odierna attrice ha riportato in conseguenza dell'evento dannoso per cui è causa e i trattamenti chirurgici e terapeutici ai quali è stata sottoposta, ha accertato che l'attrice ha riportato un'inabilità temporanea di complessivi 230 giorni, di cui 50 giorni di inabilità totale (100%), 60 giorni di inabilità parziale al 75%, 60 giorni di inabilità parziale al 50% e 60 giorni di inabilità parziale al 25%. Il CTU ha altresì accertato postumi permanenti sull'integrità psicofisica (danno biologico) nella misura del 31%.
In relazione al periodo di inabilità temporanea deve inoltre essere riconosciuto un incremento, nella misura del 30%, della liquidazione del danno non patrimoniale, tenuto conto che, come evincibile anche dalla relazione di CTU, risulta che per le gravi lesioni subite, Parte_1 ha riportato anche uno stato ansioso depressivo reattivo, evincibile dalla documentazione prodotta. Tuttavia, considerato che l'unica documentazione prodotta è relativa all'anno 2013, in difetto di ulteriori riscontri obiettivi, l'incremento della liquidazione del danno non patrimoniale può essere riconosciuto solo per il periodo indicato.
La somma dovuta a titolo di danno biologico deve quindi essere liquidata, in applicazione della Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni
16 macro-permanenti (oltre i 9 punti di invalidità), approvata con DPR n. 12 del 13/01/2025
(G.U. n. 40 del 18/02/2025), in complessivi euro 150.091,69 di cui euro 10.053,68 a titolo di invalidità temporanea ed euro 140.038,01 a titolo di danno biologico.
Sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale devono essere riconosciuti gli interessi derivanti dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto (cd. interessi compensativi), nonché la rivalutazione monetaria, pur se nei limiti e con le eccezioni di seguito specificati. Al riguardo deve darsi continuità al costante insegnamento della
Suprema Corte, secondo il quale la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente della obbligazione del risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e perfino in grado d'appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (Cass. civ. n. 975 del 2007, n. 18653 del 2004, n.
13666 del 2003, n. 12234 del 1998, n. 8529 del 1997, n. 198 del 1989, n. 2278 del 1988). Nel caso di specie, le somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale sono state computate con criteri valutativi riferiti alla data della presente decisione, sicché vanno riconosciuti i soli interessi legali (cd. compensativi) da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n.1712/95) sulla somma capitale, previamente devalutata alla data del fatto e poi annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici Istat, dalla data del fatto alla pronuncia della presente sentenza. Inoltre, dalla data della liquidazione del danno, ossia dalla data della presente decisione, fino all'effettivo saldo, decorrono gli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata.
La somma liquidata deve inoltre ritenersi comprensiva di tutti i pregiudizi sofferti da parte attorea sotto il profilo non patrimoniale. In proposito, va premesso che la Corte di Cassazione
a Sezioni Unite (Cass. civ. SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972) ha ritenuto che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno esistenziale, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È quindi compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
17 Il giudice deve quindi procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nel caso di specie, alla luce delle generiche allegazioni di parte attorea e dell'assoluto difetto di riscontri obiettivi, difettano elementi per pervenire alla liquidazione di ulteriori profili di pregiudizio tali da poter riconoscere una diversa personalizzazione dei danni subiti.
Deve altresì essere riconosciuta a parte attorea la somma di euro 1.074,70 per spese mediche documentate, accertate e ritenute congrue dal CTU, oltre interessi legali sino al soddisfo.
Deve infine essere riconosciuta all'attrice l'ulteriore somma di euro 10.100,00 oltre interessi legali sino al soddisfo a titolo di danno per la perdita del veicolo coinvolto nel sinistro, di cui risultano documentati la rottamazione ed il valore attribuibile alla data dell'incidente (cfr. allegati 20-23), rispetto al quale peraltro alcuna specifica contestazione è stata formulata dalla convenuta Controparte_3
Conclusivamente, in proprio e ai sensi dell'art. 2054 comma 3 c.c. e quale CP_5 erede di nonché, ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c., quale genitore Persona_1 esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di e eredi Per_2 CP_6 di minorenni all'epoca dell'introduzione del giudizio e Persona_1 Controparte_3 quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della strada, quest'ultima nei limiti dei massimali di legge, ex art. 283 comma 4 D.Lgs n. 209/2005, devono essere condannati al pagamento in solido tra loro ed in favore di della somma di euro 150.091,69 a Parte_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi cd. compensativi come sopra determinati, dalla data del fatto sino alla presente sentenza e interessi legali dalla presente sentenza sino al soddisfo e dell'ulteriore somma di euro 11.174,70 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
11.2 Quanto alla domanda di risarcimento proposta da con Controparte_1 riferimento al danno non patrimoniale, la domanda può essere decisa sulla base della CTU medico-legale espletata nel corso del giudizio.
In particolare, il consulente d'ufficio, esaminata la documentazione prodotta e alla luce degli esiti della visita espletata e dell'esame obiettivo, descritte le gravi lesioni che
[...] ha riportato in conseguenza dell'evento dannoso per cui è causa e i CP_1
18 trattamenti chirurgici e terapeutici ai quali è stato sottoposto, ha accertato che l'attore ha riportato un'inabilità temporanea di complessivi 251 giorni di cui 47 giorni di inabilità assoluta (100%), 50 giorni di inabilità parziale al 75%, 60 giorni di inabilità parziale al 50% e
94 giorni di inabilità parziale al 25%. Ha altresì accertato postumi permanenti (danno biologico) nella misura complessiva del 32%.
Ritiene questo giudice che non vi siano motivi per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal consulente, il quale ha espletato l'accertamento con rigore metodologico, sulla base della documentazione prodotta dalle parti e delle risultanze dell'esame obiettivo ed ha espresso la propria valutazione con ragionamento tecnico -scientifico, logico ed esaustivo.
Pertanto, la somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale deve quindi essere liquidata, in applicazione della Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macro-permanenti (oltre i 9 punti di invalidità), approvata con DPR n. 12 del
13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025), in complessivi euro 164.333,13 di cui euro 7.623,12
a titolo di invalidità temporanea ed euro 156.710,01 a titolo di danno biologico. Dalla somma liquidata deve inoltre essere decurtata la somma già ricevuta da compagnia CP_9 assicurativa del veicolo AN Y, pari ad euro 56.000,00.
Sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale devono essere riconosciuti gli interessi derivanti dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto (cd. interessi compensativi), nonché la rivalutazione monetaria, nei limiti e con le precisazioni sopra evidenziate. Ossia nei limiti dei soli interessi legali (cd. compensativi) da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n.1712/95) sulla somma capitale, previamente devalutata alla data del fatto e poi annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici Istat, dalla data del fatto alla pronuncia della presente sentenza;
dalla data della presente sentenza fino all'effettivo saldo, decorrono gli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata.
La somma liquidata deve inoltre ritenersi comprensiva di tutti i pregiudizi sofferti dall'attore sotto il profilo non patrimoniale. Come sopra evidenziato, tenuto conto del condiviso orientamento fatto proprio dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. civ. SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972), secondo la quale nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno
19 biologico, danno esistenziale, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno, il giudice deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nel caso di specie, alla luce delle generiche allegazioni di parte attorea e dell'assoluto difetto di riscontri obiettivi, difettano elementi per pervenire alla liquidazione di ulteriori profili di pregiudizio non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, tali da poter riconoscere una diversa personalizzazione dei danni subiti.
Deve altresì essere riconosciuta all'attore la somma di euro 2.831,58 per spese mediche documentate, accertate e ritenute congrue dal CTU, oltre interessi legali sino al soddisfo.
Alla luce di quanto esposto, in proprio ex art. 2054 comma 3 c.c. e CP_5 [...]
quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della strada, quest'ultima nei CP_3 limiti dei massimali di legge, ex art. 283 comma 4 D.Lgs n. 209/2005, devono essere condannati al pagamento in solido tra loro ed in favore di della Controparte_1 somma di euro 108.333,13 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi cd. compensativi come sopra determinati, dalla data del fatto sino alla presente sentenza, oltre interessi legali sino al soddisfo e dell'ulteriore somma di euro 2.831,58 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
11.3 Quanto infine alla domanda di il danno non patrimoniale può essere Controparte_2 liquidato alla luce dell'espletata CTU medico-legale.
Il consulente d'ufficio ha accertato che la stessa ha riportato un'inabilità temporanea di complessivi di 98 giorni di cui 8 giorni di inabilità assoluta al 100%, 30 giorni di inabilità parziale al 75%, 30 giorni di inabilità parziale al 55% e 30 giorni di inabilità parziale al 25%
e ha determinato la percentuale complessiva di postumi permanenti (danno biologico) nella misura pari al 9%.
Pertanto, la somma dovuta a titolo di danno biologico deve quindi essere liquidata, in applicazione delle Tabelle per la liquidazione delle lesioni micro-permanenti (fino a 9 punti percentuali), come aggiornate con D.M. 16.07.2024, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.
20 173 del 25/07/2024, in complessivi euro 21.360,28 di cui euro 2.927,72 a titolo di invalidità temporanea ed euro 18.432,56 a titolo di danno biologico.
Sulla somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale devono essere riconosciuti gli interessi derivanti dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto (cd. interessi compensativi), nonché la rivalutazione monetaria, nei limiti e con le eccezioni sopra specificati, sicché vanno riconosciuti i soli interessi legali (cd. compensativi) da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n.1712/95) sulla somma capitale, previamente devalutata alla data del fatto e poi annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici Istat, dalla data del fatto alla pronuncia della presente sentenza;
dalla data odierna, giorno di liquidazione del danno, fino all'effettivo saldo, decorrono gli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata.
La somma liquidata deve inoltre ritenersi comprensiva di tutti i pregiudizi sofferti dall'attore sotto il profilo non patrimoniale, secondo quanto sopra già evidenziato e in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale fatto proprio dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(Cass. civ. SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972) e tenuto conto di quanto dedotto e dimostrato da parte attorea nel presente giudizio. Nel caso di specie, infatti, alla luce delle generiche allegazioni di parte attorea e dell'assoluto difetto di riscontri obiettivi, difettano elementi per pervenire alla liquidazione di ulteriori profili di pregiudizio non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, tali da poter riconoscere una diversa personalizzazione dei danni subiti.
Deve altresì essere riconosciuta a parte attorea la somma di euro 360,00 per spese mediche documentate, accertate e ritenute congrue dal CTU, oltre interessi legali sino al soddisfo.
Conclusivamente, quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime Controparte_3 della Strada, nei limiti dei massimali di legge, ex art. 283 comma 4 D.Lgs n. 209/2005, deve essere condannata al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_2
21.360,28 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi cd. compensativi come sopra determinati, dalla data del fatto sino alla presente sentenza, oltre successivi interessi legali e dell'ulteriore somma di euro 360,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
21 12. Quanto infine alla domanda formulata in via riconvenzionale cd. trasversale da CP_3 ai sensi dell'art. 292 del DLgs 209/2005 nei confronti di e degli CP_3 CP_5 eredi di , si osserva quanto segue. Persona_1
Come noto, l'art. 292, d.lgs. 209/2005 prevede, al comma 1, che l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno “nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lett.
a) b), d), d-bis) e d-ter)”, ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.
Come statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 21514/2022,
l'azione recuperatoria accordata all'impresa designata nei confronti del responsabile non assicurato, sebbene sia espressamente definita dalla legge come “regresso” non costituisce né un'azione di regresso tra coobbligati solidali, né una surrogazione nel diritto del danneggiato, in ragione della atipicità del vincolo solidale esistente tra l'obbligazione del responsabile del sinistro e quella ex lege del fondo. Essa ha dunque natura autonoma e speciale, sicchè in ipotesi di sinistro causato da veicolo non assicurato l'impresa designata può agire nei confronti dei responsabili civili (proprietario e conducente del veicolo responsabile) per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato e ciascuno dei corresponsabili è tenuto per l'intero anche nell'eventualità che uno degli altri sia insolvente.
Ciò posto, la domanda in esame è stata proposta in via riconvenzionale da Controparte_3
in qualità d'impresa designata ex art. 286 D.lgs 209/2005, nei confronti di
[...] CP_5
e degli eredi di , convenuti o comunque chiamati in causa in tutti giudizi
[...] Persona_1 riuniti.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, alla domanda riconvenzionale trasversale del convenuto deve applicarsi la disciplina della domanda riconvenzionale propria per cui il deposito della comparsa di costituzione, contenente la domanda medesima, deve avvenire, a norma dell'art. 166 c.p.c., entro il termine di 20 giorni dalla prima udienza, a pena di inammissibilità (in tal senso Cass. 16.03.2017, n. 6846, Cass. Sez 12.11.1999, n. 12558,
Cass. 13.5.1993, n. 5460).
Ebbene, alla luce di quanto sopra, l'azione recuperatoria di regresso esercitata da
[...] deve essere dichiarata inammissibile con riferimento al giudizio n. 438/2017 R.G. CP_3 instaurato da posto che la convenuta citata per l'udienza del 4 Parte_4
22 luglio 2017, si è costituita in giudizio tardivamente, all'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa svolta in data 05 luglio 2017.
Con riguardo, invece, ai giudizi riuniti iscritti al RG nn. 338/2014 e 1133/2019 la domanda è ammissibile poiché tempestivamente formulata e risultando la comparsa di costituzione ritualmente notificata ai convenuti e terzi chiamati contumaci.
Conseguentemente, , in qualità di proprietaria del veicolo danneggiante, privo CP_5 di copertura assicurativa e gli eredi di , conducente del veicolo, devono essere Persona_1 condannati al pagamento, in favore di quale impresa designata dal Controparte_3
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, delle somme che da quest'ultima saranno eventualmente corrisposte in favore di e in forza della Parte_1 Controparte_2 presente sentenza.
13. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base del DM n. 147/2022, con applicazione dei valori ridotti alla metà tenuto conto del valore delle domande e della concreta attività difensiva espletata nelle diverse fasi di giudizio.
Parimenti, le spese di CTU, liquidate come da separati decreti in atti, devono essere definitivamente posti a carico delle parti soccombenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di per il sinistro stradale Persona_1 verificatosi in data 20.04.2012 lungo la S.S. 18, in località Acconia del comune di
Curinga, all'altezza del “Bivio Sirene - Km 386+100;
2) in accoglimento della domanda proposta da condanna in Parte_1 CP_5 proprio e quale erede di nonché quale genitore esercente la Persona_1 responsabilità genitoriale nei confronti di e eredi di Per_2 CP_6 minorenni alla data di introduzione del giudizio e Persona_1 Controparte_3
quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della strada, quest'ultima
[...] nei limiti dei massimali di legge, ex art. 283 comma 4 D.Lgs n. 209/2005, al pagamento, in solido tra loro ed in favore dell'attrice, della somma di euro 150.091,69
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi cd. compensativi,
23 come determinati in parte motiva, dalla data del fatto sino alla data della presente sentenza e successivi interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo e dell'ulteriore somma di euro 11.174,70 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo;
3) in accoglimento della domanda formulata da condanna Controparte_1 in proprio ex art. 2054 comma 3 c.c. e quale CP_5 Controparte_3 impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della strada, quest'ultima nei limiti dei massimali di legge, ex art. 283 comma 4 D.Lgs n. 209/2005, al pagamento in solido tra loro ed in favore dell'attore della somma di euro 108.333,13 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi cd. compensativi come determinati nella parte motiva, dalla data del fatto sino alla presente sentenza, oltre interessi legali sino al soddisfo e dell'ulteriore somma di euro 2.831,58 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo;
4) in accoglimento della domanda formulata da condanna Controparte_2 [...]
quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, nei CP_3 limiti dei massimali di legge, ex art. 283 comma 4 D.Lgs n. 209/2005, al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 21.360,28 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi cd. compensativi come determinati in parte motiva, dalla data del fatto sino alla presente sentenza, oltre successivi interessi legali sino al soddisfo e dell'ulteriore somma di euro 360,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo;
5) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da Controparte_3 quale impresa designata dal Fondo Garanzia vittime della strada, ai sensi dell'art. 292
D.Lgs n. 209/2005, condanna in proprio e quale erede di CP_5 [...]
, nonché quale genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di Per_1
e eredi di , al pagamento in favore di Per_2 CP_6 Persona_1
nella qualità di impresa designata dal Fondo Garanzia vittime Controparte_3 della strada, delle somme che saranno da quest'ultima eventualmente corrisposte in favore di in esecuzione della presente sentenza;
Parte_1
6) dichiara inammissibile l'azione ex art. 292 D.Lgs n. 209/2005 formulata da
[...] nel giudizio riunito iscritto al n. 438/2017 RG introdotto da CP_3 [...]
CP_1
24 7) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da Controparte_3 quale impresa designata dal Fondo Garanzia vittime della strada, ai sensi dell'art. 292
D.Lgs n. 209/2005, condanna in proprio e quale erede di CP_5 [...]
, nonché e in qualità di eredi di Per_1 Per_2 CP_6 [...]
, al pagamento alla nella qualità di impresa designata dal Per_1 Controparte_3
Fondo Garanzia vittime della strada, delle somme che saranno da quest'ultima eventualmente corrisposte in favore di in esecuzione della presente Controparte_2 sentenza;
8) condanna in proprio e quale erede di nonché quale CP_5 Persona_1 genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di e Per_2 [...]
eredi di e quale impresa designata dal CP_6 Persona_1 Controparte_3
Fondo Garanzia Vittime della strada al pagamento, in favore di delle Parte_1 spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.052,00 oltre accessori come per legge;
9) condanna in proprio e quale erede di e CP_5 Persona_1 Controparte_3
quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della strada al pagamento,
[...] in favore di delle spese di lite, liquidate in complessivi euro Controparte_1
7.052,00 oltre accessori come per legge e con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;
10) condanna quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime Controparte_3 della strada al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate Controparte_2 in complessivi euro 2.540,00 oltre accessori come per legge e con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;
11) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separati decreti in atti, a carico delle parti soccombenti ( eredi di e CP_5 Persona_1 [...]
in solido tra loro. CP_3
Lamezia Terme, 2 agosto 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Daniela Lagani
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